CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 marzo 2025
467.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 61

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 marzo 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 e abb. A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel fornire le risposte alle richieste di chiarimentoPag. 62 formulate dalla relatrice nella seduta del 30 gennaio 2024, fa presente, anzitutto, che la previsione, all'articolo 1, comma 1, di un periodo di congedo non superiore a ventiquattro mesi in favore dei dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, non è suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, dal momento che, come espressamente previsto dal medesimo comma 1, durante tale periodo il dipendente non ha diritto alla retribuzione e che il medesimo periodo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
  Segnala, inoltre, l'esigenza di modificare l'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, al fine di precisare che sono fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva.
  Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, rappresenta che lo svolgimento delle attività funzionali al rilascio della certificazione delle malattie di cui al precedente comma 1, da parte del medico di medicina generale o del medico specialista operante presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali attività rientrano nei compiti già assolti dai predetti medici e si potranno, a tal fine, utilizzare i dati presenti nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, che prevedono la fruizione di un permesso di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche da parte di dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, nel limite massimo di dieci ore annue aggiuntive, chiarisce che la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata ipotizzando una retribuzione media mensile di 2.300 euro, rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel Piano strutturale di bilancio di medio termine, applicando un'aliquota dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, del 33 per cento e considerando una percentuale di indennizzo della prestazione oraria aggiuntiva pari al 66,66 per cento della retribuzione spettante. In particolare, come risulta dagli archivi gestionali INPS per l'anno 2023, la platea dei suddetti dipendenti affetti da malattie oncologiche, che versino in fase attiva o in follow-up precoce della patologia, ovvero dei dipendenti genitori di figli minorenni che versino nelle medesime condizioni, è stata stimata nell'ordine di circa 102.100 unità, ipotizzando la costanza del numero dei beneficiari.
  Per quanto concerne, invece, i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, tali da comportare un grado di invalidità pari ad almeno il 74 per cento afferma che, sulla base dei medesimi archivi gestionali INPS, è stata stimata una platea di potenziali beneficiari nell'ordine di circa 51.800 unità, ipotizzando la costanza del numero dei beneficiari. In particolare, rispetto ai 185.700 lavoratori dipendenti affetti da malattie invalidanti, è stata scorporata la platea dei 102.100 lavoratori affetti da malattie oncologiche ed è stato considerato che, nell'ambito dei restanti 83.600 lavoratori, il 62 per cento ha una invalidità superiore al 74 per cento.
  Segnala, altresì, che la quantificazione degli oneri relativi all'obbligo di sostituzione, da parte delle amministrazioni competenti, del personale delle istituzioni scolastiche e del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, di cui al medesimo articolo 2, è stata effettuata ipotizzando una platea media di 155.000 collaboratori scolastici in servizio e stimando, in via prudenziale, la fruizione dei permessi di lavoro da parte del 4 per cento della predetta platea di soggetti, al costo orario di 20 euro per ciascuna delle dieci ore aggiuntive. Evidenzia, quindi, che, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal predetto obbligo di sostituzione, determinati in 1.240.000 euro annui, si rende necessario prevedere un corrispondente incrementoPag. 63 del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  Rileva, inoltre, l'esigenza di introdurre nel testo una specifica autorizzazione di spesa volta a prevedere che, ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, l'INPS provveda allo sviluppo e all'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, nonché alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della predetta infrastruttura, nel limite massimo di spesa di 20.000 euro annui a regime a decorrere dall'anno 2027.
  In particolare, per quanto attiene allo sviluppo della predetta infrastruttura tecnologica, una spesa di 300.000 euro sarà destinata allo sviluppo e alla messa in esercizio delle componenti applicative destinate alla gestione delle certificazioni mediche e dei permessi, mentre una ulteriore spesa di 200.000 euro sarà destinata all'adeguamento del flusso UNIEMENS, comprensivo dell'integrazione dei nuovi campi informativi, della gestione dei controlli sugli esiti trasmessi e dell'esposizione dei dati ai datori di lavoro.
  Fa presente, d'altro canto, che la spesa di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2027, da destinare alle attività di manutenzione e aggiornamento della infrastruttura tecnologica dell'INPS, è stata quantificata considerando le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e correttiva, aggiornamento evolutivo dei sistemi informativi e supporto applicativo specialistico, considerando a tal fine le esigenze medie di manutenzione e gestione riscontrate in ambiti funzionali analoghi.
