CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 marzo 2025
466.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
Pag. 9

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.

ULTERIORI SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 1.55 (NUOVA FORMULAZIONE), 1.61 (NUOVA FORMULAZIONE) E 2.07 (NUOVA FORMULAZIONE) DEI RELATORI

ART. 1.

  All'emendamento 1.55 (Nuova formulazione) dei Relatori, dopo le parole: delle autorità competenti aggiungere, in fine, le seguenti: e dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
0.1.55.4. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: al comma 1, inserire le seguenti: dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.» e al.
1.55. (Nuova formulazione) I Relatori.

  All'emendamento 1.61 (Nuova formulazione) dei Relatori, dopo le parole: conoscenza del danno aggiungere le seguenti: purché non a seguito di richiesta di rinvio a giudizio.
0.1.61.12. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

(Irricevibile)

  All'emendamento 1.61 (Nuova formulazione) dei Relatori, dopo le parole: condotta attiva o aggiungere le seguenti: omissiva ovvero.
0.1.61.11. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

(Irricevibile)

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

    4-bis) al comma 2, dopo le parole: «fatto dannoso», sono inserite le seguenti: «indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione».
1.61. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 2.

  All'articolo aggiuntivo 2.07 (Nuova formulazione) dei Relatori, parte principale, Pag. 10comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: e p) con le seguenti: , p) e r).
0.2.07.110. Montaruli.

  All'articolo aggiuntivo 2.07 (Nuova formulazione) dei Relatori, parte principale, comma 2, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Introdurre altresì la previsione dell'obbligo di comunicazione al competente organo della Corte dei conti dei provvedimenti irrevocabili di accoglimento della domanda di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale.
0.2.07.109. Enrico Costa, Calderone, Patriarca.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 2.07 (Nuova formulazione) dei Relatori, parte principale, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: , della Conferenza unificata.
0.2.07.101. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Mauri, Scarpa.

  All'articolo aggiuntivo 2.07 (Nuova formulazione) dei Relatori, parte principale, comma 3, primo periodo, dopo le parole: della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
0.2.07.108. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'articolo aggiuntivo 2.07 (Nuova formulazione) dei Relatori, parte consequenziale, sostituire le parole sopprimere l'articolo 4 con le seguenti: sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)

  1. All'articolo 23, comma 3, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «può essere affidato» sono sostituite dalle seguenti: «è affidato preferibilmente»;

   b) il secondo periodo è soppresso.
0.2.07.102. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 2.07 (Nuova formulazione) dei Relatori, parte consequenziale, sostituire le parole sopprimere l'articolo 4 con le seguenti: sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)

  1. All'articolo 69 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «dispone» è sostituita dalla seguente: «chiede»;

   b) al comma 2, la parola: «dispone» è sostituita dalla seguente: «chiede»;

Pag. 11

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La richiesta di archiviazione, debitamente motivata, è sottoposta al visto del procuratore regionale.» ;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. La richiesta di archiviazione, vistata dal procuratore generale, è comunicata al destinatario dell'invito a dedurre e alla sezione giurisdizionale regionale, unitamente al fascicolo istruttorio»;

   e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. La sezione giurisdizionale, in composizione monocratica, se accoglie la richiesta di archiviazione, decide, nella camera di consiglio a tale fine convocata, con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
   6-ter. Se la sezione di cui al comma 6-bis non accoglie la richiesta, il presidente della sezione stessa, entro quarantacinque giorni, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al procuratore regionale, al destinatario dell'invito a dedurre e all'amministrazione danneggiata.
   6-quater. A seguito dell'udienza di cui al comma 6-ter, la sezione giurisdizionale regionale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento delle stesse.
   6-quinquies. Fuori del caso previsto dal comma 6-quater, la sezione giurisdizionale regionale, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro quindici giorni, il pubblico ministero formuli la contestazione di responsabilità.».
0.2.07.103. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 2.07 (Nuova formulazione) dei Relatori, parte consequenziale, sostituire le parole: sopprimere l'articolo 4 con le seguenti: sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)

  1. All'articolo 88, comma 4, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, annualmente, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti».
0.2.07.104. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 2.07 (Nuova formulazione) dei Relatori, parte consequenziale, sostituire le parole: sopprimere l'articolo 4 con le seguenti: sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)

  1. All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, il secondo periodo è soppresso;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Il presidente o il magistrato da lui delegato accerta con decreto l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata».
0.2.07.105. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

(Irricevibile)

Pag. 12

  All'articolo aggiuntivo 2.07 (Nuova formulazione) dei Relatori, parte consequenziale, sostituire le parole: sopprimere l'articolo 4 con le seguenti: sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)

  1. All'articolo 170 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nei giudizi in materia di pensioni, possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate dalle sezioni giurisdizionali regionali, in composizione monocratica.».
0.2.07.106. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 2.07 (Nuova formulazione) dei Relatori, parte consequenziale, sostituire le parole: sopprimere l'articolo 4 con le seguenti: sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)

  1. All'articolo 213 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il pubblico ministero, decorsi 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore ai sensi dell'articolo 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.».

  2. L'articolo 214 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è sostituito dal seguente:

«Art. 214.

   1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la Tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.
   2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
   3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione dovrà tempestivamente comunicare al pubblico ministero l'avvenuto versamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dare comunicazione dell'eventuale decadenza dal beneficio.
   4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente,Pag. 13 rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.».

  3. L'articolo 215 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è sostituito dal seguente:

«Art. 215.

   1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.
   2. L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al debitore una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.».

  4. L'articolo 216 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è sostituito dal seguente:

«Art. 216.

   1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile».
0.2.07.107. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

(Irricevibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) organizzare la Corte a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del presidente della Corte;

   b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;

   c) organizzare la Corte a livello territoriale secondo i seguenti criteri:

    1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo e referenti e in una sezione giurisdizionale, ripartite in collegi con provvedimenti del presidente;

    2) i presìdi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;

    3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;

   d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in Pag. 14funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;

   e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:

    1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;

    2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;

    3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;

   f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;

   g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria;

   h) regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;

   i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semi-direttive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali:

    1) le funzioni consultiva e di controllo;

    2) le funzioni di coordinamento della procura generale;

   l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;

   m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte può giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

   n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero;

   o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto dei princìpi del contraddittorio e della parità delle parti, regolando i criteri per la costituzione e la composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicità e di riservatezza degli atti;

   p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, prevedendo che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati Pag. 15da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e stabilendo un regime di limitazione della pubblicità delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione;

   q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all'organizzazione della Corte e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

   r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilità degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i profili di competenza regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili o superate e recano le opportune disposizioni di coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, introducendo le necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
  5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.
  6. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presìdi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma Pag. 162, lettere a), c), d), g), i) e p), del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  9. Ai fini del secondo periodo del comma 8, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
2.07. (Nuova formulazione) I Relatori.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: al comma 1, inserire le seguenti: dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.» e al.
1.55. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, terzo periodo, le parole: «limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo».
1.56. (Nuova formulazione) I Relatori.