CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 aprile 2025
486.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 160

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 23 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus).
(COM(2025) 106 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 aprile 2025.

  Alessia AMBROSI (FDI), relatrice, formula una proposta di documento (vedi allegato 1).
  Svolge quindi alcune considerazioni in merito alla qualità e alla quantità del lavoro istruttorio svolto sulla proposta di direttiva in esame. Rileva come l'elevato numero di audizioni di soggetti interessati, unitamente alla partecipazione ai lavori anche di colleghi provenienti da altre Commissioni, costituisca un chiaro segnale della rilevanza del tema trattato e dell'importanza dell'intervento parlamentare in corso.
  Rivolge, a tal proposito, un particolare ringraziamento agli Uffici per aver fornito un prezioso supporto all'attività della Commissione sia attraverso la predisposizione della documentazione, sia contribuendo alla redazione della relazione e del documento in discussione.Pag. 161
  Evidenzia, altresì, la necessità di sottolineare tale aspetto alla luce di alcune affermazioni, ritenute dalla stessa relatrice improvvide e approssimative, formulate da alcuni dei soggetti auditi, le quali hanno messo in discussione la correttezza delle informazioni riportate nel dossier degli Uffici in merito agli effetti della proposta di direttiva, con particolare riferimento alla possibilità, per gli Stati membri, di introdurre forme di caccia selettiva al lupo.
  Precisa inoltre che la ricostruzione operata dagli Uffici – come di consueto predisposta in piena autonomia e con assoluto rigore – non solo è risultata pienamente corretta, ma si è altresì rivelata uno strumento fondamentale per lo svolgimento di un'istruttoria efficace e per la formulazione di un documento legislativamente adeguato.
  Conclude ribadendo la necessità, nel pieno rispetto del principio di separazione tra la funzione politica e quella amministrativa, di riaffermare, in particolare alla presenza di portatori di interesse, la piena fiducia nell'operato degli uffici parlamentari.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che il Gruppo M5S ha presentato una proposta alternativa di documento (vedi allegato 2), che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di documento formulata dalla relatrice.

  Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra i contenuti della proposta alternativa di documento formulata dal gruppo M5S.

  Piero DE LUCA (PD-IDP), limitando il proprio intervento alla proposta di documento formulata dalla relatrice, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, rilevando che la proposta di direttiva in esame si presenta come un atto complesso e articolato, volto a dare attuazione alla Convenzione di Berna e a garantire l'adempimento degli obblighi internazionali da parte dell'Italia in materia di tutela del lupo.
  Evidenzia che la Commissione è chiamata a esprimersi unicamente in merito ai profili attinenti alla verifica della conformità della proposta al principio di sussidiarietà, senza entrare nel merito del contenuto sostanziale del provvedimento.
  Ricorda, in tal senso, che la Commissione può formulare un parere motivato ovvero attivare un dialogo politico con la Commissione europea su aspetti ulteriori, non strettamente connessi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Auspica che sulla materia oggi all'esame si possa sviluppare, appunto, un dialogo politico.
  Sottolinea, infine, che la contrarietà manifestata dal proprio Gruppo si riferisce esclusivamente ai profili oggetto della proposta di documento presentata dalla relatrice e, in particolare, ai rilievi concernenti il rispetto del principio di sussidiarietà.

