SEDE REFERENTE
Giovedì 13 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. – Interviene il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti.
La seduta comincia alle 8.35.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), presidente, comunica che la Commissione inizia oggi l'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 (C. 2280 Governo, approvato dal Senato).
Avverte che la seduta odierna sarà dedicata, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, allo svolgimento della relazione introduttiva da parte dei colleghi Mantovani e Candiani, e all'intervento del ministro Tommaso Foti, che ringrazia per la sua presenza, che testimonia attenzione per l'esame parlamentare per un provvedimento così rilevante sul piano dell'attuazione del diritto dell'Unione europea nel nostro ordinamento,
Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge è fissato per giovedì 27 marzo alle ore 12.
Cede quindi la parola ai relatori, Candiani e Mantovani.
Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), relatrice, fa presente che la XIV Commissione affronta, per la seconda volta nel corso della legislatura corrente, l'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea che rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, intervenendo nell'ambito della cosiddetta «fase discendente» di attuazione, nell'ordinamento nazionale, degli atti normativi adottati dall'Unione europea.
Ricorda che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazionePag. 42 dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha infatti sostituito la legge comunitaria annuale con i due strumenti sopra richiamati.
L'articolo 30, comma 2, della legge 234 del 2012 specifica il contenuto tipico della legge di delegazione europea, prevedendo che con tale provvedimento venga conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.
Avverte che, per un'ordinata trattazione dei contenuti normativi del provvedimento, d'accordo con l'altro relatore, on. Candiani, si soffermerà sulle disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea (Capo I, articoli 1, 2 e 3) e su quelle recanti deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei (Capo III, articoli 18-29), mentre il collega tratterà delle disposizioni recanti deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee (Capo II, articoli 4-17).
Rinvia per gli ulteriori approfondimenti al dossier di documentazione predisposto dagli Uffici.
Osserva altresì che il disegno di legge di delegazione europea per il 2024, a seguito delle modifiche apportate dal Senato in prima lettura, consta di 29 articoli, divisi in tre Capi, contenenti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 19 direttive, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a 19 regolamenti europei.
Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea dev'essere corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, nella quale il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge, dà conto di una serie di informazioni utili alla valutazione del processo di recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.
La relazione illustrativa riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
Al riguardo, nella relazione illustrativa il Governo evidenzia che il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia attualmente pendenti ammontano a 63, di cui 49 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive.
La relazione rende noto altresì che, sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed effettuate tenendo conto della nota tecnica condivisa tra la Segreteria della Conferenza e il Dipartimento per le politiche europee sull'applicazione degli articoli 29, commi 3 e 7, e 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012, nessuna regione, nel corso del 2023, ha dovuto recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di propria competenza.
Venendo all'illustrazione dei contenuti del Capo I, recante disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea, l'articolo 1, al comma 1 reca la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione e di recepimento degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A.
L'allegato A elenca le direttive da recepire con decreto legislativo senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. A seguito dell'esame in sede referente, le direttive che figurano in tale elenco sono 21, a fronte delle 15 previste originariamente.
Per quanto attiene ai termini, alle procedure, ai princìpi ed ai criteri direttivi della delega, il comma 1 in esame rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.Pag. 43
Ricorda che l'articolo 31 della legge 234 prevede che la delega debba essere esercitata entro quattro mesi antecedenti alla scadenza del recepimento di ciascuna direttiva. Tuttavia, qualora il termine sia già scaduto o scada entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge, la delega dovrà essere esercitata entro un termine di tre mesi. In assenza di un termine di recepimento nella direttiva, il termine per l'esercizio della delega è fissato a dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione. Inoltre, il comma 3 consente una proroga di tre mesi qualora lo schema di decreto delegato venga presentato in prossimità della scadenza, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il prescritto parere, da rendere entro 40 giorni.
L'articolo 32 della legge 234 detta invece i principi e criteri generali della delega, tra i quali figurano anche quelli della semplificazione dei procedimenti, del coordinamento con le discipline vigenti, del divieto di gold plating (vincoli o oneri aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dalla norma europea), del divieto di trattamento più sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione e della previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti.
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge di delegazione in esame prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardino l'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Se la copertura degli oneri derivati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché dalle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe non può essere assicurata con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234/2012.
Il comma 3 prevede inoltre che, in caso d'incapienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).
L'articolo 2 conferisce al Governo una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei per le quali non siano già previste sanzioni nell'ordinamento nazionale. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali, o di regolamenti dell'Unione europea.
