SEDE REFERENTE
Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.
La seduta comincia alle 13.05.
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 marzo 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda, quindi, che la seduta del 19 marzo scorso si è conclusa con l'approvazione dell'emendamento 30.1 della relatrice e che nel corso della seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative rimaste accantonate.
Invita, pertanto, la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere i propri pareri sulle predette proposte emendative.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime anzitutto parere favorevole sull'emendamento Carmina 7.9, a Pag. 58condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), precisando che, in conseguenza di tale riformulazione, l'emendamento dovrà intendersi riferito all'articolo 3. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Iaria 3.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Iaria 5.2, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto tale ultimo emendamento sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Iaria 3.3, come riformulato. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Vaccari 3.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Vaccari 3.16, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto il medesimo emendamento risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Vaccari 3.15, come riformulato.
Con riferimento all'unica proposta emendativa accantonata riferita all'articolo 6, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Castiglione 6.014, esprimendo altrimenti parere contrario.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 10.1, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Girelli 10.2, Grimaldi 10.3, Mazzetti 10.4, Ruffino 10.5, Roggiani 10.6, Faraone 10.7, Frassini 10.8, D'Attis 10.9, Pella 10.10 e Giorgianni 10.11, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita, quindi, i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Faraone 10.12, evidenziando che l'emendamento sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione, in un testo riformulato, delle proposte emendative da ultimo menzionate. Invita, inoltre, al ritiro degli identici emendamenti Pella 10.13, Faraone 10.14, Roggiani 10.15, Steger 10.16 e Ruffino 10.18, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Roggiani 10.19. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Romano 10.20, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 10.21 e 10.22; invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ruffino 10.02, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sarracino 10.03, mentre invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Iaria 10.04, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, infine, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Raffa 10.05 e Carmina 10.06 e 10.07.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bonelli 12.1 ed Evi 12.2, sugli identici emendamenti Pella 12.3, Faraone 12.4, Simiani 12.5 e Steger 12.6, nonché sugli emendamenti Ruffino 12.7, Sergio Costa 12.8 e Ilaria Fontana 12.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 12.10, a condizione che sia riformulato in termini identici al proprio emendamento 12.23; esprime, altresì, parere favorevole sugli identici emendamenti Evi 12.11, Simiani 12.12, Ferrari 12.14, Grimaldi 12.15, Faraone 12.16 e Ruffino 12.17, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Evi 12.13, esprimendo altrimenti parere contrario, evidenziando che tale proposta emendativa sarebbe assorbita dall'eventuale approvazione dell'emendamento Simiani 12.12, come riformulato. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Simiani 12.18, a condizione che sia riformulato in termini identici al proprio emendamento 12.23. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Simiani 12.19 e 12.20 e Caramiello 12.21, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Bruzzone 12.22, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1) e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bruzzone 29.6, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto tale emendamento risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Bruzzone 12.22, come riformulato.
Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice rispetto alle proposte emendative finora richiamate. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 12.23 della relatrice, nonché sugli emendamenti Ferrari 12.10 e Simiani 12.18, a condizione che siano tutti riformulati in un medesimo testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a propria firma 12.23 (vedi allegato 1) e invita, conseguentemente, i presentatori al ritiro del subemendamento Comaroli 0.12.23.2, il cui contenuto risulta assorbito dall'eventuale approvazione del predetto emendamento a propria firma 12.23, come riformulato. Conseguentemente, precisa che il parere favorevole agli emendamenti Ferrari 12.10 e Simiani 12.18 deve intendersi condizionato alla loro riformulazione in termini identici alla nuova formulazione del proprio emendamento 12.23.
Esprime, inoltre, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nevi 12.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Marino 12.02.
Passando, infine, all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite, rispettivamente, all'articolo 21 e all'articolo 22, esprime parere favorevole sull'emendamento Ciaburro 21.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 22.12, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il Ministro Roberto CALDEROLI concorda con i pareri espressi dalla relatrice nel suo ultimo intervento.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede una breve sospensione dei lavori al fine di consentire un'adeguata valutazione delle proposte di riformulazione prospettate dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta avanzata dalla deputata Roggiani, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 13.25.
Ida CARMINA (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 7.9 (vedi allegato 2).
La Commissione approva l'emendamento Carmina 7.9, come riformulato (vedi allegato 2).
