CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 maggio 2025
496.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 14.55.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 2355 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio.).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2025.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che ieri si è conclusa la discussione sul complesso degli emendamenti e che nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative che sono state segnalate dai gruppi (vedi allegato).
  Avverte che, prima della seduta, sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Zaratti 1.10, Alessandro Colucci 1.13, Matone 6.1, Enrico Costa 7.2, Alessandro Colucci 7.3, Calderone 7.4, Calderone 7.5, Battilocchio 7.13, Battilocchio 7.16, Enrico Costa 10.67, Pellicini 10.75, Iezzi 10.94, Urzì 10.95, Semenzato 11.7, La Salandra 11.8, Alessandro Colucci 13.12, Maiorano 14.7, Padovani 14.9, Deidda 14.02, Alessandro Colucci 15.37, Enrico Costa 15.84, Enrico Costa 18.08, Calderone 18.012, Molinari 18.016, Calderone 18.017, Alessandro Colucci 20.6, Morrone 20.7, Roscani 20.20, Paolo Emilio Russo 21.23, Bordonali 21.26, Molinari 22.24, Alessandro Colucci 24.7, Alessandro Colucci 26.37, Alessandro Colucci 27.16, Pulciani 28.35.
  Comunica, altresì, che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice per la I Commissione, anche a nome dei relatori Bellomo e Bisa, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative presentate.

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  Il sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime il proprio stupore per il parere contrario su tutte le proposte emendative espresso dai relatori e dal Governo.
  Rileva come tale atteggiamento, pur legittimo, sia politicamente assai grave, in quanto si dispiega nell'ambito di una procedura legislativa anomala, che ha visto il contenuto di un disegno di legge di particolare delicatezza interamente trasfuso in un decreto-legge senza che sussistessero reali motivazioni di urgenza.

  Ciro MASCHIO, presidente, rileva come tale intervento non sembra riferirsi all'ordine dei lavori quanto piuttosto al merito del dibattito.

  Filiberto ZARATTI (AVS) precisa che esso si configura come una richiesta riguardante il metodo di lavoro, volta ad invitare i relatori ed il Governo ad esprimere puntualmente, su ciascuna proposta emendativa, le ragioni del parere contrario in modo specifico.

  Ciro MASCHIO, presidente, rileva come i relatori ed il Governo avranno la possibilità di prendere la parola ove ne facciano richiesta, senza che si possa configurare alcun obbligo regolamentare in tal senso.

  Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene ingiustificabile il parere contrario espresso sull'articolo premissivo Dori 01.01, volto a vietare nel nostro ordinamento il saluto romano in quanto esso esprime la volontà di ricostituzione del partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
  Rileva come su tale tema sia necessaria chiarezza in quanto si è recentemente assistito a un rigurgito del partito fascista, come testimoniato da manifestazioni nelle quali centinaia di persone inquadrate in modo militare hanno simultaneamente ostentato il saluto fascista. Sottolinea come non siano in discussione la libertà di manifestazione e la libertà di pensiero, bensì il rispetto del divieto di ricostituzione del partito fascista prevista dalla Costituzione in considerazione di ciò che il fascismo ha rappresentato per il Paese.
  Evidenzia, dunque, come sia necessaria una punizione chiara e certa del saluto romano.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) rileva come l'inserimento esplicito del saluto romano fra le manifestazioni di ricostituzione del partito fascista sarebbe opportuno in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, integrando la previsione delle manifestazioni vietate di cui all'articolo 5 della legge n. 645 del 1952.
  Sottolinea come nel 1958 venne giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma promossa dal Movimento sociale italiano in quanto le manifestazioni sintomatiche della volontà di ricostituire il partito fascista sono da considerarsi di per sé vietate dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
  Ritiene che la proposta emendativa in esame sia necessaria, di fronte al ripetersi di pericolose riunioni in cui viene ostentato il saluto romano, e sia pienamente conforme alla richiamata giurisprudenza costituzionale.

  Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Dori 01.01.

  Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'articolo premissivo Dori 01.02, rileva come esso sia volto a prevedere l'aggiunta di un comma all'articolo 5 della legge 645 del 1952 al fine di specificare che il saluto fascista, noto anche come saluto romano, è da considerarsi sempre una manifestazione usuale del disciolto partito fascista e dunque vietata ai sensi del primo comma del medesimo articolo.
  Sottolinea come si tratti di un tema di attualità drammatica alla luce di un contesto nel quale si assiste a manifestazioni in cui centinaia di persone ostentano il saluto Pag. 5romano con modalità tali da rendere evidente come non si tratti di manifestazioni spontanee o improvvisate bensì accuratamente preparate con vere e proprie esercitazioni paramilitari.
  Ritiene che l'introduzione del divieto del saluto romano possa costituire un elemento di tranquillità per l'opinione pubblica, dimostrando che il nostro è un sistema democratico che rifiuta la violenza e nel quale le manifestazioni fasciste non sono tollerate.
  Reputa censurabile che i relatori ed il Governo abbiamo espresso parere contrario. Infatti, avendo a mente che il provvedimento in esame è caratterizzato da misure repressive in materia di libertà di manifestazione, libertà di pensiero e diritto alla casa, nonché dall'introduzione di numerosi nuovi reati, acquista ancora maggior disvalore la scelta di non accogliere una proposta che si limita a specificare quanto già previsto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

  Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Dori 01.02.

  Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'articolo premissivo Donno 01.03, condivide le considerazioni del collega che l'ha preceduta e sottolinea come la proposta emendativa in esame sia volta a prevedere che anche la declaratoria della parola «presente» sia considerata apologia di fascismo.
  Evidenzia come coloro che danno luogo a tali manifestazioni siano ispirati dall'evidente intento di richiamare il regime fascista e come pertanto si tratti semplicemente di specificare quanto già previsto dalle norme vigenti.

  Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Dori 01.02.

  Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, ritiene che l'articolo 1 del decreto-legge generi molte perplessità rispetto all'intento che la maggioranza vuole raggiungere con tale disposizione. Sottolinea, infatti, come le norme di contrasto al terrorismo già presenti nell'ordinamento si siano dimostrate assolutamente efficaci.
  Rileva, al contrario, che le nuove disposizioni sono tali da determinare effetti opposti a quelli auspicati di rafforzamento della lotta al terrorismo, oltre ad incidere su comportamenti del tutto estranei a tale fenomeno: paradossalmente, anche il semplice possesso di un libro di narrativa, contenente istruzioni su come costruire un'arma, potrebbe, a seguito di tali nuove disposizioni, essere considerato perseguibile penalmente.
  A suo avviso, la finalità cui mira la maggioranza con l'introduzione di tali disposizioni è pertanto quella di introdurre nell'ordinamento degli strumenti per combattere il dissenso politico.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), raccomanda l'approvazione dell'emendamento Alfonso Colucci 1.5, identico all'emendamento Zaratti 1.4, volto a sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge in discussione. Sottolinea, infatti, come tale articolo riproduca una norma già contenuta nel disegno di legge in materia di sicurezza esaminato a suo tempo dalla Camera sulla quale il suo gruppo aveva avuto modo di evidenziare la eccessiva genericità.
  A suo avviso, una formulazione così ampia non è in grado di delimitare concretamente il perimetro della condotta punibile e pertanto rende la norma pericolosa per la libertà dei cittadini e di difficile interpretazione per il giudice.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 1.4 e Alfonso Colucci 1.5.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.7, volto a sostituire la disposizione che introduce la fattispecie di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e ribadisce come il suo gruppo ritenga che la sicurezza e l'impegno per il contrasto al terrorismo debbano essere efficaci e costanti.
  Sottolinea, tuttavia, come la norma introdotta dal provvedimento in discussione Pag. 6sia eccessivamente generica e non tenga conto delle necessarie esenzioni.
  Rileva, infatti, come non risulti sufficiente aver previsto che condotta in esame sia stata posta in essere dal soggetto consapevolmente, in quanto risulta necessario anche definire lo scopo della detenzione. Per tale ragione, la proposta emendativa a sua firma precisa che non è punibile chi si procura o detiene il materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni micidiali per finalità di lavoro, di studio, o comunque per finalità estranee al compimento di condotte illecite.
  Osserva, inoltre, come, qualora l'emendamento venisse approvato, tali cause di esenzione eviterebbero i costi inutili derivanti dalle relative attività di indagine.
  Con riferimento, inoltre, alla espressione dei pareri contrari da parte dei relatori e del Governo su tutte le proposte emendative presentate, non può che sottolineare la gravità di tale circostanza e criticare il metodo utilizzato dalla maggioranza per approvare un provvedimento le cui disposizioni risultano prive dei caratteri di necessità e urgenza previsti per la decretazione d'urgenza.

