ALLEGATO 1
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE
ART. 3.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'istruzione aggiungere le seguenti: , anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,.
7.9. (Nuova formulazione) Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizi bancari, aggiungere le seguenti: la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani,.
3.3. (Nuova formulazione) Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: previa consultazione, per gli specifici profili di competenza, delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa.
3.15. (Nuova formulazione) Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino.
ART. 10.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: La copertura con le seguenti: La continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura.
*10.2. (Nuova formulazione) Girelli.
*10.3. (Nuova formulazione) Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*10.4. (Nuova formulazione) Mazzetti, D'Attis.
*10.5. (Nuova formulazione) Ruffino.
*10.6. (Nuova formulazione) Roggiani, Lai.
*10.7. (Nuova formulazione) Faraone, Gadda, Del Barba.
*10.8. (Nuova formulazione) Frassini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.
*10.9. (Nuova formulazione) D'Attis.
*10.10. (Nuova formulazione) Pella, Tassinari.
*10.11. (Nuova formulazione) Giorgianni, Ciaburro.
Al comma 3, dopo le parole: delle zone montane aggiungere le seguenti: nonché per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale e dopo le parole: trasferimento tecnologico aggiungere le seguenti: e l'alfabetizzazione digitale.
10.20. (Nuova formulazione) Romano.
ART. 12.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini di cui al primo periodo possono essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti competenti.
*12.12. (Nuova formulazione) Simiani, Vaccari, Curti, Evi, Prestipino.
*12.11. (Nuova formulazione) Evi, Simiani, Vaccari, Curti, Ferrari, Prestipino.
*12.14. (Nuova formulazione) Ferrari, Simiani, Vaccari, Evi, Curti, Prestipino.
*12.15. (Nuova formulazione) Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*12.16. (Nuova formulazione) Faraone, Gadda, Del Barba.
*12.17. (Nuova formulazione) Ruffino.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della fauna selvatiche, e con le seguenti: della fauna selvatiche, e alle successive modificazioni della medesima direttiva conseguenti alla completa attuazione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché.
12.22. (Nuova formulazione) Bruzzone, Barabotti, Bof, Comaroli, Frassini, Montemagni, Ottaviani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, comma 4, del medesimo testo unico».
b) alla rubrica, dopo le parole: «corpi forestali» sono inserite le seguenti: «e alle strutture operative territoriali di protezione civile».
*12.23. (Nuova formulazione) La Relatrice.
*12.10. (Nuova formulazione) Ferrari, Simiani, Vaccari, Curti, Evi, Prestipino.
*12.18. (Nuova formulazione) Simiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Parchi e aree protette in zone montane)
1. Al fine di preservare la biodiversità e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presìdi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.
12.01. (Nuova formulazione) Nevi, D'Attis, Pella, Manes, Steger.
ART. 21.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è concesso aggiungere le seguenti:, a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento,.
21.7. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta.
ALLEGATO 2
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 3.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'istruzione aggiungere le seguenti: , anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,.
7.9. (Nuova formulazione) Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizi bancari, aggiungere le seguenti: la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani,.
3.3. (Nuova formulazione) Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 10.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: La copertura con le seguenti: La continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura.
*10.4. (Nuova formulazione) Mazzetti, D'Attis.
*10.7. (Nuova formulazione) Faraone, Gadda, Del Barba.
*10.8. (Nuova formulazione) Frassini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.
*10.9. (Nuova formulazione) D'Attis.
*10.10. (Nuova formulazione) Pella, Tassinari.
*10.11. (Nuova formulazione) Giorgianni, Ciaburro.
Al comma 3, dopo le parole: delle zone montane aggiungere le seguenti: nonché per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale e dopo le parole: trasferimento tecnologico aggiungere le seguenti: e l'alfabetizzazione digitale.
10.20. (Nuova formulazione) Romano, Comaroli.
ART. 12.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini di cui al primo periodo possono essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti competenti.
*12.16. (Nuova formulazione) Faraone, Gadda, Del Barba.
*12.17. (Nuova formulazione) Ruffino.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della fauna selvatiche, e con le seguenti: della fauna selvatiche, e alle successive modificazioni della medesima direttiva conseguenti alla completa attuazione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché.
12.22. (Nuova formulazione) Bruzzone, Barabotti, Bof, Comaroli, Frassini, Montemagni, Ottaviani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con Pag. 77modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, comma 4, del medesimo testo unico».
b) alla rubrica, dopo le parole: «corpi forestali» sono inserite le seguenti: «e alle strutture operative territoriali di protezione civile».
*12.23. (Nuova formulazione) La Relatrice.
*12.10. (Nuova formulazione) Ferrari, Simiani, Vaccari, Curti, Evi, Prestipino.
*12.18. (Nuova formulazione) Simiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Parchi e aree protette in zone montane)
1. Al fine di preservare la biodiversità e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presìdi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.
12.01. (Nuova formulazione) Nevi, D'Attis, Pella, Manes, Steger.
ART. 21.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è concesso aggiungere le seguenti:, a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento,.
21.7. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Trancassini, Mascaretti, Tremaglia, Amich, Iaria, Carmina, Ruffino.