CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 aprile 2025
483.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 166

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2307 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
  Nel segnalare che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il disegno di legge in esame dispone, all'articolo 3, l'adeguamento dell'ordinamento interno all'Accordo del 2024 tra Italia e Santa Sede, formalizzato mediante Scambio di lettere, in tema di assistenza spirituale alle Forze armate, di cui, agli articoli 1 e 2, viene contestualmente autorizzata la ratifica e ordinata l'esecuzione. Rammenta che la suddetta intesa interviene, in particolare, al fine di emendare un precedente analogo accordo del 2018, raggiunto tra gli stessi soggetti ricorrendo al medesimo strumento dello Scambio di lettere, ratificato con la legge n. 70 del 2021.
  Segnala, a tal fine, che il provvedimento reca specifiche novelle al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, volte a ridurre da ventotto a venticinque anni il limite anagrafico per accedere alla carriera di cappellano militare, eliminando, altresì, il limite massimo di quarant'anni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a); ridurre di tre anni, portandolo da cinque a due, il periodo minimo di servizio continuativo svolto nel grado di cappellano militare di complemento previsto dall'articolo 1559, comma 1, del predetto codice dell'ordinamento militare per la nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b), numero 1), del medesimo articolo 3 del disegno di legge in esame; sopprimere, infine, la previsione recata dalla medesima disposizione del codice dell'ordinamento militare che fissa in quarantacinque anni il limite massimo di età per il transito in servizio permanente, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2).Pag. 167
  Evidenzia che la relazione tecnica riferisce che l'intervento normativo in esame non modifica l'attuale dotazione organica dei cappellani militari, pari a 162 unità complessive, i correlati costi medi e le progressioni di carriera già previste a legislazione vigente e che, pertanto, dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame.
  Con riferimento alle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, osserva che la relazione tecnica precisa che esse, pur consentendo di anticipare l'ingresso in servizio permanente, nel prevedere che il cappellano militare di complemento, qualora non riconosciuto idoneo per il transito in servizio permanente, sia collocato in congedo assoluto, incidono sulla pianificazione degli accessi a tale servizio, rimanendo, però, gli stessi comunque contingentati sul piano finanziario. Al contempo, segnala che, fermo restando il limite anagrafico per la cessazione dal servizio attivo, fissato, a normativa vigente, dall'articolo 1578 del codice dell'ordinamento militare al sessantacinquesimo anno di età, l'abolizione del limite anagrafico massimo di quarantacinque anni per il transito in servizio permanente ridurrebbe, di fatto, la possibilità di progressione di carriera e il raggiungimento dei gradi più elevati.
  Al riguardo, posto che la summenzionata fissazione a due anni del periodo minimo di servizio nel grado iniziale di cappellano militare di complemento ai fini del transito in servizio permanente corrisponde al termine originariamente previsto dall'articolo 1559, comma 1, del medesimo codice dell'ordinamento miliare prima del suo innalzamento a cinque anni disposto dalla legge n. 70 del 2021, osserva che la medesima legge ha, a suo tempo, rideterminato il quadro generale degli oneri per il bilancio dello Stato correlati alla disciplina dell'assistenza spirituale nelle Forze armate, peraltro in riduzione rispetto all'assetto allora vigente, e, senza scontarne gli effetti sui saldi di finanza pubblica, la relativa relazione tecnica ha fornito un quadro dettagliato della progressione decennale di tali oneri, dal 2020 al 2029.
  Evidenzia che la medesima relazione tecnica precisava che il relativo andamento veniva stimato sulla base della dotazione organica dei cappellani militari, come allora rideterminata in 162 unità complessive, e che le relative consistenze, con riguardo a ciascun anno del decennio 2020-2029, erano individuate in modo da rispettare tale limite tenendo conto, tra l'altro, delle fuoriuscite al raggiungimento dei limiti di età e della programmazione delle relative immissioni, che sarebbe stata effettuata anche considerati i tempi di avanzamento per accedere ai gradi più elevati.
  Tanto premesso, posto che la riduzione di tre anni del periodo di permanenza minima nel grado, con l'ulteriore abbassamento del limite d'età da ventotto a venticinque anni per l'accesso a tale carriera, fermo restando il limite vigente di anzianità ai fini del congedo, pari a sessantacinque anni, appaiono suscettibili di determinare una chiara anticipazione delle immissioni e degli avanzamenti di grado con correlati effetti di trascinamento verso l'alto della progressione pluriennale dei summenzionati oneri, ritiene opportuno che vengano forniti dati ed elementi di valutazione che, aggiornando i termini della quantificazione a suo tempo effettuata dalla relazione tecnica relativa alla legge n. 70 del 2021, evidenzino l'asserita sterilizzazione dei suddetti effetti in virtù dell'applicazione del meccanismo che consentirebbe l'anticipata cessazione dal servizio a seguito della riconosciuta inidoneità al transito in servizio permanente nonché dell'abolizione del limite anagrafico massimo per il transito in servizio permanente che dovrebbe ridurre, come riferito dalla relazione tecnica, la possibilità di progressione di carriera e il raggiungimento dei gradi più elevati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, la quale prevede, al comma 1, che dall'attuazione delle relative disposizioni non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva, infine, che il successivo Pag. 168comma 2 specifica che le competenti amministrazioni provvedono alle attività previste dal provvedimento mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione delle citate disposizioni.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 aprile 2025.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 26 marzo, evidenzia, anzitutto, che sono escluse dall'applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale delineato dall'articolo 1, comma 3, volto a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal disegno di legge in esame, oltre alle disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 3, che recano deleghe per le quali il provvedimento in esame prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria, anche le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 17, comma 4, 19, comma 4, 25, comma 3, e 26, comma 4, che recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di specifici principi e criteri direttivi nell'ambito di deleghe legislative conferite dai medesimi articoli.
  Assicura, inoltre, che il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta disponibilità adeguate ad assicurare, in prima istanza, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal disegno di legge in esame, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento, rappresentando l'attivazione del meccanismo di copertura delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 una eventualità prevista in via meramente prudenziale in considerazione dell'impossibilità di quantificare puntualmente già in questa sede gli oneri derivanti da talune disposizioni di delega.
  Fa, quindi, presente che il tavolo tecnico istituito a fini ricognitivi dall'articolo 3 presso il Ministero della salute, in relazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, cesserà le attività ad esso attribuite al termine dei propri lavori, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 3 del medesimo articolo 3.
  Rileva, altresì, che all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), relativi alla definizione di procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, trattandosi di attività ispettive riconducibili alle competenze istituzionali del medesimo Ispettorato in materia di accertamento della corretta qualificazione dei rapporti di lavoro.
  Segnala, peraltro, che la modulazione delle tutele previdenziali dei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa mediante piattaforme digitali, attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevista dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo Pag. 16911, comma 1, lettera e), non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto intende orientare la classificazione dei rapporti di lavoro sulla base degli elementi concreti che caratterizzano il lavoro su piattaforma, indirizzando in tal modo le scelte dei datori di lavoro in merito alla tipologia contrattuale da adottare. In particolare, rammenta che l'articolo 47-septies del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme digitali siano equiparati ai lavoratori subordinati ai fini della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, essendo il premio assicurativo posto a carico del committente che utilizza la piattaforma digitale, ovvero dell'impresa titolare della piattaforma medesima. Per quanto attiene alle tutele di carattere previdenziale, occorre inoltre considerare che a legislazione vigente l'attività lavorativa mediante piattaforme digitali può essere svolta tanto in regime di subordinazione quanto sotto forma di lavoro autonomo e che in molti casi la giurisprudenza ha proceduto alla riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente, cui si applica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato in quanto compatibile.
