CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 marzo 2025
459.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.
C. 2240 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti)..

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che è ancora in corso l'istruttoria da parte dei competenti Ministeri della salute e dell'istruzione e del merito, nonché con dell'INPS, al fine di dare riscontro alle richieste formulate dalla relatrice con particolare riferimento all'esatta quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del testo unificato delle proposte di legge in discussione.
  In tale quadro, nel rappresentare l'esigenza di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, assicura che il Governo già nel corso della prossima settimana potrà essere in grado di fornire le necessarie indicazioni al riguardo.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla sottosegretaria Albano, auspica che si possa quindi addivenire, già nel corso della prossima settimana, alla formulazione di una proposta di parere sul testo del provvedimento in esame che tenga conto dell'esito dei richiamati approfondimenti istruttori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.
C. 2026-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che il testo originario del disegno di legge in discussione, collegato alla manovra di finanza pubblica, è corredato di relazione tecnica, ancora utilizzabile, e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, mentre gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente risultano sprovvisti di relazione tecnica.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo per i profili di carattere finanziario.
  Con riferimento all'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme in esame regolano la disciplina della modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute. In particolare, si prevede che la modifica è richiesta all'Autorità responsabile dall'operatore spaziale qualora quest'ultimo venga a conoscenza di un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione. Osserva che per la modifica dell'autorizzazione rimane valida la medesima procedura prevista per il rilascio ma con termini dimezzati e che la modifica stessa è invece disposta dalla stessa Autorità responsabile, di propria iniziativa o anche su segnalazione di altra amministrazione competente, per motivi connessi alla difesa e alla sicurezza nazionale o al fine di evitare un pericolo imminente. Fa presente che per tale fattispecie non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento e possono essere applicate le prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attività spaziale in condizioni di sicurezza.
  Tutto ciò considerato, ritiene necessario prevedere che il richiedente per la modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute sia tenuto a corrispondere il contributo di cui all'articolo 4, posto che l'obbligatorietà anche di tale contributo sembra risultare indirettamente solo dall'articolo 23, comma 1, che prescrive il versamento al Fondo anche dei proventi dell'articolo 8, comma 1, nonostante quest'ultimo nulla disponga al riguardo.
  Infine, considerato che i rimborsi per i costi di istruttoria dovrebbero essere finalizzati ad assicurare il necessario equilibrio Pag. 50economico-finanziario dell'amministrazione che sostiene la spesa, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, anche in tal caso, il rimborso degli stessi a carico del richiedente.
  Con riferimento all'articolo 10, rileva che esso disciplina il trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale, richiedendo, in ogni caso, che tale trasferimento sia autorizzato dall'Autorità responsabile. L'autorizzazione è concessa in base alla normale procedura prevista per l'autorizzazione originaria, a cui si applicano, però, termini e importo del contributo dimezzati. Ciò stante, anche in tal caso, analogamente a quanto osservato in merito all'articolo 8, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere il rimborso dei costi di istruttoria a carico del richiedente.
  Riguardo all'articolo 13, rileva preliminarmente che le relative norme stabiliscono che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vengano definite misure per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle attività spaziali. I decreti stabiliscono, tra l'altro, l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei relativi costi di istruttoria, nonché le modalità di corresponsione del contributo, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalità scientifiche dell'attività spaziale o della dimensione economica dell'operatore. Le norme, inoltre, demandano a un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle caratteristiche e dei requisiti tecnici dello spazioporto.
  In proposito, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito al rimborso dei costi di istruttoria i cui criteri di determinazione vengono affidati ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono le misure per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle attività spaziali. In particolare, considerato che tali rimborsi dovrebbero essere finalizzati ad assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario dell'amministrazione che sostiene i costi di istruttoria, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere espressamente che tale rimborso sia dovuto anche dai richiedenti il cui procedimento di rilascio dell'autorizzazione abbia esito negativo, posto che anche in tal caso l'istruttoria deve essere svolta.
