SEDE REFERENTE
Martedì 1° aprile 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 14.15.
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2025.
Nazario PAGANO, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che nella seduta del 27 marzo scorso la Commissione ha interrotto i suoi lavori con la votazione dell'emendamento Colucci 2.14. Avverte che si riprende quindi dall'emendamento Zaratti 2.15 sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato l'invito al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario.
Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 2.15.
Carla GIULIANO (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima 2.16, analogamente ad altre proposte emendative del suo gruppo, è volto ad eliminare una delle tante storture del testo in esame, tra le quali l'ampliamento a dismisura dell'attività consultiva della Corte dei conti, che si attiverebbe su impulso di una serie di organismi attualmente non previsti.Pag. 10
Precisa che, oltretutto, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2, che l'emendamento si prefigge di sopprimere, introduce il perverso meccanismo del silenzio assenso, nel caso in cui il parere della Corte non sia reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nel richiamare le considerazioni già volte, affinché restino agli atti le criticità tecniche e giuridiche del provvedimento in esame, ribadisce che il meccanismo del silenzio assenso opera nei procedimenti amministrativi essendo invece sconosciuto, fino a questo momento, per gli organi giurisdizionali.
Ricordando sull'argomento la sentenza n. 132 del 2024 della Corte costituzionale, fa presente come si vengano ad aprire spazi di impunità per la pubblica amministrazione, con irragionevoli esimenti di responsabilità del funzionario. Ribadisce quindi in conclusione che l'obiettivo dell'emendamento a sua prima firma 2.16 è la soppressione dello scellerato strumento del silenzio assenso.
Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliano 2.16.
Pasqualino PENZA (M5S) attira l'attenzione del Governo, ai fini di un supplemento di riflessione, sulla modifica operata dal subemendamento a sua prima firma 0.2.07.3, che richiama quanto già previsto dalla Costituzione con particolare riguardo al principio del buon andamento che deve ispirare l'attività della pubblica amministrazione, in attuazione dell'articolo 97.
Alfonso COLUCCI (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.
Nazario PAGANO, presidente, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Alfonso COLUCCI (M5S), dando seguito alle considerazioni del collega Penza, rileva come il subemendamento 0.2.07.3 rafforzi i presidi costituzionali a tutela dell'imparzialità e della terzietà della Corte dei conti nonché della separazione tra attività giurisdizionale e di controllo della magistratura tributaria e azione amministrativa.
Ritiene che il richiamo alla Costituzione sia assolutamente necessario, in primo luogo, perché l'attribuzione alla Corte dei conti di una funzione consultiva su casi concreti vìola la riserva di amministrazione sancita dall'articolo 97, prefigurando un'ipotesi di cogestione e di ingerenza di un organo giurisdizionale nell'attività della pubblica amministrazione. Aggiunge, in secondo luogo, che l'intervento normativo voluto dalla maggioranza confligge con il terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione, dal momento che snatura la funzione della Corte dei conti sotto il profilo della terzietà e dell'imparzialità. Si tratterebbe al contrario di tutelare l'ordinato equilibrio delle funzioni di pubblica amministrazione e magistratura contabile, evitando di alterare i principi di efficienza, trasparenza e buon funzionamento di entrambi gli organi.
Rileva come la funzione della Corte dei conti venga fortemente pregiudicata dal provvedimento in esame, oltretutto in assenza di incrementi delle risorse finanziarie ed umane, aggiungendo che, in conseguenza dell'introduzione del meccanismo del silenzio assenso, andrà a regime l'esimente da responsabilità del funzionario su atti solo formalmente convalidati dalla magistratura contabile. A suo parere sarà compromesso anche l'ordinato svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione, venendo meno il necessario coordinamento con un organo non più in grado di svolgere la propria funzione consultiva.
Rivolge quindi un appello alla maggioranza a fare tesoro delle indicazioni provenienti dalle opposizioni, trattandosi di rilievi di natura giuridica e tecnica e non certamente ideologica, e ad evitare di ripetere l'esperienza dell'autonomia differenziata, sostanzialmente demolita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024. Ricordando a tale proposito come nel corso dell'esame del provvedimento non sia stato accolto alcun emendamento dell'opposizione, nonostante le proposte di modifica fossero fondate su valutazioni di eminenti costituzionalisti, sollecita un supplementoPag. 11 di istruttoria del subemendamento Penza 0.2.07.3.
Le Commissioni respingono il subemendamento Penza 0.2.07.3.
Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sul subemendamento Dori 0.2.07.1, considera la riforma delle funzioni della Corte dei conti un obiettivo importante e prioritario, rispetto al quale il suo gruppo sarebbe anche stato disponibile al confronto, ritenendo che in uno Stato moderno l'organo debba essere potenziato per consentirgli di svolgere la propria attività nel migliore dei modi possibili, nel pieno rispetto della Costituzione.
In linea con l'esigenza di un'ampia riflessione in ordine a questo importante e delicato obiettivo, fa presente che il subemendamento 0.2.07.1 estende a ventiquattro mesi il termine per l'esercizio della delega per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti per consentire la giusta valutazione delle necessità di modifica dell'assetto attuale.
Richiamando il contenuto del subemendamento, sottolinea la necessità di potenziare le sezioni giurisdizionali regionali e di appello, di organizzare la Corte dei conti a livello territoriale per il primo grado, attribuendo alle sezioni territoriali funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali e di prevedere che il controllo concomitante su piani, programmi e progetti possa essere attivato dalla Corte dei conti soltanto a richiesta del Parlamento, del Governo o dell'amministrazione interessata. Quanto all'organico, nel rilevare l'impossibilità di garantire la massima efficienza in assenza di risorse umane adeguate, sottolinea l'esigenza di potenziare tanto il personale giudicante quanto quello di supporto, aggiungendo che del migliorato funzionamento della Corte dei conti si avvantaggerebbe soprattutto la pubblica amministrazione.
Nel ribadire che se l'obiettivo fosse quello di potenziare la Corte dei conti il suo gruppo sarebbe concorde, rileva come con il provvedimento in esame si vada nella direzione opposta, limitando gli spazi di controllo della magistratura contabile, con la eliminazione della responsabilità per colpa grave. Nel ricordare che la colpa lieve non è punibile e che il dolo rientra nell'ambito penale, ribadisce che il risultato dell'iniziativa della maggioranza è quello di rendere irrilevanti le funzioni della Corte dei conti e ipotizza che il vero obiettivo sia quello di garantire l'impunità della pubblica amministrazione e di trasformare in un far west la gestione degli appalti pubblici, senza alcun controllo da parte dello Stato.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) sottoscrive il subemendamento Dori 0.2.07.1.
Rileva infatti come, sebbene la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori ne abbia depotenziato l'iniziale effetto devastante sull'attuale articolazione delle sedi territoriali della Corte dei conti, le criticità sotto questo profilo non sono superate. In proposito, sottolinea la necessità che la Corte dei conti sia presente a livello locale proprio per garantire lo svolgimento della buona amministrazione.
Non condividendo la proposta dei relatori di accorpare le funzioni della Corte dei conti a livello centrale, rileva come tale scelta appaia in contrasto anche con i valori sostenuti dalla maggioranza e dall'Esecutivo in materia di autonomia differenziata.
Evidenzia, inoltre, che la eventuale chiusura delle sezioni territoriali della Corte dei conti determinerebbe il venir meno di una parte di economia locale su cui si basa il sistema giustizia, compresa l'avvocatura.
Ritiene, quindi, che il subemendamento in discussione abbia il pregio di chiarire l'ambito del provvedimento che, nella sua formulazione attuale, appare eccessivamente generico.
Le Commissioni respingono il subemendamento Dori 0.2.07.1.
Carla GIULIANO (M5S), interviene sul subemendamento a sua firma 0.2.07.4, illustrando anche i successivi subemendamenti a sua firma 0.2.07.5 e 0.2.07.6, tutti volti a concedere all'Esecutivo un tempo più ampio per l'adozione dei decreti legislativiPag. 12 per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti.
Sottolinea, infatti, come l'emendamento dei relatori, volto a conferire una delega legislativa al Governo, che investe diversi aspetti delle funzioni della Corte dei conti, rechi principi e criteri direttivi eccessivamente vaghi e non rispettosi del carattere di specificità richiesto dalla disciplina costituzionale.
Evidenzia che – non essendo un testo di origine governativa – esso non è corredato dalle relazioni di accompagnamento in cui verificare le forme di coinvolgimento e di partecipazione degli operatori del settore nella predisposizione del testo in esame, che dunque presumibilmente sono state del tutto assenti. Sottolinea inoltre come nemmeno le proposte emendative presentate dai relatori, particolarmente complesse e di forte impatto sull'organizzazione della Corte dei conti, siano accompagnate da relazioni o dati che ne motivino, anche politicamente, le ragioni dell'intervento.
Stefania ASCARI (M5S) ritiene che i subemendamenti Giuliano 0.2.07.4, 0.2.07.5 e 0.2.07.6 sarebbero meritevoli di una ulteriore valutazione da parte dei relatori e del Governo, ai fini di un mutamento del parere.
Evidenzia come la Corte dei conti, svolgendo funzioni cruciali di controllo e giurisdizione sulle risorse pubbliche, costituisca un pilastro dello Stato. Per tale ragione, la riforma in esame avrebbe dovuto essere il frutto di un lavoro più approfondito, che tenesse conto anche delle criticità emerse nel corso delle audizioni.
In particolare, rammenta come i rappresentanti dell'Associazione magistrati della Corte dei conti abbiano espresso il timore che la riforma in esame possa indebolire il ruolo di garante imparziale della gestione delle risorse pubbliche svolto dalla Corte.
