CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 maggio 2025
496.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)

  1. All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dopo la parola: «manifestazioni» sono inserite le seguenti: «, incluso il saluto romano,».
01.01. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)

  1. All'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Il saluto fascista, noto anche come saluto romano, è da considerarsi sempre una manifestazione usuale del disciolto partito fascista ai sensi del primo comma del presente articolo.».
01.02. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. In qualunque contesto si verifichi, il saluto fascista, cosiddetto «saluto romano», e la declaratoria della parola «presente», ove pronunciata unitamente al predetto saluto, sono considerati azioni e comportamenti di apologia del fascismo, quali manifestazioni dirette alla ricostituzione del disciolto partito fascista, ai sensi degli articoli 1 e 4, della legge 20 giugno 1952, n. 645.
01.03. Donno, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Sopprimerlo.
*1.4. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.5. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:

«Art. 270-quinquies.3.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

   Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioniPag. 12 sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.».
1.7. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:

«Art. 270-quinquies.3.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

   Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, con finalità di terrorismo, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.».
1.8. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: consapevolmente e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.
1.9. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: consapevolmente.
1.10. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: sulla preparazione o sull'uso con le seguenti: per l'uso concreto.
1.13. Alessandro Colucci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: di violenza ovvero;

   b) sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: fino a tre anni.
1.18. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.
1.19. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 13

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: , o su qualunque altra tecnica fino a: cinque anni,.
1.30. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.
1.34. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: e introduzione dell'articolo 94.1.
3.2. Cafiero De Raho, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di documentazione e informazione antimafia per terreni agricoli)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 50.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 10.000 euro»;

   b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 50.000 euro».
3.01. Schullian.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia)

  1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a piano provvisorio di protezione ovvero a speciale programma di protezione, nel caso di trasferimento in località protetta, è rilasciata documentazione di copertura anche relativa a beni mobili registrati di cui sia autorizzato l'utilizzo in località protetta. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, l'utilizzazione del documento di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura Pag. 14penale o che fruiscano della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-novies del presente decreto. Quando si rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto, compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura riservata, per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo e per la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di protezione, sono consentiti al predetto Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di cui al terzo periodo, il Servizio centrale di protezione si avvale della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti.»;

    2) il comma 11 è sostituito dal seguente:

   «11. La procedura di rilascio della documentazione di copertura indicata nel comma 10 è attivata dal Servizio centrale di protezione, il quale chiede alle autorità competenti, che non possono opporre rifiuto, il rilascio della documentazione di copertura nonché il compimento di ogni ulteriore adempimento necessario. L'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 è data dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed è diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi del rilascio della documentazione di copertura.»;

   b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «può essere autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è disposto, su richiesta dell'interessato, salvo che questi non sia incorso in gravi violazioni degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, del presente decreto».

  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1993, n. 119, le parole: «i pareri e» sono soppresse.
  3. All'articolo 5, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) l'utilizzo di documentazione di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'alinea e per garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela».
6.1. Matone, Iezzi, Morrone, Sudano, Bof, Bordonali, Di Mattina, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: Ministero dell'interno, aggiungere le seguenti: che ne informa il Presidente della Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,.
6.20. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 6 – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia)

  1. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

   1. Fuori dal campo di applicazione di cui all'articolo 1, le misure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge si applicanoPag. 15 in quanto compatibili anche a chi soddisfi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), di seguito indicato come “testimone per motivi di giustizia”, e abbia subito a causa delle dichiarazioni rese danni economici, biologici, esistenziali.
   2. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge è avanzata dal testimone per motivi di giustizia alla Commissione centrale di cui all'articolo 9, che la valuta secondo le modalità previste dalla presente legge per l'applicazione dei medesimi benefici ai testimoni di giustizia.
   3. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge può essere presentata in un qualunque momento successivo alle dichiarazioni rese in processo.
   4. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge può essere presentata per testimonianze rese in processo a partire dal 1991.
   5. La domanda è incompatibile con il ricorso alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44».
6.01. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)

  1. Fuori dal campo di applicazione di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, le misure di cui agli articoli 6 e 7 della medesima legge si applicano in quanto compatibili anche al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), della medesima legge, di seguito indicato come «testimone per motivi di giustizia», che abbia subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese.
  2. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 6 del 2018 è avanzata dal testimone per motivi di giustizia alla Commissione centrale di cui all'articolo 9 della medesima legge, che la valuta secondo le medesime modalità previste dalla stessa legge per l'applicazione dei medesimi benefici ai testimoni di giustizia.
  3. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può essere presentata in un qualunque momento successivo alle dichiarazioni rese in processo.
  4. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può altresì essere presentata per testimonianze rese in processo a partire dal 1991.
  5. La domanda è incompatibile con il ricorso alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.
6.02. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)

  1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela e/o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici».
6.03. Serracchiani, Bonafè, Mauri, Di Biase, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Pag. 16

ART. 7.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: e al comma 3, primo periodo,.
*7.2. Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Gentile.
*7.3. Alessandro Colucci, Romano, Semenzato.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al Libro I, Capo II, dopo la Sezione II, è inserita la seguente:

«Sezione II-bis.
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Art. 10-bis.
(Presupposti e modalità della decisione)

   1. Chi è stato sottoposto a una misura di prevenzione personale, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 4 e 6, ha diritto a un'equa riparazione per la misura di prevenzione subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo.
   2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere euro 1.032.913,80.
   3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della misura di prevenzione personale che sia computata per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della misura siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

Art. 10-ter.
(Riparazione in caso di morte)

   1. Se il preposto muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.
   2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al preposto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.
   3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'articolo 463 del codice civile.

Art. 10-quater.
(Domanda e procedimento per la riparazione)

   1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro un anno dal decreto che ha annullato o revocato la misura di prevenzione unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato il decreto definitivo.
   2. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.
   3. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
   4. Entro 5 giorni dal deposito della domanda il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza.
   5. L'udienza è trattata entro 30 giorni dalla data di fissazione della medesima.
   6. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è emessa entro 30 giorni dalla data dell'udienza ed è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.
   7. Gli aventi causa ovvero gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione Pag. 17prevista dal comma 4, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'articolo 127, comma 2, del codice di procedura penale, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
   8. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti.».
7.4. Calderone, Pittalis, Enrico Costa, Gentile.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 34-bis, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Le imprese destinatarie della comunicazione di cui al comma 2-bis dell'articolo 92, entro dieci giorni dalla comunicazione, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali. La richiesta di cui al presente comma sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il procedimento di cui all'articolo 92. L'adozione del controllo giudiziario di cui al presente articolo preclude l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva. In caso di diniego del controllo giudiziario il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso.»;

   b) dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   l-bis) all'articolo 92, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento,» sono soppresse e le parole: «indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa» sono sostituite dalle seguenti: «indicando analiticamente gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e i presupposti di fatto per l'adozione del provvedimento»;

    2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata inclusione all'interno della comunicazione dei predetti elementi deve essere motivata.».
7.5. Calderone, Pittalis, Enrico Costa, Gentile.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «9-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si attuano nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, garantendo il perseguimento degli obiettivi specificamente individuati in materia di contrasto alla criminalità organizzata e valorizzazione sociale dei beni confiscati e sequestrati. Ai fini di cui al presente comma, le amministrazioni competenti assicurano l'adozione dei provvedimenti entro termini congrui e comunque compatibili con l'urgenza delle finalità perseguite».
7.6. Ruffino, Richetti, D'Alessio.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dall'amministratore stesso» sono Pag. 18aggiunte le seguenti: «o dall'esperto coadiutore, se nominato».
7.7. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Cuperlo.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per tali verifiche sui beni immobili l'amministratore giudiziario si può avvalere di un esperto coadiutore, ovvero di un professionista tecnico iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei consulenti tecnici o dei periti del Tribunale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo la parola: forniscono aggiungere le seguenti: all'esperto coadiutore se nominato, e in ogni caso.
7.8. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Cuperlo.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le verifiche afferenti alle caratteristiche tecniche urbanistiche dei beni immobili e alla sussistenza di eventuali abusi, nonché per l'interlocuzione con i competenti uffici comunali, l'amministratore giudiziario può avvalersi, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, dell'ausilio di un tecnico esperto nel settore, al quale sarà richiesto di esprimersi anche sul valore di mercato degli immobili in sequestro, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per l'eventuale sanatoria degli stessi. Nel caso in cui i competenti uffici comunali non provvedano tempestivamente alle attività a essi demandate, l'amministratore giudiziario segnala l'inerzia al tribunale e al dirigente dell'ufficio preposto.
7.9. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti tecnici di cui al precedente comma 2-bis, nominati esperti coadiutori dell'amministratore giudiziario per le verifiche tecniche sui beni immobili. Il Tribunale della prevenzione o il giudice per le indagini preliminari liquida le spettanze dell'esperto coadiutore, i compensi da imputare al conto della gestione o, in caso di incapienza, le spese di giustizia.
7.10. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
7.11. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: non sanabili, aggiungere le seguenti: il tribunale per le misure di prevenzione, il tribunale penale o.

