CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 marzo 2025
460.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.
C. 2149, approvato dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Faraone 1.2, che, tra l'altro, sopprime, nell'ambito del principio e criterio direttivo di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2, relativo all'individuazione delle modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla precedente lettera c), il riferimento alla coerenza di tale intervento con il fabbisogno di professionisti del Servizio sanitario nazionale, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente. In proposito, segnala che tale ultima previsione è stata inserita durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di una specifica condizione deliberata, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 9 ottobre 2024;

   Caso 2.41, che sopprime, nell'ambito dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del progetto di legge in esame, la compatibilità delle disposizioni previste nella summenzionata disposizione sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente. In proposito, segnala che tale ultima previsione è stata inserita durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di una specifica condizione deliberata, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 9 ottobre 2024;

   Marianna Ricciardi 2.48, che interviene sul principio e criterio direttivo di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2, sopprimendo, tra l'altro, l'inciso in base al quale all'individuazione delle modalità atte a rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla precedente lettera c), si provvede comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, segnala che tale ultima previsione è stata inserita durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di una specifica condizione deliberata, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5a Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 9 ottobre 2024;

   gli identici Manzi 2.76, Piccolotti 2.77, Marianna Ricciardi 2.78 e gli identici Manzi 2.87, Piccolotti 2.90 e Marianna Ricciardi 2.91, che, nel modificare le lettere n) e o) del comma 2 dell'articolo 2, sopprimono le clausole di invarianza finanziaria ivi previste. In proposito, segnala che tali clausole sono state inserite durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di una specifica condizione deliberata, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 9 ottobre 2024;

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   Caso 2.96, che incrementa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca, per l'anno 2025, le necessarie disponibilità;

   Manzi 2.01000, che incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 200 milioni a decorrere dall'anno 2026. Contestualmente, si prevede la riduzione del medesimo Fondo per le esigenze indifferibili di 70 milioni per l'anno 2025 e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Rileva, al riguardo, che tali risorse non risultano, tuttavia, sufficienti a garantire l'integrale copertura finanziaria degli oneri recati dalla proposta emendativa, pari complessivamente a 550 milioni euro per l'anno 2025 e a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

  Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Faraone 1.1000, che sopprime il riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e alla qualità della formazione di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari, come parametro cui orientare la determinazione del numero complessivo delle suddette figure professionali da stabilire in sede di revisione delle modalità di accesso ai relativi corsi di laurea magistrale. Rappresenta che la proposta emendativa prevede, altresì, diverse modifiche ai principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per la revisione delle modalità di accesso ai suddetti corsi di laurea e, in particolare, tra l'altro, l'individuazione di eventuali strumenti di finanziamento per le università, l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale subordinata al superamento di un test di accesso unico nazionale, la previsione di una quota di iscrizioni soprannumerarie, la previsione per cui il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 dell'articolo 1 sia considerato al 35 per cento, al netto del finanziamento per il secondo semestre, ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, la previsione di un trattamento economico aggiuntivo per i tutor individuati dalla lettera m) del comma 2 dell'articolo 1. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

   Marianna Ricciardi 2.1, che prevede, ai fini della revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in luogo del conferimento della delega al Governo all'adozione dei relativi decreti legislativi, l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che viene, altresì, previsto che, ove dall'attuazione della legge derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica, il Governo adotta i provvedimenti legislativi necessari ai fini dello stanziamento delle risorse necessarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, segnala che la possibilità di differire la quantificazione degli effetti finanziari e lo stanziamento delle relative risorse, secondo quanto previsto dall'articolo Pag. 3017, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, è circoscritto ai casi in cui, in sede di conferimento di una delega legislativa al Governo, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi. Alla luce di ciò, reputa opportuno, pertanto, verificare la compatibilità della proposta emendativa in esame, che rimanda all'adozione di futuri provvedimenti legislativi lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, con le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, le quali prevedono che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro «contestuale» copertura finanziaria;

   Piccolotti 2.7, che ridefinisce i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame, ai fini del conferimento della delega per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, prevedendo che l'iscrizione ai suddetti corsi di laurea magistrale sia libera. Evidenzia che si prevede, altresì, che ai relativi oneri, valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provveda a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che la proposta emendativa in esame riferisce tanto quota parte degli oneri da essa derivanti, quanto la relativa copertura finanziaria, a un esercizio finanziario già concluso, ritiene, altresì, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta medesima, con particolare riferimento alle risorse reperite tramite la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e alla conformità di tale modalità di copertura rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che richiede la contestuale copertura finanziaria degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi;

   Malavasi 2.39, che sostituisce integralmente la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2, al fine di potenziare la programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni 1.000 abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie che sia adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso al servizio sanitari in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, anche in considerazione del fatto che l'attuale formulazione della lettera f) reca clausole di invarianza finanziaria inserite in recepimento di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere espresso della Commissione Bilancio del Senato nella seduta del 9 ottobre 2024;

   Caso 2.63, che sostituisce il principio e criterio direttivo di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 2, al fine di individuare le risorse necessarie volte ad incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, al fine di potenziare le capacità ricettive delle università, aumentando l'offerta di attrezzature di ricerca didattiche, degli spazi laboratoriali, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per garantire la Pag. 31sostenibilità degli atenei in relazione al numero complessivo di iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

   Faraone 2.64, che modifica il principio e criterio direttivo di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 2, al fine di prevedere che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia considerato al 35 per cento, al netto del finanziamento per il secondo semestre, ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993. Al riguardo, nel rammentare che nella seduta del 9 ottobre 2024 presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il Governo ha rappresentato che lo scopo del principio e criterio direttivo in questione è di rendere neutrale il nuovo sistema di iscrizione ai corsi di medicina rispetto al calcolo del costo standard e del successivo riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, reputa utile acquisire l'avviso del Governo stesso in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

   Manzi 2.66, che introduce al comma 2 dell'articolo 2 un ulteriore principio e criterio direttivo volto ad accertare il fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale, ai fini della successiva approvazione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

   Faraone 2.71, che modifica il criterio direttivo di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 2, al fine di prevedere per i tutor individuati dalla medesima lettera un trattamento economico aggiuntivo per compensare l'attività di tutoraggio svolta, pari a quello dei tutor universitari. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

   Manzi 2.75, che sostituisce il criterio direttivo di cui alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 2, al fine di organizzare, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, corsi di orientamento per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale, assicurando la piena accessibilità agli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, anche in considerazione del fatto che l'attuale formulazione della lettera n) reca una clausola di invarianza finanziaria inserita in recepimento di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere espresso della Commissione Bilancio del Senato nella seduta del 9 ottobre 2024;