Antonino IARIA (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.3 (vedi allegato 2).
La Commissione approva l'emendamento Iaria 3.3, nel testo riformulato (vedi allegato 2).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Iaria 3.3, come riformulato, l'emendamento Iaria 5.2 s'intende assorbito.
Marco SIMIANI (PD-IDP) invita la relatrice e il rappresentante del Governo a voler riconsiderare la proposta di riformulazione riferita all'emendamento Vaccari 3.15, di cui è cofirmatario, giacché il riferimento in essa contenuto alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative appare suscettibile, come peraltro già ampiamente dibattuto in occasione dell'esame presso la Camera dei deputati di precedenti provvedimenti legislativi, alcuni dei quali recanti anche norme in materia di rappresentanza sindacale, di introdurre elementi di criticità nel sistema delle relazioni sindacali. Invita, pertanto, la relatrice e il Ministro Calderoli a mantenere accantonata la citata proposta emendativa per il tempo necessario a consentire lo svolgimento di ulteriori approfondimenti e pervenire, così, a una più soddisfacente riscrittura del testo della proposta emendativa.
Pag. 60Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che la riformulazione dell'emendamento Vaccari 3.15 proposta corrisponde a una specifica richiesta in questo senso avanzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che a tale specifica riscrittura del testo ha subordinato il proprio orientamento favorevole.
Marco SIMIANI (PD-IDP), prendendo atto degli elementi di informazione da ultimo resi dalla relatrice, dichiara di non poter accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento Vaccari 3.15 (vedi allegato 1), di cui è cofirmatario, evidenziando come la riscrittura proposta si ponga in contraddizione anche rispetto a posizioni trasversalmente condivise in passato tra i diversi gruppi parlamentari in occasione dell'esame di analoghe previsioni normative contenute in precedenti provvedimenti legislativi.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che, a seguito della mancata accettazione, da parte dei presentatori, della proposta di riformulazione dell'emendamento Vaccari 3.15, la relatrice e il rappresentante del Governo esprimono ora sul testo originario del medesimo emendamento un parere contrario. Avverte, inoltre, che sul successivo emendamento Vaccari 3.16 resta fermo l'invito al ritiro, in precedenza espresso dalla relatrice e sul quale ha concordato il rappresentante del Governo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vaccari 3.15 e 3.16.
Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) ritira l'articolo aggiuntivo Castiglione 6.014, di cui è cofirmatario.
La Commissione respinge l'emendamento Faraone 10.1.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 10.6, nel ringraziare il Ministro Calderoli per la partecipazione ai lavori odierni, che rende comunque possibile una più ampia discussione nel merito delle singole questioni, dichiara di condividere la riformulazione relativa al comma 2 dell'articolo 10, volta a ricomprendere, tra le priorità della disposizione, la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, oltre che la copertura dell'accesso alla rete internet in banca ultralarga.
Dichiara, tuttavia, di non comprendere le ragioni per le quali nell'ambito della citata proposta di riformulazione si richieda, altresì, la contestuale soppressione del comma 1 del medesimo articolo 10, che dispone che nei contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali siano previsti specifici interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza. Nel rammentare come la finalità originaria della proposta emendativa in esame fosse essenzialmente quella di promuovere investimenti nelle reti fisiche in concessione, al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati nei territori dei comuni montani, esprime il timore che la citata soppressione del comma 1 dell'articolo 10 nasconda, in realtà, una precisa scelta del Governo, volta a favorire lo sviluppo delle tecnologie satellitari, a beneficio di specifici operatori privati.
Il Ministro Roberto CALDEROLI fa presente che la soppressione del comma 1 dell'articolo 10 contenuta nella proposta di riformulazione riferita, tra gli altri, all'emendamento Roggiani 10.6 consegue a una attività di ricognizione del quadro allo stato esistente, da cui è emerso che il numero dei comuni montani integralmente privi di una copertura dei servizi di rete richiamati al predetto articolo 10 risulterebbe pari a circa una decina.
Ciò posto, ritiene personalmente preferibile mantenere una posizione che non sia di preconcetta chiusura nei confronti dello sviluppo di tecnologie alternative a quelle in essere, tra le quali può senz'altro annoverarsi la tecnologia satellitare, qualora esse si rivelassero utili alle esigenze proprie delle comunità interessate.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ipotizza che la cifra dei comuni montani privi della Pag. 61copertura dei servizi di rete richiamata dal Ministro Calderoli non tenga conto della realtà di molti comuni montani, caratterizzati a volte da un territorio relativamente esteso, anche solo parzialmente privi della copertura dei citati servizi, testimoniata, tra l'altro, dalle numerose segnalazioni critiche provenute dagli abitanti di quegli stessi comuni montani.