  Conseguentemente, alla medesima lettera d), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Per la demolizione disposta ai sensi del comma 1-bis, quanto alle spese e oneri, si fa riferimento agli articoli 5 e 204 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Il giudice penale o di prevenzione dispone Pag. 19la demolizione come spesa ripetibile e la cancelleria dà corso all'incarico a impresa sul libero mercato, sostenendo l'onere finanziario a spese di giustizia, poi da ripetere al condannato o proposto. Se la demolizione è curata per condizionamenti ambientali da organi dello Stato, la spesa sostenuta dai competenti Ministeri viene imputata al Ministero della giustizia.
7.12. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 40, comma 3-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice delegato può disporre, anche su proposta dell'Agenzia, l'assegnazione provvisoria, mediante concessione in comodato gratuito, dei beni immobili e dei beni aziendali non necessari alla prosecuzione dell'attività produttiva, ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), per finalità istituzionali o per la realizzazione di progetti sociali. La scelta del comodatario avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e pari opportunità. Con la definitività della confisca, il comodato cessa di diritto e il Consiglio direttivo dell'Agenzia, previa verifica degli esiti delle attività svolte, valuta la destinazione definitiva del bene al comodatario, ai sensi dell'articolo 48.»;

   b) dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto o qualora, nel caso di assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 40, comma 3-ter, non intervenga la definitività della confisca e i beni siano stati utilizzati in maniera continuativa dal comodatario per la realizzazione di progetti e servizi di pubblico interesse.».
7.13. Battilocchio, Ciocchetti, Matone.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: almeno annuale con la seguente: trimestrale.
7.14. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 2), capoverso, dopo la parola: liquidabile aggiungere le seguenti: previa attestazione di un tecnico esperto iscritto all'albo dei gestori della crisi d'impresa tenuto presso il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 356, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,;

   b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) il comma 6-bis è abrogato.
7.15. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 48, dopo il comma 8-ter, è inserito il seguente:

   «8-ter.1. Il Consiglio direttivo dell'Agenzia, su richiesta del comune ove ha sede il bene o l'azienda sottoposta a confisca non definitiva, può deliberare, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, anche nell'esercizio delle attività di ausilio e supporto di cui all'articolo 38, comma 1, la destinazione anticipata di beni, anche aziendali, o di aziende per i quali l'autorità giudiziaria abbia già disposto l'assegnazione provvisoria mediante concessione in comodato gratuito, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-ter, e dell'articolo 41, comma 2-ter, nel caso in cui non si sia pervenuti alla definitività della confisca di cui all'articolo 45 nel termine di cinque anni dall'adozione del provvedimento di sequestro e gli stessi siano stati adibiti a titolo continuativo a progetti e a servizi di pubblico interesse da parte dello stesso comune o da Pag. 20enti pubblici o del terzo settore. In caso di revoca della confisca, si applica l'articolo 46».
7.16. Battilocchio, Ciocchetti, Matone.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) all'articolo 48:

    1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile.»;

    2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Fondo unico giustizia,» sono inserite le seguenti: «per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte»;

    3) dopo il comma 15-quater è inserito il seguente:

   «15-quater.1. Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente, che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-bis, del presente codice.».
7.17. Boschi, Bonifazi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata predispone e realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presìdi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.
7.18. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)

  1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2025 e di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di:

   a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Pag. 21

   b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

   c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica e in particolare presso le amministrazioni locali e il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

   d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

   e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation EU, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

   f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

   g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.
7.01. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:

   a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

   c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica e in particolare presso le amministrazioni locali e il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

   d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

   e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

   f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

Pag. 22

   g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.
7.09. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)

  1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano a oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
  2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2025 e a 100 milioni di euro per il 2026.
  3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  4. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
  5. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
  6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
  7. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
7.02. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero e la valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata)

  1. Per il finanziamento, il recupero e la valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo destinato agli enti e ai soggetti indicati dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di realizzare le opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni per l'utilizzo collettivo.
  2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 30 milioni di euro annui per il 2025, 2026 e 2027.
  3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.Pag. 23
  4. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.03. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)

  1. Una quota non inferiore al 15 per cento delle somme confluenti nel Fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati e assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.
7.04. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)

  1. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel Fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati e assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.
7.05. Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
7.06. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'interno al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata, potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)

  3. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:

   a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazionePag. 24 e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

   c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica e in particolare presso le amministrazioni locali e il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

   d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

   e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

   f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

   g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.

  4. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
  5. Al Fondo di cui al comma 4 è destinata una dotazione pari di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025; per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; la destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
  6. I progetti di cui al presente articolo tra i requisiti necessari per accedere al Fondo devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, finanziamenti che non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
7.08. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

(Parte ammissibile)

Pag. 25

ART. 8.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «i-bis) agli articoli contenenti sostanze infiammabili impiegati a scopo domestico o segnaletico»;

   b) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Divieto di possesso, uso e vendita di articoli pirotecnici)

   1. Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo, sono vietati, sull'intero territorio nazionale, il possesso, l'uso e la vendita degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, a esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera a), numero 1), e quelli di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), se utilizzati in spazi chiusi e nell'ambito di manifestazioni teatrali autorizzate in cui non siano impiegati animali.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 1.000 euro per ciascun articolo pirotecnico.»;

   c) all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), la parola: «quattordicesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo».
8.2. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
*9.2. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. L'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.
**9.3. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**9.4. Magi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o possa acquisire.
9.14. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*9.15. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
*9.16. Magi.
*9.17. D'Alessio, Richetti.
*9.18. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: dieci con la seguente: due.
9.19. Magi.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10.2. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*10.3. Magi.

Pag. 26

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 633 del codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa.»;

   b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

   «Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:

   1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;

   2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

   Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio.».

  2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

   «f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».

  3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 321-bis.
(Reintegrazione nel possesso dell'immobile)

   1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.».
10.4. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
10.5. D'Orso, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Ascari.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa.»;

   b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

   «Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:

   1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;

   2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o Pag. 27di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia;.

   Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio.».

  Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:

   «f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».
10.9. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

   «Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a dimora abituale o a domicilio effettivo di altra persona, che ne ha la legale disponibilità o che vi risiede legalmente, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è da due a quattro anni per chiunque con artifizi o raggiri si appropria del medesimo immobile ovvero a qualsiasi titolo lo detenga o cede ad altri l'immobile occupato.».
10.10. Cuperlo, Mauri, Bonafè, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o detiene senza titolo.
*10.12. Zaratti, Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*10.13. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze con le seguenti: un immobile adibito ad abitazione altrui.

  Conseguentemente:

   al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze e sostituire le parole: con artifizi o raggiri con le seguenti: durante l'assenza della persona offesa;

   al secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde con la seguente: riceve.
10.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, dopo le parole: o detiene senza titolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di morosità incolpevole.
*10.19. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*10.16. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, dopo le parole: o detiene senza titolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di sentenza esecutiva di sfratto per morosità incolpevole e per finita locazione,.
10.17. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le Pag. 28seguenti: adibito ad abitazione principale altrui.
10.30. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione altrui.
10.31. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o sue pertinenze.

  Conseguentemente:

   al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze;

   al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 1, sopprimere le parole: o delle sue pertinenze.
10.32. Boschi, Bonifazi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o sue pertinenze;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze.
*10.33. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
*10.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
10.49. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con artifizi o raggiri con le seguenti: durante l'assenza della persona offesa.
10.58. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», sopprimere il secondo comma.
10.61. D'Orso, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Ascari.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde con le seguenti: coopera nell'occupazione dell'immobile adibito a prima abitazione che riceve.
10.64. Zaratti, Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde con la seguente: riceve.
10.65. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», secondo comma, sopprimere le parole: si intromette o.
*10.67. Enrico Costa, Pittalis, Calderone, Gentile.
*10.68. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

Pag. 29

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», secondo comma, sopprimere le parole: o coopera.
10.69. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Penza, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», secondo comma, sopprimere le parole: o corrisponde.
10.71. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», sostituire il terzo comma con il seguente: La pena prevista dal primo comma è diminuita se l'occupante collabora all'accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.
10.75. Pellicini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero se si tratta di immobile che è di proprietà di un'amministrazione pubblica o di un ente pubblico ovvero di immobile che minacci rovina o pericolo per l'incolumità pubblica per il quale sia stata adottata ordinanza per la messa in sicurezza.
10.86. Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 321-bis.
(Reintegrazione nel possesso dell'immobile)

   1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.».
10.91. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 1, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale con le seguenti: ai sensi degli articoli 633 e 634-bis del codice penale.

  Conseguentemente:

   al comma 3, capoverso «Art. 321-bis», comma 2, sopprimere le parole: Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante,;

   sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili.
*10.94. Iezzi, Bof, Bordonali, Cavandoli, Di Mattina, Gusmeroli, Matone, Morrone, Sudano, Ziello.
*10.95. Urzì, Gardini.

  Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 3, sostituire le parole: fondati motivi con le seguenti: accertati motivi.
10.108. Zaratti, Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.
10.139. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

Pag. 30

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
*11.2. Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.

  Sopprimere il comma 1.
**11.3. Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
**11.4. Boschi, Bonifazi.
**11.5. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o nelle immediate adiacenze.
11.6. Boschi, Bonifazi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e delle metropolitane o all'interno dei convogli con le seguenti: , delle metropolitane e dei punti di imbarco o all'interno dei convogli e dei mezzi acquei.
11.7. Semenzato, Alessandro Colucci.

