CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 aprile 2025
480.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE E PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E DEL GOVERNO

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani)

  1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, una ulteriore percentuale del 10 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato “PA 110 e lode” nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»;

   b) al comma 2 le parole: «che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi» sono sostituite con le seguenti: «che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei CFU»;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-ter. I requisiti di partecipazione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della candidatura; l'assunzione in servizio può essere perfezionata anche per i candidati vincitori o idonei che al momento dell'assunzione abbiano conseguito il titolo di studio della laurea o compiuto 24 anni di età.».
1.1. Soumahoro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, aggiungere le seguenti: le regioni e le province autonome,.
1.2. Manes, Steger.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: percentuale del 10 per cento con le seguenti: percentuale del 15 per cento;

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   b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai comuni ricadenti nella Zona Economica Speciale (ZES), istituita con decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è destinato almeno il 5 per cento del personale reclutato.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 4,5 milioni di euro.
1.5. Zaratti, Mari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: percentuale del 10 per cento con le seguenti: percentuale del 15 per cento.
1.7. Polo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi» sono sostituite con le seguenti: «che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei CFU»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di partecipazione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della candidatura; l'assunzione in servizio può essere perfezionata anche per i candidati vincitori o idonei che al momento dell'assunzione abbiano conseguito il titolo di studio della laurea o compiuto 24 anni di età.».
*1.14. Ruffino, D'Alessio.
*1.15. Giagoni, Giaccone, Caparvi, Iezzi, Bordonali, Ziello.
*1.16. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per il superamento del precariato nel comune di Catania)

  1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento delle capacità e attività operative, programmatiche, finanziarie nella gestione dei fondi europei, il comune di Catania è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale vincitore del bando «Supporto al Rafforzamento delle Capacità e Attività Operative, Programmatiche, Finanziarie e Organizzative mediante assunzioni a T.D.» indetto in data 10 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni e sia in ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026.
  2. Ai fini di cui al presente articolo a decorrere dall'anno 2025 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a euro 2.800.000 di euro le cui risorse vengono ripartite al comune di Catania mediante decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ragione dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.800.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Il comune di Catania è autorizzato a prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alla procedura di cui al presente articolo, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili.
1.02. Mari, Zaratti.

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ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
2.1. Romano, Alessandro Colucci.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: laurea specialistica o magistrale aggiungere le seguenti: oppure di laurea triennale e Master degree conseguito all'estero.
2.4. Zaratti, Mari.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Si autorizzano a tal fine le maggiori spese per la gestione delle procedure concorsuali e per le spese di funzionamento interessate dall'istituzione delle nuove posizioni non dirigenziali, anche tenuto conto delle attuali disponibilità presenti sui pertinenti capitoli di bilancio;

   b) sostituire il sesto periodo con il seguente: A seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le società a partecipazione pubblica impiegate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, sono proporzionalmente ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale delle predette società eventualmente assunto;

   c) sopprimere il settimo periodo;

   d) all'ottavo periodo, sostituire le parole da: Ai relativi oneri fino a: dall'anno 2026 con le seguenti: Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 695.978,94 per l'anno 2025 e a euro 2.783.915,74 a decorrere dall'anno 2026.
2.6. Volpi, Palombi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rafforzare le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto concerne l'aggiornamento della normativa in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

   «5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, è istituito il Nucleo end of waste (New), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il New, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132, all'Istituto superiore di sanità, all'ENEA, a esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare. I cinque membri sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o appartenenti Pag. 10al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
   5-quater. Agli oneri di cui al comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
2.7. Pizzimenti, Giaccone, Iezzi, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per il potenziamento delle attività finalizzate a rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di bacino distrettuali cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate a utilizzare le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ed alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, stanziate in tabella 9 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica MASE-capitolo 3031, per il reclutamento, nei limiti della vigente dotazione organica, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2.8. Zinzi, Giagoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le risorse di cui all'articolo 9, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, sono ripartite in percentuale tra le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, utilizzando quale base di calcolo la differenza tra il valore finanziario della dotazione organica vigente e il personale in servizio comprensivo dei reclutamenti già autorizzati come individuati nelle rispettive Programmazioni triennali del fabbisogno del personale 2025/2027.
2.9. Zinzi, Giagoni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il recupero e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nelle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA) possono procedere, entro il 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

   b) abbia maturato, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, 12 mesi continuativi di servizio alla data del 31 dicembre 2025;

   c) sia risultato idoneo a seguito di procedure concorsuali sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.
2.18. Faraone.

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  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Sicilia, per il recupero e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella stessa, l'ARPA Sicilia può procedere, entro il 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

   b) abbia maturato, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, 12 mesi continuativi di servizio alla data del 31 dicembre 2025;

   c) sia risultato idoneo a seguito di procedure concorsuali sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.
2.19. Calderone, Tenerini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni, i lavoratori che abbiano maturato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni presso la medesima amministrazione e che abbiano ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato, possono accedere a percorsi di assunzione a tempo indeterminato previsti dalla normativa vigente, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2.23. Ruffino, D'Alessio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini della progressione di carriera del personale scolastico neo-assunto, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Per le medesime finalità, è rimandato alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 il ripristino della prima fascia stipendiale 3-8 prevista dal CCNL 2006-2009.
2.24. De Corato, Amorese.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per superare il precariato nelle università)

  1. Nel triennio 2025-2027 il personale delle università italiane in servizio al 31 dicembre 2024 che abbia svolto per almeno 3 anni negli ultimi 8 attività tramite assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o con contratto a tempo determinato può richiedere di essere stabilizzato con inquadramento nella figura del tecnologo ai sensi dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La richiesta consente il rinnovo con fondi dell'università o da finanziamenti regionali, italiani o europei.
  2. Il Piano straordinario di stabilizzazione del personale di cui al comma 1 è adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
  3. Contestualmente al piano di cui al comma 2 è adottato altresì il Piano straordinario di assegnazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca di punti organico riservati ai ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDa), assunti da università italiane su fondi PNRR e che abbiano preso servizio dal 1° gennaio 2023.
2.01. Soumahoro.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole: «nei limiti dei posti Pag. 12disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma 1».
3.70. I Relatori.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.»;

    2) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di attrarre all'interno delle pubbliche amministrazioni professionalità qualificate dotate del più alto grado di istruzione, i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista dal bando di concorso.»;

   b) alla lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

    1) al capoverso «4-ter», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di valorizzare il titolo di dottore di ricerca, conseguito ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, i concorsi di cui al primo periodo possono essere espletati mediante selezione pubblica per titoli e colloquio;

    2) al capoverso «4-septies», lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , escludendo i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca dalla prova preselettiva eventualmente prevista dal bando di concorso;.
3.2. Tenerini, Battilocchio, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 28, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

   «1-quater. Fatte salve le previsioni del comma 1-ter, al fine di valorizzare le professionalità già selezionate mediante procedure selettive pubbliche, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riservano il cinque per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti esterni della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in essere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che abbiano prestato servizio per almeno 12 mesi nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, a valere sui relativi capitoli di competenza. A tal fine, i bandi, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, definiscono gli ambiti di competenza da valutare e possono prevedere prove orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.».
3.6. Gentile.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), numero 1), capoverso «4-quinquies», sopprimere le parole: e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
3.10. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

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  Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri,.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*3.11. Mari, Zaratti.
*3.12. Alfonso Colucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Tucci.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.
**3.13. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
**3.14. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
**3.15. Boschi.
**3.16. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo:

    1) sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 80 per cento;

    2) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi;

   b) sopprimere il terzo periodo;

   c) al quarto periodo, sopprimere le parole: e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi.

  Conseguentemente, al comma 2:

   al primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi,;

   al secondo periodo, sopprimere le parole: e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato.
3.18. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento;

   b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.
3.19. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: facoltà assunzionali aggiungere le seguenti: impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale,.
*3.22. Zaratti, Mari.
*3.23. Ruffino, D'Alessio.
*3.24. Bordonali, Iezzi, Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*3.25. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al periodo che precede si applicano al personale in comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis.
3.28. Urzì.

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  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 30, comma 2-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attesa dell'immissione in ruolo il comando per il quale l'amministrazione di appartenenza aveva già espresso il proprio consenso, si intende automaticamente prorogato fino a quando sussista il consenso del dipendente.».
3.30. Castiglione.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d), numero 1), capoverso «4-septies», sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del quindici per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone riconosciute invalide ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già riconosciute dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso l'assunzione obbligatoria e le relative riserve;

   b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 35, comma 3-bis, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché una riserva pari al quindici per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone riconosciute invalide ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già riconosciute dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso l'assunzione obbligatoria e le relative riserve.».
3.33. Morgante.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) al comma 5-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il personale con contratto a tempo indeterminato può partecipare alle procedure selettive con accesso dall'esterno per la medesima area e famiglia professionale, bandite dall'ente di appartenenza, quando è decorso il periodo di cinque anni di permanenza nella sede di prima destinazione previsto dal periodo precedente.».
3.69. Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ziello, Caparvi, Giagoni.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3.1) con il seguente:

     3.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le regioni e gli enti locali, rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione.»;
3.35. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3.1), aggiungere il seguente:

     3.1-bis) al quarto periodo, le parole: «, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;.

  Conseguentemente:

   al numero 3.2), sopprimere le parole: nei limiti di cui al quarto periodo;

   al numero 4), capoverso «5-quater», quarto periodo, sopprimere le parole: entro il limite del 20 per cento degli idonei,.
3.37. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Cantone.

  Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 3.2), sopprimere le parole: nei limiti di cui al quarto periodo;

   b) al numero 4), capoverso «5-quater», quarto periodo, sopprimere le parole: entro il limite del 20 per cento degli idonei,.

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  Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, le parole: «, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.» sono soppresse.
3.39. Casu, Scotto, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3.2), aggiungere il seguente:

     3.2-bis) al sesto periodo, dopo le parole: «dalle province,» sono inserite le seguenti: «dalle camere di commercio,».
3.40. Giovine.

  Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo il capoverso «5-sexies», aggiungere il seguente:

  5-septies. La Commissione RIPAM, nella redazione dei singoli bandi di concorso, individua il termine perentorio entro il quale le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali vengono pubblicate, nonché la data di entrata in servizio dei vincitori.
3.46. Ruffino, D'Alessio.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 36, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi e comunque non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti non superiore al cinquanta per cento di quelli banditi.».
3.47. Zinzi, Giagoni.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

   1. I cittadini di Stati extracomunitari nati in Italia e coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.».
3.53. Zaratti, Mari.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Per le finalità di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la stabilizzazione dei dipendenti assunti a tempo determinato, ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia provvederà a elaborare specifico piano di fabbisogno attraverso l'utilizzo delle capacità assunzionali 2025-2027. Per lo stesso fine è autorizzata la spesa, di 409.060.914 euro a decorrere dall'anno 2027. Nelle more della stabilizzazione, i contratti sono prorogati alla data del 30 giugno 2028.
  3-ter. Al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: Pag. 16«2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «complessive 12.000 unità per l'area dei funzionari e degli assistenti».
3.63. Carmina, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica quanto previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ogni diversa disposizione, limitatamente ai componenti di detti organi, si intende abrogata, ovunque ricorrente.
*3.64. Del Barba.
*3.68. Squeri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Il comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato.
3.67. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)

  1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
*3.02. Zaratti, Mari.
*3.03. Ruffino, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

  1. All'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste dal presente comma si applicano altresì al direttore sociosanitario, ove previsto dalle leggi regionali.».
3.08. Pretto, Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 1.
4.1. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini del rafforzamento della funzionalità dell'azione amministrativa, onde ridurre le carenze di organico dell'amministrazione pubblica e rispondere, unitamente alle esigenze del turn over, all'esigenza del tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalitàPag. 17 richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria degli idonei del Concorso unico funzionari amministrativi (Cufa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020, la cui validità, in deroga alla disciplina vigente e ai fini di cui al presente comma, è prorogata al 31 dicembre 2025.
4.4. Carmina, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, al personale reclutato mediante scorrimento di graduatorie relative a concorsi pubblici banditi prima del 1° novembre 2022 si applica, a decorrere dalla data di assunzione, la disciplina relativa all'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'articolo 52 del CCNL – comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, al fine di garantire la piena applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento economico tra lavoratori assunti a seguito delle medesime procedure concorsuali.
4.5. Casu, Bonafè, Scotto, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità ai fini della valutazione dell'esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni.
4.6. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per la prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da realizzare nel rispetto, in quanto compatibile, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
4.103. I Relatori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. La quota di riserva di cui al comma 4 non si applica ai concorsi per il reclutamento di personale docente ed educativo. A parità di titoli e di merito, nei concorsi di cui al primo periodo del comma 4 costituisce titolo di preferenza l'avere concluso senza demerito il servizio civile universale di cui al presente decreto legislativo.».
*4.10. Cangiano, Mollicone.
*4.11. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo scopo di semplificare l'attuazione negli enti e armonizzare gli effetti del presente comma con quanto previsto all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro il 30 maggio 2025 gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono autorizzati a integrare le corrispondenti risorse tramite fondi, anche di natura negoziale ed accessoria, del proprio bilancio. In considerazione della platea da valorizzare, la priorità va alle selezioni già completate a tale data, anche ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 22, comma 15, Pag. 18del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75.
**4.12. Soumahoro.
**4.13. Mari, Zaratti.
**4.14. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Il quinto periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.».
  7-ter. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.».
*4.15. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
*4.16. Gribaudo.
*4.17. Mari, Zaratti.
*4.18. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di sostenere la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblico impiego, e favorire una progressiva armonizzazione del rapporto tra personale dirigenziale e personale in servizio nei comparti della pubblica amministrazione, le istituzioni universitarie statali di ogni fascia dimensionale, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, possono utilizzare, ad invarianza di spesa, le risorse derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per incrementare, nei limiti del 50 per cento del personale dirigenziale di ruolo alla data del 31 dicembre 2024, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, in proporzione al personale dirigenziale aggiuntivo, in deroga al limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4.24. Rizzetto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati, le università effettuano, su istanza dell'interessato, anche prima della conclusione del terzo anno e fermo il decorso di almeno un anno di contratto, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del titolare del contratto di cui al medesimo articolo che sia già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Nel caso in cui le università non abbiano le risorse disponibili per provvedere, nell'immediato, al conseguente adeguamento del trattamento economico onnicomprensivo, l'interessato può presentare l'istanza di cui al periodo precedente previa accettazione del mantenimento del trattamento in essere, fermo il suo adeguamento al decorrere del terzo anno dalla stipula del contratto.
4.25. Grippo, D'Alessio.

Pag. 19

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente:

   «591-bis. Le disposizioni normative del comma 591 sono estese anche a tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale in stabilizzazione viene mantenuto in servizio fino a stabilizzazione completata. Gli stabilizzandi sono considerati personale interno e gli enti destinano alle stabilizzazioni il 50 per cento del risparmio assunzionale accertato nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
*4.28. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
*4.29. Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i contratti a tempo determinato stipulati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dagli enti pubblici ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, nonché i contratti stipulati dalle università e dalle istituzioni di cui al medesimo articolo 74, quarto comma, per lo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca e terza missione ovvero per borse di assistenza alle attività di ricerca, sono riservati, nella misura del 30 per cento, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano stati titolari di contratti e borse di tutoring, di collaborazione per la terza missione, di insegnamento o assegni di ricerca.
4.35. Grippo, D'Alessio.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la lettera b) è abrogata.
4.42. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 8, dopo le parole: musicale e coreutica aggiungere le seguenti: e il superamento del precariato storico.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di superare il precariato storico nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e garantire un regolare avvio dell'anno accademico 2025/2026, per il personale docente a tempo determinato che alla scadenza del contratto e comunque alla data del 31 ottobre 2025 sia in possesso dei sottoelencati requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° novembre 2025, mediante una procedura di stabilizzazione straordinaria, ad opera delle istituzioni. Il personale di cui sopra dovrà possedere i seguenti requisiti:

   a) aver maturato, alla data del 31 ottobre 2025, almeno 5 anni accademici negli ultimi otto anni, di cui almeno tre, anche non continuativi, prestati presso l'istituzione che procede all'assunzione;

   b) essere stato reclutato con procedure selettive pubbliche (graduatorie di istituto), anche espletate presso istituzioni diverse da quella che procede all'assunzione.