Il Ministro Roberto CALDEROLI conferma che la cifra di circa dieci comuni montani riguarda esclusivamente quelli integralmente privi, nel proprio territorio, dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ribadisce che, allo stato attuale, la previsione, per i menzionati territori montani, del ricorso alle tecnologie satellitari per le finalità di cui all'articolo 10 certamente non arrecherebbe alcun vantaggio a imprese italiane o europee, ma andrebbe ad esclusivo beneficio degli interessi perseguiti dall'imprenditore statunitense Elon Musk, notoriamente attivo nel settore dello sviluppo della tecnologia satellitare.
Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva che, come purtroppo dimostrato in occasione degli eventi sismici che hanno coinvolto negli scorsi anni le regioni del Centro Italia, la questione della mancata copertura dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali in taluni territori montani rinviene la propria ragione storica nell'assenza di adeguati investimenti pubblici di rete nei predetti territori, che presuppongono, tra l'altro, l'instaurazione di un rapporto dialettico con l'operatore incaricato della gestione del servizio di rete. Ritiene che tale grave problematica debba urgentemente trovare una positiva soluzione, osservando come non ci sarebbe nulla di male, in linea di principio se, a tal fine, si rendesse necessario avvalersi anche delle tecnologie satellitari.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel ravvisare incidentalmente come la gravità del problema prospettata dal deputato Trancassini sembrerebbe poco conciliarsi con l'estrema esiguità del numero dei comuni montani interessati, dapprima segnalata dal Ministro Calderoli, osserva, tuttavia, come la questione di fondo consista, per quanto concerne i servizi di comunicazione, nel fallimento delle strategie di mercato nei territori oggetto del presente provvedimento, indotto probabilmente dal fatto che risulta poco profittevole assicurare i necessari collegamenti di telefonia mobile e digitali nei medesimi territori.
Al riguardo, evidenzia che gli investimenti dovrebbero, invece, essere significativamente attuati proprio nelle aree per le quali si è registrato un fallimento di mercato, anche prendendo a ispirazione, su un piano più generale, le indicazioni contenute nel cosiddetto Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea.
In tale contesto, ribadisce nuovamente che, allo stato attuale, promuovere lo sviluppo delle tecnologie satellitari per le finalità di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame equivarrebbe a favorire gli interessi di un solo operatore del settore, identificabile nell'imprenditore statunitense Elon Musk, e non già quelli di imprese italiane o europee.
Per le ragioni in precedenza esposte, dichiara pertanto di non accettare la riformulazione, in un medesimo testo, dell'emendamento Girelli 10.2 (vedi allegato 1), che sottoscrive, e dell'emendamento a sua prima firma 10.6 (vedi allegato 1).
Marco GRIMALDI (AVS) dichiara di non accettare la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 10.3 (vedi allegato 1), in quanto passibile di ingenerare pericolosi conflitti di interesse.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione, in un medesimo testo, degli emendamenti Mazzetti 10.4, Faraone 10.7, Frassini 10.8, D'Attis 10.9, Pella 10.10 e Giorgianni 10.11 (vedi allegato 2) e avverte che, in caso di loro eventuale approvazione, dovranno intendersi preclusi gli emendamenti Girelli 10.2, Grimaldi 10.3 e Roggiani Pag. 6210.6, i cui presentatori non hanno accettato la riformulazione proposta (vedi allegato 1). Constata, infine, l'assenza della presentatrice dell'emendamento Ruffino 10.5: s'intende vi abbia rinunziato.
La Commissione approva gli emendamenti Mazzetti 10.4, Faraone 10.7, Frassini 10.8, D'Attis 10.9, Pella 10.10 e Giorgianni 10.11, come riformulati in un medesimo testo (vedi allegato 2).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che dall'approvazione degli emendamenti Mazzetti 10.4, Faraone 10.7, Frassini 10.8, D'Attis 10.9, Pella 10.10 e Giorgianni 10.11, come riformulati in un medesimo testo, discende l'assorbimento dell'emendamento Faraone 10.12. Avverte, altresì, che gli emendamenti Pella 10.13, Steger 10.16 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori. Constata, inoltre, l'assenza della presentatrice dell'emendamento Ruffino 10.18: si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Faraone 10.14 e Roggiani 10.15, nonché l'emendamento Roggiani 10.19.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Romano 10.20 e accoglie la riformulazione proposta dalla relatrice nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
La Commissione approva l'emendamento Romano 10.20 come riformulato (vedi allegato 2).
Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 10.21, rappresenta che la predetta proposta, prevedendo lo stanziamento di fondi per l'implementazione dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, si pone l'obiettivo di favorire la creazione di start-up innovative in ambito montano, evidenziando, peraltro, che, in assenza di congrui stanziamenti, le previsioni dell'articolo 10 si rivelerebbero inutile. Conclude ricordando come la proposta emendativa, benché non certamente risolutiva, rappresenti nondimeno una prima risposta concreta al problema dell'individuazione di misure idonee a incentivare il ripopolamento abitativo e lavorativo delle zone montane.
La Commissione respinge l'emendamento Iaria 10.21.
Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 10.22, rappresenta che presso la Commissione Trasporti della Camera dei deputati è in discussione un progetto di legge sui data center, condiviso dai diversi gruppi parlamentari, che, analogamente alla proposta emendativa in esame, prevede il riutilizzo del calore in eccesso prodotto dagli stessi. Invita, pertanto, la relatrice e il rappresentante del Governo a valutare l'ulteriore accantonamento della proposta emendativa in discussione, onde consentirne l'inserimento nel disegno di legge in esame e anticipare l'entrata in vigore di una disposizione condivisa dalle diverse forze politiche.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, evidenzia che in relazione all'emendamento Iaria 10.22 il parere contrario è dovuto anche al fatto che la proposta emendativa è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Antonino IARIA (M5S), replicando a quanto testé evidenziato dalla relatrice, sottolinea che il proprio emendamento prevede unicamente la promozione di convenzioni con i gestori di reti energetiche e comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progettazione e che tale circostanza, di per sé, non comporta, a suo avviso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La Commissione respinge l'emendamento Iaria 10.22.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo RuffinoPag. 63 10.02: si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sarracino 10.03.
Antonino IARIA (M5S), intervenendo con riferimento all'articolo aggiuntivo a sua prima firma 10.04, si duole che la proposta emendativa, avente ad oggetto l'importante tema del trasporto pubblico locale nelle aree montane, possa essere respinta dalla Commissione. Auspica, pertanto, che la relatrice e il rappresentante del Governo possano rivedere il parere precedentemente espresso sulla proposta emendativa.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Iaria 10.04, Raffa 10.05, Carmina 10.06 e 10.07, nonché gli identici emendamenti Bonelli 12.1 e Evi 12.2.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Pella 12.3 e Steger 12.6 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Faraone 12.4 e Simiani 12.5.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Ruffino 12.7: si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sergio Costa 12.8 e Ilaria Fontana 12.9.
Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo in ordine agli emendamenti a sua prima firma 12.10 e 12.14, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di poterne disporre l'accantonamento, onde consentire un approfondimento delle rispettive riformulazioni proposte. A tal fine, chiede, altresì, una breve sospensione dei lavori della Commissione.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta della deputata Ferrari e dell'orientamento favorevole manifestato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Ferrari 12.10 e Simiani 12.18 e dell'emendamento della relatrice 12.23 e del subemendamento Comaroli 0.12.23.2, degli emendamenti Evi 12.11, Simiani 12.12, Evi 12.13, Ferrari 12.14, nonché degli identici emendamenti Grimaldi 12.15, Faraone 12.16 e Ruffino 12.17.
Fa presente, inoltre, che potrà procedersi a una breve sospensione dei lavori della Commissione al termine delle votazioni delle rimanenti proposte emendative non ancora esaminate nella seduta odierna.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 12.19 e 12.20 e l'emendamento Caramiello 12.21.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Bruzzone 12.22 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
La Commissione approva l'emendamento Bruzzone 12.22, come riformulato (vedi allegato 2).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bruzzone 12.22, come riformulato, l'emendamento Bruzzone 29.6 s'intende assorbito.
