SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 16 aprile 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.35.
Documento di finanza pubblica 2025.
Doc. CCXL, n. 1 e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Fabrizio SALA (FI-PPE), relatore, preliminarmente ricorda che, con l'introduzione delle nuove regole di governance europea il sistema di gestione del ciclo di bilancio nazionale è stato profondamente modificato. In particolare, segnala che pur conservandosi le procedure per deficit eccessivo, si prevede che oggetto di monitoraggio sia un unico aggregato: l'indicatore della spesa primaria netta finanziata con risorse nazionali («spesa netta»).Pag. 195
La nuova disciplina prevede che, una volta approvato il Piano strutturale di bilancio, gli Stati membri inviino ogni anno una Relazione – entro il 30 aprile – che analizzi, per l'anno precedente, il rispetto degli impegni assunti attraverso il Piano, anche includendo elementi di natura prospettica. Inoltre, per i Paesi per i quali è intervenuta la procedura per deficit eccessivo, entro la medesima data del 30 aprile 2025, deve essere trasmessa la relazione contenente le informazioni di dettaglio sulle misure di bilancio già adottate e sulla natura di quelle previste per far fronte alla procedura di deficit eccessivo. La Commissione europea ha consentito di integrare questa seconda relazione nella prima. Tale relazione costituisce la prima sezione del Documento in esame.
Ricorda inoltre che successivamente alla presentazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine da parte degli Stati membri, nel mese di novembre 2024, ha avuto avvio la fase di valutazione da parte della Commissione europea. Quest'ultima ha espresso una valutazione pienamente positiva sul percorso di crescita della spesa primaria netta finanziata con risorse nazionali, giudicando il piano italiano «in linea» con le nuove regole di governance europee.
Muovendo dalla valutazione della Commissione, il Consiglio UE ha quindi accolto con favore il Piano strutturale di bilancio di medio termine dell'Italia nelle sue raccomandazioni del 21 gennaio 2025. In particolare, è stata approvata la richiesta formulata dal nostro Paese di estensione del periodo di aggiustamento di bilancio, da quattro a sette anni.
Quanto ai contenuti del documento, esso si articola in due sezioni: la prima delle quali, come anticipato, contiene la relazione annuale sui progressi compiuti nel 2024; la seconda sezione ha ad oggetto analisi e tendenze della finanza pubblica.
Con particolare riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala che, nell'ambito della Sezione I: il Capitolo II descrive le passività potenziali, che comprendono anche i crediti deteriorati nel settore bancario, ed elenca i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, tra i quali vi è la riforma delle amministrazioni straordinarie e della vigilanza sulle società cooperative e fiduciarie nonché il disegno di legge in materia di riforma del settore ippico; il Capitolo III, che conclude la Sezione I, descrive, innanzitutto, i progressi nell'attuazione delle misure previste per l'estensione a 7 anni del piano, tra le quali rientrano, le misure in materia di tassazione; in secondo luogo, reca l'attuazione delle altre riforme e investimenti strategici previsti nel piano, fra cui le riforme e gli investimenti per favorire la convergenza economica e sociale e l'efficienza dei servizi pubblici.
Per quanto riguarda l'analisi dell'andamento delle entrate, si prevede che sia le entrate tributarie sia quelle contributive beneficeranno del buon andamento del mercato del lavoro. Si segnala, inoltre, che queste risentirebbero anche dell'impatto degli interventi sul cuneo fiscale adottati con l'ultima Legge di bilancio.
In rapporto al PIL, le entrate contributive sono previste in aumento (+0,7 punti percentuali), mentre le entrate tributarie sono previste in calo (-0,6 punti percentuali). Ne risulterebbe un lieve aumento della pressione fiscale complessiva; tuttavia, considerando che il bonus in busta paga per i lavoratori a basso reddito è contabilizzato come spesa corrente (valutabile in circa lo 0,2 per cento del PIL), al netto di tale componente la pressione fiscale effettiva prevista nel 2025 si ridurrebbe lievemente al 42,5 per cento, dal 42,6 per cento del 2024.
Per quanto riguarda gli aspetti del documento direttamente riconducibili alla competenza della Commissione Finanze, richiama il punto 4 del Capitolo II della I sezione, che dà conto della situazione relativa alla dismissione dei crediti deteriorati nel 2024. Precisa che è proseguita l'attività di de-risking da parte delle banche italiane volta alla riduzione dei non-performing loans (NPLs) presenti nei loro bilanci. Nel DFP il Governo segnala che il trend potrà continuare anche grazie agli interventi contenuti nel decreto legislativo n. 116 del 2024 che recepisce la direttiva UE Pag. 196n. 2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti.
