CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 aprile 2025
483.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: percentuale del 10 per cento con le seguenti: percentuale del 15 per cento.
1.5. (Nuova formulazione) Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi sono sostituite con le seguenti: che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei CFU;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: I requisiti di partecipazione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della candidatura, l'assunzione in servizio può essere perfezionata anche per i candidati vincitori che al momento dell'assunzione abbiano conseguito il titolo di studio della laurea o compiuto 24 anni di età.
*1.14. (Nuova formulazione) Ruffino, D'Alessio.
*1.15. (Nuova formulazione) Giagoni, Giaccone, Caparvi, Iezzi, Bordonali, Ziello.
*1.16. (Nuova formulazione) Zaratti, Dori.

ART. 2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rafforzare le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto concerne l'aggiornamento della normativa in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

   «5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, è istituito il Nucleo end of waste (New), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il New, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132, all'Istituto superiore di sanità, all'ENEA, a esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare. I cinque membri sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata Pag. 65esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o appartenenti al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. A ciascun membro del Nucleo è corrisposto un compenso annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, nel limite massimo di 40.000 euro.
   5-quater. Agli oneri di cui al comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
2.7. (Nuova formulazione) Pizzimenti, Giaccone, Iezzi, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per il potenziamento delle attività finalizzate a rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di Bacino Distrettuali cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono autorizzate ad utilizzare le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 698 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed alla legge 30 dicembre 2023 n. 213 stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il reclutamento, nei limiti delle predette risorse e della vigente dotazione organica, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2.8. (Nuova formulazione) Zinzi, Giagoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Sicilia, per il recupero e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella stessa, l'ARPA Sicilia può procedere entro il 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e che sia stato reclutato attraverso procedure pubbliche coerenti a quanto previsto dall'articolo 35, o attraverso scorrimento di idonei di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato o indeterminato per corrispondenti profili professionali, espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle che procede all'assunzione;

   b) abbia maturato, presso l'Amministrazione che procede all'assunzione, 15 mesi continuativi di servizio alla data del 31 dicembre 2025;

   c) abbia conseguito una valutazione della performance positiva e abbia prestato servizio senza demerito;

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   d) sia in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello relativo al titolo di studio, previsti a legislazione vigente per l'assunzione nella pubblica amministrazione e per l'accesso alla qualifica di inquadramento.
*2.19. (Nuova formulazione) Calderone, Tenerini.
*8.41. (Nuova formulazione) Varchi, Sbardella.
*8.016. (Nuova formulazione) Romano, Alessandro Colucci.

ART. 3.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), capoverso articolo 30, comma 2-bis, alle parole: «le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri» premettere le seguenti: «A decorrere dall'anno 2026,» dopo le parole: «Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «, dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole «diretta collaborazione o equiparati» aggiungere le seguenti «ovvero presso gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e gli uffici ad essi afferenti» e le parole «e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione» sono soppresse;

   b) dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) all'articolo 30, comma 2-ter, le parole «alla Presidenza del Consiglio dei ministri e» sono soppresse;

   c) alla lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al capoverso comma 4-quater, aggiungere in fine le seguenti parole «, che possono, ove richiesto, essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, a svolgere direttamente i concorsi pubblici per il reclutamento del personale appartenente al ruolo non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità.»;

    2) al capoverso comma 5-quater:

   a) dopo le parole: «sono pubblicate,», sono inserite le seguenti: «anche in un unico documento,»;

   b) dopo le parole: «dell'amministrazione procedente,», sono inserite le seguenti: «anche tramite apposito link di reindirizzamento,»;

   c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»

    3) al capoverso comma 5-quinquies, dopo le parole «danno evidenza» sono aggiunte le seguenti: «, in un'area ad accesso riservato,»;

    4) al capoverso comma 5-sexies, dopo le parole «idonei individuati» aggiungere le seguenti: «numericamente o»;

   d) alla lettera e), n. 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove nonché l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, sono messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Gli esiti delle prove orali con l'elenco dei candidati esaminati sono altresì affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici ove si è svolta la prova fino al termine di ciascuna giornata.».
3.30. (Nuova formulazione) Castiglione.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)

  1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, Pag. 67n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle Unioni di comuni e delle città metropolitane con un numero di dipendenti pari o inferiore a 50 unità, è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.
*3.02. (Nuova formulazione) Zaratti, Mari.
*3.03. (Nuova formulazione) Ruffino, D'Alessio.