  Segnala, poi, che, tenendo conto dei tempi occorrenti alla conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame, appare necessario differire all'anno 2026 la decorrenza delle disposizioni onerose e dei relativi mezzi di copertura finanziaria.
  Rappresenta, inoltre, che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, oggetto di riduzione con finalità di copertura degli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Concorda, infine, con l'esigenza di sopprimere il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3, essendo la relativa previsione assorbita da quanto stabilito in via generale dall'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, si riserva di anticipare informalmente ai componenti della Commissione una bozza di parere sul testo del provvedimento in esame, al fine di consentire un adeguato approfondimento delle diverse questioni in esso affrontate, anche alla luce dei chiarimenti testé forniti dalla rappresentante del Governo. Fa presente, a tal riguardo, che la suddetta proposta di parere potrebbe quindi essere formalizzata e posta in votazione il prossimo martedì 25 marzo, considerato che la proposta di legge dovrebbe essere esaminata dall'Assemblea nel corso della prossima settimana.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), preso atto dell'andamento dei lavori dell'Assemblea e del lavoro svolto dalla relatrice per pervenire all'elaborazione di una proposta di parere sul testo della proposta di legge in esame, concorda sull'opportunità di rinviare l'espressione del parere di competenza alla prossima settimana, anche considerando che il testo della proposta di legge in esame è frutto di un lavoro condiviso tra le forze di opposizione e quelle di maggioranza e che tale rinvio consentirà un maggiore approfondimento dei chiarimenti forniti.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Pag. 64

Disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico.
C. 1488.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che all'esito dell'istruttoria sulle richieste di chiarimento relative profili finanziari del provvedimento formulate nella citata seduta dello scorso 12 marzo, si ritiene necessario acquisire relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, al fine di pervenire a una puntuale quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, da trasmettere entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dalla predetta disposizione.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine di trenta giorni.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare di cui oggi la Commissione avvia l'esame, reca modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. Fa presente che il testo del provvedimento, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, non è corredato di relazione tecnica
  Per quanto attiene ai profili di competenza, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame reca modifiche alla normativa sull'utilizzo degli impianti sportivi scolastici prevedendo, tra l'altro, che gli enti locali, senza dover richiedere l'assenso dei consigli di circolo o di istituto, mettano a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico e la possibilità per le associazioni e le società sportive senza fini di lucro di presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Evidenzia, inoltre, che, in tal caso, l'ente locale, tramite la stipula di una convenzione, possa cedere a titolo gratuito alle associazioni e società sportive senza fini di lucro l'utilizzo degli impianti scolastici riqualificati da queste ultime per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
  Ciò posto, rileva che le norme, prevedendo che il comune o la provincia mettano a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici, anche nel periodo di interruzione delle lezioni, a prescindere dall'assenso dei consigli di circolo o di istituto, appaiono suscettibili di determinare un vero e proprio obbligo a carico delle istituzioni scolastiche coinvolte, che sono tenute ad adempiervi a prescindere da qualsiasi valutazione in merito all'effettiva sostenibilità finanziaria dei servizi connessi al più ampio Pag. 65periodo di apertura degli impianti. Segnala che tale obbligo, peraltro, essendo riferito anche, ma non solo, al periodo di interruzione delle lezioni, potrebbe estendersi anche l'utilizzo degli impianti fuori dell'orario del servizio scolastico. In questo quadro, osserva che l'intervento potrebbe quindi risultare non del tutto coerente con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che non viene modificato dalle norme in esame, ai sensi del quale, per l'utilizzo degli impianti fuori dell'orario del servizio scolastico, è invece richiesto il previo assenso dei consigli di circolo o di istituto e il rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
  In merito ai predetti profili, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento alle altre disposizioni, non ha invece osservazioni da formulare, stante il carattere facoltativo degli interventi ivi previsti.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. Fa presente che il testo del decreto-legge è corredato di relazione tecnica mentre è assente il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Per quanto concerne l'articolo 1, rileva che il comma 1 prevede il riconoscimento per il 2025, con delibera dell'ARERA, di un contributo pari a 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'ISEE fino a 25.000 euro, da corrispondere nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Rileva che la relazione tecnica stima, sulla base dei dati forniti dall'INPS, in 1,6 miliardi di euro l'importo complessivo del contributo da corrispondere ai beneficiari, considerando una platea potenziale di 8 milioni di nuclei familiari, nonché in 934 milioni di euro le risorse disponibili presso la della Cassa per i servizi energetici e ambientali. A tali risorse, sempre secondo la relazione tecnica, devono essere comunque aggiunte quelle che, ai sensi del successivo comma 3, vengono ora restituite alla medesima Cassa per i servizi energetici e ambientali dal Gestore per i servizi energetici, pari a 892 milioni di euro.