  Al comma 1, dopo il capoverso «11-decies)», aggiungere il seguente:

    11-undecies) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, tentati o consumati in danno delle figure di cui all'articolo 2135 del codice civile, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale in ordine a beni strumentali all'attività imprenditoriale, ovvero, ai frutti dell'attività agricola.
11.8. La Salandra.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 640.
(Truffa)

   Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064.
   La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 618 a euro 3.098:

   1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

   2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità;

   3) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11);

   4) se il fatto è commesso a danno di un minore o di soggetto fragile;

   5) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

   Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1, 2, 3 e 4, del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
11.11. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 640.
(Truffa)

   Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad Pag. 31altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064.
   La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 618 a euro 3.098:

   1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

   2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità;

   3) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11);

   4) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

   Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
11.12. Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza, Giuliano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da 12 mesi a 5 anni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «, 612-bis e 640, terzo comma».
11.13. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «, 612-bis e 640, terzo comma».
11.19. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 643 del codice penale, in materia di circonvenzione di persone incapaci)

  1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: «da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500».
*11.02. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
*11.03. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*12.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
*12.2. L'Abbate, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso.
*12.3. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: o con minaccia aggiungere le seguenti: se l'invito Pag. 32reiterato delle autorità di pubblica a disciogliersi, rimane senza effetto.
12.5. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13.1. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*13.2. Magi.
*13.3. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*13.4. Boschi, Bonifazi, Giachetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**13.6. Cuperlo, Mauri, Bonafè, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
**13.7. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**13.8. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva con le seguenti: condannati con sentenza definitiva.
*13.13. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
*13.14. Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Scarpa, Cuperlo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: denunciati o.
**13.10. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
**13.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
**13.12. Alessandro Colucci.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: con sentenza non definitiva con le seguenti: con sentenza definitiva.
13.16. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei cinque anni precedenti con le seguenti: dei trentasei mesi precedenti.
*13.25. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
*13.26. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: all'articolo 9, comma 1 aggiungere le seguenti: , se l'invito reiterato delle autorità di pubblica sicurezza a disciogliersi rimane senza effetto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: aperto al pubblico, aggiungere le seguenti: se l'invito reiterato delle autorità di pubblica sicurezza a disciogliersi rimane senza effetto.
13.36. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Pag. 33

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*13.37. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
*13.38. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
*13.39. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: in materia di flagranza differita, e.
13.41. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 583-quater aggiungere le seguenti: , primo comma,.
13.43. Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Scarpa, Cuperlo.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: aperto al pubblico, aggiungere le seguenti: qualora si siano verificate violenze a persone e danneggiamenti al patrimonio pubblico,.
13.47. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: aperto al pubblico, aggiungere le seguenti: qualora si siano verificate violenze o danneggiamenti,.
13.49. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: , fisse e mobili,
13.56. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudice, nella sentenza, stabilisce la durata del divieto che, in ogni caso, non può essere superiore alla durata della pena detentiva inflitta.
13.72. Serracchiani.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
*14.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
*14.2. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*14.3. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*14.4. Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**14.5. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**14.6. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, compreso l'accesso o il deflusso da e verso la stessa da area privata, ostruendone i relativi movimenti con il proprio corpo, è punito, salvo che il fatto non costituisca più Pag. 34grave reato, con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro».
14.7. Maiorano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» con le seguenti: le parole: «su strada ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «di persone o merci su strada ordinaria o ferrata».
14.9. Padovani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.18. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 110 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.19. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.20. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 130 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.21. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 180 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.26. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 240 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.32. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 340 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.42. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Pag. 35

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 390 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.47. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 420 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.50. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.51. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 440 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.52. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 470 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.55. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 480 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.56. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 490 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.57. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.58. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Pag. 36

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 520 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.60. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 540 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.62. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 550 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.63. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 570 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.65. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 580 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.66. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 590 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.67. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.68. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 610 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.69. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Pag. 37

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 620 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.70. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 630 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.71. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 640 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.72. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 650 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.73. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 660 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.74. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 670 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.75. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 680 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.76. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 690 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.77. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Pag. 38

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 700 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.78. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 710 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.79. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 720 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.80. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 730 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.81. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 740 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.82. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 750 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.83. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 760 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.84. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.85. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Pag. 39

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 780 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.86. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 790 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.87. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.88. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 810 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.89. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 820 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.90. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 830 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.91. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 840 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.92. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 850 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.93. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Pag. 40

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 860 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.94. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 870 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.95. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 880 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.96. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 890 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.97. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 900 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.98. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 910 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.99. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 920 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.100. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 930 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.101. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Pag. 41

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 940 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.102. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 950 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.103. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 960 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.104. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 970 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.105. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 980 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.106. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 990 a euro 4.000.

  Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.107. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*14.113. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*14.114. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da un mese a sei mesi e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si siano verificati violenze a persone o danneggiamenti al patrimonio pubblico.
14.121. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di pubblica sicurezza)

  1. L'articolo 20 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decretoPag. 42 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

   1. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengano posti in essere atti che inequivocabilmente possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o dei loro beni, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti citati sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti. In tale caso le autorità di pubblica sicurezza invitano i presenti a disciogliersi, attraverso megafoni e cartelli luminosi udibili e visibili da una distanza di almeno duecento metri».

  2. Gli articoli 21 e 23 del testo unico sono abrogati.
  3. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 24.

   1. Qualora l'invito sia rimasto senza effetto, gli ufficiali di pubblica sicurezza ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione dell'ordine provvedono le forze di pubblica sicurezza, avendo cura di isolare i soggetti responsabili degli atti o dei delitti dalle altre persone presenti. È fatto divieto di usare la forza nei confronti delle persone in evidente atto di fuggire, salvo che non siano state inequivocabilmente riconosciute come autori materiali degli atti e dei delitti di cui all'articolo 20. È fatto divieto assoluto alle forze di pubblica sicurezza durante l'esecuzione dell'ordine di cui al presente articolo di utilizzare gas nocivi e armi da fuoco; le armi da fuoco potranno essere utilizzate contro i soggetti che ne abbiano fatto uso, purché non sussista pericolo di colpire altre persone».

  4. All'articolo 41 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, la parola: «immediatamente» è sostituita dalle seguenti: «con le stesse modalità stabilite dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora, in seguito alla perquisizione effettuata ai sensi del primo comma, senza mandato del giudice, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplodente, l'ufficiale di pubblica sicurezza che ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l'attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione».

  5. Al comma 2 dell'articolo 249 del codice di procedura penale, le parole: «, nei limiti del possibile,» sono soppresse.
  6. Il comma 2 dell'articolo 251 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

   «2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto, indicandone il motivo, che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
   2-bis. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo è ammesso ricorso con le stesse modalità previste all'articolo 257 e secondo le disposizioni dell'articolo 324. Nel caso in cui i motivi che hanno indotto ad adottare il provvedimento medesimo siano ritenuti insufficienti, la perquisizione non ha efficacia probatoria».

  7. All'articolo 389 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Nei casi in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito in conseguenza all'uso della forza ai sensi dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto all'identificazione dell'arrestato o del fermato, ne dispone l'immediato rilascio, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito.
   2-ter. Il rilascio deve essere disposto comunque entro le quattro ore successive Pag. 43all'arresto o al fermo. È fatta salva la possibilità di effettuare un nuovo fermo o l'arresto, ma solo su disposizione del pubblico ministero».
14.01. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni relative alla sicurezza e alla regolarità della circolazione ferroviaria)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19:

    1) al secondo comma, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 500 ad euro 2.000»;

    2) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 500.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 3.000 ad euro 15.000»;

   b) all'articolo 20, terzo comma, le parole: «da L. 7.000 a L. 21.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 200 ad euro 600»;

   c) all'articolo 21, sesto comma, le parole: «da L. 10.000 a L. 30.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 300 ad euro 900»;

   d) all'articolo 26, secondo comma, le parole: «da L. 50.000 a L. 500.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 1.500 ad euro 15.000»;

   e) all'articolo 38:

    1) al primo comma, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 500 ad euro 2.000»;

    2) al secondo comma, le parole: «da L. 50.000 a L. 500.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 1.500 ad euro 15.000»;

   f) all'articolo 41:

    1) al secondo comma, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite con le seguenti: «a euro 500 ad euro 2.000»;

    2) al terzo comma, le parole: «a L. 150.000 a L. 450.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 4.500 ad euro 13.500»;

   g) all'articolo 48, terzo comma, le parole: «a L. 30.000 a L. 90.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 900 ad euro 3.000».

  2. I proventi delle sanzioni pecuniarie di cui alle disposizioni del comma 1 sono destinati alla messa in sicurezza delle reti ferroviarie e alla regolarità dell'esercizio e della circolazione ferroviaria, da realizzarsi anche previa mappatura delle aree più sensibili alle trasgressioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
14.02. Deidda.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
*15.1. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
*15.2. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
*15.3. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*15.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
*15.5. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

  1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionalePag. 44 rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

  2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

   1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».

  2. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
  3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso, il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
   1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater, il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

  4. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

   «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

  5. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  6. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero Pag. 45di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».

  7. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;

   b) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:

   «1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   c) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   d) all'articolo 51-ter:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;

    2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono inserite le seguenti: «e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

  8. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

   «2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
   2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

  9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

   b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

  10. Agli oneri di cui al comma 9, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente Pag. 46iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15.104. Boschi, Bonifazi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 15.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono soppresse.
  2. All'articolo 285-bis, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» sono sostituite dalle seguenti: «ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza».
  3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena.
   1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena».

  4. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

   «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

Art. 15-bis.
(Modifiche al codice penale)

  1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), le parole: «anni uno» sono sostituite dalle seguenti: «anni tre»;

   b) è inserito, in fine, il seguente comma:

   «Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta, ovvero in un istituto di custodia attenuata per detenute madri qualora sussista un pericolo rilevante».

  2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), le parole: «di età inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra tre e sei anni»;

   b) è inserito, in fine, il seguente comma:

   «Nei casi previsti dal numero 3) del primo comma, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta, ovvero in un istituto di custodia attenuataPag. 47 per detenute madri qualora sussista un pericolo rilevante».

Art. 15-ter.
(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62)

  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

   «2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette.
   2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglie protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

  2. All'articolo 5 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è inserito, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, si provvede a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547».
15.6. Boschi, Bonifazi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

  1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;

  3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

Pag. 48

  4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

   1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».

  5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
  6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
   1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

  7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

   «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».
*15.7. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
*15.8. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*15.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

  1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero Pag. 49di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».
15.10. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.11. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Sopprimere il comma 1.
15.12. Benzoni, Bonetti, Sottanelli, Richetti, D'Alessio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.1).
15.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).
15.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*15.15. Lacarra, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.
*15.16. Boschi, Bonifazi.
*15.17. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

    2) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

Pag. 50

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

    2) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.;

   al comma 4, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: di cui all'articolo 285-bis con le seguenti: meno gravose;

   dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater, è inserito il seguente:

   «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice.».