ART. 4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità ai fini della valutazione della esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora non siano previste specifiche riserve di posti per tale pregressa esperienza.
4.6. (Nuova formulazione) Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. A decorrere dall'anno 2025 le istituzioni universitarie statali, ivi incluse le istituzioni a ordinamento speciale, in caso di assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024, effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, possono incrementare la componente variabile del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, certificato per l'anno 2024, in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico. Con riferimento alle predette risorse aggiuntive non opera il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, qualora l'incremento delle unità di personale dirigenziale non determini il superamento di un contingente finale non superiore a 16 dirigenti per gli Atenei con più di 3.500 unità di personale, a 12 dirigenti per gli Atenei da 2.001 a 3.500 unità di personale, a 8 dirigenti per gli Atenei da 1.001 a 2.000 unità di personale e a 4 dirigenti per gli Atenei fino a 1.000 unità di personale. In caso di successiva riduzione del personale dirigenziale in servizio, il predetto fondo è adeguato in diminuzione garantendo l'invarianza del valore medio pro capite della retribuzione accessoria riferito all'anno 2024.
4.24. (Nuova formulazione) Rizzetto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  9-bis. Presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di Musica di Bolzano, è istituita, in numero non superiore a quello di cui al comma 9-ter, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta, scelto tra dirigenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  9-ter. Le posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia, in numero non superiore a trentacinque, individuate sulla base di un'aggregazione territoriale delle istituzioni di cui al comma 9-bis, sono definite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono definite la retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato nei limiti del relativo fondo di cui al comma 9-quater.Pag. 68
  9-quater. Al fine di prevedere, a decorrere dal 2026, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato al di fuori delle dotazioni organiche vigenti, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito uno specifico fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a euro 2.538.802 annui a decorrere dall'anno 2026, nonché un fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, con una dotazione a euro 2.496.149 annui a decorrere dall'anno 2026.
  9-quinquies. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 5.034.951 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
4.62. (Nuova formulazione) Tassinari.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  9-bis. Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, sfruttare al meglio e nel modo corretto l'implementazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e migliorare la qualità dei servizi a imprese e cittadini, nonché la necessaria partecipazione di questi ultimi alla gestione delle politiche pubbliche, le pubbliche amministrazioni possono individuare, tra il personale in servizio e nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura del social media e digital manager (SMDM), competente nell'elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media, in linea con gli obiettivi istituzionali, anche fatte salve le attuali competenze, e nella gestione delle piattaforme social.
  9-ter. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4.64. (Nuova formulazione) Tenerini.
*4.65. (Nuova formulazione) Mollicone, Amorese.
*4.66. (Nuova formulazione) Casu.
*4.67. (Nuova formulazione) Iaria, Barzotti, Carotenuto, Aiello, Tucci, Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  9-bis. Per l'elaborazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, compresi i concorsi a carattere regionale e quelli banditi dalle regioni a statuto speciale, ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze acquisite, il merito sportivo può essere inserito tra le categorie dei titoli valutabili, ove conferente con le posizioni concorsuali bandite.
  9-ter. Il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro per lo Sport e i Giovani, ad apportare le modifiche necessarie per adeguare le norme vigenti alle disposizioni del comma 9-bis.
4.63. (Nuova formulazione) Amato, Caso, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente l'ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi, comprendendo nelle fattispecie di cui alla lettera b) gli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste, e nelle fattispecie di cui alla lettera c) Pag. 69gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste.
4.82. (Nuova formulazione) Montaruli, Gardini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni nonché a seguito di rapporti di collaborazione con gli enti locali, le amministrazioni competenti possono prevedere, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, la valorizzazione del servizio prestato con pieno merito, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.
4.88. (Nuova formulazione) Ruffino, D'Alessio.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie aventi carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento economico accessorio previsto dal quarto periodo, al personale spetta il trattamento accessorio disciplinato dal regolamento previsto ai sensi del comma 3-ter ed il compenso per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dall'ultimo periodo del comma 3-bis»;

    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il mandato dei componenti della Commissione è di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta e si applica ai mandati in corso»;

   b) al comma 3-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2025, l'importo anzidetto è aumentato a trecentocinquantamila euro»;

   c) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   «3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio»;

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 290.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. All'articolo 8, comma 8, della legge 28 dicembre 2013, n. 149, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Commissione è autorizzata alla formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma 7 affluiscono ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.».
7.07. (Nuova formulazione) I Relatori.

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  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure organizzative urgenti per le funzionalità della Segreteria tecnica di cui all'articolo 19-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15)

  1. Al fine di corrispondere alla necessità di garantire la continuità e la funzionalità della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché il compiuto espletamento delle funzioni della stessa, come integrate dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il relativo contingente è incrementato, a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2027, da una unità di personale dirigenziale di livello generale, individuata sulla base delle attitudini e delle capacità professionali dirigenziali possedute nonché in ragione delle specifica esperienza maturata in materia di politiche a favore delle persone con disabilità, per il cui incarico non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 181.703 euro per l'anno 2025 ed in 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede quanto a 181.703 euro, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 311.491 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7.05. (Nuova formulazione) Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

ART. 8.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole «sisma 2016» aggiungere le seguenti: «, nonché, sino al 31 dicembre 2027, nelle amministrazioni comunali con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti».
*8.2. (Nuova formulazione) De Monte.
*8.3. (Nuova formulazione) Peluffo, De Luca.
*8.4. (Nuova formulazione) Roggiani.
*8.5. (Nuova formulazione) Bonafè, Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)

  1. Al fine di far fonte a indifferibili e urgenti esigenze in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti modalità e termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 a favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante Pag. 71corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
8.021. (Nuova formulazione) Bonafè.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 143:

    1) alla lettera a), le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi»;

    2) alla lettera b), le parole: «entro dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tredici mesi»;

    3) alla lettera c), le parole: «entro quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;

    4) alla lettera d), le parole: «entro venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventitré mesi»;

    5) il seguente periodo: «Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.» è soppresso;

   b) al comma 148-bis, il seguente periodo: «Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017» è soppresso;

   c) alla fine dell'ultimo periodo del comma 148-ter sono aggiunte le seguenti parole: «e i contributi assegnati con decreti 28 marzo 2023 e 21 luglio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.».

