CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2025
457.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 55

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 febbraio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.40.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023.
C. 2188 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023. Ricorda, altresì, che il testo originario del provvedimento era corredato di relazione tecnica.
  Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, in merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 3 prevede che gli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, recante disposizioni in tema di Comitato e gruppi di lavoro operativi e d'indagine congiunti, sono valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025, mentre sono pari ad euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025 gli oneri relativi alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, recanti disposizioni in tema, rispettivamente, di forme di cooperazione, Comitato e gruppi di lavoro operativi e d'indagine congiunti e riunioni e consultazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Rileva che viene, inoltre, disposto che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo, recante disposizioni sugli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità.
  Osserva che il successivo comma 2 dispone, infine, che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo, che disciplina l'ipotesi di richieste di assistenza tra le Parti che comportino spese elevate o straordinarie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In proposito non formula osservazioni, trattandosi di una previsione in linea con quelle contenute in altri provvedimenti aventi ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di accordi internazionali e riferite alla copertura finanziaria di oneri che si configurano in termini meramente eventuali.
  Con riferimento all'Accordo oggetto di ratifica e all'Allegato 1, rileva che la relazione tecnica evidenzia la sostanziale neutralità finanziaria delle norme dell'Accordo, con l'eccezione delle fattispecie applicative riportate agli articoli 4, riguardante corsi, 9, riguardante riunioni del Comitato di cooperazione strategica e dei gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti, e 10, riguardante riunioni e consultazioni, per le quali quantifica oneri per un totale, rispettivamente, di euro 83.050,92, euro 38.628,48, di cui euro 18.497,92 autorizzati ed euro 20.130,56 valutati, ed euro 16.797,92.
  Al riguardo, non formula osservazioni, considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dei suddetti importi. Anche per quanto Pag. 57riguarda le altre disposizioni dell'Accordo, non formula osservazioni, non ravvisandosi ulteriori oneri ad esse associati e considerando quanto disposto dagli articoli 6 e 11, i quali prevedono, rispettivamente, la possibilità di rifiutare l'assistenza richiesta laddove la sua esecuzione implichi un onere eccessivo per le risorse finanziarie e, nel caso in cui questa comporti spese elevate o straordinarie, l'obbligo di consulenza reciproca sui termini e le condizioni con cui dovrà essere trattata la richiesta, nonché le modalità di ripartizione delle spese. Ricorda, peraltro, che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, agli oneri eventualmente discendenti dall'articolo 11 dell'Accordo, come confermato anche dalla relazione tecnica, si farà fronte mediante apposito provvedimento legislativo.
  Tanto premesso, propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
C. 1915 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
  Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
  In particolare, l'articolo 3 del disegno di legge reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, quantificando gli oneri derivanti dall'Accordo in misura pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni del medesimo Accordo ad esclusione dell'articolo 3 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Si dispone, inoltre, che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, recante risarcimento di danni provocati in relazione alle attività svolte, e 12, recante emendabilità, dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
  Con riferimento alla verifica della quantificazione degli importi dei suddetti oneri, rinvia alle pertinenti richiamate disposizioni dell'Accordo analizzate di seguito. Quanto alla verifica delle ipotesi di invarianza finanziaria relative alle altre disposizioni dell'Accordo, non formula osservazioni, rinviandosi, anche in tal caso, a quanto verrà illustrato di seguito.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2024 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2026, del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri Pag. 58e della cooperazione internazionale. Tanto premesso, nel rilevare che la disposizione reca una copertura finanziaria riferita all'anno 2024, segnala preliminarmente che il provvedimento in esame è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Tale disposizione, inerente alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che a tal fine formano l'oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Ciò posto, tenendo conto della tipologia degli oneri derivanti dal provvedimento, riferibili esclusivamente a spese di missione, segnala tuttavia l'opportunità di aggiornare la decorrenza dei predetti oneri e adeguare, conseguentemente, la relativa copertura finanziaria, fermo restando che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità anche nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. Sul punto, fa presente che appare in ogni caso opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Rileva che il comma 2 dell'articolo 3 reca, inoltre, una clausola di invarianza riferita alle restanti disposizioni dell'Accordo, ai sensi della quale dall'attuazione delle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni per quanto attiene alla formulazione della disposizione.
  Fa presente che il comma 3 prevede, infine, che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 12 dell'Accordo oggetto di ratifica, riferiti rispettivamente a futuri accordi concernenti la compensazione di danni che si dovessero produrre nelle attività svolte in base all'Accordo in esame e a possibili futuri emendamenti all'Accordo stesso, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In proposito non formula osservazioni, trattandosi di una previsione in linea con quelle contenute in altri provvedimenti aventi ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di accordi internazionali e riferite alla copertura finanziaria di oneri che si configurano in termini meramente eventuali.
  Con riferimento all'Accordo oggetto di ratifica, osserva come la relazione tecnica evidenzi la sostanziale neutralità finanziaria delle norme dell'Accordo, con l'eccezione della fattispecie di onere di cui all'articolo 3, concernente, in particolare, le attività di consultazione bilaterale tra le Parti, e riferite a spese per invio in missione all'estero, in India, di personale militare, per le quali la relazione tecnica quantifica un onere pari a euro 6.406, ad anni alterni, a decorrere dal 2024. In proposito, non formula osservazioni considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare l'importo del suddetto onere. In merito, inoltre, alle altre disposizioni dell'Accordo, alla luce degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria delle stesse, non formula osservazioni.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che, in ragione della tipologia degli oneri derivanti dal suddetto articolo 3 dell'Accordo, riferibili esclusivamente a spese di missione, si rende necessario modificare l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, al fine di prevedere che i medesimi oneri decorrano dall'anno 2025 e che ad essi si provveda a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025.