Prende atto, altresì, che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Nevi 12.01 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Nevi 12.01, come riformulato (vedi allegato 2) e respinge l'articolo aggiuntivo Marino 12.02.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Ciaburro Pag. 6421.7 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) e che lo stesso viene sottoscritto dai deputati del gruppo Fratelli d'Italia, nonché dai deputati Iaria, Carmina e Ruffino.
La Commissione approva l'emendamento Ciaburro 21.7, come riformulato (vedi allegato 2).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che l'emendamento Ciaburro 22.12 è stato ritirato dai presentatori.
Come precedentemente comunicato, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione dei lavori della Commissione, al fine di consentire ai presentatori delle proposte emendative ancora accantonate di valutare ulteriormente le relative riformulazioni proposte.
La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.05.
Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 12.10, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di chiarire se la relativa proposta di riformulazione, nell'escludere che possano essere autorizzati all'utilizzo di spray urticanti dissuasivi i soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative di cui agli articoli 11 e 43 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ovvero coloro che non abbiano presentato il certificato medico di cui all'articolo 38, comma 4, del medesimo Testo unico, risulti più restrittiva o, viceversa, più estensiva rispetto al testo originario della proposta emendativa, che esclude, invece, l'utilizzo dei predetti spray urticanti dissuasivi i soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative testé richiamate e che non abbiano presentato il predetto certificato medico.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, evidenzia che sostituendo, nella proposta di riformulazione dell'emendamento in esame, la congiunzione «e» con la disgiuntiva «o», si intende, appunto, prevedere una restrizione della platea di soggetti che possono accedere all'utilizzo di spray urticanti dissuasivi.
Il Ministro Roberto CALDEROLI sottolinea che, ove fosse stata mantenuta la congiunzione «e», come previsto dal testo originario della proposta emendativa in esame, ne sarebbe conseguito che sarebbe stata necessaria la compresenza di entrambe le condizioni richiamate dalla disposizione per escludere un soggetto dall'utilizzo di spray urticanti dissuasivi. Pertanto, a titolo di esempio, un soggetto pregiudicato, ma in grado di esibire il richiesto certificato medico, avrebbe potuto utilizzare lo spray urticante.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli emendamenti Ferrari 12.10 e Simiani 12.18 in termini identici alla proposta di riformulazione dell'emendamento 12.23 della relatrice (vedi allegato 2).
Avverte, inoltre, che il subemendamento Comaroli 0.12.23.2 è stato ritirato dai presentatori.
La Commissione approva l'emendamento 12.23 della relatrice e gli emendamenti Ferrari 12.10 e Simiani 12.18, come riformulati in un medesimo testo (vedi allegato 2).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la proposta di riformulazione, in un medesimo testo, degli emendamenti Faraone 12.16 e Ruffino 12.17 (vedi allegato 2) e che i rispettivi presentatori dichiarano di non accettare, invece, la proposta di riformulazione, nel predetto testo, degli emendamenti Evi 12.11, Simiani 12.12, Ferrari 12.14 e Grimaldi 12.15 (vedi allegato 1).
Prende atto, altresì, che a seguito della mancata accettazione, da parte dei presentatori degli emendamenti da ultimo menzionati, della suddetta proposta di riformulazione, la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso sui testi originari Pag. 65dei medesimi emendamenti un parere contrario.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Evi 12.11, Simiani 12.12, Evi 12.13, Ferrari 12.14 e Grimaldi 12.15 ed approva gli emendamenti Faraone 12.16 e Ruffino 12.17, come riformulati in un medesimo testo (vedi allegato 2).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.
Comunica, altresì, che il testo risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle Commissioni alle quali il provvedimento è assegnato in sede consultiva, ai fini di acquisirne i pareri.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che sarà convocata per le ore 9.15 del prossimo giovedì 27 marzo.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.40.