  8-ter. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al terzo periodo le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025», al quarto periodo le parole: «30 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025» e le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
  8-quater. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «15 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2025» e le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
8.78. (Nuova formulazione) Urzì.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento e la funzionalità degli enti parco nazionali)

  1. Al fine di assicurare la costante funzionalità degli enti parco, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti della normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è incrementata, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di n. 9 unità di personale non dirigenziale, di cui 2 funzionari e 7 operatori.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti della normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica del Parco nazionale della Maiella è incrementata, Pag. 72senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di n. 24 unità di personale non dirigenziale, di cui 3 funzionari, 8 assistenti e 13 operatori.
10.01. (Nuova formulazione) Nazario Pagano.

  All'articolo 12, dopo il comma 16, inserire i seguenti:

   «16-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono aggiunte in fine le seguenti parole “Per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 37.800 euro per l'anno 2025”.
   16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 37.800 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
10.25. (Nuova formulazione) Pizzimenti, Giaccone, Iezzi, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio1981, n. 219 al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compiti e le funzioni demandati ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina sono trasferiti al Capo dell'Unità Tecnica-amministrativa (di seguito, UTA) di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni che subentra nella titolarità della contabilità speciale 1420.
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di permettere la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, possono essere utilizzate le risorse giacenti nella contabilità speciale 1420 nel limite complessivo di 1 milione di euro fino al 31 dicembre 2028.
  3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppresso. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Capo dell'UTA si avvale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  4. Il Capo dell'UTA provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».Pag. 73
  6. Dall'attuazione del comma 5 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10.027. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 11.

  Aggiungere il seguente articolo:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di efficientare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro e la tempestività delle relative scelte gestionali, l'adeguamento della governance alle modifiche adottate dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 nonché per garantire il presidio del territorio potenziando il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed una maggiore efficienza nella gestione delle nuove competenze rimesse all'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi inclusa la competenza nel rilascio e nella gestione della patente a crediti di cui all'articolo 29, comma 19, dello stesso decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria continuativo sulla gestione previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato»;

   b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «non superiore a 7.846 unità» sono sostituite dalle parole: «non superiore a 7.812 unità ripartite» e le parole: «ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle parole: «novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale». A tal fine l'Ispettorato è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato otto unità di personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si provvede per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi banditi da altre amministrazioni. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le Aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere.
11.02. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia»;

   b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

   «10-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite per effetto dell'incorporazione di SIN S.p.A., a decorrere dall'anno 2025, AGEA è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, 3 unità di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. L'assunzione delle unità di personale dirigenziale di cui al primo periodo è finanziata con le Pag. 74risorse già stanziate nel bilancio di SIN S.p.A. e trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia ai sensi del comma 6.
   10-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, a decorrere dall'anno 2025, AGEA è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche:

   a) ulteriori 2 unità di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica;

   b) un contingente di personale non dirigenziale pari a 36 unità, di cui 10 unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, 13 unità nell'area dei funzionari e 13 unità nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.

   10-quater. Per le finalità di cui al comma 10-ter, è autorizzata, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, la spesa di 103.160 euro per l'anno 2025 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 76.878,85 euro per l'anno 2025 e di 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e di 17.290,00 euro per l'anno 2025 e di 58.520,00 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
11.6. (Nuova formulazione) Mattia, Cerreto, Malaguti.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per contrastare la carenza di personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2. Al fine di adeguare il reclutamento del personale nel Servizio Sanitario Nazionale alla nuova disciplina ordinamentale introdotta in materia di reclutamento nella pubblica amministrazione in attuazione della riforma introdotta con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, viene aggiornata la disciplina per il reclutamento del personale dirigenziale dei ruoli Sanitario, Socio-Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale nonché quella del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale. Conseguentemente, all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole «disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483» Pag. 75sono sostituite dalle seguenti: «disciplinato con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute».
12.029. (Nuova formulazione) Comaroli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. All'articolo 50, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è aggiunto in fine il seguente comma:

   «7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 556.960 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.188. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, fino al 31 dicembre 2028 l'ente sanitario di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, può avvalersi, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di 120 unità di personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della Regione Lazio e delle relative Aziende sanitarie, della Croce Rossa Italiana, del Consiglio superiore della Magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della Giustizia amministrativa, della Giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato, con oneri a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.
*12.42. (Nuova formulazione) Candiani, Iezzi, Bordonali, Ziello.
*6.8. (Nuova formulazione) Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «è costituita una segreteria tecnica» sono aggiunte le seguenti: «, cui è assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con incarico che può essere conferito con le modalità di cui all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e»; dopo le parole: «i compiti inerenti» sono aggiunte le seguenti: «al coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, rivolti alle imprese estere, diversi da quelle attribuite all'Unità di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis,»;

   b) all'articolo 30, comma 1-bis, le parole: «le finalità di cui all'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «coordinare le attività e i servizi di assistenza successivi all'investimento estero, e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione,» e le parole «cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «cui è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, ed a cui è assegnato un dirigente di livello non generale». Il secondo periodo del predetto comma 1-bis è soppresso.