Art. 15-ter.

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;

   b) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:

   «1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri.»;

   c) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   d) all'articolo 51-ter:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in Pag. 51quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;

    2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono inserite le seguenti: «e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

Art. 15-quater.

  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

   «2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
   2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

Art. 15-quinquies.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

   b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15.45. Bonetti, Benzoni, Sottanelli, Richetti, D'Alessio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.1).
15.20. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), numero 1.1), capoverso, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni, ad esclusione dei casi in cui la pena detentiva sia comminata per reati di particolare gravità, previo parere del Tribunale per i minorenni competente.

  Conseguentemente, sopprimere il numero 1.2).
15.21. Ruffino, Richetti, D'Alessio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).
15.22. Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.1).
*15.24. Scarpa, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Mauri.
*15.26. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 52

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.2).
**15.27. Cuperlo, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.
**15.28. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*15.30. Lacarra, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.
*15.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso con il seguente: Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis del primo comma, l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
**15.32. Boschi, Bonifazi.
**15.33. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, sopprimere le parole da: nell'ipotesi di cui al numero 3-bis) fino a: al numero 3),.
15.36. Lacarra, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, dopo le parole: può avere luogo presso aggiungere le seguenti: il domicilio della persona condannata, con l'applicazione delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale o, qualora si tratti di persona senza fissa dimora, presso.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: esclusivamente presso aggiungere le seguenti: il domicilio della persona condannata, con l'applicazione delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale o, qualora si tratti di persona senza fissa dimora, presso.
15.37. Alessandro Colucci, Romano.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, dopo le parole: ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano aggiungere le seguenti: , purché non vi si opponga il preminente interesse superiore del minore.
15.38. Magi.

  Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto.
15.41. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire le parole: di età inferiore a un anno con le seguenti: di età inferiore a tre anni.
15.49. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole: o la sua esecuzione con le modalità di cui all'articolo 285-bis anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
15.53. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 53

  Al comma 5, sostituire le parole: di età inferiore a un anno con le seguenti: di età inferiore a tre anni.
15.58. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 6, sostituire le parole: di età inferiore a un anno con le seguenti: di età inferiore a tre anni.
15.72. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. L'articolo 15, comma 1 della legge 16 aprile 2015, n. 47 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, nonché sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei procedimenti oggetto di misure cautelari, indipendentemente dall'anno di emissione delle medesime».
15.84. Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Gentile.

  Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Con cadenza bimestrale a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.
15.85. Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni e dell'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, e l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità.
15.86. Di Biase, Scarpa, Serracchiani, Lacarra, Gianassi, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.
15.87. Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.
15.88. Lacarra, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.
15.89. Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Ogni sette anni.
15.90. Scarpa, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Mauri.

Pag. 54

  Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Ogni sei anni.
15.91. Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Ogni quattro anni.
15.92. Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 8, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 30 aprile.
15.93. Scarpa, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Mauri.

  Al comma 8, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 30 giugno.
15.94. Lacarra, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 8, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 30 novembre.
15.95. Scarpa, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Al fine di tutelare il diritto all'infanzia e di garantire un adeguato supporto alla funzione genitoriale in ambito detentivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di attivazione dei servizi sociali territorialmente competenti, affinché siano definiti e avviati specifici percorsi di sostegno alla genitorialità, prevedendo a tal fine la collaborazione dei servizi sociali territoriali, nonché di educatori, psicologi e delle altre figure professionali competenti da individuare in relazione ai bisogni specifici del nucleo madre-figlio e in funzione delle loro condizioni personali, familiari e sociali.
15.103. Ruffino, Richetti, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola: 5, aggiungere la seguente: 15, e alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e incremento delle case famiglia protette.
15.018. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 55

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

   «2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
   2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

   b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 5, aggiungere la seguente: 15-bis,.
15.010. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025.
15.01. Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per il 2026.
15.02. Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Pag. 56

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15.03. Boschi, Bonifazi.
*15.04. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola: 5, aggiungere la seguente: 15-bis,.
15.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure di sostegno e percorsi di messa alla prova per imputate madri di figli minori)

  1. Al fine di favorire il reinserimento sociale, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative di percorsi formativi, lavorativi e di mediazione promossi dalle autorità giudiziarie competenti, in collaborazione con i servizi sociali, gli enti locali e gli enti del terzo settore, rivolti alle imputate, madri di figli minori, coinvolte in procedimenti penali e non ancora condannate in via definitiva.
  2. Nei casi di cui al comma 1, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il giudice può disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli articoli 464-bis e seguenti, del codice di procedura penale, valorizzando l'adesione della persona imputata ai percorsi di cui al medesimo comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei procedimenti relativi a reati per i quali è esclusa per legge la possibilità di accesso a procedimenti di messa alla prova.
15.08. Ruffino, Richetti, D'Alessio.

Pag. 57

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sportelli di supporto per le donne in stato gravidanza e madri di figli minori coinvolte in procedimenti penali)

  1. Al fine di garantire supporto e accompagnamento alle donne in stato gravidanza e madri di figli minori coinvolte in procedimenti penali, presso ciascun consultorio familiare, istituito ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, è istituito uno sportello informativo, di supporto psicologico e di assistenza legale.
  2. Gli sportelli di cui al comma 1 offrono orientamento e assistenza legale e supporto psicologico individuale e familiare avvalendosi di professionisti specializzati. Gli sportelli possono stipulare convenzioni con enti del terzo settore.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente articolo.
15.016. Ruffino, Richetti, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Implementazione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri)

  1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola: 5, aggiungere la seguente: 15-bis,.
15.011. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rafforzamento degli istituti di custodia attenuata per detenute madri)

  1. Al fine di realizzare una copertura equa sull'intero territorio nazionale di istituti di custodia attenuata per detenute madri, garantire condizioni di trattenimento adeguate e rispettose dei diritti dei minori nonché dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli di minori, è autorizzato uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola 5, aggiungere la seguente: , 15-bis.
15.012. Ruffino, Richetti, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Attivazione dei servizi sociali a tutela dei figli di madri detenute)

  1. Al fine di tutelare il benessere psico-affettivo dei minori e di garantire la continuitàPag. 58 della relazione genitoriale con le madri detenute, nonché di prevenire situazioni di pregiudizio o vulnerabilità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di attivazione dei servizi sociali territorialmente competenti, affinché siano predisposti progetti individualizzati di sostegno educativo, psicologico e relazionale a favore dei figli minori di detenute madri sottoposte a misure cautelari o a pena detentiva, anche in assenza di convivenza con la prole all'interno dell'istituto penitenziario.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato con le seguenti finalità:

   a) promuovere il benessere affettivo, educativo, psicologico e relazionale dei minori;

   b) assicurare il mantenimento della relazione genitoriale con la madre detenuta;

   c) rispettare le condizioni personali, familiari e ambientali di ciascun minore;

   d) garantire e salvaguardare, in ogni fase, il superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
15.013. Ruffino, Richetti, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo per il sostegno educativo ai figli di persone detenute)

  1. Al fine di prevenire la trasmissione intergenerazionale della marginalità sociale e di favorire l'inclusione e il pieno sviluppo delle capacità individuale dei minori, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento di progetti educativi, scolastici, culturali e di supporto psico-pedagogico rivolti ai figli di età inferiore a 16 anni di persone in stato di detenzione, con particolare riferimento ai figli di madri detenute.
  2. I progetti di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire percorsi educativi personalizzati e integrati, sostenere la continuità relazionale con il genitore detenuto e a promuovere l'inclusione scolastica e sociale dei minori.
  3. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i progetti finanziabili, prevedendo che essi siano realizzati da enti locali, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'articolo 45 del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in partenariato con i servizi sociali locali e sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria competente.
15.015. Ruffino, Richetti, D'Alessio.

ART. 16.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*16.4. Boschi, Bonifazi.
*16.5. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: la parola: «quattordici» è sostituita dalle seguenti: «sedici e» e sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
**16.15. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**16.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 59

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
*16.21. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*16.22. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sopprimere le parole: Induzione e costrizione all'accattonaggio.
16.34. Boschi, Bonifazi.

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione Siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana, ivi compresi quelli che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nonché quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della Polizia locale locale di ciascun ente.»;

   b) al comma 6, le parole: «5.580.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2025 e a euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».

  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.1. Bonafè, Fornaro, Mauri, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, i comuni capoluogo di città metropolitana sono autorizzati ad assumere a Pag. 60tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2025, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della Polizia locale locale di ciascun ente.»;

   b) al comma 6, le parole: «5.580.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2025 e a euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».