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  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1915, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023;

   rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2024 e provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali si evince che, in ragione della tipologia degli oneri derivanti dal suddetto articolo 3 dell'Accordo, riferibili esclusivamente a spese di missione, occorre modificare l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, al fine di prevedere che i medesimi oneri decorrano dall'anno 2025 e che ad essi si provveda a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: All'onere derivante dall'articolo 3 fino a: Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2025 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta in esame, esprimendo forte contrarietà sulle modalità con cui il Governo imposta le proprie relazioni diplomatiche con altri Stati, declinandole, a suo avviso, esclusivamente in termini di accordi commerciali in materia di energia e di armamenti.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.
C. 2240 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge, già approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamentoPag. 60 della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.
  Ricorda, in proposito, che il testo iniziale del disegno di legge era corredato di una relazione tecnica e che la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo del provvedimento e sui relativi emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Finanze dell'altro ramo del Parlamento.
  Nel segnalare che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, per quanto concerne l'articolo 1, evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente al Senato, oltre a estendere da dodici a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge n. 21 del 2024, il termine per l'esercizio della delega concernente la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , estendono anche l'ambito di intervento della medesima alla modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonché alla modifica di ulteriori disposizioni vigenti, modificando e integrando conseguentemente i principi e i criteri direttivi contenuti al comma 2 dell'articolo 19 della medesima legge n. 21 del 2024. Rileva che le norme, inoltre, conferiscono una delega al Governo, da esercitare entro 24 mesi, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previste dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sulla base di specifici principi e criteri direttivi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1.
  Le norme, infine, recano una clausola di invarianza finanziaria riferita all'articolo 1, rinviando alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per provvedere alla quantificazione e alla copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ai sensi di quanto previsto dal comma 3. Ciò stante, fa presente che appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito all'ambito di applicazione della clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 3, ossia se essa si riferisca all'intero articolo 1, come indicato dal testo del provvedimento, o se da tale ambito debba invece intendersi esclusa la lettera b) del comma 1, posto che la delega in essa contenuta prevede espressamente l'eventualità che dalla stessa derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rinviando per la quantificazione e la copertura degli stessi alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, stante la complessità della materia trattata e l'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, come risulta dalla relazione tecnica di passaggio. Al contrario, osserva che l'applicazione della clausola di invarianza alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 sembrerebbe priva di rilevanza sostanziale, dal momento che la delega conferita dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 21 del 2024, su cui la citata lettera a) interviene attraverso novelle, già reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria ai sensi della quale i decreti delegati devono essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale delega, pertanto, non dovrebbe risultare applicabile, diversamente da quanto sembra emergere dalla relazione tecnica di passaggio, la procedura di cui al menzionato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, posto che il rinvio a quest'ultima non risulta né dal vigente testo dell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024, né dalle modifiche ad esso introdotte con il presente provvedimento, che invece limitano il rinvio medesimo alla sola delega conferita dalla lettera b) del comma 1.
  Con riferimento all'articolo 2, evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato della Repubblica, dispongonoPag. 61 l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 in materia di bonifici istantanei in euro. In particolare, fa presente che vengono aggiornati: alcune definizioni contenute all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2001; i requisiti di cui devono disporre gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica al fine di partecipare ai sistemi di pagamento designati di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010; la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al decreto legislativo n. 135 del 2015 per le violazioni del regolamento (UE) 2021/1230, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, anche attraverso l'introduzione di nuove sanzioni. Osserva che la relazione tecnica di passaggio non ascrive alle norme nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riconoscendovi natura ordinamentale. Con particolare riguardo alle nuove sanzioni di cui al comma 3, rileva che la relazione tecnica di passaggio chiarisce che la Banca d'Italia provvede all'attuazione dei compiti da esse derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto sia delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica di passaggio sia del fatto che la Banca d'Italia, a cui spettano funzioni di vigilanza e sanzionatorie, non rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.
  Per quanto concerne l'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano le disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento alle attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. In proposito, evidenzia che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è un organismo dotato di autonomia finanziaria che determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Ciò stante, non ha osservazioni da formulare, considerato che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari non è ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la disapplicazione di alcune norme vigenti in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari di cui agli articoli 21, concernente criteri generali per lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, 23, recante norme in materia di contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e 24-bis, concernente consulenza in materia di investimenti, del decreto legislativo n. 58 del 1998 a determinate fattispecie. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché le disposizioni si limitano a regolamentare l'attività privata in materia di accesso a determinati servizi bancari e finanziari.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame (vedi allegato 1), già trasmessa per le vie brevi alla Camera. Conferma, quindi, che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 1, comma 3, primo periodo, si riferisce essenzialmente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto le disposizioni del comma 1, lettera a), recano novelle all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, che già reca un'autonoma clausola di invarianza finanziaria, mentre per l'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera b), il medesimo comma 3 fa rinvio al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Pag. 62