   Faraone 2.82, che modifica il criterio direttivo di cui alla lettera n) del comma 2 Pag. 32dell'articolo 2, al fine di prevedere che i percorsi di orientamento ivi previsti siano effettuati assicurando la totale gratuità per gli studenti. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, con riferimento alle proposte emendative Faraone 1.1000, Malavasi 2.39, Caso 2.63, Manzi 2.66, Faraone 2.71, Manzi 2.75 e Faraone 2.82, fa presente che sulla base degli elementi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non può escludersi che l'attuazione dei principi e criteri direttivi ivi previsti determini direttamente l'insorgenza di oneri incompatibili con il meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Non ha, invece, rilievi da formulare rispetto a restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) nel far presente che l'oggetto dell'esame verte sulle proposte emendative riferite ad un progetto di legge di delega che rinvia, ai fini della copertura, al meccanismo disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, auspica in primo luogo, su un piano generale, che, anche per il futuro, vi sia un'applicazione più uniforme di tale meccanismo.
  Nel rammentare, a tal proposito, che il gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica, recentemente costituito nell'ambito delle Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dovrà valutare l'opportunità di una revisione del meccanismo di cui al menzionato articolo 17, comma 2, relativamente alla copertura finanziaria delle leggi recanti deleghe legislative, stigmatizza, il fatto che attualmente si adotti una interpretazione più stringente della disciplina prevista da tale disposizione solo quando oggetto di esame della Commissione siano proposte emendative presentate da deputati appartenenti ai gruppi di opposizione.
  In particolare, prendendo a esempio la proposta emendativa Manzi 2.66, su cui il Governo ha espresso parere contrario, rappresenta di non comprendere i profili di problematicità che hanno condotto la rappresentante del Governo a esprimere un parere del suddetto tenore, dal momento che la proposta testé richiamata si limita a prevedere un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento ed è pertanto suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica soltanto eventualmente e in prospettiva e non, certamente, in via diretta e immediata.
  Nel rilevare, per altro verso, che la proposta emendativa in questione non figura tra quelle segnalate in Assemblea e che, pertanto, la risposta ai quesiti appena posti non determinerebbe, in ogni caso, effetti procedurali sull'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, chiede pertanto alla sottosegretaria Albano di poter fornire, anche in futuro, chiarimenti più dettagliati in merito alle ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento in discussione, segnalando come tali chiarimenti potranno comunque essere utili come parametro futuro di valutazione dei profili finanziari delle proposte emendative presentate.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel ribadire che l'emendamento Manzi 2.66 sembra suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, si riserva in ogni caso di fornire ulteriori Pag. 33chiarimenti rispetto ai quesiti posti dalla deputata Guerra.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 1.1000, 2.1, 2.7, 2.39, 2.41, 2.48, 2.63, 2.64, 2.66, 2.71, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.82, 2.87, 2.90, 2.91, 2.96 e 2.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dell'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.
C. 2029 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.
  Nel segnalare che il provvedimento, già approvato dal Senato, è costituito di quattro articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, rileva che la Convenzione oggetto di ratifica è formata da trenta articoli e segue i principi previsti dal Modello OCSE di Convenzione sulle doppie imposizioni vigente.
  Con riferimento al disegno di legge di ratifica, osserva che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel rilevare che la disposizione, discostandosi dalla formulazione consolidata nella prassi, fa riferimento all'esercizio della legge anziché alla sua attuazione, non formula osservazioni.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 9 della Convenzione oggetto di ratifica, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame definiscono l'ambito di applicazione della Convenzione, individuando, all'articolo 1 i soggetti, all'articolo 2 l'oggetto, all'articolo 3 le definizioni generali, all'articolo 4 le nozioni di residenza, all'articolo 5 le nozioni di stabile organizzazione, all'articolo 6 il regime di imponibilità dei redditi immobiliari, all'articolo 7 il regime di imponibilità degli utili delle imprese, anche con riguardo a quelli derivanti dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, come previsto all'articolo 8, nonché, all'articolo 9, la possibilità di rettifiche nell'attribuzione degli utili tra imprese associate. Fa presente, peraltro, che la relazione tecnica non ascrive alcuna variazione di gettito agli articoli 7 e 9, precisando, altresì, che le relative disposizioni sono coerenti con la normativa nazionale in materia, dal momento che gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa ex articolo 23, comma 1, lettera e), del Testo unico delle imposizioni sui redditi e le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate anche al di fuori dell'instaurarsi di una proceduraPag. 34 amichevole, in linea con quanto disposto dall'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposizioni sui redditi. Ciò premesso, anche in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, non formula osservazioni.
  Per quanto concerne gli articoli da 10 a 13 della Convenzione, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame definiscono un regime di imponibilità sui redditi di capitale. Fa presente che con riguardo ai dividendi, di cui all'articolo 10 e agli interessi, di cui all'articolo 11, la relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari. Pur rilevando, infatti, che la disposizione configura una disciplina più favorevole rispetto alla quella attualmente applicabile, osserva, tuttavia, che essa evidenzia che dall'esame dei dati delle dichiarazioni esaminate non sono emerse somme imponibili riferibili alle fattispecie disciplinate. Evidenzia, altresì, che in relazione ai canoni, di cui all'articolo 12, la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla norma, non rilevando alcun importo relativo a royalties percepite da residenti in Kosovo. Infine, con riguardo alle plusvalenze derivanti dall'alienazione di varie categorie di beni di cui all'articolo 14, fa presente che la relazione tecnica, avendo effettuato un'analisi delle risultanze relative alle plusvalenze riferite agli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi dall'1 al 4 del medesimo articolo 14, dal momento che soltanto con riguardo a tale fattispecie viene previsto un criterio impositivo più favorevole di quello vigente nel nostro ordinamento, riscontra l'assenza di importi relativamente alle operazioni poste in essere negli anni di riferimento. Al riguardo, dunque, non formula osservazioni alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli dal 14 a 21 della Convenzione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame definiscono il regime di imponibilità su redditi derivanti da diverse attività professionali. In particolare, quanto ai redditi realizzati nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di cui all'articolo 14, fa presente che la relazione tecnica, evidenziando che l'esame delle dichiarazioni presentate per gli anni di imposta considerata non presenta importi riferibili a tali fattispecie, non ascrive effetti finanziari alla norma. Al riguardo, pertanto, non formula osservazioni. Quanto ai compensi degli amministratori previsti all'articolo 16, rappresenta che la relazione tecnica rileva che il criterio adottato dalla Convenzione penalizza lo Stato di residenza del percettore, spostando la tassazione nello Stato di residenza della società erogante. Evidenzia che dalla relazione tecnica si evince che, nel caso di amministratori residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Kosovo, essendo il reddito imponibile in Kosovo, non si verificherà alcuna variazione di gettito, senza tuttavia che vi siano ulteriori informazioni a sostegno di tale invarianza. In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Con riguardo alle rimanenti disposizioni che disciplinano il regime impositivo sui redditi di artista o sportivo di cui all'articolo 17, sulle pensioni di cui all'articolo 18, remunerazioni per corrispettivi resi ad uno Stato di cui all'articolo 19, sulle somme erogate a studenti da parte dell'altro Stato contraente a titolo di mantenimento e istruzione di cui all'articolo 20, rappresenta che non vi sono osservazioni da formulare, giacché si tratta di norme sostanzialmente conformi alle corrispondenti disposizioni di altri analoghi accordi conclusi dallo Stato italiano, a cui usualmente non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Per quanto riguarda gli articoli da 22 a 30 della Convenzione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano le modalità attuative della Convenzione, di cui agli articoli 22, 23, 24, 27 e 28, la sua entrata in vigore e durata di cui agli articoli 29 e 30, nonché l'attività di scambio di informazioni di cui articolo 25 e quella di assistenza nella riscossione delle imposte di cui all'articolo 26. Al riguardo, considerato che il disegno di legge che autorizza la ratifica della Convenzione risulta provvisto di una clausola di neutralità finanziaria, Pag. 35ritiene opportuno acquisire elementi e informazioni circa le soluzioni tecnico-operative che consentono il pieno svolgimento delle attività di scambio delle informazioni e di assistenza nella riscossione delle imposte, da parte delle amministrazioni interessate nello svolgimento di tali attività, ad invarianza di oneri per la finanza pubblica. Quanto alle rimanenti disposizioni della Convenzione, atteso il loro carattere ordinamentale, non ha osservazioni da formulare.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 182.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla relatrice nel corso della seduta del 26 febbraio, fa presente che la garanzia di restituzione che il Ministero della cultura può rilasciare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, all'ente o istituzione straniera che concede opere in prestito temporaneo, per la durata della permanenza delle medesime in Italia, costituisce un atto amministrativo di natura autorizzativa volto a certificare l'insequestrabilità delle predette opere.
  In particolare, rappresenta che la predetta garanzia impedisce il sequestro giudiziario nell'ambito di tutti gli eventuali procedimenti civili instaurati presso le autorità giudiziarie italiane, concernenti la proprietà o il possesso delle opere in prestito.
  Evidenzia, quindi, che il rilascio della medesima garanzia non comporta implicazioni di carattere finanziario e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, segnala tuttavia l'esigenza di introdurre una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento in esame. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 182, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la garanzia di restituzione che il Ministero della cultura può rilasciare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, all'ente o istituzione straniera che concede opere in prestito temporaneo, per la durata della permanenza delle medesime in Italia, costituisce un atto amministrativo di natura autorizzativa volto a certificare l'insequestrabilità delle predette opere;

    in particolare, la predetta garanzia impedisce il sequestro giudiziario nell'ambito di tutti gli eventuali procedimenti civili instaurati presso le autorità giudiziarie italiane, concernenti la proprietà o il possesso delle opere in prestito;

