CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 aprile 2025
483.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
COMUNICATO
Pag. 103

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 aprile 2025. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessio Butti.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
C. 2316 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede referente, innanzi alle Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo), del disegno di legge recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» (C. 2316 Governo).
  Ricorda preliminarmente che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica.
  Invita quindi i relatori, on. Caroppo e on. Colombo, a svolgere la relazione introduttiva.

  Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice per la X Commissione, anche a nome del relatore per la IX Commissione, on. Caroppo, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.
  Ricorda, preliminarmente, che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, già approvato dal Senato. Rileva che esso nasce dalla consapevolezza che la rivoluzione informatica, dalla fine del Novecento, ha assunto una incidenza sulla vita individuale e collettiva tale da configurare una vera e propria «società digitale», caratterizzata da un'amplissima diffusione di strumenti tecnologici nella quotidianità, a partire dall'utilizzo del personal computer, passando per l'avvento di Internet e degli smartphone, fino ad arrivare all'Internet of Things (IoT) e infine all'intelligenza artificiale.
  Osserva che l'evoluzione tecnologica ha fatto oramai sì che le «macchine» siano dotate di margini di auto-apprendimento, auto-organizzazione e auto-decisione che pongono all'etica, al diritto, al dibattito pubblico il tema della «intelligenza artificiale» e di una sua regolazione. Il disegno Pag. 104di legge in esame è dunque volto a introdurre una normativa nazionale che predisponga un sistema di principi di governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale.
  Fa presente che esso si colloca nell'ambito delle numerose iniziative normative avviate a livello internazionale, europeo e nazionale, volte a dar vita ad una regolamentazione tempestiva e tecnologicamente neutrale, capace di disciplinare gli usi dell'intelligenza artificiale nei vari settori della società, che consenta ai cittadini, alle istituzioni e alle imprese di sfruttare appieno i benefici di questi nuovi strumenti e che garantisca un'adeguata tutela degli interessi nazionali e dei principi fondamentali come la protezione dei diritti umani, la privacy, la sicurezza, l'equità e la trasparenza.
  Il disegno di legge, quale fonte nazionale, si affianca dunque al Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, meglio conosciuto come «AI Act», del 13 giugno 2024, già oggetto di esame da parte delle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive nel corso della scorsa legislatura.
  Sottolinea altresì che il contesto economico di riferimento è caratterizzato da una significativa crescita del mercato nazionale. Riprendendo i dati del recente rapporto dell'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2024 il mercato dell'intelligenza artificiale ha raggiunto 1,2 miliardi di euro con una crescita del 58 per cento rispetto al 2023. In particolare, l'intelligenza artificiale generativa, che include soluzioni innovative tra cui i modelli linguistici avanzati e le tecnologie di creazione automatica, risulta il principale fattore di traino e rappresenta il 43 per cento del mercato. Il restante 57 per cento è costituito in prevalenza da soluzioni di intelligenza artificiale tradizionale, che comprende applicazioni consolidate come il machine learning e il riconoscimento vocale e visivo.
  Passando al contenuto del provvedimento, articolato in sei capi, segnala che esso si compone complessivamente di 28 articoli.
  L'articolo 1 enuncia le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, richiamando la promozione di un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale e la necessità di una vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali.
  L'articolo 2 reca le definizioni, che sono state modificate nel corso dell'esame presso il Senato al fine di assicurarne la coerenza con il regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.
  L'articolo 3 definisce i principi generali a cui devono essere improntate le attività inerenti ai sistemi e ai modelli di intelligenza artificiale, tra i quali il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà, lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica, nonché i principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.
  L'articolo 4 reca i principi in materia di libertà di informazione e di riservatezza dei dati personali e regola il regime per l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori, differenziando tra i minori infra-quattordicenni, per i quali è richiesto il consenso di chi eserciti la responsabilità genitoriale, e i minori che abbiano compiuto quattordici anni, ai quali la facoltà di esprimere il proprio consenso è riconosciuta a condizione che le informazioni e le comunicazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.
  L'articolo 5 reca i principi per lo Stato e le altre autorità pubbliche in relazione ai profili di sviluppo economico, quali la promozione dello sviluppo e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative e per l'avvio di nuove attività economiche nonché la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale.Pag. 105
  L'articolo 6 esclude dall'ambito applicativo della disciplina prevista dal disegno di legge le attività connesse ai sistemi e ai modelli di intelligenza artificiale svolte, per finalità di sicurezza e difesa nazionale, dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza e alla difesa nazionale. Prevede altresì che i sistemi di intelligenza artificiale destinati ad uso pubblico debbano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, onde garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini, fatta eccezione per i sistemi impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari.
  L'articolo 7 enuncia alcuni principi volti a regolare l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità. Tra le altre previsioni segnala, in particolare, il riconoscimento del diritto dell'assistito ad essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale, nonché la previsione secondo cui tali tecnologie devono fungere da supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura o scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.
