CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 maggio 2025
492.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 31

SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 maggio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria.
C. 2365 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente e relatore, ricorda che la Commissione avvia l'esame del disegno di legge recante «Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria» (C. 2365 Governo, approvato dal Senato).
  Avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Fa presente che il disegno di legge in esame si compone complessivamente di 26 articoli, suddivisi in due capi. Il Capo I, che contiene gli articoli da 1 a 13, reca misure per la garanzia dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie per la riduzione delle liste d'attesa, mentre il secondo capo, composto dagli articoli da 14 a 26, reca ulteriori disposizioni in materia sanitaria.
  Passando all'esame delle singole disposizioni, segnala che l'articolo 1 reca un'articolata disciplina relativa alla prescrizione e all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché ai percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) in ambito oncologico e all'utilizzo degli strumenti di telemedicina. In particolare, il comma 1 disciplina l'attività prescrittiva del medico in relazione a tali prestazioni, da effettuarsi mediante ricetta dematerializzata. Il comma 2 prevede misure organizzative volte a consentire al medico specialista la presa in carico dell'assistito fino alla completa conclusione del percorso diagnostico nonché, ove necessario, l'implementazione del sistema dei percorsi diagnostici. Il comma 3 prevede che il Ministro della salute, sentita l'Agenas e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, adotti le linee guida per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico.
  Il comma 4, riprendendo le indicazioni in materia di classi di priorità e correlate tempistiche contenute nel Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, prevede che sia assegnata una tempistica specifica, ai fini dell'erogazione della prestazione di specialistica ambulatoriale, a ciascuna delle Pag. 32quattro classi di priorità (U – urgente, B – breve attesa, D – differita, P – programmabile), mentre il comma 5 dispone specifici obblighi per le regioni e le province autonome. Il comma 6 stabilisce che le aziende sanitarie locali provvedono all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale anche tramite l'offerta delle aziende ospedaliere, l'attivazione della diagnostica di primo livello presso gli studi di medicina generale nonché l'offerta degli erogatori privati accreditati, previa stipula dei necessari accordi contrattuali. Il comma 7 prevede la predisposizione, da parte dei direttori regionali della sanità, di piani strategici annuali che contengono l'analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni di specialistica ambulatoriale e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati. L'attuazione di tali piani rileva ai fini della valutazione dell'attività dei gestori della sanità regionale. Infine, il comma 8 dispone che le aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché gli erogatori privati accreditati, garantiscano l'utilizzo dello strumento del teleconsulto e degli altri strumenti di telemedicina.
  L'articolo 2, comma 1, disciplina l'istituzione e il funzionamento, presso il Ministero della salute, del Sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA), l'insieme di strutture e strumenti volti all'esercizio coordinato di una serie di funzioni – per le quali si rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi – allo scopo di garantire il coordinamento a livello nazionale delle azioni volte ad assicurare il rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA, e conseguentemente di ridurre le liste di attesa.
  Il comma 2 della medesima disposizione prevede che il SINGLA sia governato da una Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e presieduta dal Ministro della salute. Sono altresì definiti i componenti della Cabina di regia e sono indicati i soggetti che, in ragione della tematica affrontata, possono essere invitati a partecipare alle sedute. Il comma 3 prevede che la Cabina di regia, che può avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale delle liste di attesa, sovraintende all'elaborazione del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) e vigila sulla sua attuazione. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro della salute l'individuazione di un indicatore idoneo a misurare l'aderenza terapeutica, mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della salute, il registro delle segnalazioni e funzionalità dell'Osservatorio nazionale delle liste di attesa. Il comma 1 prevede che i cittadini vi accedano tramite il sito istituzionale del Ministero, per segnalare problematiche e disservizi in materia di erogazione delle prestazioni sanitarie. Il comma 2 della medesima disposizione individua la copertura dei relativi oneri, mentre il comma 3, prevede che i compiti, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio siano stabiliti con decreto del Ministro della salute; vi partecipano comunque i rappresentanti del Ministero, i rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato-regioni e i rappresentati delle organizzazioni civiche di tutela della salute.