Nel punto 1 del capitolo III, ove si dà conto dei progressi relativi all'attuazione delle riforme e degli investimenti volti ad aumentare il potenziale di crescita e resilienza, si affrontano, tra l'altro, le misure in materia di tassazione (punto 1.2). Si tratta di misure che l'Italia si è impegnata ad adottare ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di bilancio da 4 a 7 anni.
La prima misura riguarda l'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale, per conseguire una progressiva riduzione della propensione all'evasione; nel Documento in esame il Governo ricorda che al momento sono stati conseguiti tutti gli obiettivi prefissati nel PNRR.
Un secondo intervento riguarda la riduzione dei tempi medi di rimborso IVA rispetto al 2024. Sulla base dell'ultimo aggiornamento dei dati disponibili, evidenzia che, nel 2024, il tempo medio di rimborso IVA è stato inferiore (di circa 1,3 per cento) rispetto all'obiettivo prefissato (74 giorni, anziché 75 giorni).
Sottolinea che il Governo intende inoltre adoperarsi per la promozione dell'adempimento fiscale. Secondo i dati resi noti dall'Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2025, risulta che nel 2024 le attività di prevenzione, controllo e recupero hanno assicurato 26,3 miliardi di nuove entrate, con un incremento di 1,6 miliardi rispetto al 2023 (+6,5 per cento); nel medesimo anno si è inoltre registrato un aumento dei versamenti diretti (+8,6 per cento) e un incremento del recupero da attività di promozione della compliance (+7,0 per cento), rispetto al 2023. Infine, sempre nel 2024, a fronte di 3,2 milioni di lettere di compliance inviate, si è avuto un incasso pari a 4,5 miliardi.
Per quanto riguarda poi la prevenzione e il controllo dell'evasione fiscale, da conseguire attraverso efficaci strategie e sanzioni tempestive, evidenzia che il Governo ricorda – con riferimento al contrasto all'evasione fiscale conseguente ad omessa dichiarazione – che le attività di analisi di rischio e i controlli preventivi hanno consentito di recuperare circa 5,8 miliardi nel 2024. Il Governo ricorda, altresì, che l'introduzione delle dichiarazioni precompilate, inclusa l'IVA, contribuirà a ridurre i costi amministrativi e gli errori dei contribuenti.
Per quanto riguarda infine il miglioramento dell'efficienza del sistema fiscale, il Governo intende intervenire attraverso un riordino delle detrazioni fiscali, la riduzione del cuneo fiscale e l'aggiornamento del registro catastale.
Con riferimento al riordino delle detrazioni fiscali, il Governo richiama le misure adottate: ridefinizione selettiva del perimetro delle detrazioni IRPEF relative ai familiari a carico; definizione di un tetto per limitare le detrazioni IRPEF da applicare ai redditi medio-alti; introduzione di modifiche al credito d'imposta Industria 4.0; introduzione di modifiche alle aliquote di agevolazione per gli interventi sia sugli immobili adibiti a prima casa.
Con riferimento, poi, alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, il Governo ricorda che la Legge di bilancio 2025, in linea con la legge delega sulla riforma fiscale ha reso strutturale il sistema dell'imposizione personale sui redditi, basato su tre aliquote IRPEF; ha stabilizzato la riduzione temporanea del cuneo fiscale prevista nel 2024, estendendo i benefici a circa 1,3 milioni di lavoratori dipendenti. In via preliminare, il Governo stima, nel 2025, una riduzione strutturale del cuneo fiscale (-1 punti percentuali rispetto al 2020) e una riduzione dell'aliquota IRPEF media effettiva (-5.6 p.p. rispetto al 2024).
Infine evidenzia che con riferimento ai progressi relativi all'aggiornamento del registro catastale, il Governo ricorda che, negli ultimi anni, è stata predisposta la piattaforma di gestione integrata delle informazioni catastali (Sistema Integrato del Territorio – SIT).
Sottolinea altresì che nel Documento il Governo riporta lo stato di avanzamento di ulteriori misure programmate. Si tratta, in particolare, del concordato preventivo biennale e del regime dell'adempimento collaborativo.