    il rilascio della medesima garanzia non comporta implicazioni di carattere finanziarioPag. 36 e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    rilevata l'esigenza di inserire, all'articolo 1, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, al fine di prevedere espressamente che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».
C. 1521.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda, in primo luogo, che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni di modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del gennaio 2004, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena». Fa presente, a tal riguardo, che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente. Segnala, altresì, che né il testo originario del provvedimento, né gli emendamenti approvati in sede referente sono corredati di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, rileva, preliminarmente, che le norme prevedono che il provvedimento in esame favorisca l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica. In proposito, atteso il carattere programmatico delle disposizioni in esame, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto attiene all'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, che censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale. Fa presente che sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati gli istituti e i luoghi della cultura pubblici, nonché le amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali e che le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della Pag. 37cultura, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilità con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.
  Evidenzia che in un'apposita sezione della suddetta Anagrafe viene, altresì, istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, che censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica. Rileva che i requisiti dei candidati, le forme, le modalità della domanda e le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo, gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione in esso, nonché le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura. Fa presente che, in ogni caso, l'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento.
  Al riguardo, reputa necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili nuovi o maggiori oneri derivanti dalle norme in esame. In particolare, rileva che tali oneri appaiono riferibili all'istituzione dell'Anagrafe digitale e, in apposita sezione di quest'ultima, dell'albo, sia in relazione all'esigenza di dovere procedere al rafforzamento delle dotazioni informatiche delle amministrazioni interessate, anche considerando la necessità di garantire l'integrazione e l'interoperabilità dell'Anagrafe digitale con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali, sia con riferimento alla gestione ordinaria dei suddetti strumenti da parte del Ministero della cultura e delle amministrazioni pubbliche che, avendo la proprietà o la disponibilità di beni culturali, sono tenute alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati.
  Con riferimento all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva, preliminarmente, che le norme in esame prevedono che, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, il Ministro della cultura definisca a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena». Fa presente che, ai fini dell'attuazione di tali disposizioni, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Al riguardo, pur considerando che l'onere risulta limitato allo stanziamento previsto, appare comunque opportuno, a suo avviso, acquisire elementi di informazione in merito ai parametri utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, ricorda che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027. Segnala, inoltre, che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo Fondo risulta allo stato una disponibilità di competenza di 40.414.403 euro per l'anno 2025.
  Al riguardo, nel rilevare preliminarmente l'opportunità di precisare che la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 autorizzata dal comma 2 dell'articolo 3 ha carattere annuo, segnala l'esigenza che il Governo, da un lato, confermi la sussistenza, nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili, delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per ciascuna delle annualità interessate dalla riduzione, che si collocano anche oltre il triennio considerato dal vigente bilancio di previsione dello Stato, e, dall'altro, assicuri che il predetto utilizzo non sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.
  Con riferimento all'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 48 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedono che l'autorizzazione per il prestito di beni culturali dello Stato per mostre ed esposizioni Pag. 38sia rilasciata entro tre mesi dalla data della richiesta, come previsto al comma 1, lettera a), del citato articolo 4, e che per le polizze riferite a tali beni l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato garantiscano la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, lettera b). Fa presente che il comma 1, lettera b-bis), chiarisce, inoltre, che le fiere e le esposizioni temporanee di arte possono essere dichiarate dal Ministro di rilevante interesse culturale ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali. In materia di libera circolazione dei beni culturali, rileva, altresì, che le norme disciplinano il periodo di validità temporale delle dichiarazioni volte a comprovare che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione ministeriale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, e stabiliscono che per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia, secondo quanto disposto dal comma 3. Rappresenta, infine, che le norme demandano a un decreto ministeriale la definizione di criteri, limiti e importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese per i componenti dei consigli di amministrazione dei musei, ai sensi del comma 4.
  In merito alle disposizioni di cui al comma 1, osserva che andrebbe acquisita conferma, da parte del Governo, che il termine di tre mesi ivi previsto per il rilascio delle autorizzazioni sia attuabile dal competente Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente, fa presente che andrebbe acquisita conferma che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa adempiere al ruolo di garanzia attribuitole dalla norma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tale Autorità rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. Appare altresì necessario, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'inclusione delle fiere e delle esposizioni temporanee di arte tra le iniziative di cui il Ministero della cultura può dichiarare il rilevante interesse culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.
  Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in materia di circolazione dei beni culturali, non ha invece osservazioni da formulare, in ragione del loro carattere ordinamentale.
  In merito al decreto ministeriale recante la disciplina di compensi ed altri emolumenti per i componenti dei consigli di amministrazione dei musei, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, evidenzia come si dovrebbe, infine, valutare l'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria volta a precisare che tale decreto opererà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 4-bis, rileva preliminarmente che le norme in esame demandano a un decreto ministeriale l'istituzione di un elenco, aggiornato ogni 24 mesi, di opere appartenenti ai musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea sul territorio nazionale in quanto prive di criticità conservative, ai sensi del comma 1. Fa presente, inoltre, che viene previsto che i comuni italiani, in possesso di taluni requisiti, possano richiedere al Ministero lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco, facendosi carico di tutte le spese, secondo quanto disposto dal comma 2.
  In proposito, reputa necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero possa provvedere alla compilazione e al successivo aggiornamento periodico dell'elenco, in particolare verificando l'effettiva assenza di criticità conservative delle opere inserite, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, segnala che dovrebbe essere valutata l'opportunità, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria.Pag. 39
  Con riguardo agli interventi che i Comuni possono attivare, non ha invece osservazioni da formulare, stante il loro carattere meramente discrezionale ed eventuale.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta la necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame, al fine di verificarne i relativi effetti finanziari.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, da trasmettere entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dalla predetta disposizione.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine di trenta giorni.

