CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 19 maggio 2025
497.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
C. 2402 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Sospensione temporanea delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis)

  1. Nelle more del riordino della disciplina vigente in tema di cittadinanza e ai fini di permettere ai competenti uffici consolari e comunali di perfezionare le domande già presentate alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, è sospesa per 12 mesi la presentazione di nuove richieste per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
  2. Ai sensi del comma 1, sono sospese altresì le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via giudiziale sia per linea di discendenza materna che paterna.
  3. I criteri per l'individuazione agli aventi diritto per discendenza dovranno valorizzare il legame affettivo con l'Italia anche attraverso il parametro della conoscenza della lingua italiana di livello B1 o delle sue forme dialettali.
1.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

   «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni e attualmente residente;

   b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno.»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione obbligatoria di volontà in tale senso di un genitore da sottoscrivere contestualmente alla registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
   2-ter. Qualora sia stato espresso esplicito rifiuto nella dichiarazione obbligatoria di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
1.3. Magi.

(Inammissibile)

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  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:

   «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni e attualmente residente e non ha riportato condanne penali passate in giudicato.».
1.4. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 1.
1.5. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

   1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza può presentare richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

   a) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;

   b) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;

   c) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia.».
1.6. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Nelle more dell'approvazione di una riforma organica della legge sulla cittadinanza, la presentazione di domande di accertamento del possesso della cittadinanza italiana all'ufficio consolare o al sindaco competenti, nonché di domande di accertamento giudiziale dello status di cittadino è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2027.
1.7. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sopprimere la parola: 14.
1.8. Bakkali, Toni Ricciardi, Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Porta, Di Sanzo, Carè.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: anche prima della con le seguenti: successivamente alla;

   b) sopprimere le lettere a), a-bis), b) e d);

   c) alla lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.
1.9. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sostituire le parole: anche prima della con le seguenti: dopo la.
*1.10. Ciani, Toni Ricciardi, Bonafè.

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*1.11. D'Alessio.
*1.12. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: corredata della necessaria documentazione.
1.14. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera a), sostituire le parole: della medesima data con le seguenti: del 1° gennaio 2026.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, lettera b), sostituire le parole: della medesima data del 27 marzo 2025 con le seguenti: del 1° gennaio 2026.
1.15. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: applicabile al 27 marzo 2025 con le seguenti: vigente al 27 marzo 2025 e come applicabile precedentemente all'entrata in vigore della circolare 3 ottobre 2024, n. 43347.
1.16. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere la lettera c).
1.17. D'Alessio.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, la cittadinanza italiana esclusivamente per filiazione;
1.18. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.
*1.19. Zaratti, Zanella.
*1.20. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
*1.21. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero l'ha o l'aveva perduta in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123.
1.22. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o è o era iscritto all'AIRE.
1.23. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o è iscritto all'AIRE.
1.24. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o è iscritto all'AIRE prima della data di nascita o di adozione del figlio;
1.25. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o è cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1.26. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

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  Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
1.27. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero abbia svolto un intero mandato nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) o in uno dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES).
1.28. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) un ascendente cittadino di primo o di secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia, ovvero il suo status di cittadino italiano è stato già accertato amministrativamente o giudizialmente, anche con decisione non passata in giudicato;

   d-ter) un genitore cittadino abbia chiesto l'iscrizione o la trascrizione dell'atto di nascita del figlio ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana per discendenza entro il primo anno di vita di quest'ultimo presso la competente autorità amministrativa, salvo motivi di forza maggiore;

   d-quater) qualora il genitore cittadino non abbia provveduto alla registrazione di cui alla lettera d-ter), che provveda direttamente alla presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dal diverso momento in cui è stata accertata la filiazione o la cittadinanza del genitore cittadino, salvo motivi di forza maggiore.
1.29. D'Alessio.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) l'interessato, nato in Italia o all'estero e con ascendenti diretti fino al terzo grado (genitori, nonni e bisnonni) nati anch'essi in Italia o all'estero, dimostra la discendenza iure sanguinis da un avo che era cittadino italiano al momento della nascita del figlio o della figlia capostipite della linea di trasmissione all'interessato. Tale cittadinanza deve essersi trasmessa senza interruzioni attraverso le generazioni successive. Ai fini della presente lettera, non osta alla trasmissione della cittadinanza l'eventuale possesso da parte degli ascendenti nati all'estero di altra cittadinanza acquisita per nascita nel territorio estero, a condizione che l'avo cittadino italiano non abbia acquistato volontariamente una cittadinanza straniera comportante la perdita della cittadinanza italiana prima della nascita del figlio o della figlia da cui l'interessato deriva la cittadinanza, o che la linea di trasmissione non si sia altrimenti interrotta secondo la legislazione italiana applicabile tempo per tempo.
1.30. Ciani, Toni Ricciardi, Bonafè.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora l'interessato dimostri di discendere da un cittadino italiano e di aver soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per un periodo non inferiore a un anno alla data della domanda.
1.31. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) sia in possesso di un certificato di lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), qualora un genitore o adottante cittadino o un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini siano nati all'estero.
1.32. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