  8-ter. La valutazione positiva del servizio prestato, di cui al comma 8-bis, si intende subordinata al superamento di apposita prova orale, basata su una lezione Pag. 20simulata volta a verificare il possesso e il corretto esercizio, anche in relazione all'esperienza maturata dal docente, delle conoscenze e competenze didattiche finalizzate all'insegnamento della propria disciplina.
4.46. Congedo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» sono soppresse;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» sono soppresse.
*4.48. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
*4.49. Amorese.

  Al comma 9, dopo le parole: nell'anno 2025, aggiungere le seguenti: nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025,.
**4.55. Ruffino, D'Alessio.
**4.56. Roggiani.
**4.57. Castiglione.
**4.58. Zaratti, Mari.
**4.59. Bonafè, Scotto.
**4.60. Alifano, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  9-bis. Per il triennio 2025-2027, l'ente Parco nazionale Gran Paradiso è autorizzato, nell'ambito della vigente dotazione organica come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 4 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 1 funzionario e 3 assistenti, nonché 9 assistenti del personale di sorveglianza.
  9-ter. Per le finalità di cui al comma 9-bis, la dotazione del Parco nazionale Gran Paradiso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, rimane fissata in 88 unità di personale, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013. Il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2025-2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-ter, pari a euro 11.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché a euro 489.252,74 per l'anno 2025 e a euro 587.103,29 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4.61. Giglio Vigna, Giaccone, Giagoni.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  9-bis. Presso le istituzioni statali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, è istituita la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, scelto tra dirigenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, secondo le modalità stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articoloPag. 21 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Le posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia, individuate sulla base di un'aggregazione territoriale delle istituzioni di cui al comma 1, sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, pari a euro 731.333 per l'anno 2025 ed euro 4.388.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
4.62. Tassinari, Battilocchio.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  9-bis. Per l'elaborazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, compresi i concorsi a carattere regionale e quelli banditi dalle regioni a statuto speciale, ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze acquisite, il merito sportivo è riconosciuto tra le categorie dei titoli valutabili esclusivamente in caso di conseguimento di una medaglia olimpica o di vittoria di un campionato mondiale, individuale o a squadre. Per la definizione del valore dei punteggi, si applicano i seguenti criteri:

   a) per la medaglia d'oro olimpica è assegnato l'equivalente del punteggio attribuito, per quel singolo concorso, ad un master universitario di primo livello;

   b) per la medaglia d'argento olimpica è assegnato l'equivalente del punteggio attribuito, per quel singolo concorso, a una pubblicazione scientifica;

   c) per la medaglia di bronzo olimpica nonché per la vittoria in un campionato mondiale è assegnato l'equivalente del punteggio attribuito, per quel singolo concorso, a uno stato di servizio qualificato ottimo.

  9-ter. Il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ad apportare le modifiche necessarie per adeguare le norme vigenti alle disposizioni del comma 9-bis.
4.63. Amato, Caso, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  9-bis. Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, sfruttare al meglio e nel modo corretto l'implementazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e migliorare la qualità dei servizi a imprese e cittadini, nonché la necessaria partecipazione di questi ultimi alla gestione delle politiche pubbliche, sono ridefinite le attività di informazione e comunicazione, unificandole sul piano organizzativo, ed è istituita la figura dell'esperto in comunicazione digitale (ECD), competente nelle nuove tecnologie comunicative. Le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, istituiscono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'area unificata denominata comunicazione stampa e servizi al cittadino (CCS), in cui l'esperto in comunicazione digitale, il giornalista pubblico e il comunicatore pubblico operano in modo organico e coordinato nella gestione delle attività di informazione e comunicazione.
  9-ter. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis nei limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili Pag. 22a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4.64. Tenerini.
*4.65. Mollicone, Amorese.
*4.66. Casu.
*4.67. Iaria, Barzotti, Carotenuto, Aiello, Tucci, Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  9-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle procedure concorsuali di cui al primo periodo non trovano applicazione i commi 938 e 939 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  9-ter. Al fine di assicurare il ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, le procedure concorsuali di cui al comma 9-bis, bandite dal Ministero dell'università e della ricerca, possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4.68. Tassinari, Battilocchio.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  9-bis. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dai seguenti:

   «9. Ai contratti di ricerca si applica quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
   9-bis. Per l'attuazione del comma 9 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro a decorrere dal 2025.».

  9-ter. Per far fronte agli oneri del comma 9-bis, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4.69. Piccolotti, Mari, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. In coda alla graduatoria dei vincitori del concorso indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono inseriti i soggetti individuati ai sensi del presente comma. Al fine di valorizzare l'esperienza maturata presso l'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una procedura comparativa per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La procedura di cui al secondo periodo è riservata ai soggetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in qualità di dirigenti tecnici con funzioni ispettive con incarico a tempo determinato, che hanno svolto le relative funzioni per almeno tre anni ai sensi dell'articolo 420, comma 7-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il termine di presentazionePag. 23 della domanda di partecipazione alla procedura presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Con il decreto di cui al secondo periodo sono definiti le modalità di partecipazione e lo svolgimento della procedura selettiva che si articola nella valutazione dei titoli di cui all'allegato D del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 12 giugno 2024, n. 109, e in una prova orale superata dai candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 6/10 o equivalente. All'attuazione della procedura di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al secondo periodo determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti.
4.74. Mollicone, Cangiano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. In coda alla graduatoria dei vincitori del concorso indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono inseriti i soggetti individuati ai sensi del presente comma. Al fine di valorizzare l'esperienza maturata presso l'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una procedura comparativa per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La procedura di cui al secondo periodo è riservata ai soggetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in qualità di dirigenti tecnici con funzioni ispettive con incarico a tempo determinato, che hanno svolto le relative funzioni per almeno un anno ai sensi dell'articolo 420, comma 7-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Con il decreto di cui al secondo periodo sono definiti le modalità di partecipazione e lo svolgimento della procedura selettiva che si articola nella valutazione dei titoli di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 giugno 2024, n. 109, e in una prova orale superata dai candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 6/10 o equivalente. All'attuazione della procedura di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al secondo periodo determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti.
4.75. Loizzo, Sasso, Latini, Miele.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. In considerazione della necessità di procedere ad un ampliamento delle competenze della Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP, all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge»;

   b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 4, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo. Pag. 24In sede di prima applicazione, il personale in servizio al 1° gennaio 2026 viene reinquadrato, con pari decorrenza, nel ruolo della carriera direttiva, operativa ed esecutiva con due livelli stipendiali superiori allo stipendio percepito al 31 dicembre 2025»;

   c) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «la qualifica di direttore generale» sono aggiunte le seguenti: «e di segretario generale» e dopo la parola: «settimo» sono aggiunte le seguenti: «e ottavo»;

   d) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nei limiti del quindici per cento dei posti previsti dalla pianta organica. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.».
4.76. Bagnai, Giaccone, Iezzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), dopo le parole: «gli invalidi» sono aggiunte le seguenti: «di guerra e»;

   b) alla lettera c), premettere le seguenti parole: «gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra,».
4.82. Montaruli, Gardini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali i cui bilanci degli anni dal 2019 al 2023 dimostrano una situazione di complessivo utile e hanno ricevuto parere favorevole da parte del Collegio dei revisori sono autorizzati ad effettuare assunzioni di personale per il potenziamento del proprio organico e per il miglioramento della propria capacità di risposta sanitaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Tali assunzioni sono consentite nel limite di una spesa annua determinata in misura pari al sessanta per cento del valore dell'utile medio del predetto quinquennio 2019-2023.
4.85. La Salandra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni nonché a seguito di rapporti di collaborazione con gli enti locali, le amministrazioni competenti prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti, non superiore al 5 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.
4.88. Ruffino, D'Alessio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. I commi 3 e 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono abrogati.
*4.96. Boschi.
*4.97. Caparvi, Giaccone, Giagoni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, approvate nel corso Pag. 25del biennio 2020-2021 hanno scadenza al 31 dicembre 2025.
4.77. Ciocchetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4.95. Casu, Scotto, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, approvata con determinazione direttoriale n. 270941/RU del 22 maggio 2023, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.
4.83. Varchi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»)

  1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.01. Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Stabilizzazione precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 135, le parole da: «2.600 unità nell'area dei funzionari» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

   b) dopo il comma 135 è inserito il seguente:

   «135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella Pag. 26qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:

   a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 145.570.519 euro a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   c) quanto a 491.141.038 di euro a valere sui corrispondenti e maggiori risparmi derivanti, a decorrere dal 2027, dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, da stabilirsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
4.03. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Stabilizzazione precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 135 le parole da: «2.600 unità nell'area dei funzionari» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

   b) dopo il comma 135 è inserito il seguente:

   «135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 di euro per l'anno 2026 e di Pag. 278.458.696 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:

   a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 145.570.519 di euro per l'anno 2026 e 491.141.038 di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*4.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Scotto.
*4.05. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   d) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

  3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
  4. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso.
  5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante il maggiore gettito derivante dall'aumento del prelievo fiscale dell'imposta sul reddito delle Pag. 28persone fisiche a seguito dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
**4.08. Scotto, Sarracino.
**4.09. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di reclutamento)

  1. L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, a utilizzare fino al 31 dicembre 2025 la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 11 posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente sanitario biologo il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – Concorsi ed esami n. 5 del 17 gennaio 2020.
4.010. Ciocchetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di accompagnare, supportare e stimolare il processo di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per consentire, nell'interesse collettivo e sociale dell'economia, delle imprese e dei lavoratori, un più rapido aggiornamento e ammodernamento delle regole economiche e normative contrattuali, nonché con lo scopo di contrastare eventuali fenomeni di peggioramento delle condizioni complessive dei lavoratori o di dumping contrattuale, qualora siano decorsi ventiquattro mesi dalla scadenza del Contratto collettivo nazionale di cui al presente comma, in difetto di rinnovo o di accordi per la proroga delle intese scadute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite del tavolo tecnico di settore di cui al comma 2, convoca le parti per favorire un'intesa.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono istituiti specifici tavoli tecnici di settore per osservare le dinamiche negoziali e favorire i processi di sviluppo, le regole di funzionamento, la dotazione organica e strumentale ad invarianza finanziaria e senza impatti sul bilancio dello Stato. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che, nell'esercizio delle proprie attività e funzioni, i tavoli tecnici possano avvalersi delle strutture tecniche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con scopi consultivi.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalla pubblica amministrazione nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.
4.013. Rizzetto.

ART. 5.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 200 unità con le seguenti: 1.000 unità;

   b) al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025 fino alla fine del periodo con le seguenti: è autorizzata la spesa di euro 19.976.235 per l'anno 2025 e di euro 39.952.470 a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 1.014.495 per l'anno 2025 e di euro 2.028.985 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 840.000 per l'anno 2025 e di euro 1.680.000 a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto;

   c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: costituisce titolo di preferenza l'aver prestato con le seguenti: i bandi possono prevedere la valorizzazione mediantePag. 29 punteggio aggiuntivo per il personale che ha prestato;

   d) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 21.830.730 per l'anno 2025 e a euro 43.661.455 a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

   a) quanto a euro 17.016.584 per l'anno 2025 e a euro 34.929.164 a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
*5.2. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
*5.3. Mari, Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità di intervento nella conclusione di pratiche ancora non ultimate.
5.4. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: «il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali» sono inserite le seguenti: «concretamente impegnato in attività connesse al PNRR,».
*5.6. Gribaudo.
*5.7. Boschi.
*5.8. Tassinari, Tenerini.
*5.10. Milani.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno con le seguenti: i bandi possono prevedere, ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la valorizzazione con apposito punteggio, dell'esperienza professionale del personale che abbia prestato, nelle strutture di cui al comma 1, e per almeno un anno nell'ultimo quinquennio.
**5.11. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
**5.12. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
**5.13. Boschi.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la valorizzazione, attraverso un'adeguata valutazione della professionalità maturata, dei candidati che abbiano prestato la loro attività, ai sensi dell'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5.14. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: valorizzando l'esperienza pregressa con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo sulla base dell'anzianità maturata.
5.16. Rizzetto.

Pag. 30

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute)

  1. Al fine di far fronte alle ulteriori incombenze derivanti dal contrasto alle liste d'attesa e di potenziare le attività di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, assicurare l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonché rafforzare la capacità amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 18 dirigenti di seconda fascia, di cui 3 da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari con incarico corrispondente alla struttura complessa, 37 dirigenti sanitari e 90 unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici e lo scorrimento di vigenti graduatorie, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata in misura corrispondente.
  2. Per far fronte alle accresciute attività di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementato di 10 unità.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 7.075.491,81 per l'anno 2025 ed euro 13.900.983,61 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  4. Per le finalità di cui al comma 2, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementata complessivamente di euro 1.508.342 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.03. Lancellotta.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Anche al fine di contrastare il ricorso agli appalti di servizio ad alta intensità di lavoro in frode alla normativa sulla somministrazione di lavoro, i costi per i servizi di assessment, orientamento, formazione e somministrazione di personale, erogati alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle agenzie per il lavoro iscritte all'albo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono sottoposti ai limiti previsti in materia di spesa per l'acquisto di servizi.
5.04. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del Pag. 31dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2023, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
6.1. Battilocchio, Tenerini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativamente al Concorso interno per l'accesso alla qualifica del Ruolo degli ispettori antincendi, la durata del corso, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.
6.2. Battilocchio, Tenerini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2023, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 547.700 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025.
6.4. Urzì.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale,» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»;

   b) dopo le parole: «Polizia di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini della promozione e valorizzazione delle proprie attività,»;

   c) le parole: «Protezione civile e servizi antincendi» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile».
6.6. Urzì.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, il Ministero della difesa, la Corte dei conti, la regione Lazio e le relative aziende sanitarie, la Croce Rossa Italiana e le amministrazioni pubbliche che fruiscono dei servizi resi dall'ente sanitario di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, provvedono a fornire, anche sulla base delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo e fino a complessive 120 unità, personale in regime di distacco o altri istituti similari. Con specifico accordo interistituzionale stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ciascuna delle istituzioniPag. 32 di cui al precedente periodo viene determinata l'entità del personale a proprio carico.
6.8. Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dagli incendi boschivi, possono partecipare al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche i cittadini italiani in possesso di laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali ed ambientali o lauree universitarie equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e lauree magistrali (LM) di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
6.9. Tenerini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, le parole: «, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,»;

   b) al comma 99, le parole: «, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 5.355.805 di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.01. Scotto, Bonafè.
*6.02. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
  2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».
**6.04. Scotto, Bonafè.
**6.05. Mari, Zaratti.
**6.06. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Pag. 33

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di personale non operativo in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al personale non operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferma restando la verifica di compatibilità dei requisiti di accesso al rapporto di pubblico impiego, delle mansioni espletate con i requisiti richiesti e con le mansioni da espletare nell'amministrazione di destinazione, si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche ai fini del passaggio in amministrazioni nelle quali il rapporto di impiego è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.07. Candiani, Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure a sostegno dei servizi antincendio e di soccorso tecnico nei comuni delle isole minori della Regione Siciliana)

  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata, entro il 30 giugno 2025, ai comuni delle isole minori della Regione Siciliana, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate agli enti delle predette isole minori è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.08. Morfino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità)

  1. L'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici, di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, con procedura selettiva per titoli e prova orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla predetta data, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.
*6.010. Morgante.
*6.011. Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

Pag. 34

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Nomina Energy Manager in convenzione con altri comuni)

  1. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono obbligati alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo anche in gestione associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina in gestione associata può essere utilizzata anche dai comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.».
**6.013. Alessandro Colucci.
**6.015. Zaratti, Mari.
**6.016. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può provvedersi anche ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo.
7.2. Malagola.

