ALLEGATO 1
DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.
PARERE APPROVATO
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2308, di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;
considerato che, al fine di garantire la continuità dei servizi sociali, compresa la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, vengono introdotte disposizioni in materia di stabilizzazione degli assistenti sociali (articolo 2, comma 3);
rilevato, altresì, che viene autorizzata la somma di 8,3 milioni di euro per l'attuazione del piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in talune aree caratterizzate da situazioni di degrado e disagio giovanile (articolo 8, comma 8) e che sono incrementati gli stanziamenti per garantire l'efficienza e l'efficacia operativa dell'Agenzia italiana per la gioventù (articolo 14, comma 2);
preso atto, inoltre, della disposizione che prevede rimborsi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per le prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche per la cura delle dipendenze in regime di mobilità interregionale (art. 8, comma 10),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, SPORTIELLO, DI LAURO
La Commissione XII,
in sede di esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;
premesso che:
le ragioni di straordinaria necessità e urgenza dichiarate dal Governo a sono riconducibili alla necessità di:
1. introdurre misure per l'attrattività dei giovani e il superamento del precariato nella pubblica amministrazione;
2. definire misure volte a garantire la continuità e l'omogenea applicazione delle procedure di reclutamento e la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza dei trasporti;
3. introdurre misure organizzative per la funzionalità e l'efficienza di taluni settori della pubblica amministrazione nonché per le straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;
complessivamente il provvedimento non presenta un progetto soddisfacente volto ad efficientare la Pubblica Amministrazione né garantisce la continuità e l'omogenea applicazione delle procedure di reclutamento e la funzionalità delle amministrazioni pubbliche;
non c'è nessun intervento di ampio respiro che sia rivolto a beneficio dell'intera collettività che ha tutto l'interesse ad avere una PA efficiente e rispondente ai propri bisogni;
al contrario il provvedimento trasuda di interessi specifici, di favori e prebende, attraverso la progressiva destrutturazione degli istituti posti a presidio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, come l'istituto della mobilità e della stabilizzazione;
si compromette diffusamente il principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito la necessità che le procedure di stabilizzazione siano armonizzate con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione, che postula l'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso pubblico; sulla base di ciò si ritiene dubbia la congruità degli articoli in cui si consente l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato senza che si ricorra a procedure concorsuali valide, seppure a beneficio di fumose intenzioni professionalizzanti della PA;
in generale sul provvedimento si rilevano talune procedure assunzionali caratterizzate da specificità tali che fanno temere che non sia sufficientemente garantita la necessaria imparzialità della procedura laddove, ad esempio si fa riferimento «a soggetti in servizio, che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il medesimo Ministero»;
si modifica l'accesso alla dirigenza di seconda fascia spostando le procedure concorsuali alla Funzione pubblica, ergo al Governo!
Pag. 328si limita e penalizza fortemente l'istituto della mobilità consentendo, tra l'altro, l'immissione in ruolo solo dopo appena 1 anno di servizio;
sulla validità delle graduatorie e sugli idonei non vincitori, si vorrebbero ristabilire le regole di durata e scorrimento, salvo prevedere poi, nello stesso provvedimento all'esame, plurime e differenziate deroghe, che rendono confusi gli istituti giuridici di riferimento; sulla durata delle graduatorie si parla di 2 anni o di 3 anni a seconda dell'ente che deve essere momentaneamente soddisfatto; parimenti sugli idonei, si ristabilisce il limite del 20 per cento salvo poi non applicarlo per ben 2 anni e salvo poi fornire un'interpretazione autentica che consente alla PA di procedere a bandi di concorso anche senza la verifica della previa immissione in servizio di tutti gli idonei collocati nelle graduatorie vigenti della stessa amministrazione;
il provvedimento contiene diffuse deroghe alle procedure di mobilità che sono le procedure attraverso le quali si utilizzano le graduatorie di idonei! Deroghe finalizzate chiaramente, ad assumere «altri» soggetti;
le stabilizzazioni sono effettuate al di fuori di ogni regola di imparzialità semplicemente «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta».
