CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2025
457.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 156

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

  La XII Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb., recante «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»;

   considerata l'esigenza, unanimemente condivisa, di superare l'attuale sistema dei test d'ingresso ai corsi di laurea in oggetto, che negli anni ha mostrato le sue carenze, essendosi rivelato non idoneo a selezionare con equità gli studenti più meritevoli;

   evidenziato che la proposta di legge in esame intende riscrivere le regole per l'accesso ai predetti corsi di laurea, costruendo un sistema basato sul principio della libertà di iscrizione al primo semestre, in modo da garantire a tutti gli studenti il diritto di confrontarsi alla pari, al quale si affianca la previsione per cui l'ammissione al secondo semestre debba essere subordinata al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari (CFU) stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, da svolgere secondo standard uniformi, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, ciò che consente di valutare gli studenti sulla base del reale merito e delle loro motivazioni;

   richiamati altri princìpi e criteri direttivi quali, in particolare: la garanzia, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre, del riconoscimento dei CFU conseguiti, al fine di consentire agli studenti il proseguimento in un diverso corso di studi tra quelli di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria; l'individuazione delle modalità idonee a consentire l'allineamento del contingente di posti dei suddetti corsi di laurea magistrale con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione post lauream; l'introduzione di un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano eventuali carenze,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. C. 2145, approvata in un testo unificato, dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

  La XII Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2145, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb., recante «Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

7-00265 Vietri: Estensione agli operatori sanitari della normativa inerente alla verifica sull'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XII Commissione,

   premesso che:

    sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 6 ottobre 2008 è stato pubblicato il provvedimento del 18 settembre 2008 che recepisce quanto deliberato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di definizione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione, anche sporadica, di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi;

    la tabella di riepilogo degli accertamenti obbligatori su assenza di tossicodipendenze o assunzione occasionale di stupefacenti elenca delle attività inerenti il settore trasporto, quali autisti e addetti alla guida di macchine movimentazione merci (carrelli elevatori, e altro), e le funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi, ma non comprende le «mansioni sanitarie»;

    occorre evidenziare che la sorveglianza sanitaria eseguita da parte del medico competente è oggi finalizzata non solo alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio professionali ma anche, nell'ottica della valutazione del rischio verso terzi, alla verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;

    tuttavia, l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti riguarda solamente le mansioni indicate negli allegati ai provvedimenti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006 («alcool») e della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 («droghe»): si tratta di attività lavorative e mansioni che, per esplicita affermazione del legislatore, comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi;

    nello specifico l'Allegato I del provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispone che per talune attività è prevista solo la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza, mentre l'Allegato I del provvedimento del 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata, prevede la verifica dell'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;

    da più parti e stata sollecitata una revisione dell'attuale normativa al riguardo, nello specifico sulla questione delle mansioni sanitarie, per le quali è attualmente prevista solamente la verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza. Appare ragionevole, e opportuno, estendere quantomeno al personale sanitario operante in attività di urgenza-emergenza e in attività afferenti ai blocchi operatori la verifica della assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;

    a tal proposito è opportuno evidenziare che le attività degli operatori sanitari comportano necessariamente livelli di attenzione costanti ed elevati attesa la natura stessa della mansione lavorativa, particolarmente nelle attività chirurgiche e di urgenza/emergenza,Pag. 159 che non ammettono in alcun modo deficit di lucidità, prontezza operativa e capacità di giudizio. Si tratta di gestire situazioni complesse in tempi stretti, che comportano la necessità di rapidi interventi diagnostici e terapeutici, con somministrazione di farmaci di non comune maneggevolezza e di manovre professionali di estrema delicatezza;

    inoltre, i dati della letteratura scientifica e l'esperienza professionale dei medici del lavoro concordano nel rilevare un aumento della diffusione dell'uso di sostanze psicotrope e stupefacenti nella popolazione generale e lavorativa, laddove proprio l'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti costituisce una delle cause più comuni di deficit dell'attenzione e di alterazioni della percezione nella popolazione lavorativa;

    è di tutta evidenza la necessità di un adeguamento della normativa nel senso sopra ipotizzato, estendendo cioè ai sanitari operanti in ambito di urgenza-emergenza e afferenti ai blocchi operatori la verifica sull'assunzione di dette sostanze, analogamente ad altre mansioni non diversamente meritevoli di attenzione (categorie di trasportatori, maneggio di esplosivi, e altro) quali quelle indicate nel già ricordato documento del 30 ottobre 2007 cui si è fatto sopra riferimento,

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa di competenza volta a prevedere, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'adeguamento della normativa inerente alla verifica dell'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, estendendo ai professionisti operanti a vario titolo nel settore dell'emergenza-urgenza e/o afferenti ai blocchi operatori la verifica sull'assunzione di dette sostanze, analogamente alle altre mansioni già previste non diversamente meritevoli di attenzione.
(8-00075) «Vietri, Testa, Ciocchetti, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Rosso».