Rammenta che gli atti legislativi dell'Unione europea non introducono né disciplinano, di norma, sanzioni, rimandando invece agli ordinamenti nazionali, in virtù della netta diversità dei sistemi giuridici nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.
La disposizione è analoga a quella contenuta nelle leggi di delegazione europea relative agli anni precedenti. Essa risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di rango primario – atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale – l'eventuale disciplina sanzionatoria necessaria all'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa.
La medesima esigenza si riscontra anche per l'eventuale introduzione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni previste dai regolamenti dell'Unione europea, che, come noto, sono direttamente applicabili nel sistema giuridico nazionale senza necessitare di leggi di recepimento.
Sottolinea come la finalità dell'articolo sia dunque quella di consentire al Governo, Pag. 44salve le normative penali esistenti, di istituire sanzioni volte a punire le infrazioni commesse in violazione delle norme stabilite dai regolamenti europei, assicurando così il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi attraverso i quali tali disposizioni vengono integrate nell'ordinamento interno.
L'articolo 3, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, sulla questione della spettanza e sulla decorrenza di un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi, composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
Venendo alle disposizioni del Capo III, recante deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei, fa presente che l'articolo 18 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2024/1991, per il ripristino degli ecosistemi degradati europei e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima e biodiversità, migliorando anche la sicurezza alimentare.
L'articolo 19 reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali.
L'articolo 20 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei relativi all'attività di trasportatore su strada: il regolamento (CE) n. 1071/2009 e il regolamento (UE) 2020/1055, prevedendo, oltre ai principi e criteri direttivi generali, due criteri specifici di delega. Essi sono relativi alla garanzia della corretta applicazione dei regolamenti citati e al coordinamento con le disposizioni vigenti, nonché alla semplificazione delle procedure amministrative.
L'articolo 21 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2631 in materia di obbligazioni verdi nazionali e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni eco-sostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità.
L'articolo 22 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, nonché della direttiva (UE) 2023/2864, in materia di punto di accesso unico europeo, indicando una serie di principi e criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega, accanto a quelli generici.
L'articolo 23 conferisce al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845, avente ad oggetto la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi.
L'articolo 24 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad osservare una serie di criteri specifici, tra cui apportare modifiche e integrazioni al Codice del consumo, garantire la coerenza con il quadro normativo unionale in materia di vigilanza del mercato, aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione di disposizioni in Pag. 45materia di sicurezza, individuare i soggetti responsabili della catena di fornitura nell'ipotesi di prodotti forniti online, prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti già immessi sul mercato e riassegnazione delle somme incassate attraverso sanzioni da destinare al potenziamento della vigilanza sul mercato.
L'articolo 25 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Oltre ad osservare i principi e criteri direttivi generali, nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire una serie di principi e criteri direttivi specifici di carattere sostanziale, procedurale e sanzionatorio.
L'articolo 26 pone al Governo princìpi e criteri direttivi specifici da osservare in sede di esercizio della delega per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 (European Deforestation-free products Regulation – EUDR), che mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici. Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà seguire i seguenti principi e criteri direttivi: individuare il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento; definire le modalità di cooperazione con le autorità doganali per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione; definire i servizi di assistenza tecnica agli operatori e le modalità di affidamento degli stessi anche a soggetti privati; prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati; prevedere misure provvisorie per i casi in cui i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano messi a disposizione sul mercato o esportati, nonché di violazioni sanabili; tenere conto del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, e prevedere la definizione di un elenco di strumenti di verifica e controllo; individuare misure correttive adeguate e proporzionate per i casi di non conformità; individuare le opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare ai fini dell'attuazione del regolamento; prevedere l'adeguamento della struttura organizzativa del MASAF; prevedere che, in presenza di casi di non conformità, l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività; individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante; prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini; disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati.
L'articolo 27 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per garantire l'adeguamento alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di cui al regolamento UE 2017/625. In particolare, tale delega legislativa è volta a semplificare le procedure previste a livello europeo in materia di autorizzazione degli stabilimenti di riciclo, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e la trasparenza delle procedure legate agli impianti di riciclo.
L'articolo 28 reca i principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1644, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali nel settore della sicurezza Pag. 46alimentare e dei mangimi, nonché al regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1646, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi.
Infine, l'articolo 29 introduce una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega conferita al Governo ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. Viene inoltre stabilito che l'adozione dei decreti legislativi sia effettuata previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.
