SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.
La seduta comincia alle 13.30.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo scorso.
Mirco CARLONI, presidente, ricorda che nella seduta del 19 marzo scorso la relatrice, onorevole Almici, ha introdotto la discussione. Rileva, inoltre, che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge di delegazione europea è scaduto alle ore 17 dello scorso 20 marzo e che non è stata presentata alcuna proposta emendativa.
In sostituzione della relatrice, impossibilitata ad essere presente in seduta, illustra la proposta di relazione predisposta per il parere da rendere alla XIV Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole (vedi allegato 1).
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco CERRETO (FDI), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, prevede, all'articolo 12, comma 13, l'istituzione di una Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione – Institute of Advanced Science for Agriculture, a carattere residenziale nella provincia di Ferrara.
Segnala che la scuola viene istituita per il conseguimento di uno degli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano. Il riferimento è alla possibilità di configurare un istituto di formazione superiore per colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne nell'ambito della costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e gli Stati del Continente africano. L'istituzione della scuola potrà avvenire in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. La Scuola verrà istituita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale della valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legislazione. Con il decreto ministeriale, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvederà, altresì, alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione sono chiamati a partecipare soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica. A tal fine si prevede che venga presentata apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca, sulla base delle indicazioni operative pubblicate sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Viene, infine, disposto che alla Scuola si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243. La disposizionePag. 335 richiamata dispone che lo Stato può concedere contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale.
Ricorda che nella relazione illustrativa si precisa che «la Scuola, che si configurerà come scuola superiore a ordinamento speciale, dovrà avere carattere residenziale e non comporterà oneri per lo Stato, atteso che l'iniziativa sarà completamente a carico del privato soggetto promotore». Sul punto la relazione tecnica chiarisce che l'istituzione della Scuola non produce effetti a carico della finanza pubblica, non accedendo alla ripartizione del contributo a favore delle Università non statali e tenuto conto che alla promozione della medesima parteciperanno i soggetti privati, con risorse proprie. Questi ultimi dovranno essere caratterizzati da una qualificata esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altri Atenei in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica per garantire una gestione multidisciplinare degli appezzamenti agricoli nei Paesi Africani.
Ulteriore disposizione di interesse della Commissione agricoltura è contenuta nel comma 14 dell'articolo 12, dove si autorizza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a partire dal 2026, ad assumere a tempo pieno e indeterminato 96 unità di personale non dirigenziale. Tali unità saranno inquadrate come segue: 68 unità nell'area assistenti e 28 unità nell'area funzionari.
Ricorda che per tali assunzioni il MASAF è tenuto a rispettare i limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali stabiliti dalla vigente legislazione e a indire concorsi pubblici. La disposizione, infine, stabilisce un tetto di spesa per le procedure concorsuali pari a 300 mila euro e ne indica la copertura a valere sulle risorse del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 – 2027 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La relazione illustrativa del provvedimento in esame precisa che le suddette 96 unità di personale sono state individuate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 che, per l'anno 2025, ha posto un limite alla spesa per le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle amministrazioni dello Stato con più di 20 dipendenti pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Mirco CARLONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.
Marco CERRETO (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, segnala che il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura.
In particolare, ricorda che l'articolo 1, comma 2, prevede che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, adottino gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle Pag. 336specificità delle zone montane, al fine, tra gli altri, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo.
Evidenzia che l'articolo 2 reca le norme per la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani. L'elenco sarà aggiornato dall'ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno (comma 1). Nell'ambito degli elenchi dei comuni montani sono definiti, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge e contestualmente l'elenco dei comuni montani beneficiari (comma 2). Ricorda che la classificazione dei comuni montani non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani (comma 3). Il comma 4 prevede che il Governo sia delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori, rispetto a quelle previste nel provvedimento in esame, agevolazioni previste per i comuni montani. Infine, all'articolo 2, comma 5, si stabilisce che lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in tema di riordino delle agevolazioni per i comuni montani, debba essere adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
L'articolo 3 stabilisce che la strategia per la montagna (SMI) operi, tra l'altro, in coordinamento con le politiche della strategia forestale nazionale (SFN).
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane prevede, in particolare, al comma 5 che le università aventi sede nei territori dei comuni montani promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale tra i quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura. Il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalità.