  Rappresenta, inoltre, che all'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h), relativo alla introduzione delle modifiche e integrazioni necessarie alla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e, in particolare, alla previsione di canali di segnalazione efficaci contro la violenza e le molestie, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, provvederanno i titolari delle piattaforme medesime, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.
  Conferma, poi, che l'osservatorio istituito dall'articolo 47-octies del decreto legislativo n. 81 del 2015 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà svolgere le attività di ausilio funzionali alla individuazione e regolamentazione delle modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 11, in quanto si tratta di attività pienamente riconducibili alle competenze attribuite a legislazione vigente al medesimo osservatorio, che è chiamato ad assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di lavoro tramite piattaforme digitali.
  Chiarisce, quindi, che l'obbligo di divulgare e dare apposita informazione delle misure previste dalla direttiva (UE) 2024/2831, previsto dall'articolo 27 della medesima direttiva, potrà essere assolto sia tramite un'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia attraverso l'osservatorio di cui al citato articolo 47-octies del decreto legislativo n. 81 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 11.
  Rileva, inoltre, che la quantificazione degli oneri derivanti, a decorrere dall'anno 2026, dal rilascio della carta europea della disabilità e, a decorrere dall'anno 2030, dal rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, oggetto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e f) del comma 2 dell'articolo 17, è stata effettuata tenendo conto del fatto che, pur essendo il rinnovo del contrassegno previsto a partire dal 2026 e fino al 2029, la platea dei soggetti interessati alla misura è costituita anche da titolari di contrassegno ancora valido che, con ogni probabilità, avvieranno la relativa richiesta di rinnovo solo in vista della futura Pag. 170scadenza, che potrà intervenire anche dopo il 2029.
  Fa presente che, conseguentemente, la relazione tecnica ha stimato, a decorrere dall'anno 2030, una spesa derivante dal rilascio del contrassegno pari a 1,975 milioni di euro annui per 197.500 contrassegni, che tendenzialmente corrisponde, secondo un criterio prudenziale, all'onere che sarà sostenuto a regime, quando i flussi delle istanze di rinnovo potranno considerarsi stabilizzati, e che risulta pari a un decimo dell'onere complessivo derivante dal rilascio dei contrassegni.
  Evidenzia, poi, che gli adempimenti relativi alla produzione, alla stampa e all'invio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sono a carico dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
  Assicura, altresì, che le autorità di vigilanza del mercato potranno provvedere all'adempimento delle attività previste dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 24 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 24, senza che a tal fine sia necessario fare ricorso ai proventi delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie riassegnati alle medesime autorità, ai sensi del comma 2, lettera f), dello stesso articolo, trattandosi di attività coerenti con le funzioni istituzionali già svolte dalle predette autorità di vigilanza.
  Segnala, quindi, che alla predisposizione dei servizi di assistenza tecnica e degli strumenti di carattere informativo da prestare agli operatori coinvolti dal sistema di controlli relativi all'immissione sul mercato o all'esportazione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, ai sensi di quanto previsto dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c), si provvederà, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, destinate a tali attività, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, individuato, ai sensi della lettera a) del predetto comma 2, quale autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115.
  Per quanto attiene all'articolo 27, fa presente che allo svolgimento delle attività di controllo in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti e di verifica di conformità degli impianti di riciclo, nonché alle attività di formazione degli operatori che effettuano i suddetti controlli si provvederà a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 5010 dello stato di previsione del Ministero della salute, che saranno incrementate dal gettito derivante dalle tariffe da determinare in attuazione del principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 27.
  Conferma, infine, che l'adeguamento del sistema sanzionatorio vigente attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, in materia di batterie e di rifiuti di batterie, previsto dal principio e criterio di cui all'articolo 29, comma 2, lettera m), non è suscettibile di incidere negativamente sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur ritenendo nel complesso soddisfacenti i chiarimenti resi dal rappresentante del Governo rispetto alle richieste formulate dalla relatrice in ordine ai profili finanziari del provvedimento in esame, richiama tuttavia l'attenzione dei colleghi e dello stesso sottosegretario Freni sulle disposizioni di cui all'articolo 11 del provvedimento, volte a recepire, sulla base di una specifica proposta emendativa approvata nel corso dell'iter presso il Senato della Repubblica, la direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro per quanti operano mediante piattaforme digitali, tra i quali rientra la categoria dei cosiddetti rider, a suo giudizio di fondamentale importanza.
  Nel sottolineare che, proprio a causa dell'inserimento della disposizione attraverso una proposta emendativa, non è stato possibile sviluppare un'adeguata istruttoria legislativa sulla norma, anche attraverso lo Pag. 171svolgimento di audizioni, che avrebbero consentito di approfondire meglio i diversi aspetti connessi all'attuazione della direttiva oggetto di recepimento. In particolare, sulla base delle informazioni disponibili, esprime profonde perplessità circa l'effettiva possibilità, per l'Ispettorato nazionale del lavoro, di svolgere le ulteriori attività ad esso affidate in sede di attuazione della citata direttiva con le sole risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto della cronica carenza di personale lamentata dal predetto Ispettorato, cui il gruppo del Partito Democratico ha vanamente tentato di porre rimedio, da ultimo, anche attraverso la presentazione di apposite proposte emendative durante l'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2025 presso la Camera dei deputati.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) richiama l'attenzione, in particolare, sui chiarimenti forniti dal sottosegretario Freni in relazione alla possibilità, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di assolvere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, agli specifici obblighi informativi previsti dalla direttiva (UE) 2024/2831, oggetto di recepimento ai sensi dell'articolo 11 del disegno di legge in esame, tramite un'apposita sezione dedicata del proprio sito internet istituzionale, nonché alla possibilità per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di provvedere alla predisposizione di servizi di assistenza tecnica e di strumenti di carattere informativo, indicati nel principio e criterio direttivo di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c), del disegno di legge in esame, in condizioni di neutralità finanziaria.
  Evidenzia infatti, al riguardo, come il Governo tenga un comportamento sostanzialmente incoerente rispetto a proposte normative corredate di clausola di invarianza finanziaria, in quanto su proposte emendative di analogo tenore presentate dal proprio gruppo in riferimento a progetti di legge sottoposti all'esame in sede consultiva della Commissione Bilancio, l'Esecutivo ha sistematicamente espresso parere contrario, motivandolo sulla base dell'impossibilità di assicurarne l'attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche nel caso in cui le citate proposte emendative recassero un contenuto di carattere prevalentemente procedurale o comunque riconducibile a funzioni istituzionalmente già svolte dalle amministrazioni pubbliche di volta in volta interessate.
  Alla luce di ciò, invita pertanto il Governo ad attenersi in futuro a un comportamento di maggior coerenza nella valutazione dei profili finanziari dei provvedimenti e delle proposte emendative di iniziativa dei gruppi parlamentari di opposizione, al fine di evitare un'eccessiva discrezionalità in sede di verifica dei relativi effetti finanziari.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di relazione:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024;