  Enrica ALIFANO (M5S) ritiene che la previsione, secondo cui la condotta di detenzione di materiale con finalità di terrorismo debba essere posta in essere dal soggetto «consapevolmente» sia inutile, in quanto non aggiunge nulla rispetto all'eventuale sussistenza dell'elemento psicologico del dolo, a meno che non si intenda prevedere anche la fattispecie di «detenzione colposa».

  Matteo MAURI (PD-IDP) osserva come la discussione in corso riproduca quella già svolta dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di sicurezza già approvato dalla Camera, pur constatando come il Governo non abbia fatto tesoro di tale dibattito.
  Rileva come il provvedimento in discussione contenga norme eterogenee, molte delle quali a suo avviso totalmente inaccettabili, altre, invece, dalle finalità condivisibili, ma sulle quali i gruppi di opposizione hanno già da tempo sollevato questioni che incomprensibilmente non sono state valutate dall'Esecutivo. Con riferimento all'emendamento in discussione, in particolare, sottolinea come esso non si ponga in contrasto con la finalità della norma introdotta dal decreto-legge, bensì sia volto a definirne la portata normativa. Ritiene che su questo tema sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo e i relatori motivino le ragioni del parere contrario espresso.

  Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che la disposizione in discussione non abbia realmente nulla a che vedere con il contrasto al terrorismo. Ribadisce come nell'ordinamento siano già presenti efficaci norme finalizzate al contrasto di tale fenomeno, tra le quali è compresa anche quella che punisce chi si addestra da sé per finalità di terrorismo. L'introduzione di una disposizione con formulazioni così vaghe creerà soltanto confusione.
  Evidenzia, inoltre, come in uno Stato nel quale la maggioranza ha preso netta posizione – come dimostrato dalle votazioni sugli articoli premissivi all'articolo 1 appena svolte – di non ritenere meritevole di punizione chi effettua il saluto romano, sia curioso che si introduca una disposizione che vieta la mera detenzione di un libro contenente istruzioni su come costruire un'arma. Rileva, infatti, che il semplice possesso di un libro non può di per sé essere indice di appartenenza a gruppi terroristici.
  Auspica che su un tema così rilevante si possa finalmente registrare la partecipazione al dibattito dei colleghi della maggioranza e del rappresentante del Governo, non solo con riguardo alla mera presenza fisica o a forme di dissenso non verbali, ma anche con interventi nel merito.
  Sottolinea infatti come l'interlocuzione sia alla base della democrazia e ritiene che il trincerarsi dietro l'espressione del parere contrario su tutte le proposte emendative, in assenza di dibattito, non sia una modalità di lavoro dignitosa neanche per i colleghi della maggioranza.

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  Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 1.7

  Federico FORNARO (PD-IDP) chiede alla presidenza di effettuare una verifica della votazione e del relativo esito.

  Ciro MASCHIO, presidente, nel dichiararsi disponibile anche ad una eventuale controprova per appello nominale, assicura di aver constatato con assoluta certezza l'esito della precedente votazione.