Ritiene che la maggioranza, nell'affrontare l'esame del provvedimento, non abbia tenuto nella dovuta considerazione la complessità delle funzioni svolte dalla Corte dei conti né l'impatto che la riforma determinerà sull'intero sistema della spesa pubblica.
Ricordando, inoltre, quanto dichiarato nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti 2025 dal suo presidente, sottolinea l'esigenza di una valutazione approfondita del provvedimento, al fine di prevedere una riforma efficace e conforme alla Costituzione.
Nel sottolineare come il suo gruppo avrebbe auspicato che il dibattito parlamentare sul provvedimento potesse essere più approfondito, evidenzia come, invece, i relatori non abbiano fornito alcun chiarimento in merito ai corposi emendamenti da loro stessi presentati.
Ribadisce, quindi, che la previsione di un termine di soli dodici mesi per l'adozione dei decreti legislativi da parte del Governo non assicura un passaggio efficace verso il nuovo assetto della Corte dei conti e sottolinea come una riforma affrettata e che non tiene conto dei rilievi avanzati dalle opposizioni rischia di compromettere l'efficace gestione del controllo delle risorse pubbliche che costituisce la funzione principale della Corte stessa.
Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Giuliano 0.2.07.4, 0.2.07.5 e 0.2.07.6.
Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.2.07.7, volto a prevedere il coinvolgimento degli operatori del diritto esperti in materia contabile nell'espletamento della delega. La proposta in discussione, infatti, dispone che, come avviene di prassi quando si interviene per riformare un settore, sia istituita una apposita commissione per la predisposizione dei decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino della Corte dei conti.
Tale commissione sarebbe composta da magistrati della Corte dei conti, da esperti esterni, nonché da rappresentanti del libero foro e da professori universitari.
Inoltre, il subemendamento prevede che i decreti legislativi potranno essere adottati previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti.
Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sul medesimo subemendamento Giuliano Pag. 130.2.07.7, dichiara di essere molto preoccupata circa un probabile scardinamento della Corte dei conti e uno stravolgimento delle sue funzioni. A suo avviso, il provvedimento in esame mira a rendere la Corte alla stregua di un superconsulente della pubblica amministrazione, con lo scopo di giungere alla non punibilità delle condotte colpose dei pubblici funzionari e dietro la scusa di voler porre rimedio al problema della «paura della firma».
Ritiene, piuttosto, che un simile problema debba risolversi tramite una riforma della pubblica amministrazione e non certo attraverso uno stravolgimento dell'organo di controllo, che non potrà che avere – a suo avviso – ricadute negative sia sulla buona gestione della cosa pubblica sia sul carico fiscale gravante sui cittadini.
Nel ravvisare diverse analogie con l'iter legis della recente riforma sull'autonomia differenziata, mette in guardia i colleghi della maggioranza in merito al salto nel buio che si apprestano a compiere e al futuro intervento della Corte costituzionale sul provvedimento in esame che inevitabilmente censurerà, auspicabilmente in tempi rapidi, queste disposizioni. Ritiene, infatti, che le molte norme ivi contenute siano contrarie agli articoli 97 e 100 della Costituzione e, più in generale, non rispettose del disegno complessivo dei costituenti.
Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.2.07.7.
Carla GIULIANO (M5S) interviene sul subemendamento Montaruli 0.2.07.110, volto a estendere la delega al Governo in materia di rimborsi, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
Osserva che gli unici contributi offerti dagli emendamenti dei colleghi della maggioranza siano volti a proteggere ristrette cerchie di potenti, invece che a porre i doverosi correttivi al provvedimento in esame. In particolare, segnala che l'emendamento 1.23, sempre a firma dell'onorevole Montaruli, precedentemente approvato, avesse già introdotto un salvacondotto per i politici – consiglieri comunali, consiglieri regionali o sindaci – in modo da sollevarli da ogni responsabilità e ritiene che il presente subemendamento si ponga sulla stessa falsariga.
Pur considerando il tema dei rimborsi delle spese giudiziarie per soggetti estranei da responsabilità meritevole di una qualche attenzione, sostiene che esso non debba costituire un punto nevralgico della delega, essendo invece prioritari altri tipi di intervento – e a cui destinare le limitate risorse finanziarie – volti segnatamente a porre rimedio a scoperture di organico e a immettere nuovi magistrati contabili e nuovo personale amministrativo.
Le Commissioni approvano il subemendamento Montaruli 0.2.07.110 (vedi allegato).
Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra il subemendamento Bonafè 0.2.07.8, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori, ove sono contenuti i principi e i criteri direttivi della delega al Governo.
Segnala, in particolare, come la maggior parte dei soggetti ascoltati durante le audizioni svolte a seguito della presentazione degli emendamenti dei relatori – non ultimo Guido Carlino, presidente della Corte dei conti – abbiano sollevato numerosi dubbi di costituzionalità. Tali rilievi hanno riguardato principalmente la genericità dei principi e criteri direttivi e una possibile violazione della garanzia costituzionale di autonomia e indipendenza di ogni magistrato, minate, ad esempio, dall'ampliamento delle prerogative del procuratore generale o dall'eccessiva estensione degli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite.
Le Commissioni respingono il subemendamento Bonafè 0.2.07.8.
Nazario PAGANO, presidente, comunica che la proposta di riformulazione del subemendamento Candiani 0.2.07.9 è stata accettata dai suoi presentatori.
Pag. 14Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Candiani 0.2.07.9 (nuova formulazione) (vedi allegato) e respingono gli identici subemendamenti Dori 0.2.07.10 e Gianassi 0.2.07.11.
Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.2.07.12, volto, in primo luogo, ad evitare l'interpretazione per la quale la Corte dei conti eserciti promiscuamente le sue funzioni. In proposito, sottolinea che la vigente pluralità di sezioni specializzate conferisce ad ogni ramo della Corte dei conti una competenza specialistica che appare irrinunciabile per l'espletamento delle sue funzioni.
Inoltre, anche sulla scorta dei contributi offerti all'attività delle Commissioni dal presidente Guido Carlino, afferma che tutte le funzioni della Corte richiedono una professionalità estremamente elevata e settoriale e non possono che essere tenute distinte anche in ragione della diversità dei loro obiettivi. Infatti, mentre la funzione di controllo ha lo scopo precipuo di vigilare sul corretto uso delle risorse pubbliche e ha natura non coercitiva, la funzione giurisdizionale è finalizzata all'accertamento della responsabilità amministrativa e contabile e si svolge nel rispetto dei principi cardine del sistema processuale, come il principio del contraddittorio e il principio di parità delle parti. In quest'ultima sede, infatti, il procedimento mira alla tutela risarcitoria pur nel contemperamento con il diritto di difesa di colui che viene accusato del danno.
Al riguardo, segnala che la stessa Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che l'attribuzione di competenze alle sezioni specializzate costituisce garanzia di efficacia e imparzialità del processo.
Ritiene, inoltre, che l'esercizio promiscuo delle funzioni della Corte dei conti non potrà che indurre i magistrati a pronunciarsi o a dare pareri su materie almeno parzialmente sconosciute. In particolare, con riferimento all'attività consultiva, ciò comporterà prevedibilmente un allungamento dei tempi della procedura e l'ulteriore conseguenza di giungere all'esclusione della responsabilità per parere non espresso entro il termine.
Afferma dunque che il fondato sospetto – suo e del gruppo del Movimento 5 Stelle – sia che la reale finalità del provvedimento non sia tanto quella di migliorare l'efficienza della Corte dei conti, quanto quella di ostacolarla nel tentativo di precostituire, a beneficio degli amministratori pubblici, una libertà di azione esente da controlli e una conseguente maggiore difficoltà di accertarne la responsabilità in caso di violazioni.
Suggerisce ai colleghi della maggioranza di accogliere quanto meno l'altra sollecitazione avanzata dall'emendamento, ovvero quella per cui non sia il presidente della Corte ad assegnare i magistrati alle sezioni, bensì il Consiglio di presidenza.
Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.2.07.12.
Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento 0.2.07.13 a sua prima firma, che persegue le medesime finalità del subemendamento precedentemente esaminato.
Evidenzia infatti che il contenuto dell'emendamento 2.07 dei relatori viola i principi costituzionali riguardanti la terzietà del giudice, l'inamovibilità dei magistrati e il giudice naturale precostituito per legge. Considera, quindi, opportuno lasciare inalterata l'attuale organizzazione in sezioni della Corte dei conti a livello centrale, in ossequio agli importanti principi sanciti dalla Costituzione testé citati.
Ritiene, in ogni caso, che le sezioni della Corte debbano essere ordinate in collegi con provvedimenti del presidente della relativa sezione, secondo criteri oggettivi e predeterminati, al fine di tutelare il principio della certezza del giudice, la cui designazione non dovrebbe essere caratterizzata da criteri arbitrari.
Stefania ASCARI (M5S), associandosi a quanto affermato dall'onorevole Giuliano, invita ad un maggiore approfondimento in merito al rispetto dei principi costituzionali, appena evidenziati dalla collega, con riferimento al contenuto dell'emendamento 2.07 dei relatori. Sottolinea infatti come sia Pag. 15del tutto inopportuno che la maggioranza intenda procedere in maniera frettolosa all'approvazione del provvedimento in esame assumendosi il rischio di introdurre disposizioni costituzionalmente illegittime.
Ribadisce quindi la necessità di garantire che l'assegnazione dei magistrati nei collegi delle singole sezioni sia effettuata secondo criteri oggettivi e predeterminati, senza che possa esservi spazio per profili di discrezionalità da parte del presidente della relativa sezione.
Evidenzia infine che il subemendamento in esame si pone in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 nonché dalla giurisprudenza costituzionale ed europea con riferimento alla tutela dell'indipendenza dei magistrati.
Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Giuliano 0.2.07.13, Auriemma 0.2.07.14 nonché Dori 0.2.07.15 e 0.2.07.16.
Nazario PAGANO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.
La seduta termina alle 15.30.
SEDE REFERENTE
Martedì 1° aprile 2025. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO, indi del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 20.10.
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.
Ciro MASCHIO, presidente, dà lettura delle sostituzioni.
Ricorda che nella seduta odierna Commissioni hanno interrotto i lavori con la votazione del subemendamento Dori 0.2.07.16.
Le Commissioni quindi riprenderanno i lavori dall'esame degli identici subemendamenti Dori 0.2.07.17, Bonafè 0.2.07.18, Giuliano 0.2.07.19 e Colucci 0.2.07.20 su cui i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato l'invito al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario.
Alfonso COLUCCI (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Ciro MASCHIO, presidente, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra il subemendamento 0.2.07.18, di cui è cofirmatario, che interviene sul criterio direttivo indicato dalla lettera b) del comma 2 della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori per escludere il rafforzamento degli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite anche sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti, che ritiene irragionevole e dannoso.
Sottolinea come il tema sia stato discusso anche nel corso delle audizioni svolte a seguito alla presentazione da parte dei relatori dell'articolo aggiuntivo 2.07 e rammenta come in tale sede gli auditi, tra i quali anche il Presidente e il Procuratore generale della Corte dei conti abbiano sollevato preoccupazioni in merito ad una norma che potrebbe costituire una violazione di principi costituzionali.
Osserva, infatti, che la Costituzione garantisce l'indipendenza e l'autonomia anche dei magistrati contabili, come degli altri magistrati.Pag. 16
Sottolinea da ultimo che il tema in esame costituisce un punto dirimente rispetto al giudizio negativo del suo gruppo sul provvedimento in discussione.
Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene che non si possa pretendere che gli effetti nomofilattici impediscano il rinnovamento e l'evoluzione interpretativa. Sottolinea come ciò significherebbe infatti impedire al giudice di interpretare la legge secondo coscienza.
Rileva, inoltre, come nella giurisdizione ordinaria esista il principio della nomofilachia, ma ciò non impedisca alla giurisprudenza di evolvere, anche alla luce di arresti evolutivi adottati dai giudici di merito.
Osserva quindi che gli identici subemendamenti in esame hanno la finalità di escludere un vincolo così stringente per le procure che sono quelle stesse dalle quali nasce il successivo dibattimento e quindi la successiva valutazione, chiudendo una libertà di interpretazione evolutiva ed impedendo al diritto di progredire e di perfezionarsi.
Ciro MASCHIO, presidente, avendo il collega Alfonso Colucci chiesto di intervenire, gli fa presente che nell'odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite integrati dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilita una durata massima di 5 minuti degli interventi in dichiarazione di voto su ciascun emendamento per ciascun gruppo. Con riferimento agli interventi a titolo personale, tali interventi sono ammissibili nella misura di un minuto ciascuno.
Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che la limitazione di tempo mortifichi non solo il dibattito ma anche l'importanza del contenuto degli identici subemendamenti in discussione che hanno la funzione di ristabilire l'autonomia della magistratura requirente rispetto a quella contabile e giudicante.
Sottolineando come la separazione delle parti in un processo costituisca elemento costitutivo del processo stesso, ritiene che l'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori contraddica il principio di autonomia del magistrato requirente, incidendo sulla libertà di giudizio che la Costituzione riconosce alla magistratura requirente.
Evidenzia, inoltre, che l'articolo aggiuntivo dei relatori è figlio di una visione verticistica della magistratura, in quanto prevede che le procure della Repubblica debbano limitarsi a quelli che sono gli orientamenti nomofilattici delle sezioni riunite e trasforma l'attività requirente in mera attività di esecuzione, subordinata ad indirizzi dati dalle Sezioni unite.
Tale previsione contrasta radicalmente con il principio costituzionali dell'autonomia della magistratura.
Stefania ASCARI (M5S), intervenendo a titolo personale, chiede l'accantonamento degli identici subemendamenti Dori 0.2.07.17, Bonafè 0.2.07.18, Giuliano 0.2.07.19 e Colucci 0.2.07.20, al fine di una loro ulteriore valutazione. Difatti, come già osservato dagli altri colleghi già intervenuti, la disposizione che tali proposte sono volte sopprimere compromette l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.
Sara KELANY (FDI), relatrice per la I Commissione, anche a nome del collega Pittalis, relatore per la II Commissione, non accede alla richiesta di accantonamento.
Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo a titolo personale, sottolinea come l'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori, preveda che il procuratore generale possa anche disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della delega. A suo avviso, tale previsione limita eccessivamente, quasi in modo eversivo, i poteri delle procure territoriali.
Le Commissioni respingono gli identici subemendamenti Dori 0.2.07.17, Bonafè 0.2.07.18, Giuliano 0.2.07.19 e Colucci 0.2.07.20.
Carla GIULIANO (M5S), illustrando il subemendamento Alfonso Colucci 0.2.07.21, Pag. 17ritiene che la volontà sottesa all'articolo aggiuntivo dei relatori sia quella di porre in essere una gerarchizzazione delle procure, accentrando il potere nella procura generale per svuotare di competenze quelle territoriali.
Precisa che il subemendamento in discussione prevede che il procuratore generale eserciti il coordinamento tenendo conto della funzione nomofilattica delle sezioni riunite. A suo avviso, in tal modo, si evita di commettere un errore che rischia di mettere a repentaglio l'autonomia dei singoli magistrati.
Stefania ASCARI (M5S) rileva che numerosi giuristi e magistrati hanno espresso perplessità circa la riforma operata dal provvedimento in discussione e, in particolare, sulla delega contenuta nell'articolo aggiuntivo dei relatori. Riporta altresì un'analisi pubblicata sulla rivista online «Questione Giustizia», ove emerge la forte possibilità che, a seguito del presente intervento legislativo, la magistratura contabile si allontani significativamente dagli altri tipi di magistratura per assumere un modello verticistico e gerarchico tipico delle autorità amministrative indipendenti.
Inoltre, riferisce, altresì, i rilievi critici formulati dall'Associazione magistrati presso la Corte dei conti, che ha ribadito la necessità di non assoggettare l'organo ad influenze gerarchiche al fine di non minarne l'oggettività.
Alfonso COLUCCI (M5S), associandosi alle considerazioni delle colleghe, specifica che il correttivo proposto con il subemendamento in esame risiede nello stabilire che sia il procuratore generale ad esercitare la dovuta funzione di coordinamento rispetto alle procure territoriali.
Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sul medesimo subemendamento, evidenzia l'idea di fondo dell'articolo aggiuntivo proposto dai relatori: l'accentramento del potere nelle mani di alcune limitate persone. Tale accertamento, a suo dire, non potrà che comportare il già denunciato vulnus per le sezioni territoriali.
In proposito, osserva come l'emendamento dei relatori, alla lettera i), disponendo di «contenere le figure apicali o sub-apicali», dia un'espressa dimostrazione della volontà di concentrare il potere nelle mani di pochi e di depotenziare le procure territoriali della Corte.
Le Commissioni respingono il subemendamento Alfonso Colucci 0.2.07.21.
Carla GIULIANO (M5S) interviene sul subemendamento Alfonso Colucci 0.2.07.22, di cui è cofirmataria, che è volto a sopprimere la lettera c) del comma 2 dell'articolo aggiuntivo dei relatori. A suo avviso, infatti, la citata lettera sarebbe una riproposizione, in forma edulcorata, dell'iniziale intendimento dei relatori di eliminare buona parte delle sezioni regionali della Corte dei conti. A riprova di ciò, vi è il fatto che si parli di «sezioni territoriali» e non di «sezioni regionali» – con un deliberato svilimento delle stesse – e che non si consideri il ruolo del Consiglio di presidenza delle Corte, che, tramite interlocuzioni con gli uffici regionali, attualmente consente una corretta gestione del personale nelle varie procure e sezioni regionali e l'assegnazione dei magistrati alle diverse sezioni in base alle loro specializzazioni.
In proposito, nel ricordare quanto già affermato nel corso della precedente seduta delle Commissioni riunite, segnala che l'esercizio promiscuo delle funzioni sia uno degli aspetti più problematici della riforma in esame e suggerisce l'opportunità che rimanga in capo al Consiglio di presidenza della Corte la valutazione dei carichi di lavoro e la decisione circa le necessarie dotazioni di personale.
Evidenzia, infine, che anche in questa occasione si disvela limpidamente la volontà della maggioranza e del Governo di risaltare le funzioni meramente consultive e di controllo e della Corte e di rendere sempre più residuali le sue funzioni giurisdizionali.
Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo a titolo personale, sottolinea che venga previsto un aumento di personale Pag. 18per le sole funzioni consultive e di controllo e non anche per la funzione giurisdizionale. Ciò sarebbe, a suo avviso, un evidente segnale di scarsa serietà nell'affrontare i problemi della giustizia contabile.
Le Commissioni respingono il subemendamento Alfonso Colucci 0.2.07.22.
Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.2.07.23, specificando che esso è volto a preservare l'attuale assetto organizzativo regionale della Corte dei conti. In particolare, il gruppo del Partito Democratico ritiene necessario di mantenere tali sezioni regionali e l'opportunità che il Consiglio di presidenza applichi i magistrati a più di una sede ai fini di una più equa spartizione del carico di lavoro.
Infine, avverte circa l'impossibilità di prevedere un esercizio promiscuo di tutte le attività della Corte, dovendo mantenersi ben distinta la funzione giurisdizionale dalle altre sue funzioni.
Le Commissioni respingono il subemendamento Gianassi 0.2.07.23.