   per quanto riguarda i profili di merito,

  delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

   per quanto riguarda i profili finanziari,

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    sono escluse dall'applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale delineato dall'articolo 1, comma 3, volto a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislativePag. 172 conferite dal disegno di legge in esame, oltre alle disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 3, che recano deleghe per le quali il provvedimento in esame prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria, anche le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 17, comma 4, 19, comma 4, 25, comma 3, e 26, comma 4, che recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di specifici principi e criteri direttivi nell'ambito di deleghe legislative conferite dai medesimi articoli;

    il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta disponibilità adeguate ad assicurare, in prima istanza, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal disegno di legge in esame, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento, rappresentando l'attivazione del meccanismo di copertura delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 una eventualità prevista in via meramente prudenziale in considerazione dell'impossibilità di quantificare puntualmente già in questa sede gli oneri derivanti da talune disposizioni di delega;

    il tavolo tecnico istituito a fini ricognitivi dall'articolo 3 presso il Ministero della salute, in relazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, cesserà le attività ad esso attribuite al termine dei propri lavori, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 3 del medesimo articolo 3;

    all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), relativi alla definizione di procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, trattandosi di attività ispettive riconducibili alle competenze istituzionali del medesimo Ispettorato in materia di accertamento della corretta qualificazione dei rapporti di lavoro;

    la modulazione delle tutele previdenziali dei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa mediante piattaforme digitali, attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevista dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto intende orientare la classificazione dei rapporti di lavoro sulla base degli elementi concreti che caratterizzano il lavoro su piattaforma, indirizzando in tal modo le scelte dei datori di lavoro in merito alla tipologia contrattuale da adottare;

    in particolare, l'articolo 47-septies del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme digitali siano equiparati ai lavoratori subordinati ai fini della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, essendo il premio assicurativo posto a carico del committente che utilizza la piattaforma digitale, ovvero dell'impresa titolare della piattaforma medesima;

    per quanto attiene alle tutele di carattere previdenziale, occorre considerare che a legislazione vigente l'attività lavorativa mediante piattaforme digitali può essere svolta tanto in regime di subordinazione quanto sotto forma di lavoro autonomo e che in molti casi la giurisprudenza ha proceduto alla riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente, cui si applica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato in quanto compatibile;

Pag. 173

    all'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h), relativo alla introduzione delle modifiche e integrazioni necessarie alla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e, in particolare, alla previsione di canali di segnalazione efficaci contro la violenza e le molestie, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, provvederanno i titolari delle piattaforme medesime, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 11;

    l'osservatorio istituito dall'articolo 47-octies del decreto legislativo n. 81 del 2015 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà svolgere le attività di ausilio funzionali alla individuazione e regolamentazione delle modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 11, in quanto si tratta di attività pienamente riconducibili alle competenze attribuite a legislazione vigente al medesimo osservatorio, che è chiamato ad assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di lavoro tramite piattaforme digitali;

    l'obbligo di divulgare e dare apposita informazione delle misure previste dalla direttiva (UE) 2024/2831, previsto dall'articolo 27 della medesima direttiva, potrà essere assolto sia tramite un'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia attraverso l'osservatorio di cui al citato articolo 47-octies del decreto legislativo n. 81 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 11;

    la quantificazione degli oneri derivanti, a decorrere dall'anno 2026, dal rilascio della carta europea della disabilità e, a decorrere dall'anno 2030, dal rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, oggetto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e f) del comma 2 dell'articolo 17, è stata effettuata tenendo conto del fatto che, pur essendo il rinnovo del contrassegno previsto a partire dal 2026 e fino al 2029, la platea dei soggetti interessati alla misura è costituita anche da titolari di contrassegno ancora valido che, con ogni probabilità, avvieranno la relativa richiesta di rinnovo solo in vista della futura scadenza, che potrà intervenire anche dopo il 2029;

    conseguentemente, la relazione tecnica ha stimato, a decorrere dall'anno 2030, una spesa derivante dal rilascio del contrassegno pari a 1,975 milioni di euro annui per 197.500 contrassegni, che tendenzialmente corrisponde, secondo un criterio prudenziale, all'onere che sarà sostenuto a regime, quando i flussi delle istanze di rinnovo potranno considerarsi stabilizzati, e che risulta pari a un decimo dell'onere complessivo derivante dal rilascio dei contrassegni;

    gli adempimenti relativi alla produzione, alla stampa e all'invio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sono a carico dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato;

    le autorità di vigilanza del mercato potranno provvedere all'adempimento delle attività previste dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 24 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 24, senza che a tal fine sia necessario fare ricorso ai proventi delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie riassegnati alle medesime autorità, ai sensi del comma 2, lettera f), dello stesso articolo, trattandosi di attività coerenti con le funzioni istituzionali già svolte dalle predette autorità di vigilanza;

Pag. 174

    alla predisposizione dei servizi di assistenza tecnica e degli strumenti di carattere informativo da prestare agli operatori coinvolti dal sistema di controlli relativi all'immissione sul mercato o all'esportazione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, ai sensi di quanto previsto dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c), si provvederà, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, destinate a tali attività, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, individuato, ai sensi della lettera a) del predetto comma 2, quale autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115;

    per quanto attiene all'articolo 27, allo svolgimento delle attività di controllo in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti e di verifica di conformità degli impianti di riciclo, nonché alle attività di formazione degli operatori che effettuano i suddetti controlli si provvederà a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 5010 dello stato di previsione del Ministero della salute, che saranno incrementate dal gettito derivante dalle tariffe da determinare in attuazione del principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 27;

    l'adeguamento del sistema sanzionatorio vigente attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, in materia di batterie e di rifiuti di batterie, previsto dal principio e criterio di cui all'articolo 29, comma 2, lettera m), non è suscettibile di incidere negativamente sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica,

  delibera di riferire favorevolmente».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di relazione.

  La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal presidente, in sostituzione della relatrice. Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, la deputata Rebecca Frassini quale relatrice presso la XIV Commissione.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti 1.1000 e 5.1002, contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, rinviato nella seduta del 1° aprile 2025.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che nella seduta del 1° aprile scorso la Commissione ha espresso parere sul fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, ad eccezione degli emendamenti Furfaro 1.1000 e Zanella 5.1002, sui quali il Governo si era riservato di effettuare ulteriori approfondimenti.
  Chiede, quindi, al rappresentante del Governo se sia ora in grado di esprimere il proprio parere sulle predette proposte emendative, alla luce delle verifiche istruttorie svolte.

  Il sottosegretario Federico FRENI, all'esito degli ulteriori approfondimenti svolti presso le competenti amministrazioni, esprime parere contrario sull'emendamento Furfaro 1.1000, dal momento che l'inclusione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni inerenti ai disturbi del comportamento alimentare, sebbene condivisibile sul piano del merito, comporterebbe senz'altro maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo stato privi di quantificazione e copertura finanziaria.
  Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Zanella 5.1002, in quanto la previsione di azioni di informazione promosse dal Ministero della salute sul tema di un corretto stile di alimentazione e di nutrizionePag. 175 aventi carattere periodico e uniforme su tutto il territorio nazionale risulta suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1000 e 5.1002, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Atto n. 259.
(Rilievi alle Commissioni IX e XI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che lo schema di decreto in esame reca disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.
  Nel segnalare che il citato schema di decreto costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 127 del 2022, con cui si è previsto il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 e adempie ai dettami dell'articolo 31, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente al Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui sopra, di adottare disposizioni integrative e correttive, segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In questo quadro, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui le attività disciplinate dal presente schema di decreto rientrano nell'ambito delle competenze che le amministrazioni coinvolte già svolgono a legislazione vigente, osserva che andrebbero forniti, a suo avviso, maggiori elementi di dettaglio circa le attività di accesso ai dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio da parte di tutte le autorità competenti, anche al fine di agevolare i controlli nei locali delle imprese, in particolare da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro per programmare le iniziative ispettive di propria competenza nei locali delle imprese che svolgono trasporto su strada.
  Osserva come tali informazioni appaiano opportune al fine di assicurare che le autorità in questione sono già in grado di interfacciarsi con il sistema nazionale di classificazione del rischio utilizzando le Pag. 176risorse previste a legislazione vigente senza necessità di adeguare i propri sistemi.

  Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata dalla relatrice, conferma che dall'articolo 1, comma 1, lettera b), il quale prevede la sostituzione dell'Allegato III al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, che individua le infrazioni considerate nell'ambito del sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 144 del 2008, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica delle informazioni raccolte nell'ambito del medesimo sistema non determina la necessità di interventi di adeguamento dei sistemi informatici per consentire alle autorità competenti di accedere ai dati ivi contenuti.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Atto n. 259);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che dall'articolo 1, comma 1, lettera b), il quale prevede la sostituzione dell'Allegato III al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, che individua le infrazioni considerate nell'ambito del sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 144 del 2008, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica delle informazioni raccolte nell'ambito del medesimo sistema non determina la necessità di interventi di adeguamento dei sistemi informatici per consentire alle autorità competenti di accedere ai dati ivi contenuti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2025.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta ai chiarimenti in merito ai profili finanziari del provvedimento richiesti dalla relatrice nella seduta del 9 aprile scorso, rileva, in primo luogo, che il fondo di cui Pag. 177all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021 reca, anche per le annualità successive all'anno 2025, le disponibilità necessarie a far fronte tanto all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, quanto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 7, e la riduzione disposta da tali ultime disposizioni non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo.
  Evidenzia, altresì, che la quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure concorsuali similari.
  Rileva, inoltre, che la quantificazione degli oneri derivanti dalla corresponsione dei buoni pasto al personale assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 2, è stata effettuata considerando un numero medio di giornate lavorative pari a 200 per ciascuna unità di personale, considerando anche le giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta in modalità di lavoro agile.
  Fa presente che la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), ai sensi della quale, all'atto della registrazione nel Portale unico del reclutamento, l'interessato può chiedere l'invio, da parte del medesimo Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione, rappresenta una normale estrinsecazione delle relative funzionalità informatiche e opera attraverso un automatismo che non richiede lo stanziamento di risorse strumentali, finanziarie o umane ulteriori rispetto a quelle utilizzate per garantire l'efficiente funzionamento del Portale InPA.
  Rappresenta, inoltre, che ai fabbisogni strumentali correlati alle esigenze di funzionamento delle nuove strutture istituite dall'articolo 7, commi 1 e 4, rispettivamente, presso il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Sottolinea, altresì, che gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, sulla base degli elementi di quantificazione contenuti nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, sono pari a 614.954 euro per l'anno 2025 e a 819.937 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  Rappresenta, peraltro, che il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019 potrà provvedere allo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 10, comma 5, del provvedimento in esame, in relazione agli interventi di bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi», nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale del medesimo Commissario, anche in conseguenza dei trasferimenti di risorse di cui al comma 11 del medesimo articolo 10, nonché dello stanziamento autorizzato dal successivo comma 12 ai fini dell'incremento da 15 a 25 unità del contingente di personale della struttura commissariale, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, il Commissario può avvalersi anche di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n. 132 del 2016, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica.
  Evidenzia che, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 12, comma 2, all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli oneri relativi al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.Pag. 178
  Rappresenta che la progressione stipendiale dei professori assunti presso il Ministero della difesa per il potenziamento del Centro alti studi per la difesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, è definita ai sensi dell'allegato 1 al regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e il primo adeguamento è previsto a decorrere a far data dal 1° gennaio 2029.
  Rileva, inoltre, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca, anche per le annualità successive all'anno 2025, le disponibilità necessarie a far fronte alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 11, nonché degli oneri derivanti dall'articolo 17, comma 3, del provvedimento in esame e le riduzioni disposte dalle predette disposizioni non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Osserva, altresì, che agli oneri derivanti dalle assunzioni presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, autorizzate ai sensi dell'articolo 12, comma 14, si potrà provvedere nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a valere sulla quota residua derivante dalle cessazioni intervenute negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
  Fa presente che l'ammontare delle risorse, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinate alla stipula dell'accordo tra la Società Stretto di Messina S.p.A. e il Consorzio per le autostrade siciliane, di cui all'articolo 12, comma 15, lettera a), finalizzato a definire meccanismi di compensazione per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo «Villafranca Tirrena» dell'autostrada A20 Messina-Palermo, è congruo rispetto alle finalità perseguite, fermo restando che gli oneri derivanti dal predetto accordo saranno contenuti entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 524, della legge n. 207 del 2024.
  Evidenzia che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge n. 145 del 2018, utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame, recano le necessarie disponibilità anche per le annualità successive all'anno 2025 e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Fa presente, poi, che il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998 reca, anche per le annualità successive all'anno 2025, le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del provvedimento in esame e la riduzione prevista da tale ultima disposizione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Rileva, inoltre, che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dell'inquadramento, da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, del personale trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 3, si è tenuto conto delle previsioni contenute nella normativa vigente, che prevedono che, ai fini della determinazione dell'inquadramento economico del personale, ogni posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione equivalga a cinque anni di anzianità di servizio acquisita fino al 31 dicembre 2021 presso il Ministero nell'esercizio delle funzioni trasferite e il nuovo inquadramento riconosciuto è stato considerato ai fini degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2022.
  Rappresenta che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, nell'ambito delle posizioni vacanti trasferite dal decreto-legge n. 121 del 2021 si prevede la soppressione di 5 unità di Pag. 179collaboratore e di 3 unità di operatore, con corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi per il trattamento accessorio per complessivi 354.229,15 euro.
  Evidenzia che in base al bilancio di previsione dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'anno 2025, l'avanzo di amministrazione disponibile è pari a 210.548.385,33 euro e tali dati dovrebbero essere confermati anche dal bilancio consuntivo per l'anno 2024, da approvare entro il prossimo 30 aprile, che dovrebbe registrare un avanzo di amministrazione disponibile pari a oltre 247 milioni di euro, con un ammontare che appare presentare, anche per l'anno 2026, le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento, disposto dall'articolo 14, comma 4, delle somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 in favore del personale del medesimo Ispettorato.
  Fa presente, inoltre, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a garantire, per gli anni 2025 e 2026, la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'articolo 14, comma 4, e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Sottolinea, inoltre, che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, oggetto di riduzione con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 6, del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità anche per le annualità successive all'anno 2025 e le riduzioni previste non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Rileva, inoltre, che le riduzioni del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, previste dal predetto articolo 14, comma 6, sono imputate al piano gestionale n. 1 dei capitoli 1194, 1195, 1196 e 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.
