SEDE REFERENTE
Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO, indi del vicepresidente della II Commissione, Pietro PITTALIS. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.
La seduta comincia alle 9.10.
DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 2355 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2025.
Nazario PAGANO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Dà, quindi, conto delle sostituzioni pervenute.
Ricorda che nella scorsa seduta le Commissioni hanno interrotto i propri lavori con la votazione dell'emendamento D'Orso 10.4 e che, pertanto, i lavori odierni riprenderanno dall'emendamento D'Orso 10.5, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato parere contrario.
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 10.5 a sua prima firma, volto a sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 10, sottolinea come il nuovo articolo 634-bis del codice penale ivi previsto sia una norma del tutto superflua sotto il profilo sistematico, poiché sarebbe stato sufficiente introdurre specifiche circostanze aggravanti al reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale.
A suo avviso la Corte costituzionale censurerà tale nuovo reato, come già denunciato dai rappresentanti dell'Unione delle Pag. 7Camere Penali e dagli illustri giuristi auditi nel corso dell'attività conoscitiva riferita al provvedimento in esame.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.5.
Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento 10.9 a sua prima firma, volto principalmente a sostituire il comma 1 dell'articolo 10, che introduce il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. Reputa infatti condivisibile l'obiettivo di contrastare efficacemente l'odioso fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili, soprattutto con riguardo agli anziani o ai soggetti fragili che, al rientro da un ricovero ospedaliero, trovano la propria abitazione occupata. Considera, tuttavia, più opportuno introdurre specifiche circostanze aggravanti – volte a punire con pene più severe le condotte maggiormente odiose testé descritte – nell'articolo 633 del codice penale che puniva la condotta di chi occupava arbitrariamente l'immobile altrui già prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in discussione.
Sottolinea inoltre come la proposta in esame preveda la procedibilità d'ufficio soprattutto nel caso delle fattispecie aggravate, al fine di tutelare le persone offese rispetto a possibili condotte intimidatorie.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.9.
Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Cuperlo 10.10, esprime la netta contrarietà del proprio gruppo rispetto all'articolo 10. Pur manifestando preoccupazione rispetto al fenomeno dell'occupazione abusiva di immobili destinati a domicilio altrui, ritiene che l'articolo 634-bis del codice penale preveda una pena assolutamente sproporzionata rispetto alla condotta sanzionata.
Rammentando come tale reato sia ormai vigente dall'11 aprile, evidenzia come allo stato non risulterebbe alcuna reale diminuzione delle occupazioni abusive di immobili e si chiede se l'Esecutivo sia in possesso di dati statistici in senso contrario. Constata che il rappresentante del Governo sta annuendo e immagina che ciò non sia dovuto ad un tic nervoso.
Il sottosegretario Nicola MOLTENI invita l'onorevole Di Biase ad avere rispetto nei suoi confronti.
Federico FORNARO (PD-IDP) chiede alla presidenza di comunicare al sottosegretario Molteni che non può interrompere i membri delle Commissioni nel corso del loro intervento e di esortarlo piuttosto a prendere la parola sul merito del provvedimento, sul quale finora non ha dialogato in alcun modo con i membri dei gruppi di opposizione. Ritiene infatti che solo in questo modo il rappresentante del Governo potrebbe pretendere il rispetto da parte dei membri di tali gruppi.
Nazario PAGANO, presidente, invita l'onorevole Di Biase a proseguire il proprio intervento sul merito della proposta emendativa in esame, prestando attenzione alle espressioni usate.
Michela DI BIASE (PD-IDP) rivolge un appello alla presidenza affinché tuteli i commissari che intervengono invece di difendere il rappresentante del Governo che ha bruscamente interrotto il suo intervento quando gli stava semplicemente chiedendo di produrre i dati statistici che potessero attestare che il nuovo reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale ha effettivamente prodotto una riduzione del numero delle occupazioni abusive di immobili destinati a domicilio altrui. Auspica pertanto che, al termine del proprio intervento, il sottosegretario Molteni possa fornire tali dati.
Passando nuovamente al merito della proposta emendativa in esame, ribadisce che tale nuovo reato si sovrappone ai reati già presenti nell'ordinamento, generando un coacervo di norme con pene assolutamente sproporzionate fra loro.
Rileva inoltre come i rappresentanti delle forze dell'ordine abbiano evidenziato l'inadeguatezza della procedura accelerata di Pag. 8reintegrazione nel possesso dell'immobile prevista all'articolo 321-bis del codice di procedura penale.
Simona BONAFÈ (PD-IDP), associandosi a quanto affermato dalla collega Di Biase, che, nonostante l'interruzione del rappresentante del Governo, ha illustrato perfettamente le forti perplessità del gruppo del Partito Democratico in merito all'articolo 10, ribadisce che il suo gruppo ritiene il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili particolarmente preoccupante e che devono essere previste pene severe ma proporzionate rispetto alla condotta concretamente posta in essere dal reo.
Sottolinea tuttavia l'importanza di garantire risorse adeguate al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e ai fondi volti a contrastare il fenomeno del «caro affitti», ritenendo che non sia possibile tutelare efficacemente le fasce più fragili della popolazione tramite provvedimenti a costo zero, volti esclusivamente a prevedere nuovi reati e ad aumentare le pene.
Federico GIANASSI (PD-IDP), condividendo quanto affermato dalle colleghe testé intervenute, rammenta come i membri dei partiti della Lega e di Fratelli d'Italia abbiano a più riprese celebrato l'introduzione, nell'originario disegno di legge in materia di sicurezza, del nuovo reato previsto all'articolo 634-bis del codice penale, affermando che avrebbe stroncato il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili. Evidenzia come, a seguito dell'adozione del decreto-legge in discussione, tale disposizione sia ormai vigente da circa cinque settimane e reitera la richiesta al rappresentante del Governo avanzata dalla collega Di Biase in merito ai dati statistici riferiti a tale periodo che dimostrerebbe l'efficacia di tale misura. Esprime tuttavia forti perplessità al riguardo, dato che i cittadini con cui ha recentemente interloquito affermano che le occupazioni abusive non sono affatto diminuite a seguito dell'entrata in vigore del decreto in esame.