  Al comma 3, dopo le parole: della legge 30 dicembre 2021, n. 234 aggiungere le seguenti: , dopo le parole: «gestione corrente» sono inserite le seguenti: «, la manutenzione» e.
7.4. Malagola.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «due uffici di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre uffici di livello dirigenziale non generale»;

   b) al comma 3:

    1) le parole: «due unità dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre unità dirigenziali di livello non generale»;

    2) le parole: «quindici unità di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici unità di personale non dirigenziale»;

   b) alla rubrica, dopo le parole: pari opportunità aggiungere, in fine, le seguenti: e della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei.
7.7. I Relatori.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Utilizzo delle economie Unità Capitalizzabili Scolastiche per l'attività di orientamento – Vincoli e condizioni)

  1. Le Fondazioni ITS Academy accreditate ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99 possono destinare le eventuali economie derivanti dall'applicazione delle Unità di costo standard (UCS) agli allievi formati, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca, 28 novembre 2017, n. 934, alla realizzazione di attività di informazione, promozione e orientamento finalizzate a sostenere l'attuazione dei percorsi sperimentali Pag. 35di cui al presente decreto, nel rispetto dei seguenti vincoli:

   a) le attività non devono ridurre il monte ore obbligatorio minimo dei percorsi formativi (1.800 ore/anno), come previsto dall'Allegato 1 del PNRR – Missione 4;

   b) le risorse non possono essere destinate a spese generali delle Fondazioni, ivi inclusi stipendi, utenze o costi di gestione ordinaria;

   c) le iniziative devono essere coerenti con la programmazione triennale regionale e approvate dagli uffici scolastici regionali.

  2. Le economie di cui al comma 1 possono essere utilizzate esclusivamente per:

   a) l'organizzazione di open day ed altre attività di promozione presso le scuole secondarie di primo grado;

   b) la realizzazione di piattaforme digitali e di contenuti per l'orientamento integrate con il Sistema Informativo del Ministero dell'università e della ricerca;

   c) la formazione e l'aggiornamento di docenti ed orientatori, con priorità per le aree interne e le zone a rischio di dispersione scolastica;

   d) seminari informativi ed interventi di orientamento in uscita dei diplomati ITS finalizzati all'inserimento nella pubblica amministrazione.

  3. Le Fondazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un rendiconto dettagliato delle economie utilizzate, con specifica delle voci di spesa. È fatto divieto di cumulo delle risorse UCS con finanziamenti PNRR per le medesime attività. Le risorse non utilizzate entro il 31 dicembre del successivo esercizio sono riversate al Fondo nazionale per le politiche attive del lavoro.
  4. L'approvazione dei piani di utilizzo delle economie è subordinata al parere vincolante della Conferenza Stato-regioni e alla verifica di congruità da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso la piattaforma SIDI.
7.02. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Sasso, Latini, Miele, Loizzo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure organizzative urgenti per le funzionalità della Segreteria tecnica di cui all'articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15)

  1. Al fine di rispondere alla necessità di garantire la continuità e la funzionalità della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché il compiuto espletamento delle funzioni della stessa, come integrate dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il relativo contingente è incrementato, a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2027, da una unità di personale dirigenziale di livello generale, individuata sulla base delle attitudini e delle capacità professionali dirigenziali possedute nonché in ragione delle specifica esperienza maturata in materia di politiche a favore delle persone con disabilità.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 181.703 per l'anno 2025 ed in euro 311.491 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede quanto a euro 181.703, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a euro 311.491 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7.05. Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

Pag. 36

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con decreto di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini della rilevazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
  2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:

   «i-ter) aspettativa sindacale non retribuita.»;

   b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Salvo non sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata negli effetti a quella dell'aspettativa».
7.06. I Relatori.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie aventi carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento economico accessorio previsto dal quarto periodo, al personale spetta il trattamento accessorio disciplinato dal regolamento previsto ai sensi del comma 3-ter ed il compenso per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dall'ultimo periodo del comma 3-bis»;

    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il mandato dei componenti della Commissione è di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta e si applica ai mandati in corso»;

   b) al comma 3-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2025, l'importo anzidetto è aumentato a trecentocinquantamila euro»;

   c) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   «3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio»;

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsionePag. 37 del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7.07. I Relatori.

ART. 8.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «con popolazione superiore a 100.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a condizione che tale soglia sia stata raggiunta a seguito di fusione tra due o più comuni».
8.1. Del Barba.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 50.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia».
*8.2. De Monte.
*8.3. Peluffo, De Luca.
*8.4. Roggiani.
*8.5. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei comuni rientranti nel perimetro della caldera dei Campi Flegrei.
8.9. Zaratti, Mari, Borrelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, anche attraverso la razionalizzazione degli spazi e della logistica, la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, promuovendo lo sviluppo di attività di coesione sociale, all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.» sono sostituite dalle seguenti: «e gli impatti socio-economici ed ambientali della valorizzazione, e indica gli strumenti, anche di partenariato pubblico-privato, e le tempistiche di realizzazione del progetto, nonché le risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.»;

   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle richieste effettuate a decorrere dal 1° giugno 2025 ed entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2026.
   2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
8.10. Giorgianni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo le graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2025 dagli enti locali, unioni di comuni, comunità montane e province ricompresi nei territori del cratere sismico del 2016, che rimangono vigenti per un termine complessivo di quattro anni dalla data di approvazione»;

   b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la deroga temporanea di cui al periodo precedente per le finalità connesse alla ricostruzione post-sismica».
8.12. Curti.

Pag. 38

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per garantire l'invarianza» sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

   b) al comma 1-bis, dopo le parole: «per garantire l'invarianza» sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

   c) al comma 2, dopo le parole: «per garantire l'invarianza» sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
*8.15. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
*8.16. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
*8.17. Boschi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la lettera c) è abrogata.
**8.18. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
**8.19. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
**8.20. Boschi.

  Al comma 3, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
8.22. Zinzi, Giagoni.

  Al comma 3, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i trattamenti economici erogati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si fa luogo al recupero delle somme già erogate.
8.23. Patriarca, Rubano, Tenerini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*8.24. Steger, Gebhard, Schullian.
*8.25. Cattoi, Giaccone, Iezzi.

  Al comma 3, dopo le parole: personale di ruolo aggiungere le seguenti: e personale proveniente da società a partecipazione pubblica.
8.27. Cangiano, Cerreto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di razionalizzare l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri e per conseguire le opportune economie di spesa, sono abrogate le seguenti disposizioni:

   a) l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

   b) l'articolo 6-ter, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, l'articolo 9-bis, del decreto-legge 22 Pag. 39giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e l'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170;

   c) l'articolo 7-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

   d) l'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

   e) l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

   f) l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

   g) l'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

   h) l'articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

   i) l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

   l) l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;

   m) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
8.28. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «Per» sono inserite le seguenti: «le regioni»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «accessori del personale» sono inserite le seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1,».
8.30. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «le province, i comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni di comuni».
8.31. Malavasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, dopo le parole: 6 agosto 2021, n. 113, aggiungere le seguenti: nonché del personale in servizio presso le strutture commissariali per il dissesto idrogeologico.;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 50, comma 17-bis, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
8.38. Romano, Alessandro Colucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), e non disperdere le professionalità e competenze acquisite, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) procedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti dei posti disponibili in organico e in coerenza con i Pag. 40propri piani triennali dei fabbisogni, all'inquadramento a tempo indeterminato, nella medesima qualifica posseduta, del personale dipendente, dirigente e non dirigente, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge presso l'amministrazione precedente;

   b) abbia maturato, presso l'amministrazione procedente, 18 mesi continuativi di servizio alla data del 31 dicembre 2025;

   c) sia risultato idoneo a seguito di procedure selettive pubbliche sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

  5-ter. Le stabilizzazioni di cui al comma 5-bis non costituiscono nuove assunzioni.
8.41. Varchi, Sbardella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è inserito il seguente:

   «287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi, la regione autonoma della Sardegna, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale all'interno del PIAO, è autorizzata a derogare ai limiti della capacità assunzionale come prevista ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai limiti della spesa per il personale previsti nell'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ai limiti delle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in relazione alle assunzioni di personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale per il quale sia prevista l'attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza, purché a valere in via esclusiva sulle risorse del bilancio della regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».
*8.42. Lai.
*8.43. Lampis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 12-ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «amministrazioni centrali dello Stato» sono inserite le seguenti: «e delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle attività tecnico-specialistiche oggetto delle convenzioni di cui al precedente periodo, si applica una percentuale delle spese generali determinata dal rapporto tra costi indiretti e costi diretti afferenti alle attività svolte, prendendo a riferimento l'ultimo bilancio societario approvato.».
8.48. Volpi, Palombi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2026».
8.49. Iacono, Ghio, Pandolfo.

  Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
8.50. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.

Pag. 41

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 162 è inserito il seguente:

   «162-bis. Per gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la disposizione di cui al comma 162 opera a decorrere dal 1° gennaio 2028, salvo uscita anticipata dai percorsi di risanamento.».
8.51. Ziello, Giaccone, Iezzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali, le regioni, le province autonome e gli enti locali, ivi compresi gli enti di governo d'ambito, individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previo nulla osta da parte delle amministrazioni di riferimento, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero.».
8.52. Volpi, Palombi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 162 è inserito il seguente:

   «162-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 162 gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».
8.53. Bordonali, Giaccone, Iezzi.

  Sopprimere il comma 7.
8.58. Alfonso Colucci, Carmina, Alifano, Auriemma, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.60. Carmina, Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Pag. 42

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai procedimenti giurisdizionali pendenti, nonché a quelli non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.63. Battilocchio, Tenerini.

  Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ambito della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, quota parte delle risorse di cui al periodo precedente, sono finalizzate a potenziare l'offerta culturale attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, teatri e sale cinematografiche in stato di abbandono e disuso, quali spazi di aggregazione sociale e presidi culturali per la legalità, da recuperare e rilanciare anche al fine di contrastare il disagio giovanile.
8.65. Orrico, Amato, Caso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 143:

    1) alla lettera a), le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi»;

    2) alla lettera b), le parole: «entro dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tredici mesi»;

    3) alla lettera c), le parole: «entro quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;

    4) alla lettera d), le parole: «entro venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventitré mesi»;

    5) il sesto periodo è soppresso;

    6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto concerne i progetti finanziati tramite decreti ministeriali emessi nel corso dell'anno 2023, le risorse di cui al comma 139 non sono revocate qualora risulti effettuata l'aggiudicazione dei lavori entro il 30 settembre 2025.»;

   b) al comma 148-bis, il secondo periodo è soppresso.

  8-ter. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al terzo periodo le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025», al quarto periodo le parole: «30 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025» e le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
  8-quater. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «15 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2025» e le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
8.66. Caparvi, Giaccone, Giagoni, Iezzi, Bordonali, Ziello.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di fronteggiare la situazione emergenziale di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, creatasi nel comune di Ponsacco (Pisa), è autorizzata la spesa di 350.000 euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per lo sgombero del fabbricato denominato «Palazzo Rosa» e la conseguente ricollocazione dei nuclei familiari occupanti, nell'ottica di promuovere politiche abitative di inclusione sociale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, è assegnato al medesimo comune il contributo straordinario di cui al presente comma.
8.67. Ziello, Iezzi, Bordonali.

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  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire la salvaguardia e il recupero urbanistico e ambientale di Venezia, gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, di competenza del comune di Venezia in grado di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali sono rifinanziati per un importo pari a 23 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
8.69. Marchetto Aliprandi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025» sono inserite le seguenti: «e per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».
*8.71. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
*8.72. Manzi, Scotto, Bonafè, Orfini, Berruto, Iacono.
*8.73. Piccolotti, Mari, Zaratti.
*8.74. Boschi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente:

   «3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale per le assunzioni previste dai commi 3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al presente comma non utilizzate negli anni 2023 e 2024, nonché le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2025 sono riassegnate alla regione Calabria per essere destinate alle stesse finalità e ai medesimi soggetti di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1. La regione Calabria è autorizzata a incrementare le risorse di cui al presente comma con risorse proprie, a carico della finanza regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

  10-ter. All'articolo 1, comma 133, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31,» sono inserite le seguenti: «e alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15,»;

   b) le parole: «70 unità» sono sostituite dalle seguenti: «252 unità»;

   c) dopo le parole: «aventi sede nel territorio regionale» sono inserite le seguenti: «e dall'Ente Parco nazionale del Pollino».
8.79. Sbardella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 139, primo periodo, le parole: «annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2027 e di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030»;

   b) al comma 139-ter, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le risorse residue sono finalizzate allo scorrimento Pag. 44della graduatoria delle opere ammissibili per le annualità 2023, 2024, 2025 a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo, a seguito di scorrimento della graduatoria per le annualità 2023, 2024, 2025 sono individuati con decreto del Ministero dell'interno»;

   c) al comma 141, il terzo periodo è soppresso;

   d) il comma 143 è sostituito dal seguente:

   «143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139, riferito alle annualità dal 2026 al 2030, è tenuto ad avviare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 20 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione. Il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Gli enti beneficiari delle risorse di cui al primo periodo concludono gli interventi entro diciotto mesi dall'avvenuto avvio dei lavori. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano anche ai comuni individuati con scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per le annualità 2023, 2024 e 2025 di cui al comma 139-ter.»;

   e) al comma 144, primo periodo, le parole: «avvenuta aggiudicazione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «avvenuto avvio dei lavori», al terzo periodo le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo, ovvero della regolare esecuzione», al quarto periodo la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero» e il quinto periodo è soppresso;

   f) al comma 145, primo periodo, le parole: «e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 143»;

   g) il comma 146 è sostituito dal seguente:

   «146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui al comma 139 e 139-bis è effettuato attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141»;

   h) il comma 148-bis è abrogato;

   i) il comma 148-ter è sostituito dal seguente: «Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'annualità 2021 assegnati con i decreti del Ministero dell'interno del 23 febbraio 2021, 8 novembre 2021 e 28 marzo 2023, all'annualità 2022 assegnati con il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022 e alle annualità 2023, 2024 e 2025 assegnati con il decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 31 luglio 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. I comuni di cui al primo periodo sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai periodi precedenti, nonché in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite al comma 144, i contributi saranno recuperati secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministero dell'interno».
8.78. Urzì.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, Pag. 45con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori dei progetti di cui ai Piani pluriennali di investimenti previsti dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 nell'ambito delle concessioni geotermiche, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie all'attuazione dei relativi progetti.
   1-ter. Al fine di realizzare i Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti Piani possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.»;

   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «dai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis, 1-ter».
8.84. Simiani, Fossi, Peluffo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 31-bis, secondo periodo, le parole: «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;

   b) al comma 33:

    1) al terzo periodo, le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo, ovvero della regolare esecuzione»;

    2) il quinto periodo è soppresso;

   c) al comma 34, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2024, il superamento del termine di cui al comma 32 non comporta la revoca del contributo, a condizione che alla data del 31 luglio 2025 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 settembre 2025.».
8.87. Urzì.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-bis. Allo scopo di assicurare il razionale ed efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di emergenza sanitaria territoriale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, implementano i rispettivi disciplinari tecnici del servizio NUE 112 al fine di garantire elevati e omogenei livelli essenziali di assistenza in caso di chiamate di soccorso relative a territori montani, ipogei o impervi, tenuto conto dei prevalenti rischi di evoluzione sanitaria e/o ambientali ivi costantemente presenti. In tali contesti deve essere in ogni caso garantita la tempestiva attivazione, per competenza, dei servizi di soccorso ed elisoccorso di emergenza-urgenza sanitaria, in stretto coordinamento, nel quadro delle intese operative vigenti, col Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto previsto dal primo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.90. Nazario Pagano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-bis. Al fine di garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione,Pag. 46 attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse PNRR, assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, è autorizzata una spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2025 e 2026 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
8.94. Urzì.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per il ruolo dei Fondi Interprofessionali nella gestione delle risorse statali, regionali e provinciali destinate alla formazione professionale)

  1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire ai fondi interprofessionali di cui al comma 1 la qualifica di organismi intermedi per la gestione di risorse e progetti regionali in materia di formazione professionale, previa procedura comparativa ispirata ai principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità. I fondi selezionati hanno la facoltà di dotarsi delle competenze specifiche e necessarie per l'espletamento di tale ruolo per rispondere ai requisiti di idoneità richiesti anche dotandosi di società in house al 100 per cento di proprietà del fondo. L'attribuzione della qualifica di organismo intermedio avviene nel rispetto degli strumenti di programmazione regionale e mediante accordi quadro Stato-regioni. I fondi interprofessionali possono dotarsi di regolamenti specifici, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e nel rispetto delle competenze regionali in materia di formazione professionale. Resta ferma l'applicazione degli statuti speciali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
   1-ter. I fondi interprofessionali possono integrare con risorse proprie le risorse ricevute dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dei progetti di cui al comma 1-bis. La vigilanza sulle attività è mantenuta dal Ministero del lavoro che svolgerà anche compiti di indirizzo e controllo specifici e regolari per assicurare efficacia nell'uso delle risorse.
   1-quater. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1-bis, i fondi interprofessionali possono dotarsi di regolamenti specifici. Tali regolamenti, una volta approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno valore giuridico prevalente rispetto alle norme regionali e nazionali in materia, previa intesa in Conferenza Stato-regioni.
   1-quinquies. I fondi interprofessionali hanno la facoltà di costituirsi, ai fini dell'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, in consorzi o raggruppamenti tra più fondi interprofessionali.
   1-sexies. I fondi interprofessionali possono finanziare, in tutto o in parte:

   a) piani formativi per l'incremento delle competenze dei lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, ai sensi della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali;

   b) programmi di formazione e riqualificazione professionale destinati a inoccupati e disoccupati;

   c) progetti di ricollocazione professionale (outplacement);

   d) iniziative volte a promuovere l'accesso flessibile al pensionamento.