  Assicura, poi, che le risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge n. 207 del 2024, utilizzate per le finalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge in esame, sono effettivamente disponibili.
  Fa presente, quindi, che per effetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 1, che prevedono il riconoscimento, in luogo delle previgenti pensioni per inabilità alla mansione e per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, delle prestazioni relative all'assegno ordinario di invalidità, alla pensione ordinaria di inabilità, all'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità, si ipotizza una riduzione del numero dei riconoscimenti di trattamenti di invalidità o inabilità, tanto in ragione dei requisiti previsti per il riconoscimento dei benefici, quanto per l'affidamento a un unico soggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'accertamento dello stato di invalidità.
  Precisa, quindi, che le disposizioni dell'articolo 16, comma 2, relative all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio in favore dei beneficiari delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, intendono chiarire che, anche nel nuovo contesto normativo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79 del 1997 in ordine alla non applicazione delle disposizioni relative alla dilazione della liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.
  Fa presente, poi, che l'avvalimento, da parte della direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, istituita dall'articolo 17, comma 1, del personale incardinato presso la direzione V del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economiaPag. 180 e delle finanze, ai sensi del successivo comma 2, non è suscettibile di recare pregiudizio all'attività di tale ultima direzione, che già in base all'attuale assetto organizzativo svolge le suddette attività che saranno di competenza della direzione generale istituita dalla disposizione in esame.
  Chiarisce, inoltre, che gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni tra il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e la società in house Eutalia s.r.l., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, sono quantificabili in euro 1.967.844,03 per l'anno 2025.
  Rassicura, altresì, che i quadri economici degli interventi previsti dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 recano le disponibilità necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi riconosciuti dall'articolo 19, comma 3, capoverso comma 3-bis, del provvedimento in esame per lo svolgimento dell'incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei medesimi contratti istituzionali di sviluppo, posto che, per i nuovi contratti di sviluppo, il decreto di nomina del predetto responsabile unico del contratto dovrà definire l'entità del compenso anche tenendo conto delle risorse assegnate al contratto istituzionale di sviluppo che si renderanno all'uopo disponibili, fornendo specifica indicazione della copertura dei relativi oneri, mentre per i contratti già stipulati la norma in esame conferisce una mera facoltà di rideterminare i compensi, che potrà essere esercitata solo qualora sussistano le necessarie disponibilità finanziarie all'interno del quadro economico.
  Rileva che le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, relative alla concessione, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di contributi volti al sostegno del Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni Lombardia e Veneto, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno destinate, in virtù di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, del provvedimento in esame, alla reintegrazione del predetto Fondo, per il medesimo periodo di programmazione, imputandole alle riduzioni disposte dall'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022, limitatamente alla riduzione del Fondo, di importo pari a 3 miliardi di euro, prevista da tale ultima disposizione per l'anno 2025.
  Fa presente, poi, che con riferimento alle disposizioni dell'articolo 20, comma 1, relative alla funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, il predetto Consiglio è articolato in quattro sezioni, con competenze distinte per materia, ed è stato introdotto l'Osservatorio sui collegi consultivi tecnici.
  Osserva, inoltre, che il gettito derivante dal contributo introdotto dall'articolo 20, comma 1, risulta congruo rispetto alle esigenze connesse allo svolgimento delle verifiche tecniche e alle necessità operative connesse allo svolgimento delle attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  Aggiunge, peraltro, che l'esclusione dei progetti presentati dalle strutture centrali e decentrate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal versamento del contributo previsto dall'articolo 20, comma 1, comporterà che la predetta esclusione si applichi a uno o due progetti su base annua, tenendo conto del numero dei progetti presentati annualmente dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Evidenzia, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 245 del 2005, abrogate dall'articolo 20, comma 2, si applicavano alle sole opere e agli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, escludendosi in tal modo l'estensione dell'obbligo del pagamento del contributo previsto dalla medesima disposizione oltre le necessità legate alle situazioni d'emergenza.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) esprime preliminarmente la propria intenzione di intervenire, anche in futuro, ogniqualvolta il Governo, nel fornire le proprie risposte alle richieste di chiarimento formulate dai relatori sui profili finanziari dei provvedimenti esaminati dalla Commissione in sede Pag. 181consultiva, assicurerà che si può provvedere all'attuazione di disposizioni che prevedono l'attribuzione di nuovi compiti e funzioni a strutture amministrative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza quindi procedere a un previo reperimento di ulteriori risorse finanziarie. Intende, infatti, porre in evidenza la contraddittorietà delle suddette valutazioni di neutralità finanziaria rispetto a quelle formulate dallo stesso Governo con riferimento alle proposte emendative presentate da gruppi di opposizione che presentano un contenuto di analogo tenore.
  Ciò premesso, intervenendo in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera e), del provvedimento in esame, che prevede che l'interessato possa chiedere l'invio, da parte del Portale unico del reclutamento, di notifiche inerenti la pubblicazione di bandi di concorso o avvisi che corrispondano ai requisiti di registrazione del medesimo, esprime perplessità in merito al chiarimento fornito dal rappresentante del Governo, nella parte in cui lo stesso ha precisato che si tratterebbe di una normale estrinsecazione di funzionalità informatiche e che, operando detta funzionalità attraverso un mero automatismo informatico, non è richiesto alcuno stanziamento di risorse strumentali, finanziarie o umane aggiuntive rispetto a quelle già in uso per il funzionamento del Portale InPA.
  Rileva, in proposito, che la citata previsione appare invece suscettibile di determinare un potenziale onere finanziario, peraltro maggiore rispetto a quello previsto da altre proposte emendative presentate in relazione al citato provvedimento.
  In tal senso, si augura, dunque, che il Governo, nell'esame di futuri provvedimenti legislativi, non esprima parere contrario in relazione a proposte emendative costruite, dal punto di vista degli effetti finanziari, sulla medesima falsariga.
  Stigmatizza, altresì, il chiarimento reso dal rappresentante del Governo in relazione all'articolo 7, commi 1 e 4, del provvedimento in esame, poiché, a suo avviso, non sarà possibile provvedere all'attuazione dei fabbisogni strumentali delle strutture istituite dai citati commi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Nel prendere atto, inoltre, che il rappresentante del Governo, nel corso della seduta odierna, ha dichiarato che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca, anche per le annualità successive all'anno 2025, le occorrenti disponibilità per far fronte alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 11, nonché degli oneri derivanti dall'articolo 17, comma 3, del provvedimento in esame, fa notare come, in altre occasioni, in relazione a proposte emendative presentate dalle forze di opposizione, il Governo abbia dichiarato l'insussistenza, nell'ambito del medesimo Fondo, di risorse sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle medesime proposte emendative, in considerazione della prioritaria destinazione delle medesime risorse ad altre finalità.
  Infine, in relazione agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previste dall'articolo 12, comma 14, del provvedimento in esame, ai quali si potrà provvedere, in base a quanto chiarito dal rappresentante del Governo, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a valere sulla quota residua derivante dalle cessazioni intervenute negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, contesta come il Governo abbia sovente proceduto, nel corso di questa legislatura, a stanziare ulteriori risorse da destinare al potenziamento delle dotazioni di personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che, evidentemente, avrebbe potuto attingere alle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti Pag. 182dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2308, di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021 reca, anche per le annualità successive all'anno 2025, le disponibilità necessarie a far fronte tanto all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, quanto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 7, e la riduzione disposta da tali ultime disposizioni non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo;