  Per quanto concerne l'articolo 15, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dispongono l'immatricolazione degli oggetti spaziali di cui l'Italia è Stato di lancio nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, disciplinano alcune modalità attuative dell'immatricolazione e incaricano l'Agenzia della custodia e dell'aggiornamento del Registro nazionale e della comunicazione delle annotazioni ivi effettuate alla segreteria del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
  Con specifico riferimento ai compiti affidati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, posto che la relazione tecnica non fornisce indicazioni al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che essi siano già svolti a legislazione vigente dal citato dicastero, sulla base della predetta Convenzione, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 153 del 2005, ora abrogato dal successivo articolo 29.
  Riguardo all'articolo 22, evidenzia preliminarmente che le norme in esame istituiscono e disciplinano il Piano nazionale per l'economia dello spazio, volto a promuovere l'economia dello spazio in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, di durata almeno quinquennale ed aggiornato con cadenza biennale, elaborato dalla struttura di coordinamento del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale ed approvato dal medesimo Comitato. Osserva che alla norma non sono ascritti Pag. 51effetti sui saldi di finanza pubblica e che la relazione tecnica chiarisce, sul punto, che il Piano si limita a rilevare i fabbisogni per l'economia dello spazio e a programmare le risorse già stanziate a legislazione vigente.
  Ciò stante, preso atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica, al fine di escludere comunque l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame.
  Per quanto concerne l'articolo 23, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le norme istituiscono presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il «Fondo per l'economia dello spazio», con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Al Fondo affluiscono altresì i contributi versati dai soggetti che richiedono determinate autorizzazioni e i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei casi previsti dalla presente legge.
  Segnala che il Fondo è volto a promuovere l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, e opera mediante contributi a fondo perduto e operazioni finanziarie, anche in combinazione tra loro. Inoltre, il predetto Ministero può attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della dotazione annua del Fondo.
  Rileva che la norma mantiene esplicitamente ferma, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
  In proposito osserva che, come risulta dal prospetto riepilogativo, gli oneri derivanti dall'articolo in esame sono pari alla dotazione del Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, mentre sono di ammontare minore in termini di indebitamento netto. Rileva che tale differenza appare spiegabile con il fatto che le iniziative ammissibili al finanziamento, nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del Fondo, consistono in contributi a fondo perduto, mentre per la restante parte si riferiscono a operazioni che, ove classificate come «operazioni finanziarie» ai sensi del SEC 2010, non impattano sull'indebitamento netto.
  Per quanto riguarda la natura degli oneri, fa invece presente che, nonostante il prospetto riepilogativo qualifichi quelli derivanti dall'istituzione del Fondo come di parte capitale, vengono imputati al Fondo medesimo anche gli oneri derivanti da iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della sua dotazione annua, sebbene essi sembrerebbero possedere natura di parte corrente. In merito a tale aspetto, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Per quanto riguarda invece le risorse che affluiscono al Fondo, come già rilevato in merito all'articolo 8, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare espressamente nel testo del provvedimento che il contributo di cui all'articolo 4 è dovuto non solo nel caso di richiesta di autorizzazione, ma anche di modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute, posto che l'obbligatorietà di tale contributo sembra risultare indirettamente solo dalle disposizioni in esame che prescrivono il versamento al Fondo anche dei proventi di cui all'articolo 8, comma 1, senza tuttavia che quest'ultimo rechi specifiche indicazioni al riguardo.
  Infine, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla portata normativa della disposizione che mantiene ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti da talune disposizioni sui saldi di finanza pubblica, posto che essa non sembrerebbe contenere alcuna prescrizione, ma il mero richiamo a regole di contabilizzazione che, come risulta dalla relazione tecnica, si riferiscono al partenariato pubblico-privato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 23 provvede agli oneri derivanti dall'istituzionePag. 52 del Fondo per l'economia dello spazio, prevista dal precedente comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno.
  In proposito, rileva che, ai sensi del citato articolo 23, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ha assunto la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile ed è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo a specifiche finalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 23.