   1-septies. L'adesione delle pubbliche amministrazioni ai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è subordinata alla preventiva istituzione, nel bilancio di previsionePag. 47 dell'amministrazione interessata, di un apposito capitolo destinato al versamento dello 0,30 per cento calcolato sulle retribuzioni del personale dipendente. Tale istituzione deve avvenire nel rispetto dei principi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora una pubblica amministrazione risulti già aderente ad un fondo interprofessionale per la quota di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la stessa può richiedere al fondo di estendere, ove compatibile con i regolamenti del fondo stesso, l'accesso ai benefici formativi anche al personale a tempo indeterminato, mediante specifica convenzione integrativa. I fondi interprofessionali, nel quadro del progetto “PA 110 e lode”, adottano appositi piani e regolamenti per disciplinare tali interventi formativi, assicurando il raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché garantendo adeguati obblighi di trasparenza e rendicontazione in linea con le disposizioni europee e nazionali sulla gestione delle risorse pubbliche.
   1-octies. I termini previsti dal decreto interministeriale del 14 marzo 2023 e dal decreto direttoriale del 5 maggio 2023, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la richiesta di anticipo e di saldo delle risorse assegnate ai Fondi paritetici interprofessionali, sono prorogati rispettivamente fino alla data del 31 dicembre 2026 per la richiesta di anticipo e fino a 24 mesi dall'effettiva erogazione dell'anticipo stesso per la richiesta del saldo. In via eccezionale e limitatamente ai residui non impegnati delle risorse assegnate nelle precedenti edizioni, i Fondi interprofessionali possono utilizzare tali risorse anche per attività formative rivolte al personale delle pubbliche amministrazioni aderenti ai Fondi medesimi.»;

   b) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità per l'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, nonché i requisiti e le procedure per l'attribuzione ai fondi della qualifica di organismi intermedi.».
8.02. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del personale sanitario)

  1. Le Aziende del SSN dovranno avviare, entro il 31 dicembre 2025, le procedure di stabilizzazione del personale dirigente delle professioni sanitarie, amministrativo, assunto a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. Saranno ammessi alla stabilizzazione anche coloro che siano già titolari di contratto a tempo indeterminato, purché in altro profilo professionale presso aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale o altre pubbliche amministrazioni, compreso quella di appartenenza; sarà considerato valido il servizio svolto con incarico a tempo determinato a seguito di procedura concorsuali, per almeno 18 mesi al 31 dicembre 2025, in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di aspettativa concessa del Servizio sanitario nazionale o altra pubbliche amministrazioni di appartenenza.
8.03. Romano, Alessandro Colucci.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)

  1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2, dell'articoloPag. 48 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 – comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna.
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.06. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'organico dei comuni fino a 5000 abitanti)

  1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono procedere, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente e, comunque, fino a un massimo di tre unità alle assunzioni di personale a tempo indeterminato necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito un apposito fondo nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali e in proporzione alla base della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale delle singole amministrazioni, sono ripartite le risorse di cui al comma 2. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2025, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali.
8.07. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

Pag. 49

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Rifinanziamento delle procedure di stabilizzazione dei precari degli Uffici Speciali per la ricostruzione)

  1. Al fine di completare le procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Umbria, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure di stabilizzazione previste dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonché alla stabilizzazione, con le medesime finalità e con i medesimi criteri, del personale in servizio presso gli enti locali della regione Emilia-Romagna. Al riparto, fra gli enti di cui sopra, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. In relazione a quanto previsto al comma 1 i termini per la maturazione dei requisiti per la procedura di stabilizzazione previsti dal comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
*8.08. Scotto, Simiani.
*8.09. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di flessibilità nell'impiego delle entrate degli enti locali)

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali erogati dai comuni, in via transitoria per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le entrate derivanti dai beni demaniali, il cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere utilizzati, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura delle spese correnti negli anni 2025 e 2026.
8.013. Gusmeroli, Bordonali, Iezzi, Stefani, Ziello, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

Pag. 50

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), e non disperdere le professionalità e competenze acquisite, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) procedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti dei posti disponibili in organico e in coerenza con i propri piani triennali dei fabbisogni, all'inquadramento a tempo indeterminato, nella medesima qualifica posseduta, del personale dipendente, dirigente e non dirigente, e contrattualizzato, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge presso l'amministrazione procedente;

   b) abbia maturato, presso l'amministrazione procedente, 12 mesi continuativi di attività alla data del 31 dicembre 2025.

  2. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo non costituiscono nuove assunzioni.
8.016. Romano, Alessandro Colucci.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)

  1. Nelle misure previste dal codice della strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, svolti dalla polizia locale.
*8.017. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
*8.018. Mari, Zaratti.
*8.019. Scotto, Bonafè.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Introduzione dei voucher per borse di lavoro destinate ai giovani)

  1. Al fine di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e sostenere l'inclusione sociale e professionale, le amministrazioni comunali sono autorizzate a utilizzare i voucher previsti dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'istituzione di borse lavoro, per un periodo massimo di 3 mesi, destinate a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti nel territorio del comune di riferimento.
  2. Le borse lavoro di cui al comma 1 sono istituite per attività di interesse pubblico, culturale, ambientale e sociale, nonché per attività di supporto alla gestione amministrativa e all'implementazione di progetti innovativi destinati alla collettività.
  3. Le amministrazioni comunali predispongono specifici bandi di selezione per l'assegnazione delle borse lavoro, stabilendo i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione e il numero di borse disponibili. La selezione dei beneficiari dovrà rispettare principi di trasparenza, equità e non discriminazione.
  4. Ai giovani beneficiari delle borse lavoro è riconosciuta una copertura assicurativaPag. 51 contro infortuni sul lavoro, come previsto dalla normativa vigente in materia.
  5. Le amministrazioni comunali garantiscono la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e monitorano l'efficacia delle borse lavoro nell'ambito del programma annuale di attività. A tal fine, redigono relazioni periodiche sull'andamento delle borse lavoro e sull'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro.
  6. Ai fini del presente articolo, all'articolo 54-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo le parole: «per gli utilizzatori» sono inserite le seguenti: «che istituiscono borse lavoro destinate ai giovani e».
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e si individua il limite massimo di valore nominale per ciascun voucher.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8.020. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure urgenti in materia di attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al fine di garantire la completa attuazione della Missione 2 – Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato al completamento degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 le amministrazioni dei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti, che hanno registrato ritardi e conseguentemente perso la possibilità di utilizzare i finanziamenti europei, a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante.
  3. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta e di erogazione dei contributi da parte delle amministrazioni comunali interessate.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.021. Bonafè.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali)

  1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di rafforzare i Punti unici di accesso e le relative Unità di valutazione multidimensionale attraverso l'assunzione di personale con competenze di carattere sociale, gli ambiti territoriali sociali e i comuni, anche in forma associata, che ne facciano parte, sono autorizzati ad assumere, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nei limiti delle risorse di cui al comma 2, personale con qualifica di operatore sociale qualificato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e anche in qualità di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, al piano triennale dei fabbisogni di personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.Pag. 52
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento al triennio 2022-2024, con le risorse del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022, nonché, a decorrere dal 2025, nella misura di 50 milioni di euro annui a valere sul medesimo fondo in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi da 557 a 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.026. I Relatori.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: al comune di Lampedusa e Linosa, aggiungere le seguenti: nonché agli altri comuni che presentino analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative e gestionali connesse al fenomeno dell'immigrazione e particolari esigenze di rafforzamento tecnico operativo, con particolare riguarda alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),.
9.1. Polo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
*9.2. Gribaudo.
*9.4. Ruffino, D'Alessio.
*9.5. Zaratti, Mari.
*9.6. Fornaro, Scotto, Bonafè, Cuperlo, Sarracino, Mauri, Fossi, Laus, Roggiani.
*9.7. Giaccone, Lazzarini, Caparvi, Giagoni, Iezzi, Bordonali, Ziello.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, pena la cancellazione dall'Albo con applicazione dell'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno sei procedure di pubblicizzazione delle sedi di segreteria della sezione regionale dell'Albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in assenza, presso altre sezioni regionali, dandone comunicazione all'Albo di competenza. Qualora non consegua la predetta prima nomina entro il termine massimo di cinque anni dall'iscrizione, è comunque cancellato dall'Albo con applicazione del predetto articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
  2-ter. Per i segretari che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano già iscritti all'Albo e non hanno ancora conseguito la prima nomina, il comma 2-bis si applica a decorrere dalla predetta data.
  2-quater. I posti resi disponibili dalle cancellazioni disposte ai sensi del comma 2-bis si aggiungono alle facoltà assunzionali autorizzabili per i segretari secondo la normativa vigente.
9.8. Urzì.

Pag. 53

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al comma 13 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al secondo periodo, le parole: «titolari di sedi convenzionate» sono sostituite dalle seguenti: «dalle medesime sedi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43 del CCNL 16/05/2001 per i segretari provenienti dalla disponibilità da sedi diverse da quelle la cui classe è rideterminata ai sensi del comma 11».
9.11. Caroppo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di segretari delle Unioni di comuni, delle Unioni di comuni montani e di piccoli comuni)

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 32, comma 5-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario.»;

   b) all'articolo 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Per il triennio 2025-2027, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2025-2027, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle circolari dell'ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari.».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono prorogate dal 2027 al 2032.
9.04. Sottanelli, Grippo, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Segretari delle Unioni di comuni e delle Unioni di comuni montani)

  1. All'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il presidente dell'Unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario.».
9.05. Sarracino, Scotto, Bonafè, Roggiani, Malavasi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Segretari delle Unioni di comuni)

  1. All'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente dell'Unione di comuni e dell'Unione di comuni montani si avvale di un segretario comunale o di un vicesegretario comunale.».
9.06. Sottanelli, Grippo, D'Alessio.

Pag. 54

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rafforzamento amministrativo dei comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori dei progetti di cui ai Piani pluriennali di investimenti previsti dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, nell'ambito delle concessioni geotermiche, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie all'attuazione dei relativi progetti.
   1-ter. Al fine di realizzare i Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti Piani possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.»;

   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «dai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis, 1-ter».
9.07. Fabrizio Rossi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74)

  1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ai sensi del quale le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165, secondo i princìpi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, si intende applicabile fin dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
9.013. Patriarca.

ART. 10.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.
*10.4. Tenerini, Mazzetti, Battilocchio, Tassinari.
*10.5. Caparvi, Giaccone, Giagoni.
*10.6. Mascaretti.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;.
10.11. Zaratti, Mari, Borrelli.

Pag. 55

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione delle risorse impegnate per la realizzazione d'interventi già in fase attuativa;

   b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente dei siti ricadenti nel territorio perimetrato per le finalità delle presenti disposizioni si applicano le procedure semplificate disciplinate dall'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i termini ridotti della metà.;

   c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di garantire un coordinamento fra le varie attività di bonifica o messa in sicurezza permanenti dei siti ricadenti nella perimetrazione di cui al comma 5 è istituito un Tavolo tecnico permanente con la partecipazione del Commissario straordinario, in qualità di presidente, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della regione Campania, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (Arpac).;

   d) al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ISPRA effettua le attività previste dalle presenti disposizioni anche avvalendosi, mediante apposito protocollo di collaborazione, dell'Arpac.
10.15. De Luca, Sarracino, Simiani, Graziano, Scotto, Toni Ricciardi, Amendola.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione delle risorse impegnate per la realizzazione d'interventi già in fase attuativa.
10.16. De Luca, Sarracino, Simiani, Graziano, Scotto, Toni Ricciardi, Amendola.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  14-bis. All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 7 agosto 2012 n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, dopo le parole: «Agli oneri relativi alle spese di personale» sono aggiunte le seguenti: «e di funzionamento».
10.25. Pizzimenti, Giaccone, Iezzi, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di potenziamento del personale della polizia municipale per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a):

    1) le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

    2) dopo le parole: «della struttura comunale di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e di polizia municipale»;

   b) al comma 5, le parole: «e di 2.333.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4.333.000 euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.021. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Pag. 56

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento e la funzionalità degli enti parco nazionali)

  1. Al fine di assicurare la costante funzionalità degli enti parco, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti della normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è rideterminata, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in n. 43 unità di personale tecnico-amministrativo, di cui 9 funzionari, 24 assistenti e 10 operatori.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti della normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica del Parco nazionale della Maiella è rideterminata, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in n. 55 unità di personale non dirigenziale mediante assorbimento delle n. 37 unità di personale non dirigenziale stabilizzate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10.01. Nazario Pagano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di compatibilità tra pubblico impiego e prestazioni occasionali)

  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Fatto salvo il divieto di svolgimento di attività che determinino situazioni di conflitto di interessi ai sensi del comma 5, le disposizioni dei commi da 7 a 13 in materia di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza allo svolgimento di attività retribuite non si applicano ai dipendenti pubblici con retribuzione fino a 20.000 euro annui per lo svolgimento di prestazioni lavorative occasionali, purché il compenso complessivo annuo derivante da queste ultime non superi l'importo di 5.000 euro.».
10.04. Caretta.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43)

  1. L'articolo 7-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis.
(Assistenza sanitaria per i cittadini del comune di Campione d'Italia)

   1. I costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera dei cittadini del comune di Campione d'Italia sono disciplinati in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e con le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2017, n. 224.
   2. I costi della farmacopea svizzera, gli oneri accessori di sdoganamento, gli oneri necessari per il coordinamento con il sistema sanitario svizzero e gli oneri dei servizi di emergenza-urgenza di ambulanza svizzera sono posti a carico del comune di Campione d'Italia.
   3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è assegnato al comune di Campione d'Italia un contributo pari a 575.159,00 euro annui, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero di economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamentoPag. 57 relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
10.014. Maerna.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compiti e le funzioni demandati ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina sono trasferiti al Capo dell'Unità Tecnica-amministrativa (di seguito, UTA) di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppresso. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Capo dell'UTA si avvale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  4. Il Capo dell'UTA provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
  6. Dall'attuazione del comma 5 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10.027. I Relatori.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.
10.028. I Relatori.

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

   «1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di cinque unità.».

  1-ter. L'incremento di dotazione organica di cui al comma precedente è volto a favorire il processo di regionalizzazione Pag. 58dell'Agenzia mediante l'acquisizione di personale dirigenziale da destinarsi alle sedi territoriali.
  1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 395.130 per l'anno 2024 e ad euro 526.840 a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Ai medesimi fini, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto in misura pari a euro 395.130 per l'anno 2025 e a euro 526.840 annui a decorrere dall'anno 2026.
11.1. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e mediante sviluppo di carriera»;

   b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. L'accesso al ruolo dirigenziale non generale nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene:

   a) per il 50 per cento dei posti disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

   b) per il 20 per cento dei posti disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, per concorso indetto dalla Commissione RIPAM o dalle singole amministrazioni;

   c) per il 30 per cento dei posti disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, mediante sviluppo del personale non dirigenziale presso l'amministrazione che bandisce la procedura, che abbia maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio nell'area funzionari o almeno due anni nell'area della elevata qualificazione.».
11.2. Patriarca.