  L'articolo 8 dispone che i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica, nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità sanitarie, siano dichiarati di rilevante interesse pubblico. A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, la disposizione prevede altresì che, in tale ambito, è consentito il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, nonché per finalità di studio e ricerca sui gesti atletici, sui movimenti e sulle prestazioni nell'attività sportiva in tutte le sue forme.
  L'articolo 9, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, rimette ad un decreto del Ministro della salute la disciplina del trattamento per finalità di ricerca e sperimentazione, anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, dei dati personali, anche particolari, rientranti nella definizione di «categorie particolari di dati personali», di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 (cosiddetti «dati sensibili»), con il massimo delle modalità semplificate consentite dal citato regolamento.
  L'articolo 10 detta disposizioni riguardanti il fascicolo sanitario elettronico, i sistemi di sorveglianza del settore sanitario e il governo della sanità digitale, rimandando ad uno o più decreti del Ministro della salute la disciplina delle soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzioni di supporto alle finalità sanitaria e di ricerca in campo medico, biomedico e epidemiologico, nonché prevedendo l'istituzione di una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l'assistenza territoriale.
  L'articolo 11 disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. In particolare, la norma enuncia gli obiettivi che è possibile perseguire mediante il suo impiego, facendo sempre salvo il pieno rispetto della dignità umana e della riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori.
  L'articolo 12 istituisce l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, avente il compito di definire una strategia sull'utilizzo in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati, promuovere la formazione in materia di lavoratori e datori di lavoro.
  L'articolo 13, limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l'utilizzo dei medesimi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti.
  L'articolo 14 disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, disponendo che in tale ambito la suddetta tecnologia sia impiegata in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unico soggetto responsabile dei Pag. 106provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata.
  L'articolo 15, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, detta norme generali per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario. Nel delimitare gli ambiti nei quali l'impiego di suddetti sistemi è consentito nello svolgimento dell'attività giudiziaria propriamente detta e delle attività ad essa collaterali, riserva sempre al magistrato le decisioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti.
  L'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una delega al Governo per la definizione sia del regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, sia degli strumenti di tutela per i casi di violazione del medesimo regime, affidando le relative controversie alle sezioni specializzate in materia d'impresa.
  L'articolo 17 attribuisce al tribunale la competenza in materia di procedimenti giurisdizionali civili riguardanti il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, mentre l'articolo 18 attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
  L'articolo 19 definisce la governance italiana sull'intelligenza artificiale, dettando disposizioni in materia di Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale. Tale Strategia è predisposta dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede inoltre al coordinamento e al monitoraggio della sua attuazione, ed è adottata, con cadenza almeno biennale, dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD). La norma prevede, infine, che i risultati del monitoraggio siano trasmessi annualmente alle Camere.
  L'articolo 20, modificato nel corso dell'esame al Senato, qualifica l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando la prima quale autorità di notifica e la seconda quale autorità di vigilanza del mercato. La disposizione mantiene comunque ferma l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità e vigilanza del mercato in materia di operatori finanziari ed istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di coordinamento.
  L'articolo 21 autorizza la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.
  L'articolo 22 contempla misure di sostegno per il rientro in Italia dei lavoratori, per i giovani e per lo sport.
  L'articolo 23, modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza investimenti, sotto forma di equity e quasi equity, fino a un miliardo di euro, avvalendosi di CdP Venture Capital – Fondo nazionale innovazione, nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazione.
  L'articolo 24 reca due deleghe al Governo: la prima per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, la seconda per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite. Individua, a tal fine, una serie di principi e criteri direttivi, che sono stati modificati nel corso dell'esame al Senato.
  L'articolo 25, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca alcune novelle alla normativa in materia di diritto d'autore, di cui alla legge n. 633 del 1941. Nello specifico, precisa che le opere dell'ingegno umano sono protette, anche laddove siano create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti il risultato del lavoro dell'intelligenza dell'autore. Indica poi le condizioni a cui è consentita l'estrazione di testo e dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale da opere e Pag. 107altri materiali contenuti in rete o in banche dati, richiamando la disciplina vigente in materia di diritto d'autore.
  L'articolo 26, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche al codice penale ed ulteriori disposizioni penali. In particolare, introduce: una circostanza aggravante comune, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale; una circostanza aggravante ad effetto speciale, legata all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del delitto o di attentati contro i diritti politici del cittadino; il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale; specifiche circostanze aggravanti per i reati di aggiotaggio e di manipolazione del mercato, quando i fatti siano commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale; sanzioni per le condotte di plagio commesse attraverso i sistemi di intelligenza artificiale.
  Infine, l'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 28, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca le norme finali di coordinamento.