Ritiene, infatti, che chi occupa abusivamente gli immobili altrui non muterà la propria condotta a causa del mero aumento di pena previsto dal Governo, come evidenziato anche dai rappresentanti delle forze dell'ordine, che reputano queste misure assolutamente prive di efficacia. Osserva ancora che l'Esecutivo scarica sulle forze di polizia la responsabilità di sgomberare gli occupanti sulla base dei primi accertamenti volti a verificare l'arbitrarietà dell'occupazione, senza dover attendere alcuna autorizzazione da parte del giudice. Rammenta come molti dei soggetti auditi nel corso dell'istruttoria del provvedimento in esame avessero avanzato diverse critiche alla procedura accelerata di reintegrazione nel possesso dell'immobile prevista dal nuovo articolo 321-bis del codice penale.
Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge in discussione si sovrappongano ad altre disposizioni del codice penale già oggetto di modifica da parte dell'Esecutivo con il primo provvedimento prodotto dal Consiglio dei ministri, il cosiddetto «decreto-legge rave party».
Rileva, quindi, come l'introduzione di tali nuove disposizioni renda confuso il quadro normativo, creando disturbi interpretativi per i cittadini e in sede giurisdizionale.
A suo avviso, tale modo di legiferare, che produce incertezza nell'individuazione delle fattispecie penali e che introduce pene sproporzionate, altera fortemente il diritto penale.
Sottolinea, inoltre, come, attraverso l'introduzione delle disposizioni previste dall'articolo 10, il Governo – spinto da un furor panpenalistico – renda penali situazioni che dovrebbero invece trovare la propria regolamentazione in sede civile. Un siffatto utilizzo del diritto penale ha una mera funzione propagandistica.
Posto che ovviamente nessuno ha intenzione di legittimare abusi nei confronti della proprietà e del possesso, ritiene tuttavia evidente che il Governo – che non sta compiendo nessuna politica sociale di prevenzione né per favorire il patrimonio abitativo pubblico – sia convinto che il bisogno abitativo in Italia si debba curare attraverso il diritto penale. Osserva tuttavia Pag. 9come il diritto penale non possa sopperire alla mancanza di politiche sociali.
La disposizione introdotta, a suo avviso, è inefficace in quanto è dimostrato come l'effettiva deterrenza penale venga data dalla certezza della pena e non dal suo innalzamento né dall'introduzione di nuovi reati.
Inoltre, il decreto-legge in discussione non prevede alcuna misura per potenziare le strutture che consentono l'esercizio effettivo della giustizia e pertanto l'introduzione della nuova fattispecie in discussione avrà l'unico effetto di ingolfare ancor di più le aule giudiziarie.
Manifestando, quindi, la massima contrarietà nei confronti dell'approccio panpenalistico di tipo populistico del Governo, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cuperlo 10.10.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi già intervenuti, precisando come il suo gruppo, assolutamente favorevole alla tutela della proprietà privata, non condivida il metodo utilizzato nel provvedimento in discussione per raggiungere tale tutela.
Rammenta come nel corso delle audizioni svolte sul disegno di legge in materia di sicurezza sia stato evidenziato che l'articolo 10 del decreto-legge introduce nel codice penale il nuovo articolo 634-bis in un contesto normativo sul quale il Governo era già intervenuto con il cosiddetto decreto-legge «Rave party» – che ha introdotto con l'articolo 633-bis del codice penale il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica e che ha modificato l'articolo 634 del codice penale che prevede il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili, senza tuttavia indicare una soluzione al problema dell'occupazione abusiva di immobili.
Ritiene che invece di introdurre la fattispecie di cui al nuovo articolo 634-bis del codice penale – che si differenzia da quella dell'articolo 634 soltanto per l'elemento dello spoglio – sarebbe stato sufficiente prevedere un'aggravante per tale ultima fattispecie. In tale maniera si sarebbe operato un miglior coordinamento delle disposizioni in vigore. L'introduzione della nuova fattispecie renderà infatti maggiormente difficile per il giudice l'individuazione di quella da applicare all'ipotesi di reato.
In secondo luogo, sottolinea come tale nuova fattispecie di reato, se messa in relazione con quelle di cui agli articoli 633-bis e 634 del codice penale, determina la lesione del principio costituzionale di proporzionalità della pena, in quanto si prevede una pena più grave per una fattispecie che invece andava punita come aggravante di un'altra fattispecie. Ciò espone quindi la norma a censure di legittimità costituzionale.
Ritiene, pertanto, particolarmente singolare che il Governo – che con l'articolo 11 del decreto-legge in esame ha introdotto addirittura un'«aggravante di luogo» – in questo caso non abbia voluto ascoltare i suggerimenti avanzati non solo dai gruppi di opposizione ma da numerosi auditi, molti dei quali indicati dai gruppi di maggioranza.
Ribadisce inoltre come la procedura accelerata per la reintegrazione nel possesso prevista dall'articolo 321-bis del codice penale determinerà un aumento ingiustificato delle responsabilità per le forze dell'ordine che non potranno fare affidamento neanche sulla introduzione della tutela legale che in tale ipotesi non si applicherebbe.
Per quanto attiene, inoltre, alla fattispecie di cui al secondo comma del nuovo reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale ritiene che sarebbe stato più opportuno rinviare direttamente all'articolo 110 del codice penale per i casi di concorso di reato.
Gianni CUPERLO (PD-IDP), richiamando l'intervento del collega Alfonso Colucci, rileva come l'espressione «panpenalismo populista» presupponga un punto di fragilità nell'impianto della maggioranza: la totale rimozione della dimensione della sfera del bisogno.
Ritiene infatti che sia giusto domandarsi se è legittimo che la legge punisca il comportamento di chi occupa abusivamente un edificio quando questo comportamento costituisce l'unica possibilità di avere una abitazione.Pag. 10
Aggiunge che il medesimo quesito se lo è posto anche il Tribunale di Firenze che ha dovuto valutare la responsabilità di quattro persone accusate di aver occupato un immobile in stato di grave abbandono. Osserva, infatti, che l'occupazione abusiva prevista dall'articolo 633 del codice penale è una fattispecie di reato che considera l'ipotesi di occupazione di un immobile per rispondere ad un personale gravissimo bisogno abitativo.