Fa inoltre riferimento al riordino del sistema nazionale della riscossione e alla Pag. 197definizione del «magazzino crediti» non recuperabili, nonché alla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
Con riferimento al concordato preventivo biennale, rammenta che è all'esame della Commissione l'Atto del Governo n. 262, contenente disposizioni correttive di diverse disposizioni attuative della legge di delega fiscale, con il quale sono introdotte modifiche al regime del concordato preventivo biennale per i contribuenti ISA e si propone l'abrogazione del concordato per i contribuenti aderenti al regime forfetario.
Quanto, poi, al regime di adempimento collaborativo (c.d. «Tax cooperative compliance»), in attuazione della legge di delega fiscale (legge n. 111 del 2023), il Governo ricorda che tale strumento è stato progressivamente esteso e rafforzato.
Mette in luce, per quanto riguarda il riordino del sistema nazionale della riscossione e la definizione del «magazzino crediti» non recuperabili, che il Governo ricorda che, da gennaio 2025, risulta operativa la Commissione tecnica preposta all'analisi dello stock di crediti non riscossi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione e alla formulazione di possibili soluzioni per il discarico del predetto magazzino.
Per quanto riguarda infine l'obiettivo di ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (pari a circa 2 miliardi entro il 2026) e di favorire la transizione ecologica, sottolinea che il Governo ricorda le misure adottate, principalmente riconducibili alla Legge di bilancio per il 2025 e alla riforma del sistema delle accise.
Sempre nella sezione prima, segnala altri elementi d'interesse per la Commissione Finanze.
In primo luogo, nell'ambito del disegno di legge sulle PMI, già approvato in Consiglio dei ministri, sarà presente una delega per il riordino normativo della disciplina dei confidi e per la redazione di un testo unico in materia di start-up, incubatori e PMI innovative.
Inoltre dà conto, oltre ai crediti d'imposta per il sostegno alla crescita delle imprese, delle disposizioni concernenti il potenziamento dei mercati dei capitali a sostegno del finanziamento delle imprese, specie delle PMI, avviato con la legge n. 21 del 2024. Con riferimento alla riforma dei mercati dei capitali, di cui alla medesima legge n. 21 del 2024, il Governo rende noto che la Commissione istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze continua il suo operato per l'elaborazione delle proposte legislative da sottoporre al Governo, per l'emanazione di uno o più decreti attuativi entro la fine del 2025.
Nella seconda Sezione del documento, dà conto, per quanto di interesse della Commissione, della valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dal miglioramento della compliance fiscale. L'importo derivante dal miglioramento dell'adempimento spontaneo destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, pari a 2,191 miliardi di euro, è stato utilizzato nell'ambito della legge di bilancio 2025-2027.
Con riguardo all'andamento delle misure di contrasto all'evasione fiscale, evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha riscosso nel complesso 26,3 miliardi (1,6 miliardi in più rispetto al 2023, +6,5 per cento), principalmente derivanti dalle attività ordinarie. Per quanto riguarda, invece, le misure straordinarie (tra cui le misure di rottamazione delle cartelle e pagamenti residui derivanti dalla definizione delle liti pendenti e dalla vecchia pace fiscale) sottolinea che gli incassi ammontano a 3,5 miliardi, in discesa del 30 per cento rispetto al 2023. A questi risultati, è necessario aggiungere ulteriori 7,1 miliardi di recuperi di entrate non erariali, conseguiti dall'Agenzia delle entrate – Riscossione per conto di altri enti.
Osserva che, complessivamente, l'attività delle due Agenzie ha consentito un recupero di 33,4 miliardi di euro.
Quanto alla tax compliance, ricorda che nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva del 2024, elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze, si legge che, nella media del quinquennio 2017-2021, il tax gap complessivo risulta di circa 96 miliardi di euro, di cui 84,4 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,6 miliardi di mancatePag. 198 entrate contributive. Sottolinea che nello stesso periodo si osserva una riduzione di circa un quarto del gap complessivo, per un totale di 26 miliardi di euro. La diminuzione è quasi interamente dovuta alla riduzione del tax gap relativo alle entrate tributarie (24,6 miliardi di euro) e, all'interno di queste, oltre il 70 per cento dipende dalla riduzione del gap IVA.
Infine, tra le iniziative volte ad aumentare il gettito derivante dall'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione il Governo, richiama il potenziamento del sistema informativo della fiscalità e l'interoperabilità delle banche dati, attraverso strumenti di intelligenza artificiale; l'ulteriore miglioramento degli strumenti di analisi del rischio di evasione e di frode, sfruttando appieno le nuove tecnologie e strumenti di data analysis; la riduzione dell'invasività dei controlli e i casi di «falsi positivi»; il collegamento più efficace tra le attività di controllo e il recupero del gettito.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Marco OSNATO, presidente, comunica che il gruppo M5S ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2), che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere favorevole del relatore.
Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che, presso la Commissione Bilancio è previsto un ciclo di audizioni sul Documento in esame; chiede, pertanto, un rinvio dell'esame del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere, onde poter acquisire ulteriori elementi conoscitivi. A tal proposito, rileva come l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea consenta di attendere ancora qualche giorno per l'espressione del parere di competenza. Osserva, infine, che una maggiore ponderazione del parere risulta tanto più opportuna se si considera la necessità di approfondire non solo i profili di stretta competenza della Commissione Finanze, ma anche – in modo più ampio – l'intero testo.
Marco OSNATO, presidente, chiede se l'esigenza manifestata dal collega Merola sia condivisa anche dagli altri gruppi parlamentari, anche alla luce della presentazione, da parte del gruppo del M5S, di una proposta alternativa di parere.
Saverio CONGEDO (FDI), intervenendo in dissenso rispetto alle considerazioni svolte dall'onorevole Merola, ritiene che le audizioni programmate presso la Commissione Bilancio non pregiudichino l'espressione, nella seduta odierna, del parere da parte della Commissione Finanze; ritiene quindi opportuno, a nome del suo gruppo, che la Commissione Finanze si pronunci sin d'ora.
Angela RAFFA (M5S), ricollegandosi agli interventi dei colleghi, pur non esprimendo una contrarietà a priori sulla possibilità che la Commissione si esprima nella seduta odierna, avendo peraltro il suo gruppo presentato una proposta alternativa di parere, considera come l'attività conoscitiva svolta presso la Commissione Bilancio possa fornire elementi conoscitivi ulteriori e ritiene quindi ragionevole la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Merola.
Virginio MEROLA (PD-IDP), ribadendo quanto precedentemente affermato, sottolinea che il rinvio ad altra seduta dell'espressione del parere non arrecherebbe alcun vulnus all'organizzazione dei lavori sul provvedimento, né in Commissione né in Assemblea.
Evidenzia inoltre, sul punto, che i risultati conoscitivi derivanti dalle audizioni sarebbero funzionali ad una più approfondita istruttoria, anche ai fini della presentazione di una proposta alternativa di parere, che il suo gruppo ha già predisposto e che potrebbe senz'altro essere arricchita da ulteriori elementi di analisi.
Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) sottolinea che il tema posto dal collega Merola non ha natura dilatoria, ma è direttamente collegato all'importanza del Documento, che merita una più adeguata istruttoria.
Fabrizio SALA (FI-PPE), relatore, nel condividere la posizione del collega Congedo,Pag. 199 ritiene che le audizioni che si svolgeranno presso la Commissione Bilancio difficilmente potranno portare nuovi elementi conoscitivi, utili ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione Finanze. Ciò, anche in considerazione del fatto che il Documento di finanza pubblica comprende molti dei temi già affrontati durante lo scorso anno, ripercorsi dall'Esecutivo in un unico testo che fornisce, pertanto, una visione di sintesi.
Marco OSNATO, presidente, in considerazione delle posizioni espresse dai gruppi, rileva come non sussistano le ragioni di un rinvio dell'espressione del parere ad altra seduta.
Virginio MEROLA (PD-IDP) preso atto della decisione assunta dalla Commissione, che non condivide, formula una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 1).
Marco OSNATO, presidente, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore risultano precluse le proposte alternative di parere presentate dai gruppi M5S e PD, che non saranno pertanto poste in votazione.
DL 39/2025: Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
C. 2333 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, rammenta anzitutto che il disegno di legge si compone di 2 articoli. Nel rinviare per un maggiore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici, evidenzia, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, che l'articolo 1 del decreto-legge modifica le disposizioni della Legge di Bilancio per il 2024 (articolo 1, commi 101 e 102, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213) in materia di polizze catastrofali. In particolare, al comma 1 si dispone, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Nello specifico, tale termine viene differito dal 31 marzo 2025 al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e dal 31 marzo al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede inoltre che le richiamate disposizioni della Legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 102) – secondo cui l'inadempimento dell'obbligo assicurativo assume rilevanza nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche – trovino applicazione a decorrere dalla data in cui sorge l'obbligo assicurativo, come rideterminata dal provvedimento in esame.