  Al riguardo, nel segnalare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 7483 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 546.750.000 euro per l'anno 2025, rileva che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, a valere sul predetto capitolo risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo equivalente alla voce di copertura in esame pari a 110 milioni di euro. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare rispetto alla capienza del Fondo.
  Segnala, peraltro, l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione in esame, al fine di chiarire univocamente l'importo della riduzione del Fondo per la crescita sostenibile operata al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1 dell'articolo in esame, prevedendo che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito alla riduzione del Fondo per un importo che eccede gli oneri oggetto di copertura, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, fa altresì presente che l'impatto differenziato sui saldi di finanza pubblica dell'utilizzo del predetto Fondo appare doversi attribuire, per un verso, al carattere rotativo del Fondo medesimo e, per altro verso, alla natura finanziaria degli interventi posti in essere per il perseguimento delle finalità dello stesso.
  In proposito, nel segnalare l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla correttezza di tale ricostruzione, considera inoltre necessario un chiarimento in ordine alle modalità di quantificazione degli effetti dell'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
  Rileva, in ogni caso, che, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, la riduzione del predetto Fondo in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025 si rende necessaria al fine di compensare gli effetti in termini di fabbisogno derivanti per il medesimo anno dall'istituzione del Fondo per l'economia dello spazio, mentre, per quanto attiene all'indebitamento netto, dalla predetta istituzione derivano effetti in termini di maggiori spese stimati in 24,5 milioni di euro per l'anno 2025, a fronte di effetti in minori spese pari a 35 milioni di euro per il medesimo anno derivanti dalla riduzione del Fondo per la crescita sostenibile. Nel complesso, quindi, sulla base di quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la disposizione determina effetti positivi in termini di indebitamento quantificati in 10,5 milioni di euro.
  Con riferimento all'articolo 24, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che lo Stato promuova lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore Pag. 53promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa, stabilendo altresì che l'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali sia garantito in modo equo e non discriminatorio. Osserva, quindi, che nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Precisa che, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti da tali disposizioni sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat riguardo al trasferimento del rischio dalla parte pubblica alla parte privata.
  Al riguardo, con riferimento alla promozione dello sviluppo dell'attività spaziale, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla portata normativa della disposizione che mantiene ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti da talune disposizioni sui saldi di finanza pubblica, posto che essa non sembrerebbe contenere alcuna prescrizione, ma il mero richiamo a regole di contabilizzazione che, come risulta dalla relazione tecnica, si riferiscono al partenariato pubblico-privato.
  Riguardo all'articolo 26, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero delle imprese e del made in Italy promuova iniziative per l'uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri, lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, studi e ricerche volti all'armonizzazione dei criteri di localizzazione dei gateway terrestri. Rileva, inoltre, che il Ministero delle imprese e del made in Italy, con uno o più decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle suddette attività, ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia, prevedendo a tale fine un'autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro per l'anno 2026.
  Al riguardo, pur considerando che gli oneri sono limitati all'ammontare degli stanziamenti previsti e che la relazione tecnica stima congruo l'importo di detti stanziamenti, ritiene tuttavia utile acquisire dati ed elementi di valutazione in ordine ai parametri utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 26 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  Al riguardo, nel rilevare che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per l'anno 2025, rileva tuttavia l'esigenza di aggiornare la disposizione in esame, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024, al fine di fare riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, anziché alla riduzione delle proiezioni dello stanziamento del medesimo accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.