Si prevedono diffusamente incrementi stipendiali dei soli dirigenti mentre si lascia a secco la generalità dei dipendenti;
si istituisce presso il MEF una nuova direzione generale alla quale consegue il conferimento di un incarico dirigenziale a soggetti esterni anche in deroga al limite del 10 per cento sia in ordine alle rilevanti attribuzioni che sembrerebbero esorbitare dalle funzioni proprie del MEF; mentre presso la Ragioneria generale dello Stato si istituiscono ben 4 dirigenti generali;
ove possibile si incrementano compensi di amministratori e dirigenti.
Ma non solo di personale si tratta! Qua e là il provvedimento è disseminato di ulteriori disposizioni come quelle sul dissesto finanziario dei comuni ai quali sarà consentito sine die di spalmare i debiti nei successivi 10 anni, in capo alle future amministrazioni;
grave è poi la non applicabilità delle sanzioni interdittive previste per gli amministratori locali in caso di dissesto dell'ente locale, ossia l'ineleggibilità e l'inconferibilità di determinati incarichi;
si utilizzano risorse per il Giubileo per conferire incarichi dirigenziali e personale, in deroga alle norme ordinarie di reclutamento del pubblico impiego e, dulcis in fundo, con la scusa del Giubileo si introduce la solita sanatoria per le irregolarità edilizie;
il provvedimento all'esame si disinteressa totalmente del personale sanitario e sulle necessità assunzionali specifiche del comparto, e preferisce destinare ingenti risorse alla sanità integrativa a discapito della sanità pubblica, sottraendo tra l'altro risorse al funzionamento delle istituzioni scolastiche;
clamorosamente poi si sottraggono ben 89 milioni per il sostegno al Terzo settore che erano destinate a diverse progettualità sulla povertà educativa e sul disagio;
per quanto sopra premesso,
esprime
PARERE CONTRARIO.
ALLEGATO 3
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane», quale risultante dalle proposte emendative approvate;
rilevato che la finalità del provvedimento è quella di valorizzare le zone montane e di fronteggiare il problema dello spopolamento, garantendo alla popolazione ivi residente la fruizione dei servizi essenziali, a partire da quelli inerenti alla sanità e all'istruzione;
considerato che, a tal fine, l'articolo 6 prevede il riconoscimento di specifici benefici in favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari per l'attività prestata presso strutture ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno;
evidenziati, in particolare, l'articolo 25, che introduce un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe nei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, e l'articolo 7-bis, che prevede la promozione di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età nei comuni montani, tenendo conto delle peculiarità del territorio,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2139, approvato dal Senato, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità.
PROGRAMMA
La preservazione della fertilità nelle giovani pazienti oncologiche è un tema di primaria importanza in quanto ogni giorno in Italia vengono diagnosticati almeno 30 nuovi casi di tumore in pazienti di età inferiore ai 40 anni.
I trattamenti antitumorali, se somministrati in età fertile, possono precludere una maternità futura in relazione alla loro tossicità ovarica. Questo problema sta assumendo una rilevanza crescente, non solo in considerazione del miglioramento della prognosi nelle giovani pazienti oncologiche, ma anche a causa dello spostamento in avanti dell'età della prima gravidanza.
Sin dal 2015 il Ministero della salute ha definito la necessità di tutela della fertilità nel paziente oncologico mediante la pubblicazione, il 27 maggio 2015, del documento «Piano nazionale per la fertilità», predisposto in esito ai lavori del Tavolo consultivo in materia di tutela e conoscenza della fertilità e prevenzione delle cause di infertilità.
A seguire, nel documento approvato il 21 febbraio 2019 dalla Conferenza Stato-regioni, Repertorio atto n. 27/CSR del 21 febbraio 2019, è esplicitato che il percorso diagnostico-terapeutico (PDTA) per la preservazione della fertilità nel paziente oncologico deve essere effettuato nell'ambito dei «Centri di oncofertilità» quali servizi integrati nella rete ospedaliera, all'interno delle Unità di Medicina e chirurgia della fertilità e come componente essenziale di una Rete oncologica dotata di tutte le professionalità.