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
C. 2145, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato in prima lettura dal Senato, ha ad oggetto disposizioni in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
  Nel fare presente, preliminarmente, che il provvedimento si compone di nove articoli e non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, segnala che esso è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Ambiente, che lo ha assunto come testo base nella seduta del 29 gennaio 2025, senza introdurvi modificazioni nel corso dell'esame in sede referente.
  Evidenzia, altresì, che durante l'esame presso il Senato, la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha deliberato, nella seduta del 2 luglio 2024, la richiesta di relazione tecnica sul testo originario del provvedimento. Rappresenta che il Governo ha successivamente presentato una nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, nella seduta dell'8 ottobre 2024, riferita al testo unificato delle proposte di legge S. 794-868, adottato dalla Commissione Affari costituzionali nella seduta del 24 settembre 2024.
  Fa presente che la citata nota ha rilevato la necessità di superare le criticità sotto il profilo finanziario che presentava il testo unificato, mediante l'introduzione di specifiche modificazioni agli articoli 2 e 4 del testo medesimo, condizionando pertanto il parere di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla successiva approvazione di tali modificazioni. Rammenta che queste ultime sono state quindi previste come condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento, e successivamente introdotte in sede redigente dalla Commissione Affari costituzionali del Senato.
  Con riferimento all'articolo 1, rileva, preliminarmente, che le norme in esame individuano la finalità del provvedimento nel riconoscimento di benefici in favore delle vittime di cedimenti di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. In proposito, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere programmatico delle disposizioni in esame.
  Con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 milioniPag. 40 di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi del comma 1. Fa presente che le risorse del Fondo sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione, cumulabile con altri risarcimenti, in favore dei membri della famiglia delle vittime di eventi dannosi derivanti dal cedimento di infrastrutture di rilievo nazionale, di cui al comma 2. Rileva che i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo in esame, eventuali ulteriori iniziative di solidarietà sociale in favore dei familiari delle vittime. Segnala che, a tal fine, il citato Ministero può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo quanto disposto dal comma 3. Rileva che l'elargizione è assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo un ordine prestabilito, ai sensi dei commi 4 e 5. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che la norma si limita a istituire un Fondo e a specificare la destinazione delle relative risorse, rinviando ai decreti ministeriali di cui agli articoli successivi l'individuazione dei requisiti che danno titolo alla speciale elargizione e a eventuali ulteriori prestazioni, comunque da riconoscere nell'ambito del limite di spesa fissato al comma 1.
  Per quanto concerne gli articoli 3 e 4, rileva preliminarmente che le norme in esame individuano le categorie di soggetti che hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, vale a dire il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle della vittima degli eventi dannosi, nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva, i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento e chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.
  Fa presente, poi, che le norme demandano a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione degli eventi dannosi verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Fa presente, inoltre, che gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dall'evento medesimo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Segnala, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, con i decreti di cui al comma 1 sono definiti, per ciascun evento, i soggetti che hanno diritto ai benefici, l'elargizione spettante ai diversi membri della famiglia, le modalità di corresponsione dell'elargizione e le ulteriori iniziative di solidarietà sociale, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1. In proposito, considerato che l'erogazione dei benefici opera entro un limite di spesa, e che il rispetto di tale limite a regime è assicurato dalla definizione con decreto ministeriale dei beneficiari, dell'importo dell'elargizione e delle modalità di corresponsione della stessa, nonché delle eventuali ulteriori prestazioni, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 5, rileva, preliminarmente, che le norme in esame estendono ai parenti delle vittime di eventi dannosi il diritto al collocamento obbligatorio nel pubblico impiego. In proposito, non ha osservazioni da formulare, alla luce della conferma fornita dal Governo nel corso dell'esame al Senato, in merito all'attuazione della norma in esame, nell'ambito della quota d'obbligo prevista a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio, esenti da imposizione fiscale, riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi. In proposito, considerato che la norma opera nell'ambito degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, oggetto della copertura finanziariaPag. 41 di cui all'articolo 8, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 7, rileva preliminarmente che le norme in esame consentono di concedere la cittadinanza italiana allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile o alla persona stabilmente convivente, nonché ad altri parenti delle vittime di eventi dannosi, regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza. In proposito, non ha osservazioni da formulare posto che, come chiarito dal Governo presso la Commissione Bilancio della Camera nella XVII legislatura, nell'ordinamento italiano il godimento di prestazioni di natura sociale e assistenziale non risulta condizionato al possesso della cittadinanza ma è in massima parte collegato a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale.
  Con riferimento agli articoli 8 e 9, fa presente che l'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rileva che gli oneri indicati dalla disposizione in esame corrispondono a quelli derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 6, comma 1 e che l'accantonamento del fondo speciale oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.
  Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare, fermo restando che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2024-2026 dovrebbe intendersi riferito al bilancio relativo al triennio 2025-2027.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo sul provvedimento in esame in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli.
C. 2112-ter Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge in esame reca modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli.
  Rileva, inoltre, che il provvedimento si compone di un solo articolo che deriva dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera, previo parere della Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera, dell'articolo 83 del disegno di legge C. 2112, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, in quanto contenente norme di carattere ordinamentale e organizzatorio. Evidenzia, peraltro, che il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione XIII Agricoltura, che non vi ha introdotto modificazioni nel corso dell'esame degli emendamenti. Rileva, altresì, che il testo stralciato è corredato di relazione tecnica che risulta quindi tuttora utilizzabile.
  In merito ai profili di quantificazione del provvedimento, rileva, preliminarmente, che le norme in esame novellano l'articolo 1, comma 703, della legge n. 145 del 2018, attribuendo alla competenza esclusiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentarePag. 42 e delle foreste l'adozione del decreto ministeriale che provvede alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua legate a specifici fattori di svantaggio. La novella interviene, inoltre, sull'individuazione degli specifici fattori di svantaggio previsti ai sensi del medesimo articolo 1, comma 703, prevedendo che, con il citato decreto, siano disciplinate anche le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, che consente, in alcuni casi, di non disporre del titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale.
  Rileva che viene, infine, aggiunto il comma 703-bis, il quale prevede che la deroga di cui al suddetto articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, non sia applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.
  Non avendo osservazioni da formulare rispetto al contenuto del provvedimento, tenuto conto del suo carattere ordinamentale, propone di esprimere su di esso nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU
ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 248.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, osserva che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance IV).
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, osserva che l'articolo 1 reca specifiche modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, che disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, intervenendo sia sulla struttura organizzativa della Segreteria del Ministro e sia sul contingente di personale assegnato ai medesimi Uffici.
  In primo luogo, segnala che la disposizione prevede la possibilità di affidare anche ad un unico soggetto gli incarichi di Capo della Segreteria e di Segretario particolare del Ministro. Al riguardo, non formula osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione medesima.
  In secondo luogo, evidenzia che la norma consente, altresì, di destinare agli Uffici di diretta collaborazione, nei limiti del contingente previsto a normativa vigente, anche personale di Amministrazioni diverse, Pag. 43rispetto a quello del Ministero interessato, assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro. Viene, altresì, precisato che tale personale mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima. Al riguardo, la relazione tecnica, a certificazione della neutralità finanziaria della disposizione, riferisce che questa verrà applicata utilizzando le risorse finanziarie previste a legislazione vigente e che il personale assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro, compreso quello assegnato al servizio di scorta, conserverà, oltre al trattamento economico fondamentale, anche gli altri emolumenti accessori propri dell'amministrazione di appartenenza, escludendo la cumulabilità dei predetti emolumenti con il trattamento accessorio proprio degli Uffici di diretta collaborazione, richiamando, a tal fine, l'applicazione del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Tanto premesso, osserva che la norma in esame nulla dispone in merito alla conservazione del trattamento accessorio spettante nell'amministrazione di provenienza al nuovo personale chiamato a far parte degli Uffici di diretta collaborazione, posto che essa si limita solo a precisare che la citata amministrazione continua a erogare a tale personale il trattamento economico fondamentale, né tanto meno tale conservazione è prevista dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamato dalla relazione tecnica, che invece prevede che il trattamento economico accessorio sia attribuito ai dipendenti assegnati ai suddetti Uffici in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Ciò stante, ritiene, pertanto, necessario che vengano forniti chiarimenti sia in merito alla portata applicativa della norma, sia in merito alle citate competenze accessorie, che sembrerebbero dover gravare sull'amministrazione di destinazione, sia riguardo alla presenza in quest'ultima delle occorrenti disponibilità di bilancio.
  Infine, viene previsto che possa essere attribuita al Segretario particolare del Ministro e al Capo della sua segreteria un'indennità aggiuntiva, rispetto a quelle previste nell'assetto vigente, di importo massimo pro capite di 45.000 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e che, in caso di cumulo in un unico soggetto dei suddetti incarichi, venga corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP. Viene, inoltre, incrementato il limite complessivo di spesa riferito all'indennità accessoria, riconosciuta, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, ai Vice Capo di gabinetto e Vice Capo Ufficio legislativo, portando da 86.000 euro a 120.000 euro annui, tale limite massimo complessivo, con un incremento pari a 34.000 euro annui, e da 30.000 a 45.000 euro annui, con un incremento annuo pari a 15.000 euro, quello massimo pro capite.
  Al riguardo, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dalle disposizioni in riferimento nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio del dicastero interessato, ritiene comunque necessario che il Governo, da un lato, precisi quali siano i capitoli di bilancio in questione e, dall'altro, chiarisca quali siano le disponibilità finanziarie in essi presenti.
  Segnala infine che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo cui dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta, in primo luogo, che il personale di altre amministrazioni assegnato, a qualsiasi titolo, agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca percepisce il trattamento economico fondamentale a caricoPag. 44 dell'amministrazione di appartenenza, nonché un'indennità accessoria a carico del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministro novellato dal provvedimento in esame e in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Fa presente, altresì, che il Ministero dell'università e della ricerca potrà provvedere all'erogazione dell'indennità di diretta collaborazione al personale assegnato presso i relativi uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli di bilancio riferiti al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Rileva che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), si provvederà nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1009, piani gestionali n. 1 e n. 2, e sul capitolo 1020, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, che recano le necessarie disponibilità finanziarie

  Andrea BARABOTTI, relatore, alla luce dei chiarimenti espressi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (Atto n. 248);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il personale di altre Amministrazioni assegnato, a qualsiasi titolo, agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca percepisce il trattamento economico fondamentale a carico dell'Amministrazione di appartenenza, nonché un'indennità accessoria a carico del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministro novellato dal provvedimento in esame e in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

    il Ministero dell'università e della ricerca potrà provvedere all'erogazione dell'indennità di diretta collaborazione al personale assegnato presso i relativi uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli di bilancio riferiti al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

    all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), si provvederà nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1009, piani gestionali n. 1 e n. 2, e sul capitolo 1020, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, che recano le necessarie disponibilità finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.
Atto n. 250.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