  Fa presente che le predette risorse erano state in precedenza trasferite dalla cassa per i servizi energetici e ambientali al Gestore per i servizi energetici ai fini della salvaguardia dell'equilibrio finanziario di quest'ultimo, ossia a ristoro delle perdite subite per assicurare il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, da effettuare utilizzando un prestito di 4 miliardi di euro concesso dallo Stato, che avrebbe poi dovuto essere restituito entro il termine del 10 dicembre 2027. Tale esigenza di salvaguardia dell'equilibrio finanziario del Gestore per i servizi energetici dovrebbe, infatti, considerarsi superata, giacché l'obbligo di restituire tale prestito, previsto a legislazione previgente ai sensi del comma 4 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, è venuto meno per effetto del nuovo testo Pag. 66del citato comma 4, introdotto proprio dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che ora prevede non già l'obbligo di restituire il prestito, ma solo le risorse effettivamente incassate per effetto della vendita di gas naturale attraverso i seguenti versamenti: all'entrata del bilancio dello Stato, gli importi incassati al 31 dicembre 2024, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Alla Cassa per i servizi energetici e ambientali le ulteriori risorse incassate entro 60 giorni dalla vendita stessa al fine di destinarle a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.
  Tutto ciò considerato, osserva che né la mancata previsione della restituzione del prestito dello Stato a carico del Gestore per i servizi energetici né la restituzione alla cassa per i servizi energetici e ambientali delle risorse a suo tempo trasferite al Gestore per i servizi energetici dovrebbero comportare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, posto che gli effetti positivi derivanti dalla vendita del gas e dalla conseguente restituzione del prestito non erano state scontate nei tendenziali di finanza pubblica, come risulta dalla relazione tecnica del decreto-legge n. 153 del 2024. Per quanto riguarda, invece, l'utilizzo delle risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali, diverse da quelle restituite dal Gestore per i servizi energetici, osserva che dovrebbe essere assicurato che esso, da un lato, non comprometta la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente a carico della stessa e, dall'altro, non comporti effetti negativi in termini fabbisogno, posto che la Cassa per i servizi energetici e ambientali rientra nel perimetro della Pubblica amministrazione.
  Infine, reputa necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni per le quali non sia stato presentato, unitamente alla relazione tecnica, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari che evidenzi l'ammontare dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse acquisite dal Gestore per i servizi energetici entro il 31 dicembre 2024 e gli effetti positivi che ne dovrebbero derivare sui saldi di finanza pubblica, posto che le risorse conseguenti alle vendite effettuate dal Gestore per i servizi energetici, come detto, non sono state contabilizzate nei tendenziali di finanza pubblica e, pertanto, dovrebbero emergere proprio per effetto delle disposizioni in esame.
  Per quanto riguarda, invece, le ulteriori risorse da versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro sessanta giorni dalla vendita, rileva che appare utile chiarire quali siano le misure di contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici a cui esse debbano essere destinate, posto che sia quelle previste in favore dei clienti domestici dal presente articolo, sia quelle previste a beneficio delle imprese ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento in esame, sembrerebbero finanziate con risorse già disponibili nel bilancio Cassa per i servizi energetici e ambientali. A questo riguardo, fa presente che si potrebbe peraltro valutare l'opportunità, analogamente a quanto rilevato in merito all'articolo 3, di precisare che le risorse disponibili, nei limiti delle quali si provvede al riconoscimento del contributo straordinario, sono al netto di quelle destinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, all'azzeramento della componente ASOS.
  Per quanto concerne l'articolo 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano la disciplina del servizio elettrico a favore dei clienti vulnerabili, definendo un regime transitorio e consentendo all'Acquirente unico di svolgere la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso, anche mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Vengono, inoltre, stabilite, al comma 2, alcune priorità nell'utilizzo delle risorse europee del Fondo sociale per il clima a favore delle famiglie e microimprese vulnerabili. Ciò stante, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, evidenziato anche dalla relazione tecnica, non formula osservazioni.
