ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Martedì 25 marzo 2025. – Presidenza della presidente Catia POLIDORI.
La seduta comincia alle 14.10.
Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Bruno TABACCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. C. 2308 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, composto da 22 articoli per un totale di 112 commi, appare riconducibile alla generale esigenza di intervenire nell'ambito della pubblica amministrazione, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 4 distinte finalità: 1) introdurre misure per l'attrattività dei giovani e il superamento del precariato nella pubblica amministrazione; 2) garantire la continuità e l'omogenea applicazione delle procedure di reclutamento e la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare per quanto attiene alla sicurezzaPag. 6 dei trasporti; 3) introdurre misure organizzative per la funzionalità e l'efficienza di taluni settori della pubblica amministrazione; 4) introdurre misure organizzative per le straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale ha in più occasioni sollevato perplessità sull'individuazione per i decreti-legge di finalità di ampia portata; in particolare, la Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla “materia finanziaria”, come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitori più vari”; peraltro, in proposito appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che “la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge”; potrebbe quindi essere oggetto di approfondimento se le medesime considerazioni non valgano anche per la terza finalità sopra richiamata, ossia quella di recare “misure organizzative per la funzionalità e l'efficienza di taluni settori della pubblica amministrazione”; ciò premesso potrebbe essere oggetto di approfondimento la coerenza con le finalità sopra indicate dell'articolo 8, comma 8 (in materia di predisposizione da parte del Commissario straordinario di un piano per la riqualificazione di aree caratterizzate da situazioni di degrado giovanile); dell'articolo 12, comma 10 (che istituisce il programma “Hub per l'intelligenza artificiale dello sviluppo sostenibile”, in relazione agli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal cosiddetto “piano Mattei”); dell'articolo 12, comma 15, lettera a) (in materia di sospensione di pedaggi autostradali previsti a titolo di compensazione per i lavori di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina); dell'articolo 19, commi 4 (concernente l'utilizzo di economie di risorse del fondo di sviluppo e coesione) e da 5 a 9 (in materia di adesione alla procedura di riversamento dei crediti di imposta);
con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 112 commi, 8 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 2 decreti ministeriali e di 4 provvedimenti di altra natura;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 3, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 28, comma 1, del Testo Unico del pubblico impiego, introducendo, quale ulteriore modalità di reclutamento dei dirigenti di seconda fascia, il concorso pubblico unico organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) e la cui disciplina è recata dal nuovo comma 4-ter dell'articolo 35 del Testo Unico; la norma fa espressamente salva, da un lato, la percentuale, non inferiore al 50 per cento, dei posti da coprire mediante il corso-concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e, dall'altro, le riserve recate dal successivo comma 1-ter del medesimo articolo 28 – ossia le percentuali non superiori al 30 per cento e non superiori al 15 per cento entro cui è possibile selezionare la dirigenza pubblica secondo le modalità recate dal medesimo comma 1-ter – nonché, infine, le altre riserve stabilite a legislazione vigente (si rammenta, in particolare, quella non superiore al 50 per cento del concorso indetto dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004); ciò premesso, ai fini di una maggiore chiarezza della normativa novellata relativa alle differenti modalità reclutamento dei dirigenti pubblici, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita indicando anche per il concorso pubblico unico organizzato dal Dipartimento della funzione Pag. 7pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri la percentuale dei posti disponibili per i quali è consentito ricorrere a tale modalità di reclutamento;
l'articolo 5, al comma 2, autorizza il Ministero dell'interno a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e nelle more delle modifiche da apportare alla relativa pianta organica, un contingente di 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità; il medesimo articolo, al comma 3, novella l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2024; a seguito della novella, tale ultima disposizione autorizza il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027, a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità; tale disposizione inoltre prevede che fino al 31 dicembre 2026, il medesimo Ministero può avvalersi di specifiche procedure di reclutamento; ciò premesso, si osserva che, a seguito della novella, il richiamato l'articolo 4, comma 5, appare quindi di identico tenore ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame, fatta eccezione per il riferimento al triennio 2025-2027 quale arco temporale nel quale svolgere le procedure di reclutamento e per quello al 31 dicembre 2026 come data limite per ricorrere a specifiche procedure di reclutamento; la formulazione di tali commi potrebbe perciò essere approfondita differenziando con maggiore chiarezza, al fine di evitare improprie sovrapposizioni normative recate dal medesimo testo, l'ambito di operatività di ciascuna disposizione; infine, il medesimo articolo, al comma 6, prevede che il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno acquisisca le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale dal Centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale “comunicandone gli esiti”; al riguardo, potrebbe specificarsi meglio l'esatta portata normativa di tale espressione;
l'articolo 7, comma 4, nel prevedere, al primo periodo, la modifica della struttura organizzativa e il potenziamento dell'organico del dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, presenta una struttura lessicale particolarmente complessa, occupando 23 righe, per un totale di 217 parole, di cui peraltro una buona parte risulta sprovvista di diretta efficacia in quanto volta ad indicare la finalità dell'intervento;