  Sopprimere il comma 3.
*11.3. Marattin.
*11.4. Fenu, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Gubitosa, Penza, Raffa, Tucci.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Al fine del migliore supporto alle attività del Ministero dell'economia e delle finanze, anche relativamente all'attuazione della riforma fiscale e alla predisposizione del codice tributario, presso il medesimo Ministero è costituito il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze, organo di studio e alta consulenza per il Ministro e, quando nominato, per il Vice Ministro dell'economia e delle finanze nelle materie economico-finanziaria, bilancistica, fiscale e di antiriciclaggio.
  3-bis. Fanno parte del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, fino a un massimo di dieci componenti scelti tra ufficiali della Guardia di finanza con grado non inferiore a generale di divisione e dirigenti dell'amministrazione economico-finanziaria di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale, anche in pensione, nonché professori universitari, magistrati e avvocati dello Stato in servizio. L'incarico conferito ad un componente in pensione scade con il compimento del suo settantesimo anno di età. Gli incarichi di studio ovvero di consulenza sono attribuiti ai singoli componenti dal Ministro ovvero, quando nominato, dal Vice Ministro dell'economia e delle finanze.
  3-ter. Ai componenti del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze spetta mensilmente un compenso determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei limiti di un onere complessivo annuo massimo di euro 500.000.
  3-quater. Il conferimento dell'incarico e l'attribuzione del compenso a personale in Pag. 59pensione avviene in deroga ad ogni disposizione vigente.
  3-quinquies. Le funzioni di supporto e segreteria del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze sono assicurate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un contingente di un massimo di 30 unità di personale individuato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, delle Agenzie fiscali e del Corpo della Guardia di finanza.
  3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11.5. Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ziello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 9-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.»;

   b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

   «10-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite per effetto dell'incorporazione di SIN S.p.A., a decorrere dall'anno 2025, AGEA è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, 2 unità di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. L'assunzione delle unità di personale dirigenziale di cui al primo periodo è finanziata con le risorse già stanziate nel bilancio di SIN S.p.A. e trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia ai sensi del comma 6.
   10-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, a decorrere dall'anno 2025, AGEA è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche:

   a) ulteriori 2 unità di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica;

   b) un contingente di personale non dirigenziale pari a 33 unità, di cui 10 unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, 13 unità nell'area dei funzionari e 13 unità nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.

   10-quater. Al fine di compensare l'incremento delle attività e delle responsabilità funzionali del personale dell'Agenzia conseguente all'incorporazione di SIN S.p.A. e all'ampliamento delle competenze istituzionali, i Fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale e del personale dirigenziale non generale di AGEA, sono incrementati complessivamente di 1 milione di euro a decorrere dal 2025.
   10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10-ter e 10-quater, pari a 3.585.000 euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 864, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
11.6. Mattia, Cerreto, Malaguti.

Pag. 60

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. In attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di potenziare la misura organizzativa della rotazione ordinaria degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione, gli incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate possono essere corrisposti, previa contrattazione integrativa, nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia.
11.7. Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ziello, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di efficientare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro e la tempestività delle relative scelte gestionali, l'adeguamento della governance alle modifiche adottate dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché per garantire il presidio del territorio potenziando il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed una maggiore efficienza nella gestione delle nuove competenze rimesse all'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi inclusa la competenza nel rilascio e nella gestione della patente a crediti di cui all'articolo 29, comma 19, del medesimo decreto-legge n. 19 del 2024, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione finanziaria previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato»;

   b) all'articolo 6, comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «non superiore a 7.846 unità» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 7.816 unità»:

    2) al secondo periodo, le parole: «ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale».

  2. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 2), del comma 1, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le Aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere.
11.02. I Relatori.

ART. 12.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione di cui al precedente periodo non si applica a coloro ai quali sia stata certificata una grave e persistente sindrome clinica conseguente al COVID-19 o a coloro ai quali, a seguito del COVID-19, sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 50 per cento.
12.1. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la speciale forma della gestione per conto dello Stato di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e al decreto ministerialePag. 61 10 ottobre 1985 oltre che a tutti i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nazionali di cui al comma 1-ter.
  1-ter. Per amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato si intendono gli organi di rilievo costituzionale, la Presidenza del Consiglio del ministri, i Ministeri, le istituzioni scolastiche statali e le seguenti amministrazioni pubbliche nazionali: università statali, istituzioni pubbliche di alta formazione artistica musicale e coreutica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di statistica, Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia delle entrate-riscossione, Agenzia industrie Difesa, Istituto superiore di sanità, Ispettorato nazionale del lavoro, Scuole e istituti scolastici di Trento e Bolzano. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è aggiornato periodicamente l'elenco di cui al primo periodo.
  1-quater. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1-ter continuano ad essere gestiti secondo il regime ordinario, se nell'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione interessata ha versato il premio dovuto all'INAIL. Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.
  1-quinquies. Nei casi di passaggio dal 1° gennaio 2026 dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario, quest'ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla loro data di assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in data antecedente al 1° gennaio 2026 continuano ad essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in modalità rateizzata, secondo accordi convenzionali da stipularsi tra l'INAIL e l'amministrazione interessata.
12.2. Maccari.

(Parte ammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:

   «7-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. A tal fine viene predisposto uno specifico elenco nazionale dei direttori di struttura complessa appartenenti alla qualifica unica di dirigente delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Per tutte le altre modalità di svolgimento della selezione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo»;

   b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 7, si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. Alla dirigenza indicata nel presente comma si accede con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008»;

   c) dopo l'articolo 15-quaterdecies, è inserito il seguente:

«Art. 15-quinquiesdecies.
(Disposizioni applicabili anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie)

Pag. 62

   1. Le disposizioni di cui agli articoli 15-ter, 15-quinquies, 15-septies, 15-novies, 15-undecies e 15-terdecies si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251».
12.4. Kelany.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «direttore sanitario», sono aggiunte le seguenti: «o sociosanitario»;

   b) la lettera b) è sostituita con la seguente:

   «b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione indica al Direttore generale una terna di candidati maggiormente idonei sulla base di criteri fissati preventivamente. Il direttore generale dell'azienda sanitaria individua il candidato da nominare sulla base della terna indicata dalla commissione, motivando la scelta analiticamente. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si proceda alla sostituzione nominando uno degli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale;».
12.5. Kelany.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2,» e le parole: «a seguito di prestazioni lavorative rese» sono soppresse;

   b) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».
12.6. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».
12.14. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le regioni, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, possono incrementare il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con i risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di assunzione di personale di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, asseverati dai rispettivi organi di controllo, per un importo non superiore al 10 per cento del predetto limite,Pag. 63 al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi previsti.
12.27. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12.28. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, capoverso, dopo le parole: transizione digitale aggiungere le seguenti: e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le amministrazioni pubbliche definiscono, entro il 30 giugno di ogni anno, un piano annuale di formazione del personale in materia di transizione digitale, garantendo un minimo del 5 per cento delle ore lavorative dedicate alla formazione. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la riduzione proporzionale del budget destinato all'innovazione tecnologica.
12.29. Schiano Di Visconti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure attuative per la promozione della transizione digitale nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo l'assegnazione di risorse dedicate alla formazione digitale dei dipendenti pubblici, in particolare di quelli operanti in settori direttamente coinvolti nell'attuazione degli obiettivi di digitalizzazione individuati nei Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO), al fine di assicurare l'efficacia degli interventi programmati. Il medesimo decreto introduce, altresì, un obbligo periodico di aggiornamento professionale per il personale tecnico-informatico in servizio presso le pubbliche amministrazioni, attraverso la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti e finalizzati anche all'acquisizione di certificazioni internazionali in materia di competenze digitali, prevedendo specifici incentivi professionali ed economici a sostegno di tali percorsi.
12.32. Ruffino, D'Alessio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», è disposto lo scorrimento integrale delle graduatorie vigenti del concorso RIPAM per 3.946 unità di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia e quelle relative al personale tecnico e amministrativo a supporto dell'ufficio per il processo, di seconda e terza area.
12.33. Casu, Scotto, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 173, dopo il comma 2-sexiesdecies è aggiunto il seguente:

   «2-septiesdecies. A decorrere dal 1° gennaio 2025 al personale dipendente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile è Pag. 64corrisposta una specifica retribuzione di risultato per i carichi e le responsabilità organizzative gestionali per la specificità ed assoluta peculiarità delle funzioni di vigilanza e di ispezione connesse all'attività sanzionatoria, ivi incluse quelle di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies. Tale retribuzione di risultato è a carico delle disponibilità di bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e non può superare l'importo del 15 per cento del trattamento economico annuo lordo pro capite riferito alle voci retributive fisse e continuative. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 511, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
12.34. Iezzi, Bordonali, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
12.35. Iacono, Barbagallo, Marino, Provenzano.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In considerazione del valore strategico del settore della portualità, del trasporto marittimo, della logistica e della logistica digitale, è autorizzata la spesa di euro 7.933.354 per l'anno 2025, di euro 8.131.688 per l'anno 2026 e di euro 8.334.980 per l'anno 2027, per l'attuazione di un accordo di servizio triennale da stipularsi tra la società «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni» e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dello svolgimento delle attività di supporto e assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di logistica, infrastrutture e trasporti.
  8-ter. Per le finalità di cui al comma 8-bis, la società «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni» è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, un contingente pari a venti unità di personale non dirigenziale di secondo e terzo livello.
  8-quater. Agli oneri derivanti dai commi 8-bis e 8-ter, si provvede:

   a) quanto a euro 700.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

   b) quanto a euro 7.233.354 per l'anno 2025, a euro 7.431.688 per l'anno 2026 e a euro 7.634.980 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
12.40. Maccanti, Giaccone, Iezzi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, il Ministero della difesa, la Corte dei conti, la regione Lazio e le relative Pag. 65aziende sanitarie, la Croce Rossa Italiana e le amministrazioni pubbliche che fruiscono dei servizi resi dall'ente sanitario di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, provvedono a fornire, anche sulla base delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo e fino a complessive 120 unità, personale in regime di distacco o altri istituti similari. Con specifico accordo interistituzionale stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ciascuna delle istituzioni di cui al precedente periodo viene determinata l'entità del personale a proprio carico.
12.42. Candiani, Iezzi, Bordonali, Ziello.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «è costituita una segreteria tecnica» sono aggiunte le seguenti: «, cui è assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con incarico che può essere conferito con le modalità di cui all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e»; dopo le parole: «i compiti inerenti» sono inserite le seguenti: «al coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza rivolti alle imprese estere, diversi da quelle attribuite all'Unità di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis,». Alla nota numero 8 dell'allegato n. 1 al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti» sono inserite le seguenti: «e alla segreteria tecnica del comitato attrazione investimenti esteri».
  10-ter. All'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «le finalità di cui all'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «coordinare le attività e i servizi di assistenza successivi all'investimento estero, e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione,» e le parole: «cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «cui è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, ed a cui è assegnato un dirigente di livello non generale»;

   b) il secondo periodo è soppresso.

  10-quater. All'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «biennio 2023–2024» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025»;

   b) al quarto periodo, le parole: «due incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «un incarico dirigenziale».

  10-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 212.693 per l'anno 2025 e di euro 364.616,56 a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82. Conseguentemente, al predetto articolo 26, comma 2, le parole: «50 unità» sono sostituite dalle seguenti: «42 unità».
  10-sexies. All'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «esteri» è soppressa;

   b) al comma 2, la parola: «esteri» è soppressa e dopo le parole: «programmi di investimento diretto» sono inserite le seguenti: «, anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche».
12.44. Caramanna.

Pag. 66

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) attestato rilasciato all'esito di specifico corso di formazione in materia di digitalizzazione di sanità pubblica. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. L'attestato ha validità biennale e può essere rinnovato con le medesime modalità di cui alla presente lettera. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione. I soggetti già iscritti all'elenco nazionale di cui al comma 2 sono tenuti a conseguire l'attestato in materia di digitalizzazione di sanità pubblica entro centottanta giorni dall'attivazione dei relativi corsi pena la decadenza dell'iscrizione nel medesimo elenco. L'attestato di cui alla presente lettera non rileva ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 6».
12.45. Loizzo, Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello, Lazzarini, Matone, Pretto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attività economico-produttive nelle Zone logistiche semplificate di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Comitato di indirizzo della Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 è integrato da un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS. Qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS ricadano negli ambiti di competenza di due o più C.C.I.A.A., la designazione del rappresentante di cui al primo periodo avviene d'intesa tra loro. La composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS già istituiti è integrata mediante la designazione da parte della C.C.I.A.A. territorialmente competente del proprio rappresentante, effettuata secondo le modalità di cui al primo e al secondo periodo e comunicata al presidente del medesimo Comitato di indirizzo e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della designazione del rappresentante della C.C.I.A.A. ai sensi del terzo periodo, il Comitato di indirizzo della ZLS si intende validamente istituito ad ogni effetto di legge. Per tutto quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40.
12.46. Sbardella, Montaruli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, le parole: «per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio»;

   b) al terzo comma, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

Pag. 67

   c) al quarto comma, le parole: «per gli affari giuridici, il contenzioso diplomatico e i trattati,» sono sostituite dalle seguenti: «competente per gli affari giuridici e quelle»;

   d) al quinto comma, le parole: «sono conferite ad un ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «, di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari».
12.185. Il Governo.

  Al comma 11, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: alle esigenze organizzative aggiungere le seguenti: , e comunque a domanda del lavoratore,;

   b) sopprimere il secondo periodo.
12.51. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Al comma 11, capoverso, dopo le parole: dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere le seguenti: compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,.
12.52. Marchetto Aliprandi.

  Al comma 11, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli enti locali che versino nelle condizioni di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000 la percentuale di cui al periodo precedente è del 50 per cento.
*12.53. Castiglione.
*12.54. Amich.
*12.55. Roggiani.

  Al comma 11, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La percentuale di cui al primo periodo non si applica in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente operaio del comparto idraulico-forestale.
12.56. Tenerini, Battilocchio.

  Al comma 11, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: , nonché al personale delle amministrazioni dello Stato titolari dell'attuazione del PNRR e del PNC.
*12.57. Cesa.
*12.58. Bicchielli, Alessandro Colucci.
*12.59. Miele, Giagoni, Giaccone, Caparvi, Zinzi.
*12.60. Battilocchio, Tenerini.

  Al comma 11, capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere giovani qualificati di età non superiore a trenta anni, nel limite di uno ogni due risoluzioni del rapporto di lavoro di cui al primo periodo del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalità di assunzione del personale di cui al presente comma, nonché i criteri per individuare i giovani qualificati.
12.61. Marattin.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 Pag. 68luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «lettere b), d) e f),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), d), e) e f)»;

   b) dopo le parole: «non statali legalmente riconosciute» sono aggiunte le seguenti: «nonché a corsi accademici presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».
12.80. Tassinari, Battilocchio.

  Sostituire il comma 14, con il seguente:

  14. A decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o scorrimento di graduatorie vigenti, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 68 unità da inquadrare nell'area degli assistenti della sezione di ruolo agricoltura. Per la medesima sezione del ruolo agricoltura è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, di 1 unità dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 28 unità da inquadrare nell'area dei funzionari. A decorrere dall'anno 2025, per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità o procedure di mobilità, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, 1 unità dirigenziale di livello non generale, nonché un contingente di personale non dirigenziale pari a 30 unità da inquadrare nell'area funzionari anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti a decorrere dall'anno 2026. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa complessiva pari a 300.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
12.83. Cerreto, Caretta, Mattia.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Gli organismi pagatori regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116, ai fini dell'adeguamento della struttura organizzativa alle condizioni di riconoscimento stabilite dai Regolamenti di esecuzione (UE) 2022/127 e 2022/128 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2022, fino al 31 dicembre 2027 possono assumere personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite delle risorse assegnate dall'ente di competenza a copertura dei costi di funzionamento.
12.86. Tenerini, Battilocchio, Gentile, Tassinari.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. All'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al primo periodoPag. 69 sulla base degli atti di indirizzo delle Camere».
  15-ter. All'articolo 1, comma 213, lettera h) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «o territoriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriale o internazionale,».
  15-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 231, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e 18 milioni di euro per l'anno 2026»;

   b) dopo il comma 231, è aggiunto il seguente:

   «231-bis. Al fine di consentire la gestione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025.»;

   c) al comma 232, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e 7 milioni di euro per l'anno 2026»;

   d) al comma 233, le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle parole: «71,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 48,5 milioni di euro per l'anno 2026».

  15-quinquies. All'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzati»;

   b) le parole: «Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza anche internazionale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, individuati dalla predetta Autorità politica. A valere sulle risorse di cui al primo periodo è autorizzata, altresì,».