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  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) discenda da cittadini italiani e sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola italiana all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.
1.33. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) discenda da cittadini italiani e sia titolare di un corso di lingua italiana presso una scuola italiana all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, ovvero in una scuola straniera.
1.34. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) discenda da cittadini italiani e abbia conseguito un titolo di studio in Italia.
1.35. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) un ascendente cittadino di primo o di secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia, ovvero il suo status di cittadino italiano è stato già accertato amministrativamente o giudizialmente, anche con decisione non passata in giudicato.
1.36. D'Alessio.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all'ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello stato civile entro il diciottesimo anno di età del figlio.
1.37. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all'ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello stato civile entro ventiquattro mesi dalla nascita.
1.38. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero e sia presentata, entro il diciottesimo anno di età del figlio, richiesta di iscrizione del medesimo nei registri anagrafici e dello stato civile.
1.39. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile.
1.40. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero e abbia già uno o più figli cittadini.
1.41. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Pag. 42

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) un genitore e un fratello siano in possesso della cittadinanza italiana.
1.42. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. I nati all'estero da cittadino italiano dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, non residenti in Italia e in possesso di altra cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana se, entro ventiquattro mesi dalla nascita, è presentata istanza di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita nei registri anagrafici e dello stato civile italiani.
1.43. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.44. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. In ragione della pendenza innanzi alla Corte Costituzionale del procedimento di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Bologna, con l'ordinanza n. 247 del 26 novembre 2024, in relazione all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino alla data di definizione del predetto procedimento, e comunque entro e non oltre mesi 3 dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è sospeso ogni procedimento amministrativo o giudiziale, promosso successivamente all'entrata in vigore del presente articolo, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.
1.45. D'Alessio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. La trascrizione, presso gli uffici consolari, del certificato di nascita del figlio di un cittadino italiano nato in Italia o iscritto all'AIRE è gratuita, purché effettuata prima del raggiungimento della maggiore età del figlio.
1.46. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. La pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio minorenne con un genitore nato in Italia o iscritto all'AIRE o con un ascendente di primo grado nato in Italia o iscritto all'AIRE è gratuita.
1.47. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-ter.1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni;»;

   b) la lettera f) è abrogata.
1.48. Magi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-ter.1. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della Pag. 43disposizione di cui al comma 1-bis che abbiano superato i 24 mesi per la definizione di cui all'articolo 9-ter della medesima legge, devono essere conclusi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.49. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-ter.1. Ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
1.50. Auriemma.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-ter.1. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la disciplina di cui al comma 1-bis si applica altresì ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.51. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 1-quater.
1.52. Magi.

  Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

  1-quater. All'articolo 9-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di scadenza di tale termine l'istanza di acquisto della cittadinanza che era stata presentata, su richiesta dell'interessato, è notificata gratuitamente al Tribunale ordinario, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, competente per il luogo di residenza dell'istante, e il Tribunale si pronuncia in composizione collegiale sulla istanza, esaminata la documentazione ad essa allegata e acquisita ogni altra documentazione utile, sentiti lo straniero e il suo difensore, nonché i competenti uffici del Ministero dell'interno e l'Avvocatura dello Stato; la sentenza del Tribunale che dichiara l'acquisto della cittadinanza comporta anche la condanna del Ministro dell'interno al pagamento delle spese processuali e alle spese legali sostenute dall'istante ed è trasmessa immediatamente, anche per le vie brevi, dalla cancelleria del Tribunale al Ministero dell'interno e al comune di residenza che provvede al giuramento ai sensi dell'articolo 10. Il medesimo giudice è competente per controversie contro il rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza.».
1.53. Magi.