Pag. 45

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, fa presente che lo schema di decreto in esame reca il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero in sostituzione di quello di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.
  Nel segnalare che lo schema di decreto reca una clausola di invarianza finanziaria ed è corredato di relazione tecnica, osserva che il provvedimento prevede il riassetto dell'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca in otto direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, rispetto alle cinque direzioni generali attualmente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020, rimodulandone i compiti e le funzioni. In generale, osserva che, poiché alcune funzioni previste a seguito del riassetto non sono presenti nel regolamento vigente, andrebbero forniti elementi confermativi sulla capacità delle relative strutture di adempiere ai nuovi compiti avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste ai sensi della normativa vigente, dal momento che per tali competenze potrebbero rendersi necessarie specifiche professionalità. Fa riferimento, in particolare, all'articolo 2, comma 1, lettere b) e h), relativo al segretariato generale, che prevede due nuove funzioni di proposta al Ministro delle linee generali dell'organizzazione dell'amministrazione e di coordinamento delle attività connesse alla misurazione e valutazione della performance. Richiama, inoltre, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e f), relativo alla direzione generale per la sostenibilità e programmazione del sistema della formazione superiore, che prevede due nuove funzioni attinenti alla promozione e valutazione della sostenibilità del sistema della formazione superiore e alla valutazione degli impatti del finanziamento pubblico. Segnala altresì l'articolo 6, comma 1, lettera z), relativo alla direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica, che prevede una nuova funzione di promozione e sostegno della ricerca per la competitività del sistema produttivo privato. Proseguendo, richiama, inoltre, l'articolo 7, comma 1, lettera o), relativo alla direzione generale dell'internazionalizzazione, che prevede una nuova funzione di promozione e coordinamento della partecipazione del sistema di formazione superiore allo sviluppo e all'attuazione del Piano Mattei, l'articolo 9, comma 1, lettere da b) a f) e lettere h), n) e q), relativo alla direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, che prevede dieci nuove funzioni rispetto al regolamento vigente, nonché l'articolo 10, comma 1, lettere oo) e qq), relativo alla Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione, che prevede due nuove funzioni in materia di rapporti con gli organismi di consultazione interni e in materia di protezione dei dati personali.
  Per quanto concerne l'articolo 12, rileva che andrebbero acquisite rassicurazioni sul grado di adeguatezza della dotazione di personale del Ministero a fronte dei nuovi o diversi compiti previsti per le direzioni generali come riorganizzate per effetto dello schema in esame. Sul punto, a suo avviso sarebbe utile acquisire ulteriori informazioni in merito alle unità lavorative più direttamente interessate dal riordino ed effettivamente in servizio, alle dipendenze sia del Segretariato generale che presso ciascuna delle attuali direzioni generali del Ministero. Segnala, comunque, che dalla consultazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 risulta confermata la congruità della dotazione organica di diritto indicata alla Tabella A del presente schema con quella prevista ai sensi della legislazione vigente.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, rappresenta, in primo luogo, che lo schema di decreto in esame provvede a una nuova ripartizione delle funzioni di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, che si rende necessaria alla luce dei notevoli cambiamenti che la formazione superiore e la ricerca hanno subito negli ultimi anni e della conseguente esigenza di adeguare la struttura organizzativaPag. 46 del medesimo Ministero ai nuovi indirizzi e obiettivi da perseguire, anche in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Evidenzia che, in tale contesto, il provvedimento prevede una nuova articolazione dell'organizzazione ministeriale finalizzata a ottimizzare e razionalizzare i processi e la governance della struttura e a prevedere una puntuale distinzione delle competenze e delle funzioni delle direzioni generali.
  Rappresenta, altresì, che le funzioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettere b) e h), relative al Segretariato generale, nonché all'articolo 6, comma 1, lettera z), relative alla Direzione generale per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica e all'articolo 10, comma 1, lettera qq), in materia di protezione dei dati personali, corrispondono ad attività già svolte sulla base del vigente regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020, nonché del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 224 del 2021, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del medesimo Ministero.
  Per quanto attiene alle altre funzioni attribuite alle Direzioni generali e non direttamente riconducibili a quelle richiamate nel vigente regolamento di organizzazione, chiarisce che si tratta di attività già in parte svolte dalle strutture attualmente operanti all'interno del Ministero, le cui competenze saranno coerentemente ridistribuite e valorizzate all'interno della nuova struttura organizzativa, che tiene conto anche degli incrementi della dotazione organica recentemente previsti.
  Con riferimento all'adeguatezza della dotazione di personale del Ministero a fronte della specializzazione dei compiti attribuiti alle Direzioni generali, evidenzia che occorre considerare che nel periodo 2022-2024 si è riscontrato un notevole potenziamento della dotazione di unità di personale in servizio, passata da 293 a 370 unità, a fronte di una dotazione organica teorica pari a 574 unità, e che il Ministero si è impegnato, negli ultimi mesi, a utilizzare le risorse assunzionali già autorizzate mediante scorrimento delle graduatorie vigenti e l'avvio di una nuova procedura concorsuale per il reclutamento dei profili di area dei funzionari e degli assistenti, richiedendo altresì l'assegnazione di cinque dirigenti, vincitori del corso-concorso selettivo di formazione gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.
  Sottolinea che, al fine di assicurare un adeguato livello delle competenze del personale, nel corso dell'ultimo biennio sono stati svolti cicli di formazione e di aggiornamento professionale che hanno coinvolto tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale, con particolare attenzione ai dipendenti di nuova assunzione. In proposito, evidenzia che, nel complesso, la media pro capite annua di formazione erogata dal Ministero dell'università e della ricerca è stata pari a trentotto ore, dato significativamente superiore a quello richiesto dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 23 marzo 2023, ai sensi della quale occorre garantire a ciascun dipendente, sia per la formazione relativa alle competenze trasversali, sia per quella riferita a obiettivi specifici, almeno ventiquattro ore annue di formazione.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) rileva che sia l'atto n. 248, precedentemente esaminato, sia l'atto n. 250, oggetto di esame, attengono alla disciplina di ambiti relativi all'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca. Chiede, pertanto, rassicurazioni alla rappresentante del Governo in merito alla coerenza tra i due provvedimenti.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rassicurare l'onorevole Dell'Olio, conferma che i due schemi di decreto oggi esaminati dalla Commissione sono stati elaborati contestualmente da parte delle competenti strutture ministeriali. Sottolinea, al riguardo, il fatto che entrambi i provvedimenti sono stati deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella medesima riunione del 23 dicembre scorso.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti espressi dalla rappresentantePag. 47 del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (Atto n. 250);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    lo schema di decreto in esame provvede a una nuova ripartizione delle funzioni di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, che si rende necessaria alla luce dei notevoli cambiamenti che la formazione superiore e la ricerca hanno subito negli ultimi anni e della conseguente esigenza di adeguare la struttura organizzativa del medesimo Ministero ai nuovi indirizzi e obiettivi da perseguire, anche in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    in tale contesto, il provvedimento prevede una nuova articolazione dell'organizzazione ministeriale finalizzata a ottimizzare e razionalizzare i processi e la governance della struttura e a prevedere una puntuale distinzione delle competenze e delle funzioni delle direzioni generali;

    le funzioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettere b) e h), relative al Segretariato generale, nonché all'articolo 6, comma 1, lettera z), relativa alla Direzione generale per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica e all'articolo 10, comma 1, lettera qq), in materia di protezione dei dati personali, corrispondono ad attività già svolte sulla base del vigente regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020, nonché del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 224 del 2021, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del medesimo Ministero;

    per quanto attiene alle altre funzioni attribuite alle Direzioni generali e non direttamente riconducibili a quelle richiamate nel vigente regolamento di organizzazione, si tratta di attività già in parte svolte dalle strutture attualmente operanti all'interno del Ministero, le cui competenze saranno coerentemente ridistribuite e valorizzate all'interno della nuova struttura organizzativa, che tiene conto anche degli incrementi della dotazione organica recentemente previsti;