Secondo quanto riportato nel predetto documento, tale percorso clinico-assistenziale specifico va contestualizzato nell'organizzazione territoriale regionale e adeguatamente monitorato ai fini della valutazione dell'efficacia a medio e lungo termine.
Sulla base di quanto emerge dai dati dell'Istituto superiore di sanità (aggiornati all'anno 2023) nell'ambito di un censimento volontario tra le strutture di II e III livello che afferiscono al Registro nazionale della procreazione medicalmente assistita (PMA), volto a individuare i Centri che effettuano attività di preservazione della fertilità nei pazienti oncologici, vi è discrepanza nella distribuzione tra le regioni dei Centri pubblici o privati convenzionati che eseguono tali procedure.
Secondo quanto indicato dal Piano nazionale per la fertilità del 2015, emerge la necessità di dover rispondere a tale bisogno assistenziale, indipendentemente dalla regione di appartenenza della paziente.
L'indagine conoscitiva in oggetto si pone, quindi, l'obiettivo di verificare una serie di aspetti quali:
la congruità del numero di Centri dedicati all'oncofertilità per regione in relazione al numero delle pazienti con diagnosi di malattia oncologica in età inferiore ai 40 anni e il rispetto dei criteri di prossimità nelle Reti regionali dedicate all'oncofertilità, mediante il riconoscimento di più centri nelle regioni con un maggiore carico assistenziale;
il fatto che i Centri dispongano di tutti i requisiti indicati dal Centro nazionale trapianti per questo tipo di attività, in loco oppure tramite convenzioni stipulate con istituti dedicati della stessa regione;
fermo restando il rispetto delle competenze e dei requisiti di legge cui devono corrispondere i Centri, l'applicazione del criterio della prossimità delle cure e – aspetto strettamente connesso – la reale necessità dell'invio fuori regione delle pazienti, fenomeno tuttora frequente;
la non interruzione della continuità assistenziale, assicurando alle pazienti la Pag. 332possibilità di effettuare le procedure di preservazione della fertilità presso il Centro prescelto;
il fatto che i Centri di oncofertilità operino mediante personale qualificato (ginecologi esperti di fisiopatologia della riproduzione, biologi dedicati, psicooncologi e oncologi medici esperti nella materia);
la presenza, all'interno dei Corsi di laurea delle Facoltà di medicina e chirurgia e nelle Scuole di specializzazione, di insegnamenti dedicati alla materia in oggetto;
la formazione del personale sanitario che lavora nei Centri oncologici, in particolare nelle Breast Unit e nei Centri di Onco-Ematologia, per affrontare adeguatamente il tema con le pazienti, fin dal momento della pianificazione del percorso di cura oncologica.
A seguito dell'acquisizione degli elementi conoscitivi su tali tematiche, la Commissione si propone dunque di formulare proposte sugli interventi da porre in essere, al fine di colmare le carenze e di affrontare le criticità riscontrate.
Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi e di svolgere i necessari approfondimenti, nel corso dell'indagine la Commissione intende procedere:
a) allo svolgimento delle seguenti audizioni: rappresentanti degli Ordini delle professioni sanitarie; Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute; Conferenza delle regioni e delle province autonome; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas); Istituto superiore di sanità; Società italiana di fertilità e sterilità e medicina della riproduzione; Società italiana di oncologia ginecologica (SIOG); rappresentanti del panel di estensori delle linee guida adottate dall'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM) in materia; esperti della materia (docenti universitari, operatori sanitari);
b) all'acquisizione dei documenti più recenti in materia, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale;
c) all'effettuazione di missioni presso le realtà territoriali di maggior interesse, per le quali il Presidente della Commissione si riserva di chiedere di volta in volta la relativa autorizzazione al Presidente della Camera.
L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 15 giugno 2025.