  10-ter Alla nota numero 8 dell'allegato n. 1 al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, Pag. 76convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «e alla segreteria tecnica del comitato attrazione investimenti esteri».
  10-quater. All'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025»;

   b) al quarto periodo, le parole «due incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «un incarico dirigenziale».

  10-quinquies. Per le finalità di cui al comma 10-bis, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 215.276 per l'anno 2025, e di euro 322.913 a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82. Conseguentemente, al predetto articolo 26, comma 2, il numero «50», riferito alle assunzioni autorizzate presso il Ministero dello sviluppo economico, è sostituito con il numero «42» e il comma 3, secondo periodo, è sostituito con il seguente: «Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 2.746.871 a decorrere dall'anno 2026.».
  10-sexies. All'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola «esteri» è soppressa;

   b) al comma 2, la parola «esteri» è soppressa e dopo le parole «programmi di investimento diretto» sono inserite le seguenti: «, anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche».
12.44. (Nuova formulazione) Caramanna.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Gli organismi pagatori regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116, ai fini dell'adeguamento della struttura organizzativa alle condizioni di riconoscimento stabilite dai Regolamenti di esecuzione (UE) 2022/127 e 2022/128 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2022, fino al 31 dicembre 2027 possono assumere personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite della vigente dotazione organica e delle risorse finanziarie assegnate a tal fine dalla regione.
12.86. (Nuova formulazione) Tenerini, Battilocchio, Gentile, Tassinari.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'INDIRE è autorizzato a incrementare la propria dotazione organica di due unità di personale con qualifica dirigenziale non generale. Alla copertura degli oneri, pari a complessivi euro 258.116 annui a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L'INDIRE provvede alla variazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
12.107. (Nuova formulazione) Miele, Latini, Loizzo, Sasso.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

  1. Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, Pag. 77dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale («Agenzia») per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio unionale e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di euro 1.000.000 per l'anno 2025, di euro 4.000.000 per l'anno 2026 e di euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  3. Tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, per il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e direttore che abbia tenuto comportamenti che determinino un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico è disposta la cessazione del rapporto di lavoro o di servizio con l'Agenzia, anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto dall'ultimo periodo, tale cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione, anche in sovrannumero, con salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l'Agenzia, presso il Ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta in ogni caso esclusa la ricollocazione presso il contingente speciale del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e nei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia. La ricollocazione è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al comma 5.
  4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di destituzione per motivi disciplinari, recate dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
  5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dal 2025. Al trasferimento delle somme dal Fondo alle amministrazioni interessate si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle richieste delle suddette amministrazioni previo utilizzo delle facoltà assunzionali. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.044. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)

  1. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle che, oltre a possedere i requisiti individuati con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo 12, sono costituite a livello provinciale e sovraprovinciale, ovvero, in mancanza, quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio interessata.
  2. I componenti degli organi di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 restano comunque esclusi dal divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del Pag. 78decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. All'articolo 79, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo le parole: «decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.». Resta in ogni caso fermo, con riguardo al primo e al secondo periodo del presente comma, quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  3. La disposizione del quarto periodo dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e da Unioncamere successivamente alla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112 e che prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità.
  4. All'articolo 3-ter, comma 4-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge del 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole «città metropolitane» sono aggiunte le seguenti «camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». Al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego delle assunzioni previste dal precedente periodo, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è autorizzata ad indire procedure di assunzione per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di un numero di unità non superiore a 60 in nome e per conto delle Camere di commercio che ne abbiano fatto preventiva richiesta, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2023. L'Unione italiana fornisce, altresì, alle Camere stesse la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato da queste sottoscritti.
  5. Per le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 può avere luogo, comunque, per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. Analoga possibilità è ammessa per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
*13.01. (Nuova formulazione) Pella, Squeri, Tenerini, Battilocchio, Tassinari, Gentile.
*13.02. (Nuova formulazione) Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

ART. 14.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-ter dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la dotazione finanziaria del fondo risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si intende determinata, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la copertura della dotazione organica di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis, computando il valore medio pro capite individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, anche in riferimento al personale in servizio in posizione di comando di cui al predetto comma 4-ter per un numero di unità comunque non superiore ai posti di qualifica non dirigenziale della dotazione organica dell'Agenzia non ancora coperti con le modalità previste dallo stesso articolo 113-bis. Per le ulteriori unità in servizio in posizione di comando nell'ambito dell'aliquota di cui al medesimo comma 4-ter, per le finalità di cui al primo periodo, il valore medio pro capite è quello considerato ai fini della determinazione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 189, lettera h), della legge n. 228 del 2012.
14.48. (Nuova formulazione) Urzì.