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 e abb. A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 marzo 2025.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo nella seduta del 19 marzo scorso, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
«La V Commissione,
esaminati il testo della proposta di legge C. 153 e abb.-A/R, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la previsione, all'articolo 1, comma 1, di un periodo di congedo non superiore a ventiquattro mesi in favore dei dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, non è suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, dal momento che, come espressamente previsto dal medesimo comma 1, durante tale periodo il dipendente non ha diritto alla retribuzione e che il medesimo periodo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
si rende necessario modificare l'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, al fine di precisare che sono fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al rapporto di lavoro;
con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, lo svolgimento delle attività funzionali al rilascio della certificazione delle malattie di cui al precedente comma 1, da parte del medico di medicina generale o del medico Pag. 66specialista operante presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali attività rientrano nei compiti già assolti dai predetti medici e si potranno, a tal fine, utilizzare i dati presenti nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico;
con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, che prevedono la fruizione di un permesso di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche da parte di dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, nel limite massimo di dieci ore annue aggiuntive, la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata ipotizzando una retribuzione media mensile di 2.300 euro, rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel Piano strutturale di bilancio di medio termine, applicando un'aliquota dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, del 33 per cento e considerando una percentuale di indennizzo della prestazione oraria aggiuntiva pari al 66,66 per cento della retribuzione spettante;
in particolare, come risulta dagli archivi gestionali INPS per l'anno 2023, la platea dei suddetti dipendenti affetti da malattie oncologiche, che versino in fase attiva o in follow-up precoce della patologia, ovvero dei dipendenti genitori di figli minorenni che versino nelle medesime condizioni, è stata stimata nell'ordine di circa 102.100 unità, ipotizzando la costanza del numero dei beneficiari;
per quanto concerne, invece, i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, tali da comportare un grado di invalidità pari ad almeno il 74 per cento, sulla base dei medesimi archivi gestionali INPS, è stata stimata una platea di potenziali beneficiari nell'ordine di circa 51.800 unità, ipotizzando la costanza del numero dei beneficiari;
in particolare, rispetto ai 185.700 lavoratori dipendenti affetti da malattie invalidanti, è stata scorporata la platea dei 102.100 lavoratori affetti da malattie oncologiche ed è stato considerato che, nell'ambito dei restanti 83.600 lavoratori, il 62 per cento ha una invalidità superiore al 74 per cento;
la quantificazione degli oneri relativi all'obbligo di sostituzione, da parte delle amministrazioni competenti, del personale delle istituzioni scolastiche e del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, di cui al medesimo articolo 2, è stata effettuata ipotizzando una platea media di 155.000 collaboratori scolastici in servizio e stimando, in via prudenziale, la fruizione dei permessi di lavoro da parte del 4 per cento della predetta platea di soggetti, al costo orario di 20 euro per ciascuna delle dieci ore aggiuntive;
al fine di provvedere agli oneri derivanti dal predetto obbligo di sostituzione, valutati in 1.240.000 euro annui, si rende necessario prevedere un corrispondente incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
appare, altresì, necessario introdurre nel testo una specifica autorizzazione di spesa volta a prevedere che, ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, l'INPS provveda allo sviluppo e all'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, nonché alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della predetta infrastruttura, nel limite massimo di spesa di 20.000 euro annui a regime a decorrere dall'anno 2027;
in particolare, per quanto attiene allo sviluppo della predetta infrastruttura tecnologica, una spesa di 300.000 euro sarà destinata allo sviluppo e alla messa in esercizio delle componenti applicative destinate alla gestione delle certificazioni mediche e dei permessi, mentre una ulteriore spesa di Pag. 67200.000 euro sarà destinata all'adeguamento del flusso UNIEMENS, comprensivo dell'integrazione dei nuovi campi informativi, della gestione dei controlli sugli esiti trasmessi e dell'esposizione dei dati ai datori di lavoro;
la spesa di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2027, da destinare alle attività di manutenzione e aggiornamento della infrastruttura tecnologica dell'INPS, è stata quantificata considerando le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e correttiva, aggiornamento evolutivo dei sistemi informativi e supporto applicativo specialistico, considerando a tal fine le esigenze medie di manutenzione e gestione riscontrate in ambiti funzionali analoghi;
tenendo conto dei tempi occorrenti alla conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame, appare necessario differire all'anno 2026 la decorrenza delle disposizioni onerose e dei relativi mezzi di copertura finanziaria;
il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, oggetto di riduzione con finalità di copertura degli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;
rilevata l'esigenza di sopprimere il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3, essendo la relativa previsione assorbita da quanto stabilito in via generale dall'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.;
sostituire il comma 2 con il seguente: 2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
Sostituire l'articolo 2 con il seguente: Art. 2. – (Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche). – 1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi fruiti per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure medichePag. 68 frequenti. Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
2. Per le ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
3. Nel settore privato l'indennità di cui al comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.
4. Nel settore pubblico, le amministrazioni interessate provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.240.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che è incrementato per un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2026.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in euro 20.900.000 per l'anno 2026, euro 21.400.000 per l'anno 2027, euro 21.800.000 per l'anno 2028, euro 22.300.000 per l'anno 2029, euro 22.700.000 per l'anno 2030, euro 23.200.000 per l'anno 2031, euro 23.700.000 per l'anno 2032, euro 24.200.000 per l'anno 2033, euro 24.700.000 per l'anno 2034 ed euro 25.200.000 annui a decorrere dall'anno 2035 e agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in euro 1.240.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente:
all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2025 con le seguenti: dall'anno 2026;
al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2025 con le seguenti: dall'anno 2026 e sopprimere l'ultimo periodo.