  Emma PAVANELLI (M5S), nel ringraziare i relatori, fa presente come il testo manchi di una concreta visione futura che abbia come obiettivo la crescita del Paese nel settore dell'IA, ormai strategico per l'economia mondiale. A differenza di molti Paesi europei e asiatici che stanno implementando misure che vanno in questa direzione, il Governo con tale testo dimostra la mancanza di un piano solido e di lungo periodo che consenta al nostro Paese di sviluppare una strategia seria in diversi settori in cui insiste l'IA: dall'efficienza della pubblica amministrazione, al sostegno alle imprese, alla formazione di giovani e lavoratori attraverso programmi di alfabetizzazione digitale, fino all'applicazione nel settore dell'agricoltura e, in particolare, dell'agricoltura di precisione. Osserva come il rischio consista nel rimanere indietro rispetto ad altre realtà e di alimentare il fenomeno della fuga di cervelli dal nostro Paese. Descrive gli esempi virtuosi di Estonia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e dei Paesi scandinavi, in cui non solo si mettono in atto misure che, al passo con i tempi, mirano ad uno sviluppo dell'IA sempre più radicato nella cultura sociale e professionale, ma destinano soprattutto ingenti somme di denaro pubblico alla realizzazione di tali progetti. Evidenzia che il provvedimento in esame, invece, prevede uno stanziamento di soli 300 milioni, assolutamente insufficienti. Conclude ribadendo che mentre il resto del mondo corre nell'implementazione di strumenti di IA, il Governo propone un disegno di legge inadeguato sotto molti aspetti.