  Federico FORNARO (PD-IDP) preso atto di tale chiarimento, non insiste nella richiesta.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Mauri 1.8, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi per quanto riguarda l'interesse ad una interlocuzione con il Governo sui temi trattati.
  Rileva come l'articolo 1 del decreto in esame, introducendo due nuovi reati di pericolo, e determinando l'anticipazione della soglia di punibilità di alcune fattispecie, oltre a comportare il rischio di punire condotte sostanzialmente inoffensive, risulta del tutto superfluo alla luce del notevole arsenale già presente all'interno del codice penale, fra cui gli articoli 270-bis e 270-sexies.
  Evidenzia che entrami i reati di nuovo conio sono formulati in modo generico, lasciando perfino spazio all'arbitrio delle forze dell'ordine. Critica poi la formulazione dei testi, in quanto l'elemento del dolo specifico, che nel caso di specie risiede nella finalità terroristica, stride con la tipologia del reato di pericolo.
  Chiede infine l'accoglimento dell'emendamento Mauri 1.8, in quanto esso è volto ad evitare che soggetti certamente estranei alle attività terroristiche possano incorrere in procedimenti penali a loro carico.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 1.8.

  Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Mauri 1.9, critica la genericità della formulazione dell'articolo 1 per le ragioni condivisibili già espresse dai colleghi, e per gli inevitabili problemi interpretativi che si genereranno.
  Fa presente che l'emendamento in analisi ripropone parte delle modifiche contenute in altri emendamenti che sono stati respinti. Il parere contrario dei relatori e del Governo a tutte le proposte emendative delle opposizioni, pur migliorative del testo, è l'emblema del metodo che la maggioranza costantemente utilizza allo scopo di inibire il ruolo dei parlamentari.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 1.9.

  Valentina D'ORSO (M5S), preliminarmente ad una sua riflessione sull'emendamento 1.18 a sua prima firma, desidera manifestare indignazione per l'atteggiamento arrogante che ha trovato forma nella asciutta espressione del parere contrario rispetto all'insieme delle proposte emendative dell'opposizione da parte di Governo e relatori, che appare irrispettoso delle prerogative e della funzione che i parlamentari in questa sede stanno svolgendo.
  Venendo all'emendamento in discussione, censura la tecnica legislativa utilizzata nella costruzione dell'articolo 1, del tutto approssimativa e in contrasto con il principio di tassatività delle norme penali. Ciò in quanto il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo che si introduce, punendo anche chi detiene istruzioni per il compimento di atti di violenza, risulta in sostanza sovrapponibile al già esistente reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo previsto dall'articolo 270-quinquies del codice penale, che peraltro, appare comunque meglio tipizzato.
  Rileva inoltre come l'articolo 1 del decreto, anticipando la soglia di punibilità anche rispetto al tentativo e al reato di pericolo, sia diretto a perseguire non tanto i comportamenti quanto i soggetti che – in base a meri pregiudizi e senza alcun reale elemento fattuale – si presume potranno delinquere anche sulla base di una mera riserva mentale.Pag. 8
  Chiarisce che la seconda parte dell'emendamento in analisi si concentra sul principio di proporzionalità della pena. L'articolo 1, infatti, prevedendo la reclusione da 2 a 6 anni per la mera detenzione di materiale con finalità terroristiche, determina una sproporzione rispetto alla più riprovevole fattispecie della divulgazione di quel materiale, che invece viene punita in maniera più mite, ossia con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
  Ritiene che su questo tema sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo e i relatori motivino le ragioni del parere contrario espresso.

  Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 1.18.

  Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento 1.19 a sua prima firma, che non merita particolare approfondimento, proponendo una correzione del testo del provvedimento di evidente buon senso, mediante l'introduzione di una causa di non punibilità per chi si procuri o detenga il materiale in questione per finalità del tutto lecite.
  Si domanda come sia possibile che la maggioranza e il Governo non siano d'accordo su un emendamento assolutamente condivisibile e ragionevole.
  Auspica che il sottosegretario Molteni possa in futuro confidargli chi sia stato l'autore delle irragionevoli disposizioni del decreto-legge in esame, che genererebbero ilarità all'estero, qualora se ne conoscesse il contenuto, dal momento che milioni di persone potrebbero essere incriminate ai sensi del nuovo articolo 270-quinquies.3, pur detenendo solamente pesticidi o topicidi.
  Confidando che non vi sia la volontà politica di limitare le libertà fondamentali mettendo sotto ricatto milioni di persone, dichiara di voler conoscere quali ragioni giustifichino l'introduzione di disposizioni così delicate, ma constata e stigmatizza l'assoluto silenzio del Governo e della maggioranza, che sembrano vivere un «letargo antidemocratico».