L'articolo 11 reca norme per la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo dell'attività agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani si prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura vengano predisposte apposite linee guida volte all'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonché delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
L'articolo 12 è dedicato alla disciplina degli ecosistemi montani. In particolare, l'articolo in questione riconosce le zone montane di cui al precedente articolo 2, come zone floro-faunistiche a sé, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali. Viene inoltre attribuito allo Stato e alle regioni, il compito di vigilare affinché le misure di valorizzazione dei predetti ecosistemi, in relazionePag. 337 ai grandi animali carnivori, non pregiudichino le finalità del disegno di legge in commento. La Camera, in sede referente, per raggiungere tale finalità di vigilanza, ha introdotto la previsione che gli enti competenti possano promuovere azioni coordinate tramite specifici accordi. Ricorda che la stessa Camera, in sede referente, ha modificato il testo specificando che il rispetto della direttiva 92/43/CEE deve avvenire anche con riguardo alle sue modificazioni conseguenti alla completa attuazione della Convenzione di Berna del 1979. Con una modifica introdotta dal Senato, sempre in relazione alla conservazione degli habitat naturali della fauna selvatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale per il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie Canis lupus, al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno. Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame referente presso la Commissione Bilancio della Camera, estende ai corpi della Polizia locale e della Protezione civile – operanti nella regione Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano – la facoltà di dotare il proprio personale di nebulizzatori a base di capsaicina (peperoncino).
L'articolo 12-bis reca disposizioni relative ai parchi e alle aree in zone protette in zone montane, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di avviare, nell'ambito della Strategia per la montagna italiana (SMI) progetti, anche in forma associate, per promuovere studi e ricerche di carattere scientifico volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.
L'articolo 13, relativo al monitoraggio dei ghiacciai e dei bacini idrici, prevede che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 4 può essere destinata ad interventi di carattere straordinario, Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto, tra gli altri, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
L'articolo 14 prevede talune modifiche al testo unico in materia di foreste e di filiere forestali. In primo luogo al Testo unico inserisce, all'articolo 3, comma 2, la nuova definizione di cantieri temporanei forestali definiti come qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi silvicolturali di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti. Aggiunge poi un nuovo articolo 10-bis dove si prevede che nei cantieri temporanei forestali, al termine delle attività di gestione forestale sostenibile segue un certificato di regolare esecuzione. Le regioni sono chiamate ad adeguare le proprie disposizioni definendo gli interventi di modesta entità da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione secondo quanto previsto da apposite linee guida redatte dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'Ambiente. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali.Pag. 338
L'articolo 15 reca disposizioni volte a riformare l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, definendo le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali. Per l'albero monumentale è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura. I comuni, invece, sono richiesti di effettuare il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura la proposta di riconoscimento della monumentalità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura è istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Dicastero agricolo. Si specifica, inoltre, che lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, per inserirli negli elenchi menzionati. Ad ulteriore tutela, sono previsti obblighi di pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune e specifici poteri sostitutivi della regione nei confronti del comune e del MASAF rispetto alla regione inerte. È approntato anche un sistema sanzionatorio, fondato su illeciti di tipo amministrativo, con previsione di apposite sanzioni pecuniarie. La normativa fa salve le disposizioni in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
L'articolo 16, comma 1, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima anche attraverso interventi di manutenzione del territorio. Il comma 2 prevede che il credito d'imposta sia riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. Il comma 3 demanda l'individuazione dell'elenco dei predetti servizi a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi, il comma 4 rinvia inoltre ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6 del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta. Il comma 6, inserito dal Senato, specifica che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) è tenuto a provvedere agli adempimenti di registrazione del credito d'imposta in esame, previsti dall'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 7, infine, consente ai comuni montani e alle loro forme associative l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi. Il comma 8, inserito nel corso dell'esame in Senato, vieta il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati. Il comma 9, anch'esso inserito in sede referente, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un tavolo tecnico per l'attuazione della disciplina in esame.
L'articolo 16-bis, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per l'individuazione delle misure volte ad agevolare la Pag. 339stipula dei contratti compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi ad oggetti i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali situati nei comuni montani individuati dall'articolo 2, comma 1, con riferimento agli incentivi riconosciuti dalla legislazione vigente ivi comprese misure di agevolazione finanziaria e di garanzia.