l'articolo 8, comma 3, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, di assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando la disciplina statale in materia (secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e “altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento”, anche in favore dei propri dipendenti; la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita specificando meglio l'esatto perimetro di tale espressione;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 1, al secondo periodo, prevede che alla scadenza dei contratti, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate; si tratta di una previsione del tutto analoga a quella prevista dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2023 e che sembra differenziarsi da quest'ultimo solamente perché specifica espressamente che fra i requisiti per l'accesso al pubblico impiego che devono essere verificati ai fini della stabilizzazione del rapporto è incluso quello relativo al possesso del titolo di studio; attesi i profili Pag. 8di forte analogia, perciò, la disposizione citata potrebbe essere approfondita prevedendo un coordinamento con la norma recata dal richiamato articolo 3-ter, comma 3, decreto-legge n. 44 del 2023;
l'articolo 4, comma 3, prevede che la riserva di posti da destinare, nei concorsi per dirigenti degli enti locali, a personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato o a personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti, è destinata a personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato presso il medesimo ente che bandisce il concorso; la norma precisa dunque che il personale “dirigenziale e non dirigenziale” assunto a tempo determinato oggetto della riserva sia quello “in servizio presso i predetti enti”; tale disposizione potrebbe essere approfondita compiendo la medesima precisazione con riferimento al personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato pure oggetto della riserva e disciplinato dalla medesima norma novellata;
alcune disposizioni risultano volte ad istituire ruoli con funzioni anche dirigenziali nell'ambito del Governo; si richiamano, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 4, che istituiscono nuovi uffici dirigenziali generali presso la Presidenza del Consiglio, l'articolo 17, comma 1, che istituisce un nuovo ufficio dirigenziale generale nel Ministero dell'economia e, infine, l'articolo 18, comma 3, che istituisce nuove posizioni dirigenziali generali presso la Ragioneria generale dello Stato; tali disposizioni realizzano quindi una deroga implicita, che invece dovrebbe essere esplicitata, al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988, che prevede in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; peraltro, il richiamato articolo 7, comma 1 e 4, non specifica con quale atto si procederà all'istituzione degli uffici previsti e al conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza;
il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), specificando anche per l'ulteriore modalità di reclutamento dei dirigenti di seconda fascia il relativo limite percentuale; dell'articolo 5, commi 2, 3 e 6, differenziando il relativo ambito di operatività nonché specificandone la portata normativa; dell'articolo 7, comma 4, primo periodo, semplificandone la struttura lessicale, e dell'articolo 8, comma 3, specificando l'esatto perimetro normativo di tali disposizioni;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, disponendo un coordinamento con l'articolo 3-ter, comma 3, decreto-legge n. 44 del 2023; l'articolo 4, comma 3, compiendo la medesima precisazione disposta dalla norma con riferimento anche al personale non dirigenziale, gli articoli 7, commi 1 e 4, 17, comma 1, e 18, comma 3, esplicitando la deroga all'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988 nonché individuando, con riguardo ai richiamati commi dell'articolo 7, l'atto con cui si procederà all'istituzione degli uffici previsti e al conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza;
Pag. 9Il Comitato raccomanda infine:
abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, n. 247 del 2019, n. 245 del 2022 e n. 146 del 2024).»
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.20.
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO
Martedì 25 marzo 2025. – Presidenza della presidente Catia POLIDORI.
La seduta comincia alle 14.20.
Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e IV).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Catia POLIDORI, presidente, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2139 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 12, di una disposizione recante una delega legislativa;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 12 delega il Governo a rideterminare le disposizioni integrative e correttive concernenti funzioni e ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; quale principio e criterio direttivo della delega, l'articolo in esame prevede, al comma 2, la revisione e la semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005, “anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche del personale”; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 158 del 1985, ha rilevato che “la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato”; la più recente sentenza n. 166 del 2023 ha poi rilevato che la “legge delega è dunque fondamento e limite del potere legislativo delegato; essa, se, da una parte, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque non idonee ad indirizzarne l'attività, dall'altra, può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di ‘riempimento’ normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione ‘legislativa’ essendo il legislatore delegato chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega”; ciò premesso, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita specificando con maggiore precisione il criterio direttivo citato, con particolare riguardo all'eventualità di procedere alla soppressione, modifica e istituzione di nuovi ruoli nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Pag. 10sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 12, comma 3, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine di sessanta giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); inoltre, il medesimo comma, al quinto periodo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l'eventuale “secondo” parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda adeguarsi alle condizioni contenute nel “primo” parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle commissioni permanenti) sia espresso sulle “osservazioni del Governo”; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni, l'esigenza che, nella procedura del “doppio parere parlamentare”, le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo;
il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;
formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
all'articolo 12, comma 3, provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire il quinto periodo con il seguente: “I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione”;
il Comitato osserva altresì:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 12, comma 2, al fine di specificare maggiormente il criterio direttivo ivi contenuto;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 12, comma 3, terzo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.»