  Con riferimento all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmentePag. 67 che la norma finanzia con 600 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, provvedendo ai relativi oneri, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3. Rileva che il comma 4, inoltre, modificando l'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, amplia le finalità del trasferimento, previsto dall'articolo novellato, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, nonché delle disponibilità derivanti dalle variazioni del tasso di cofinanziamento, aggiungendo tra tali finalità il finanziamento di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW. In attuazione del comma 4, fa presente che il successivo comma 5 azzera per un semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il comma 6, infine, dispone il trasferimento dei dati relativi ai codici ATECO delle imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici da parte dell'ARERA.
  Tutto ciò premesso, per quanto riguarda il rifinanziamento di 600 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, non ha osservazioni da formulare, posto che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento, rinviando per quanto riguarda la copertura dello stesso alle considerazioni svolte in sede di esame dei profili di copertura finanziaria.
  Per quanto riguarda, invece, l'ampliamento delle finalità del trasferimento al bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali delle risorse di cui all'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge n. 13 del 2023, ritiene necessario che sia chiarito, in primo luogo, se i rimborsi dell'Unione europea e le disponibilità che si determinano per effetto dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea e delle variazioni del tasso di cofinanziamento dell'Unione utilizzabili ai sensi della predetta disposizione siano già affluiti al bilancio Cassa per i servizi energetici e ambientali, posto che, in caso contrario, le relative risorse non sarebbero effettivamente disponibili all'atto della deliberazione con cui la medesima Cassa provvede all'erogazione dei benefici di cui trattasi ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5. Rileva, inoltre, l'esigenza che sia chiarito quale sia l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per far fronte agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, posto che le uniche risorse disponibili quantificate dalla relazione tecnica sono quelle indicate con riferimento all'articolo 1, come integrate dal trasferimento operato dal Gestore dei servizi energetici ai sensi del medesimo articolo 1. Tali risorse, risultando per la gran parte utilizzate per la copertura degli interventi in favore dei clienti domestici, per un ammontare pari a 1,826 miliardi di euro disponibili a fronte di 1,6 miliardi di euro, non sarebbero infatti sufficienti per provvedere anche agli oneri derivanti dal presente articolo. Peraltro, nel caso in cui le risorse complessivamente disponibili fossero sufficienti a far fronte anche agli interventi di cui all'articolo 3, fa presente che si dovrebbe comunque valutare l'opportunità di precisare, per maggiore chiarezza, alla fine del comma 5, che le risorse disponibili utilizzate sono al netto di quelle destinate al contributo straordinario di cui all'articolo 1.
  Ravvisa, inoltre, la necessità che il Governo chiarisca se l'onere derivante dall'azzeramento della competente ASOS per un semestre risulti corrispondente alle risorse disponibili, pari a 800 milioni di euro, che secondo la relazione tecnica dovrebbero essere destinate a tale intervento e se l'utilizzo delle risorse destinate al citato azzeramento non pregiudichi la realizzazione Pag. 68degli interventi già previsti a legislazione vigente a cui sono destinati sia i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea, sia le disponibilità che si determinano per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento europeo, vale a dire il potenziamento delle infrastrutture idriche e il finanziamento delle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute. Rileva, altresì, l'esigenza di acquisire dal Governo una conferma in ordine al fatto che tale utilizzo non determini effetti negativi in termini di fabbisogno, posto che la Cassa per i servizi energetici e ambientali rientra nel perimetro della Pubblica amministrazione.
  Infine, non ha osservazioni da formulare in merito al trasferimento dei dati disposto al comma 6, prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine alla capacità di ARERA di analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili, trattandosi di compiti istituzionalmente già svolti a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal finanziamento, in misura pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, nell'ambito delle attribuzioni spettanti a valere sui medesimi proventi, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23, ai Ministeri ivi indicati. Rileva che la disposizione in commento stabilisce, altresì, che la predetta quota sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per restare definitivamente acquisita all'erario.
  In proposito, rammenta che il citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 disciplina, in attuazione della normativa europea volta alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, la messa all'asta delle quote di emissione di CO2, prevedendo che, sulla base di appositi decreti ministeriali da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quelle di effettuazione delle aste, il 50 per cento dei relativi proventi sia riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e il restante 50 per cento delle risorse sia ripartito tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinato a finalità di carattere ambientale.