  Con riferimento all'articolo 27, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono deroghe al Codice dei contratti pubblici al fine di agevolare l'accesso delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali. In particolare, tali Pag. 54deroghe prevedono, in caso di appalti non suddivisi in lotti, una riserva, mediante subappalto obbligatorio, di almeno il 10 per cento del valore del contratto riservata alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese. Si prevede, inoltre, la possibilità di includere, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a start-up innovative o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. Si prevede, altresì, il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite, quando il subappalto è svolto da start-up innovative e da piccole e medie imprese. Infine, è stabilito che l'importo dell'anticipazione del prezzo sia calcolato in misura pari al 40 per cento sul valore dei contratti di appalto e che tale anticipazione sia corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
  Al riguardo, pur rilevando che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene comunque utile acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla compatibilità dei previsti incrementi della quota anticipata dall'appaltatore alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese, dal 20-30 per cento previsto a legislazione vigente al 40 per cento previsto dalla disposizione in esame, con le dinamiche di spesa incorporate nei tendenziali di finanza pubblica previsti a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta la necessità di prevedere espressamente che, in caso di modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali ai sensi dell'articolo 8, è dovuto un contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, posto che l'articolo 23, comma 1, già prevede la destinazione di tale contributo al Fondo per l'economia dello spazio, stabilendo altresì che il predetto contributo sia pari alla metà di quello previsto dall'articolo 4, comma 3, in linea con quanto previsto, per una fattispecie analoga, dall'articolo 10, comma 2.
  Precisa, inoltre, che gli adempimenti di carattere internazionale di cui alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, richiamati dall'articolo 15, comma 5, sono già svolti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base della predetta Convenzione, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 153 del 2005, abrogato dall'articolo 29, comma 2, del provvedimento in esame e, pertanto, il medesimo Ministero potrà provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Fa, quindi, presente che il Piano nazionale per l'economia dello spazio di cui all'articolo 22 è un documento di carattere programmatico e, pertanto, dalla sua adozione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Rileva, altresì, che le attività di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico di cui all'articolo 23, comma 4, hanno carattere strettamente accessorio agli investimenti finanziati a valere sul Fondo per l'economia dello spazio istituito dal medesimo articolo 23 e, pertanto, e, pertanto, alle stesse si potrà provvedere a valere sulle risorse del predetto Fondo.
  Segnala, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, ultimo periodo, e all'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, che, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dai sopracitati commi sui saldi di finanza pubblica, prevedono che resti ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat, si rendono necessarie al fine di garantire la corretta contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinate dalle medesime disposizioni.
  Osserva, altresì, che l'impatto differenziato sui saldi di finanza pubblica della riduzione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge Pag. 55n. 83 del 2012, operata dall'articolo 23, comma 5, del provvedimento in esame con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, è dovuto, per un verso, al carattere rotativo del predetto Fondo e, per l'altro, alla natura finanziaria degli interventi posti in essere per il perseguimento delle finalità dello stesso.
  Segnala, inoltre, che la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, che costituiscono in ogni caso un limite massimo di spesa per lo svolgimento delle attività ivi previste, è stata effettuata sulla base di una stima degli effettivi fabbisogni e degli oneri sostenuti per la realizzazione di analoghe iniziative.
  Avverte, infine, che la fissazione in misura pari al 40 per cento, operata dall'articolo 27, comma 1, lettera d), dell'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore in sede di stipula dei contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla determinazione di tali importi si provvederà in sede di stipula dei singoli contratti in materia, nell'ambito delle disponibilità finanziarie della stazione appaltante.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 2026-A, recante disposizioni in materia di economia dello spazio;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    occorre prevedere espressamente che, in caso di modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali ai sensi dell'articolo 8, è dovuto un contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, posto che l'articolo 23, comma 1, già prevede la destinazione di tale contributo al Fondo per l'economia dello spazio, stabilendo altresì che il predetto contributo sia pari alla metà di quello previsto dall'articolo 4, comma 3, in linea con quanto previsto, per una fattispecie analoga, dall'articolo 10, comma 2;

