SEDE CONSULTIVA
Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 14.
DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Loizzo, per lo svolgimento della relazione.
Simona LOIZZO (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2025, sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro), reca disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
Il decreto-legge si compone di 32 articoli. Passando al contenuto delle disposizioni relative a materie che rientrano nella competenza della Commissione Affari sociali, segnala l'articolo 2, comma 3, recante norme in materia di stabilizzazione degli assistenti sociali. In particolare, al fine di garantire la continuità dei servizi sociali, ivi compresa la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, sono differiti dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 due termini: quello entro il quale il dipendente a tempo determinato può essere stabilizzato, ai sensi della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo n. 75 del 2017, nonché quello posto, al fine della medesima possibilità di stabilizzazione, per la maturazione, presso la relativa pubblica amministrazione, del requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Inoltre, il comma 8 dell'articolo 8 autorizza il Commissario straordinario incaricato di predisporre ed attuare un piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in talune aree caratterizzate da situazioni di degrado e disagio giovanile a utilizzare,Pag. 82 per tali interventi, la somma di 8,3 milioni di euro.
Il comma 10 del medesimo articolo predispone rimborsi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per le prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche per la cura delle dipendenze in regime di mobilità interregionale. In particolare, viene aggiunto un nuovo periodo all'articolo 1, comma 365, della legge di bilancio per il 2025, con il quale si prevede l'accesso di tutte le regioni al rimborso derivante dalla quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 15 milioni di euro annui, stanziata per sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.
Segnala altresì l'articolo 12, comma 4, che disciplina la determinazione della dotazione del Fondo del trattamento accessorio del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), non ancora costituita alla data di entrata in vigore della norma in commento.
Rileva, quindi, che l'articolo 14, comma 2, reca misure per garantire l'efficienza e l'efficacia operativa dell'Agenzia italiana per la gioventù, prevedendo a tal fine un incremento di 90 mila euro annui, a decorrere dal 2025, della dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate.
Per quanto riguarda altre disposizioni che, pur afferendo principalmente alle competenze di altre Commissioni, presentano comunque profili di interesse per la XII Commissione, fa presente che l'articolo 12, comma 1, disciplina i periodi di assenza per malattia da COVID-19 dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, abrogando la normativa derogatoria attualmente in vigore. Di conseguenza, a partire dal 15 marzo 2025, le assenze per COVID-19 saranno soggette al regime ordinario relativo ai periodi di assenza per malattia dei pubblici dipendenti, ivi compresa la disciplina relativa al periodo di comporto.
Osserva altresì che l'articolo 13, comma 2, lettera a), stabilisce che lo specifico regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività sportiva previsto per il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, nonché per gli atleti, i tecnici, i direttori di gara e i dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato, si applica previo riconoscimento dell'interesse nazionale olimpico o paralimpico da parte degli organismi sportivi preposti ed indipendentemente dall'inquadramento del personale coinvolto. La lettera b) prevede che gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano svolto attività sportiva agonistica nella Sezione Paralimpica Fiamme Gialle e che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, ove non più idonei allo svolgimento di attività agonistica ma al contempo abili allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con la propria disabilità, sono collocati nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Infine, l'articolo 14, comma 6, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2025, di 50 milioni per il 2026 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
COMITATO RISTRETTO
Martedì 25 marzo 2025.
Disposizioni in materia di terapie digitali.
Esame C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.