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. – (Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale). – 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede allo sviluppo e all'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ringrazia la relatrice e la rappresentante del Governo per il lavoro svolto sulla proposta di legge in esame, evidenziando come il testo elaborato costituisca uno dei pochi casi di provvedimenti legislativi, esaminati e discussi dal Parlamento nella legislatura corrente, sui quali si è registrato un consenso unanime da parte dei gruppi parlamentari. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel concordare con la proposta di parere formulata dalla relatrice, si associa ai ringraziamenti espressi dal deputato Ubaldo Pagano, estendendoli alle diverse amministrazioniPag. 69 che sono state coinvolte nell'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento, in particolare all'INPS, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'istruzione del merito.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data 19 febbraio 2025, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
Mari 1.4, che espunge la previsione ai sensi della quale i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati che intendono fruire del periodo di congedo previsto ai sensi dell'articolo 1 non hanno diritto alla retribuzione, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri da essa derivanti, né all'individuazione della relativa copertura finanziaria;
Mari 1.5, che espunge la disposizione normativa che stabilisce che il periodo di congedo disciplinato dall'articolo 1 del provvedimento in esame non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri da essa derivanti, né all'individuazione della relativa copertura finanziaria;
Mari 1.6, che prevede che il periodo di congedo disciplinato dall'articolo 1 è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri da essa derivanti, né all'individuazione della relativa copertura finanziaria;
Sportiello 1.16, che rende strutturali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 306, della legge n. 197 del 2022, prevedendo che il datore di lavoro assicuri ai lavoratori affetti da particolari patologie e condizioni di salute la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento e che, pertanto, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile venga adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa. L'emendamento rende, altresì, permanente la relativa autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 307, della medesima legge, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;
Sportiello 1.17, che prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da particolari patologie il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e sia prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria, escludendo, altresì, il predetto periodo di assenza dal periodo di comporto. Segnala, a tal proposito, che la proposta appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con le analoghe previsioni introdotte in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, senza che sia prevista, tuttavia, una quantificazione di tali oneri e la relativa copertura finanziaria;
Mari 2.2, che riduce dal 74 al 70 per cento il grado di invalidità, attualmente previsto dall'articolo 2, quale requisito per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, per poter fruire di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti, con il connesso diritto, per i datori di lavoro privati, di domandare il rimborso degli oneri a loro carico al rispettivo ente previdenziale e l'obbligo, per il settore pubblico, di procedere alla sostituzionePag. 70 del personale delle istituzioni scolastiche e negli altri casi previsti. Segnala, quindi, che la proposta determina un'estensione della platea dei beneficiari delle misure ivi previste, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei maggiori oneri da essa derivanti rispetto a quelli già ascritti all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, né alla loro copertura finanziaria.
Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:
Mari 1.2, che, in primo luogo, modifica il novero dei soggetti cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento, consentendo l'accesso al congedo, nonché all'estensione della sospensione della prestazione dell'attività svolta da parte di un lavoratore autonomo e al diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile, ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 70 per cento. Si prevede, inoltre, che durante il predetto periodo di congedo al dipendente spetta il diritto alla retribuzione nella misura del 100 per cento. Ai relativi oneri, quantificati in misura pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ridotto con finalità di copertura finanziaria, e alla possibilità di procedere alla predetta riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
Mari 1.8, che sopprime le disposizioni che stabiliscono che il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali e che il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, prevedendo contestualmente che, nei casi di congedo disciplinati dall'articolo 1, si applichi la contribuzione figurativa. Ai relativi oneri, quantificati in misura pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, la proposta provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ridotto con finalità di copertura finanziaria, e alla possibilità di procedere alla predetta riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, con riferimento agli emendamenti Mari 1.2 e 1.8 evidenzia come le proposte emendative rechino oneri non adeguatamente quantificati. Non ha, invece, rilievi da formulare rispetto alle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, propone di esprimere parere contrarioPag. 71 sulle proposte emendative 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.16, 1.17 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dell'Assemblea.