    gli adempimenti di carattere internazionale di cui alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, richiamati dall'articolo 15, comma 5, sono già svolti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base della predetta Convenzione, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 153 del 2005, abrogato dall'articolo 29, comma 2, del provvedimento in esame e, pertanto, il medesimo Ministero potrà provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    il Piano nazionale per l'economia dello spazio di cui all'articolo 22 è un documento di carattere programmatico e, pertanto, dalla sua adozione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    le attività di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico di cui all'articolo 23, comma 4, hanno carattere strettamente accessorio agli investimenti finanziati a valere sul Fondo per l'economia dello spazio istituito dal medesimo articolo 23 e, pertanto, alle stesse si potrà provvedere a valere sulle risorse del predetto Fondo;

    le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, ultimo periodo, e all'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, che, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dai sopracitati commi sui saldi di finanza pubblica, prevedono che resti ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat, si rendono necessarie al fine di garantire la corretta contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinate dalle medesime disposizioni;

Pag. 56

    l'impatto differenziato sui saldi di finanza pubblica della riduzione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, operata dall'articolo 23, comma 5, del provvedimento in esame con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, è dovuto, per un verso, al carattere rotativo del predetto Fondo e, per l'altro, alla natura finanziaria degli interventi posti in essere per il perseguimento delle finalità dello stesso;

    la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, che costituiscono in ogni caso un limite massimo di spesa per lo svolgimento delle attività ivi previste, è stata effettuata sulla base di una stima degli effettivi fabbisogni e degli oneri sostenuti per la realizzazione di analoghe iniziative;

    la fissazione in misura pari al 40 per cento, operata dall'articolo 27, comma 1, lettera d), dell'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore in sede di stipula dei contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla determinazione di tali importi si provvederà in sede di stipula dei singoli contratti in materia, nell'ambito delle disponibilità finanziarie della stazione appaltante;

   rilevata l'esigenza di:

    precisare espressamente, all'articolo 13, comma 1, lettera b), che i richiedenti sono tenuti al pagamento dei costi di istruttoria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 4, 8 e 10 a prescindere dall'esito dei medesimi procedimenti;

    aggiornare le disposizioni di copertura finanziaria contenute nell'articolo 26, comma 3, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024, al fine di fare riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, anziché alla riduzione delle proiezioni dello stanziamento del medesimo accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024;

    modificare la formulazione dell'articolo 23, comma 5, in modo da chiarire univocamente l'importo della riduzione del Fondo per la crescita sostenibile operata al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1 del medesimo articolo,

   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È parimenti dimezzato il contributo di cui all'articolo 4, comma 3.

  All'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole: dei relativi costi istruttori con le seguenti: dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 4, 8 e 10

  All'articolo 23, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Pag. 57

  All'articolo 26, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Dell'Olio 2.7 e Ascani 2.8, che prevedono, tra l'altro, l'affidamento all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di tutte le competenze attribuite dal provvedimento all'Agenzia spaziale italiana. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative, anche considerando che la relazione tecnica allegata al provvedimento, al fine di suffragare la possibilità per l'Agenzia spaziale italiana di svolgere le funzioni ad essa assegnate, evidenzia come si tratti di attività riconducibili a quelle già svolte a legislazione vigente della medesima Agenzia e come la stessa sia già dotata del personale che presenta le necessarie competenze specialistiche;

   Cappelletti 4.01, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un fondo di garanzia con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a mitigare per le piccole e medie imprese, le start-up, le università e i centri di ricerca, i costi legati all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e al versamento del contributo di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, nonché all'obbligo di garanzia assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale di cui al successivo articolo 21. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei predetti oneri, per un verso, estendendo anche agli anni 2024 e 2025 l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, e prevedendo che, con riferimento alle predette annualità, tale imposta straordinaria sia determinata mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 eccedente per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. La novella proposta prevede, altresì, che per gli anni 2024 e 2025 non trovi applicazione il limite previsto dal primo periodo del comma 3 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023. Per altro verso, la proposta in esame provvede alla copertura della quota rimanente degli oneri da essa derivanti incrementando dal 3 per cento al 15 per cento l'aliquota applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 74 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità del meccanismo di copertura Pag. 58finanziaria individuato dalla proposta emendativa in esame;

   Di Sanzo 13.1, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Commissione per le attività spaziali, composta da otto esperti nel settore, di cui due con comprovate competenze nel settore aerospaziale, due provenienti dalle diverse amministrazioni interessate, due dal mondo industriale e due dal mondo accademico. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'istituzione della sopracitata Commissione per le attività spaziali prevista dalla proposta emendativa in esame, ove si consideri, tra l'altro, che questa non prevede che la partecipazione ai lavori della predetta Commissione non comporti la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

   Appendino 21.5, che prevede che le start-up e le piccole e medie imprese innovative possano beneficiare di esenzioni parziali o totali dal contributo e dal rimborso per il rilascio dell'autorizzazione, in base a specifici criteri di valutazione stabiliti con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13 del provvedimento in esame, che tengano conto delle loro dimensioni economiche e delle finalità dell'attività spaziale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento all'eventuale esonero per i suddetti soggetti dal rimborso dei costi di istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale, posto che tale rimborso, secondo quanto riportato nella relazione tecnica a proposito dell'articolo 4, è destinato a ristorare l'Agenzia spaziale italiana per l'attività svolta;