  Isabella DE MONTE (FI-PPE) ricorda le numerose audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva, evidenziando l'ampiezza del confronto che ha accompagnato l'istruttoria parlamentare. Sottolinea altresì che la Commissione è chiamata a pronunciarsi esclusivamente in merito alla conformità della proposta al principio di sussidiarietà, come delineato dal quadro normativo nazionale ed europeo.
  Ritiene che, come già avviene in materia ambientale, l'azione dell'Unione nella materia disciplinata dalla presente proposta di direttiva è non solo legittima, ma anche necessaria, poiché si tratta di tematiche che travalicano i confini geografici nazionali e richiedono una risposta coordinata a livello sovranazionale.
  Alla luce di tali considerazioni, e ritenendo che la proposta rientri correttamente nell'ambito del principio di sussidiarietà, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di documento in discussione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di documento formulata dalla relatrice, risulta preclusa la proposta alternativaPag. 162 di documento presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle, che non sarà pertanto posta in votazione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.
(COM(2025) 81 final).
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
(COM(2025) 87 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, anche a nome dell'altra relatrice, Rossello, ricorda che le proposte di direttiva e di regolamento in esame sono volte rispettivamente alla modifica di aspetti sostanziali delle direttive vigenti in materia di obblighi di rendicontazione della sostenibilità aziendale e del dovere di diligenza (di seguito proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza) e alla modifica del regolamento che ha istituito il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) (di seguito proposta CBAM). Evidenzia che, in riferimento alla proposta di direttiva, l'intervento della Commissione europea è finalizzato a semplificare e ridurre gli oneri di rendicontazione per le imprese. In relazione alla proposta CBAM, invece, lo scopo è semplificare l'onere di conformità a carico degli importatori di merci CBAM.
  Rammenta che le due proposte legislative fanno parte del pacchetto di misure di semplificazione cosiddetto «Omnibus I», presentato dalla Commissione europea lo scorso 26 febbraio, insieme a una proposta di direttiva, parallela a quella oggi in esame, mirata al rinvio di talune disposizioni della direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD), di cui la Commissione XIV ha avviato l'esame la scorsa settimana.
  Sottolinea che gli interventi di semplificazione prospettati sono di grande rilevanza nel più ampio contesto del rilancio della competitività dell'UE, che ricorda essere al centro degli orientamenti 2024-2029 della Commissione europea. Uno dei propositi fondamentali della nuova legislatura europea è infatti migliorare la competitività e semplificare il quadro giuridico, mantenendo al contempo gli obiettivi fissati dal Green Deal, in linea anche con le raccomandazioni contenute nel Rapporto Draghi.
  Tali iniziative, ampiamente attese, costituiscono un passo importante a tutela delle imprese dell'UE in quanto, come riferito dalla Commissione europea, l'approccio adottato dai «competitors» globali in relazione alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ha reso necessario un intervento normativo al fine di non compromettere la posizione concorrenziale delle imprese dell'UE.
  Rimandando al dossier predisposto dagli Uffici per ulteriori approfondimenti, segnala che la proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza al nostro esame ha, tra le altre cose, lo scopo di:

   limitare le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità circoscrivendo gli obblighi alle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti (esonerando circa l'80 per cento delle imprese attualmente soggette agli obblighi);

   ridurre le ripercussioni a cascata sulle PMI e sulle grandi società di dimensioni più contenute fissando il principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le PMI quale limite per la catena del valore per tutte le imprese non soggette agli obblighi;

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   semplificare una selezione di obblighi relativi al dovere di diligenza al fine di evitare complessità e costi superflui a carico delle società di grandi dimensioni che rientrano nell'ambito di applicazione, tra l'altro, attraverso: il prolungamento da uno a cinque anni degli intervalli tra le valutazioni periodiche regolari e gli aggiornamenti; l'esonero dall'obbligo di condurre sistematicamente valutazioni approfondite degli impatti negativi lungo le catene del valore a livello di partner commerciali indiretti.

  In relazione alla proposta CBAM, sulla scorta dell'esperienza acquisita durante il periodo transitorio di applicazione del regolamento, in particolare in riferimento all'onere di conformità reputato particolarmente gravoso sugli importatori occasionali di piccole quantità di merci CBAM, la Commissione europea prospetta, in primo luogo, l'introduzione di una soglia di esenzione dagli obblighi del regolamento. Tale soglia, pari a 50 tonnellate per importatore, consentirebbe, a giudizio della Commissione medesima, di eliminare dal campo di applicazione del regolamento circa il 90 per cento degli importatori responsabili complessivamente di solo circa l'1 per cento delle emissioni nell'ambito di riferimento.
  Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione europea afferma che gli interventi previsti consentiranno di facilitare l'adempimento dei relativi obblighi di comunicazione da parte degli importatori di merci dell'UE e rafforzare il monitoraggio e la supervisione dello strumento, senza al contempo compromettere gli obiettivi ambientali.
  Tra le altre cose, rileva che la proposta di regolamento in esame ha anche lo scopo di:

   affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel quadro di una maggiore ambizione dell'UE;

   contribuire a fornire un quadro politico stabile e sicuro per gli investimenti in tecnologie a basse o a zero emissioni di carbonio;

   garantire l'efficacia del meccanismo, riducendo al minimo il rischio di elusione e garantendo in tal modo l'integrità ambientale;

   garantire un onere amministrativo proporzionato per le imprese e le autorità pubbliche nell'applicazione del CBAM.