  Anna ASCANI (PD-IDP) preannuncia che seguirà con molta attenzione lo sviluppo dei lavori del provvedimento in esame in quanto confida che l'IA, già al centro del dibattito pubblico contemporaneo, rappresenti una delle sfide più importanti che la società dovrà affrontare nel prossimo futuro. Passando all'esame del testo del disegno di legge in oggetto, rileva come lo stesso risulti ormai obsoleto alla luce degli enormi passi avanti fatti nell'ambito della ricerca e dell'implementazione dell'IA in ambito europeo e mondiale. Sul punto, richiama la genesi del provvedimento in esame, nato come dimostrazione di protagonismo del Presidente del Consiglio Meloni a margine del G7 ospitato dall'Italia. Fa presente, infatti, che il testo del provvedimento in esame, già non al passo con i tempi nel momento della sua presentazione, non tiene conto del mutato scenario geopolitico che impone all'Europa la questione della sovranità tecnologica e digitale, con un'urgenza non immaginabile fino a qualche mese fa. Rimarca l'obsolescenza del provvedimento, ricordando che lo stesso aveva lo scopo in origine di anticipare l'applicazione di alcune parti dell'AI Act, ormai entrate in vigore. Lanciando un monito alla maggioranza e al Governo, osserva che se non si dovesse riuscire a recuperare il gap di innovazione tecnologica esistente rispetto agli altri Paesi, il rischio concreto consisterebbe nel non essere protagonisti nel settore nei prossimi 10 anni. Per tali motivi, evidenzia come il testo necessiti di una revisione approfondita che involga tanti ambiti, partendo da quello finanziario. Auspica un dialogo aperto con il Governo per Pag. 108rivedere la somma di finanziamento pubblico destinata alla realizzazione delle misure previste dal provvedimento in esame. Fa presente come servano maggiori fondi per sviluppare forme di IA generativa che consentano al nostro Paese di porsi come avanguardia nel settore. Rileva poi che un altro punto debole del disegno di legge in oggetto risiede nella scelta delle autorità competenti alla vigilanza sul settore dell'IA. Rammenta come l'AI Act prescriva che i Paesi europei individuino delle autorità, connotate dal carattere dell'indipendenza, preposte alla vigilanza di tale settore. Il provvedimento in esame, invece, individua come autorità competenti l'AgiD e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) che non sono autorità indipendenti ma agenzie soggette all'influenza del Governo. Sottolinea come tale aspetto non possa essere sottovalutato, in quanto l'utilizzo di strumenti di IA a «rischio alto» potrebbe avvenire anche da parte di Governo e istituzioni e per questo è necessario che la sorveglianza venga affidata ad un'autorità indipendente, estranea a qualsiasi condizionamento politico. Ribadisce come si tratti di una scelta di buon senso per evitare possibili violazioni di diritti fondamentali, al di là della maggioranza di turno. Rivolge un appello ai colleghi di maggioranza, ricordando come spesso si possano sottovalutare queste tematiche di assoluto rilievo. Conclude invitando tutti, nel prosieguo dei lavori sul provvedimento in esame, a «ragionare da Parlamento».

  Salvatore DEIDDA, presidente della IX Commissione, rivolge un saluto al presidente della X Commissione, Alberto Luigi Gusmeroli, e un ringraziamento al sottosegretario Butti per aver riconosciuto l'importanza che il provvedimento in esame riveste per il futuro del Paese.
  Rispondendo alle osservazioni formulate dai colleghi in merito all'obsolescenza del testo in discussione, fa presente come l'attuale Governo abbia fortemente contribuito allo sviluppo e allo studio del settore, sviluppando in tal senso molteplici linee di intervento. Richiama, ad esempio, l'approfondimento che a tale riguardo è stato svolto a partire dal vertice del G7 ospitato dall'Italia nel 2024, dal quale, anche grazie alla presenza del Santo Padre, è emersa la necessità per le imprese, le istituzioni e le organizzazioni di aumentare la propria consapevolezza in merito ai rapporti tra l'Intelligenza Artificiale e l'Etica.
  Manifesta, inoltre, l'opportunità di instaurare un dibattito costruttivo tra le diverse forze politiche, che metta da parte le contrapposte ideologie per perseguire il prioritario interesse dei cittadini e delle imprese italiane.
  In relazione alla problematica relativa all'indipendenza delle autorità preposte alla vigilanza del settore, sollevata dalla collega Ascani, osserva che anche le Autorità definite «indipendenti» sono spesso composte da soggetti di chiara estrazione politica, rilevando altresì l'inopportunità della creazione di nuove autorità.