  Enrica ALIFANO (M5S), prendendo in considerazione le condotte punite ai sensi del citato articolo 270-quinquies.3, evidenzia come la nozione di «armi» sia particolarmente ampia, alla luce del fatto che la giurisprudenza e la normativa vigente vi ricomprendono anche le «armi improprie», quali sono, ad esempio, i cacciaviti e i coltelli da cucina.
  Ritiene pertanto che con la norma in questione, che punisce l'intenzione – la finalità di terrorismo – più che una condotta determinata – non individuabile nella fattispecie –, si estendano oltre misura i margini di discrezionalità per l'esercizio dell'azione penale e si vìolino i princìpi cardine del diritto penale italiano.

  La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.19.

  Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento 1.30 a sua prima firma, che interviene in modo chirurgico sulla novella relativa al secondo comma dell'articolo 435 del codice penale, rubricato «Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti». In particolare, segnala come l'inciso che l'emendamento mira a sopprimere generi forti criticità sotto il profilo dei princìpi di tassatività e di determinatezza della fattispecie penale, al pari di quanto evidenziato dai colleghi intervenuti in precedenza con riguardo all'articolo 270-quinquies.3. La novella in questione, nello specifico, finisce per attribuire rilevanza penale al «pericolo del pericolo», dal momento che punisce condotte che generano il mero pericolo di commissione di «delitti di comune pericolo mediante violenza».
  Sostiene dunque la necessità di sopprimere tale inciso, che risulta essere del tutto avulso dal contesto normativo in cui si colloca il suddetto articolo 435, anche al fine di ridare alla norma in questione un perimetro preciso ed evitare problemi interpretativi e applicativi in sede processuale.
  Lamenta infine come la maggioranza e il Governo non abbiano voluto accogliere i suggerimenti e le osservazioni avanzate dalle opposizioni nel corso dell'esame dell'A.C. 1660, volte a migliorare il testo di disposizioni scritte molto male.

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  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.30.

  Filiberto ZARATTI (AVS), evidenziando la sostanziale identità di contenuto dell'emendamento 1.34 rispetto all'emendamento 1.19, entrambi a sua prima firma, coglie l'occasione per sottolineare come sia assurdo punire chi legge un libro di cui è consentita la pubblicazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.34.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che, secondo accordi intercorsi, la seduta terminerà alle 16.30.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.1 a sua prima firma, soppressivo dell'articolo 3, osserva come il decreto-legge intervenga in modo particolare in materia di documentazione antimafia.
  Da un lato, infatti, estende l'ambito di applicazione di tale disciplina per i cosiddetti contratti di rete – su cui non c'è stata, di fatto, possibilità di discussione – e dall'altro attenua, e in modo poco chiaro, il controllo del prefetto sulle imprese individuali, rispetto alle quali andrebbero invece mantenuti i presidi di legalità esistenti, data la criticità del fenomeno dei cosiddetti «prestanome».
  Dichiarando pertanto il proprio voto favorevole, ai fini della soppressione dell'articolo 3, esprime la necessità di una revisione attenta del Codice antimafia per un più efficace contrasto alla criminalità organizzata.