    la quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure concorsuali similari;

    la quantificazione degli oneri derivanti dalla corresponsione dei buoni pasto al personale assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 2, è stata effettuata considerando un numero medio di giornate lavorative pari a 200 per ciascuna unità di personale, considerando anche le giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta in modalità di lavoro agile;

    la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), ai sensi della quale, all'atto della registrazione nel Portale unico del reclutamento, l'interessato può chiedere l'invio, da parte del medesimo Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione, rappresenta una normale estrinsecazione delle relative funzionalità informatiche e opera attraverso un automatismo che non richiede lo stanziamento di risorse strumentali, finanziarie o umane ulteriori rispetto a quelle utilizzate per garantire l'efficiente funzionamento del Portale InPA;

    ai fabbisogni strumentali correlati alle esigenze di funzionamento delle nuove strutture istituite dall'articolo 7, commi 1 e 4, rispettivamente, presso il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, sulla base degli elementi di quantificazione contenuti nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, sono pari a 614.954 euro per l'anno 2025 e a 819.937 euro annui a decorrere dall'anno 2026;

    il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019 potrà provvedere allo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 10, comma 5, del provvedimento in esame, in relazione agli interventi di bonifica dell'area denominata “Terra dei fuochi”, nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale del medesimo Commissario, anche in conseguenza dei trasferimenti di risorse di cui al comma 11 del medesimo articolo 10, nonché dello stanziamento autorizzato dal successivo comma 12 ai fini dell'incremento da 15 a 25 unità del contingente di personale della struttura commissariale, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, il Commissario può avvalersi anche di società in house delle amministrazioni centrali dello Pag. 183Stato, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n. 132 del 2016, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica;

    anche a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 12, comma 2, all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli oneri relativi al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC restano a carico dell'amministrazione di appartenenza;

    la progressione stipendiale dei professori assunti presso il Ministero della difesa per il potenziamento del Centro alti studi per la difesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, è definita ai sensi dell'allegato 1 al regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e il primo adeguamento è previsto a decorrere a far data dal 1° gennaio 2029;

    il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca, anche per le annualità successive all'anno 2025, le disponibilità necessarie a far fronte alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 11, nonché degli oneri derivanti dall'articolo 17, comma 3, del provvedimento in esame e le riduzioni disposte dalle predette disposizioni non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

    agli oneri derivanti dalle assunzioni presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, autorizzate ai sensi dell'articolo 12, comma 14, si potrà provvedere nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a valere sulla quota residua derivante dalle cessazioni intervenute negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;

    l'ammontare delle risorse, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinate alla stipula dell'accordo tra la Società Stretto di Messina S.p.A. e il Consorzio per le autostrade siciliane, di cui all'articolo 12, comma 15, lettera a), finalizzato a definire meccanismi di compensazione per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo “Villafranca Tirrena” dell'autostrada A20 Messina-Palermo, è congruo rispetto alle finalità perseguite, fermo restando che gli oneri derivanti dal predetto accordo saranno contenuti entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 524, della legge n. 207 del 2024;

    le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge n. 145 del 2018, utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame, recano le necessarie disponibilità anche per le annualità successive all'anno 2025 e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998 reca, anche per le annualità successive all'anno 2025, le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del provvedimento in esame e la riduzione prevista da tale ultima disposizione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

    ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dell'inquadramento, da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, del personale trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 3, si è tenuto conto delle previsioniPag. 184 contenute nella normativa vigente, che prevedono che, ai fini della determinazione dell'inquadramento economico del personale, ogni posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione equivalga a cinque anni di anzianità di servizio acquisita fino al 31 dicembre 2021 presso il Ministero nell'esercizio delle funzioni trasferite e il nuovo inquadramento riconosciuto è stato considerato ai fini degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2022;

    per effetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, nell'ambito delle posizioni vacanti trasferite dal decreto-legge n. 121 del 2021 si prevede la soppressione di 5 unità di collaboratore e di 3 unità di operatore, con corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi per il trattamento accessorio per complessivi 354.229,15 euro;

    in base al bilancio di previsione dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'anno 2025, l'avanzo di amministrazione disponibile è pari a 210.548.385,33 euro e tali dati dovrebbero essere confermati anche dal bilancio consuntivo per l'anno 2024, da approvare entro il prossimo 30 aprile, che dovrebbe registrare un avanzo di amministrazione disponibile pari a oltre 247 milioni di euro, con un ammontare che appare presentare, anche per l'anno 2026, le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento, disposto dall'articolo 14, comma 4, delle somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 in favore del personale del medesimo Ispettorato;

    il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a garantire, per gli anni 2025 e 2026, la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'articolo 14, comma 4, e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

    il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, oggetto di riduzione con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 6, del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità anche per le annualità successive all'anno 2025 e le riduzioni previste non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

    le riduzioni del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, previste dal predetto articolo 14, comma 6, sono imputate al piano gestionale n. 1 dei capitoli 1194, 1195, 1196 e 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito;

    le risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge n. 207 del 2024, utilizzate per le finalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge in esame, sono effettivamente disponibili;

    per effetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 1, che prevedono il riconoscimento, in luogo delle previgenti pensioni per inabilità alla mansione e per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, delle prestazioni relative all'assegno ordinario di invalidità, alla pensione ordinaria di inabilità, all'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità, si ipotizza una riduzione del numero dei riconoscimenti di trattamenti di invalidità o inabilità, tanto in ragione dei requisiti previsti per il riconoscimento dei benefici, quanto per l'affidamento a un unico soggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'accertamento dello stato di invalidità;

Pag. 185

    le disposizioni dell'articolo 16, comma 2, relative all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio in favore dei beneficiari delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, intendono chiarire che, anche nel nuovo contesto normativo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79 del 1997 in ordine alla non applicazione delle disposizioni relative alla dilazione della liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati;

    l'avvalimento, da parte della direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, istituita dall'articolo 17, comma 1, del personale incardinato presso la direzione V del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del successivo comma 2, non è suscettibile di recare pregiudizio all'attività di tale ultima direzione, che già in base all'attuale assetto organizzativo svolge le suddette attività che saranno di competenza della direzione generale istituita dalla disposizione in esame;

    gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni tra il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e la società in house Eutalia s.r.l., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, sono quantificabili in euro 1.967.844,03 per l'anno 2025;

    i quadri economici degli interventi previsti dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 recano le disponibilità necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi riconosciuti dall'articolo 19, comma 3, capoverso comma 3-bis, del provvedimento in esame per lo svolgimento dell'incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei medesimi contratti istituzionali di sviluppo, posto che, per i nuovi contratti di sviluppo, il decreto di nomina del predetto responsabile unico del contratto dovrà definire l'entità del compenso anche tenendo conto delle risorse assegnate al contratto istituzionale di sviluppo che si renderanno all'uopo disponibili, fornendo specifica indicazione della copertura dei relativi oneri, mentre per i contratti già stipulati la norma in esame conferisce una mera facoltà di rideterminare i compensi, che potrà essere esercitata solo qualora sussistano le necessarie disponibilità finanziarie all'interno del quadro economico;

    le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, relative alla concessione, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di contributi volti al sostegno del Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni Lombardia e Veneto, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno destinate, in virtù di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, del provvedimento in esame, alla reintegrazione del predetto Fondo, per il medesimo periodo di programmazione, imputandole alle riduzioni disposte dall'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022, limitatamente alla riduzione del Fondo, di importo pari a 3 miliardi di euro, prevista da tale ultima disposizione per l'anno 2025;