   Pavanelli 23.1, che ridetermina in 300 milioni di euro per l'anno 2025 e in 340 milioni di euro per l'anno 2026 la dotazione del Fondo per l'economia dello spazio, istituito dal comma 1 dell'articolo 23. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei predetti oneri, per un verso, estendendo anche agli anni 2024 e 2025 l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, e prevedendo che, con riferimento alle predette annualità, tale imposta straordinaria sia determinata mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 eccedente per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. La novella proposta prevede, altresì, che per gli anni 2024 e 2025 non trovi applicazione il limite previsto dal primo periodo del comma 3 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023. Per altro verso, la proposta in esame provvede alla copertura della quota rimanente degli oneri da essa derivanti incrementando dal 3 al 9 per cento l'aliquota applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 74 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa in esame;

   Casu 23.2, che prevede che le risorse del Fondo per l'economia dello spazio, istituito dall'articolo 23, siano destinate anche alla copertura dei costi assicurativi e di licenza sostenuti dagli operatori autorizzati, in modalità rimborso costi, per ogni operazione autorizzata, e alla copertura del servizio di previsione delle collisioni da acquistare. Al riguardo, tenuto conto della natura di conto capitale del Fondo istituito dall'articolo 23 del provvedimento in esame, considera necessario acquisire un chiarimentoPag. 59 del Governo volto a escludere l'eventualità di una dequalificazione della spesa alla luce degli ulteriori interventi finanziabili con le risorse del Fondo medesimo;

   Peluffo 23.3, che prevede che una quota delle risorse del Fondo per l'economia dello spazio, istituito dall'articolo 23 del provvedimento in esame, sia destinata, nel limite massimo di spesa del 5 per cento annuo, alle start-up e alle piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti effettuati per il raggiungimento dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 6 e concorrere al pagamento dei premi assicurativi previsti dall'articolo 21. Al riguardo, tenuto conto della natura di conto capitale del Fondo istituito dall'articolo 23 del provvedimento in esame, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo volto a escludere l'eventualità di una dequalificazione della spesa alla luce degli ulteriori interventi finanziabili con le risorse del Fondo medesimo;

   Pavanelli 23.01, che prevede la concessione di un credito d'imposta in favore degli operatori spaziali per le spese sostenute per attività di formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, fino a un importo massimo annuale di 35.000 euro per ciascun beneficiario. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, per un verso, estendendo anche agli anni 2024 e 2025 l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, e prevedendo che, con riferimento alle predette annualità, tale imposta straordinaria sia determinata mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 eccedente per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. La novella proposta prevede, altresì, che per gli anni 2024 e 2025 non trovi applicazione il limite previsto dal primo periodo del comma 3 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023. Per altro verso, la proposta in esame provvede alla copertura della quota rimanente degli oneri da essa derivanti incrementando dal 3 al 9 per cento l'aliquota applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 74 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che peraltro risultano formulati in termini permanenti nonostante il credito d'imposta sia riconosciuto solo in relazione a determinati periodi d'imposta, nonché in merito all'idoneità e alla congruità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa in esame;

   Pavanelli 23.02, che prevede il riconoscimento in via sperimentale, per gli anni dal 2025 al 2027, di un contributo sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero in enti pubblici di ricerca per progetti finanziati anche in associazione, in consorzio e in joint venture con altre strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 340 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per un verso, estendendo anche agli anni 2024 e 2025 l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, e prevedendo che, con riferimento alle predette annualità, tale impostaPag. 60 straordinaria sia determinata mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 eccedente per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. La novella proposta prevede, altresì, che per gli anni 2024 e 2025 non trovi applicazione il limite previsto dal primo periodo del comma 3 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023. Per altro verso, la proposta in esame provvede alla copertura della quota rimanente degli oneri da essa derivanti incrementando dal 3 al 9 per cento l'aliquota applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 74 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in merito all'idoneità e alla congruità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa in esame;

   Alifano 23.03, che prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive nonché di contributi alle micro e piccole imprese e alle start-up innovative delle aree interne operanti nel settore spaziale. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei predetti oneri per un verso, estendendo anche agli anni 2024 e 2025 l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, e prevedendo che, con riferimento alle predette annualità, tale imposta straordinaria sia determinata mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 eccedente per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. La novella proposta prevede, altresì, che per gli anni 2024 e 2025 non trovi applicazione il limite previsto dal primo periodo del comma 3 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023. Per altro verso, la proposta in esame provvede alla copertura della quota rimanente degli oneri da essa derivanti incrementando dal 3 al 15 per cento l'aliquota applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 74 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa in esame;