    con riferimento all'adeguatezza della dotazione di personale del Ministero a fronte della specializzazione dei compiti attribuiti alle Direzioni generali, occorre considerare che nel periodo 2022-2024 si è riscontrato un notevole potenziamento della dotazione di unità di personale in servizio, passata da 293 a 370 unità, a fronte di una dotazione organica teorica pari a 574 unità, e che il Ministero si è impegnato, negli ultimi mesi, a utilizzare le risorse assunzionali già autorizzate mediante scorrimento delle graduatorie vigenti e l'avvio di una nuova procedura concorsuale per il reclutamento dei profili di area dei funzionari e degli assistenti, richiedendo altresì l'assegnazione di cinque dirigenti, vincitori del corso-concorso selettivo di formazione gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

    al fine di assicurare un adeguato livello delle competenze del personale, nel corso dell'ultimo biennio sono stati svolti cicli di formazione e di aggiornamento professionale che hanno coinvolto tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale, con particolare attenzione ai dipendenti di nuova assunzione;

    nel complesso, la media pro capite annua di formazione erogata dal Ministero dell'università e della ricerca è stata pari a trentotto ore, dato significativamente superiore a quello richiesto dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 23 marzo 2023, ai sensi della quale Pag. 48occorre garantire a ciascun dipendente, sia per la formazione relativa alle competenze trasversali, sia per quella riferita a obiettivi specifici, almeno ventiquattro ore annue di formazione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 marzo 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 febbraio 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Fa presente, quindi, che il deputato Messina ha sottoscritto l'emendamento Comaroli 7.26, i deputati Manes e Steger hanno sottoscritto gli emendamenti Frassini 3.6 e Molinari 18.1 e che il deputato Manes ha sottoscritto gli emendamenti Frassini 1.8, Bruzzone 12.22, Molinari 15.4 e Barabotti 26.2.
  Invita, quindi, la relatrice a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite al disegno di legge in esame.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente preliminarmente che, nella presente seduta, procederà all'espressione dei pareri riferiti agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del provvedimento.
  A tal riguardo, esprime parere contrario sugli emendamenti Faraone 1.1 e Girelli 1.2; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Comaroli 1.3 e Manes 1.4, sull'emendamento Zaratti 1.7 e sull'emendamento Frassini 1.8 nonché sugli identici emendamenti Grimaldi 1.5 e Ciaburro 1.6, sugli identici emendamenti Mazzetti 1.9 e Ruffino 1.10 e sull'emendamento Bonelli 1.12, a condizione che vengano tutti riformulati in termini identici all'emendamento Frassini 1.8.
  Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Bonelli 1.11; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Squeri 1.13 nonché degli identici emendamenti Grimaldi 1.14, Torto 1.15, Ruffino 1.16, Sarracino 1.17, Pella 1.18, Faraone 1.19 e Steger 1.20, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Zaratti 1.22, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Bonelli 1.23 e Zaratti 1.24. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Grimaldi 1.25, Pella 1.27, Faraone 1.28, Steger 1.29, Roggiani 1.30, Dell'Olio 1.31 e Ruffino 1.32, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere favorevole sull'emendamento Comba 1.33 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), mentre Pag. 49esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Faraone 1.01.
  Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Ciaburro 2.1 e degli identici emendamenti Zaratti 2.2, Pella 2.3, Faraone 2.4, Ruffino 2.5, Steger 2.6, Roggiani 2.7 e Auriemma 2.8, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Ruffino 2.10 e Raffa 2.12, mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Mazzetti 2.13, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Simiani 2.14, Penza 2.15, Auriemma 2.16 e Alfonso Colucci 2.17; invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Girelli 2.18 e Grimaldi 2.19, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Marino 2.20 e 2.22; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Tassinari 2.23, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 2.24, Schullian 2.25, Roggiani 2.26 e Sarracino 2.27, sugli identici emendamenti Faraone 2.28 e Roggiani 2.29, nonché sugli emendamenti Iaria 2.30 e Vaccari 2.31. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Faraone 2.32, Ruffino 2.33, Roggiani 2.34, Grimaldi 2.35 e Pella 2.36, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Raffa 2.37 e Iaria 2.38; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Tassinari 2.39, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Sarracino 2.40, Ferrari 2.41 e Steger 2.42; esprime parere favorevole sull'emendamento Mazzetti 2.43; invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 2.01, Faraone 2.02, Ruffino 2.03, Girelli 2.04 e Mazzetti 2.05, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Faraone 3.1, Girelli 3.2, Iaria 3.3 e Zaratti 3.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Frassini 3.6. Invita, quindi i presentatori al ritiro dell'emendamento Tassinari 3.7, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Mazzetti 3.8. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Simiani 3.9, Girelli 3.10, Marino 3.11 e Bonelli 3.12, mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Mazzetti 3.13, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Simiani 3.14, Vaccari 3.15 e Vaccari 3.16, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 3.17 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Faraone 3.01.
  Per quanto attiene alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 4.1; invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Ruffino 4.2, Ciaburro 4.3, Grimaldi 4.4 e Faraone 4.5, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Vaccari 4.6, sugli identici emendamenti Ruffino 4.7 e Faraone 4.8, sull'emendamento Vaccari 4.9, sugli identici emendamenti Faraone 4.10 e Ruffino 4.11, sugli identici emendamenti Grimaldi 4.12, Faraone 4.13, Ruffino 4.14 e Vaccari 4.15, nonché sugli emendamenti Marino 4.16, Sarracino 4.17 e 4.18, Zaratti 4.19, Ferrari 4.20 e 4.21; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Mazzetti 4.22, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Grimaldi 4.23, Vaccari 4.24, Raffa 4.25; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Tassinari 4.26, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere favorevole sull'emendamento Molinari 4.27; esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 4.28, Ferrari 4.29 e Simiani 4.30. Invita, quindi, i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ciaburro 4.02, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 4.01, Ruffino 4.03 e Girelli 4.04. Invita, quindi, i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 4.05 e Ruffino 4.06, esprimendo altrimenti parere contrario.Pag. 50
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, infine, esprime parere contrario sugli emendamenti Faraone 5.1 e Iaria 5.2.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 3.17, sul quale si rimette alla Commissione.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede che sia valutato l'accantonamento dell'emendamento Iaria 3.3.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede che sia valutato l'accantonamento degli emendamenti Vaccari 3.15 e Vaccari 3.16.

  Antonino IARIA (M5S) chiede che sia valutata l'opportunità di accantonare l'emendamento a sua prima firma 2.38, in quanto tale proposta di modifica è funzionale ad introdurre, nell'ambito dei parametri socioeconomici per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal disegno di legge in esame, specifici indici di valutazione, quali gli indici del calo demografico, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, i tempi di collegamento con i centri urbani la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e l'indice di vulnerabilità economica.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, manifesta la propria disponibilità ad accantonare gli emendamenti Iaria 3.3, Vaccari 3.15 e Vaccari 3.16, mentre non ritiene di poter accogliere la richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Iaria.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto che il rappresentante del Governo esprime una valutazione conforme a quella espressa dalla relatrice, dispone l'accantonamento degli emendamenti Iaria 3.3, Vaccari 3.15 e Vaccari 3.16.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Faraone 1.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Faraone 1.1 e Girelli 1.2 e approva gli identici emendamenti Comaroli 1.3 e Manes 1.4, nonché l'emendamento Zaratti 1.7 (vedi allegato).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Grimaldi 1.5 e Ciaburro 1.6, nonché degli identici emendamenti Mazzetti 1.9 e Ruffino 1.10 e dell'emendamento Bonelli 1.12 è stata accettata dai rispettivi proponenti.

  La Commissione approva l'emendamento Frassini 1.8 nonché gli identici emendamenti Grimaldi 1.5 e Ciaburro 1.6, gli identici emendamenti Mazzetti 1.9 e Ruffino 1.10 e l'emendamento Bonelli 1.12, riformulati in termini identici all'emendamento Frassini 1.8 (vedi allegato).