Pag. 79

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 29, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «per l'anno scolastico 2024/2025,» sono soppresse.
14.53. (Nuova formulazione) Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  All'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento. Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.
*14.5. (Nuova formulazione) Zaratti, Mari.
*14.6. (Nuova formulazione) Ruffino, D'Alessio.
*14.7. (Nuova formulazione) Bonafè, Scotto, Casu.
*14.8. (Nuova formulazione) Romano, Alessandro Colucci.
*14.9. (Nuova formulazione) Roggiani.
*14.10. (Nuova formulazione) Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
*14.11. (Nuova formulazione) Castiglione.
*14.16. (Nuova formulazione) Romano, Alessandro Colucci.
*14.02. (Nuova formulazione) Scotto, Bonafè, Casu.
*14.03. (Nuova formulazione) Mari, Zaratti.
*14.04. (Nuova formulazione) Baldino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
*14.010. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello, Pretto, Loizzo.
*8.15. (Nuova formulazione) Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
*8.16. (Nuova formulazione) Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
*8.17. Boschi.
*8.18. (Nuova formulazione) Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
*8.19. (Nuova formulazione) Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
*8.20. (Nuova formulazione) Boschi.
*12.27. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

Pag. 80

*12.015. (Nuova formulazione) Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
*12.016. (Nuova formulazione) Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento dell'attività e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 5 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, è incrementata di euro 737.812 per l'anno 2025 e di euro 1.327.000 a decorrere dall'anno 2026 e quella destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 11 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è incrementata di euro 600.000 per l'anno 2025 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2026.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a euro 1.337.812 per l'anno 2025 e ad euro 2.527.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

   a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 737.812 per l'anno 2025 ed euro 1.327.000 a decorrere dall'anno 2026;

   b) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 600.000 per l'anno 2025 ed euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2026.

  6-quater. All'articolo 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole «si provvede destinando» sono inserite le seguenti: «una quota del fondo di cui all'articolo 32 nonché» e le parole da «di componente del comitato» sino alle parole «della legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle seguenti «nonché dai compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,»;

   b) al comma 3, dopo la parola «stabilendo» è inserita la parola «altresì».
14.56. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. ad uso esclusivo delle Forze di Polizia)

  1. Al fine di assicurare la continuità di funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di Polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione del servizio a tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 7.639.145 per l'anno 2026, di euro 152.137.144 per l'anno 2027, di euro 147.532.357 per l'anno 2028 e di euro 82.078.200 per l'anno 2029, ai cui oneri si provvede:

   a) quanto a euro 4.997.145 nel 2026, a euro 92.686.942 nel 2027, a euro 43.629.359 nel 2028 e a euro 30.000.000 nel 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016;

   b) quanto a euro 2.642.000 nel 2026, a euro 37.352.202 nel 2027, a euro 79.026.798 Pag. 81nel 2028 e a euro 34.288.000 nel 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   c) quanto a euro 22.098.000 nel 2027, a euro 24.876.200 nel 2028 e a euro 17.790.200 nel 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
15.04. (Nuova formulazione) Rizzetto.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Ulteriori disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza nonché in materia di enti e società a partecipazione pubblica)

  1. Al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni istituzionali correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dall'articolo 3-quater del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, è incrementata di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. All'articolo 1, comma 1030, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Per l'esercizio delle funzioni istituzionali», le parole: «relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «comprese le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «e ad esclusione delle sette posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,».

  3. All'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e l'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza».
  4. Le risorse del fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro nel 2025 e di 18 milioni di euro e 5 milioni di euro, a decorrere dal 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari a complessivi 51 milioni di euro per l'anno 2025 e 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità presenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate;

   b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità presenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

   c) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14;

   d) alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento derivantiPag. 82 dal presente comma, pari a 13,58 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  5. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, al comma 9-sexies, le parole «Dipartimento del Tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento competente del Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole «Dipartimento del Tesoro, Direzione VI» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'Economia, Direzione generale interventi finanziari nell'economia».
  6. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, le parole «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze».
  7. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La competenza ad applicare la sanzione amministrativa spetta alla direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze.».
  8. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, la percentuale delle risorse destinate alle erogazioni delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali, di cui alla lettera c) dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984, può essere modificata anche al fine di prevedere benefici di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza, mediante variazioni compensative a valere sulle percentuali di cui alle lettere a), b), d) ed e) del medesimo articolo 5. Dalla previsione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17.01. (Nuova formulazione) Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ziello, Caparvi, Giagoni.

  All'articolo aggiuntivo 17.02 del Governo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole della Banca d'Italia, inserire le seguenti: dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS;

   b) comma 3:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: cinque unità con le seguenti: venti unità;

    2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'incarico di dirigente generale di cui al primo periodo può essere conferito anche a dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281.;

    3) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Nell'ambito del medesimo contingente di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, 15 unità di personale, di cui 5 da inquadrare nell'area degli assistenti, 5 nell'area dei funzionari e 5 nell'area delle elevate professionalità del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali. Possono partecipare alla procedura pubblica per la selezione delle figure delle elevate professionalità coloro che abbiano svolto attività presso amministrazioni statali con esperienza acquisita per almeno 12 mesi, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o master di secondo livello di durata almeno triennale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 574.218 per l'anno 2025 e di euro Pag. 831.048.434 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
0.17.02.3. (Nuova formulazione) Giaccone.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia)

  1. Al fine di assicurare che una più ampia prospettiva di stabilizzazione del personale dell'ufficio per il processo, come consentita dal Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, garantisca, nell'immediato, il proficuo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l'integrale copertura dei posti previsti dalla misura M1-C1, così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in prospettiva, lo stabile rafforzamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che saranno utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia, organizzazione giudiziaria, è conseguentemente aumentata di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti.»;

   c) al secondo periodo dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al quarto» e dopo le parole: «dall'anno 2027» sono inserite le seguenti: «, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali»;