  Ciò premesso, osserva preliminarmente che, come affermato dalla relazione tecnica, la norma in esame si configura essenzialmente quale anticipazione del finanziamento del suddetto Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, che sarebbe comunque avvenuto, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, in sede di riparto delle quote delle aste di emissioni. Osserva che tale ultima disposizione prevede, infatti, che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, sia tra l'altro destinata, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, al predetto Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Coerentemente, il comma 3 dell'articolo in esame specifica che, in sede di riparto dei proventi dell'anno 2024, non troverà pertanto applicazione il menzionato comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.
  Tutto ciò considerato, rileva che, sulla base dei dati disponibili, l'ammontare complessivo delle risorse delle quali si prevede l'utilizzo con finalità di copertura appare congruo, in quanto, sulla base dei dati pubblicati nel rapporto periodico redatto dal Gestore dei servizi energetici, lo Stato Pag. 69italiano, nel 2024, ha ricavato dal collocamento delle quote di emissione proventi pari, nel complesso, a 2.610.955.100 euro e la riduzione prevista dalla norma in esame grava sulla quota pari al 50 per cento dei predetti proventi attribuita ai Ministeri interessati ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 47 del 2020. Sul punto, fa presente che appare, tuttavia, opportuno acquisire elementi di informazione da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 4, rileva preliminarmente che la norma in esame dispone l'accertamento, con decreto ministeriale, delle maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale. Ricorda che, ai sensi del comma 1, al fine di contenere il conseguente maggior onere sostenuto da famiglie e microimprese vulnerabili, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate è iscritto su un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Rileva che il comma 2 individua una soglia minima di aumento del prezzo del gas naturale che consente l'adozione del decreto di accertamento delle maggiori entrate IVA, mentre il comma 3 demanda a delibere ARERA l'individuazione delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale per le famiglie e microimprese vulnerabili nel limite delle risorse finanziarie affluite al predetto fondo. Sottolinea, infine, che il comma 4 prevede che dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Al riguardo, osserva che la clausola di invarianza in commento appare essenzialmente finalizzata a ribadire che il prefigurato meccanismo di utilizzo delle eventuali maggiori entrate IVA sia attuato nell'ambito delle risorse a tal fine effettivamente accertate in relazione all'andamento del prezzo del gas naturale, escludendo il verificarsi di nuovi o maggiori oneri anche sotto il profilo della tempistica di adozione dei predetti decreti, come specificato nella relazione tecnica. Quanto al perimetro di applicazione della predetta clausola di invarianza finanziaria, riferita al solo bilancio dello Stato e non anche al più ampio aggregato della finanza pubblica, osserva che tanto le maggiori entrate delle quali si prevede l'utilizzo, quanto le spese alle quali tali entrate sono destinate, afferiscono al bilancio dello Stato. Sul punto non ha, pertanto, osservazioni da formulare.
  Ciò premesso, rileva che la norma in esame utilizza le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, per la copertura finanziaria delle eventuali nuove o maggiori spese determinate dall'introduzione della disciplina concernente la riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale. A tale riguardo, ritiene che occorre verificare se il meccanismo delineato risulti coerente con le previsioni di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  Segnala, peraltro, che, in alcuni casi, in passato si è fatto ricorso all'utilizzo delle maggiori entrate tendenziali nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6 della legge rinforzata n. 243 del 2012, prevista al verificarsi di eventi eccezionali, in attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 81 della Costituzione per il ricorso all'indebitamento. Ritiene tale verifica, pertanto, opportuna in quanto, sebbene le disposizioni in esame, come per altro evidenziato dalla relazione tecnica, risultino di contenuto analogo a quelle di carattere speciale vigenti per il settore dei carburanti, di cui all'articolo 1, commi da 290 a 296 della legge n. 244 del 2007, esse se ne discostano per il fatto di essere state introdotte successivamente e non prima dell'entrata in vigore del citato comma 1-bis Pag. 70dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Ritiene la predetta verifica opportuna, altresì, al fine di valutare se l'utilizzo delle maggiori entrate accertate ai sensi della norma in esame sia suscettibile di incidere sulla traiettoria della spesa netta prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine, posto che, in base alla nuova normativa europea, sembra doversi escludere, in via generale, analogamente a quanto disposto dal predetto comma 1-bis dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, l'utilizzabilità, come fonte di copertura, delle sopravvenienze in termini di maggiori entrate che si manifestano a legislazione vigente nel corso dell'esercizio, potendosi fare riferimento, a fini di copertura, alle sole maggiori entrate derivanti da misure discrezionali.