Federico GIANASSI (PD-IDP) sottoscrive il subemendamento Dori 0.2.07.24.
Le Commissioni respingono il subemendamento Dori 0.2.07.24.
Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento Alfonso Colucci 0.2.07.25, di cui è cofirmataria. Ricorda che l'emendamento dei relatori prevede una riorganizzazione della Corte dei conti in procure territoriali sotto il coordinamento del procuratore generale, al quale vengono peraltro riconosciuti inediti poteri, come quello di avocazione delle istruttorie.
Osserva, dunque, che l'intervento correttivo dei relatori non supera il preoccupante allarme, recato dall'iniziale volontà della maggioranza, di sopprimere parte delle sezioni regionali e di lasciare alcune regioni prive di un ufficio di procura.
Le Commissioni respingono il subemendamento Alfonso Colucci 0.2.07.25.
Ciro MASCHIO, presidente, comunica che la riformulazione, in identico testo, del subemendamento Cattoi 0.2.07.26 e degli identici subemendamenti Panizzut 0.2.07.31 e Steger 0.2.07.32 è accettata dai rispettivi presentatori.
Le Commissioni approvano i subemendamenti Cattoi 0.2.07.26, Panizzut 0.2.07.31 e Steger 0.2.07.32, riformulati in identico testo (vedi allegato).
Carla GIULIANO (M5S), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.2.07.27, ammonisce sulla necessità di mantenere inalterata l'articolazione regionale della Corte dei conti e sui rischi connessi alla genericità dei principi e criteri direttivi che accompagnano la delega al Governo.
Stefania ASCARI (M5S) ritiene opportuno mantenere l'attuale organizzazione regionale della Corte dei conti, poiché essa assicura una presenza capillare della magistratura contabile sul territorio. Afferma, infatti, che tale presenza risulta fondamentale alla luce della rilevanza della funzione svolta dalla Corte nell'ordinamento a tutela delle risorse pubbliche.
Rammenta come molti dei soggetti auditi nell'ambito del provvedimento in esame abbiano sottolineato che la nuova organizzazione della Corte dei conti, così come delineata nell'emendamento 2.07 dei relatori, non garantisce l'efficace svolgimento delle attività giurisdizionali e di controllo della Corte stessa.
Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.2.07.27.
Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento 0.2.07.28 a sua prima firma, volto ad evitare che anche le sezioni territoriali siano caratterizzate dalla promiscuità delle funzioni svolte dai magistrati. Evidenzia, infatti, come i giudici contabili siano assegnatari di funzioni specialistiche e come attualmente siano previsti specifici Pag. 19corsi di formazione incentrati sulle diverse attività che il singolo magistrato deve svolgere. Rileva, quindi, che la suddivisione delle sedi territoriali in più sezioni sia fondamentale al fine di garantirne l'efficienza.
Sottolinea inoltre come, a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, sarà ancora più importante la valorizzazione delle pregresse specializzazioni dei singoli magistrati contabili, considerando l'introduzione dell'esimente da responsabilità erariale prevista dal provvedimento attualmente in discussione.
Rammenta ancora come la giurisprudenza costituzionale abbia più volte sottolineato come le sezioni specializzate della Corte dei conti siano un presidio di garanzia dell'efficienza e dell'imparzialità dell'attività di controllo e della giurisdizione della Corte stessa.
Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.2.07.28 e approvano il subemendamento Paolo Emilio Russo 0.2.07.29 (vedi allegato).
Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento 0.2.07.30 a sua prima firma, finalizzato a garantire che le sezioni della Corte siano ordinate in collegi con provvedimenti del proprio presidente, secondo criteri oggettivi e predeterminati, al fine di tutelare il principio della certezza del giudice, la cui designazione non dovrebbe essere caratterizzata da criteri arbitrari.
Evidenzia, infatti, che altrimenti vi sarebbe il rischio concreto di arrecare un serio vulnus al principio del giudice naturale precostituito per legge. Rileva infine che anche in tal caso bisognerebbe coinvolgere il Consiglio di presidenza nella procedura di assegnazione dei magistrati.
Stefania ASCARI (M5S) invita la maggioranza ed il Governo ad effettuare un ulteriore approfondimento in merito al subemendamento in esame, volto a porre un correttivo essenziale per garantire l'imparzialità e l'indipendenza dei magistrati contabili.
Ricorda come in più occasioni la Corte costituzionale abbia affermato che i criteri di assegnazione dei magistrati contabili debbano essere oggettivi e predeterminati; difatti, tali criteri sono necessari alla garanzia dell'imparzialità e dell'indipendenza dei magistrati.
Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Giuliano 0.2.07.30, Giuliano 0.2.07.33, Dori 0.2.07.34 e Dori 0.2.07.35.
Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra il subemendamento 0.2.07.36 a sua prima firma, sottolineando l'opportunità che l'organizzazione della Corte dei conti rimanga su base regionale e non territoriale, come proposto dall'emendamento 2.07 dei relatori.
Le Commissioni respingono il subemendamento Gianassi 0.2.07.36.
Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento Alfonso Colucci 0.2.07.37, che sopperisce ad una follia giuridica e materiale contenuta nell'emendamento 2.07 dei relatori. Non si comprende, infatti, come il Consiglio di presidenza della Corte possa assegnare un magistrato a più di una sede senza rischiare di generare delle scoperture di organico in altre sedi, rammentando a tal proposito che attualmente alcuni sedi regionali hanno una carenza di organico fino al 50 per cento per quanto attiene al ruolo di magistrato contabile.
Ritiene pertanto che sarebbe stato più opportuno prevedere un incremento del numero dei giudici tramite nuove assunzioni, invece che stabilire che un singolo magistrato possa essere assegnato a più di una sede.
Evidenzia, inoltre, come il Consiglio di presidenza dovrebbe assegnare i magistrati alle diverse sedi ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro, segnalando, tuttavia, come i relatori non abbiano fornito alcun dato sugli attuali carichi di lavoro delle sedi regionali e di quelli che sono presumibili a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, il quale probabilmente Pag. 20aumenterà il numero di procedimenti avviati innanzi alla Corte dei conti.
Stefania ASCARI (M5S) ritiene il subemendamento in discussione imprescindibile, anche alla luce del fatto che il provvedimento in esame non stanzia risorse a supporto della riforma della magistratura contabile. A suo avviso, ciò comporterà gravi effetti distorsivi sia sotto il profilo organizzativo della Corte dei conti sia sotto il profilo dell'ordinamento costituzionale, poiché aumenterà la durata dei procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, con l'effetto di garantire l'esenzione dalla responsabilità erariale agli amministratori pubblici.
Ritiene, inoltre, che molte sedi territoriali rimarranno quasi prive di magistrati contabili, creando un forte disequilibrio tra le diverse regioni d'Italia.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Alfonso Colucci 0.2.07.37, richiamate le considerazioni svolte dalle colleghe che l'hanno preceduta, evidenzia come la questione di fondo della riforma in esame sia rappresentata dalla clausola di invarianza finanziaria. Ritiene infatti che, in assenza di investimenti, il semplice spostamento di magistrati da una sede all'altra non possa giovare all'organizzazione e al buon funzionamento del «sistema giustizia», che la riforma mira a colpire con furore ideologico e spirito punitivo. Invita la maggioranza ad una maggiore riflessione sul punto, facendo l'esempio pratico del cosiddetto «decreto carceri», in cui la clausola di invarianza finanziaria impedisce, ad oggi, le necessarie iniziative.
Le Commissioni respingono il subemendamento Alfonso Colucci 0.2.07.37.
Filiberto ZARATTI (AVS) interviene sul subemendamento Dori 0.2.07.38, di cui è cofirmatario, che ha la finalità di attribuire al procuratore generale una funzione di coordinamento dei procuratori territoriali – o regionali –, evitando forme di gerarchizzazione della funzione requirente, in ossequio ai princìpi costituzionali di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e di indipendenza di chi svolge funzioni requirenti, nonché del principio di soggezione dei giudici soltanto alla legge.
Le Commissioni respingono il subemendamento Dori 0.2.07.38.
Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene sul subemendamento a sua prima firma 0.2.07.39, con cui si intende, in primo luogo, ripartire le procure della Corte dei conti su base regionale, anziché territoriale, concetto che appare indeterminato. In secondo luogo, sottolinea che il subemendamento è volto ad evitare la gerarchizzazione della magistratura contabile, a prevedere il principio del coordinamento – sancito dalla Costituzione – e a chiarire tale principio nella delega contenuta nell'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori.
Per altro verso, accoglie positivamente il riferimento all'adeguatezza del personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro, ma lo reputa privo di sostanza, se si considera che la stessa proposta di legge reca la clausola di invarianza finanziaria.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Bonafè 0.2.07.39 e Giuliano 0.2.07.40.
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli identici subemendamenti Giuliano 0.2.07.41 e Gianassi 0.2.07.42, soppressivi della lettera e) del comma 2 dell'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori, evidenzia come la citata lettera rappresenti uno dei punti più pericolosi dell'intera proposta di legge, dal momento che attribuisce al procuratore generale della Corte dei conti dei «super-poteri», quali sono i pervasivi poteri di coordinamento e di indirizzo indicati dalle disposizioni in esame. Al riguardo, si domanda, in particolare, quali siano i criteri per stabilire la «particolare rilevanza» delle istruttorie.