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 1806, approvato dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:
Cherchi 1.12 e Zanella 1.1003, che prevedono che i proventi derivanti dalle sanzioni comminate per la violazione dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, siano destinati ad azioni di contrasto alla pesca illegale e al bracconaggio ittico nelle acque interne. Al riguardo, nel rilevare che le proposte emendative dispongono la destinazione alla spesa di proventi derivanti da sanzioni previste a legislazione vigente, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica, ritiene necessario che il Governo chiarisca se i predetti proventi siano già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica;
Zanella 1.01000, che prevede il rifinanziamento, per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, del Fondo antibracconaggio ittico, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa dall'articolo 40, comma 11-bis, della legge n. 154 del 2016, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate anche per le annualità successive all'anno 2025, nonché alla possibilità di procedere alla riduzione prevista senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul medesimo Fondo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
In particolare, con riferimento alle proposte emendative Cherchi 1.12 e Zanella 1.1003, chiarisce che i proventi derivanti dalle sanzioni comminate per la violazione dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 risultano già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica e non possono pertanto essere destinati alla copertura di nuove spese.
Con riferimento alla proposta emendativa Zanella 1.01000, fa presente che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato con finalità di copertura degli oneri recati dalla proposta emendativa, non reca le necessarie disponibilità per l'anno in corso, mentre, con riferimento alle annualità successive, le risorse ivi presenti sono preordinate a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo e, pertanto, la loro Pag. 72riduzione per effetto della citata proposta emendativa risulterebbe inconciliabile con la realizzazione dei medesimi interventi.
Marco GRIMALDI (AVS) ritiene inaccettabili le motivazioni addotte dalla sottosegretaria Albano a fondamento del parere contrario espresso sulla proposta emendativa Zanella 1.01000, contestando che si possa prevedere una prenotazione di risorse da parte del Governo anche per le annualità successive a quella in corso. Ritiene che in questo modo si precluda sostanzialmente la possibilità di prevedere un differente utilizzo delle medesime risorse, attraverso proposte emendative di iniziativa parlamentare, con una grave lesione delle prerogative parlamentari dei gruppi di opposizione.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ricorda come nella seduta dello scorso 18 marzo, in ordine alla medesima problematica afferente alla disponibilità delle risorse presenti sui fondi più comunemente usati per la copertura finanziaria delle proposte emendative di iniziativa parlamentare, i gruppi di opposizione abbiano formalizzato la richiesta al Governo di mettere a disposizione dei componenti della Commissione indicazioni precise in ordine alle prenotazioni e alle disponibilità dei medesimi fondi. Reitera, pertanto, tale richiesta, affinché vi si dia seguito quanto prima e si mettano, così, i gruppi di opposizione nelle condizioni di poter esercitare la propria attività emendativa nel modo più efficace e informato possibile.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.12, 1.1003 e 1.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dell'Assemblea.
Sui lavori della Commissione.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), a margine delle questioni emerse in ordine alla espressione del parere sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea con riferimento alla proposta di legge C.1806, segnala l'esigenza di affrontare celermente e in modo esaustivo le problematiche sollevate negli interventi dei deputati Grimaldi e Guerra.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) segnala come sia stata avviata un'interlocuzione con il Governo per approfondire le tematiche evidenziate dai deputati dell'opposizione, al fine di verificare quali possano essere gli strumenti più idonei per contemperare le esigenze dell'Esecutivo rispetto alla programmazione delle risorse appostate nei fondi precedentemente menzionati e alla loro destinazione a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo e le esigenze del Parlamento e dei gruppi di opposizione rispetto alla discussione di proposte emendative che prevedano l'utilizzo delle medesime risorse.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva come la questione andrebbe, a suo avviso, affrontata anche in sede di discussione della proposta di legge di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica che la Commissione Bilancio sarà, a breve, tenuta a esaminare, valutando, in tale ambito, la possibilità di rivedere la denominazione e le finalità dei fondi comunemente usati per la copertura finanziaria delle proposte normative di iniziativa parlamentare.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.
La seduta termina alle 14.55.