  L'articolo 4, comma 1, dispone che, per garantire la completa attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le aziende e gli enti del SSN possono avvalersi degli specialisti ambulatoriali interni, già in servizio a tempo indeterminato, su richiesta degli stessi, anche in deroga rispetto a quanto previsto dal vigente accordo collettivo nazionale di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 4 aprile 2024. Il comma 2 prevede, per le prestazioni di cui al comma 1, la possibilità di incrementare fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, laddove inferiore, la tariffa oraria prevista dal vigente accordo collettivo nazionale. Il comma 3 autorizza, a tali fini, la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  L'articolo 5 prevede la cessazione del carattere sperimentale del conferimento di incarichi libero-professionali ai medici in formazione specialistica regolarmente iscritti Pag. 33al relativo corso di studi. Essi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 10 ore settimanali.
  L'articolo 6 concerne i limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo dei docenti universitari che svolgono attività presso enti e aziende del SSN. L'attuale disciplina transitoria, che prevede il trattenimento in servizio fino al settantaduesimo anno di età, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, limitatamente alle sole attività assistenziali in medicina e chirurgia, viene prorogata fino al 31 dicembre 2026, restando ferma la cessazione a tale data anche qualora il compimento del suddetto limite anagrafico sia successivo. Viene altresì introdotta la condizione dell'impegno allo svolgimento, durante il trattenimento in servizio, di attività di tutoraggio in favore di giovani assunti con contratto per ricercatore universitario a tempo determinato.
  L'articolo 7 detta disposizioni relative al reclutamento del personale sanitario. In particolare, al fine di ridurre le liste di attesa, di contrastare il fenomeno dell'affidamento a terzi dei servizi sanitari e di re-internalizzare i medesimi servizi appaltati ad operatori economici privati, consente alle regioni e agli altri enti del SSN di reclutare il personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga al Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001).
  L'articolo 8 reca disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. In particolare, i commi 1 e 2 incrementano il tetto di spesa di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026, prevedendosi altresì che le risorse relative a questo ulteriore incremento siano prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali che vengono erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso ed inserite nella rete dell'emergenza, a seguito di accesso in pronto soccorso, con codice di priorità più elevato (rosso o arancione). Il comma 3, intervenendo sulla rete assistenziale per il Giubileo 2025 nell'ambito della regione Lazio, identifica alcune strutture eroganti prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione post-acuzie che possono partecipare a una sperimentazione di durata annuale finalizzata all'aggiornamento delle tariffe associate alle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza ospedaliera; le modalità di attuazione di tale sperimentazione sono stabilite con decreto ministeriale.
  L'articolo 9 prevede il monitoraggio dei servizi erogati dalle farmacie attraverso il sistema di ricezione dei dati in forma anonimizzata già utilizzato per i farmaci.
  L'articolo 10, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo al fine di ridurre gli accessi impropri al Pronto soccorso e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma 2 della medesima disposizione prevede che un decreto del Ministro della salute, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le federazioni ed associazioni di categoria maggiormente rappresentative, definisca le modalità di distribuzione delle risorse alle regioni. Il comma 3 reca la copertura finanziaria, mentre il comma 4 contiene una norma di coordinamento.
  L'articolo 11 reca misure in materia di riorganizzazione della rete dei laboratori del SSN, al fine di ridurre le liste d'attesa. Con decreto ministeriale sono individuati i criteri per il raggiungimento dei valori soglia di prestazioni diagnostiche e di laboratorio, anche mediante il ricorso ai contratti di rete. Si prevede, inoltre, che presso i laboratori di analisi cliniche accreditati sia consentito lo svolgimento dei servizi di telemedicina, con oneri a carico degli utenti e con modalità da stabilirsi con decreto ministeriale.
  L'articolo 12, comma 1, novella la normativa vigente in materia di misure premiali per la riduzione delle liste d'attesa. Si Pag. 34tratta di quote stanziate a favore delle regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio; si prevede che le regioni debbano garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA. Il comma 2 stabilisce che, ai fini della valutazione e della verifica delle attività dirigenziali, le regioni e le province autonome debbano assegnare specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa ai direttori generali, amministrativi e sanitari, integrando i relativi contratti individuali, con una quota dell'indennità di risultato non inferiore al trenta per cento. Infine, il comma 3 esclude gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) dalla disciplina applicabile agli enti privati in controllo pubblico, in materia di impossibilità di conferire incarichi dirigenziali.
  L'articolo 13 prevede la possibilità di utilizzo dello strumento della telemedicina per la certificazione di malattia, anche con riferimento ai casi di visite mediche volte a verificare lo stato di malattia dei lavoratori assenti dal lavoro.