  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.2. Bonafè, Fornaro, Mauri, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
*18.1. Gianassi, Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
*18.2. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Cherchi, Pavanelli.
*18.3. Magi.
*18.4. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*18.5. Gadda, Boschi.
*18.6. Zanella, Grimaldi, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*18.7. Schullian.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

  1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» sono inserite le seguenti: «agro-industriale»;

    2) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali», sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;

    3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo della canapa (Cannabis sativa L.) o suoi derivati per il perseguimento di finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 2, lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;

Pag. 61

    2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o da sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

    3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. È vietata ogni attività ovvero il consumo ricreativo di canapa (Cannabis sativa L.) o suoi derivati per il perseguimento di finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Nei casi di cui al precedente periodo resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
**18.9. Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
**18.10. Schullian.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» sono aggiunte le seguenti: «agro-industriale»;

    2) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e, dopo la parola: «locali», sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;

    3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «coltivazioni destinate al florovivaismo» è aggiunta la seguente: «professionale»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta o sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

    3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. È vietata ogni attività o consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. In tali casi si applicano le sanzioni previste nel Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
*18.11. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
*18.12. Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

Pag. 62

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» sono aggiunte le seguenti: «agro-industriale»;

    2) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e, dopo la parola: «locali», sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;

    3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
18.13. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) alla coltivazione, alla trasformazione e alla successiva commercializzazione;»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 1, in fine sono inserite le seguenti parole: «, sia attraverso la tecnica di riproduzione gamica mediante l'utilizzo dei semi, sia mediante la tecnica di riproduzione agamica attraverso l'utilizzo delle talee, del pollone radicale, della propaggine, dello stolone ovvero di altre tecniche di riproduzione agamica.»;

    2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da una qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

   c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di coltivazione mediante la tecnica di riproduzione agamica, il coltivatore ha l'obbligo di conservazione della semente acquistata fino alla moltiplicazione di una porzione della pianta»;

   d) all'articolo 4:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria Pag. 63eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie»;

    2) al comma 3, le parole: «da colture in pieno campo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla coltura» e le parole: «tetraidrocannabinolo (THC)» sono sostituite dalla seguente: «THC»;

    3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all'articolo 2 possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, ovvero in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto»;

   e) all'articolo 6, comma 2, le parole: «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.»;

   f) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «nell'anno precedente,» sono aggiunte le seguenti: «sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione gamica, sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione agamica,»;

   g) all'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le confezioni di infiorescenze secche ed essiccate nonché le confezioni dei prodotti e dei preparati da esse derivati e degli oli destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

   a) alla quantità di THC contenuto;

   b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

   c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

   d) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

   e) al divieto di vendita ai minori e alle donne in gravidanza.

   1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis».
18.14. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 e al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

  1. Al fine di sostenere la filiera dei prodotti derivanti dalla canapa (Cannabis Sativa L.), combattere l'espansione sul territorioPag. 64 nazionale di un mercato illegale e clandestino nonché al fine di regolamentare il settore della produzione, trasformazione e vendita degli stessi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

   «g-bis) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate, con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione;

   g-ter) oli con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento»;

    2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. I prodotti di cui alla lettera g-bis) del comma 2, destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
   3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera g-bis) del comma 2 è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.
   3-quater. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6) è abrogato;

   b) all'articolo 14, comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituto dal seguente:

    «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo».
18.15. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

  1. All'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, le parole: «superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 Pag. 65per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore allo 0,5 per cento ed entro il limite dell'1 per cento»;

   b) al comma 7, le parole: «superiore allo 0,6» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'1,5».
18.16. Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

  1. All'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, le parole: «superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore allo 0,5 per cento ed entro il limite dell'1 per cento»;

   b) al comma 7, le parole: «superiore allo 0,6» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'1».
18.17. Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla disciplina della canapa industriale)

  1. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute pubblica e assicurare la tracciabilità delle produzioni, la coltivazione della canapa (Cannabis sativa L.) di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 e alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, è consentita esclusivamente con varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole ai sensi della normativa dell'Unione europea e nei limiti di THC stabiliti dalla normativa vigente.
  2. È vietata la destinazione al consumo umano delle infiorescenze derivanti da tali coltivazioni, salvo i casi espressamente previsti dalle normative di settore in materia di medicinali, cosmetici, integratori o altri prodotti disciplinati da specifiche autorizzazioni.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle normative vigenti, restano consentite la produzione, detenzione, lavorazione e cessione di infiorescenze ottenute da coltivazioni lecite quando destinate alle finalità già previste dalla legge, tra cui l'esportazione, la ricerca, l'impiego tecnico o industriale, o altri usi non finalizzati al consumo umano diretto.
  4. I coltivatori sono tenuti a comunicare l'avvenuta semina secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le soglie di tolleranza e le modalità di controllo dei prodotti non destinati al consumo umano diretto.
*18.18. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*18.19. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Misure a favore delle imprese per la promozione della filiera della canapa industriale)

  1. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a Pag. 66scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.20. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Test rapido sulle coltivazioni di canapa)

  1. Al fine di facilitare e semplificare le operazioni di controllo di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è autorizzata l'esecuzione di test rapidi da parte delle Autorità competenti. Il test rapido, dotato di efficacia e validità per la determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), ha una funzione di controllo preventivo rispetto alle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.
  2. Se all'esito del controllo mediante l'esecuzione del test rapido il contenuto complessivo di THC risulta entro i limiti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, le autorità competenti non dispongono lo svolgimento delle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.22. Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Portale per la tracciabilità delle piante di canapa)

  1. Al fine di assicurare il monitoraggio del ciclo di vita delle piante di canapa (Cannabis sativa L.) presenti sul territorio nazionale, la relativa corretta determinazione numerica e l'allocazione negli areali di riferimento, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il portale per la tracciabilità delle piante di canapa.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi alla realizzazione e al funzionamento del portale di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 67comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.24. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

  1. Al fine di contrastare il traffico illegale e l'abuso di sostanze stupefacenti che mettono a rischio la sicurezza, l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, nonché di sostenere la filiera agroalimentare della canapa, di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;

   b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente:

   «g-bis) prodotti e preparati contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non sia superiore allo 0,3 per cento per qualsiasi uso derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli;».
18.25. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'incentivazione della realizzazione, dell'impiego, della commercializzazione e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali».
18.28. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

  1. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, il comma 3, è sostituito dal seguente:

   «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
18.29. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della Pag. 68coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

  1. L'articolo 2, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 è sostituito dal seguente:

   «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o di sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata per le sole finalità agro-industriali di cui alla presente legge. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
18.30. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

  1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è sostituito dal seguente:

   «2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è destinata, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione nonché alla promozione della ricerca, selezione e registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento».
18.31. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Donno, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dei prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «della canapa e degli ulteriori prodotti»;

   b) dopo le parole: «di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «e in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 2 dicembre 2016, n. 242».
18.32. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Disposizioni per la promozione della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole: «qualificazione delle produzioni,» sono inserite le seguenti: «al potenziamento della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo,».
18.23. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

Pag. 69

  Al comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente: Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa, di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, nonché di contrastare il traffico illegale e l'abuso di sostanze stupefacenti che mettono a rischio la sicurezza, l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Conseguentemente,

   alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;

   alla lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», premettere le parole: Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a) e;

   alla lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

   «g-ter) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli»;

   alla lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», premettere le seguenti parole: Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a),;

   aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di THC superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».
18.33. Zanella, Grimaldi, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: tali infiorescenze aggiungere le seguenti: se assunti da minorenni.
18.35. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: possa favorire, aggiungere le seguenti: se assunti senza sobrietà.
18.52. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, aggiungere in fine le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2026.
18.53. Pavanelli, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Caramiello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
18.54. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera a);

   b) alla lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:

    2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Pag. 70le confezioni di infiorescenze secche ed essiccate nonché le confezioni dei prodotti e dei preparati da esse derivati e degli oli destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

   a) alla quantità di THC contenuto;

   b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

   c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

   d) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

   e) al divieto di vendita ai minori e alle donne in gravidanza.

   3-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 3-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 3-bis».
18.55. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
18.56. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, dopo le parole «della filiera» sono inserite le seguenti: «agro-industriale»;

  Conseguentemente:

   a) alla medesima lettera a), numero 4), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

   «3-bis. Il consumo della canapa (Cannabis sativa L.) avente effetti stupefacenti ovvero psicotropi non rientra nell'ambito di applicazione della presente legge»;

   b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con i seguenti:

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata per le sole finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

    2-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Sono vietate le attività di produzione ovvero di consumo di canapa (Cannabis sativa L.) o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
18.58. Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire la parola: industriale con la seguente: agro-industriale.
*18.59. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*18.60. Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Pag. 71

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
**18.61. Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
**18.62. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*18.63. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
*18.64. Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
18.65. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*18.66. Caramiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Sportiello, Pavanelli.
*18.67. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: Sono vietati con le seguenti: Sono consentiti e sopprimere il secondo periodo.
18.69. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo;

   sopprimere la lettera b).
18.70. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole da: alla cessione fino a: alla spedizione.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3) capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole da: la distribuzione fino a: la spedizione.
18.84. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 dicembre 2024.

Pag. 72

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 3) capoverso «3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 dicembre 2024.
18.109. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all'esportazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 3) capoverso «3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all'esportazione.
18.110. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
*18.112. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*18.113. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**18.114. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.
**18.115. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
18.116. Caramiello, Sportiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*18.118. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*18.119. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: produzione agricola aggiungere le seguenti: e cessione.
**18.120. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
**18.121. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso «g-bis)», aggiungere i seguenti:

   «g-ter) la produzione agricola e la cessione di foglie e infiorescenze per usi erboristici e cosmetici;

   g-quater) la produzione agricola e la cessione di foglie e infiorescenze per l'estrazione di composti per usi alimentari, erboristici e cosmetici».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso «3-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È consentitaPag. 73 la lavorazione delle infiorescenze in modo separato dalla pianta per la produzione agricola e la cessione dei prodotti di cui alle lettere g-bis), g-ter) e g-quater) del comma 2.
*18.122. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*18.123. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta o sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
18.117. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. È vietata ogni attività o consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. In tali casi si applicano le sanzioni previste nel Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
18.125. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*18.126. Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
*18.127. Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», sopprimere il terzo periodo.
**18.146. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Mauri, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
**18.147. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», terzo periodo, dopo le parole: È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze aggiungere le seguenti: per finalità di esportazione nonché.
18.148. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato dei prodotti ottenuti dalla canapa, è istituita una piattaforma informatizzata che preveda l'inserimento dei dati di produzione e cessione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione,Pag. 74 è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro».
*18.151. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*18.152. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di consentire la compensazione degli effetti negativi per la concorrenza derivanti dalle misure di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per l'erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della canapa industriale.
  1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.153. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 450 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e agroindustriali derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025.
*18.154. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*18.155. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dei prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «della canapa e degli ulteriori prodotti»;

   b) dopo le parole: «di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «e in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 2 dicembre 2016, n. 242».