L'articolo 21, come modificato in sede referente, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50 per cento, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. Il credito d'imposta è concesso a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento. Il meccanismo di calcolo del credito d'imposta è diverso nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. Per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché per le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, il comma 4 rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo. Si specifica che l'agevolazione si applica per il settore agricolo secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Infine, ricorda che l'articolo 26 istituisce il Registro nazionale dei terreni silenti nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Nel dettaglio il comma 1 della disposizione in commento statuisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti allo scopo di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire il rischio di incendi, nonché di fenomeni di pericolosità e di crolli ed il degrado ambientale. Il comma 2 stabilisce che il perseguimento delle finalità sopra enunciate si consegue attraverso l'istituzione del Registro nazionale dei terreni silenti nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il citato registro è istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Con lo stesso decreto sono definiti i criteri per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del suindicato Registro nonché i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni.
Mirco CARLONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.
Pag. 340Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
C. 2139 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il proprio parere, per quanto di competenza, sul disegno di legge recante «Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (C. 2139 Governo), così come modificato dal Senato.
Evidenzia che il provvedimento, originariamente composto da 8 articoli, a fronte delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato risulta composto da 18 articoli, suddivisi in due Capi, recanti rispettivamente: misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articoli da 1 a 15); benefici assistenziali in favore del personale del comparto sicurezza e difesa (articoli da 16 a 18).
Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Agricoltura, segnala, in particolare, nell'ambito dell'articolo 5, recante disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, il comma 3, che consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., le somme annualmente maturate, a titolo di I.V.A. a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato e ora attribuite all'Arma dei Carabinieri. Sempre all'articolo 5, il comma 4 interviene sul fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, eliminando l'orizzonte temporale annuale che, ai sensi della normativa vigente, occorre osservare nella ripartizione delle risorse. Viene, infatti, introdotta la ripartizione del fondo su base pluriennale, più funzionale ad ottimizzare l'attività di programmazione. Segnala, al riguardo, che il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, comporta significative spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture. Si tratta, infatti, di animali caratterizzati da peculiarità anche di carattere etologico (in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati) che richiedono specifiche professionalità impiegate nella loro gestione quotidiana. In generale, le particolari esigenze che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte integralmente impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell'Arma, nei quali saranno inseriti. A tale fine è stato istituito un apposito fondo, con una dotazione annuale di 2,65 milioni di euro (con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nello stato di previsione del Ministero della difesa, ripartito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Segnala, infine, l'articolo 10, inserito durante l'esame in sede referente presso il Pag. 341Senato, che autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, in misura non superiore a 100 unità per l'anno 2025 e 38 per l'anno 2026. Più in dettaglio, le assunzioni sono autorizzate ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, che reca «Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» in deroga al contingente previsto dalla citata legge.
Mirco CARLONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.
Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.40.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.
La seduta comincia alle 13.40.
Istituzione della Giornata nazionale del panettone italiano.
C. 1993 Dondi.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mirco CARLONI, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata ad essere presente in seduta, svolge la relazione sul provvedimento in esame.
Ricorda che la proposta di legge, a prima firma della deputata Dondi reca disposizioni volte all'Istituzione della Giornata nazionale del panettone italiano (C.1993).
Segnala che la proposta di legge nasce dalla volontà di valorizzare e tutelare il più celebre prodotto lievitato italiano, attraverso la previsione di una Giornata nazionale nella quale sarà possibile promuovere iniziative e campagne volte a divulgare la conoscenza di questo prodotto alimentare, non solo nel periodo natalizio. In tal ambito si intende, altresì, tutelare il panettone da imitazioni e contraffazioni. In tale ottica, il provvedimento riconosce il giorno 24 luglio di ciascun anno quale Giornata nazionale del Panettone italiano.
Nel dettaglio, la proposta di legge in esame è composta di 3 articoli.
L'articolo 1 indica il giorno 24 luglio quale Giornata nazionale del Panettone italiano al fine di tutelare e promuovere tale prodotto alimentare (comma 1). Si precisa, al riguardo, che tale riconoscimento non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (comma 2), che reca «Disposizioni in materia di ricorrenze festive»,
L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, vengano svolte iniziative culturali e campagne di promozione al fine di diffondere la conoscenza e valorizzare la qualità del panettone italiano.
Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione della presente legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Maria Stefania MARINO (PD-IDP) non nasconde che l'inserimento della proposta di legge in esame abbia suscitato in lei un sorriso amaro se solo pensa a tutti i problemi che affliggono attualmente il mondo dell'agricoltura. Ricorda, in proposito, le difficoltà cui devono far fronte gli allevatori di bestiame in Sicilia: il caro-energia, il problema delle zoonosi (brucellosi, tubercolosi e bluetongue). Ricorda, al riguardo, che per la Regione Siciliana, se solo viene registrato il 2 per cento di bestiame contaminato, ne viene disposto il blocco della movimentazione. Al riguardo non comprende come mai nel Pag. 342caso di una fiera tenuta in Umbria tale divieto non sia stato fatto valere.
Alessandro CARAMIELLO (M5S) rimarca anch'egli l'aspetto curioso del provvedimento che non può non suscitare ilarità. Sottolinea le diverse questioni che investono il settore agroalimentare italiano e, in particolare, ricorda che, con l'avvicinarsi del periodo estivo, il tema della scarsità della risorsa idrica rappresenterà un problema molto serio.
Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), pur ritenendo il panettone un prodotto iconico e particolarmente pregiato sotto il profilo della produzione, in particolare quella artigianale, evidenzia che la proposta di legge in esame, per come è strutturata, rischia di rappresentare l'ennesima «scatola vuota», al pari di altri provvedimenti che in questi mesi hanno previsto «giornate nazionali». In particolare, ricorda che l'articolo 3 della proposta di legge in esame, che reca la clausola di invarianza finanziaria, precisa appunto che dall'attuazione della presente legge non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tal modo, rileva, è evidente che non sarà possibile promuovere iniziative o altre attività, dal momento che non si prevedono risorse da poter utilizzare. Auspica che la Commissione possa esaminare in un futuro prossimo progetti di legge in grado di determinare effetti concreti sui diversi settori del sistema agroalimentare italiano.
Andrea ROSSI (PD-IDP), pur riconoscendo che il panettone ha una valenza rappresentativa importante del patrimonio culinario italiano e pur riconoscendo che il prodotto panettone artigianale rappresenti davvero un'eccellenza, ricorda che sono già tante le date sul calendario che richiamano ricorrenze variamente denominate «giornate internazionali» o «nazionali» legate ad alcuni alimenti. Evidenzia, inoltre, come ha anche ricordato la collega Gadda, che la previsione della clausola di invarianza finanziaria renderà, con ogni probabilità, inattuabili le iniziative che si intendono promuovere per valorizzare il prodotto panettone artigianale. Rileva, infine, che ci sono all'esame di questa Commissione tante altre proposte di legge che meriterebbero di essere prontamente esaminate.
Daniela DONDI (FDI), intervenendo in risposta alle posizioni espresse dai diversi deputati delle opposizioni, ricorda che la finalità della proposta di legge in esame è quella di realizzare un «primo passo» verso la tutela del prodotto nazionale italiano. Stigmatizza infatti la circostanza che il panettone rappresenti ad oggi il dolce natalizio del Brasile!
Giandonato LA SALANDRA (FDI) interviene a sostegno della proposta di legge in esame, pur riconoscendo, con una battuta, di appartenere ad una «diversa» tradizione gastronomica, ovvero quella meridionale. Ricorda tuttavia che la politica ha anche il dovere di fissare alcuni momenti «iconici», al fine di catalizzare l'attenzione pubblica e sottolineare, in questo caso, l'identità culturale della pasticceria italiana. Ricorda che proprio oggi le associazioni di categoria sono riunite a Roma e sono fortemente solidali con l'impegno del Governo, riconoscendogli il merito di avere previsto già 11 miliardi di euro di interventi nel comparto agroalimentare italiano. Sottolinea che il comparto primario ha finalmente riscoperto una nuova centralità anche nel contesto europeo, rispetto a quelle logiche ambientaliste che ne hanno spesso frenato lo sviluppo.
Antonella FORATTINI (PD-IDP) sottolinea come il punto in questione non sia quello di non riconoscere il carattere di eccellenza della produzione del panettone artigianale. Preme piuttosto evidenziare che la Commissione agricoltura dovrebbe esaminare almeno qualcuna delle tante proposte di legge che sono state trasversalmente presentate e che investono settori cruciali del comparto agroalimentare italiano.
Pag. 343Mirco CARLONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 26 marzo 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 26 marzo 2025.
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana guide professionali di pesca (AIGUPP), di Promoturismo della regione Friuli Venezia Giulia, dell'Istituto italiano di navigazione (ISTNAV) e dell'Associazione nazionale italiana formatori marittimi (ANIFORMAR), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1029 Andreuzza, recante «Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca».
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.40.