  Marco GRIMALDI (AVS), nell'esprimere soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.5, che inserisce nell'ambito delle finalità del disegno di legge in discussione anche il contrasto alla crisi demografica, manifesta tuttavia rammarico per la scelta della relatrice e del rappresentante del Governo di esprimere parere contrario sull'emendamento Bonelli 1.11, di cui è cofirmatario.
  Al riguardo, evidenzia come il riferimento all'attuazione delle misure di adattamento alla crisi climatica, che la proposta emendativa mira ad integrare nel testo del provvedimento, assuma un rilievo centrale ove si consideri, in particolare, che gli ecosistemi montani rappresentano una delle aree che risentono in misura maggiore degli effetti connessi ai cambiamenti climatici in atto.
  Fa presente, altresì, che le conseguenze della crisi ambientale, oramai evidenti agli occhi di tutti, mettono in serio pericolo non solo gli ecosistemi ma tutto il complesso di attività che caratterizza il tessuto socioeconomico delle aree montane. Ritiene, pertanto, che sia di fondamentale importanza che le scelte politiche che investono il tema della tutela degli ecosistemi, individuino, Pag. 51quale priorità, misure di adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di evitare che la possibilità di vivere e di svolgere attività nelle aree montane divenga appannaggio esclusivo delle persone più abbienti. Invita, pertanto, i relatori ed il Governo a valutare l'opportunità di disporre l'accantonamento dell'emendamento Bonelli 1.11.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, nel rispondere all'invito avanzato dall'onorevole Grimaldi, pur comprendendo l'importanza di predisporre tutte le necessarie misure di adattamento ai cambiamenti climatici, fa presente che la proposta emendativa in discussione determina un impatto economico-finanziario allo stato non quantificabile. Dichiara, pertanto, di non poter accogliere la richiesta di accantonamento dell'emendamento Bonelli 1.11.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 1.11.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, comunica che l'emendamento Squeri 1.13 è stato ritirato dai presentatori.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Sarracino 1.17, di cui è cofirmataria, sottolinea l'importanza di garantire pari opportunità a tutti i cittadini, ivi compresi coloro i quali vivono nelle aree montane. Fa presente, pertanto, che, lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale rappresenta una misura essenziale al perseguimento delle suddette finalità, con particolare riferimento, nel caso di specie, all'abbattimento delle diseguaglianze nell'accesso ai servizi essenziali.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, comunica che l'emendamento Pella 1.18 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Grimaldi 1.14, Torto 1.15, Ruffino 1.16, Sarracino 1.17, Faraone 1.19 e Steger 1.20, approva l'emendamento Zaratti 1.22 (vedi allegato) e respinge l'emendamento Bonelli 1.23.

  Marco GRIMALDI (AVS), nell'illustrare le finalità dell'emendamento Zaratti 1.24, di cui è cofirmatario, evidenzia che, nell'ambito della valorizzazione delle zone montane, è necessario porre particolare attenzione sia alle zone rurali sia alle zone attraversate da processi di transizione industriale. Osserva, a tal riguardo, come l'esigenza di garantire adeguati strumenti di adattamento in favore delle aree che risentono degli effetti connessi ai processi evolutivi del tessuto produttivo si giustifichi, in particolare, in ragione del fatto che tali processi assumono spesso una portata diversa nelle differenti aree del Paese. Da ciò ne consegue che, mentre in molti casi si sono consolidati importanti distretti in grado di accogliere imprese che meglio si adattano al contesto ambientale, in altre circostanze tali processi richiedono una particolare attenzione in termini di interventi di politica pubblica.

  La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.24.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.30, di contenuto analogo rispetto alla proposta emendativa Zaratti 1.24, si associa alle considerazioni svolte poc'anzi dal collega Grimaldi. Sottolinea, in particolare, come le criticità che taluni territori incontrano nell'affrontare le sfide poste dai processi di transizione industriale assumano un particolare rilievo in quei territori che già scontano le difficoltà connesse alle specifiche condizioni di svantaggio che caratterizzano tali aree.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, comunica che l'emendamento Pella 1.27 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Grimaldi 1.25, Faraone 1.28, Steger 1.29, Roggiani 1.30, Dell'Olio 1.31 e Ruffino 1.32.

Pag. 52

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che la proposta di riformulazione dell'emendamento Comba 1.33 (vedi allegato) è stata accettata dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Comba 1.33, come riformulato (vedi allegato) e respinge l'articolo aggiuntivo Faraone 1.01.

  Monica CIABURRO (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.1, fa presente che la proposta emendativa intende individuare indicatori e criteri di natura oggettiva per distinguere, nell'ambito della classificazione delle zone montane, le differenti situazioni di svantaggio che caratterizzano le diverse aree, ai fini della predisposizione di più adeguati interventi di sostegno. Osserva, in particolare, come, a suo avviso, sia necessario ancorare tale attività di classificazione alla presenza di attività economiche e allo spopolamento.
  Chiede, pertanto, alla relatrice e al rappresentante del Governo di valutare l'opportunità di accantonare il proprio emendamento 2.1.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI, fa presente che con l'emendamento Ciaburro 2.1 si intende, in sostanza, definire a livello di norma primaria il contenuto dei parametri socioeconomici che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, saranno adeguatamente ponderati in sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V del provvedimento in esame. Fa presente, peraltro, che le medesime considerazioni giustificano la scelta di non concordare con la richiesta di accantonamento precedentemente avanzata in relazione all'emendamento Iaria 2.38.

  Monica CIABURRO (FDI) osserva che la definizione degli indici di valutazione richiesta dal suo emendamento 2.1 attiene a un ambito applicativo distinto rispetto alla valutazione del contenuto dei parametri socioeconomici di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame. Ribadisce, pertanto, la propria richiesta di disporre un accantonamento della proposta in esame anche in vista di una sua eventuale riformulazione.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI precisa che la valutazione rispetto all'emendamento Ciaburro 2.1 è motivata dall'esigenza di evitare il rischio che, attraverso il richiamo, nell'ambito del provvedimento, a determinati indicatori, si finisca per escluderne altri, che potrebbero invece essere ritenuti meritevoli di considerazione in ragione delle specificità delle diverse misure di sostegno previste dal disegno di legge in esame. Invita, pertanto, l'onorevole Ciaburro a ritirare la proposta emendativa al fine di presentare un apposito ordine del giorno volto a impegnare il Governo a considerare tali indici in sede di predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 2 del disegno di legge.

  Monica CIABURRO (FDI) ritira l'emendamento 2.1, a sua prima firma.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra l'emendamento Roggiani 2.7, di cui è cofirmatario, volto a sostituire, nella definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane, di cui all'articolo 2, comma 1, il parametro della pendenza con quello geomorfologico. Ritiene infatti che il parametro della pendenza non sia il più adeguato rispetto alle finalità che si intendono perseguire con la proposta di legge in esame.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Pella 2.3 e Steger 2.6.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 2.2, Faraone 2.4, Ruffino 2.5, Roggiani 2.7 e Auriemma 2.8.

  Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), ringraziando preliminarmente il Ministro CalderoliPag. 53 per la sua costante partecipazione ai lavori della Commissione sul provvedimento in esame, illustra l'emendamento a propria firma 2.10 volto a inserire, fra i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane, di cui all'articolo 2, comma 1, il parametro dell'estensione. Ritiene infatti particolarmente rilevante distinguere i comuni sulla base dell'ampiezza dei loro territori, evidenziando come da tale parametro discendano anche costi diversi a carico dei singoli comuni. Segnala, in tal senso la difficoltà di gestire dei territori montani di particolare ampiezza sottolineando come, nell'esame di questo provvedimento, la valutazione anche di queste criticità sia fondamentale per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani, che rappresenta, a suo avviso, una delle principali finalità del provvedimento.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI, nel condividere la rilevanza del tema posto dalla proposta emendativa, invita la deputata Ruffino a ritirare il proprio emendamento 2.10 ai fini della successiva presentazione in Assemblea di un ordine del giorno relativo all'attuazione dell'articolo 2.

  Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), pur ringraziando il Ministro per la sua proposta, ritiene tuttavia che l'eventuale accoglimento di un ordine del giorno in Assemblea non consentirebbe di affrontare in modo adeguato il tema posto dal suo emendamento 2.10, che dovrebbe, invece, trovare opportuna collocazione all'interno del provvedimento in esame. Insiste, pertanto, per la votazione della predetta proposta emendativa.