Reputando molto difficile che una singola persona possa esercitare tali poteri, ipotizza che il vero intento della maggioranza sia quello di condizionare la nomina Pag. 21del «super-procuratore generale» e, così, controllare tutte le procure territoriali, con buona pace dell'esercizio diffuso dell'azione contabile. Per tali ragioni, ritiene che la previsione della suddetta lettera, esprimendo la massima versione della gerarchizzazione delle procure, rappresenti un grave vulnus per il sistema.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), richiamando le considerazioni dell'onorevole D'Orso, considera la lettera e) del comma 2 dell'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori incongruente rispetto alla riforma, in virtù del fatto che rende il procuratore generale simile al Procuratore nazionale antimafia, con il rischio di un'eterogenesi dei fini.
Evidenzia poi come il sistema gerarchico all'interno della magistratura sia stato rifiutato dal Costituente, che ha invece scelto il metodo del coordinamento. Pertanto, la proposta di legge in esame mette per iscritto una norma che palesa dei profili di illegittimità costituzionale e che costituisce una delega «in bianco», da cui potrà discendere o un procuratore generale sostanzialmente incapace di decidere – per via delle eccessive prerogative riconosciutegli – o un procuratore generale libero di fare ciò che vuole, a dispetto delle intenzioni dell'attuale maggioranza.
Ritiene infine che la suddetta lettera e), anziché favorire l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle procure, possa creare ulteriori difficoltà nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici della Corte dei conti.
Alfonso COLUCCI (M5S) interviene sugli identici subemendamenti Giuliano 0.2.07.41 e Gianassi 0.2.07.42, volti a correggere l'ampiezza della delega legislativa, che sotto il profilo evidenziato poc'anzi non ha precedenti, limitando le prerogative e l'autonomia dei singoli procuratori.
Le Commissioni respingono gli identici subemendamenti Giuliano 0.2.07.41 e Gianassi 0.2.07.42.
Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sul subemendamento Dori 0.2.07.43, di cui è cofirmatario, sottolinea l'elemento di grave incostituzionalità rappresentato, a suo giudizio, dalla gerarchizzazione delle procure della Corte dei conti. Osserva che la scelta del silenzio e dell'inerzia da parte della maggioranza sulla questione evidenziata non impedirà che in un futuro prossimo possa essere sollevata ed accolta una questione di legittimità costituzionale.
Invita pertanto i colleghi dei gruppi parlamentari che sostengono il Governo ad un dialogo costruttivo che possa migliorare il testo e, pertanto, l'azione sul territorio delle procure, rafforzando i sistemi di coordinamento già esistenti e preservando la libertà dei singoli procuratori, piuttosto che modificare sostanzialmente – e illegittimamente – il sistema giudiziario delineato in Costituzione.
Le Commissioni respingono il subemendamento Dori 0.2.07.43.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sul subemendamento 0.2.07.44 a sua prima firma, fa presente che esso interviene su uno dei punti più critici del provvedimento in esame, in quanto la delega al Governo di cui all'emendamento 2.07 dei relatori, introducendo un forte potere di indirizzo e controllo, determina una gerarchizzazione e un accentramento dei poteri in capo al procuratore generale, capace così di paralizzare le procure territoriali.
Sottolinea che il subemendamento in esame intende eliminare la possibilità per il procuratore generale di accedere in tempo reale agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale, in quanto tale previsione si pone in netto contrasto con gli articoli 101, 107 e 108 della Costituzione, con il principio di imparzialità delle funzioni giurisdizionali, con esigenze di segretezza degli atti e, infine, con la normativa europea in materia di dati sensibili.
Giudica la delega in oggetto troppo indeterminata, poiché è in grado di creare in capo al procuratore generale un vero e proprio potere di imperio scollegato dalla volontà del magistrato preposto al procedimento istruttorio.
Osservato che i problemi costituzionali summenzionati fanno emergere l'intento Pag. 22politico della maggioranza di ampliare i poteri del vertice e dunque accentrarli in un unico organo, chiede quindi l'accantonamento del subemendamento in analisi.
Nazario PAGANO, presidente, invita la collega a concludere il proprio intervento, avendo esaurito i tempi prestabiliti.
Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta la poca elasticità dell'attuale presidenza nella gestione delle tempistiche degli interventi.
Alfonso COLUCCI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega, invita la presidenza a consentire di concludere i ragionamenti svolti durante gli interventi, anche quando ciò comporti un lieve sforamento dei tempi.
Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.2.07.44.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sul subemendamento 0.2.07.45 a sua prima firma, evidenzia l'intento di tale proposta emendativa di evitare l'accrescimento dei poteri del procuratore generale, e segnatamente del potere di avocazione. Tale potere, infatti, si pone in contrasto con i principi di autonomia, indipendenza e terzietà dei magistrati, considerando altresì che, a differenza di quanto avviene ad esempio nel codice penale, i casi in cui l'avocazione può avere luogo non sono elencati tassativamente nella disposizione di delega, ma rimessi al legislatore delegato.
Sottolinea che l'avocazione rischia di divenire uno strumento di gerarchizzazione con cui i vertici sopperiscono ad eventuali disobbedienze del magistrato rispetto alle indicazioni del procuratore generale.
Stefania ASCARI (M5S), rifacendosi alle osservazioni della collega Giuliano, manifesta dubbi di legittimità riguardo al potere di avocazione, soprattutto sul versante dell'indipendenza, autonomia, tempestività ed efficacia dell'azione della magistratura contabile.
Citando un articolo di stampa in cui si definisce il procuratore generale risultante dall'emendamento 2.07 come un controllore addomesticato cui attingere in caso di bisogno, rileva un indebolimento del principio di prossimità territoriale della magistratura contabile, in quanto si sta procedendo ad un allontanamento dei controlli contabili rispetto alla realtà locale.
Chiede quindi l'accantonamento del subemendamento Giuliano 0.2.07.45.
Sara KELANY (FDI), relatrice per la I Commissione, anche a nome del collega Pittalis, ritiene di non accedere alla richiesta di accantonamento.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Giuliano 0.2.07.45 e Alfonso Colucci 0.2.07.46.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sul subemendamento 0.2.07.47 a sua prima firma, chiarisce che tale proposta emendativa intende espungere dai casi di avocazione quello della violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale.
Giudica la disposizione in oggetto in contrasto con il sistema normativo attuale, in quanto è inammissibile che la tipizzazione dei casi in cui è possibile procedere all'avocazione possa, in assenza di adeguata motivazione, creare pregiudizi all'autonomia del soggetto avocato.
Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sul subemendamento Giuliano 0.2.07.47, sottolinea che l'obbligo del magistrato di osservare l'indirizzo del procuratore generale si pone in contrasto con l'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, posto a presidio dell'indipendenza delle giurisdizioni speciali. Tale indipendenza deve essere intesa non solo esternamente, ma anche da un punto di vista interno, cosicché l'indirizzo del procuratore generale, per essere legittimo, deve limitarsi ad orientare i magistrati, senza però creare alcun vincolo.
Stefania ASCARI (M5S) chiede di accantonare il subemendamento Giuliano Pag. 230.2.07.47, ritenendo fondamentale che si escluda dal potere di avocazione previsto dal numero 2) della lettera e) del comma 2 almeno l'ipotesi della violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale. Fa presente come, anche alla luce delle considerazioni svolte in audizione, la magistratura contabile non possa essere soggetta ad un modello gerarchico verticale, aggiungendo che il potere di avocazione espone oltretutto i procuratori periferici al rischio di pressioni indebite.
Sara KELANY (FDI), relatrice per la I Commissione, anche a nome del collega Pittalis, ritiene di non accedere alla richiesta di accantonare il subemendamento Giuliano 0.2.07.47.
Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.2.07.47.
Valentina D'ORSO (M5S) chiede di accantonare, ai fini di un supplemento di riflessione, il subemendamento Giuliano 0.2.07.48, che reca un intervento chirurgico limitato a sopprimere non l'intera lettera e), ma esclusivamente il relativo numero 3).
Ritiene infatti che si tratti della previsione più pericolosa dal momento che, diversamente dalla facoltà attribuita al procuratore generale dai numeri 1) e 2), introduce una condotta tassativa imponendo l'obbligo di sottoscrizione congiunta, pena la nullità, di una serie di atti in caso di istruttorie di particolare rilevanza o complessità.
Considera poi ancor più pericoloso il fatto che le ipotesi in cui scatterebbe tale obbligo di controfirma non siano tipizzate, lasciando dunque all'ampia discrezionalità del procuratore generale considerare o meno rilevante un'istruttoria in ragione del soggetto coinvolto e non piuttosto dell'entità del danno erariale derivato. Rileva quindi come tale ampia discrezionalità possa avere come conseguenza la possibilità per il procuratore generale di «paralizzare» un determinato procedimento, esponendolo peraltro al rischio di indebite pressioni.
Si domanda quindi se il vero obiettivo della previsione sia quello di garantire l'impunità a soggetti che per il loro ruolo di amministratori potrebbero incorrere in procedimenti contabili, a scapito della legittimità dell'azione amministrativa e della corretta gestione delle risorse pubbliche. In conclusione fa presente che lasciare ampia discrezionalità ad un singolo soggetto di paralizzare i procedimenti equivale a concedere un potere enorme a chi quel soggetto è in grado di influenzare.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara che il suo gruppo condivide il contenuto del subemendamento Giuliano 0.2.07.48, sottolineando come il principio dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura vada inteso sia verso l'esterno sia verso l'interno, con riguardo al rapporto tra i singoli magistrati. Rileva a tale proposito che la sottoscrizione obbligatoria e congiunta prevista, a pena di nullità dell'atto, dal numero 3) della lettera e) del comma 2 costituisce una deminutio nell'esercizio delle funzioni del procuratore territoriale, con un'evidente lesione del principio dell'autonomia e dell'indipendenza garantito dalla Costituzione. Aggiunge che un ulteriore elemento di illegittimità costituzione è rappresentato dalla violazione del principio della non sottoposizione gerarchica del magistrato, tanto con riguardo ai poteri di indirizzo e coordinamento del procuratore generale, di cui si è parlato in precedenza, quanto per l'obbligo di sottoscrizione degli atti dei procuratori territoriali.