  Per quanto concerne l'articolo 5, rileva preliminarmente che le disposizioni attribuiscono all'ARERA il compito di definire, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero. L'inosservanza di tale provvedimento è soggetta a sanzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481 del 1995. In proposito, prendendo atto di quanto riferito nella relazione tecnica in merito alla capacità di ARERA, che rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, di attuare le predette misure con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili, trattandosi di compiti istituzionalmente già svolti a legislazione vigente, non formula osservazioni.
  Con riferimento all'articolo 6, rileva che le disposizioni in esame precisano come le misure cautelari adottate dall'ARERA debbano assicurare il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati e prevedono l'oscuramento del sito internet in caso di omesso pagamento delle sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per un importo non inferiore a 1 milione di euro, in applicazione del divieto di vendita o collocamento in altra forma di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione. In proposito, considerato che, come risulta anche dalla relazione tecnica, le disposizioni in questione presentano carattere ordinamentale, non formula osservazioni.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), essendosi conclusa la trattazione dei punti all'ordine del giorno della sede consultiva ed essendo convocata alle ore 14.15 della giornata odierna la seduta in sede referente per il prosieguo dell'esame del disegno di legge C. 2126, recante disposizioni per il riconoscimento delle zone montante, propone di anticipare lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della suddetta seduta in sede referente, per poi procedere allo svolgimento di quest'ultima.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto che la Commissione concorda con la proposta formulata dalla deputata Comaroli, avverte che la riunione dell'Ufficio di presidenza, già convocata al termine dell'odierna seduta in sede referente, è immediatamente convocata.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 19 marzo 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

Pag. 71

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 marzo 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2025.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte, preliminarmente, che non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 30.1, presentato nella giornata di ieri dalla relatrice.
  Ricorda che nella seduta di ieri la relatrice e il rappresentante del Governo hanno già formulato i propri pareri e che i lavori della Commissione si sono conclusi dopo l'esaurimento delle votazioni delle proposte emendative riferite all'articolo 22.
  Fa, pertanto, presente che i lavori odierni riprenderanno dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 23.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Girelli 23.1, Curti 23.3 e Girelli 23.4.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che gli emendamenti Ciaburro 23.5 e Manes 23.6 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferrari 23.01.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Mazzetti 23.02 e Ciaburro 23.04 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Simiani 23.05, Curti 23.06 e Sarracino 23.07, nonché l'emendamento Raffa 24.1 e approva l'emendamento Barabotti 24.2 (vedi allegato).

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che l'emendamento Latini 24.3 è stato ritirato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Simiani 24.01 e l'emendamento Sportiello 25.2.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra il contenuto dell'emendamento Curti 25.3, sottolineando come tale proposta sia finalizzata a incentivare la natalità nei comuni montani, prevedendo, in particolare, una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di benefici e misure agevolative in favore delle coppie composte da soggetti di età inferiore ai 35 anni che si uniscano in matrimonio, unione civile o convivenza di fatto stabilendo la residenza in un comune montano e mantenendola per almeno cinque anni.
  Al riguardo, nel ricordare come oggi si celebri la ricorrenza della festa del papà, ritiene prioritaria la definizione di adeguate misure volte a supportare la possibilità di attuare progetti di vita da parte delle giovani coppie in quei territori, quali le aree montane, che sovente sono considerati come aree svantaggiate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Curti 25.3, Vaccari 25.4, Raffa 25.5, Sportiello 25.6, 25.7 e 25.8, nonché l'articolo aggiuntivo Sottanelli 25.03.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che gli emendamenti Schullian 26.1 e Pag. 72Barabotti 26.2 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Grimaldi 26.3, Ruffino 26.4, Vaccari 26.5 e Faraone 26.7, l'articolo aggiuntivo Vaccari 26.01, gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 26.02, Ruffino 26.03, Vaccari 26.04 e Faraone 26.05, nonché l'articolo aggiuntivo Grimaldi 26.06.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Mazzetti 26.07 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 26.08, Ruffino 26.09, Vaccari 26.010 e Faraone 26.011.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Pella 26.012 e Steger 26.015 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Sarracino 26.016, di cui è cofirmataria, ne illustra il contenuto, invitando la maggioranza ed il Governo a considerare come prioritario il riconoscimento delle specificità delle cooperative di comunità, anche in ragione del contributo fondamentale che tali soggetti possono apportare nell'ambito delle prospettive di sviluppo economico sociale delle aree montane e delle aree interne. Ricorda, in particolare, che il riconoscimento del valore aggiunto rappresentato da tali soggetti è stato richiesto anche da parte delle istituzioni europee, in quanto essi rappresentano un nuovo modello organizzativo e gestionale che favorisce la cooperazione sociale, creando nuove opportunità e promuovendo l'erogazione di servizi che talora le pubbliche amministrazioni non sono in grado di fornire in modo pienamente soddisfacente.