  La Commissione respinge l'emendamento Ruffino 2.10.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Raffa 2.12, di cui è cofirmatario, volto a prevedere che nella classificazione dei comuni montani sulla base dei parametri altimetrici e della pendenza si tenga conto in via prioritaria dei centri abitati al di sopra dei 600 metri di altitudine. Osserva come la proposta sia finalizzata a supportare, prioritariamente, i comuni che, sulla base di un criterio altimetrico, possano realmente configurarsi come comuni montani e non appaia presentare profili problematici sul piano sistematico, tenuto conto che si intende introdurre esclusivamente un criterio prioritario per l'identificazione dei comuni montani.

  La Commissione respinge l'emendamento Raffa 2.12.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che l'emendamento Mazzetti 2.13 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 2.14, Penza 2.15, Auriemma 2.16 e Alfonso Colucci 2.17.

  Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento 2.19, a sua prima firma, volto a prevedere che, fra i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane, di cui all'articolo 2, comma 1, si tenga conto di quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014 per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri. In tal senso ritiene necessario che i comuni montani vengano individuati utilizzando anche un criterio geomorfologico, tenendo conto di alcune specificità che già erano state riconosciute dalla citata legge n. 56 del 2014.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Girelli 2.18 e Grimaldi 2.19, nonché gli emendamenti Marino 2.20 e 2.22.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che gli emendamenti Tassinari 2.23 e Schullian 2.25 e Pella 2.36 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Faraone 2.28 e 2.32 e l'articolo aggiuntivo Faraone 2.02.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iaria 2.24, Roggiani 2.26, Sarracino 2.27, gli identici emendamenti Faraone 2.28 e Roggiani 2.29, gli emendamenti Iaria 2.30 e Vaccari 2.31, nonché gli identici emendamenti Faraone 2.32, Ruffino 2.33, Roggiani 2.34 e Grimaldi 2.35.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Raffa 2.37, di cui è cofirmatario, evidenziando come, tale proposta emendativa, come l'emendamento Raffa 2.12 precedentemente illustrato, richiede di considerare in via prioritaria i centri abitati situati al disopra dei 600 metri di altitudine. Sottolinea come tale criterio sia fondamentale per garantire un supporto adeguato ai comuni realmente montani, segnalando come il criterio altimetrico sia, a suo avviso, il criterio più adatto alla delimitazione dell'ambito montano.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI sottolinea l'inopportunità di inserire in un provvedimento di rango primario il riferimento a uno specifico livello altimetrico, che comporterebbe l'obbligo di intervenire con un provvedimento di medesimo rango qualora tale criterio dovesse essere modificato anche per motivi esclusivamente tecnici. In questo senso, infatti, il provvedimento ha rimesso l'identificazione dei criteri per la classificazione dei comuni montani ai quali applicare le diverse disposizioni a provvedimenti di rango secondario.

  La Commissione respinge l'emendamento Raffa 2.37.

  Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento 2.38, a sua prima firma, richiamando anche le considerazioni precedentemente espresse dalla deputata Ciaburro sull'emendamento 2.1 e sottolineando come sia necessario introdurre specifiche rispetto ai parametri socioeconomici richiamati genericamente dal comma 2 dell'articolo 2, al fine di individuare specifiche priorità. In particolare, segnala come la proposta emendativa intenda considerare come prioritari gli indici riferiti al calo demografico ritenendo tale parametro rilevante non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista ambientale tenuto conto il rischio di danni ambientali che potrebbe derivare dallo spopolamento di un territorio.

  La Commissione respinge l'emendamento Iaria 2.38.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che gli emendamenti Tassinari 2.39, Steger 2.42 e Mazzetti 2.05 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarracino 2.40 e Ferrari 2.41 e approva l'emendamento Mazzetti 2.43 (vedi allegato).

  Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) illustra l'articolo aggiuntivo 2.03 a propria firma volto a disciplinare le comunità di comuni montani evidenziando l'importanza di tali enti in particolare nell'erogazione di servizi ai cittadini. Chiede quindi al Governo un'attenzione particolare su tale tema e un impegno ad intervenire sulla disciplina delle unioni di comuni che, a suo avviso, non funzionano in modo adeguato.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI nel segnalare che il tema potrà essere oggetto di considerazione nell'ambito della discussione delle proposte di revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sottolinea come, viceversa, ci siano esempi virtuosi di comunità montane in alcune regioni, a testimonianza del fatto che non necessariamente si rende necessario un intervento del legislatore nazionale.

  La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 2.01, Faraone 2.02, Ruffino 2.03 e Girelli 2.04.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Faraone 3.1, Zaratti 3.5, e Bonelli 3.12.

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  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che gli emendamenti Tassinari 3.7 e Mazzetti 3.13 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Faraone 3.1, Girelli 3.2 e Zaratti 3.5, approva gli emendamenti Frassini 3.6 e Mazzetti 3.8 (vedi allegato) e respinge gli emendamenti Simiani 3.9, Girelli 3.10, Marino 3.11, Bonelli 3.12 e Simiani 3.14.

  Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'accogliere la riformulazione dell'emendamento Ferrari 3.17, di cui è cofirmatario, evidenzia l'importanza che sullo schema di decreto di definizione della Strategia per la montagna italiana sia chiamata ad esprimersi anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali così da garantire un più ampio coinvolgimento del Parlamento.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI precisa di essersi rimesso alla valutazione della Commissione sull'emendamento Ferrari 3.17 per rispetto dell'autonomia del Parlamento, rimettendosi alle valutazioni delle Camere in ordine agli organi parlamentari da coinvolgere in sede consultiva.

  La Commissione approva l'emendamento Ferrari 3.17, come riformulato (vedi allegato).

  Stefano VACCARI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Faraone 3.01, gli emendamenti Faraone 4.1, 4.8, 4.10 e 4.13, Zaratti 4.19, Grimaldi 4.23, nonché gli articoli aggiuntivi Grimaldi 4.01 e 4.05.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che gli emendamenti Ciaburro 4.3, Mazzetti 4.22 e Tassinari 4.26, nonché l'articolo aggiuntivo Ciaburro 4.02 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Faraone 3.01, l'emendamento Faraone 4.1 gli identici emendamenti Ruffino 4.2, Grimaldi 4.4 e Faraone 4.5, l'emendamento Vaccari 4.6, gli identici emendamenti Ruffino 4.7 e Faraone 4.8, l'emendamento Vaccari 4.9, gli identici emendamenti Faraone 4.10 e Ruffino 4.11, gli identici emendamenti Grimaldi 4.12, Faraone 4.13, Ruffino 4.14 e Vaccari 4.15, gli emendamenti Marino 4.16, Sarracino 4.17 e 4.18, Zaratti 4.19, Ferrari 4.20 e 4.21, Grimaldi 4.23, Vaccari 4.24 e Raffa 4.25, approva l'emendamento Molinari 4.27 (vedi allegato), nonché respinge gli emendamenti Iaria 4.28, Ferrari 4.29 e Simiani 4.30 e gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 4.01, Ruffino 4.03 e Girelli 4.04.

  Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 4.06, a propria firma, invitando la relatrice e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso, dal momento che la proposta si limita a richiedere che lo Stato e gli enti territoriali promuovano presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali il riconoscimento dello sviluppo dei territori montani

  Il Ministro Roberto CALDEROLI fa presente che la previsione di cui all'articolo aggiuntivo Ruffino 4.06 può ritenersi già ricompresa nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 3 del provvedimento in esame.

  Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), preso atto di quanto evidenziato dal Ministro Calderoli, ritira l'articolo aggiuntivo 4.06 a propria firma.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Grimaldi 4.05.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Faraone 5.1.

  La Commissione respinge l'emendamento Faraone 5.1.

  Antonino IARIA (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.2 a sua prima firma volto a permettere un riordino della disciplina in materia di fusione di Pag. 56comuni. Evidenzia inoltre in proposito come la proposta non necessiti del reperimento di risorse finanziarie per la sua attuazione.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto che il Ministro Calderoli e la relatrice hanno espresso un orientamento favorevole in ordine all'accantonamento dell'emendamento Iaria 5.2, non essendovi obiezioni, ne dispone l'accantonamento.
  Essendosi così concluso l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge, sulle quali la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio parere nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.