Il comma 3, invece, fa salvo il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775.
Con riferimento alle medesime imprese, la disposizione di cui al detto articolo 1, comma 102, della Legge di bilancio per il 2024 trova applicazione, non a partire dalla data in cui sorge l'obbligo di assicurazione (31 marzo 2025), ma decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dello stesso (ossia dal 30 giugno 2025). L'articolo 2, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge dal 31 marzo 2025.
Formula in conclusione una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 4).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 4).
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).
C. 1042 Di Giuseppe e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), relatore, ricorda che la proposta di legge, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, è finalizzata a garantire il diritto all'assistenza sanitaria in territorio italiano anche ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, previo pagamento di un contributo pari a 2000 euro su base annua.
Evidenzia, per quanto di competenza della Commissione Finanze che, originariamente, il testo del provvedimento prevedeva che il rilascio della tessera sanitaria nazionale ai cittadini italiani residenti all'estero fosse subordinato al versamento di un contributo annuale e riguardasse solo coloro i quali non risultassero soggetti passivi Irpef, ai sensi delle norme sull'imputazione territoriale dei redditi, di cui all'articolo 2 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986). Ricorda che tali disposizioni sono state modificate nel corso dell'esame in XII Commissione.
In particolare, destinatari delle norme del provvedimento non sono più i cittadini italiani iscritti all'AIRE che non siano soggetti passivi Irpef, bensì i cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in un paese extra-UE non aderente all'EFTA, indipendentemente dalla imputazione territoriale dei loro redditi, fermo restando in ogni caso il pagamento di un contributo ai fini del rilascio della tessera sanitaria.
Formula pertanto, alla luce di quanto esposto, una proposta di nulla osta sul provvedimento (vedi allegato 5).
Toni RICCIARDI (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata dal relatore. In ordine al provvedimento in esame, rileva che è stato svolto un proficuo lavoro di collaborazione coi presentatori della proposta di legge, rammaricandosi della mancanza di una ulteriore sensibilità sul tema affrontato.
Esprime il proprio favore sul metodo di lavoro seguito in sede referente, rilevando come la collaborazione tra forze politiche consenta di ottenere risultati importanti; avrebbe auspicato che il medesimo metodo fosse stato utilizzato anche per altri provvedimenti, tra cui cita il decreto-legge in materia di cittadinanza.
Angela RAFFA (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare; non tanto per mancanza di attenzione verso le tematiche riguardanti gli italiani all'estero quanto, invece, poiché ritiene profondamente ingiusto che vengano stanziate risorse pubbliche per assicurare servizi ai cittadini italiani residenti fuori dai confini del Paese, a fronte del collasso della sanità pubblica per chi vive e lavora in Italia, e soprattutto vi paga le tasse.
Rammenta infatti che la proposta di legge intende creare un apposito Fondo per estendere i diritti sanitari a chi vive stabilmente all'estero; a fronte di ciò, l'Esecutivo non stanzia le necessarie risorse per fermare quella che non esita a definire una vera e propria emorragia di personale sanitario, o per mettere in sicurezza gli ospedali.
In ragione di quanto esposto, ribadisce il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di Pag. 201nulla osta formulata dal relatore (vedi allegato 5).
La seduta termina alle 13.50.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 16 aprile 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.50.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie.
Atto n. 262.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Mariangela MATERA (FDI), relatrice, ricorda che lo schema in esame è composto di 16 articoli. Segnala che il provvedimento in esame è qualificato come schema correttivo dei decreti legislativi di attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, legge n. 111 del 2023; esso infatti apporta ulteriori modifiche alla disciplina in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sistema sanzionatorio tributario, già incise dai decreti legislativi di attuazione della legge delega, nonché dal successivo decreto correttivo.
Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1 mantiene, allo scopo di determinare il reddito imponibile dei contribuenti forfetari, l'utilizzo dei coefficienti di redditività individuati dal decreto-legge n. 145 del 2018, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in attesa dell'elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025.
L'articolo 2 rende permanente il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie e che sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali, con l'obiettivo di semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari.
L'articolo 3 affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle ricariche dei veicoli elettrici. Sono quindi estese alle operazioni di ricarica le sanzioni vigenti connesse alle violazioni dovute alla mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero alla memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
L'articolo 4, a decorrere dal 2026, posticipa il termine per l'invio telematico delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d'imposta, se contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo. Esso slitta dal 31 marzo al 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
L'articolo 5 stabilisce che il termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sia annuale, in luogo di quello semestrale attualmente in vigore.