Il Tribunale di Firenze, per comprendere se l'ipotesi al suo esame meritasse di non essere ricompresa nell'applicazione della legge penale, si è rivolta alla Corte costituzionale che ha preliminarmente precisato che l'articolo 633 del codice penale è conforme alla Costituzione, che tutela il diritto alla proprietà in modo pieno ed effettivo e, dunque, tale disposizione punisce legittimamente chi reca un danno al diritto alla proprietà e al suo libero godimento.
La Corte costituzionale ha tuttavia sottolineato altresì che, qualora si agisca, in modo non violento, per un imponente bisogno di una casa e si occupa un immobile del cui stato il proprietario non si cura più, la tutela penale potrebbe non risultare più giustificata o necessaria. Inoltre, nella sua pronuncia la Corte afferma che quando il bisogno abitativo è davvero grave e non trova risposta nei servizi sociali di housing messi a disposizione dallo Stato, esso può essere considerato una necessità talmente grave da eliminare il contrasto tra il comportamento e i principi dell'ordinamento. Le circostanze concrete hanno una notevolissima incidenza e saranno oggetto dell'esame del giudice competente e potrebbero eventualmente portare- con formule diverse- all'assoluzione.
Ritiene che, nonostante la Corte abbia salvato la norma e tutelato il diritto di proprietà in modo pieno, tale pronuncia rappresenti un'apertura ad un tema estremamente attuale come quello della crisi abitativa.
Pertanto, ribadisce che ciò che a suo avviso appare evidente nel panpenalismo populista è la completa rimozione della dimensione del bisogno da parte del Governo e della maggioranza.
Matteo MAURI (PD-IDP) ritiene che l'articolo 10 del decreto-legge in discussione, così come quello relativo alle detenute madri, dimostri chiaramente la volontà del Governo di introdurre nell'ordinamento nuove disposizioni per mera propaganda.
Si tratta, infatti, di disposizioni di difficile applicazione, che pertanto non porteranno alcuna risposta concreta ai problemi che dichiarano di voler risolvere ma che servono soltanto a consentire alla Lega di portare contenuti al suo Congresso.
Sottolinea, inoltre, l'esiguità dei casi di occupazione arbitraria di immobili adibiti ad abitazione privata nei confronti di soggetti fragili, approfittando di un loro ricovero ospedaliero, a fronte invece dell'ingente numero di occupazioni di immobili pubblici, che in ragione del loro stato di scarsa manutenzione non vengono assegnati. In proposito, richiama il caso delle numerose occupazioni degli immobili non ristrutturati di proprietà delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (ALER).
Ritiene quindi che l'Esecutivo – che dovrebbe mettere in atto politiche a favore dei cittadini bisognosi – dovrebbe stanziare le risorse necessarie per la ristrutturazione di tali immobili e prevedere interventi di contrasto alla morosità incolpevole.
Le Commissioni respingono l'emendamento Cuperlo 10.10.
Federico FORNARO (PD-IDP) chiede la verifica del voto sull'emendamento Cuperlo 10.10.
Nazario PAGANO, presidente, invita i deputati Segretari ad avvicinarsi al banco della Presidenza e dispone la controprova per appello nominale.
(votazione per appello nominale)
Nazario PAGANO, presidente, dà conto dell'esito del voto, confermando la reiezione dell'emendamento Cuperlo 10.10 con 15 voti favorevoli e 22 voti contrari.
Pag. 11Devis DORI (AVS), nel ricordare che sono da poco stati respinti gli emendamenti soppressivi e sostitutivi dell'articolo 1, fa presente che inizia ora l'esame delle diverse proposte emendative volte almeno a correggere la disposizione recata dall'articolo 10. Nello specifico, l'emendamento Zaratti 10.12 tenta di tamponare l'effetto della nuova fattispecie penale almeno distinguendo per gravità i comportamenti degli occupanti e quindi sottraendo all'applicazione del nuovo articolo 634-bis del codice penale chi detiene senza titolo l'immobile, rammentando come tale detenzione senza titolo possa essere intervenuta in un secondo momento per motivi diversi, tra i quali anche la morosità incolpevole. Nel considerare inaccettabile che vengano sanzionate penalmente situazioni di questo genere, precisa che nessuno in questa sede sta giustificando l'occupazione di un immobile altrui, soprattutto se ciò avviene a mezzo di violenza o minaccia e che l'oggetto della contestazione riguarda l'adeguatezza della misura e l'utilizzo del codice penale come stendardo ideologico, analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni, a cominciare dal cosiddetto decreto rave. Nel far presente a tale ultimo proposito come non via sia stata alcuna applicazione concreta delle disposizioni introdotte con il decreto rave auspica che ciò avvenga anche con riferimento all'articolo 10 del provvedimento in esame, sottolineando come l'operazione di trasferire nel codice penale illeciti civilistici abbia l'unica finalità di consentire alla maggioranza di rivendicare nei confronti dell'opinione pubblica la paternità di un irrigidimento delle norme. Rileva come il risultato sia in questo caso un quadro normativo confuso e disorganico, di difficile interpretazione, senza che sia stata dimostrata in alcun modo la diffusione del fenomeno e l'allarme sociale che ne conseguirebbe. Bisognerebbe risolvere alla radice il problema, con un sostegno finanziario a chi è in difficoltà economica o con un'edilizia popolare convenzionata invece di ricorrere sempre all'introduzione di nuovi reati e all'aggravamento delle pene e senza mettere mano ai veri allarmi sociali rappresentati da fenomeni quali corruzione, criminalità organizzata e fenomeni collegati. Nel ribadire la propria contrarietà al ricorso costante allo strumento penalistico per contrastare i fenomeni, per quanto condannabili, auspico che almeno venga accolto l'emendamento del collega Zaratti, che gradua la gravità dell'occupazione di immobili.