Lascia quindi la parola al collega Candiani per l'illustrazione dei contenuti riguardanti il Capo II del disegno di legge.
Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, prosegue passando ai contenuti del Capo II, che ha ad oggetto le deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee, segnalando che l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta Second Consumer Credit Directive, o CCD2.
L'articolo 5 reca ulteriori principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
L'articolo 6 elenca i principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi online, via telefono o mediante altre forme di marketing a distanza.
L'articolo 7 detta criteri specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.
L'articolo 8 individua i criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compreso il riordino della disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita. Viene altresì previsto che i decreti legislativi, emanati sulla base della delega in questione, sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.
Rileva che specifici principi e criteri direttivi vengono inoltre stabiliti dall'articolo 9 per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale ambientale.
L'articolo 10, prevede una serie di principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica la direttiva 2010/75/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.
L'articolo 11 attiene invece all'individuazione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Tali principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli generali posti dall'articolo 32 della legge 234 del 2012, con riferimento all'esercizio di deleghe per il recepimento di direttive dell'Unione europea. La medesima direttiva si pone l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali per le persone che operano attraverso piattaforme digitali. Essa mira a garantire una Pag. 47corretta definizione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro tramite queste piattaforme. Inoltre, si propone di migliorare la trasparenza nel lavoro svolto mediante le suddette piattaforme digitali, anche in contesti transfrontalieri, e di favorire la crescita sostenibile di tali piattaforme all'interno dell'Unione europea. Il termine fissato per l'adozione di questa direttiva è il 2 dicembre 2026. L'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva prevede che, a determinate condizioni, il recepimento possa essere affidato dallo Stato membro alle parti sociali.
L'articolo 12 reca una serie di principi e criteri direttivi da seguire nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilendo inoltre che i decreti delegati sono adottati previo parere della Conferenza unificata, e viene prevista l'usuale clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 13 delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale ad una serie di regolamenti e a recepire una serie di direttive dell'Unione europea in materia di: mercati pubblici dei capitali; strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione; rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso controparti centrali e rischio di controparte nelle operazioni in derivati compensate a livello centrale; mercati degli strumenti finanziari, nonché miglioramento della trasparenza dei dati, eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati, ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini; accordi di delega, gestione del rischio di liquidità, segnalazioni ai fini della vigilanza, fornitura di servizi di custodia e depositario e concessione di prestiti da parte di fondi alternativi; proporzionalità e qualità della vigilanza, relazioni e misure di garanzia a lungo termine, strumenti macroprudenziali, rischi di sostenibilità e vigilanza di gruppo e transfrontaliera.
L'articolo 14, modificato dal Senato, individua principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono introdurre per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del regolamento (UE) 2024/1620 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
L'articolo 15 reca una serie di princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'attuare la direttiva (UE) 2024/1174, in materia di fondi propri e passività ammissibili.
L'articolo 16 elenca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 recante modifiche alla direttiva (UE) 2013/36 concernente i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di Paesi terzi, nonché i rischi ambientali, sociali e di governance, e ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1623, che novella il regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.
L'articolo 17, modificato dal Senato, enuclea i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 che istituisce la Carta europea della disabilità, che si configura quale prova della condizione di disabilità riconosciuta o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, volto a promuoverne la libera circolazione.
In conclusione, rinviando per gli ulteriori approfondimenti al dossier di documentazione predisposto dagli Uffici, esprime l'auspicio, condiviso dalla collega Mantovani, che si giunga presto all'approvazione del provvedimento. Questo permetterebbe di garantire tempestivamente l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, con particolare attenzione Pag. 48alla definizione e, soprattutto, alla prevenzione di contenziosi legati ai ritardi nel recepimento delle direttive.
Il Ministro Tommaso FOTI sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, rimarcando come il recepimento delle direttive euro-unitarie sia essenziale per garantirne la piena operatività nell'ordinamento nazionale, per prevenire interruzioni di attività e per scongiurare l'apertura di procedure d'infrazione a carico dell'Italia. Evidenzia come il nostro Paese, sebbene non abbia ancora raggiunto la media europea in termini di adeguamento alla normativa dell'Unione, abbia tuttavia compiuto significativi progressi grazie a un'attività legislativa più attenta e puntuale rispetto al passato.