   Fenu 23.04, che prevede l'incremento della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019, in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica, nonché la costituzione di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sua attuazione, valutati nel limite massimo di spesa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 1,35 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 1,5 miliardi per l'anno 2027, per un verso, estendendo anche agli anni 2024 e 2025 l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, e prevedendo Pag. 61che, con riferimento alle predette annualità, tale imposta straordinaria sia determinata mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 eccedente per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. La novella proposta prevede, altresì, che per gli anni 2024 e 2025 non trovi applicazione il limite previsto dal primo periodo del comma 3 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023. Per altro verso, la proposta in esame provvede alla copertura della quota rimanente degli oneri da essa derivanti incrementando dal 3 al 21 per cento l'aliquota applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 74 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in merito all'idoneità e alla congruità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa in esame.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con specifico riferimento alle proposte emendative richiamate dal relatore, esprime, anzitutto, parere contrario sugli emendamenti Dell'Olio 2.7 e Ascani 2.8, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Cappelletti 4.01, Pavanelli 23.1, 23.01 e 23.02, Alifano 23.03 e Fenu 23.04, facenti tutte riferimento alle medesime modalità di copertura finanziaria, dal momento che sulla base degli elementi allo stato disponibili non è possibile verificare positivamente la congruità delle predette modalità di copertura.
  Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Di Sanzo 13.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché Appendino 21.5, in quanto suscettibile di determinare effetti finanziari negativi anche in termini di minori rimborsi in favore dell'Agenzia spaziale italiana a fronte dei costi sostenuti per l'attività istruttoria svolta ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli operatori esercenti attività spaziali.
  Esprime, parimenti, parere contrario sugli emendamenti Casu 23.2 e Peluffo 23.3, dal momento che entrambi prevedono, a vario titolo, l'utilizzo del Fondo per l'economia dello spazio, istituito dall'articolo 23 del provvedimento in esame, per il finanziamento di interventi suscettibili di determinare una dequalificazione della spesa, non consentita dalla vigente normativa contabile, considerato che il citato Fondo dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per il finanziamento di interventi in conto capitale.
  In aggiunta alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, propone inoltre di esprimere parere contrario sugli emendamenti Ghirra 21.1 e Ferrara 21.2, nonché sugli identici emendamenti Ghirra 21.3 e Stefanazzi 21.4, volti a vario titolo a incidere sull'importo dei massimali posti a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale, previsti dall'articolo 21, dal momento che ai fini dell'individuazione dei predetti massimali si è tenuto conto della stima dei danni da sinistri spaziali anche sulla base delle serie storiche globali, con la conseguenza che qualsiasi abbassamento dei citati massimali è suscettibile di determinare, alla luce degli elementi allo stato disponibili, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.Pag. 62
  Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 2.7, 2.8, 4.01, 13.1, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 23.1, 23.2, 23.3, 23.01, 23.02, 23.03 e 23.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere da ultimo formulata dal relatore.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla sottosegretaria Albano un chiarimento circa le motivazioni del parere contrario espresso sugli emendamenti Casu 23.2 e Peluffo 23.3, peraltro presentati da un gruppo parlamentare diverso dal proprio.
  In proposito, osserva che i predetti emendamenti si differenziano nel contenuto, considerato che il primo di essi è volto a prevedere che il Fondo per l'economia dello spazio, di cui la rappresentante del Governo ha evidenziato la natura di conto capitale, sia destinato in particolare anche alla copertura dei costi assicurativi e di licenza sostenuti dagli operatori autorizzati all'esercizio delle attività spaziali, mentre il secondo si limita a vincolare una quota parte del medesimo Fondo, entro un predeterminato limite percentuale della sua dotazione.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara di non comprendere le argomentazioni sulla base delle quali l'emendamento a sua prima firma 2.7 comporterebbe oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e necessiterebbe, pertanto, della individuazione di corrispondenti mezzi di copertura finanziaria, dal momento che la quasi totalità delle disposizioni da esso recate rivestono carattere ordinamentale.
  Osserva, peraltro, che l'ENAC, cui la proposta emendativa in questione intende attribuire il complesso delle attività e dei compiti che il testo del provvedimento in esame attualmente affida all'Agenzia spaziale italiana, dispone comunque di un numero di dipendenti pari a circa il doppio di quello operante presso la predetta Agenzia e già contempla, nell'ambito della propria struttura organizzativa, uffici dedicati alla trattazione delle materie inerenti alle attività spaziali.
  Invita, pertanto, il Governo ad attenersi nella presente sede, ai fini della formulazione del parere sulle singole proposte emendative, a valutazioni di natura esclusivamente tecnico-finanziaria, senza addurre motivazioni di altro genere, che potrebbero semmai attenere al merito delle proposte stesse.
  Per le medesime ragioni, invita la rappresentante del Governo a compiere più approfondite verifiche anche sull'emendamento Appendino 21.5, posto che, da un lato, la previsione di esenzioni parziali o totali dal contributo e dal rimborso per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali in favore di start-up e piccole e medie imprese innovative viene ivi qualificata in termini meramente facoltativi e, dall'altro, la determinazione degli importi relativi ai predetti contributi e rimborsi sarà effettuata solo in un momento successivo, in sede di adozione degli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera b).