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 10.13, fa presente che si tratta di un intervento chirurgico, volto ad eliminare una delle maggiori criticità del nuovo reato introdotto dall'articolo 10 del provvedimento in esame. Richiama a tale proposito l'apertura manifestata dal presidente della I Commissione del Senato in occasione dell'esame del disegno di legge sicurezza, nel senso di evitare che il nuovo reato colpisse anche i soggetti destinatari di convalida per sfratto. Ricorda dunque che la detenzione senza titolo si verifica anche nel caso in cui l'inquilino sia raggiunto da una convalida di sfratto per finita locazione o per morosità, precisando come in questo ultimo caso il diritto civile sostanziale non distingua tra colpevole ed incolpevole. Aggiunge che la morosità incolpevole per sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone di affitto potrebbe tra gli altri casi riguardare anche il libero professionista che abbia subito la contrazione del proprio reddito per malattia, categoria espressamente citata in occasione dell'istituzione del fondo per morosità incolpevole. Rileva che, per come attualmente formulata, la norma colpisce dunque anche la sopravvenuta detenzione senza titolo, precisando che il nuovo reato si integra anche in assenza della comunicazione dell'ufficiale giudiziario, nel momento in cui il proprietario dell'immobile, convalida di sfratto alla mano, provi ad entrare senza risultato nel bene di proprietà. Considera quindi quanto mai opportuno il proprio emendamento per eliminare qualsiasi ambiguità nella formulazione della norma, sottolineando come la maggioranza sostituisca i percorsi in sede civilistica con una fattispecie penale, operando una equiparazione dei comportamenti che non è legittimo fare. Dichiara la propria contrarietà al fatto che si metta Pag. 12sullo stesso piano chi occupa abusivamente, irrompendo nell'immobile, e chi invece è raggiunto da una convalida di sfratto esecutivo per i motivi più disparati, compreso il caso di inquilini con contratto di affitto scaduto, ancorché regolarmente paganti. Sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 10.13, che consentirebbe alla maggioranza di salvare l'impianto della norma e di evitare le prevedibili censure di costituzionalità. Richiamando la richiesta dei colleghi del Partito democratico relativa ai risultati delle prime applicazioni della nuova norma, domanda se Governo e maggioranza abbiano per caso raccolto richieste di aiuto da parte di assessori comunali alle politiche abitative alle prese con la difficoltà di ricollocare nuclei familiari con soggetti vulnerabili in conseguenza degli eventuali sgomberi fin qui disposti.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 10.12 e D'Orso 10.13.
Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento 10.14 a sua prima firma, che mira ad eliminare alcune criticità della nuova fattispecie introdotta con l'articolo 634-bis del codice penale. In primo luogo, l'emendamento sopprime implicitamente la locuzione «detiene senza titolo», per le ragioni già ampiamente esposte nei precedenti interventi.
In secondo luogo, l'emendamento sostituisce il riferimento al «domicilio» – la cui nozione appare eccessivamente ampia – con quello all'«abitazione», sanzionando così un'ipotesi caratterizzata da un maggior disvalore. Al riguardo, coglie l'occasione per ribadire che la nuova norma sconta la criticità di voler dare una soluzione di carattere penale a questioni di diritto civile.
Per altro verso, l'emendamento elimina il riferimento alle «pertinenze» e reca una modifica con riguardo alle modalità della condotta. Preannuncia – in considerazione dell'invito della presidenza a concludere per il raggiunto limite di tempo previsto dal Regolamento – che nei successivi interventi avrà modo di illustrare tali questioni.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.14.
Federico FORNARO (PD-IDP), chiede alla presidenza, per un più ordinato svolgimento dei lavori, di avvertire con maggiore anticipo, un minuto prima del termine stabilito ai sensi del Regolamento, il deputato che stia intervenendo per dichiarazione di voto.
Devis DORI (AVS) interviene sull'emendamento Zaratti 10.19, di cui è cofirmatario, volto ad una modifica puntuale della fattispecie penale introdotta con l'articolo 10 del provvedimento in esame. A suo giudizio, infatti, il nuovo articolo 634-bis colpisce con pene sproporzionate anche coloro che si trovino in una situazione di morosità incolpevole.
In generale, ritiene che l'obiettivo del legislatore debba essere quello di sanzionare penalmente chi crea allarme sociale e dà luogo a gravi situazioni di illegalità, e sottolinea come questi presupposti certamente non sussistano nei casi di morosità incolpevole.
Fa poi presente che mancano – in quanto non pubblicati o non raccolti – dei dati statistici puntuali rispetto alle occupazioni arbitrarie di immobili, forse perché il fenomeno non è così diffuso da giustificare l'introduzione di una nuova fattispecie penale, disposta e «sbandierata» dal Governo esclusivamente per motivi politici.
Ad ogni modo, ribadisce la necessità di prevedere un'eccezione per i casi di morosità incolpevole. In tale prospettiva, evidenzia che l'approvazione degli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16 non implicherebbe alcun ritardo ai fini dell'approvazione di questo, illiberale, decreto-legge.
Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottolinea come gli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16 siano frutto di una presa d'atto della realtà e dei problemi sociali che affliggono il Paese. Se da un lato, infatti, è doveroso adottare misure per contrastare in modo efficace i fenomeni criminali collegati alle occupazioni arbitrariePag. 13 di immobili, dall'altro è doveroso tenere conto di un bisogno sociale imponente, offrendo alternative concrete a persone in stato di bisogno.
Ritiene che, per contemperare esigenze confliggenti, lo Stato non può fornire una risposta che si limiti all'aumento delle pene o alla creazione di nuove fattispecie di reato, ma deve prima di tutto prendere atto del problema sociale e indagarne le cause.
In questa prospettiva si domanda per quale ragione l'attuale maggioranza abbia tagliato le risorse stanziate per il Fondo per la morosità incolpevole, finalizzato alla prevenzione del fenomeno delle occupazioni arbitrarie. Per le stesse finalità si interroga altresì sui motivi per cui non si proceda alla ristrutturazione di centinaia di edifici pubblici vuoti presenti sul territorio nazionale, che potrebbero essere assegnati alle famiglie in stato di bisogno. Evidentemente, a suo giudizio, il Governo non ha alcun interesse a risolvere i problemi sociali reali, ma solo a mantenere il consenso, «sbandierando» l'introduzione di nuove fattispecie di reato. A conferma di ciò, coglie l'occasione per chiedere al sottosegretario Molteni un riscontro circa l'efficacia delle norme entrate in vigore da circa cinque settimane, ritenendo non credibile la narrazione del Ministro Salvini, secondo il quale l'Esecutivo ha preso in mano la situazione e il problema delle occupazioni arbitrarie è stato risolto.