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2240, approvato dal Senato della Repubblica, recante modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti da parte del Governo, che ha confermato che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 1, comma 3, primo periodo, si riferisce essenzialmente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto le disposizioni del comma 1, lettera a), recano novelle all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, che già reca un'autonoma clausola di invarianza finanziaria, mentre per l'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera b), il medesimo comma 3 fa rinvio al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano.
C. 758.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2025.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel richiamare le posizioni più volte espresse al riguardo a nome del proprio gruppo, preannuncia che abbandonerà dei lavori della Commissione, al fine di esprimere la propria ferma contrarietà rispetto all'ennesima proposta di legge che prevede l'istituzione di una giornata nazionale.

  (Il deputato Grimaldi abbandona i lavori della Commissione).

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella seduta del 29 gennaio 2025, fa presente, in primo luogo, che il Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano, istituito dall'articolo 3, comma 3, potrà provvedere allo svolgimento delle attività ad esso attribuite dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte sul capitolo 2570, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della cultura.
  Chiarisce, inoltre, che dal riconoscimento del Premio Aldo Manuzio, istituito dall'articolo 4, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale Premio si sostanzierà nella consegna di una pergamena o altro riconoscimento simbolico nell'ambito di una cerimonia le cui modalità saranno definite da un successivo decreto del Ministro della cultura, coerentemente con la clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6.
  Rileva che all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 4 si potrà pertanto provvedere nell'ambito delle risorse Pag. 63disponibili a legislazione vigente iscritte sul capitolo 2570, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della cultura.
  Rappresenta, infine, che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale potrà assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Settimana nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alle attività di comunicazione istituzionale, iscritte sul capitolo 563 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 758, recante l'istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano, istituito dall'articolo 3, comma 3, potrà provvedere allo svolgimento delle attività ad esso attribuite dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte sul capitolo 2570, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della cultura;

    dal riconoscimento del Premio Aldo Manuzio, istituito dall'articolo 4, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale Premio si sostanzierà nella consegna di una pergamena o altro riconoscimento simbolico nell'ambito di una cerimonia le cui modalità saranno definite da un successivo decreto del Ministro della cultura, coerentemente con la clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6;

    all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 4 si potrà pertanto provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte sul capitolo 2570, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della cultura;

    la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale potrà assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Settimana nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alle attività di comunicazione istituzionale, iscritte sul capitolo 563 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   rilevata l'esigenza di:

    modificare la disposizione di cui all'articolo 5, al fine di prevedere il carattere facoltativo, anziché obbligatorio, delle attività di informazione svolte dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla Settimana nazionale della scrittura a mano;

    integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, al fine di allinearne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: assicura con le seguenti: può assicurare