Pag. 75

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
18.156. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole «qualificazione delle produzioni,» sono inserite le seguenti: «al potenziamento della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
18.157. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
*18.193. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
*18.194. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per la riconversione aziendale)

  1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di tutelare la continuità dell'attività imprenditoriale del settore agroindustriale nazionale, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo per la riconversione aziendale delle imprese operanti nel settore della canapa industriale con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**18.03. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
**18.04. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alle imprese della filiera della canapa)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli imprenditori, delle imprese, anche individuali, e delle società che, in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, abbiano subito una contrazione del proprio fatturato nell'anno 2025 rispetto all'anno 2024.Pag. 76
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.05. Pavanelli, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Caramiello.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)

  1. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.06. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Restituzione degli acconti per il periodo d'imposta 2025)

  1. Gli imprenditori, le imprese, anche individuali, e le società che, in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, abbiano registrato una contrazione del fatturato nell'anno 2025 rispetto all'anno 2024, hanno diritto alla restituzione, parziale o totale, delle somme versate a titolo di acconto per l'imposta sul reddito delle società (IRES) relativa al periodo d'imposta 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.07. Pavanelli, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Caramiello.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare)

  1. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Fatta salva l'ipotesi in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, qualora l'esigenzaPag. 77 cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere non può essere disposta nei confronti di soggetti incensurati».
18.08. Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Gentile.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE E ALL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Art. 18-bis.
(Modifiche agli articoli 610 e 615 del codice di procedura penale in materia di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nel giudizio di cassazione)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 610, sono premesse le seguenti parole: «Salvo il caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione»;

   b) dopo il comma 2 dell'articolo 615 è inserito il seguente:

   «2-bis. Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile se è maturata una causa estintiva del reato».
18.012. Calderone, Enrico Costa, Pittalis, Gentile.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di apologia di mafia)

  1. All'articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l'istigazione o l'apologia riguardano il delitto previsto dall'articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà.
   La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
   In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».
18.015. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 605 del codice penale)

  1. All'articolo 605 del codice penale il sesto comma è abrogato.
18.021. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Penza, Giuliano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo e all'articolo 382-bis del codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza differita)

  1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «da quattro a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a otto anni»;

Pag. 78

   b) al terzo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»:

  2. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di furto in abitazione di cui al primo comma dell'articolo 624-bis del codice penale».
18.016. Molinari, Iezzi, Bof, Bordonali, Di Mattina, Matone, Morrone, Sudano, Ziello.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
MISURE PER L'ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 86 DEL 13 MAGGIO 2024

Art. 18-bis.
(Modifiche agli articoli 628 e 629 del codice penale in materia di introduzione dell'attenuante per la particolare tenuità del fatto)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 628, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

   «La pena è diminuita fino ad un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulta di lieve entità.»;

   b) all'articolo 629, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

   «La pena è diminuita fino ad un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.».
18.017. Calderone, Pittalis, Enrico Costa, Gentile.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. L'articolo 633-bis del codice penale è abrogato.
18.022. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
*19.1. Bonelli, Dori, Zaratti, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*19.2. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.
*19.3. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
19.4. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: di un magistrato, di un ufficiale giudiziario, di un ausiliario del giudice,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: ovvero ad un magistrato, ad un ufficiale giudiziario, ad un ausiliario del giudice.
19.12. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
19.21. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.

Pag. 79

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*19.29. Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
*19.30. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.
*19.31. Bonelli, Dori, Zaratti, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
*20.2. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
*20.3. Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: cagionate aggiungere le seguenti: ad un magistrato, ad un ufficiale giudiziario, ad un ausiliario del giudice ovvero.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera c), dopo le parole: Lesioni personali aggiungere le seguenti: ad un magistrato, ad un ufficiale giudiziario, ad un ausiliario del giudice o.
20.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni con le seguenti: nell'esercizio delle proprie funzioni.
20.6. Alessandro Colucci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: adempimento delle funzioni aggiungere le seguenti: nonché ad un direttore di gara in occasione di manifestazioni sportive.

  Conseguentemente al comma 1, lettera c), dopo le parole: adempimento delle funzioni, nonché a aggiungere le seguenti: direttori di gara in occasione di manifestazioni sportive e a.
20.7. Morrone, Matone, Sudano, Iezzi, Bof, Di Mattina, Bordonali, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da tre mesi a tre anni.
20.9. Gianassi, Bonafè, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Le pene di cui al primo comma si applicano anche quando il fatto è commesso nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è abrogato.
20.20. Roscani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 582, secondo comma, primo periodo, del codice penale le parole: «secondo comma, primo periodo» sono soppresse.
20.22. Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Pag. 80

ART. 21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Uniformi, caschi, codici identificativi e telecamere per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico)

  1. Ogni appartenente al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, dello Stato, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, incluso quello in occasione dello svolgimento di riunioni in luogo pubblico e di manifestazioni sportive, ha l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio.
  2. Il casco di protezione e le uniformi indossati dal personale delle Forze di polizia statali impegnato in tali servizi di ordine pubblico devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sul corpetto protettivo, un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa.
  3. Nel caso di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano eventualmente esonerati, per qualsiasi ragione, dall'obbligo di indossare l'uniforme, il codice identificativo alfanumerico individuale deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.
  4. Ad ogni appartenente al personale delle Forze di polizia statale, allorché sia impiegato in servizi di ordine pubblico, è vietato utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altro appartenente alle Forze di polizia statali, nonché indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.
  5. Il personale delle Forze di polizia statali, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico, deve essere altresì dotato di videocamere installate sulla divisa. Le videocamere devono essere altresì installate nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle Forze di polizia di statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni questura, in ogni caserma della polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell'Arma dei carabinieri. Le videocamere previste dal presente comma sono finalizzate a filmare quanto accade durante il servizio, anche in occasione o a seguito dello svolgimento delle riunioni in luogo pubblico e di nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, al fine di individuare ogni tipo di reato e i loro responsabili.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni dei codici identificativi e le modalità di assegnazione dei codici identificativi alfanumerici individuali in modo da garantirne la casualità e la rotazione, nonché le modalità di installazione, attivazione e uso delle videocamere da inserire nelle uniformi o nei caschi e nei luoghi indicati nel comma 5 e della conservazione, archiviazione e visione dei relativi filmati. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
  7. In caso di notizia di reato, l'accesso ai registri dei codici identificativi e agli archivi dei filmati ripresi dalle telecamere è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale. Fino alla fase dell'udienza preliminare, i magistrati competenti, la Polizia giudiziaria e il personale addetto agli uffici procedenti adottano ogni cautela utile per impedire la diffusione delle generalità della persona indagata, allorché si tratti di persona appartenente al personale delle Forze di polizia statali.Pag. 81
  8. Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, che non provveda all'aggiornamento di tali registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 ed è soggetto a procedimento disciplinare. Il medesimo trattamento previsto nel periodo precedente si applica nei confronti dell'appartenente al corpo di Polizia statale, il quale non installi gli apparati di videoregistrazione previsti nel comma 5 o disattivi o manometta o cancelli le registrazioni delle videocamere installate sulle divise e nei luoghi indicati nel comma 5 e nei confronti del responsabile della tenuta dei filmati che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.
21.1. Magi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «bodycam», per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l'ordine pubblico.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le bodycam sono attivate dagli operatori delle Forze di polizia in caso di necessità e, in particolare, in caso di situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni a in un server protetto.;

   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si sia verificata, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui al comma 2.
  2-ter. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni delle bodycam è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
  2-quater. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle bodycam e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse bodycam.
21.2. Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento con le seguenti: deve essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento e ha l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio. L'eventuale casco di protezione e le uniformi indossati devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sull'eventuale corpetto protettivo, un codice alfa numerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa. Il codice identificativo alfanumerico individuale di eventuali agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano per qualsiasi ragione esonerati dall'obbligo di Pag. 82indossare l'uniforme deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza con le seguenti: devono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza. I dispositivi sono consentiti soltanto nei casi di restrizione della libertà personale stabiliti dalla legge negli istituti penitenziari o nei centri di permanenza per il rimpatrio o nei luoghi in cui le persone siano state arrestate o fermate da personale delle Forze di polizia, e devono essere altresì installati nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle Forze di polizia statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni questura, in ogni caserma della Polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell'Arma dei carabinieri, nonché negli istituti penitenziari, con esclusione dei locali destinati al pernottamento, a servizi igienici e a docce;

   dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. I dispositivi indicati nei commi 1 e 2 sono finalizzati anche a filmare quanto accade, anche in occasione o a seguito dello svolgimento delle riunioni in luogo pubblico e di nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, al fine di individuare eventuali reati e i loro responsabili. In ogni caso devono essere oscurate e cancellate le immagini concernenti persone estranee ai fatti oggetto di ripresa e alle potenziali situazioni di pericolo e di turbamento dell'ordine pubblico.
  2-ter. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previ pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, previo controllo della Corte dei conti, disciplina:

   a) le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni dei codici identificativi;

   b) le modalità di assegnazione dei codici identificativi alfanumerici individuali in modo da garantirne la casualità e la rotazione;

   c) le modalità di installazione, attivazione e uso dei dispositivi indicati nei commi 1 e 2;

   d) le modalità della conservazione, archiviazione e visione dei relativi filmati;

   e) le modalità di esclusione e di oscuramento di immagini concernenti persone o situazioni estranee all'oggetto della ripresa, in via immediata o relativamente al tempo minimo di accertamento;

   f) i modi di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali per evitare casi di discriminazione, di sostituzione d'identità, di pregiudizio per la reputazione, di ingiusta privazione di diritti e libertà, nonché di possibile trattamento di dati che rivelino le opinioni politiche, sindacali, religiose o l'orientamento sessuale dei soggetti ripresi, anche in virtù di sistemi di intelligenza artificiale.