L'articolo 6 abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, il concordato preventivo biennale per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario. L'istituto del concordato resta dunque riservato ai contribuenti sottoposti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In merito, la relazione illustrativa del Governo osserva che tale abrogazione è disposta in considerazione delle istanze pervenute dalle associazioni di categoria, della sperimentalità normativamente prevista per l'applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti in regime forfetario e del numero contenuto dei soggetti che hanno aderito al concordato nel corso del 2024.
L'articolo 7 aumenta, a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, l'imposta sostitutiva opzionale dovuta dai soggetti aderenti al concordato preventivo biennale, per i quali la differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo Pag. 202d'imposta precedente ecceda la soglia di 85 mila euro. In tal caso, si applicano, limitatamente alla parte eccedente tale soglia, le aliquote del 43 per cento per i soggetti IRPEF e del 24 per cento per i soggetti IRES.
L'articolo 8 introduce ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale per i contribuenti ISA che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e per talune associazioni e società dagli stessi partecipate.
L'articolo 9 reca una norma di interpretazione autentica con cui si chiarisce il significato di operazioni di conferimento, ai fini dell'esclusione e della cessazione dal regime di concordato preventivo biennale delle persone giuridiche interessate da operazioni straordinarie.
L'articolo 10 differisce dal 31 luglio al 30 settembre il termine di adesione al concordato preventivo biennale. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, tale termine è differito all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
L'articolo 11 apporta modifiche in materia di contenzioso tributario introducendo misure correttive per la realizzazione del principio di digitalizzazione del processo tributario telematico. La norma interviene, inoltre, sul Testo unico della Giustizia tributaria, con finalità di coordinamento normativo, nonché sul decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (attuativo della legge di delega per la riforma fiscale in materia di contenzioso tributario) modificando la decorrenza dell'applicazione dell'istituto della conciliazione fuori udienza in modo da comprendervi tutti i giudizi pendenti in Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023, ivi compresi quelli instaurati prima del 5 gennaio 2024.
Più in dettaglio, tra l'altro la norma chiarisce che: durante le varie fasi del giudizio, il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore; la Corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente – in luogo del collegio giudicante – dà lettura immediata del dispositivo; in materia di pagamento del tributo in pendenza del processo, il rimborso al contribuente di quanto versato in eccesso spetta anche dopo lo svolgimento del primo grado di giudizio; in materia di giudizio di ottemperanza, la messa in mora nei confronti dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto all'apposito albo può essere effettuata, oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, tramite posta elettronica certificata (PEC).
L'articolo 12 incide sulla disciplina delle sanzioni penali e amministrative, applicabili in caso di violazioni doganali che integrano una delle fattispecie di contrabbando previste dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.
In particolare, viene modificata la disciplina delle circostanze aggravanti della fattispecie di contrabbando; sono stabilite due distinte soglie, al di sotto delle quali le violazioni doganali che integrano una delle fattispecie di contrabbando comportano l'applicazione della sanzione amministrativa; viene novellata la disciplina delle sanzioni amministrative nei casi di revisione della dichiarazione doganale da parte dell'Agenzia per le dogane e della Guardia di finanza avviata su istanza del dichiarante; viene introdotta una nuova disciplina delle cause di estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, nonché una nuova causa di non punibilità.
L'articolo 13, modificando le disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 87 del 2024 di revisione del sistema sanzionatorio tributario, prevede l'applicazione, senza soluzione di continuità, della definizione agevolata delle sanzioni nel caso di autotutela parziale da parte dell'amministrazione finanziaria.
L'articolo 14 contiene un insieme di misure in materia di sanzioni tributarie, dirette a favorire l'accesso al ravvedimento operoso e alla definizione agevolata delle Pag. 203sanzioni, estendendo l'operatività di tali istituti; estendere la sanzione sull'omessa o tardiva o incompleta o non veritiera trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle operazioni commerciali alle ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici o, ancora, di mancato collegamento degli apparecchi POS; modificare la disciplina sulla custodia giudiziale dei beni sequestrati a causa di reati tributari prevedendo la possibilità che essi siano assegnati, su richiesta, all'amministrazione finanziaria.
L'articolo 15 introduce un valore minimo, pari a 250 euro, per la sanzione applicabile al caso di omessa registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ovvero al caso di omessa presentazione delle denunce degli effetti successivi alla registrazione degli atti soggetti a imposta.
L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 16 aprile 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.