Per altro verso, reputa che l'attribuzione alle forze di polizia di poteri di intervento svincolati da una previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria finisca per sovvertire l'ordine gerarchico e delle responsabilità proprio del nostro ordinamento giuridico ed accrescere il rischio di operazioni arbitrarie e illegittime.
Tornando allo specifico contenuto degli identici emendamenti in esame, rimarca la necessità di escludere dall'applicazione della norma in questione i casi di morosità incolpevole. Sottolinea come si tratti di persone che si trovano costrette ad occupare l'immobile altrui, dal momento che lo Stato – diversamente da quanto dovrebbe accadere in un Paese civile – non offre loro alcuna alternativa.
Simona BONAFÈ (PD-IDP), muovendo dalle argomentazioni espresse sul tema nei precedenti interventi, fa presente che i casi di morosità incolpevole attengono a persone che hanno perso il lavoro o sono affette da una grave malattia, situazioni di difficoltà che possono accadere a chiunque. Considera quindi un errore non prevedere maggiori risorse per il Fondo morosità incolpevole o per il «contributo affitti» e non escludere questa specifica ipotesi dalla fattispecie di cui all'articolo 634-bis del codice penale. Segnala altresì che i Comuni hanno subìto rilevanti tagli sulle risorse e non possono più fornire alle fasce deboli della popolazione quelle forme di assistenza che contribuivano alla prevenzione del fenomeno delle occupazioni arbitrarie, che ritiene debba essere sì contrastato, ma anche trattato con delicatezza e attenzione. Ritiene infatti che la questione abitativa sia complessa, e stigmatizza la scelta dell'Esecutivo di intervenire esclusivamente sul piano della risposta punitiva, disinteressandosi del piano della prevenzione, da attuarsi tramite adeguate politiche sociali.
In conclusione, manifesta al sottosegretario Molteni piena disponibilità ad accogliere una riformulazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, laddove il Governo voglia lavorare in tal senso, purché il tema della morosità incolpevole sia tenuto in debita considerazione.
Nazario PAGANO, presidente, nel dare la parola all'onorevole Scarpa, la avverte che la seduta terminerà alle ore 11, quando avranno inizio i lavori in Assemblea, prima dunque che siano decorsi i dieci minuti previsti dal Regolamento per gli interventi per dichiarazione di voto.
Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza che sia garantito un intervento per dichiarazione di voto di dieci minuti alla collega Scarpa, eventualmente nella prossima seduta, se non è possibile in questa.
Nazario PAGANO, presidente, rassicurando in tal senso l'onorevole Bonafè, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.55.
SEDE REFERENTE
Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.
La seduta comincia alle 21.
DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 2355 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2025.
Ciro MASCHIO, presidente, dato conto delle sostituzioni, e non essendoci obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che nella seduta antimeridiana la Commissione ha interrotto i suoi lavori durante l'esame degli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16, sui quali i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato parere contrario.
Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16, chiarisce che essi introducono un'eccezione al nuovo reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, con la finalità di evitare di punire quei soggetti che non riescono a pagare l'affitto per la situazione di difficoltà temporanea in cui versano.
Ricorda che sono circa 650 mila le famiglie attualmente in graduatoria per l'assegnazione di una casa popolare, a fronte di circa 40 mila sentenze di sfratto che, ogni anno, colpiscono individui che non riescono a sostenere le spese di locazione, pur non integrando i requisiti minimi richiesti dai comuni per l'accesso alle case popolari. A fronte di un tale problema sociale, la risposta del Governo, che per populismo verrà presentata agli italiani come una soluzione, ha invece una matrice punitiva, che certamente non risponde alle esigenze della popolazione ma che, all'opposto, ha l'obiettivo di criminalizzare le fragilità.
Osserva che Salvini millantò un «Piano casa» mai concretizzatosi, e che, all'opposto, l'attuale Governo non ha provveduto a rifinanziare i fondi per morosità incolpevole e per il sostegno agli affitti.
Ritiene necessario l'inserimento in Costituzione di un vero e proprio diritto all'abitazione, nonché l'istituzione del «ministero dell'abitare» e l'introduzione di una legge quadro sull'edilizia pubblica e sociale, sulla falsariga del «Modello PINQuA».
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), illustrati brevemente gli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16, fa presente che vari sindaci indicano la casa e lo stipendio come i due principali problemi delle società locali, e chiedono il reintegro dei fondi per morosità incolpevole e per il sostegno agli affitti al fine di fronteggiare le temporanee fragilità di coloro che, incolpevolmente, si vedono costretti ad occupare un immobile.
Riporta l'esempio di un ricercatore che, pur avendo vinto un concorso per lavorare nel Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia, ha rifiutato il posto e si è trasferito a Trento, dove si vedeva garantita una casa, l'asilo gratuito per la figlia e un sostegno per l'impiego della moglie. Il che, spiega, è a dimostrazione dell'importanza di una buona politica abitativa, nell'ottica di valorizzare il patrimonio umano del nostro Paese.
Carmela AURIEMMA (M5S) sottoscrive gli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16, rileva come il Governo nel bilancio del 2022 abbia azzerato i fondi per morosità incolpevole e per il sostegno agli affitti, per poi successivamente finanziarli rendendosi conto dell'errore commesso e della differenza tra morosità incolpevole e occupazione illecita di immobile.
Ricorda poi che il Governo, eliminando anche altre misure di sostegno come il Pag. 15reddito di cittadinanza, ha determinato l'attuale emergenza abitativa, con un aumento del 44 per cento degli sfratti, di cui circa l'80 per cento per morosità incolpevole.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 10.19 e Serracchiani 10.16.
Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 10.17, evidenzia l'irragionevolezza di punire i casi in cui, essendo finita la locazione, devono semplicemente trascorrere i tempi fisiologici per lasciare l'immobile.
Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento in esame.
Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 10.17 a sua prima firma, sottolinea che l'introduzione del nuovo articolo 634-bis del codice penale dimostra che l'unico scopo della maggioranza è quello di creare nuovi reati e di inasprire le pene.
Mette in luce la contraddizione tra la pena prevista dal già richiamato articolo 634-bis e il fatto che il destinatario di una sentenza esecutiva di sfratto per morosità incolpevole o per finita locazione venga altresì condannato al pagamento di un'indennità occupazionale senza titolo.
L'emendamento in analisi, di cui auspica l'approvazione, è preordinato a sanare tale contraddizione per evitare danni e confusione.
Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 10.17.
Devis DORI (AVS) rileva che l'emendamento 10.30 a sua prima firma intende migliorare il testo del provvedimento circoscrivendone la sanzionabilità, in quanto si ritiene che, in virtù di un logico bilanciamento dei diritti, il comportamento penalmente rilevante ex articolo 634-bis del codice penale debba riguardare esclusivamente l'ipotesi in cui l'immobile occupato sia da considerarsi abitazione principale altrui.
Osserva infine come la maggioranza si concentri sui temi di occupazione illecita di immobili, trascurando invece temi importanti come quello della criminalità organizzata.
Filiberto ZARATTI (AVS) si dimostra stupito del parere contrario del Governo sull'emendamento Dori 10.30, e sottolinea l'incapacità della maggioranza di instaurare un dialogo al riguardo, ipotizzando che il silenzio sia stato imposto dai rispettivi superiori.
Asserendo che migliaia di persone si troveranno in grosse difficoltà a seguito delle norme introdotte dalla maggioranza, fa presente che il problema della povertà dovrebbe riguardare anche il Governo.
Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 10.30.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 10.31, di cui è cofirmataria, che si pone sulla stessa falsariga degli ultimi emendamenti posti in votazione. Esso propone, infatti, di modificare il nuovo articolo 634-bis del codice penale nel senso di far riferimento all'altrui abitazione e non più all'altrui domicilio. Evidenzia, dunque, l'esigenza di affrontare il problema delle occupazioni abusive – che pure ritiene esistente – adottando un approccio multidisciplinare, spogliandolo, pertanto, della logica penale e repressiva che pare inondare ogni contenuto del provvedimento.
Afferma, inoltre, che l'articolo 634-bis, per come attualmente congegnato, è affetto da una serie di problemi di tecnica legislativa, tra i quali un'errata dosimetria della pena, un'indeterminatezza delle fattispecie penalmente rilevanti nonché un'identità di trattamento sanzionatorio a fronte di condotte di diversa gravità. Prova ne è, a suo avviso, il fatto che non è prevista una pena differenziata per chi occupa un immobile e per chi, invece, ne occupa solo una sua pertinenza, fattispecie fra loro evidentemente non paragonabili in termini di allarme sociale destato.
Un ulteriore profilo problematico si rinviene poi nell'utilizzo della locuzione «coopera nell'occupazione», contemplata dal Pag. 16secondo comma del nuovo articolo 634-bis «fuori dei casi di concorso nel reato». La cooperazione, infatti, all'interno del codice penale – e, in particolare, dell'articolo 113 – è tratto precipuo e distintivo proprio delle fattispecie di concorso colposo nel reato. La nozione di cooperazione è oltretutto destinata ad ingenerare notevole confusione dal punto di vista applicativo, dal momento che sono potenzialmente punibili persino coloro che, a titolo esemplificativo, si trovino ad offrire un letto, un materasso o altri generi di prima necessità alla vicina di casa che, in ipotesi, madre di bambini, sia stata costretta ad occupare un immobile per mancanza di valide e dignitose alternative. Segnala, in proposito, come sia del tutto irragionevole non prevedere misure differenti in risposta a situazioni differenti: è di tutta evidenza, infatti, come non si possano mettere sullo stesso piano chi decida di occupare un immobile per trarvi un lucro e chi, invece, si trovi costretto a farlo perché in evidente stato di bisogno.
Dichiara, infine, che il Governo, con il provvedimento in esame, stia semplicemente continuando a ignorare il problema dell'emergenza abitativa, come, d'altronde, già ha dimostrato non dotando delle adeguate risorse il Fondo per morosità incolpevole o non supportando in alcun modo i comuni nei programmi di edilizia residenziale pubblica e di assegnazioni di alloggi popolari.
Stefania ASCARI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Giuliano, fa presente che il nuovo articolo 634-bis è stato oggetto di significative critiche da parte dei più autorevoli giuristi della materia. Ricorda, tra le principali criticità che sono state segnalate, la sproporzione della pena – anche rispetto ad altre e più gravi fattispecie di reato, come, ad esempio il furto – la rilevanza penale dell'occupazione delle pertinenze dell'immobile, la criminalizzazione dei movimenti per la casa e, infine, un'ambigua definizione di profitto rilevante ai fini del reato.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.31.
Valentina D'ORSO (M5S) chiede la verifica dell'esito del voto.
Ciro MASCHIO, presidente, comunica di aver contato diciotto voti contrari contro quattordici voti favorevoli, precisando di non aver preso parte alla votazione.
Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 10.32.
Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.34, identico all'emendamento Gianassi 10.33, volti ad escludere le pertinenze degli immobili dall'ambito oggettivo del reato di occupazione arbitraria. Auspica che sul loro accoglimento possano convergere la maggioranza, il Governo e anche la collega Kelany, che, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1660, è stata firmataria della proposta emendativa con la quale si era modificato il testo proprio nel senso di introdurvi le pertinenze.