    con riferimento alle disposizioni dell'articolo 20, comma 1, relative alla funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, il predetto Consiglio è articolato in quattro sezioni, con competenze distinte per materia, ed è stato introdotto l'Osservatorio sui collegi consultivi tecnici;

    il gettito derivante dal contributo introdotto dall'articolo 20, comma 1, risulta congruo rispetto alle esigenze connesse allo svolgimento delle verifiche tecniche e alle necessità operative connesse allo svolgimento delle attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

    l'esclusione dei progetti presentati dalle strutture centrali e decentrate del Pag. 186Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal versamento del contributo previsto dall'articolo 20, comma 1, comporterà che la predetta esclusione si applichi a uno o due progetti su base annua, tenendo conto del numero dei progetti presentati annualmente dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 245 del 2005, abrogate dall'articolo 20, comma 2, si applicavano alle sole opere e agli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, escludendosi in tal modo l'estensione dell'obbligo del pagamento del contributo previsto dalla medesima disposizione oltre le necessità legate alle situazioni d'emergenza;

   rilevata l'esigenza di:

    precisare, all'articolo 2, comma 3, che, oltre al termine di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, è differito al 31 dicembre 2025, altresì, il termine, di cui all'alinea del comma 1 del medesimo articolo 20, entro il quale è possibile procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali;

    integrare le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 7, al fine di prevedere che, all'atto del collocamento fuori ruolo del personale non dirigenziale impiegato ai sensi dei citati commi, rispettivamente, presso il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario;

    precisare, ai commi 1, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, dell'articolo 7, che gli oneri indicati dalle medesime disposizioni sono pari agli importi ivi indicati, anziché quantificati, al fine di chiarire che, in relazione alla natura della spesa autorizzata, tali importi costituiscono un limite massimo di spesa;

    modificare l'articolo 7, comma 4, al fine di indicare correttamente gli oneri da esso derivanti, sulla base degli elementi di quantificazione contenuti nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame;

    precisare, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 12, che a quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma si provvede, a compensazione, mediante la soppressione, anziché la riduzione, di un numero di posizioni equivalente dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti del Ministero dell'interno, specificando, altresì, che tale numero, in base a quanto indicato nella relazione tecnica, è pari a otto posizioni;

    modificare l'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1.2), al fine di chiarire che, ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione della percentuale di cui al precedente periodo del medesimo numero 1.2) della lettera a), una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalità di cui alla lettera b) del predetto comma 1 è accantonata e resa indisponibile;

    precisare, al comma 9 dell'articolo 19, che gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 del medesimo articolo sono costituiti dalle minori entrate derivanti dalla riapertura del termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nonché che tali oneri sono valutati, anziché quantificati, nella misura indicata dal medesimo comma 9, trattandosi di una previsione di spesa,

Pag. 187

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

   All'articolo 7, comma 4:

    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.;

    sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 614.954 per l'anno 2025 e a euro 819.937 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

   All'articolo 12, comma 9, lettera a), sostituire le parole: la riduzione di un numero di posizioni equivalente con le seguenti: la soppressione di otto posizioni equivalenti;

  e con le seguenti condizioni:

   All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), con le seguenti: i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 e sostituire le parole: è differito con le seguenti: sono differiti;

   All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: quantificati in con le seguenti: pari a e sostituire le parole: e di euro con le seguenti: e a euro;

   All'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1.2), sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalità di cui alla lettera b) è accantonata e resa indisponibile;

   All'articolo 19, comma 9, sostituire le parole: Agli oneri con le seguenti: Alle minori entrate e le parole: quantificati in con le seguenti: valutate in».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
Emendamenti C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo 16.01 riferito al provvedimento trasmesso dalla XIV Commissione.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Commissione, l'articolo aggiuntivo Scerra 16.01 (vedi allegato), presentato presso la Pag. 188citata Commissione e attinente a materie di competenza di questa Commissione.
  Ricorda, infatti, che gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere e che i pareri espressi dalle Commissioni di settore avranno una particolare efficacia vincolante.
  Nello specifico segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, mentre, qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo, ma l'emendamento potrà in ogni caso essere ripresentato in Assemblea.
  Tanto premesso, nel ribadire che in questa sede la Commissione è chiamata a esprimere un parere di merito, in sostituzione della relatrice, propone di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Scerra 16.01.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere sull'emendamento Scerra 16.01.