Il Comitato approva la proposta di parere.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XIV).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Antonio BALDELLI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2280 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il disegno di legge, che si compone di 29 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
molteplici principi e criteri direttivi appaiono prefigurare, in sede di attuazione della delega, una scelta tra diverse opzioni, rimessa alla valutazione discrezionale del Governo, libero, “ove opportuno”, di tenere conto di determinati criteri ovvero di adottare particolari misure; si richiamano, in tal senso, l'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), l'articolo 13, comma 4, lettera b), e comma 13, lettere b), e e), l'articolo 14, comma 2, lettera b), n. 3), l'articolo 15, comma 1, lettera b), l'articolo 16, comma 1, lettere b) e c), n. 1), l'articolo 21, comma 2, lettera e) e l'articolo 22, comma 2, lettera d); la formulazione di tali disposizioni potrebbe pertanto essere approfondita al fine di precisare la portata normativa dei richiamati principi e criteri direttivi;
l'articolo 14, al comma 1, lettera b), nn. 1) e 2), nel conferire la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 nonché per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e del regolamento (UE) 2024/1620, non individua in modo esplicito un termine finale di esercizio della delega specificamente riferito all'adeguamento del quadro normativo nazionale ai richiamati regolamenti; considerata tuttavia l'unicità della delega sembrerebbe possa farsi implicito riferimento al termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640, ricavabile dalla disciplina generale di cui all'articolo 31 della legge 234 del 2012 – secondo cui il termine generale di esercizio della delega per il recepimento delle direttive è fissato a quattro mesi antecedenti a quello di recepimento – anche con riguardo alla delega relativa ai menzionati regolamenti, vertenti peraltro su medesima materia, ossia il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
plurime disposizioni delegano il Governo a prevedere sanzioni, sia amministrative sia penali, effettive, dissuasive e proporzionate anche in deroga ai criteri e ai limiti fissati sia dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; in particolare, si richiama l'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), l'articolo 7, comma 1, lettera a), l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), l'articolo 10, comma 1, lettera h), l'articolo 19, comma 2, lettera g); in proposito, si ricorda che l'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, per cui è prevista dal provvedimento in esame la facoltà di deroga, indica il regime sanzionatorio applicabile, prevedendo i limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza Pag. 12costituzionale consolidata, ha ribadito che “se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (ex plurimis, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014);”
l'articolo 25 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento 2023/2411, recante norme sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, indicando, al comma 2, i criteri direttivi e i principi cui il Governo, nell'esercizio della delega, deve uniformarsi, posti quelli enunciati in via generale della legge n. 234 del 2012; poiché la legge n. 206 del 2023 (cosiddetta “legge sul made in Italy”) contiene anch'essa plurime norme relative alla protezione delle indicazioni geografiche attraverso le quali si è, in qualche misura, anticipato l'intervento di cui al regolamento citato, la formulazione del comma 2 potrebbe essere approfondita inserendo, fra i criteri direttivi ivi previsti, anche una previsione volta a coordinare la nuova normativa con quella recata dalla richiamata legge n. 206 del 2023;
il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), l'articolo 13, comma 4, lettera b), e comma 13, lettere b), e e), l'articolo 14, comma 2, lettera b), n. 3), l'articolo 15, comma 1, lettera b), l'articolo 16, comma 1, lettere b) e c), n. 1), l'articolo 21, comma 2, lettera e) e l'articolo 22, comma 2, lettera d), con riguardo al perimetro di operatività, nonché l'articolo 14, comma 1, lettera b), nn. 1) e 2), in relazione alla durata della delega;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), l'articolo 7, comma 1, lettera a), l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), l'articolo 10, comma 1, lettera h), l'articolo 19, comma 2, lettera g) alla luce dei principi richiamati, nonché l'articolo 25, comma 2, mediante il coordinamento con la legge n. 206 del 2023.».
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.30.