Rileva, in primo luogo, che la definizione di pertinenza è di matrice giurisprudenziale e, pertanto, mal si presta a circoscrivere una fattispecie delittuosa. In secondo luogo, ritiene incredibile che il Governo possa pensare di punire con il carcere colui che non abbia deciso di occupare un'abitazione ma sia, anzi, arrivato al punto di occupare abusivamente un garage, una cantina, un pollaio, un locale caldaia, un locale lavanderia o qualsiasi altra unità che sia stata riconosciuta dalla giurisprudenza come rientrante nella definizione di pertinenza. Ritiene, infatti, che la risposta a simili assurde situazioni non debba e non possa essere il carcere, bensì la necessità di garantire a ciascuno il diritto alla casa, che, peraltro, è riconosciuto dalla giurisprudenza di rilevanza implicitamente costituzionale, in quanto essenziale per lo sviluppo della persona umana. Ragionare diversamente e rispondere con la sola logica repressiva significa, a suo avviso, dimostrare semplicemente uno straordinario cinismo.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gianassi 10.33 e D'Orso 10.34.
Pag. 17 Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.49, volto a sopprimere il secondo periodo del primo comma del nuovo articolo 634-bis. Osserva come esso, con l'utilizzo del verbo «appropriarsi» e dei termini «artifizi e raggiri», richiami, da una parte, il diritto di proprietà e, dall'altra, fattispecie di tipo contrattuale e, dunque, civilistico. Trova dunque del tutto inconferente riferirsi ad istituti che poco hanno a che vedere con fattispecie di reato, dubitando che gli stessi colleghi della maggioranza abbiano piena contezza di ciò che si apprestano a votare.
Rivolge, quindi, ai relatori e al rappresentante del Governo un sincero appello affinché chiariscano in questa sede perché si sia scelta una tale formulazione, evidenziando come ciò sarebbe fondamentale anche per gli interpreti di domani che, rileggendo i resoconti parlamentari, tenteranno di decifrare le intenzioni del Legislatore.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.49.
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 10.58, rileva come esso sia volto a sostituire, nella definizione del reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, il riferimento agli artifizi o raggiri con quello all'assenza della persona offesa, al fine di rendere la norma più chiara, lineare e comprensibile e la condotta incriminata accertabile con facilità.
Sottolinea come in tal modo la norma sanzionerebbe l'occupazione dell'immobile avvenuta durante l'assenza del legittimo possessore, come nel caso dell'assenza di persone anziane o comunque fragili a seguito di un ricovero ospedaliero.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.58
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 10.61, rileva come esso sia il primo di una serie di emendamenti volti a correggere il secondo comma dell'articolo 634-bis del codice penale, che prevede ben nove ulteriori condotte penalmente rilevanti punite con la stessa pena prevista dal primo comma.
Rileva come il secondo comma dell'articolo 634-bis faccia riferimento all'intromissione e alla cooperazione, vale a dire a due condotte tipiche del concorso nel reato, e come si tratti pertanto di una norma quanto meno inutile.
Sottolinea, al riguardo, come l'intento della norma sia in realtà quello di punire, con una forzatura evidente, i militanti dei movimenti per la casa che prestano assistenza alle persone sfrattate e come dunque si voglia colpire l'attivismo civico introducendo quello che le organizzazioni sindacali degli inquilini hanno definito correttamente un reato di solidarietà.
Invita, quindi, la maggioranza ad avere il coraggio e l'onestà intellettuale di rivendicare esplicitamente tale scelta.
Stefania ASCARI (M5S) invita a un supplemento di riflessione sul secondo comma dell'articolo 634-bis, a suo avviso redatto in modo impreciso nella descrizione della condotta costituente reato.
Osserva come si accomunino, assoggettandole alla medesima disciplina sanzionatoria, ben nove condotte eterogenee, arrivando a equiparare la condotta di chi guida o finanzia l'occupazione a quella di chi vi partecipa in modo marginale o passivo e introducendo un ampio margine di discrezionalità interpretativa, violando in tal modo i principi di proporzionalità, di offensività e di tassatività.
Osserva come la responsabilità penale venga estesa anche a condotte collaterali quale quella di trarre consapevolmente dall'occupazione un profitto, e come in tal modo si sanzioni penalmente anche il senzatetto che accetta l'ospitalità nell'immobile occupato.
Sottolinea, inoltre, il rischio di sovrapposizione con altre fattispecie delittuose, quali il favoreggiamento, la violenza privata e la resistenza a pubblico ufficiale e rileva come la norma in questione sia volta a dissuadere anche azioni di protesta simboliche e a colpire attivisti e militanti.
Osserva conclusivamente come la norma risulti eccessivamente punitiva nonché problematica dal punto di vista della legittimitàPag. 18 costituzionale, anche sotto il profilo della graduazione delle pene.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.61.
Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 10.64, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a circoscrivere in modo più appropriato l'ambito di applicazione dell'articolo 634-bis del codice penale, eliminando, nel secondo comma, il riferimento all'intromissione nell'occupazione dell'immobile e lasciando quindi il solo riferimento alla cooperazione e limitando la fattispecie delittuosa all'occupazione di un immobile adibito a prima abitazione della persona offesa.
Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 10.64.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 10.65, di cui è cofirmataria, rileva come esso sia volto a delineare la fattispecie delittuosa prevista dal secondo comma dell'articolo 634-bis del codice penale a chi riceve denaro o altra utilità, espungendo il riferimento a chi corrisponde denaro o altra utilità. Osserva, al riguardo, che chi corrisponde il denaro o altra utilità è in una condizione di sperequazione rispetto a chi riceve il pagamento, trattandosi nella maggior parte dei casi di soggetti vulnerabili.
Stigmatizza, inoltre, il riferimento improprio alla cooperazione, che nel codice penale riguarda esclusivamente i reati colposi, nonché il riferimento all'intromissione, che risulta incomprensibile non soltanto dal punto di vista giuridico ma anche linguistico, a meno che non ci si intenda riferire all'intermediazione illecita, dal momento che l'intromissione fisica è già punita ai sensi del primo comma.
Valentina D'ORSO (M5S) osserva come la proposta emendativa in esame sia volta a punire soltanto la ricezione del denaro o altra utilità, non anche la corresponsione, in quanto assoggettare alla stessa pena chi riceve e chi corrisponde il denaro o altra utilità è come punire in modo identico l'estorsore e l'imprenditore costretto a pagare il «pizzo». Rileva, al riguardo, che chi corrisponde il denaro o altra utilità è evidentemente costretto a farlo in quanto versa in condizioni di vulnerabilità e di bisogno o è intimidito o ricattato e come il fenomeno del racket delle abitazioni andrebbe semmai contrastato fornendo una soluzione abitativa alternativa.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.65.