  La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane.
Atto n. 254.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 2 aprile 2025.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che lo schema di decreto è stato assegnato alle Commissioni competenti, ancorché non fosse corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Non avendo il Governo provveduto ad integrare la propria richiesta di parere con la trasmissione della predetta intesa, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Atto n. 260.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto è stato assegnato alle Commissioni competenti, ancorché non fosse corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Pag. 189Bolzano e che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
  Fa presente che lo schema di decreto in esame costituisce attuazione della delega recata dalla legge di delegazione europea 2021, legge n. 127 del 2022 e, in particolare, dell'articolo 21 che reca i princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, nonché dell'articolo 31, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente al Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe previste dalle leggi di delegazione europea, di adottare disposizioni integrative e correttive.
  Nel segnalare che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera e del Senato.
  Con riferimento all'articolo 5, fa presente che le novelle all'articolo 6 del decreto legislativo n. 18 del 2023 incidono sugli adempimenti relativi all'attività di approvazione e sorveglianza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idro-potabile e, in particolare, viene ridotto da sei a tre anni il termine per il riesame della valutazione e gestione del rischio relativa al sistema di fornitura idro-potabile, sottoposta all'approvazione del Centro nazionale sicurezza delle acque. Pertanto, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento circa gli effetti delle citate modifiche sulla sostenibilità delle misure a valere sulle disponibilità di bilancio delle amministrazioni interessate.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, ritiene che andrebbe chiarito se anche per l'utilizzo del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), accanto a quello già previsto del Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI), si possa provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.
  In merito all'articolo 7, ritiene che andrebbe assicurato che la procedura amministrativa prevista in capo all'autorità sanitaria territorialmente competente, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di fornitura da parte di una determinata categoria di gestori della fornitura idro-potabile, possa essere svolta nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 9, in merito all'istituzione di un sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, la relazione tecnica provvede a fornire informazioni circa le risorse a supporto delle attività che sono chiamate a svolgere i singoli componenti il sistema ma non fornisce elementi circa l'eventuale istituzione e funzionamento di una apposita struttura a servizio del sistema nazionale. Sul punto ritiene dunque opportuno un chiarimento da parte del Governo. Inoltre, circa lo svolgimento delle attività che saranno espletate dai componenti del sistema nazionale, rileva che andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio con riferimento ai presumibili oneri da sostenere per lo svolgimento delle diverse funzioni e all'entità delle risorse previste a legislazione vigente per far fronte alle stesse, ovvero l'entità del quadro tariffario che dovranno sostenere gli operatori economici richiedenti la valutazione Pag. 190della conformità, al fine di dimostrare l'invarianza finanziaria della disposizione per la finanza pubblica. Infine, tenuto conto che la relazione tecnica evidenzia che l'implementazione del nuovo sistema in esame prevede una sistemica organizzazione informativa e documentale, rileva che andrebbe chiarito se a tale efficientamento si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente o eventualmente mediante un intervento straordinario con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  In relazione all'articolo 10, al fine di escludere eventuali oneri aggiuntivi, ritiene che andrebbe assicurato che, oltre ai costi discendenti dalle attività di valutazione della conformità dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano – ReMaF –, anche gli oneri della registrazione e della tenuta della Banca dati ReMaF saranno finanziati dagli operatori economici. Sui restanti compiti degli altri enti impegnati nel sistema non formula osservazioni, tenuto conto che tali attività sono già svolte a legislazione vigente, così come confermato dalla relazione tecnica.
  Per quanto concerne l'articolo 11, posto che si inserisce il nuovo parametro della somma di quattro PFAS come oggetto di autonomo monitoraggio, ritiene che andrebbe confermato che i relativi controlli potranno essere svolti avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 16, tenuto conto che gli oneri relativi agli obblighi di informazione al pubblico sono a carico dai gestori idro-potabili – coincidenti con i gestori dei servizi idrici – e che questi assumono quasi sempre veste pubblica, nella forma di società pubbliche o di gestione diretta comunale, ritiene che andrebbe confermata la sostenibilità degli stessi a carico dei gestori.
  In relazione agli articoli 17 e 23, per i profili di quantificazione relativi all'integrazione delle funzioni del Centro nazionale sicurezza delle acque, osserva che la relazione tecnica, pur fornendo i dati posti alla base della quantificazione, non specifica alcuni elementi. In particolare, rileva che per quanto riguarda i contributi per i tavoli tecnici, per le attività del «Gruppo di lavoro del Comitato per la valutazione dei rischi sulla direttiva acque potabili (RAC DWD WG)» e per il gruppo di lavoro nazionale per la definizione di criteri e procedure per l'attuazione dei programmi di controllo finalizzati alla vigilanza sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 10, viene riportato l'importo complessivo annuo dei contributi senza ulteriori specificazioni circa le singole voci componenti gli oneri.
  Analogamente, sottolinea che, per quanto riguarda la quantificazione in 345.000 euro annui degli oneri relativi alle quote di acquisizione/rinnovamento e manutenzione di apparecchiature scientifiche, reagenti, standard e materiali di consumo, accreditamento di metodi analitici per lo svolgimento delle analisi di revisione in caso di contenzioso legale tra un operatore economico e l'organismo di valutazione della conformità di cui all'articolo 10, comma 6, o il laboratorio di prova da esso incaricato, con l'obiettivo di fornire un parere esperto, imparziale e indipendente, in regime di qualità, a supporto delle autorità competenti e delle parti coinvolte, non risultano forniti ulteriori elementi di dettaglio circa le varie componenti degli oneri in esame.
  Allo stesso modo, rileva che per l'organizzazione di eventi formativi la relazione tecnica fornisce il dato dell'onere annuo senza però indicare il numero presumibile degli incontri nonché il dettaglio del costo di ciascuno di essi. Evidenzia che su tutti questi aspetti, in mancanza di ulteriori elementi di dettaglio, non risulta possibile effettuare una valutazione della quantificazione riportata in relazione tecnica.
  In merito all'articolo 21, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica rispetto al fatto che le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate, ritiene che andrebbe confermato in modo più specifico e circostanziato che l'inserimento della somma di quattro PFAS e dell'acido trifluoroacetico tra i parametri dei controlli da verificare entro il 12 gennaio 2026, possa essere svolto dalle autorità deputate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ricorda che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a Pag. 191suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti, utilizzabili per le finalità indicate.
  Con riferimento agli articoli da 24 a 32, rinvia alle osservazioni riportate agli articoli da 1 a 23, le cui norme contemplano quanto previsto nei succitati allegati che assumono carattere tecnico ed operativo. Circa le modifiche all'allegato I che consentono di considerare ulteriori PFAS supplementari non inclusi in allegato III, Parte B, punto 3, laddove rilevanti per specifiche circostanze territoriali, ritiene che andrebbe confermato che le autorità competenti a valutare la qualità delle acque saranno in grado eventualmente di controllare le ulteriori sostanze avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Atto n. 258.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2025.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 9 aprile scorso, rappresenta che le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 19 del 2023, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera i), dello schema di decreto in esame, non sono suscettibili di pregiudicare l'effettiva esigibilità dei crediti vantati da pubbliche amministrazioni nei confronti di società interessate ai procedimenti di fusione transfrontaliera, dovendosi ritenere che lo status di indebitamento delle società interessate da tali procedimenti sia minimo e rientri nella ordinaria casistica del rischio connesso all'attività imprenditoriale, senza pregiudizio per la solvibilità delle medesime società nei confronti di creditori pubblici qualificati.
  Evidenzia, altresì, che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, che richiedono l'utilizzo di sistemi di scambio telematico, tra enti e amministrazioni e notai, dei dati e delle informazioni necessari per l'assolvimento delle attività demandate al notaio in qualità di autorità competente al rilascio del certificato preliminare per le operazioni transfrontaliere, si potrà provvedere attraverso i canali informatici già esistenti e, in particolare, mediante la Piattaforma digitale nazionale dati, alla quale possono accedere le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e, previo accreditamento, i notai in qualità di pubblici ufficiali, nonché mediante il sistema informatizzato delle procedure reso disponibile da Notartel, società per azioni di proprietà del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato.
  Fa presente, inoltre, che eventuali oneri connessi all'aggiornamento dei sistemi di scambio telematico dei dati e delle informazioni rimarranno a carico delle associazioni notarili e del Consiglio nazionale del notariato, che assolvono alle spese di implementazione delle relative piattaforme telematiche attraverso la riscossione dei contributiPag. 192 di iscrizione e delle imposte periodiche per la fruizione dei servizi, versati dai notai che vi aderiscono.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Atto n. 258);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 19 del 2023, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera i), dello schema di decreto in esame, non sono suscettibili di pregiudicare l'effettiva esigibilità dei crediti vantati da pubbliche amministrazioni nei confronti di società interessate ai procedimenti di fusione transfrontaliera, dovendosi ritenere che lo status di indebitamento delle società interessate da tali procedimenti sia minimo e rientri nella ordinaria casistica del rischio connesso all'attività imprenditoriale, senza pregiudizio per la solvibilità delle medesime società nei confronti di creditori pubblici qualificati;

    all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, che richiedono l'utilizzo di sistemi di scambio telematico, tra enti e amministrazioni e notai, dei dati e delle informazioni necessari per l'assolvimento delle attività demandate al notaio in qualità di autorità competente al rilascio del certificato preliminare per le operazioni transfrontaliere, si potrà provvedere attraverso i canali informatici già esistenti e, in particolare, mediante la Piattaforma digitale nazionale dati, alla quale possono accedere le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e, previo accreditamento, i notai in qualità di pubblici ufficiali, nonché mediante il sistema informatizzato delle procedure reso disponibile da Notartel, società per azioni di proprietà del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato;

    eventuali oneri connessi all'aggiornamento dei sistemi di scambio telematico dei dati e delle informazioni rimarranno a carico delle associazioni notarili e del Consiglio nazionale del notariato, che assolvono alle spese di implementazione delle relative piattaforme telematiche attraverso la riscossione dei contributi di iscrizione e delle imposte periodiche per la fruizione dei servizi, versati dai notai che vi aderiscono,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 aprile 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.