   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'espletamento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma» Fondi di riserva e speciali, della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese le procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 868, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 13, Pag. 84comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2026.
  4. Fino al 31 dicembre 2026 al fine di garantire la piena funzionalità dell'amministrazione penitenziaria nonché il necessario supporto alla gestione del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano ai concorsi pubblici banditi per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria.
  5. Il termine di decadenza di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, riferito ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2022, non si applica fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
17.03. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 19.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità dell'Investimento M2.C4. 3.5 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Progetto MER – Marine Ecosystem Restoration) è autorizzata, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 per il potenziamento di attività di monitoraggio, caratterizzazione dell'ambiente marino e mappatura dei fondali marini, da effettuarsi con mezzi navali del medesimo Istituto, con particolare riferimento alla esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e il trasporto di energia. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
*19.4. (Nuova formulazione) Gentile.
*10.15. (Nuova formulazione) De Luca, Sarracino, Simiani, Graziano, Scotto, Toni Ricciardi, Amendola.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le disponibilità residue del Fondo istituito dal medesimo comma, sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
19.11. (Nuova formulazione) Trancassini.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

  1. Al fine di definire i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2024 davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorioPag. 85 dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, conclusi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, è costituita presso la medesima Commissione una sezione stralcio, composta da un presidente nominato tra i Consiglieri di Stato, nonché da quattro rappresentanti, di cui due supplenti, indicati dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie. La partecipazione alla sezione stralcio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, al fine di allineare la disciplina della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al complessivo riordino delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, il regolamento contenente la riforma complessiva della predetta Commissione.
21.01. (Nuova formulazione) Patriarca.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti per l'implementazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 677 le parole da «il territorio della regione Marche» sino alle parole «marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i territori della regione Marche ricompresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria ricompresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023»;

   b) al comma 678 le parole da «agli interventi necessari» sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «, agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.»;

   c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:

   «678-bis. Le misure di cui ai commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata».
21.013. (Nuova formulazione) Giorgianni, Benvenuti Gostoli.

Pag. 86

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Il Ministero dell'università e della ricerca partecipa con un contributo ordinario a valenza internazionale di euro 4 milioni a decorrere dell'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato dalla legge 30 dicembre 2024 n. 207, con un importo di euro 2 milioni a decorrere dell'anno 2025, a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening) nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
21.03. (Nuova formulazione) Battilocchio.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche)

  1. Per la realizzazione degli interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione da parte di utenti nelle comunità terapeutiche convenzionate è istituito per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione di euro 23.276.969. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota IRPEF otto per mille a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a Statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard ultime disponibili, con vincolo di destinazione di utilizzo per l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome al Ministero della salute. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
21.014. (Nuova formulazione) I Relatori.

Pag. 87

ALLEGATO 2

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI

ART. 2.

  All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), con le seguenti: i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 e sostituire le parole: è differito con le seguenti: sono differiti.
2.27. I Relatori.

ART. 7.

  All'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
7.8. I Relatori.

  All'articolo 7, comma 4:

   a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

   b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 614.954 per l'anno 2025 e a euro 819.937 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7.9. I Relatori.

  All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: quantificati in con le seguenti: pari a e sostituire le parole: e di euro con le seguenti: e a euro.
7.10. I Relatori.

ART. 12.

  All'articolo 12, comma 9, lettera a), sostituire le parole: la riduzione di un numero di posizioni equivalente con le seguenti: la soppressione di otto posizioni equivalenti.
12.189. I Relatori.

ART. 18.

  All'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1.2), sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalità di cui alla lettera b) è accantonata e resa indisponibile.
18.5. I Relatori.

ART. 19.

  All'articolo 19, comma 9, sostituire le parole: Agli oneri con le seguenti: Alle minori entrate e le parole: quantificati in con le seguenti: valutate in.
19.23. I Relatori.

Pag. 88

ALLEGATO 3

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3.2), aggiungere il seguente:

    3.2.1) al sesto periodo, dopo le parole: «dalle province,» sono inserite le seguenti: «dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,».
3.40. Giovine.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 36, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2.1. Nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previo svolgimento di procedure selettive conformi a quanto previsto dall'articolo 35, possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. I contratti di cui al primo periodo si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa di cui al presente comma. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti in misura non superiore al 10 per cento di quelli messi a concorso.».
3.47. (Nuova formulazione) Zinzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall'incarico.
*3.64. (Nuova formulazione) Del Barba.
*3.68. (Nuova formulazione) Squeri.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

  1. All'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicanoPag. 89 anche al direttore socio-sanitario, ove previsto dalle leggi regionali».
3.08. Pretto, Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

ART. 4.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Per la prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da realizzare nel rispetto, in quanto compatibili, delle disposizioni del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
4.103. I Relatori.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è inserito il seguente:

   «2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili.».
*4.48. (Nuova formulazione) Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
*4.49. (Nuova formulazione) Amorese.