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ALLEGATO 4

7-00273 Quartini: Estensione agli operatori sanitari della normativa inerente alla verifica sull'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XII Commissione,

   premesso che:

    i lavoratori che svolgono un lavoro che comporta notevoli rischi per sé stessi o per terzi possono essere sottoposti, anche per ragionevole dubbio, ad accertamenti sanitari periodici di verifica; nei casi previsti dalla normativa vigente la sorveglianza sanitaria è altresì finalizzata alla verifica di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e di condizioni di alcol dipendenza;

    le statistiche registrano un aumento generalizzato del consumo di alcol e stupefacenti che ha conseguenze inevitabili anche sui luoghi di lavoro, anche quando il consumo avviene altrove;

    il tasso di positività agli screening obbligatori di alcol e droga sui luoghi di lavoro è aumentato del 10 per cento negli ultimi cinque anni; il tasso di positività è più alto tra i giovani lavoratori e tra i lavoratori che svolgono lavori pericolosi; secondo l'Istituto superiore di sanità, nel 2020, il 29,2 per cento degli italiani di 18 anni e più ha bevuto alcol in modo dannoso, rispetto al 23,4 per cento del 2019; questo aumento è stato maggiore tra i giovani, con un incremento del 25 per cento tra i 18 e i 24 anni e del 20 per cento tra i 25 e i 34 anni, i dati dell'Istituto superiore di sanità sono confermati da un recente studio dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha rilevato che il 35 per cento degli italiani ha bevuto alcol in modo dannoso durante la pandemia;

    secondo i dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel 2021 sono state ritirate in Italia 1.259.508 patenti di guida, in aumento del 10,4 per cento rispetto al 2020. Il motivo più comune per il ritiro della patente è la guida in stato di ebbrezza (36,7 per cento);

    secondo i dati del Ministero della salute, nel 2021 sono state accolte in Italia 23.206 persone in centri di disintossicazione e comunità per tossicodipendenti, in aumento del 10 per cento rispetto al 2020. Di queste, 16.605 erano uomini e 6.601 erano donne: l'età media dei pazienti era di 34 anni, persone in età lavorativa;

    l'articolo 15 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (legge n. 125 del 2001) dispone che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

    per le finalità del predetto articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali;

    ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 125 del 2001, si applicano le tutele previste all'articolo 124 del testo unico sugli stupefacenti con diritto alla conservazione del posto;

Pag. 161

    l'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) ha previsto l'adozione di un decreto volto ad individuare le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, allo scopo di sottoporre gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a tali mansioni ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio, e successivamente ad accertamenti periodici, nonché volto a determinare la periodicità degli accertamenti e le relative modalità;

    il decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186 ha quindi provveduto alla determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere;

    l'Intesa Stato-regioni del 16 marzo 2006, in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, intesa stipulata ai sensi del predetto articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, indica quali sono le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

    l'Intesa del 2006 individua l'elenco delle «Attività lavorative ad elevato rischio infortuni», raggruppandole in:

     a) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento di taluni lavori pericolosi;

     b) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;

     c) sovrintendenza ai lavori;

     d) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico, comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

     e) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

     f) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

     g) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

     h) mansioni inerenti talune attività di trasporto;

     i) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

     l) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

     m) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

     n) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

     o) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

     p) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere;

    con la successiva intesa della Conferenza unificata del 30 ottobre 2007, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza, sono stati declinati:

     a) le mansioni, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la Pag. 162salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, prevedendo per esse la sorveglianza sanitaria obbligatoria;

     b) gli accertamenti sanitari per accertare l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti (visita medica, esami complementari tossicologici) e gli accertamenti sanitari preventivi di screening e periodici, demandando al medico del lavoro il compito di verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendo il lavoratore a specifici test di screening in grado di evidenziarne l'assunzione, secondo le modalità definite nella medesima intesa;

    a seguito degli accertamenti drug test, il lavoratore risultato positivo ai test, è sospeso temporaneamente dal servizio e inviato da parte del medico competente al Sert dell'Asl e qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal Sert evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero, che renda possibile un successivo inserimento nell'attività lavorativa;

    nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza giustificato motivo, all'accertamento il datore di lavoro è tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I dell'Intesa del 2007, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza; la sospensione non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse; gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza sono effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona e il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere la ripetizione dell'accertamento;

    le procedure devono essere effettuate in modo tale da garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa;

    i princìpi generali a cui ispirare e su cui strutturare le procedure operative dovranno essere dettati da un indirizzo di cautela conservativa nell'interesse della sicurezza del singolo e della collettività, che prevedano la non idoneità di tali lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza; le procedure non possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa;