Stefania ASCARI (M5S) associandosi alle considerazioni delle colleghe in ordine all'importanza del subemendamento Giuliano 0.2.07.48 e insistendo in favore del suo accantonamento, rileva come la previsione in oggetto attribuisca ad un singolo soggetto il controllo dei procedimenti contabili, con il rischio di un rallentamento dell'iter processuale e di ritardi nell'azione di controllo della Corte dei conti. Aggiunge che in tal modo si mina l'indipendenza delle procure territoriali, la cui azione è invece fondamentale per garantire la tempestivitàPag. 24 del controllo sulla corretta gestione delle risorse pubbliche. Sollecita quindi la maggioranza a preservare l'equilibrio tra le esigenze di coordinamento centrale e l'autonomia delle procure territoriali, a tutela della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa.
Sara KELANY (FDI), relatrice per la I Commissione, anche a nome del collega Pittalis, ritiene di non accedere alla richiesta di accantonare il subemendamento Giuliano 0.2.07.48.
Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.2.07.48.
Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.2.07.49 che intende espungere dal testo del numero 3) della lettera e) del comma 2 dell'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori, almeno il riferimento all'obbligo di sottoscrizione di una serie di atti, a pena di nullità, da parte del procuratore generale.
Rileva come tale previsione, oltre ad avere una dubbia tenuta costituzionale, determina un insopportabile pregiudizio all'indipendenza del singolo magistrato ed è anche insensata, inutile e inefficiente, soprattutto se si tiene conto del gran numero di atti predisposti annualmente dalle singole procure territoriali.
Fa quindi presente che se l'obiettivo della maggioranza è quello di ingolfare la Corte dei conti, confidando che la distrazione di qualcuno comporti la nullità di un atto, allora il risultato è stato ottenuto. Se invece l'obiettivo fosse quello di sottoporre tutti gli atti al controllo del procuratore generale, la misura sarebbe fuori dal sistema, in contrasto con i principi costituzionali e inattuabile dal momento che un singolo soggetto sarebbe inondato da una tale quantità di documenti da indurlo alla loro sottoscrizione senza alcuna cognizione di causa.
Ritiene in conclusione che la mancata previsione da parte della maggioranza di misure volte a sanare le eventuali divergenze di vedute tra il procuratore generale ed il singolo procuratore territoriale in ordine agli atti da sottoscrivere tradisca il vero obiettivo dell'intervento, vale a dire quello di oberare la Corte, confidando che eventuali corto circuiti nelle procedure abbiano come conseguenza di porre nel vuoto determinati procedimenti.
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara che l'intervento della collega Giuliano è stato per lei fonte di illuminazione in ordine ad un aspetto interessante della previsione in esame e le ha fatto comprendere le ragioni della mancata tipizzazione delle ipotesi in cui scatterebbe l'obbligo di sottoscrizione. Rileva quindi che con l'attuale formulazione dell'articolo aggiuntivo dei relatori si lascia la possibilità a chi subisce l'atto di eccepirne la nullità, in caso di mancata sottoscrizione da parte del procuratore generale, ricorrendo invece a suo parere un'ipotesi di obbligatorietà di tale sottoscrizione. Ritiene in conclusione che si stia fornendo un'arma alla difesa, determinando quindi non soltanto l'ingolfamento della Corte dei conti, ma anche il rallentamento del contenzioso, mandando al collasso l'azione di controllo della magistratura contabile.
Stefania ASCARI (M5S) chiede di accantonare il subemendamento 0.2.07.49 della collega Giuliano, ai fini di un supplemento di valutazione. Richiamate quindi le criticità della previsione evidenziate sia dalle colleghe sia da molti giuristi, in ordine alla sua incompatibilità con il principio dell'indipendenza del pubblico ministero contabile, fa presente che si sta esautorando il procuratore regionale dal suo ruolo, privandolo delle possibilità di agire alla luce delle valutazioni personali e sottoponendo ogni suo atto all'obbligo di sottoscrizione da parte di un'autorità superiore. Paventa in conclusione il rischio della paralisi totale dell'attività delle procure e della loro funzione di controllo, a detrimento della tempestività e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Giuliano 0.2.07.49 e 0.2.07.50.
Pag. 25 Carla GIULIANO (M5S) intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.2.07.51, sottolinea come il numero 3 della lettera e) del comma 2 della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori preveda che in caso di istruttorie che si caratterizzano per la particolare complessità o per la novità delle questioni, il procuratore generale, a pena di nullità, debba sottoscrivere una serie di atti congiuntamente con il procuratore regionale. Inoltre, la disposizione prevede che il procuratore generale possa affiancare al magistrato che ha in carico il fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale.
A suo avviso tale disposizione, moltiplicando il numero di magistrati che devono sottoscrivere gli atti, aumenterà la possibilità di nullità degli stessi per mancanza di sottoscrizione.
Fa presente, quindi, che la proposta subemendativa in esame è volta a prevedere che i citati atti siano sottoscritti in accordo con il procuratore regionale.
Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.2.07.51.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra il subemendamento Bonafé 0.2.07.53, del quale è cofirmataria, che modifica la lettera f) del comma 2 della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori per definire un termine di 10 anni per la rotazione temporale svolta dal magistrato nelle funzioni ordinarie e di 5 anni per le funzioni direttive e semidirettive. Inoltre, il subemendamento mira a sopprimere la previsione del divieto di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti. Ritiene, infatti, singolare tale tipo di previsione per il magistrato contabile.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Bonafé 0.2.07.53 e Dori 0.2.07.52.
Valentina D'ORSO (M5S) illustra il subemendamento Giuliano 0.2.07.54 volto a sopprimere la previsione del divieto di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti per i magistrati contabili. Ritiene che tale previsione, in contrasto con l'orientamento di fondo del provvedimento che vede con favore la rotazione del magistrato contabile, sia ridicola e trovi il suo fondamento soltanto nella volontà della maggioranza di non arretrare di un passo rispetto al feticcio ideologico della separazione delle carriere.
Federico GIANASSI (PD-IDP) intervenendo sulla proposta subemendativa Bonafé 0.2.07.55, identica al subemendamento Giuliano 0.2.07.54, evidenzia come il suo gruppo, così come per i magistrati ordinari, sia contrario al divieto di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti anche per i magistrati contabili.
Approfittando, inoltre, della presenza del sottosegretario Delmastro Delle Vedove, auspica che il rappresentante del Governo, che, come si evince da alcune dichiarazioni rilasciate al quotidiano «Il Foglio», sulla questione ha una visione che coincide con quella del Partito Democratico, trasformi in favorevole il parere contrario già espresso sugli identici subemendamenti in esame.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Giuliano 0.2.07.54 e Bonafè 0.2.07.55 nonché i subemendamenti Alfonso Colucci 0.2.07.56 e Dori 0.2.07.57.
Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.2.07.58 volto a sopprimere la previsione di prove psicoattitudinali per l'accesso alla carriera della magistratura contabile.
Ritiene che la maggioranza sia mossa sulla questione da «furore ideologico», nel tentativo di screditare agli occhi dei cittadini l'ordine giudiziario nel suo complesso.
A suo avviso, invece che prevedere lo svolgimento di test psicoattitudinali per l'accesso alla carriera della magistratura, sarebbe più utile prevederli per altre figure pubbliche, come ad esempio, per chi ricopre cariche elettive.
Rileva, inoltre, come la disposizione che la proposta subemendativa è volta a sopprimere contenga un errore macroscopico. Pag. 26Sottolinea infatti che, essendo la magistratura contabile una magistratura di secondo grado, la previsione di prove psicoattitudinali per l'accesso a tale carriera comporterebbe il paradosso che i magistrati contabili dovrebbero sottoporsi a tali test per due volte, la prima quando accedono alla carriera della magistratura ordinaria e la seconda per l'accesso alla magistratura superiore.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Giuliano 0.2.07.58 e Gianassi 0.2.07.59, nonché il subemendamento Giuliano 0.2.07.60.
Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.2.07.61 volto a sopprimere il principio direttivo previsto dalla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo dei relatori 2.07 in base al quale, nell'esercizio della delega, il Governo debba rafforzare le funzioni di coordinamento della procura generale. A suo avviso tale disposizione palesa l'intento della maggioranza di limitare al massimo le funzioni giurisdizionali della magistratura contabile. Evidenzia come una siffatta previsione non troverà mai il favore del suo gruppo.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Giuliano 0.2.07.61, gli identici subemendamenti Dori 0.2.07.62, Alfonso Colucci 0.2.07.63 e Bonafè 0.2.07.64, nonché il subemendamento Alfonso Colucci 0.2.07.65, quindi approvano il subemendamento Giuliano 0.2.07.66 (vedi allegato) e respingono il subemendamento Auriemma 0.2.07.67, gli identici subemendamenti Dori 0.2.07.68 e Gianassi 0.2.07.70, i subemendamenti Giuliano 0.2.07.71 e 02.07.72, Bonafè 0.2.07.73, Gianassi 0.2.07.74, Auriemma 0.2.07.75 e Dori 0.2.07.76 e gli identici subemendamenti Dori 0.2.07.77 e Gianassi 0.2.07.78.
Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra il subemendamento a sua firma 0.2.07.79 che tiene conto delle osservazioni avanzate nel corso delle audizioni dall'ANCI.
Le Commissioni respingono il subemendamento Gianassi 0.2.07.79.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) spiega che il subemendamento Bonafè 0.2.07.80 è volto a istituire, per la stesura degli schemi di decreti legislativi, presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato. Il subemendamento è altresì volto a prevedere che sugli schemi di decreti legislativi sia acquisito il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti.