  2-quater. In caso di notizia di reato, l'accesso ai registri dei codici identificativi e agli archivi dei filmati ripresi dai dispositivi indicati nei commi 1 e 2 è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale. Fino all'udienza preliminare, i magistrati competenti, la Polizia giudiziaria e il personale addetto agli uffici procedenti adottano ogni cautela utile per impedire la diffusione delle generalità della persona indagata, allorché si tratti di persona appartenente al personale delle Forze di polizia statali.
  2-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 e sono soggetti a procedimento Pag. 83disciplinare secondo gli ordinamenti dei corpi di appartenenza:

   a) il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, il quale non provvede all'aggiornamento di tali registri;

   b) l'appartenente al Corpo di polizia, il quale non installa o non attiva i dispositivi indicati nei commi 1 o 2 ovvero disattiva o manomette tali dispositivi ovvero cancella le registrazioni ottenute mediante di tali dispositivi;

   c) l'appartenente al personale delle Forze di polizia che nei servizi indicati nel comma 1 non indossa l'uniforme ovvero utilizza caschi o uniformi assegnati ad altro appartenente ovvero indossa fazzoletti o altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza;

   d) il responsabile della tenuta dei filmati ottenuti dai dispositivi indicati nei commi 1 e 2 che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.
21.11. Orfini.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento con le seguenti: deve essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento e ha l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio. L'eventuale casco di protezione e le uniformi indossati devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sull'eventuale corpetto protettivo, un codice alfa numerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa. Il codice identificativo alfanumerico individuale di eventuali agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano per qualsiasi ragione esonerati dall'obbligo di indossare l'uniforme deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza con le seguenti: devono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza. I dispositivi sono consentiti soltanto nei casi di restrizione della libertà personale stabiliti dalla legge negli istituti penitenziari o nei centri di permanenza per il rimpatrio o nei luoghi in cui le persone siano state arrestate o fermate da personale delle Forze di polizia, e devono essere altresì installati nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle Forze di polizia statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni questura, in ogni caserma della Polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell'Arma dei carabinieri, nonché negli istituti penitenziari, con esclusione dei locali destinati al pernottamento, a servizi igienici e a docce;

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 e sono soggetti a procedimento disciplinare secondo gli ordinamenti dei corpi di appartenenza:

   a) il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, il quale non provvede all'aggiornamento di tali registri;

   b) l'appartenente al Corpo di polizia, il quale non installa o non attiva i dispositivi indicati nei commi 1 o 2 ovvero disattiva o manomette tali dispositivi ovvero Pag. 84cancella le registrazioni ottenute mediante di tali dispositivi;

   c) l'appartenente al personale delle Forze di polizia che nei servizi indicati nel comma 1 non indossa l'uniforme ovvero utilizza caschi o uniformi assegnati ad altro appartenente ovvero indossa fazzoletti o altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza;

   d) il responsabile della tenuta dei filmati ottenuti dai dispositivi indicati nei commi 1 e 2 che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.
21.12. Magi.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
21.13. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
21.14. Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 2, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
21.16. Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità, i criteri e le risorse per la dotazione di videocamere al personale delle Polizie locali.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: e delle Polizie locali.
*21.22. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*21.23. Paolo Emilio Russo, Gentile.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, rispettivamente, anche al personale di Polizia locale, impiegato nei medesimi servizi, e negli stessi luoghi e ambienti in cui opera la Polizia locale con oneri a carico dei bilanci degli enti locali di appartenenza.
21.26. Bordonali, Iezzi, Bof, Di Mattina, Ziello, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Norme in materia di identificazione delle Forze dell'ordine)

  1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.
  2. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
  3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
  4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.Pag. 85
  5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.
  6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5.
21.02. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 22.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le parole: nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti;

   b) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o colpa grave;

   c) al comma 3, dopo le parole: al personale convenuto aggiungere le seguenti: , nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,.
22.1. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, dopo le parole: nonché al coniuge, aggiungere le seguenti: all'altra parte dell'unione civile,.
*22.2. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*22.3. Boschi, Bonifazi.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere corrisposta con le seguenti: è corrisposta.
22.7. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o colpa grave.
22.17. Boschi, Bonifazi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale delle polizie locali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
22.24. Molinari, Bordonali, Iezzi, Bof, Di Mattina, Ziello, Matone, Morrone, Sudano.

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23.1. Magi.

  Al comma 1, dopo le parole: al coniuge, aggiungere le seguenti: alla parte dell'unione civile,.
23.2. Boschi, Bonifazi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o colpa grave.
23.6. Boschi, Bonifazi.

ART. 24.

  Sopprimerlo.
*24.1. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

Pag. 86

*24.2. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
*24.3. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*24.4. L'Abbate, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, D'Orso, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Modifica all'articolo 639 del codice penale)

  1. Al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale il secondo periodo è soppresso.
24.5. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
24.6. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene con le seguenti: Se il fatto è commesso sui beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la finalità di lederne il prestigio o il decoro,.
24.7. Alessandro Colucci.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: l'onore, il prestigio o.
24.23. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: , salvo la disponibilità degli autori a ripristinare lo stato dei luoghi,.
24.26. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
24.35. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di recidiva aggiungere le seguenti: sul medesimo bene.
24.37. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 25.

  Sopprimerlo.
*25.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
*25.2. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 26.

  Sopprimerlo.
*26.1. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
*26.2. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
*26.3. Magi.
*26.4. Boschi, Bonifazi, Giachetti.

Pag. 87

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**26.22. Boschi, Bonifazi.
**26.23. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

  Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: all'articolo 415 aggiungere le seguenti: , comma 1, dopo le parole: «ovvero all'odio fra le classi sociali» sono inserite le seguenti: «, all'odio di genere e misogino,» ed.
26.24. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
26.25. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.
26.26. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza con le seguenti: a persone o minaccia.
26.27. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
26.28. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza, Donno.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*26.29. Boschi, Bonifazi.
*26.30. Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, dopo la parola: resistenza aggiungere la seguente: violenta e dopo la parola: ordini aggiungere la seguente: legittimi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
26.31. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Donno.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, dopo la parola: resistenza aggiungere la seguente: violenta.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
26.32. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Donno.

Pag. 88

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: resistenza aggiungere la seguente: violenta;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di resistenza violenta ad ordini legalmente impartiti per scopi legittimi.
26.33. Magi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, dopo le parole: più persone riunite aggiungere le seguenti: i quali mettono a repentaglio l'incolumità dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
26.37. Alessandro Colucci, Romano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
26.40. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*26.41. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*26.42. Magi.
*26.44. Boschi, Bonifazi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di resistenza attiva.
26.45. Boschi, Bonifazi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di minaccia dell'uso della forza o di uso della forza.
26.46. Magi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di resistenza passiva.
26.47. Cuperlo, Mauri, Bonafè, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il quarto e il quinto comma.
26.55. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.

  Alla rubrica, sostituire le parole: della sicurezza degli con le seguenti: dell'ordine negli.
26.103. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

ART. 27.

  Sopprimerlo.
*27.1. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
*27.2. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
*27.3. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
*27.4. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*27.5. Magi.

Pag. 89

  Sopprimere il comma 1.
27.6. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo e il secondo periodo.
27.7. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter.
27.8. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio,;

   b) sopprimere il secondo periodo;

   c) sopprimere il quarto e il quinto periodo.
27.11. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: o minaccia o di resistenza all'esecuzione di ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con le seguenti: a persone o minaccia.
27.10. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
*27.12. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
*27.13. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: minaccia o di resistenza aggiungere la seguente: violenta.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
27.15. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Donno.

  Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: minaccia o di resistenza aggiungere la seguente: violenta;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di resistenza violenta ad ordini legalmente impartiti per scopi legittimi.
27.14. Magi.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: più persone riunite aggiungere le seguenti: i quali mettono a repentaglio l'incolumità dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
27.16. Alessandro Colucci, Romano.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
*27.18. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Pag. 90

*27.19. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*27.20. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di minaccia dell'uso della forza o di uso della forza.
27.21. Magi.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: di resistenza passiva.
27.22. Cuperlo, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Fornaro, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere il quarto e quinto periodo.
27.24. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Sopprimere il comma 2.
*27.50. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
*27.51. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*27.52. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 2, sopprimere le parole: La localizzazione e.
**27.55. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
**27.56. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
**27.57. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 2, dopo le parole: sono effettuati aggiungere, in fine, le seguenti: esclusivamente nel territorio nazionale e distribuiti in maniera omogenea.
27.60. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 28.

  Sopprimerlo.
*28.1. Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
*28.2. Alfonso Colucci, Donno, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
*28.3. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: senza licenza le armi previste dall'articolo 42 con le seguenti: un'arma di cui all'articolo 42.
28.8. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: senza licenza.
28.7. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Pag. 91

  Al comma 1, sopprimere le parole: , quando non sono in servizio.
28.9. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto di quanto previsto dal quarto comma del medesimo articolo 73.
28.34. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.
28.36. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
28.35. Pulciani.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
*29.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
*29.2. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che quest'ultima sia impegnata in attività di salvataggio di esseri umani.
29.4. Zaratti, Dori.

ART. 30.

  Sopprimerlo.
30.1. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Baldino, Lomuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro della difesa trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione con cadenza semestrale sull'applicazione delle disposizioni relative all'uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, per le necessità delle operazioni militari di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, come modificato ai sensi del comma 1.
30.11. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Il Ministro della difesa informa il Comitato, con cadenza quadrimestrale, sull'applicazione delle disposizioni relative all'uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale per le necessità delle operazioni militari ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145.».
30.12. Rosato, D'Alessio.