  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che le basi giuridiche su cui si fondano le proposte sono correttamente individuate:

   per la proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza, negli articoli 50 e 114 del TFUE che consentono, rispettivamente, l'adozione di misure nel campo del diritto societario e a garantire l'instaurazione e il corretto funzionamento del mercato unito. Segnala, in aggiunta, che i citati articoli rappresentano anche la base giuridica delle direttive sulle quali interviene la proposta in oggetto;

   per la proposta CBAM, nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, su cui si basa anche il regolamento vigente che la proposta intende modificare. Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, infatti, l'Unione contribuisce a perseguire tra gli altri, gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto:

   per la proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza, gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi riferiti alla rendicontazione di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; inoltre, il valore aggiunto dell'intervento della Commissione europea consiste nel fatto che norme comuni assicurano condizioni di parità per le Pag. 164imprese stabilite nei vari Stati membri, mentre differenze sostanziali tra le normative nazionali creerebbero costi e complessità aggiuntive a carico delle imprese che operano a livello transfrontaliero, pregiudicando il mercato unico dell'UE;

   per la proposta CBAM, sussiste l'esigenza di aumentare il grado di certezza del diritto e razionalizzare gli obblighi di comunicazione. In questo caso, il valore aggiunto consiste nel fatto che gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel mercato unico possono essere perseguiti in maniera più efficace a livello dell'UE.

  Con riferimento, invece, alla conformità al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che la proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza modifica la CSRD rendendola più proporzionata in riferimento ai suoi obiettivi strategici e la CSDDD, al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi a carico delle imprese, senza compromettere né gli obiettivi della direttiva, né il quadro giuridico dell'UE in materia di sostenibilità. In riferimento alla proposta CBAM, la medesima Commissione europea ritiene che gli interventi si limitino alle modifiche necessarie a ridurre l'onere di conformità delle imprese, senza incidere sulla sostanza degli obiettivi strategici, e a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento in modo più efficiente.
  Osserva quindi come la Commissione europea non abbia elaborato una valutazione d'impatto per nessuna delle proposte contenute nel pacchetto «Omnibus I» in ragione della natura e dell'urgenza delle medesime, che incidono direttamente sulla capacità dell'UE di conseguire un livello di competitività adeguato a raggiungere una crescita economica sostenibile. In riferimento alla proposta CBAM, inoltre, la Commissione europea sottolinea che le modifiche prospettate dalla proposta si basano sull'esperienza acquisita nel corso dell'attuazione del vigente regolamento.
  Tuttavia, in entrambi i casi la Commissione europea riferisce che un'analisi dell'impatto delle proposte è contenuta nei documenti di lavoro predisposti dai servizi della Commissione medesima che le accompagnano. Nel caso della proposta sul CBAM, tale documento si basa sull'analisi effettuata nella valutazione d'impatto iniziale svolta nel 2021.
  Al riguardo reputa che l'assenza di una valutazione di impatto non sia giustificata, poiché appare necessario valutare attentamente i risvolti dell'intervento in termini di costi e benefici. Anche in ragione di ciò e dato che non è pervenuta la relazione del Governo di cui all'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, potrebbe risultare utile acquisire l'avviso del Governo sul punto.
  Ricorda altresì che entrambe le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria e che l'esame della proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza risulta avviato dal Senato italiano, dai Parlamenti danese, lettone e svedese, dal Senato ceco e dal Senato polacco, mentre l'esame della proposta CBAM risulta avviato dal Senato della Repubblica italiana, dai Parlamenti danese, lettone e svedese e dal Senato ceco.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 27 maggio 2025 per la proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza e il 26 maggio 2025 per la proposta CBAM, propone, per meglio apprezzare i contenuti che sono stati richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni che coinvolga i principali portatori di interesse.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 aprile 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.