Le Commissioni respingono il subemendamento Bonafè 0.2.07.80.
Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.2.07.81, volto a rendere obbligatoria l'acquisizione del parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti ai fini dell'adozione dei decreti legislativi. Il subemendamento, in considerazione della prevedibile complessità connaturata ai decreti legislativi in parola, prevede un termine di 90 giorni per l'espressione del parere.
Lamenta, infine, una scarsa apertura della maggioranza e del Governo, che si dimostrano indisponibili ad accogliere persino le proposte di modifica, come quella in esame, incidenti su profili solo di contorno e totalmente innocue ai fini della realizzazione del disegno perpetrato dal provvedimento.
Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.2.07.81.
Enrica ALIFANO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.2.07.82, dello stesso tenore rispetto al precedente. Infatti, anche tale proposta subemendativa prevede il previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti nell'adozione dei decreti legislativi.
Ricorda le numerose criticità del provvedimento, che a suo avviso conferisce eccessivi poteri al procuratore generale, comporta un irragionevole esercizio promiscuo Pag. 27delle funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali, non rispetta il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e concentra il potere nelle mani di pochi.
A fronte di tali criticità e in considerazione dell'entità dell'intervento normativo, ribadisce come sia doveroso acquisire il parere dei diretti interessati dalla riforma, segnatamente, delle Sezioni riunite della Corte, auspicando al riguardo un supplemento di riflessione.
Le Commissioni respingono il subemendamento Alifano 0.2.07.82.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra il subemendamento Gianassi 0.2.07.101, di cui è cofirmataria, volto a far riferimento alla Conferenza unificata, invece che alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Specificando che la proposta era intesa esclusivamente ad una migliore qualità del testo di legge e a rendere più chiaro il riferimento all'organo dal quale si intende acquisire il parere, si rammarica del parere contrario dei relatori e del Governo e dichiara di non comprenderne le ragioni.
Le Commissioni respingono il subemendamento Gianassi 0.2.07.101.
Carmela AURIEMMA (M5S) illustra il subemendamento Alfonso Colucci 0.2.07.108, di cui è cofirmataria, che mira a coinvolgere nel processo di consultazione finalizzata all'adozione dei decreti legislativi la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Osserva come sia essenziale prevedere il suo previo parere dal momento che essa è la sede in cui gli enti locali trovano il momento di massimo confronto.
Enrica ALIFANO (M5S) sottolinea come la proposta subemendativa in discussione sia intesa a rilanciare il ruolo degli enti locali. Evidenzia, in proposito, come il provvedimento in esame sconfessi in vari passaggi il principio autonomistico, quello stesso principio che in altre occasioni ha guidato la maggioranza – e, in particolare, il gruppo della Lega – nella sua azione riformatrice.
Le Commissioni respingono il subemendamento Alfonso Colucci 0.2.07.108.
Valentina D'ORSO (M5S) illustra il subemendamento Giuliano 0.2.07.83, volto ad aumentare a novanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo il termine entro il quale la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è tenuta a rendere il parere. Ritiene, altresì, che le Commissioni parlamentari debbano godere del medesimo termine di novanta giorni per l'espressione dei loro pareri, a tutela delle loro prerogative.
Inoltre, ritiene giustificata la concessione di un termine lungo, in virtù della complessità che, con tutta probabilità, riguarderà ciascun decreto legislativo e allo scopo di consentire alle Commissioni parlamentari di svolgere un'adeguata attività conoscitiva. Infatti, dal momento che la maggioranza ha deciso di respingere tutti gli emendamenti che contemplavano il previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, sarà assolutamente necessario svolgere audizioni di suoi rappresentanti in sede di formazione del parere parlamentare e ciò con un inevitabile allungamento dei tempi dell'istruttoria.
Invita dunque i colleghi ad avere un sussulto di dignità in quanto saranno proprio queste stesse Commissioni, che oggi si apprestano a concludere i lavori in sede referente, ad essere chiamate ad esprimere un parere sugli schemi di decreti legislativi.
Dichiarando, infine, che il suo gruppo non intende abdicare al ruolo che compete ai componenti di una Commissione parlamentare, auspica di poter essere messi nelle condizioni di adempiere ai propri doveri con disciplina ed onore.
Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.2.07.83.
Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento 0.2.07.84 a sua prima firma, Pag. 28volto a concedere quantomeno sessanta giorni, in luogo dei quarantacinque giorni previsti dall'emendamento 2.07 dei relatori, alla Conferenza Stato-regioni per esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo. Ritiene, inoltre, che il medesimo termine di sessanta giorni dovrebbe essere concesso anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, considerando anche che la delega recata dall'articolo aggiuntivo dei relatori mira a stravolgere completamente l'assetto organizzativo della Corte dei conti, senza che venga fornito alcun dato circa l'impatto della riforma sulla legislazione e sulle finanze dello Stato.
A suo avviso, pertanto, le Commissioni parlamentari competenti dovranno disporre di tutto il tempo necessario per esaminare gli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo, ritenendo, tra l'altro, che anche in quell'occasione le Commissioni non avranno alcun dato concreto su cui basare la propria analisi, né sugli aspetti di merito né su quelli finanziari conseguenti all'approvazione di una riforma di tale portata.
Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Giuliano 0.2.07.84 e Alifano 0.2.07.85.
Enrica ALIFANO (M5S) illustra il subemendamento 0.2.07.86 a sua prima firma, volto a corredare i decreti legislativi di una relazione tecnica che dia conto dell'impatto finanziario dei medesimi decreti.
Rammenta infatti come molti dei soggetti auditi abbiano evidenziato che la riforma in discussione dovrebbe comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché aumenteranno gli atti da sottoporre al controllo della Corte dei conti, la quale dovrà conseguentemente impiegare maggiori risorse umane e strumentali al fine di evadere celermente i procedimenti pendenti. Rileva, altresì, come il provvedimento in esame abbia anche ridotto i termini a disposizione della Corte per effettuare le proprie attività.
Le Commissioni respingono il subemendamento Alifano 0.2.07.86.
Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento 0.2.07.87 a sua prima firma, finalizzato a consentire alle Commissioni parlamentari competenti per materia di riesaminare lo schema di decreto legislativo in caso di mancato recepimento delle osservazioni e delle condizioni inserite nel parere reso delle medesime Commissioni in occasione del primo passaggio parlamentare dello schema di decreto. Rileva, infatti, che tale doppio passaggio parlamentare si rende necessario a maggior ragione con riguardo ad una delega tanto vasta come quella in esame.
Evidenzia, quindi, che il subemendamento in esame mira ad evitare che il parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti possa essere eluso dal Governo, che dovrà comunque esporre le ragioni del mancato recepimento delle indicazioni rese delle Commissioni.
Valentina D'ORSO (M5S) rammenta come in passato tale procedura sia stata spesso inserita nelle deleghe riguardanti materie particolarmente ampie e complesse, come la riforma del processo civile e quella del processo penale.
Sottolinea quindi come il contenuto del subemendamento in esame non risponda ad alcuna motivazione ideologica e invita i relatori ed il rappresentante del Governo a valutare un approfondimento istruttorio sul punto, trattandosi tra l'altro di una proposta meramente tecnica. Evidenzia che l'approvazione di tale subemendamento consentirebbe innanzitutto alla maggioranza di garantirsi che le condizioni e le osservazioni inserite nel parere approvato dalle Commissioni parlamentari vengano prese in considerazione dal Governo, rilevando come tale procedura si ponga nell'ottica di una sana dialettica tra Parlamento e Governo.
Stefania ASCARI (M5S), associandosi a quanto affermato dalle colleghe precedentemente intervenute, afferma come sia fondamentale approvare il subemendamento in esame, al fine di garantire trasparenza nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi delegati.
Pag. 29Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene che la ratio di tale proposta sia quella di ridare centralità al Parlamento, anche considerando che i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti non riguardano solo gli aspetti di merito ma altresì gli aspetti finanziari.
Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Giuliano 0.2.07.87, Alifano 0.2.07.88, Giuliano 0.2.07.89, 0.2.07.90 e 0.2.07.91, gli identici subemendamenti Dori 0.2.07.92 e Gianassi 0.2.07.93, Giuliano 0.2.07.94, Dori 0.2.07.95 e 0.2.07.96, nonché Alfonso Colucci 0.2.07.97, 0.2.07.98 e 0.2.07.99.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sul subemendamento 0.2.07.100 a sua prima firma, critica fortemente la scelta di riformare, con una clausola di invarianza finanziaria, le funzioni della Corte dei conti. In particolare, contesta alla maggioranza, da un lato, la decisione di aumentare a dismisura le ipotesi di irresponsabilità di dirigenti, funzionari ed amministratori pubblici negligenti e, dall'altro, la decisione di non prevedere neanche un minimo incremento delle risorse e del personale per la magistratura contabile, che soffre – secondo le statistiche relative alle sezioni regionali – di gravi carenze di organico.
Nel complesso ritiene dunque la proposta di legge nefasta e segnata da diversi profili di incostituzionalità, illogicità ed inadeguatezza.
Stefania ASCARI (M5S) invita la maggioranza e il Governo ad un supplemento di riflessione, considerando la riforma in esame foriera di problemi, a causa di un'estensione di competenze e funzioni, in capo alla Corte dei conti, non accompagnata dallo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie. Denuncia pertanto il rischio di un depotenziamento – se non di un annullamento – dei controlli sull'equilibrio finanziario dello Stato, in violazione dei princìpi di legalità, di efficienza e di autonomia della magistratura contabile.
Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.2.07.100.