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede alla sottosegretaria Albano chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento Peluffo 23.3, giacché esso si limita a vincolare a determinate finalità una quota delle risorse del Fondo per l'economia dello spazio, istituito dall'articolo 23 del provvedimento in esame, nel rispetto comunque di un limite massimo percentuale della dotazione del Fondo stesso.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma il parere contrario sugli emendamentiPag. 63 Casu 23.2 e Peluffo 23.3, dal momento che l'utilizzo ivi previsto delle risorse del Fondo per l'economia dello spazio di cui all'articolo 23 del disegno di legge in esame, che rivestono natura di conto capitale, per finalità di copertura di oneri che presentano, viceversa, carattere corrente comporterebbe inevitabilmente una dequalificazione della spesa non consentita dalla vigente disciplina contabile.
  Conferma, altresì, il parere contrario sull'emendamento Dell'Olio 2.7, dal momento che non è possibile escludere che l'attribuzione all'ENAC delle attività e dei compiti che il presente disegno di legge in materia di economia dello spazio attribuisce all'Agenzia spaziale italiana, che in via di fatto già espleta tali attività a legislazione vigente, determini l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Ribadisce, infine, il parere contrario sull'emendamento Appendino 21.5, la cui formulazione è suscettibile di comportare minori rimborsi in favore della stessa Agenzia spaziale italiana a fronte dei costi sostenuti per l'attività istruttoria funzionale al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali da parte degli operatori interessati.

  Silvio LAI (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo una conferma circa il fatto che la contrarietà espressa sull'emendamento Peluffo 23.3 dipenderebbe quindi esclusivamente dalla specifica natura delle finalità cui si prevede di riservare una quota del citato Fondo per l'economia dello spazio.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, rispondendo affermativamente al quesito posto dal deputato Lai, ribadisce che la contrarietà formulata sull'emendamento Peluffo 23.3 deriva dal fatto che la prevista destinazione di quota parte del Fondo istituito dall'articolo 23 del provvedimento, le cui risorse presentano natura di conto capitale, alle finalità indicate nella medesima proposta emendativa è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur prendendo atto delle valutazioni svolte dalla sottosegretaria Albano, ribadisce tuttavia come, a suo avviso, l'emendamento Appendino 21.5 non sia in alcun modo suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i rimborsi spettanti all'Agenzia spaziale italiana non stati quantificati né dalla relazione tecnica né tantomeno dal provvedimento in esame, essendo la definizione dei relativi importi demandata a futuri decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Ritiene parimenti neutrale, dal punto di vista finanziario, anche l'emendamento a sua prima firma 2.7, tanto più considerando che il disegno di legge in esame è volto a disciplinare ex novo e in maniera organica la materia inerente alle attività spaziali e che dunque, in tale cornice generale, il legislatore ben potrebbe individuare nell'ENAC, anziché nell'Agenzia spaziale italiana, il soggetto competente.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 13.45.