  Al comma 9, dopo le parole: nell'anno 2025, inserire le seguenti: nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025,.
**4.55. Ruffino, D'Alessio.
**4.56. Roggiani.
**4.57. Castiglione.
**4.58. Zaratti, Mari.
**4.59. Bonafè, Scotto.
**4.60. Alifano, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente l'ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi, comprendendo nelle fattispecie di cui alla lettera b) gli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste, e nelle fattispecie di cui alla lettera c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste.
4.82. (nuova formulazione) Montaruli, Gardini.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale e la funzionalità dell'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»)

  1. L'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità» è autorizzata, nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, di cui all'articolo 3 comma 3, secondo periodo, del Pag. 90decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.
*6.010. (Nuova formulazione) Morgante.
*6.011. (Nuova formulazione) Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

ART. 7.

  Al comma 3, dopo le parole: della legge 30 dicembre 2021, n. 234 aggiungere le seguenti: , dopo le parole: «gestione corrente» sono inserite le seguenti: «, la manutenzione» e.
7.4. Malagola.

  All'articolo 7 apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis All'articolo 4 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «due uffici di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre uffici di livello dirigenziale non generale»;

   b) al comma 3:

    1) le parole: «due unità dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre unità dirigenziali di livello non generale»;

    2) le parole: «quindici unità di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici unità di personale non dirigenziale».

   b) Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei.
7.7. I Relatori.

  Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi comprese le indennità accessorie aventi carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento economico lordo previsto dal quarto periodo, ai medesimi dipendenti spettano altresì il trattamento economico accessorio disciplinato dal regolamento di cui al comma 3-ter ed il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dal quinto periodo del comma 3-bis»;

   b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta»;

   c) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno Pag. 912025, l'importo previsto dal terzo periodo è aumentato a 350.000 euro annui»;

   c) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   «3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.».

  2. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dai mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Commissione è autorizzata alla formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del comma 7 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».
7.07. (nuova formulazione) I Relatori.

ART. 8.

  Al comma 3, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: propri dipendenti aggiungere il seguente periodo: Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
8.22. Zinzi, Giagoni.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*8.24. Steger, Gebhard, Schullian, Tenerini, Urzì.
*8.25. Cattoi, Giaccone, Iezzi.

  Al comma 3, dopo le parole: personale di ruolo aggiungere le seguenti: e personale proveniente da società a partecipazione pubblica.
**8.23. (Nuova formulazione) Patriarca, Rubano, Tenerini.
**8.27. Cangiano, Cerreto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «Per» sono inserite le seguenti: «le regioni,»;

Pag. 92

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «accessori del personale» sono inserite le seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1,».
8.30. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «le province, i comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni di comuni».
8.31. Malavasi.

  Al comma 7, dopo le parole: n. 267, aggiungere le seguenti: al primo periodo, le parole: «anche in primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «anche con provvedimento non definitivo» e.

  Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
8.63. (Nuova formulazione) Battilocchio, Tenerini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-bis. All'articolo 1, comma 133, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31,» sono inserite le seguenti: «e alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15,»;

   b) le parole: «70 unità» sono sostituite dalle seguenti: «252 unità»;

   c) dopo le parole: «aventi sede nel territorio regionale» sono inserite le seguenti: «e dall'Ente Parco nazionale del Pollino».
8.79. (Nuova formulazione) Sbardella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-bis. Al fine di garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
8.94. Urzì.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: al comune di Lampedusa e Linosa, aggiungere le seguenti: nonché agli altri comuni che presentino analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative e gestionali connesse al fenomeno dell'immigrazione e particolari esigenze di rafforzamento tecnico e operativo, con particolare riguardo alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il trattamento economico dei segretari comunali di cui al presente comma è a carico dei comuni interessati.
9.1. (Nuova formulazione) Polo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali nella prima fascia professionale, fino a quando Pag. 93non consegue la prima nomina, è tenuto, a pena di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per la copertura delle sedi di segreteria della sezione regionale dell'albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in mancanza, presso altre sezioni regionali, dandone comunicazione all'albo di competenza. Qualora non consegua la prima nomina entro il termine massimo di cinque anni dall'iscrizione all'albo, è comunque cancellato dall'albo medesimo ai sensi del citato articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
  2-ter. Per i segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano già iscritti all'albo e non hanno ancora conseguito la prima nomina, il comma 2-bis si applica a decorrere dalla predetta data.
  2-quater. I posti resi disponibili dalle cancellazioni disposte ai sensi del comma 2-bis si aggiungono alle facoltà assunzionali autorizzabili per i segretari comunali secondo la normativa vigente.
9.8. Urzì.

ART. 10.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
*10.4. Tenerini, Mazzetti, Battilocchio, Tassinari.
*10.5. Caparvi, Giaccone, Giagoni.
*10.6. Mascaretti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio1981, n. 219 al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compiti e le funzioni demandati ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina sono trasferiti al Capo dell'Unità Tecnica-amministrativa (di seguito, UTA) di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni che subentra nella titolarità della contabilità speciale 1420.
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di permettere la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, possono essere utilizzate le risorse giacenti nella contabilità speciale 1420 nel Pag. 94limite complessivo di 1 milione di euro fino al 31 dicembre 2028.
  3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppresso. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Capo dell'UTA si avvale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  4. Il Capo dell'UTA provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
  6. Dall'attuazione del comma 5 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10.027. (nuova formulazione) I Relatori.

  Al titolo II, capo II, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva)

  1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.
10.028. I Relatori.