Osserva che il disegno di legge in esame prevede il recepimento degli atti dell'Unione europea emanati nel periodo compreso tra luglio 2023 e aprile 2024 e originariamente contemplava il recepimento di 5 direttive per le quali venivano previsti principi e criteri direttivi specifici, l'adeguamento a 12 regolamenti e il recepimento di ulteriori 15 direttive contenute nell'Allegato A. Rammenta il rilevante contributo del Senato, che, nell'ambito dell'esame in sede referente, ha provveduto all'integrazione del provvedimento che ora fa riferimento a ulteriori 20 direttive e 6 nuovi regolamenti. Sottolinea, pertanto, come il testo sia il risultato di un'attività sinergica tra il Governo e i senatori, volta a garantire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento nazionale alle fonti normative europee.
Evidenzia l'attenzione del Governo su specifiche tematiche di rilevanza strategica, quali la sicurezza dell'ambiente marino, il recepimento della direttiva in materia di performance ambientali per mezzi pesanti e leggeri, il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la semplificazione dei rapporti tra autorità centrali e territoriali, nonché il rafforzamento dei diritti civili, con particolare riferimento alle pari opportunità e alla lotta contro la tratta di esseri umani e la violenza sulle donne e in ambito domestico. Rammenta altresì l'inclusione della direttiva sulla Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio, il recepimento di disposizioni concernenti il mercato dell'energia dell'Unione e il recepimento della direttiva che fissa requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista di base e di farmacista.
Evidenzia come gli emendamenti presentati dal Governo abbiano avuto l'obiettivo di integrare il testo iniziale con il recepimento di nuove direttive per le quali i presupposti sono venuti in essere successivamente alla presentazione del disegno di legge. Auspica un rapido esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, preannunciando che, non appena concluso l'iter legislativo per l'esame della legge di delegazione europea per il 2024, verrà presentato il disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2025, così da consentire al Parlamento un'analisi più approfondita del testo.
Precisa, sul punto, che proprio al fine di evitare la coincidenza temporale dell'esame di due leggi di delegazione europea il Governo ha ritenuto opportuno posticipare la presentazione del disegno di legge riferito all'anno in corso.
Isabella DE MONTE (FI-PPE) esprime gratitudine nei confronti del Ministro e dei relatori per il lavoro svolto e sottolinea l'importanza dell'azione del Governo nel contenimento delle procedure di infrazione, tema su cui l'Italia è stata spesso oggetto di particolare attenzione da parte delle istituzioni europee. Ribadisce, a tal proposito, l'impegno dell'Esecutivo nell'adozione di misure volte a evitare l'apertura di ulteriori procedure d'infrazione.
Osserva come il recepimento delle direttive rappresenti un segnale positivo nel processo di semplificazione normativa, in controtendenza rispetto al passato, quando prevalse un approccio caratterizzato da un'eccessiva stratificazione legislativa e regolamentare, con ripercussioni negative anche per il mondo delle imprese.
Evidenzia come la nuova disciplina europea sulla tassazione dei veicoli per l'uso delle infrastrutture stradali miri a rendere più equo il sistema dei pedaggi per i mezzi pesanti, incentivando al contempo l'adozionePag. 49 di veicoli a minore impatto ambientale. Infatti la direttiva (UE) 2022/362 (elencata nell'Allegato A della legge in esame) ha adottato la soluzione della tariffazione a consumo, prefigurata dall'Italia, piuttosto che la tariffazione a tempo: la tariffazione a consumo, oltre ad essere più rispondente al principio «chi inquina paga», è anche idonea a prevenire effetti indesiderati quali, ad esempio, l'incentivazione, per gli operatori del traffico pesante, a deviare determinati percorsi su strade secondarie non soggette a pedaggio, con possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'efficienza della rete viaria.
Ritiene, pertanto, necessario proseguire nella direzione dell'interoperabilità e dell'armonizzazione delle politiche tariffarie, ribadendo l'importanza della semplificazione normativa, quale strumento imprescindibile per modernizzare il quadro legislativo nazionale.
Il Ministro Tommaso FOTI ringrazia i colleghi della maggioranza per la loro presenza e rivolge un particolare apprezzamento per l'intervento svolto dalla deputata De Monte. Sottolinea come la semplificazione normativa costituisca una priorità nell'ambito del nuovo ciclo della Commissione europea e ricorda l'impegno assunto con la «Bussola per la competitività» in merito alla riduzione degli oneri amministrativi del 25 per cento per le industrie e del 35 per cento per le piccole e medie imprese. Ribadisce, pertanto, la ferma volontà del Governo di contribuire al raggiungimento di tale obiettivo, al fine di favorire la competitività del tessuto produttivo nazionale.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ringrazia il Ministro e, non essendovi altri iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 8.50.