Valentina D'ORSO (M5S) interviene per dichiarare il voto assolutamente contrario del MoVimento 5 Stelle sull'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori.
Prima di ripercorrere le ragioni di merito che giustificano il voto contrario del suo Gruppo, evidenzia sul piano del merito come la discussione su un tema così importante sia stata ridotta a poche ore di un'unica seduta.
Quanto al merito, ritiene il citato articolo aggiuntivo lesivo dei princìpi di indipendenza e di autonomia della magistratura contabile, dal momento che comporta un'eccessiva gerarchizzazione delle procure, favorisce un'«invasione di campo» del procuratore generale nell'azione delle procure territoriali, riconosce in capo allo stesso poteri particolarmente pervasivi, tali da poter paralizzare qualsiasi procedimento e, infine, aumenta il rischio di esposizione del suddetto procuratore a pressioni interne ed esterne alla magistratura.
Evidenzia poi l'assoluta asistematicità di talune previsioni, che non trovano riscontro nelle altre magistrature e fa presente di aver stigmatizzato, insieme ai colleghi del suo Gruppo, il riconoscimento dei poteri di controfirma in capo al procuratore generale, la previsione del divieto di passaggio tra le funzioni requirenti e giudicanti e quella delle prove psicoattitudinali, senza considerare che la magistratura contabile costituisce una magistratura di secondo livello – i cui componenti hanno dunque già sostenuto tali prove.
Dichiara, infine, di non comprendere la netta chiusura della maggioranza – contraria anche ad accogliere quelle proposte emendative «chirurgiche» volte a restituire dignità alle Commissioni parlamentari in sede di esame degli schemi di decreti legislativi di cui all'articolo aggiuntivo, unico momento in cui il Parlamento potrà forse intervenire per migliorare o correggere la riforma – che sfocia in ottusità ed esprime un'arroganza inaccettabile.
Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito democratico sull'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori che reca una serie di misure incostituzionali, lesive dei princìpi di indipendenza, autonomiaPag. 30 e inamovibilità dei magistrati delle procure territoriali e prevede la separazione delle funzioni requirenti e giudicanti.
Ritiene dunque tale proposta emendativa inopportuna e pericolosa, anche alla luce dell'attribuzione al Governo di ampi poteri di delega, in contrasto con i princìpi costituzionali in materia.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori (nuova formulazione) (vedi allegato), come risultante dall'approvazione dei relativi subemendamenti.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.07 dei Relatori deriva la preclusione degli articoli aggiuntivi Gianassi 2.03, Penza 2.04 e Gianassi 2.05, nonché degli emendamenti Giuliano 4.1, Gianassi 4.2, Costa Enrico 4.3, Gianassi 4.4, Giuliano 4.5 e 4.6, Gianassi 4.7, Giuliano 4.8, 4.9 e 4.10.
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede per quale ragione siano preclusi gli articoli aggiuntivi Gianassi 2.03, Penza 2.04 e Gianassi 2.05, trattandosi, appunto, di articoli aggiuntivi.
Ciro MASCHIO, presidente, fa presente che l'articolo aggiuntivo Gianassi 2.03 – e in modo analogo le altre due proposte emendative richiamate dall'onorevole D'Orso – riguardano una materia – ovvero la disciplina del controllo concomitante della Corte dei conti – oggetto della delega che l'articolo aggiuntivo 2.07 dei relatori intende conferire e che, in particolare, e che è oggetto di uno specifico criterio e principio direttivo enunciato alla lettera p).
Carla GIULIANO (M5S) rileva come, rispetto al principio di delega relativo al controllo concomitante, contenuto nella proposta emendativa dei relatori, debbano evidenziarsi due particolarità che, a suo giudizio, dovrebbero escludere le dichiarate preclusioni: da un lato, che gli articoli aggiuntivi Gianassi 2.03, Penza 2.04 e Gianassi 2.05, ove approvati, diverrebbero immediatamente operativi, a differenza delle disposizioni contenute nella delega; dall'altro, che gli articoli aggiuntivi in questione recano disposizioni precise e disciplinano un aspetto determinato, come non può dirsi per le disposizioni della delega in questione.
Valentina D'ORSO (M5S) specifica che l'articolo aggiuntivo Penza 2.04 riguarda solamente il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che scade nel 2026, e pertanto non può che avere una valenza transitoria, che esclude altresì il rischio di una sovrapposizione con la disciplina che sarà adottata dal legislatore delegato.
Alfonso COLUCCI (M5S) ricorda che l'esercizio della delega costituisce una facoltà, una potestà per il Governo, che potrebbe ad ogni modo modificare le stesse disposizioni contenute negli articoli aggiuntivi in questione, laddove approvati. Esclude vi sia un problema di sovrapposizione delle norme, che considera perfettamente compatibili sul piano formale.
Ciro MASCHIO, presidente, precisa che la preclusione degli articoli aggiuntivi Gianassi 2.03, Penza 2.04 e Gianassi 2.05 discende dalla scelta effettuata dalle Commissioni di conferire al Governo una delega su una specifica materia, che rende inevitabilmente contraddittorio l'eventuale approvazione di una disposizione immediatamente applicativa sulla medesima materia, senza alcuna forma di coordinamento temporale. Fa presente che la delega può essere esercitata ben prima del termine massimo previsto dalla legge.
Conferma pertanto le preclusioni dichiarate, fermo restando che nel prosieguo dell'esame in esame, potranno essere effettuate ulteriori valutazioni.
Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Giuliano 3.2, Zaratti 3.3, Gianassi 3.4, e gli emendamenti Zaratti 3.5 e 3.6.
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Penza 3.7, ricordata la portata normativa dell'articolo 3 della proposta di legge in esame, osserva che la Pag. 31sanzione in esso contenuta è formulata in termini pressoché analoghi a quella di cui all'emendamento 1.58 dei relatori. La conseguenza è la comminazione di una pena sostanzialmente uguale sia per il ritardo nello svolgimento delle funzioni, sia per un'eventuale condotta illegittima.
Osserva che il risultato sarà che al funzionario pubblico converrà sempre adottare un provvedimento, anche in assenza di un adeguato approfondimento, in quanto il mero ritardo verrebbe punito al pari di una condotta caratterizzata da colpa grave.
Le Commissioni respingono l'emendamento Penza 3.7.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 4.01 a sua prima firma, messe in luce le carenze di organico della Corte dei conti che si evincono dalle relazioni annuali della stessa, e sottolineata la grande quantità di attività consultiva che dovrà affrontare la magistratura a seguito delle disposizioni introdotte dalla maggioranza, giudica necessaria l'integrazione di organico compiuta dalla proposta emendativa in esame.
Stefania ASCARI (M5S) giudica positivamente la proposta emendativa in analisi, in quanto la Corte dei conti vive una situazione di carenza di organico. Nello specifico, la magistratura contabile soffre il 19 per cento delle vacanze, mentre l'amministrazione interna alla Corte arriva addirittura al 20,5 per cento.
In conclusione, rammenta che per ogni riforma occorre prevedere le risorse necessarie alla sua realizzazione.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Giuliano 4.01.
Ciro MASCHIO, presidente, chiede ai relatori di esprimere il parere sull'emendamento Alfonso Colucci 4.02 precedentemente accantonato.
Sara KELANY (FDI), relatrice per la I Commissione, anche a nome del collega Pittalis, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Alfonso Colucci 4.02, Giuliano 4.03 e Zaratti 4.04.
Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Paolo Emilio Russo 4.05 e Montaruli 4.06 accettano la proposta di riformulazione presentata dai relatori.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Paolo Emilio Russo 4.05 e Montaruli 4.06, manifesta contrarietà alla previsione per cui le disposizioni si applicheranno anche ai giudizi pendenti, in quanto ciò comporterà situazioni inopportune come la possibilità degli amministratori già condannati di giovare della nuova normativa.
Aggiunge che le proposte emendative in esame comporteranno la riapertura dei fascicoli giudiziari, con conseguente aggravio della mole di lavoro dei giudici contabili.
Osserva infine che coloro che hanno deciso di pagare la sanzione pecuniaria, grazie alla nuova normativa, potranno chiedere la restituzione di tali somme.
Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Paolo Emilio Russo 4.05 e Montaruli 4.06 (nuova formulazione) (vedi allegato).
Sara KELANY (FDI), relatrice per la I Commissione, anche a nome del collega Pittalis, modifica il parere favorevole precedentemente espresso sul subemendamento Calderone 0.4.08.1 ed esprime parere favorevole subordinatamente alla sua riformulazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Pag. 32Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che il presentatore del subemendamento Calderone 0.4.08.1 accetta la proposta di riformulazione presentata dai relatori.
Carla GIULIANO (M5S) avrebbe piacere di avere delucidazioni dal collega Calderone su quale sia l'effettivo ambito applicativo del suo subemendamento, che, a suo avviso, presenta profili di incostituzionalità, in considerazione del fatto che esso trova applicazione anche nei procedimenti già definiti, con conseguente compromissione del giudicato.
In assenza di tali chiarimenti, anche con riguardo alla platea dei destinatari, ritiene che non vi siano nemmeno le condizioni per formulare una dichiarazione di voto consapevole.
Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, il subemendamento Calderone 0.4.08.1 (nuova formulazione) (vedi allegato) e l'articolo aggiuntivo 4.08 dei relatori (vedi allegato), come risultante dall'approvazione del relativo subemendamento.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che si sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative. Avverte altresì che il testo risultante dall'esame delle proposte emendative sarà immediatamente trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva e al Comitato per la legislazione. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, che sarà presumibilmente convocata intorno alle ore 14.45, per il conferimento del mandato ai relatori, previa acquisizione dei prescritti pareri.
La seduta termina alle 23.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 1° aprile 2025.
Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 19.50 alle 20.10.