ART. 11.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di potenziare la misura organizzativa della rotazione ordinaria degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione, gli incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate possono essere corrisposti, previa contrattazione integrativa, nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.
11.7. (Nuova formulazione) Iezzi.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2,» e le parole: «a seguito di prestazioni lavorative rese» sono soppresse;

   b) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».
12.6. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Al comma 5, capoverso c-bis), sostituire le parole: e per assicurare la sicurezza informatica con le seguenti: e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della pianificazione in materia di formazione, definiscono indirizzi in materiaPag. 95 di transizione digitale correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze.
12.29. (Nuova formulazione) Schiano Di Visconti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attività economico-produttive nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Comitato di indirizzo della ZLS previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, è integrato da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS. Qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS rientrino negli ambiti di competenza di due o più CCIAA, la designazione del rappresentante di cui al primo periodo è effettuata d'intesa tra loro. La composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS già istituiti è integrata mediante la designazione da parte della CCIAA territorialmente competente del proprio rappresentante, effettuata secondo le modalità di cui al primo e al secondo periodo e comunicata al presidente del medesimo Comitato di indirizzo e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della designazione del rappresentante della CCIAA ai sensi del terzo periodo, il Comitato di indirizzo della ZLS si intende validamente istituito a ogni effetto di legge. Per tutto quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024.
12.46. Sbardella, Montaruli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, le parole: «per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio»;

   b) al terzo comma, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

   c) al quarto comma, le parole: «per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati» sono sostituite dalle seguenti: «competente per gli affari giuridici e quelle»;

   d) al quinto comma, le parole: «sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «, di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari».
12.185. Il Governo.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:

  14. A decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 68 unità da inquadrare nell'area degli assistenti della sezione del ruolo agricoltura. Per la medesima sezione del ruolo agricoltura è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, di un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 28 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltàPag. 96 assunzionali disponibili a legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2025, per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità e alle procedure di mobilità, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 30 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, a decorrere dall'anno 2026. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2025, una spesa complessiva pari a 300.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
12.83. (Nuova formulazione) Cerreto, Caretta, Mattia.

  Dopo il comma 15 inserire il seguente:

  15-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'incarico di sovrintendente può essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età»;

   b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso.
12.101. Mollicone, Di Maggio, Mulè.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

  16-bis. In relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, per gli incarichi di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, è autorizzata una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
12.187. I Relatori.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  16-bis. Al fine di adeguare l'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto alle posizioni organizzative già esistenti a legislazione vigente, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 812-bis, comma 1, lettera b), la parola: «27» è sostituita dalla seguente: «28»;

   b) all'articolo 814:

    1) al comma 1, la parola: «1069» è sostituita dalla seguente: «1070» e la parola: «756» è sostituita dalla seguente: «757»;

    2) al comma 1-bis, lettera a), la parola: «5» è sostituita dalla seguente: «6»;

Pag. 97

   c) nel quadro V della tabella 2 di cui all'articolo 1136-bis, alla riga corrispondente al grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), il numero: «5» relativo all'organico è sostituito dal seguente «6».

  16-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui ai commi 16-bis e 16-quater, è autorizzata la spesa di euro 29.145,80 per l'anno 2025 ed euro 228.630,65 a decorrere dall'anno 2026.
  16-quater. In attuazione della disposizione di cui al comma 16-bis e per prontamente colmare la vacanza nel grado superiore esistente, in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare, per il 1° luglio dell'anno 2025 è, in via straordinaria, autorizzata una ulteriore promozione aggiuntiva nel grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a).
  16-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 16-ter, pari a euro 29.145,80 per l'anno 2025 ed euro 228.630,65 a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
12.109. Iezzi, Bordonali, Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

  16-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 68-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 66-bis e 68-bis» e dopo le parole: «se informatici,» sono inserite le seguenti: «e delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913, nonché per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «degli atti formati su supporto informatico,» sono inserite le seguenti: «delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913 e dei repertori e registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,»;

   c) al terzo periodo, dopo le parole: «il trasferimento degli atti» sono inserite le seguenti: «, delle copie informatiche, dei registri e dei repertori» e le parole: «le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici periferici».

  16-ter. All'articolo 66-bis, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: «Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della cultura,».
12.110. (Nuova formulazione) Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 619, al secondo periodo, le parole: «all'Autorità portuale di Trieste» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale» e, al quarto periodo, le parole: «presidente dell'Autorità portuale» sono sostituite dalle seguenti: «presidente dell'Autorità di sistema portuale»;

   b) dopo il comma 619 è inserito il seguente:

   «619-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di progetti unitari di riqualificazione Pag. 98e di gestione delle aree e degli immobili del Porto vecchio di Trieste, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale può delegare il comune di Trieste a svolgere, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia nonché in armonia con la normativa vigente in materia di demanio marittimo, la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto vecchio amministrati in via esclusiva dalla stessa Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, che è unico titolare del rapporto concessorio»;

   c) al comma 620, le parole: «dell'Autorità portuale di Trieste» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale».
12.113. Panizzut, Iezzi, Giaccone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Al fine di fare fronte agli interventi tecnologici e logistico-organizzativi necessari per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca da destinare al Consorzio interuniversitario CINECA è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
12.135. Tassinari, Battilocchio.