(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.
1.55. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: e provare;

   b) aggiungere, in, fine, il seguente comma:

  2-bis. Le norme di cui al comma 2 non si applicano ai procedimenti pendenti alla Pag. 44data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.56. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita. Il riacquisto della cittadinanza è automatico previo superamento di un esame di lingua di livello B1 e di un esame riguardante la conoscenza della Costituzione italiana ed elementi fondamentali di educazione alla cittadinanza.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana.
1.57. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana.
1.62. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana.
1.63. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riacquisto della cittadinanza italiana è automatico.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana.
1.64. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure a favore dei piccoli comuni per far fronte alle maggiori esigenze in materia di cittadinanza)

  1. In considerazione dell'esigenza di assicurare il completamento dell'esame delle Pag. 45domande di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis e al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono autorizzati ad utilizzare fino al 31 dicembre 2026 prestazioni lavorative con contratto a termine, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine i comuni possono utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.65. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

ART. 1-ter.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per le quali non è richiesto alcun pagamento,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1-ter.1. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter.2. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza di cui al comma 1 sono riaperti fino al 31 dicembre 2029 a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita.».
1-ter.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis,.
1-ter.4. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le seguenti parole: è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e.
1-ter.5. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Sopprimere il comma 2.
1-ter.6. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: euro 250 con le seguenti: euro 100.
1-ter.7. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Pag. 46

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

   «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno, al momento della nascita del figlio;

   b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.
   2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età»;

  2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

   «2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età, che vi abbia regolarmente soggiornato fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.
   2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.
   2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».

  3. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

   1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
   2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni».

  4. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis.

   1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del PresidentePag. 47 della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:

   a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

   b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

   c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide.

   2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito.

Art. 5-ter.

   1. Lo Stato garantisce agli stranieri richiedenti la cittadinanza l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiana.
   2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero».

  5. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

   1. Precludono l'acquisizione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:

   a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

   b) la condanna per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione;

   c) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.

   2. L'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.
   3. La riabilitazione o l'estinzione del reato fa cessare gli effetti preclusivi della condanna».

  6. Le lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono abrogate.
  7. L'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.
1-ter.01. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso Pag. 48entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
   2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».

  2. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

   1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
   2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.».

  3. Il comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
1-ter.02. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimentoPag. 49 di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
   2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.»;

   b) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

   1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale».

  2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
1-ter.03. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. All'articolo 9, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

   b) alla lettera e), dopo le parole: «all'apolide» sono aggiunte le seguenti: «, al rifugiato o alla persona cui è stata accordata la protezione sussidiaria,» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due»;

   c) alla lettera f), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

   d) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   «f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno cinque anni, che ha frequentato regolarmente ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

  2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 9-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo non superiore a quello previsto per il rinnovo del passaporto. Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni Pag. 50concernenti i minori o provenienti da soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 15.000 euro».

   b) il comma 3 è abrogato.
1-ter.04. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'adottato nato all'estero, i cui ascendenti adottivi in linea retta di primo, secondo e terzo grado sono cittadini nati all'estero, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza»;

   b) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Lo straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del quinto anno di età, che ha risieduto legalmente senza interruzioni nel territorio nazionale per almeno dieci anni e che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente per almeno dieci anni e completato con esito positivo i cicli scolastici d'istruzione obbligatoria presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Prima del raggiungimento della maggiore età, la dichiarazione è resa da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore straniero che acquista la cittadinanza ai sensi del secondo periodo del presente comma, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.»;

   c) all'articolo 9-ter, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi prorogabili fino al massimo di diciotto mesi»;

   d) all'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 4, comma 2,» è inserita la seguente: «2-bis,».

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.
1-ter.05. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile
limitatamente alle lettere b), c) e d))

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una Pag. 51dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
   2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».
1-ter.06. Magi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio».

   b) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.».
1-ter.07. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. L'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.
1-ter.08. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) la condanna per un delitto di golpe o tentato golpe, di crimini contro l'umanità, di ecocidio, di istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato».
1-ter.09. Zaratti, Zanella, Bonelli.

(Inammissibile)

Pag. 52

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «senza ulteriori condizioni».
1-ter.010. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera f), la parola: «dieci» è sostituita con la seguente: «cinque».
1-ter.011. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)