    i professionisti sanitari, soprattutto coloro che operano nei dipartimenti di emergenza-urgenza e nei pronto soccorso, svolgono un compito fortemente a rischio che richiede la massima lucidità e attenzione, aggravato da un contesto professionale disagiato a causa della carenza dei professionisti e di turni massacranti e con le ben note aggressioni e violenze che finiscono per determinare un fortissimo stress nei professionisti medesimi;

    tuttavia, l'elencazione delle attività sottoposte alla verifica di assenza di alcol e di droga delle due Intese sopra richiamate non è coincidente: più in particolare nell'intesa relativa alle droghe non risulta essere presente l'attività del personale sanitario e socio-sanitario;

    l'Allegato I del provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispone infatti che per talune attività è prevista solo la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza, mentre l'Allegato I del provvedimento del 30 ottobre 2007 della Conferenza unificata, prevede la verifica dell'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;

    è vero, tuttavia, che gli articoli 17 e 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto Testo unico sicurezza sul lavoro), sopperiscono aria predetta antinomia, prevedono che il datore di lavoro valuti tutti i rischi per la sicurezza e la salute potenzialmente presenti sul luogo di Pag. 163lavoro e pertanto sono inclusi anche gli eventuali rischi aggiuntivi derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, quali l'assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti;

    l'articolo 41 (commi 2 e 4) del medesimo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro elenca le visite mediche comprendenti la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, specificando che le visite comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente e «nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento», le predette visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti; chiaramente, tra i casi previsti dall'ordinamento, sono incluse tutte le attività identificate, rispettivamente, dai provvedimenti sopra descritti del 2006 e del 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

    il comma 4-bis dello stesso articolo 41, ha previsto poi che entro il 31 dicembre 2009 si sarebbero dovute rivisitare, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da adottare previa consultazione delle parti sociali, le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza; tuttavia, come confermato dall'Inail, allo stato attuale detta rivisitazione non è stata ancora fatta;

    i lavoratori destinatari dei summenzionati accertamenti sono obbligati, secondo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a sottoporvisi, senza necessità di consenso e se un lavoratore si rifiuta, lo stesso non può essere adibito a una mansione a rischio, con conseguente inidoneità alla mansione, che può comportare adibizione ad altra mansione non a rischio o, se ciò non è possibile, allontanamento dal lavoro;

    il complesso delle disposizioni sull'abuso di alcol e droga in ambiente lavorativo necessita dunque di essere rivisto e armonizzato, per eliminare le criticità emerse nell'attuazione delle norme e soprattutto per risolvere alcune disarmonie delle norme medesime, com'è ad esempio la non chiara previsione della sottoposizione ai test e screening sull'abuso di sostanze psicotrope e stupefacenti anche al personale sanitario, com'è invece previsto per l'abuso di alcol;

    anche sull'assunzione di farmaci dovrebbero essere effettuati i necessari chiarimenti, identificando con maggiore precisione quali siano le sostanze psicotrope e stupefacenti, contemplando i casi in cui i lavoratori assumano sostanze per uso terapeutico;

    occorre implementare le azioni volte a rafforzare la consapevolezza dei lavoratori, rafforzando la formazione nell'autovalutazione, nella nocività delle sostanze, nella capacità di conoscere le regole e di capire i segnali e cosa fare quando un lavoratore o un collega mostra o ammetta di avere un problema di abuso di sostanze;

    occorre investire sul benessere organizzativo, soprattutto per quegli ambienti lavorativi, quale è anche il Servizio sanitario nazionale, i cui lavoratori a causa di turni massacranti e di carenza di personale sono sottoposti ad uno stress psicofisico rilevante,

impegna il Governo:

  ad adottare iniziative, anche normative, volte a rivedere il complesso delle disposizioni sull'abuso di alcol e droga in ambito sanitario al fine di:

   a) eliminare le criticità emerse nell'attuazione delle norme e risolvere alcune disarmonie delle norme medesime, quale ad esempio la non chiara previsione della sottoposizione ai test e agli screening sull'abuso di sostanze psicotrope anche al personale sanitario e socio-sanitario, come è invece previsto per l'abuso di alcol;

   b) effettuare gli opportuni chiarimenti sull'assunzione di farmaci, identificando con maggiore precisione quali siano le sostanze Pag. 164psicotrope, escludendo con chiarezza i casi in cui gli operatori sanitari assumano sostanze per uso terapeutico;

   c) valutare l'opportunità di porre in essere iniziative volte a promuovere azioni finalizzate a rafforzare il benessere organizzativo e la consapevolezza degli operatori sanitari, la formazione nell'autovalutazione, nella nocività delle sostanze, nella capacità di conoscere le regole e di capire i segnali e cosa fare quando un operatore sanitario mostra o ammetta di avere un problema di abuso di sostanze.
(8-00076) «Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro».

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ALLEGATO 5

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la parola: realizza con le seguenti: può realizzare.
2.100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente: Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4.100. Il Relatore.

(Approvato)