CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 aprile 2025
474.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 47

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. Emendamenti C. 741-A e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al testo della proposta di legge C. 741-A e abb., recante «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità»;

   rilevato che:

    tali proposte emendative non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, fatta eccezione per l'emendamento Sportiello 3.1002, che non prevede il necessario coinvolgimento delle regioni e delle province autonome nella procedura di predisposizione del Piano nazionale triennale per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso,

  esprime

PARERE CONTRARIO

   sull'emendamento Sportiello 3.1002;

  e

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Pag. 48

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. C. 2291 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2291, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024;

   rilevato che:

    l'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati;

   ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 49

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022. C. 2292 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2292, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022;

   rilevato che:

    l'Accordo si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone e mira a facilitare l'accesso ad opportunità che consentano ai giovani di ambo le Parti di acquisire una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue dell'altra Parte attraverso un'esperienza di viaggio, di lavoro e di vita all'estero;

   ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 50

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2293, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014;

   rilevato che:

    l'Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, sostituendo la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957 e ratificata con legge n. 885 del 1960;

    il nuovo Accordo, composto da 48 articoli, regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia, maternità e prestazioni familiari delle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti;

   ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 51

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. C. 2171 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2171 recante «Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46», già approvato dal Senato;

   rilevato che:

    il disegno di legge si compone di due articoli e reca misure in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (Apcsm), per garantire l'avvio del nuovo sistema previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46;

    l'intervento si rende necessario per consentire la finalizzazione della trattativa negoziale in corso, dal momento che la citata legge n. 46 del 2022, prevedendo che il contingente di distacchi e permessi retribuiti ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale siano stabiliti con la contrattazione, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, non reca tuttavia una disciplina transitoria;

    in attesa della prima contrattazione, nell'ambito della quale sarà determinato il contingente dei distacchi e dei permessi, il sistema delineato dalla legge n. 46 del 2022 non può concretamente avviarsi senza una norma che consenta ai rappresentanti delle Apcsm di partecipare alle procedure negoziali tuttora in corso;

    per fare fronte a tale carenza, analogamente a quanto già previsto per il 2024, l'articolo 1 reca le norme transitorie in materia di distacchi e di permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), riconoscendo alle Apcsm anche per il 2025 un distacco ogni duemila unità di personale e un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale. Resta ferma la possibilità di godere di ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi, a seguito della conclusione della contrattazione di comparto (ai sensi del comma 4 del citato articolo 1480);

    l'articolo 2 estende a trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022, vale a dire al 27 maggio 2025 il termine, attualmente fissato a trenta mesi, per l'esercizio, da parte del Governo, della delega (prevista all'articolo 9, comma 15, della medesima legge), recante la disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente;

   ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento – definendo misure volte a garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale tra militari (Apcsm) – fa riferimento a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi Pag. 52dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione e, in particolare, alle lettere d) e g) di tale disposizione, che attribuiscono allo Stato la potestà legislativa esclusiva rispettivamente in materia di difesa e Forze armate e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.