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 10.68, identico all'emendamento Enrico Costa 10.67 – poi ritirato –, osserva come esso sia il primo di una serie di emendamenti volti a espungere una ad una le condotte delittuose previste dal secondo comma dell'articolo 634-bis del codice penale. Osserva, infatti, come il citato secondo comma punisca con la reclusione da due a sette anni condotte non meritevoli della sanzione penale.
Evidenzia, inoltre, come un emendamento identico al suo sia stato presentato dal gruppo di Forza Italia e rileva, al riguardo, come non sia evidentemente casuale l'assenza del primo firmatario Enrico Costa, il quale è solito argomentare le proprie posizioni con passione e convinzione e si sarebbe evidentemente trovato in imbarazzo in questa circostanza.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.68.
Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento 10.69 a sua prima firma, volto a rendere non punibile la condotta di chi coopera nell'occupazione dell'immobile altrui, evidenziando che la cooperazione è uno degli elementi costitutivi dell'istituto del concorso nel reato. Ritiene, pertanto, tale elemento del tutto superfluo e reputa che i giudici continueranno a contestare il concorso nel reato piuttosto che motivare la sussistenza della cooperazione nel reato di occupazione arbitraria di immobile.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.69.
Pag. 19 Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento 10.71 a sua prima firma, volto a rendere non punibile la condotta di chi si intromette nell'occupazione dell'immobile altrui, sottolineando che tale proposta permetterebbe alla maggioranza di smentire la narrazione secondo cui vorrebbe colpevolizzare la povertà invece di attuare politiche pubbliche di welfare.
Rileva tuttavia che, mentre in passato la maggioranza ed il Governo hanno adottato provvedimenti settoriali che colpivano i soggetti più poveri – come quelli che hanno abolito il reddito di cittadinanza o quelli che hanno soppresso il fondo per la morosità incolpevole – ora invece hanno introdotto una norma penale che addirittura rende la povertà un crimine.
Stefania ASCARI (M5S) evidenzia come l'approvazione di tale emendamento sarebbe un segnale molto positivo per i cittadini più svantaggiati, colpevoli di voler avere un tetto sopra la testa per vivere in maniera minimamente dignitosa. Reputa che il nuovo reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale viola i più basilari principi costituzionali di solidarietà sociale.
Osserva come sarebbe più opportuno punire esclusivamente gli autori delle occupazione di immobili altrui e non anche chi corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.71.
Federico GIANASSI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Bonafè 10.86, preliminarmente richiama la questione della previsione delle pertinenze nell'ambito della fattispecie penale di cui all'articolo 634-bis del codice penale, evidenziando come molteplici ed illustri giuristi abbiano denunciato che si tratta di una definizione eccessivamente generica.
Passando ad illustrare l'emendamento in esame, afferma che esso è finalizzato a rendere il reato procedibile d'ufficio quando si tratta di un immobile pubblico.
Simona BONAFÈ (PD-IDP), associandosi a quanto appena dichiarato dal collega Gianassi, evidenzia come la proposta emendativa in esame miri a migliorare la formulazione dell'articolo 634-bis del codice penale e come il gruppo del Partito Democratico stia tentando di offrire il proprio contributo tramite emendamenti di merito e non ostruzionistici.
Ritiene, quindi, assolutamente incomprensibile la totale chiusura della maggioranza e del rappresentante del Governo rispetto ai contributi offerti dai gruppi di opposizione.
Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 10.86.
Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento 10.91 a sua prima firma, volto a riscrivere integralmente il nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale riguardante la procedura accelerata di reintegrazione nel possesso dell'immobile.
Evidenzia che la proposta emendativa in esame ha la medesima finalità della procedura introdotta dal Governo, prevedendo tuttavia ogni garanzia procedurale utile sulla base di quelle previste in casi analoghi nel sistema penale.
Reputa, infatti, più opportuno che sia il giudice ad autorizzare il sequestro preventivo dell'immobile, essendo questa un'attività caratterizzata da elevata discrezionalità nella valutazione della documentazione prodotta dal soggetto denunciante. Ritiene altresì profondamente ingiusto attribuire la responsabilità di tale valutazione agli ufficiali di polizia giudiziaria che non hanno la competenza ad assumere tali decisioni.
Rammenta come la proposta emendativa in esame sia simile alla soluzione adottata a seguito di alcune interlocuzioni intercorse nell'ambito dell'esame della proposta di legge Bisa C. 566, il cui iter non è proseguito a causa dell'emanazione dell'originario disegno di legge in materia di sicurezza.
Carla GIULIANO (M5S) sottolinea come sia inopportuno caricare gli ufficiali di polizia giudiziaria della responsabilità di accertare rapidamente l'arbitrarietà dell'occupazionePag. 20 e come sia preferibile che tale incombenza sia affidata ad un magistrato. Evidenzia, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria potrebbero incorrere senza loro colpa in alcuni errori gravi nella valutazione dell'arbitrarietà dell'occupazione e che pertanto potrebbero essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Stefania ASCARI (M5S) ribadisce che tale procedura accelerata di sgombero dovrebbe essere autorizzata sempre da un giudice terzo ed imparziale, perché altrimenti si genererebbe uno squilibrio nel sistema delle garanzie del procedimento penale. Ritiene altresì che l'affidare tale procedura accelerata alla polizia giudiziaria potrebbe essere valutato come un segnale di sfiducia nei confronti dell'autorità giudiziaria.
Osserva, infine, come si assista ad una compressione illegittima e incomprensibile dei diritti fondamentali della persona, quale quello ad avere una abitazione in cui vivere in maniera dignitosa.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.91.
Ciro MASCHIO, presidente, comunica che, come concordato informalmente con i gruppi di opposizione, la seduta in sede referente prevista per domani mattina alle ore 9 non avrà luogo. Avverte, inoltre, che verrà convocata una riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni alle ore 9.30 per stabilire le modalità per il prosieguo dei lavori delle Commissioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 23.