Pag. 92

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro della difesa informa il Comitato di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, con cadenza quadrimestrale, sull'applicazione delle disposizioni relative ai delitti di cui al comma 1 per le necessità delle operazioni militari ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145.
30.13. Rosato, D'Alessio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Il Ministro della difesa informa annualmente, con modalità riservate, le commissioni parlamentari competenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.».
30.14. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

ART. 31.

  Sopprimerlo.
*31.1. Boldrini.
*31.2. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
*31.3. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
*31.4. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*31.5. Magi.

  Sopprimere il comma 1.
**31.7. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
**31.8. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: 270, secondo comma fino alla fine del comma, con le seguenti: 414, quarto comma, e 435, primo e secondo comma, del codice penale.
31.10. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: delle Forze armate aggiungere le seguenti: con almeno dodici anni di servizio e senza provvedimenti disciplinari o condanne superiori a sei mesi.
31.17. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 32.

  Sopprimerlo.
*32.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
*32.3. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
*32.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in caso di aggiungere la seguente: reiterata.
32.7. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di altro documento di viaggio riconosciuto dallo Stato italiano. Gli operatori sono esenti da responsabilità nel caso in cui l'utente fornisca un titolo di soggiorno non idoneo.
32.52. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

Pag. 93

ART. 33.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza, indirizzamento alla denuncia presso l'autorità giudiziaria competente, indirizzamento presso associazioni e fondazioni antiusura e antiracket riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell'interno, rilascio di ogni informazione utile alla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di solidarietà di cui al comma 1 nonché ogni assistenza dovesse necessitare per la tutela della incolumità della vittima e dei suoi familiari. Il Commissario straordinario del Governo, di concerto con il Comitato di solidarietà e con la CONSAP, destina a tale ruolo personale altamente specializzato e periodicamente provvede a dare massima diffusione del numero verde e delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa.».
33.1. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, presso le associazioni e fondazioni antiusura e antiracket riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell'interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza e rilascio di informazione utili alla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di solidarietà di cui al comma 1. Il Commissario straordinario del Governo, di concerto con il Comitato di solidarietà e con la CONSAP, destina a tale ruolo personale altamente specializzato e periodicamente provvede a dare massima diffusione del numero verde e delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa.».
33.2. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «il mutuo può esser concesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il mutuo è concesso entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza».
33.4. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14 aggiungere le seguenti: nonché le vittime di truffe online.
33.5. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14 aggiungere le seguenti: nonché le vittime dell'estorsione.
*33.10. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
*33.11. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
*33.7. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 94

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: dal momento della concessione del mutuo con le seguenti: dal momento dell'accoglimento della domanda.
**33.12. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
**33.13. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire la parola: esperto con le seguenti: tutor per l'economia legale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: di soggetti con le seguenti: dei tutor per l'economia legale.
33.14. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sopprimere le parole: iscritti ai rispettivi ordini professionali.
33.18. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, alinea, dopo le parole: ai sensi del comma 4, aggiungere le seguenti: non deve aver riportato alcuna condanna penale né essere stato sottoposto ad alcuna misura cautelare personale o patrimoniale,
33.23. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) provvedere ad affiancare l'imprenditore in tutte le sue funzioni, in particolar modo nell'attuazione di un business plan come autorizzato dal Comitato di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
33.25. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) agire nel rispetto dei doveri di diligenza professionale avendo come obiettivo la continuità aziendale, favorire un percorso di crescita professionale dell'imprenditore, il corretto investimento del mutuo, la rimborsabilità delle rate del mutuo e conseguentemente la tutela dell'integrità del Fondo di solidarietà;.
33.27. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che prenderanno tutti i provvedimenti conseguenti ed opportuni.
33.34. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso annuale al netto degli oneri di legge viene stabilito nella misura forfettaria del 10 per cento per complessive erogazioni fino ad euro 100.000 e nella misura del 5 per cento per erogazioni superiori ed è conseguibile solo a seguito della verifica da parte della prefettura della perfetta attuazione del piano di investimento compresa la corretta e puntuale rimborsabilità delle rate da parte dell'impresa oggetto di tutoraggio.
33.36. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

Pag. 95

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
33.37. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, dopo le parole: incarichi che possono essere svolti, aggiungere le seguenti: comunque in numero non superiore a cinque,
33.38. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

  16-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'interno, composto da esperti di comprovata esperienza nel sostegno agli operatori economici vittime di usura allargato anche a rappresentanti della società civile, finalizzato alla predisposizione di proposte normative rispondenti alle esigenze attuali di contrasto alla criminalità economica organizzata sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione, con particolare riguardo:

   a) al miglioramento del patrimonio informativo, circa gli strumenti di prevenzione da attivare per evitare il ricorso al prestito usurario e, contestualmente alla denuncia, per ciò che riguarda l'attivazione di strumenti di solidarietà;

   b) alla ricerca dei migliori strumenti atti a consentire ai soggetti che sono in una condizione di sovraindebitamento di poter accedere a forme anche solo di garanzia statale tali da consentire alle imprese di non essere espulse dal circuito legale del credito;

   c) alla tutela personale della vittima calibrata sulla qualità dei criminali e dell'eventuale coinvolgimento di una organizzazione criminale;

   d) al supporto psicologico a sostegno delle vittime;

   e) all'accompagnamento e al tutoraggio nella fase di accesso ai fondi antiusura e antiracket; anche attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio che si impegnino a sensibilizzare l'opinione pubblica alla denuncia e che accompagnino la vittima in tutto il percorso di accesso ai relativi fondi;

   f) alla ricerca di buone pratiche per migliorare la collaborazione tra associazioni e prefetture e tra queste con le vittime.
33.39. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per interventi a favore di soggetti a rischio usura. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.40. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di adeguare le misure di sostegno alle vittime di estorsione e usura all'attuale contesto economico e ai reali bisogni risarcitori, all'articolo 9, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «e comunque non superiore a euro Pag. 961.549.370,70» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non superiore a 5 milioni di euro».
33.41. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)

  1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.03. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

ART. 34.

  Sopprimerlo.
34.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
34.2. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) all'articolo 4-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;

    2) al primo periodo, dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».
34.3. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) all'articolo 4-bis, comma 1-bis.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale».
34.6. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

ART. 35.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventiPag. 97 strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35.1. Mauri, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole: dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36 con le seguenti: dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23, 35 e 36.
35.3. Boschi, Bonifazi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di favorire ulteriormente l'attività lavorativa e il reinserimento sociale dei detenuti, a decorrere dal 1° luglio 2025 le somme recuperate su disposizione della Corte dei conti a titolo di danno erariale a seguito di riparazioni per ingiuste detenzioni sono destinate interamente alla copertura dei benefici di cui al comma 1. Ai sensi di quanto previsto dal periodo precedente, la sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa al Procuratore generale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza del danno erariale.
35.9. Benzoni, Richetti, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

  1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.
35.01. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

  1. A coloro che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a novanta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di duemila euro per ogni lavoratore assunto.
35.02. Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 37.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: e la videosorveglianza.

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  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari siano conservati nei server per almeno sessanta giorni anche in assenza dell'apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa;

   alla rubrica, dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: e di videosorveglianza.
37.8. Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le organizzazioni non lucrative aggiungere le seguenti: e gli enti del Terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106;.

  Conseguentemente, alla lettera e) aggiungere, in fine, le parole: , da enti locali e società partecipate per attività di manutenzione e decoro urbano.
37.15. Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
37.19. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , privi di rapporti sinallagmatici.
37.20. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) prevedere nell'ambito del percorso rieducativo del condannato, la predisposizione e la realizzazione di programmi di reinserimento sociale dei medesimi, da parte della direzione degli istituti, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
*37.27. Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
*37.28. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: 23 e 36 con le seguenti: 23, 36 e 37.
**37.40. Boschi, Bonifazi.
**37.41. Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)

  1. Al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematicoPag. 99 delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.
  2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della «recidiva zero» attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

   a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

   b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

   c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

   d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

   e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

   f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

   g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

   h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

  4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37.09. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autoritàPag. 100 giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)

  1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2025, 2026 e 2027, il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
  2. Il fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

   a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

   b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'autorità giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

   c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

   d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

  3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.
  4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi ed assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo sociale europeo.
  5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggioriPag. 101 oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Alle fondazioni di cui al comma 3 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al fondo di cui al comma 1, negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.
  8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
37.010. Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Mauri, Gianassi, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Valutazione periodica e valutazione dell'impatto sulle libertà individuali)

  1. Al fine di garantire il bilanciamento tra le esigenze di pubblica sicurezza e la tutela dei diritti e delle libertà individuali, le misure adottate ai sensi del presente decreto sono sottoposte a verifica e revisione periodica, con cadenza semestrale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da parte di un organismo indipendente istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. L'organismo di cui al comma 1 trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione contenente una valutazione dettagliata dell'impatto delle misure adottate sulle libertà individuali, nonché sulle ricadute sociali derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.
37.030. Ruffino, Richetti, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Rispetto dei diritti fondamentali)

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono attuate nel pieno rispetto e in conformità ai principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentaliPag. 102 dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani di cui l'Italia sia parte.
37.040. Ruffino, Richetti, D'Alessio.

ART. 38.

  Sopprimerlo.
*38.1. Mauri, Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
*38.2. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*38.3. Boschi, Bonifazi, Giachetti.

TIT.

  Al titolo del decreto-legge, dopo la parole: nonché aggiungere le seguenti: di divieto di coltivazione di infiorescenze della canapa,.
Tit.2. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.