  Andrea CAROPPO (FI-PPE) rivolge un saluto al presidente della X Commissione, Alberto Luigi Gusmeroli, ed al sottosegretario Butti.
  Pur giudicando condivisibili gli appelli formulati dalla collega Ascani, richiama l'attenzione sull'importanza che le tempistiche rivestono nel settore. Fa presente, in particolare, che il provvedimento attualmente all'esame delle Commissioni costituisce il risultato di un lungo approfondimento svolto dapprima dal Governo e in seguito dal Senato e che occorre dunque adottare un iter improntato alla celerità, al fine di garantire un intervento efficace e tempestivo.
  Rileva altresì che l'ammontare delle risorse messe a disposizione del provvedimento, pari a 300 milioni di euro, risulta tutt'altro che esiguo, se si considera che, secondo i dati del Politecnico di Milano, nel 2024 l'intero mercato nazionale dell'intelligenza artificiale è stimato 1,2 miliardi di euro.
  Per quanto concerne il riconoscimento dell'AgiD e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali autorità preposte alla vigilanza nel settore, fa presente che tale decisione costituisce il frutto di una scelta che l'AI Act riserva agli Stati e che il Governo ha ritenuto di operare in tal senso per evitare il moltiplicarsi delle autoritàPag. 109 di vigilanza e la conseguente frammentazione delle competenze.

  Beatriz COLOMBO (FDI) ricorda che la X Commissione ha di recente svolto un'indagine conoscitiva in tema di IA con un ciclo di audizioni durato circa sei mesi. Rammenta altresì le tante audizioni svolte nel corso dell'ultimo anno al Senato sul provvedimento in esame che hanno visto la partecipazione di esperti e aziende del settore. Per tali motivi, associandosi alle parole del relatore per la IX Commissione, on. Caroppo, auspica che il prosieguo dei lavori delle Commissioni riunite sul disegno di legge in oggetto possa essere improntato ai criteri di celerità e speditezza.

  Il sottosegretario Alessio BUTTI ringrazia i presidenti, on. Gusmeroli e on. Deidda, nonché i relatori per l'attenzione riservata al tema dell'IA.
  Fa preliminarmente presente che il testo all'esame delle Commissioni costituisce il frutto di una serie di interlocuzioni che il Governo ha portato avanti con tutti i gruppi parlamentari prima della presentazione del disegno di legge in esame, al fine di pervenire all'elaborazione di un testo che tenesse conto delle istanze di tutte le forze politiche.
  Rispondendo alle osservazioni formulate, rileva anzitutto che la pubblica amministrazione italiana sta già efficacemente impiegando i sistemi di IA in diversi settori, pur riconoscendo l'opportunità di un potenziamento in tal senso.
  Ricorda poi che il Governo ha stanziato ingenti risorse in materia di formazione e che, al riguardo, occorre tenere in considerazione le esigenze di pianificazione che si registrano in tale ambito e che richiedono, ad esempio, la predisposizione di programmi di intervento almeno quinquennali.
  Non condivide l'osservazione secondo cui gli investimenti stanziati dagli altri Paesi, soprattutto europei ed asiatici, siano nettamente più cospicui di quelli italiani, sottolineando la necessità di tenere adeguatamente conto anche dell'arco temporale entro cui tali investimenti vanno ad inserirsi.
  Accoglie con favore la disponibilità manifestata dalle forze politiche ad instaurare un confronto costruttivo sul tema e, pur riconoscendo l'opportunità che il Parlamento impieghi tutto il tempo che ritiene necessario all'esame del testo in questione, manifesta l'opportunità di pervenire rapidamente alla sua approvazione, al fine di evitare che gli interventi in esso contemplati si rivelino obsoleti ed inefficaci, vanificando conseguentemente il lavoro fin qui svolto dal Governo e dal Parlamento medesimo. Ribadisce, peraltro, che l'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea ad aver avviato un percorso finalizzato all'emanazione di una normativa organica in materia di IA.
  Sul tema delle autorità competenti in materia di vigilanza nel settore dell'IA, fa presente che, anche in considerazione della discrezionalità concessa dall'AI Act, nessun Paese dell'Unione europea ha, allo stato attuale, dato vita ad un'autorità indipendente appositamente costituita a tale scopo. Pertanto, pur condividendo la necessità di garantire l'indipendenza dell'azione delle autorità qualificate come competenti dal testo in esame, sostiene l'opportunità di preservare quelle previsioni che si pongono in armonia con il contesto di riferimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 aprile 2025.

  Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.30 alle 14.40.