  La Commissione respinge l'emendamento Serracchiani 3.1.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.2, volto a sopprimere la lettera b) del comma 1, ovvero il nuovo articolo 94.1 del codice antimafia. In proposito, critica il fatto che la maggioranza non abbia deciso di accogliere alcuna delle osservazioni che sul punto erano state formulate dal suo gruppo in occasione della discussione del disegno di legge n. 1660.
  Segnala, quindi, che il nuovo articolo 94.1 – che permette al prefetto di limitare gli effetti dell'interdittiva antimafia in caso di rischio per il sostentamento dell'imprenditore cui è rivolta ovvero della sua famiglia – reca l'ipotesi di un suo utilizzo strumentale da parte degli ambienti mafiosi al fine di aggirare la normativa antimafia. In particolare, segnala che gli imprenditori legati alla criminalità organizzata potrebbero essere indotti a spogliarsi dei propri beni prima di partecipare ad appalti o subappalti, in tal modo partecipando alla procedura e, al contempo, mettendosi al riparo da un possibile provvedimento di interdittiva.
  Oltre a ciò, rileva una serie di profili problematici legati alla formulazione del testo del nuovo articolo 94.1. Il riferimento all'articolo 67, comma 5, del medesimo codice, infatti, porta a ritenere che sia già stata disposta una misura di prevenzione e nominato un amministratore giudiziario, rendendo evidente che si versi in una situazione già tutelata dall'ordinamento.
  In secondo luogo, ritiene oscuro il riferimento all'articolo 94-bis, che renderebbe poco chiaro quali siano le misure di cui il prefetto può avvalersi. Osserva che, se il riferimento fosse alla figura del consulente, esso non sarebbe efficace, in quanto vi sarebbe un controllo sui singoli atti della procedura e non, invece, sulla sua gestione complessiva.
  Ritiene, inoltre, parimenti poco chiaro come faccia il prefetto a rilevare la mancanza dei mezzi di sostentamento dell'imprenditore, se debba farlo d'ufficio o se debba affidarsi ad una dichiarazione spontanea del soggetto. In quest'ultimo caso, osserva che tale modalità sarebbe del tutto insoddisfacente, dal momento che il rimedio della prevenzione collaborativa costituisce un caso limite dell'ordinamento, peraltro assolutamente incompatibile con ipotesi di infiltrazioni mafiose.
  Infine, ritiene, altresì, poco chiari il momento in cui si debba procedere ad una tale verifica delle condizioni economiche e se esso costituisca un obbligo del prefetto – Pag. 10come l'utilizzo del modo indicativo lascerebbe pensare – oppure, piuttosto, una sua facoltà.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Cafiero De Raho 3.2.

  Ciro MASCHIO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Schullian 3.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.20, in materia di protezione di testimoni di giustizia, specificando come esso non sia di mero contrasto, ma si ponga in linea con l'articolo presente nel decreto in esame. L'emendamento è volto solamente a sancire una opportuna collaborazione tra il Ministero dell'interno e la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.
  Coglie dunque l'occasione per aggiornare i colleghi dei lavori della Commissione Antimafia, di cui è componente, dichiarando come essa sia impegnata a rivedere alcuni profili della normativa antimafia in materia di protezione testimoni. Nel ringraziare la presidente Chiara Colosimo, segnala alcune meritorie iniziative della Commissione – come il progetto «liberi di scegliere» – volte a colmare alcune lacune normative attualmente presenti in materia.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 6.20.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01, che è finalizzato a estendere i benefici riconosciuti ai testimoni di giustizia a categorie di soggetti, puntualmente individuate, che ad oggi ne sono inopportunamente esclusi.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.01.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.02, specifica che esso è dello stesso tenore del precedente. In particolare, la proposta è volta ad estendere i benefici anche a coloro che non rientrano nella definizione normativa di testimone di giustizia, ma che, nondimeno, hanno subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.02.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.03, volto a equiparare in termini di reversibilità il trattamento previdenziale del testimone di giustizia ai normali trattamenti pensionistici.
  Raccomanda particolarmente l'approvazione di tale proposta emendativa, augurandosi, in caso di reiezione, che possa almeno essere presentato nel corso del prosieguo dell'esame un emendamento dei relatori o del Governo di analogo contenuto.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.03.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito al prosieguo dei lavori della giornata odierna.

  Ciro MASCHIO, presidente, comunica che vi è un accordo tra i gruppi per interrompere la seduta delle Commissioni allo scopo di consentire alla Commissione Affari Costituzionale di iniziare l'esame del decreto-legge in materia di cittadinanza (AC 2402) già previsto nella programmazione dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.30.