  15-sexies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 10,6 milioni di euro. Il fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è incrementato di 10 milioni di euro. Per le spese di funzionamento dell'Autorità garante nazionale delle persone con disabilità, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro.
  15-septies. All'onere derivante dal comma 15-quater, lettere a), b) e c) e dal comma 15-sexies, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, lettera d).
12.91. Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sono sostituite con le seguenti: «Ministero della cultura», le parole: «, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente,» sono soppresse, le parole: «dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e comunque fino al 31 dicembre 2025 e» sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque fino al 31 dicembre 2030.»;

    2) al terzo periodo, le parole: «2021 e» sono sostituite dalla seguente: «2021,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Pag. 70«e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».
12.93. Mollicone, Amorese.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente,» e le parole: «dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e comunque fino al 31 dicembre 2025 e» sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque fino al 31 dicembre 2030.»;

   b) l'ultimo periodo è soppresso.
12.94. Mollicone, Amorese.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, il Fondo per il Museo nazionale della resistenza».
12.99. Tassinari.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico di sovrintendente può essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età».
12.101. Mollicone, Di Maggio, Mulè.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  16-bis. In relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, per gli incarichi di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, è autorizzata una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
  16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
12.187. I Relatori.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  16-bis. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientati all'artePag. 71 musicale, nonché della comunicazione e dei servizi nella regione Puglia e, nello specifico, nei territori garganici, è reso autonomo il Conservatorio statale di musica di Rodi Garganico, mediante trasformazione dell'attuale sede staccata del Conservatorio statale di musica «Umberto Giordano» di Foggia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1980, n. 1095.
  16-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato lo statuto del Conservatorio, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e deliberato dagli organi statutari.
  16-quater. In sede di definizione del regolamento didattico del Conservatorio, agli studenti iscritti ai corsi è sempre garantita la possibilità del completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.
  16-quinquies. Dall'attuazione dei commi da 16-bis a 16-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
12.131. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  16-bis. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonché in materia di concorrenza, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di sedici unità di ruolo della carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di dieci e sei unità di personale di cui la medesima Autorità può avvalersi in posizione di comando, rispettivamente previsti dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127.
  16-ter. Le assunzioni delle sedici unità di cui al comma 16-bis possono essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  16-quater. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) si avvale, per il personale fino alla qualifica di consigliere in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La procedura per l'immissione in ruolo prevista dal primo periodo, al fine di ulteriormente assicurarne la massima trasparenza, omogeneità e imparzialità, può prevedere anche l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali per la prova somministrata in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, le immissioni in ruolo di cui al presente comma sono subordinate, oltre che al superamento della prova ivi indicata, anche alla sussistenza di corrispondenti vacanze organiche non riferite al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno 2024. In caso di indisponibilità delle vacanze organiche indicate al terzo periodo, per le immissioni in ruolo del personale di cui al presente comma, si procede in ogni caso in deroga all'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 834, della citata legge n. 207 del 2024.Pag. 72
  16-quinquies. Al fine di continuare ad avvalersi delle occorrenti professionalità anche in vista della riforma del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere presso la CONSOB alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente al personale non dirigenziale e comunque fino alla qualifica di Consigliere, sono prorogati per un ulteriore periodo pari alla durata complessiva dei medesimi contratti sulla base dei quali la prestazione dell'attività lavorativa è stata effettuata. Le amministrazioni o gli enti di provenienza del personale di cui al primo periodo, adottano tempestivamente tutti gli eventuali adempimenti occorrenti ai fini della prosecuzione dei contratti di cui al presente comma. Resta ferma la possibilità per il personale di cui al primo periodo di chiedere la risoluzione del contratto.
12.106. Comaroli, Giaccone, Iezzi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  16-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e ovunque ricorre nell'articolo, le parole: «, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» sono soppresse.
  16-ter. All'articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'INDIRE è autorizzato a incrementare la propria dotazione organica di due unità dirigenziali di seconda fascia a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L'INDIRE provvede alla variazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  16-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5:

    1) all'alinea, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «trentanove»;

    2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, istituito ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567»;

   b) al comma 8, terzo periodo, le parole: «che sia stato eletto nel» sono sostituite dalle seguenti: «componente del».

  16-quinquies. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci» sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.
12.107. Miele, Latini, Loizzo, Sasso.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  16-bis. Al fine di adeguare l'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto alle posizioni organizzative già esistenti a legislazione vigente, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 812-bis, comma 1, lettera b), la parola: «27» è sostituita dalla seguente: «28»;

Pag. 73

   b) all'articolo 814:

    1) al comma 1, la parola: «1069» è sostituita dalla seguente: «1070» e la parola: «756» è sostituita dalla seguente: «757»;

    2) al comma 1-bis, lettera a), la parola: «5» è sostituita dalla seguente: «6»;

   c) nel quadro V della tabella 2 di cui all'articolo 1136-bis, alla riga corrispondente al grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), il numero: «4» relativo all'organico è sostituito dal seguente «6».

  16-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui ai commi 16-bis e 16-quater, è autorizzata la spesa di euro 29.145,80 per l'anno 2025 ed euro 228.630,65 a decorrere dall'anno 2026.
  16-quater. In attuazione della disposizione di cui al comma 16-bis e per prontamente colmare la vacanza nel grado superiore esistente, in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare, per il 1° luglio dell'anno 2025 è, in via straordinaria, autorizzata una ulteriore promozione aggiuntiva nel grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a).
  16-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 16-ter, pari a euro 29.145,80 per l'anno 2025 ed euro 228.630,65 a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
12.109. Iezzi, Bordonali, Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  16-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 66-bis e» e dopo le parole: «se informatici,» sono inserite le seguenti: «delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della stessa legge n. 89 del 1913, nonché per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «degli atti formati su supporto informatico,» sono inserite le seguenti: «delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della stessa legge n. 89 del 1913, dei repertori e registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,»;

   c) al terzo periodo, dopo le parole: «il trasferimento degli atti» sono inserite le seguenti: «, delle copie informatiche, dei registri e dei repertori» e dopo le parole «le strutture» è inserita la seguente: «periferiche».

  16-ter. All'articolo 66-bis, comma 3, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, le parole: «Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministero della giustizia».
12.110. Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  16-bis. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle costituite a livello provinciale e sovraprovinciale,Pag. 74 ovvero, in mancanza, quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, in ogni caso con riferimento esclusivo alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio interessata.
  16-ter. I componenti degli organi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, restano esclusi dal divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
12.115. Steger.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 619, secondo periodo, le parole: «Autorità portuale di Trieste» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale»;

   b) al comma 620, le parole: «Autorità portuale di Trieste» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale»;

   c) dopo il comma 619 è inserito il seguente:

   «619-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di progetti unitari di riqualificazione e di gestione delle aree e degli immobili del Porto Vecchio di Trieste, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale può delegare il comune di Trieste a svolgere – nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione nazionale ed europea in materia, nonché in armonia con la normativa vigente in materia di demanio marittimo – la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto Vecchio amministrati in via esclusiva dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, che resterà unico titolare del rapporto concessorio».
12.113. Panizzut, Iezzi, Giaccone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Gli articoli 20 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpretano nel senso che le discipline ivi previste non trovano applicazione in relazione all'Ente nazionale risi, quale ente pubblico economico.
12.117. Ciaburro, Mattia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico nella misura dei seguenti importi onnicomprensivi:

   a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana;

   b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

   c) oltre a euro 100 a titolo di rimborso forfetario per le spese di trasferta, di distanza inferiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato, ovvero il rimborso analitico delle spese per le trasferte, di distanza superiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, e per le trasferte all'estero, in quest'ultimo caso oltre alle eventuali diarie di missione previste dalla normativa vigente.

   Per le operazioni a cui partecipi anche personale con funzioni ausiliarie e di supportoPag. 75 al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, sono dovuti ad ogni unità di personale gli importi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, maggiorati nella misura del 40 per cento, nonché gli importi di cui alla lettera c) del presente comma.
   1-bis. Al personale incaricato delle operazioni di cui al comma 1, con funzione di titolare dell'attività, spettano gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché gli importi di cui al comma 1, lettera c). Al personale eventualmente incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, spettano il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché gli importi di cui al comma 1, lettera c).
   1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti solo gli importi di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti gli importi di cui al comma 1, lettera c), oltre al 50 per cento degli importi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis.
   1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle attività ispettive e di vigilanza disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   1-quinquies. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attività di cui al comma 1-quater sono posti interamente a carico dei soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza».
12.122. Battilocchio, Tassinari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Al fine di far fronte agli interventi tecnologici e logistico-organizzativi necessari per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi ICT del Ministero dell'università e della ricerca da destinare al Consorzio interuniversitario CINECA è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'attuazione degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
12.135. Tassinari, Battilocchio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale Ata della scuola, per l'anno 2024 e per l'anno 2025 dal 1° gennaio al 31 agosto, sono riversate nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) relativo all'anno scolastico 2024/2025 al fine di riconoscere il maggior impegno del personale Ata connesso allo svolgimento degli incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal PNRR, alla rivalutazione indennità Dsga, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti. I criteri di distribuzione alle scuole, compresa l'eventuale misura dei compensi saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le OOSS firmatariePag. 76 del CCNL «Istruzione e Ricerca» 2019-2021.
*12.140. Piccolotti, Mari, Zaratti.
*12.141. Gribaudo.
*12.142. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Al fine di garantire un maggiore coordinamento tra le amministrazioni competenti per materia, il commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in aggiunta a quanto ivi previsto, assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva realizzazione anche di grandi programmi di investimento nazionali dichiarati di preminente interesse strategico nazionale con deliberazione del Consiglio dei ministri. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
**12.144. Squeri, Tenerini, Tassinari.
**12.145. Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. All'articolo 1, comma 830, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale» sono soppresse.
*12.146. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
*12.147. Mollicone, Amorese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. In deroga all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale trasferito, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, nei ruoli delle amministrazioni dello Stato titolari di interventi rientranti nel PNRR e nel PNC, transita d'ufficio nell'area superiore a quella di appartenenza, previo possesso della laurea magistrale e dell'anzianità di servizio di dieci anni maturata in qualsiasi Area professionale e in qualunque amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali progressioni sono consentite previa verifica della disponibilità di posti nell'ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali.
**12.148. Miele, Giagoni, Giaccone, Caparvi, Zinzi.
**12.149. Cesa.
**12.150. Battilocchio, Tenerini.
**12.151. Bicchielli, Alessandro Colucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. È autorizzata la spesa di euro 2.884.300 per l'anno 2025 e di euro 6.684.300 a decorrere dall'anno 2026 in favore della Gestione governativa ferrovia circumetnea. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2.884.300,00 per l'anno 2025 e a euro 6.684.300,00 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
12.152. Carrà, Sudano, Iezzi, Giaccone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto media e lunga percorrenza di passeggeri – contratto intercity – per il periodo 2027-2041 in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) Pag. 77n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2025, di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 1.791.927,65 per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
12.157. Maccanti, Iezzi, Giaccone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
*12.158. Piccolotti, Mari, Zaratti.
*12.159. Gribaudo.
*12.160. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.
*12.161. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
**12.165. Piccolotti, Mari, Zaratti.
**12.166. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Al fine di garantire il principio di parità di trattamento tra tutti i docenti con requisiti omogenei, tutti i vincitori del concorso D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023 immessi in ruolo entro dicembre 2024, in conformità al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e abilitati entro il 31 dicembre 2024, sono assunti a tempo indeterminato a far data dal conseguimento dell'abilitazione e sottoposti all'anno di prova nel corrente anno scolastico 2024/2025, come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
12.168. Ghirra, Mari, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Nell'espletamento delle attività delegate dagli Organismi pagatori, gli operatori dei Centri di assistenza agricola (CAA) rivestono la funzione di incaricati di pubblico servizio di cui all'articolo 358 del codice penale.
12.173. Caretta, La Porta, Almici.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
*12.177. Cesa.

Pag. 78

*12.178. Bicchielli, Alessandro Colucci.
*12.179. Miele, Giagoni, Giaccone, Caparvi, Zinzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Agli accompagnatori al pianoforte, al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è consentito, previa autorizzazione del direttore, l'esercizio della libera professione in campo artistico a condizione che non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla propria funzione e che sia compatibile con l'orario di servizio.
12.180. Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
12.181. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, per l'anno 2025, all'ulteriore spesa di 556.960,00 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
12.188. I Relatori.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità e comunque fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali presso il medesimo Ministero non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12.186. I Relatori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriori misure per la funzionalità della pubblica amministrazione)

  1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «3. Le cause di inconferibilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

   b) all'articolo 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o Pag. 79ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.».
12.02. Pittalis, Tenerini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo della legge 7 febbraio 1990, n. 19»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «non lo ha commesso,» sono inserite le seguenti: «ovvero con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione».
12.03. Pittalis, Tenerini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)

  1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani triennali di fabbisogno del personale del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.
  2. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la salute 2019/21, prorogato dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2025 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza medica e sanitaria, della Dirigenza TPA e per il personale del Comparto sanità pubblica, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per favorire l'implementazione della Missione 6 del PNRR. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale.
*12.012. Scotto, Furfaro.
*12.013. Mari, Zaratti.
*12.014. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di personale)

  1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, Pag. 80in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2025.
  2. Nell'ambito del Fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**12.015. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
**12.016. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)

  1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021»,sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».
*12.018. Scotto, Graziano.
*12.019. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure in materia di realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento Pag. 81dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro,» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;

   b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,»;

   c) alla lettera b), le parole da: «in favore delle strutture» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia».

  2. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».
**12.023. Cattaneo.
**12.024. Maccari, Chiesa.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Razionalizzazione dei contingenti dei medici veterinari specialisti per il contrasto alle epizoozie ed alle zoonosi sul territorio nazionale)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

   «8-ter. Al fine di potenziare l'organico del personale qualificato per il contrasto e la gestione delle emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati, ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici e Psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione figurano come titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per trentotto ore settimanali presso le AA.SS.LL., comunque denominate, o presso altri enti del Servizio sanitario nazionale (S.S.R., II.RR.CC.SS., II.ZZ.SS.) ed in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso all'Area Funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1997, n. 365, a domanda sono inquadrati nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL dell'Area della Sanità, sentita la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome. Ai medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione ancora non hanno maturato o perfezionato i requisiti richiesti dal presente comma, sarà comunque data la possibilità di presentare la domanda fino al 31 dicembre 2026. Le ore di incarico a tempo indeterminato lasciate dai medici veterinari convenzionati che a domanda saranno inquadrati nei ruoli dirigenza veterinaria ai sensi del presente comma saranno rese indisponibili. Ai medici veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa, già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari Pag. 82(ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza veterinaria, nonché ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato si applicherà quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2001.».
12.025. Cannata.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

  1. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai dirigenti sanitari degli enti vigilati dal Ministero della salute e, in ogni caso, alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, i predetti dirigenti sanitari e i dirigenti sanitari del Ministero della salute verranno equiparati, ai fini del collocamento in quiescenza, ai dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale».
12.026. Ciancitto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di favorire il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato ed integrato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano, in via diretta, alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario nazionale.
12.027. Ciancitto, Longi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per contrastare la carenza di personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole: «settantaduesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «settantatreesimo anno di età».
12.029. Comaroli, Giaccone, Iezzi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)

  1. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, le parole: «che ne cura l'immediata trasmissione» sono sostituite dalla seguente: «nonché»;

   b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Istituzione della Banca dati nazionale e del Registro digitale degli scioperi nei servizi pubblici essenziali)