  Ricorda, a tal proposito, come, nel corso di una recente riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il proprio Gruppo abbia avanzato la richiesta di svolgere un'audizione della sottosegretaria Albano in ordine ai temi relativi al riconoscimento e alla promozione del ruolo dell'economia sociale.
  Rappresenta, in conclusione, che ove la Commissione decida comunque di respingere la proposta emendativa in discussione, il riconoscimento delle cooperative di comunità dovrebbe, in ogni caso, essere considerato una priorità nell'ambito dei tavoli di lavoro per la definizione della strategia sull'economia sociale operanti, da maggio dello scorso anno, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Sara FERRARI (PD-IDP) chiede che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle motivazioni sottese al parere espresso sulle proposte emendative in esame, atteso che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI chiarisce che il Governo ha invitato i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Pella 26.012, Faraone 26.013, Ruffino 26.014, Steger 26.015, Sarracino 26.016, Donno 26.017 e Zaratti 26.018, atteso che, a fronte di una sostanziale condivisione degli obiettivi di fondo perseguiti dalle succitate proposte emendative, in sede di istruttoria relativa alle stesse sono state avanzate talune riserve da parte del Ministero della giustizia, anche in relazione all'inserimento delle richiamate previsioni normative nell'ambito del provvedimento in esame, Ricorda, al riguardo, che sono in corso attività istruttorie da parte dei competenti uffici del Ministero delle imprese e del made in Italy finalizzate alla predisposizione di un provvedimento che affronti in modo sistematico la materia.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel ringraziare il Ministro Calderoli per la presenza costante nel corso delle sedute dedicate alla discussione del presente provvedimento, nonché per l'attenzione dimostrata in questa sede rispetto alla questione posta dalle proposte emendative in esame, sottolinea, tuttavia, come il tema di cui si dibatte rientri attualmente nell'ambito delle attribuzioniPag. 73 individuate in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Fa presente, in ogni caso, che l'eventuale coinvolgimento di diverse strutture ministeriali rappresenterebbe un importante e positivo segnale per giungere finalmente alla definizione di un quadro regolatorio organico ed efficace in materia e ricorda, in particolare, come sul tema del riconoscimento dei diversi soggetti che esercitano un ruolo in tale ambito risulta allo stato attivo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quadro delle attività volte alla definizione della strategia per l'economia sociale, uno specifico tavolo di lavoro.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI conferma che, sul tema della promozione dell'economia sociale, sono in corso i necessari approfondimenti da parte dei competenti uffici del Ministero delle imprese e del made in Italy, con un espresso interessamento sulle diverse questioni legate alla suddetta tematica da parte del sottosegretario Massimo Bitonci.

  La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Faraone 26.013, Ruffino 26.014, Sarracino 26.016, Donno 26.017 e Zaratti 26.018.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che l'emendamento Mazzetti 29.2 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Grimaldi 29.1, Ruffino 29.3, Girelli 29.4 e Faraone 29.5.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, nel ricordare che, come segnalato dal presidente Cannata all'inizio della seduta odierna, non sono stati presentati subemendamenti al proprio emendamento 30.1, presentato nel corso della seduta svoltasi nella giornata di ieri, ne raccomanda l'approvazione.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sull'emendamento 30.1 della relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento 30.1 della relatrice (vedi allegato).

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 23 a 30 del disegno di legge in esame, secondo quanto concordato nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che sarà convocata nella giornata di martedì 25 marzo 2025.

  La seduta termina alle 14.30.