  Passando alle ulteriori disposizioni in materia sanitaria contenute nel Capo II, segnala che l'articolo 14 reca disposizioni per il potenziamento dei dipartimenti di salute mentale, fissa il numero di unità annue e demanda a un decreto ministeriale la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse, che sono quantificate in circa 18 milioni di euro per il 2025 e in circa 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  L'articolo 15 mira al rafforzamento sperimentale delle campagne di screening oncologico per il tumore al seno a carico del SSN. In particolare, il comma 1, in attesa dell'estensione del programma nazionale di screening mammografico, autorizza una spesa di 1 milione di euro annui per il triennio 2025-2027, in via sperimentale, per avviare progetti e campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del SSN. Il comma 2 demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse. Il comma 3 reca la disposizione di copertura finanziaria.
  L'articolo 16 istituisce, a decorrere dal 2025, presso il Ministero della salute, la Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria (SNAAS) i cui princìpi, criteri istitutivi e compiti saranno fissati da un decreto interministeriale. Gli oneri sono determinati in 1 milione di euro per l'anno 2025 e 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  L'articolo 17 proroga al 31 dicembre 2030 il termine per l'applicazione di una disciplina transitoria sui requisiti per l'accesso ai concorsi pubblici per la dirigenza chimica, mentre l'articolo 18 prevede che gli enti e aziende del SSN possano approvvigionarsi dei farmaci orfani nell'ambito di una procedura d'acquisto unica a livello nazionale, trasmettendo gli ordini di acquisto tramite una centrale di committenza regionale; si demanda la disciplina di dettaglio a un'intesa in sede di Conferenza permanente, mentre un decreto ministeriale dovrà disciplinare l'attuazione della presente disposizione.
  L'articolo 19 prevede che, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti in cui siano presenti IRCCS con bacino minimo di utenza superiore alla popolazione regionale, è consentito l'accesso alle relative prestazioni sanitarie ai cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, ferma restando la verifica in capo alle regioni in merito all'appropriatezza delle prestazioni erogate ai cittadini residenti.
  L'articolo 20 reca misure in materia di approvazione dei bilanci degli Ordini professionali. Viene così modificata l'attuale disciplina risalente al 1946, in materia di compiti del Consiglio direttivo e della Commissione di albo degli Ordini delle professioni sanitarie.
  L'articolo 21 concerne la disciplina in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo dei dirigenti sanitari delle amministrazioni centrali. La novella, in primo luogo, estende ai dirigenti sanitari degli enti vigilati dal Ministero della salute una norma transitoria relativa ai dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Pag. 35SSN, nonché agli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia: fino al 31 dicembre 2025, tali soggetti possono richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la suddetta data. In secondo luogo, si prevede che, dal 31 dicembre 2025, per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e degli enti da esso vigilati si applichi il medesimo limite anagrafico massimo per il collocamento a riposo previsto per i dirigenti sanitari del SSN, pari a settant'anni.
  L'articolo 22 modifica la composizione dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia.
  L'articolo 23, comma 1, modifica l'articolo 1, comma 279, della legge di bilancio 2025 (n. 207 del 2024). Si consente, in via transitoria e comunque entro il 31 dicembre 2026, di operare in deroga agli standard relativi al numero di posti letto relativi all'assistenza ospedaliera. Il comma 2 del medesimo articolo, inoltre, dispone in ordine alle strutture sanitarie che svolgono attività di assistenza specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento con il SSN, riconoscendo a tali strutture lo status di presìdi sanitari di prossimità del SSN e disciplinandone la partecipazione all'erogazione di prestazioni di prevenzione e di emergenza territoriale.
  L'articolo 24 integra la vigente disciplina in tema di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, aggiungendo la categoria degli odontoiatri, accanto a quella dei medici, in varie disposizioni.
  Infine, l'articolo 25 prevede norme relative alla professione di fisico, modificando la disciplina transitoria sui requisiti richiesti per l'iscrizione alle Sezioni A e B del settore «fisica» dell'Albo professionale dei chimici e dei fisici, mentre l'articolo 26 reca la clausola di salvaguardia, per la quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni di cui al provvedimento in esame compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, fermo restando il rispetto dei LEA sull'intero territorio nazionale.
  Ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri, è emersa la volontà comune di svolgere delle audizioni; il relativo programma sarà definito la prossima settimana, sulla base delle richieste che i gruppi faranno pervenire alla presidenza.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.