   1. Presso la Commissione di garanzia è istituita la Banca dati nazionale degli scioperi nei servizi pubblici essenziali. La Commissione elabora i dati acquisiti e ne cura Pag. 83la riproduzione nel Registro digitale degli scioperi indicando, in relazione a ciascuno sciopero, il settore e le aziende coinvolte, i soggetti proclamanti, la data, la durata, le modalità, il bacino di utenza interessato, nonché gli interventi adottati dall'Autorità.
   2. I criteri per analizzare e catalogare i dati degli scioperi, anche ai fini delle informazioni da pubblicare nel Registro digitale, sono stabiliti con deliberazione della Commissione, che ha, altresì, il compito di valutare l'opportunità di integrare le informazioni indicate al comma 1, dell'articolo 2, tenuto conto della specificità dei diversi settori interessati dallo sciopero e dell'impatto degli stessi sull'utenza.
   3. Il Registro è reso disponibile per la consultazione ai cittadini ed a tutti i portatori di interesse mediante l'accesso per via telematica al sito istituzionale della Commissione.
   4. Al fine di garantire la piena operatività e implementazione della Banca dati nazionale degli scioperi e la gestione del Registro digitale degli scioperi con carattere di continuità e di favorire il riassetto organizzativo della Commissione in funzione dei nuovi compiti amministrativi, i contingenti di personale di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono aumentati di 5 unità.».
12.030. Bagnai, Giaccone, Iezzi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ampliamento pianta organica e assunzioni mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, nonché dell'incremento dei numeri dei suicidi, la pianta organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia, destinata al ruolo di mediatore culturale è aumentata fino al contingente di 300 unità.
  2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, le relative procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 233 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate al ruolo di mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
  3. Alle assunzioni finalizzate all'attuazione del comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
  4. Per l'attuazione delle suddette disposizioni è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.
12.039. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile)

  1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di Pag. 84comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.
  2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 euro da destinare all'espletamento delle relative procedure concorsuali.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.040. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Assunzioni polizia penitenziaria)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 2.000 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, nel 2025, e di ulteriori 2000 unità, a decorrere dal 2026.
12.043. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

  1. Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale («Agenzia») per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio unionale e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di euro 1.000.000 per l'anno 2025, di euro 4.000.000 per l'anno 2026 e di euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  3. Tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e direttore deve possedere il nulla osta di sicurezza («NOS») di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  4. Oltre a quanto previsto dal comma 3 e per le medesime finalità, per il personale ivi indicato che abbia tenuto comportamenti che, in relazione alle competenze dell'Agenzia in materia di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, Pag. 85determinino il venir meno del rapporto fiduciario, è disposta la cessazione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. Tale cessazione comporta la ricollocazione, anche in sovrannumero, del personale interessato, con salvaguardia della posizione giuridica maturata, presso la pubblica amministrazione o l'ente pubblico di originaria appartenenza, ovvero presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora esso non provenga da altra pubblica amministrazione o da altro ente pubblico o la sua ricollocazione, presso questi ultimi, non risulti possibile per altra causa. Tale cessazione può essere disposta anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare. La ricollocazione di cui al periodo precedente è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione. Con il provvedimento di ricollocazione è disposto un assegno riassorbibile ad personam in caso di differenziali retributivi tra il trattamento economico complessivo in godimento presso l'Agenzia e quello previsto presso l'amministrazione di destinazione. Tale differenziale grava sulle risorse destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per la ricollocazione del personale dell'Agenzia di cui al comma 1, nei casi di mancato conseguimento, rinnovo o revoca del NOS.
  5. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, in materia di destituzione per motivi disciplinari, recate dal regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
12.044. I Relatori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriori misure per la funzionalità della pubblica amministrazione)

  1. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, il Ministero della difesa, la Corte dei conti, la regione Lazio e le relative Aziende sanitarie, la Croce rossa italiana e le amministrazioni pubbliche che fruiscono dei servizi resi dall'ente sanitario di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, provvedono a fornire, anche sulla base delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo e fino a complessive 120 unità, personale in regime di distacco o altri istituti similari. Con specifico accordo interistituzionale stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ciascuna delle istituzioni di cui al precedente periodo viene determinata l'entità del personale a proprio carico.
12.047. Pittalis, Tenerini.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.1. Scotto, Bonafè.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)

  1. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembrePag. 86 1993, n. 580, sono quelle costituite a livello provinciale e sovraprovinciale, ovvero, in mancanza, quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.
  2. I componenti degli organi di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, restano comunque esclusi dal divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. La disposizione del quarto periodo dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e da Unioncamere successivamente alla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, e che prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità.
  4. Per il biennio 2025-2026, in deroga al limite di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2023, n. 74, previsto per le singole camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è autorizzata ad indire procedure di assunzione per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di un numero di unità non superiore a 60 in nome e per conto delle camere di commercio che ne abbiano fatto preventiva richiesta e che prevedono, al termine del percorso di servizio prestato e concluso con valutazione positiva, di poter assumere le unità interessate a valere sul contingente di assunzioni a tempo indeterminato consentite in base alla normativa inerente. Sulla base delle richieste pervenute dalle camere di commercio, Unioncamere gestisce le procedure nel rispetto del principio della territorialità del reclutamento e fornisce alle camere stesse la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato da queste sottoscritti.
  5. Per le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, può avere luogo, comunque, per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. Analoga possibilità è ammessa per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
13.01. Pella, Squeri, Tenerini, Battilocchio, Tassinari, Gentile.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)

  1. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle costituite a livello provinciale e sovraprovinciale, ovvero, in mancanza, quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.
  2. I componenti degli organi di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, restano comunque esclusi dal divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. La disposizione del quarto periodo dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura successivamente alla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, e che prevedono un Pag. 87numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità.
  4. Per il biennio 2025-2026, in deroga al limite di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2023, n. 74, previsto per le singole camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è autorizzata ad indire procedure di assunzione per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di un numero di unità non superiore a 60 in nome e per conto delle camere di commercio che ne abbiano fatto preventiva richiesta e che prevedono, al termine del percorso di servizio prestato che si è concluso con valutazione positiva, di poter assumere le unità interessate a valere sul contingente di assunzioni a tempo indeterminato consentite in base alla normativa inerente. Sulla base delle richieste pervenute dalle camere di commercio, Unioncamere gestisce le procedure nel rispetto del principio della territorialità del reclutamento e fornisce alle camere stesse la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato da queste sottoscritti.
  5. Per le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, può avere luogo, comunque, per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. Analoga possibilità è ammessa per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
13.02. Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

ART. 14.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: ai comparti del Servizio sanitario nazionale.
14.3. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri aggiungere le seguenti: , incluso il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro,.
14.15. Varchi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , nonché degli enti locali;

   b) al primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;

   c) al terzo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;

   d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.
*14.5. Zaratti, Mari.
*14.6. Ruffino, D'Alessio.
*14.7. Bonafè, Scotto, Casu.
*14.8. Romano, Alessandro Colucci.
*14.9. Roggiani.
*14.10. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
*14.11. Castiglione.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù.
14.57. I Relatori.

Pag. 88

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;

   b) al terzo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di comparto unico del pubblico impiego delle regioni e degli enti locali)

  1. Nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, nonché per contrastare il fenomeno della carenza di personale, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.
  2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.
  3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.
  4. L'ordinamento del personale degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi regionali e nazionali nel rispetto dei princìpi generali del rapporto di pubblico impiego.
14.16. Romano, Alessandro Colucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 124 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato.
14.24. Gusmeroli, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale anche in considerazione degli impegni derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, la dotazione del Fondo Risorse I decentrate relativa all'anno 2025 è incrementata in ragione delle risorse disponibili risultanti dallo 0,10 per cento delle Entrate, Titoli I e II del Bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
14.25. Soumahoro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «750 unità». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.172.580 euro per l'anno 2025 e a 12.690.318 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 290.000 euro per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a 737.000 euro per l'anno 2025 e a 1.364.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.28. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.

Pag. 89

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 con le seguenti: 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.

  Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri di cui al presente comma si provvede quanto a euro 50.0000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.55. I Relatori.

  Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.32. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento dell'attività e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 5 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, è incrementata di euro 737.812 per l'anno 2025 e di euro 1.327.000 a decorrere dall'anno 2026.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a euro 1.737.812 per l'anno 2025 e ad euro 2.327.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  6-quater. All'articolo 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «si provvede destinando» sono inserite le seguenti: «una quota del fondo di cui all'articolo 32, nonché» e le parole da: «di componente del comitato» fino a: «della legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dai compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,»;

   b) al comma 3, dopo la parola: «stabilendo» è inserita la seguente: «altresì».
14.56. I Relatori.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;

   b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;

   c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a Pag. 90tempo indeterminato e a tempo determinato».

  6-ter. Al comma 124 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL.».
*14.36. Zaratti, Mari.
*14.37. Ruffino, D'Alessio.
*14.38. Bonafè, Scotto.
*14.39. Iezzi, Bordonali, Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Frassini.
*14.40. Roggiani.
*14.41. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
*14.42. Castiglione.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2025 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie e della dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale.
14.43. Malavasi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. La quota unitaria media pro capite di 6.000,00 euro come individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, ai fini della quantificazione della dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate, di cui all'articolo 49 del CCNL Funzioni Centrali, deve intendersi riferita a tutto il personale non dirigenziale a qualunque titolo in servizio presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma, pari a complessivi euro 1.401.564,00 per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede con risorse proprie di bilancio derivanti da una quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile.
14.48. Urzì.

Pag. 91

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, le parole: «per l'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027».
14.53. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni locali)

  1. Al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, con i restanti comparti e aree della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2025 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dedicato di risorse aggiuntive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destinato all'incremento dei fondi risorse decentrati delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali, da ripartire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2022-2024.
*14.02. Scotto, Bonafè, Casu.
*14.03. Mari, Zaratti.
*14.04. Baldino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e per favorire una maggiore attrattività degli enti del Servizio sanitario nazionale e nel contempo la riduzione del fenomeno delle dimissioni anticipate, i risparmi conseguiti a livello regionale da tali enti rispetto al limite di spesa per il personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale, per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il relativo importo è adeguato annualmente, in aumento o in diminuzione, in rapporto ai risparmi conseguiti rispetto al limite di spesa di cui al precedente periodo. Le risorse possono essere attribuite dalle regioni agli enti del Servizio sanitario regionale anche con la finalità di perseguire la perequazione del trattamento accessorio.
14.010. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello, Pretto, Loizzo.

ART. 15.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) adotta, limitatamente al territorio di Roma Capitale, l'atto di indirizzo, nonché gli eventuali adempimenti conseguenti previsti al comma 3 dell'articolo 2, Pag. 92della legge regionale Lazio 19 luglio 2019, n. 13».
15.7. I Relatori.

  Sopprimere il comma 4.
15.4. Ilaria Fontana, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)

  1. Al fine di adeguare la capacità tecnico amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti, per il completamento della dotazione organica, possono assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  2. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi in esso contenuti, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».
15.02. Alessandro Colucci.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti in materia di sicurezza)

  1. All'articolo 35-bis, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «e 38 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 68 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15.04. Rizzetto.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
*16.1. Mari, Zaratti.

Pag. 93

*16.2. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
*16.3. Scotto, Bonafè.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
16.4. Scotto, Sarracino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Le modifiche dei limiti ordinamentali dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificato dall'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non determinano in ogni caso l'allungamento dei termini di pagamento dei trattamenti di fine rapporto.
16.6. Scotto, Sarracino.

ART. 17.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: provvedimenti di riorganizzazione, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sopprimere le parole: non generali;

   sopprimere il comma 3.
17.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione delle previsioni della Raccomandazione del Consiglio UE del 27 novembre 2023, per i profili di politica economica e finanziaria, promuovendo lo sviluppo dell'economia sociale e rafforzando la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica economica nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze sono attribuite le funzioni di analisi, proposta, monitoraggio e coordinamento in materia di economia sociale, anche con riguardo alla valutazione degli effetti macroeconomici delle misure di sostegno all'economia sociale e al raccordo con i programmi e le iniziative nazionali e internazionali, nel rispetto delle relative competenze. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma è attribuito alla Direzione I «Interventi finanziari in economia» del dipartimento dell'economia. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17.3. Giorgianni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di garantire l'efficienza e l'effettività delle procedure sul riconoscimento dell'ingiusta detenzione con riferimento all'accertamento delle relative responsabilità, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette al Ministro della giustizia, nella qualità di titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, al fine delle valutazioni di competenza, i provvedimenti di liquidazione delle domande di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale.
17.4. Enrico Costa, Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Ulteriori disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali e della Pag. 94Guardia di finanza nonché in materia di enti e società a partecipazione pubblica)

  1. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: «transitano nella prima» fino a: «almeno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «incaricati di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in base ai particolari ordinamenti previsti dall'articolo 19, comma 11, transitano nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella titolarità di uno o più dei predetti incarichi, anche per periodi non continuativi,».
  2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «per gli anni dal 2022 al 2026» sono soppresse.
  3. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026, per» sono sostituite dalla seguente: «Per»;

   b) al quinto periodo, le parole: «, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026» sono soppresse.

  4. Al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni istituzionali correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dall'articolo 3-quater del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, è incrementata di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. All'articolo 1, comma 1030, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «comprese le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «e ad esclusione delle sette posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,».

  6. All'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, le parole: «la guida in stato di ebrezza costituente reato,» sono soppresse.
  7. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1, lettera i), le parole: «la guida in stato di ebrezza costituente reato,» sono soppresse;

   b) all'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6), le parole: «la guida in stato di ebrezza costituente reato,» sono soppresse.

  9. All'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e l'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza».
  12. Al fine di garantire una corretta ripartizione delle competenze attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione organica del medesimo è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, con conseguente soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano Pag. 95finanziario già assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  14. All'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1983, n. 197, dopo le parole: «dal direttore generale del Tesoro» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e dal direttore generale dell'economia».
  16. Al fine, in particolare, di implementare la funzionalità dell'Istituto di cui all'articolo 62-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al medesimo articolo 62-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria»;

   b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, è istituita la fondazione Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, di seguito anche “fondazione”, competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale»;

   c) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «ovvero di università e di istituti universitari di ricerca» sono inserite le seguenti: «, nonché di organizzazioni internazionali»;

   d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale» sono inserite le seguenti: «e dell'industria», e, al secondo periodo, dopo le parole: «comunità scientifica nazionale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e internazionale»;

   e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione e della necessità di garantire l'integrazione delle attività di ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale, con apposita convenzione, da sottoscrivere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con la fondazione Istituto italiano di tecnologia di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono definite:

   a) le modalità per garantire la sinergia e la complementarità dei rispettivi piani strategici, per quanto di comune interesse;

   b) le modalità con cui la fondazione Istituto italiano di tecnologia fornisce attività di supporto in relazione alle soluzioni amministrative e gestionali funzionali al completamento del modello di funzionamento e alla piena operatività della fondazione di cui al comma 1»;

   f) al comma 8, primo periodo, le parole: «nel settore dell'automotive» sono sostituite dalle seguenti: «nel campo dell'intelligenza artificiale dell'industria» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali.».

  17. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del precedente comma 16, si provvede all'aggiornamento dello statuto secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
  18. Dai commi 16 e 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  19. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 26, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze.»;

Pag. 96

   b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «Tali promozioni» sono inserite le seguenti: «, conferite con decorrenza 1° luglio,».

  20. All'allegato 20, tabella 1, nota (c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ovvero a vacanza» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza dalla data in cui la stessa si verifica,».
  21. All'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo le parole: «sono conferite promozioni annuali» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza 1° luglio,».
  22. All'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, le parole: «Dipartimento del Tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento competente del Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole «Dipartimento del Tesoro, Direzione VI» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'economia, Direzione generale interventi finanziari nell'economia».
  23. La Commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunciarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione, è così composta:

   a) presidente: il sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze;

   b) vicepresidente: il direttore generale del Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, competente per materia;

   c) membri: due dirigenti dell'amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno, appositamente delegato, sostituisce nella vice presidenza il direttore generale del Dipartimento competente per materia, in caso di sua assenza o impedimento; il presidente ed il direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; tre esperti nel campo dell'arte e della storia dell'arte, dei quali almeno uno con competenza specifica nel campo delle incisioni; un esperto con specifiche competenze in materia di monetazione metallica in euro; un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; un rappresentante del Consiglio per i beni culturali e ambientali; un rappresentante dell'Accademia di belle arti di Roma; un rappresentante dell'insigne Accademia nazionale di San Luca; il direttore della sezione Zecca.

  24. Le mansioni di segretario della commissione di cui al comma 23 sono espletate da un funzionario dell'amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  25. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze».
  27. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La competenza ad applicare la sanzione amministrativa spetta alla direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze.».
  29. Al fine di incrementare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni:

   b) all'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «il Dipartimento del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del demanio»;

    2) al secondo periodo, le parole: «il Dipartimento del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del demanio»;

    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I canoni connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e gli accreditamenti conseguenti alle predette richieste di anticipazioni di tesoreria affluiscono sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20372 Pag. 97che viene intestato all'Agenzia del demanio.».

  30. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 762, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche»;

   b) al comma 763, le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2030».

  31. Agli oneri derivanti dal comma 30, nel limite di spesa massimo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  32. Al fine di accelerare la realizzazione e l'accrescimento, presso la Fondazione di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, delle facilities infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita, di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

   a) all'articolo 49-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Al trasferimento alla Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo delle somme di cui al medesimo comma, limitatamente allo stanziamento pari a 2 milioni di euro annui, si provvede, in termini di residui per gli anni dal 2022 al 2024 e in termini di competenza dall'esercizio 2025, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.»;

   b) al comma 276, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e di competenza per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2028».

  33. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione a socio unico Ministero dell'economia e delle finanze, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario liquidatore della medesima società trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio 2025, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2024, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2024. Il Commissario liquidatore nominato per la liquidazione della società di cui al presente comma, entro il 31 luglio 2025, versa all'entrata del bilancio dello Stato l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2024. I rapporti giuridici Pag. 98attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2024, sorti in capo alla società di cui all'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata entro il 30 settembre 2025. Il Commissario liquidatore della società, in carica alla data del 30 settembre 2025, cessa alla data del 1° ottobre 2025. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al secondo comma sono escluse da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La Società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del secondo comma, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2024. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al secondo comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della Società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La Società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna S.p.A. o alla diversa Società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del secondo comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la Società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  37. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025 mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di consentire al Fondo di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, la stipula di polizze sanitarie o mutualistiche in favore degli iscritti in servizio e di coloro che sono stati collocati in quiescenza, la percentuale delle risorse destinate alle erogazioni delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali può essere ulteriormente incrementata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, avvalendosi di quota parte degli importi non utilizzati per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034. Dalla previsione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17.01. Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ziello, Caparvi, Giagoni.

(Parte ammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali)

  1. Allo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, anche in relazione all'esercizio della Pag. 99delega di cui all'articolo 19 della legge 4 marzo 2024, n. 21, e delle eventuali ulteriori deleghe in materia, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia, di seguito denominata «Cabina di regia». La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Guardia di finanza. Alla Cabina di regia partecipa il direttore generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Coerentemente con le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese, provvedendo, in particolare:

   a) all'effettuazione di studi ed analisi dell'ecosistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche acquisendo dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti;

   b) a promuovere il coordinamento e il confronto tra i diversi enti pubblici nazionali, le autorità di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

   c) a promuovere l'elaborazione di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali, e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche dello stato di avanzamento.

  3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale, da due unità di personale dirigenziale di livello non generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché tra il personale della Guardia di Finanza. Nell'ambito del contingente di cui al primo periodo può essere ricompreso, sulla base di apposite convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia e delle finanze, anche il personale proveniente da società a partecipazione pubblica nonché il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali Pag. 100di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 472.551 per l'anno 2025 e di euro 945.100 annui a decorrere dal 2026.
  4. Al fine di supportare l'attività della Cabina di regia, presso la struttura tecnica di cui al comma 3 è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere istituito un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il Consiglio è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività della Cabina di regia, ivi incluso il personale appartenente agli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse di cui al comma 5 e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3.
  5. Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché ai fini della stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per i compensi del contingente di esperti, nonché dei membri del Consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, da intendersi quale limite complessivo di spesa. Fermo quanto previsto dal secondo periodo, ai soggetti ivi indicati non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.772.551 per l'anno 2025 e a euro 2.245.100 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
17.02. Il Governo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia)

  1. Al fine di garantire nel tempo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di riduzione della durata dei processi civili e penali, di dare attuazione al Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nonché per garantire il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzare l'esperienza dell'ufficio per il processo tramite la stabilizzazione prevista dall'articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi»;

Pag. 101

   b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che saranno utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia, organizzazione giudiziaria, è conseguentemente aumentata di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti»;

   c) al secondo periodo dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al quarto» e dopo le parole: «dall'anno 2027» sono inserite le seguenti: «, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali»;

   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2025 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi».
  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese le procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 868, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2026.
17.03. I Relatori.

ART. 19.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi con le seguenti: Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono avvalersi.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: crediti d'imposta aggiungere le seguenti: e di gestione delle istante autorizzative per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia con il PNIEC.
19.1. Giagoni.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché della Sogesid S.p.A., per quanto riguarda le iniziative di carattere ambientale.
19.2. Volpi, Palombi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità dell'Investimento M2. C4. 3.5 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Progetto MER – Marine Ecosystem Restoration) è autorizzata, in favore del medesimo Istituto, una spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere l'anno 2025 per il potenziamento di attività di monitoraggio, caratterizzazione dell'ambiente marino e mappatura dei fondali Pag. 102marini, da effettuarsi con mezzi navali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con particolare riferimento alla esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e il trasporto di energia. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
19.4. Gentile.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: all'imputazione delle riduzioni del Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze.

  Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: rientrano nella disponibilità del citato Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: sono destinate alla medesima finalità.
19.9. Di Lauro, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di assicurare una celere realizzazione degli interventi sottoposti a commissariamento di cui al comma 4-ter e inseriti nell'Accordo per la coesione della Regione Siciliana di cui alla delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2024, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta della Regione Siciliana, è autorizzato a trasferire, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario, fermo restando quanto previsto dal Capo I del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.
  4-ter. Gli interventi sottoposti a commissariamento di cui al comma 4-bis sono gli interventi per i quali il predetto Accordo per la coesione della Regione Siciliana indica come soggetto attuatore uno dei seguenti Commissari:

   a) Commissario straordinario unico per la depurazione ed il riuso delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

   b) Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui al l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

   c) Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana di cui all'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
19.10. Varchi, Sbardella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono disciplinate le modalità di trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria Pag. 103interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, delle disponibilità residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
19.11. Trancassini.

  Sostituire i commi da 5 a 9 con i seguenti:

  5. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7:

    1) le parole: «possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-bis»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9»;

   b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine del comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al cinquanta per cento del dovuto.»;

   c) al comma 9:

    1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 3 giugno 2025»;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate»;

   d) al comma 10:

    1) al primo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 luglio 2025»;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento può essere effettuato in dieci rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 18 luglio 2025 e le successive entro il 18 luglio 2026, il 18 luglio 2027, il 18 luglio 2028, il 18 luglio 2029, il 18 luglio 2030, il 18 luglio 2031, il 18 luglio 2032, il 18 luglio 2033 e il 18 luglio 2034.»;

    3) al terzo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «19 luglio 2025»;

   e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4 giugno 2025»;

   f) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025, di cui al medesimo comma 9. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.»;

   g) al comma 12, terzo periodo, le parole: «è prorogato di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di due anni».

  6. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, Pag. 104nella formulazione in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al comma 5, hanno già iniziato il pagamento rateale, scomputano dalle successive rate residue le eventuali maggiori somme versate rispetto agli importi risultanti dall'applicazione della percentuale definita con il decreto di cui al comma 7-bis del richiamato articolo 5 e, nel caso in cui residuino ulteriori somme versate in eccesso, possono chiederne il rimborso all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. Il rimborso degli importi versati in eccedenza è effettuato in tre rate annuali, senza applicazione di interessi.
  7. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.
  8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 giugno 2025».
  9. Le risorse finanziarie, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, previste dal Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alle finalità di cui ai commi da 5 a 5-ter del presente articolo. Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 460 è abrogato.
  9-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, lettera c), numero 1), quantificati in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
*19.13. Tenerini.
*19.14. Caparvi, Giaccone, Giagoni, Bagnai.
*19.16. Ghirra, Mari, Zaratti.
*19.17. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.
*19.18. Boschi.

  Sopprimere i commi 5 e 6.

  Conseguentemente:

   a) al comma 7, lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 7, le parole: «possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-bis» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9»;

   0b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine del comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di Pag. 105riversamento, in misura comunque non inferiore al cinquanta per cento del dovuto.»;

   0c) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 3 giugno 2025» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

   0d) al comma 10:

    1) al primo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 luglio 2025»;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento può essere effettuato in dieci rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 18 luglio 2025 e le successive entro il 18 luglio 2026, il 18 luglio 2027, il 18 luglio 2028, il 18 luglio 2029, il 18 luglio 2030, il 18 luglio 2031, il 18 luglio 2032, il 18 luglio 2033 e il 18 luglio 2034.»;

    3) al terzo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «19 luglio 2025»;

   0e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4 giugno 2025»;

   b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nella formulazione in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al comma 5, hanno già iniziato il pagamento rateale, scomputano dalle successive rate residue le eventuali maggiori somme versate rispetto agli importi risultanti dall'applicazione della percentuale definita con il decreto di cui al comma 7-bis del richiamato articolo 5 e, nel caso in cui residuino ulteriori somme versate in eccesso, possono chiederne il rimborso all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. Il rimborso degli importi versati in eccedenza è effettuato in tre rate annuali, senza applicazione di interessi.
  7-ter. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.;

   c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le risorse finanziarie, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, previste dal Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alle finalità di cui ai commi da 5 a 5-ter del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 460 è abrogato.
19.12. Pietrella, La Porta, Urzì.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa di gestione del Bonus Psicologo)

  1. Al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazionePag. 106 e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è autorizzata una spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2025, da destinarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Tali risorse sono destinate anche all'adeguamento della piattaforma informatica, alla semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e al potenziamento delle attività di supporto agli utenti, compresa la possibilità di individuare direttamente il centro medico da parte dei pazienti nell'elenco di INPS.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, non spese negli anni 2022 e 2023.
19.02. Bordonali, Iezzi, Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa di gestione del Bonus Psicologo)

  1. Al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è autorizzata una spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2025, da destinarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Tali risorse sono destinate anche all'adeguamento della piattaforma informatica, alla semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e al potenziamento delle attività di supporto agli utenti, compresa la possibilità di individuare direttamente il centro medico da parte dei pazienti nell'elenco di INPS.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.03. Roggiani.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150)

  1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «5-quater. Nei confronti del personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, di cui ai commi 1 e 2, non è ripetibile l'emolumento retributivo non occasionale a questi corrisposto dal datore di lavoro in modo costante, duraturo e senza riserve e percepito in buona fede.».
*19.06. Speranza, Amendola.
*19.07. Mattia.

ART. 20.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: , anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).
20.2. Zaratti, Mari.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione è istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani Pag. 107Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), quale punto di contatto nazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. La Struttura di cui al primo periodo opera alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del medesimo Ministero ed è retta da un dirigente di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello non generale, di n. 12 unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui n. 8 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e di n. 4 unità nell'area degli assistenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del Regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonché per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS.
  2-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale non dirigenziale di cui al comma 2-bis, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2-quater. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento di due posizioni di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due ulteriori uffici dei Provveditorati alle opere pubbliche.
  2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 2-quater, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di ulteriori due unità dirigenziali non generali. Conseguentemente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire due incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.
  2-sexies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recepisce le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies nei propri regolamenti di organizzazione. Le corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 dicembre 2025 con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
  2-septies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies, pari a euro 814.334,75 per l'anno 2025 e a euro 1.628.669,52 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-octies. In considerazione dell'urgenza di attuare i nuovi compiti derivanti dalle Decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 7 maggio 2024, di modifica della Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia entro il residuo periodo disponibile per realizzare le misure del PNRR, all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite facoltà assunzionali straordinarie per un totale di due dirigenti Pag. 108non generali a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contingenti di esperti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono incrementati rispettivamente di due ulteriori unità fino al 31 dicembre 2026.
  2-novies. L'Unità di Missione PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a copertura degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di unità di personale dirigenziale e di esperti di cui al comma 2-septies.
  2-decies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 226, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono disciplinate le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle informazioni contenute nella banca dati affidata in concessione alla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, al fine di assicurare, nel rispetto dell'articolo 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

   a) l'accesso, previo accreditamento, alle informazioni contenute nella predetta banca dati e pubblicate, mediante interoperabilità, sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005;

   b) l'accesso a servizi ed elaborazioni dati non disponibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa stipula, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
20.6. I Relatori.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni per la funzionalità e la qualificazione della domanda pubblica)

  1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del Piano nazionale degli interventi complementari al PNRR, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, denominato fondo per la qualificazione della domanda pubblica, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da ripartire a favore delle regioni per l'avvio di un piano straordinario di assunzioni di personale delle stazioni appaltanti, per fare fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi, risultanti dagli indici ufficiali di riferimento e mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in corso aventi carattere periodico e continuativo in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.
  2. Con decreto della Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni e di accesso utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 ed il rifinanziamento del medesimo attraverso una quota parte del contributo di ogni singolo bando delle stazioni appaltanti.
  3. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturaliPag. 109 di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «del costo dell'opera» sono aggiunte le seguenti: «, della fornitura o del servizio»;

   b) la lettera b) è soppressa.
20.03. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Romeo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Autorità Nazionale Anticorruzione)

  1. Ai sensi dell'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di deflazionare il rilevante contenzioso in materia di trattamento di giuridico ed economico del personale l'Autorità nazionale anticorruzione adegua il vigente regolamento su trattamento giuridico ed economico del proprio personale procedendo:

   a) al riordino delle carriere mediante reinquadramento del personale di ruolo non dirigenziale in servizio alla data del 1° gennaio 2019, riconoscendo sulla base degli anni di servizio svolti, nonché dell'esperienza professionale acquisita, un livello giuridico ulteriore per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio nell'esercizio delle medesime funzioni svolte in Autorità fino al 1° gennaio 2019;

   b) all'adozione del trattamento di previdenza e quiescenza in conformità agli istituti previsti dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato riconoscendo, al personale in servizio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2025, l'indennità di fine rapporto calcolata sull'ultima retribuzione percepita ragguagliata al servizio utile commisurato agli anni di servizio svolti in Autorità ed al personale in servizio a far data dal 1° gennaio 2026 il trattamento di fine rapporto calcolato ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile incrementato della quota di contribuzione da versare al fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore e della quota lump sum da calcolarsi sulla base delle disposizioni vigenti nel contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, l'Autorità provvede, a decorrere dalla data dell'inquadramento di cui al comma 1, mediante i fondi disponibili nel proprio bilancio.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20.04. I Relatori.

ART. 21.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a procedere, a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile disponibili a legislazione vigente, alla stabilizzazione nel proprio ruolo speciale tecnico-amministrativo di cui alla tabella «B» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nella categoria A-F1, previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, dei dipendenti assunti a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che hanno svolto la propriaPag. 110 attività per almeno ventiquattro mesi continuativi nella predetta categoria e che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21.3. Il Governo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Il Ministero dell'università e della ricerca partecipa con un contributo ordinario a valenza internazionale di euro 4 milioni a decorrere dell'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato dalla legge 30 dicembre 2024 n. 207, con un importo di euro 2 milioni a decorrere dell'anno 2025, a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening) nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
21.03. Battilocchio, Tenerini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti in materia di camere di commercio)

  1. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle costituite a livello provinciale e sovraprovinciale, ovvero, in mancanza, quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio interessata.
  2. I componenti degli organi di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, restano comunque esclusi dal divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*21.010. Giovine, Malagola.
*21.011. Caparvi, Giaccone, Giagoni.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti per l'implementazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 677 le parole da: «il territorio della regione Marche» sino alle parole: «marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i territori della regione Marche ricompresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria ricompresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023»;

Pag. 111

   b) al comma 678 le parole da: «agli interventi necessari» sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza disposto con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 677, agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.»;

   c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:

   «678-bis. Le misure di cui ai commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata».
21.013. Giorgianni, Benvenuti Gostoli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

  1. Al fine di definire i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2024 davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, come disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, conclusi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, è costituita presso la medesima Commissione una Sezione stralcio, composta da due presidenti, di cui uno supplente, nominati anche tra i giudici in quiescenza, nonché da quattro rappresentanti, di cui due supplenti, indicati dalle Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie.
21.01. Patriarca.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*21.06. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
*21.07. Cattoi, Giaccone, Iezzi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche)

  1. Per la realizzazione degli interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle Pag. 112tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione da parte di utenti nelle comunità terapeutiche convenzionate, nell'anno 2025 è autorizzata in favore del Ministero della salute la spesa di euro 23.276.969,29.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard ultime disponibili, con vincolo di destinazione di utilizzo per l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione da parte delle regioni e delle province autonome al Ministero della salute.
  3. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.
21.014. I Relatori.