   All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, Pag. 64strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 182.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente preliminarmente che la proposta di legge di cui la Commissione avvia l'esame reca disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Ricorda altresì che il progetto di legge, d'iniziativa parlamentare, si compone di un solo articolo e non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame ripropone il testo di proposte di legge di contenuto sostanzialmente analogo che, nel corso delle passate legislature, non hanno concluso il relativo iter d'approvazione parlamentare, tra le quali, in particolare, la proposta di legge C. 4432 e abb. della XVI Legislatura, già approvata dal Senato. Rileva che il provvedimento prevede, in particolare, che i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati, con l'eccezione di quelli che siano Parti della Convenzione UNIDROIT del 1995 sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possano essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Rileva che viene altresì previsto che il Ministero della cultura possa, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i suddetti beni culturali, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo modalità definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Osserva che il Ministro della cultura, qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, adotta uno o più decreti, nei quali, per ogni mostra o esposizione, a condizione di reciprocità, è definita, tra l'altro, la garanzia di restituzione di cui al comma 2, ai sensi di quanto previsto dal comma 3.
  Al riguardo, nel rilevare preliminarmente la necessità che il Governo chiarisca la natura della predetta garanzia di restituzione e le sue eventuali implicazioni di carattere finanziario, al fine di escludere comunque che da tale garanzia possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, che subordini l'adozione del decreto ministeriale che provvede alla concessione della garanzia non solo alla sua compatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, come già previsto dal medesimo testo, ma anche alla neutralità finanziaria dell'intervento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento in una prossima seduta.

Pag. 65

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.
C. 2149, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente preliminarmente che la proposta di legge, già approvata in un testo unificato dal Senato, conferisce al Governo deleghe legislative per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Fa presente che il provvedimento si compone di tre articoli e non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Rileva che, nel corso dell'esame presso il Senato, il relatore della Commissione Bilancio ha chiesto al Governo chiarimenti in merito a eventuali profili di onerosità derivanti da alcuni principi e criteri direttivi indicati nella delega contenuta nel testo unificato originario e che il Governo ha successivamente presentato una Nota contenente i chiarimenti richiesti e alcune condizioni volte a modificare il testo del provvedimento. Evidenzia che la Commissione Bilancio del Senato, alla luce di tale Nota, ha successivamente condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo all'ulteriore corso del provvedimento, al recepimento di tali modificazioni, che sono state successivamente introdotte nel testo dalla Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica del Senato, nel corso dell'esame in sede referente. Evidenzia che il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Cultura e che ad esso sono state abbinate otto proposte di legge. Sottolinea che la medesima Commissione ha adottato quale testo base la proposta di legge C. 2149 come approvata dal Senato.
  Per quanto concerne l'articolo 1, rileva preliminarmente che la norma in esame dispone la revisione delle modalità di accesso ad alcuni corsi di laurea in ambito medico nel rispetto dei principi di cui agli articoli 32 e 34 della Costituzione, relativi alla tutela della salute e al diritto all'istruzione, al fine di potenziare il Servizio sanitario nazionale sia in termini di numero di medici sia di qualità della loro formazione. In proposito, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere dichiarativo e programmatico della disposizione che individua l'aumento della quantità e qualità del personale sanitario quale finalità perseguita dal provvedimento in esame.
  In relazione agli articoli 2 e 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame, specificando princìpi e criteri direttivi, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Fa presente, inoltre, che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei citati decreti legislativi o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, come previsto all'articolo 2, comma 5. Sottolinea che, come previsto all'articolo 2, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Evidenzia che si prevede, altresì, che qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.Pag. 66
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame del provvedimento al Senato nonché delle clausole di neutralità finanziaria inserite dal Senato in alcuni principi e criteri direttivi, per effetto del recepimento delle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio in sede di espressione del parere non ostativo sul testo unificato originario del provvedimento. Sottolinea che resta fermo comunque che una verifica puntuale della neutralità finanziaria ovvero di eventuali oneri – e delle relative coperture – derivanti dall'esercizio delle predette deleghe, stante la complessità della materia trattata, potrà essere effettuata solo in occasione dell'esame dei provvedimenti delegati ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 prevede che i decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega conferita al Governo ai sensi del precedente comma 1, ivi inclusi quelli eventualmente recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, di cui al successivo comma 5, siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Rileva che il comma 6 del medesimo articolo 2 stabilisce, inoltre, che, qualora uno o più dei predetti decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi saranno adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzieranno le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. Tutto ciò considerato, non ha osservazioni in ordine alla formulazione delle disposizioni in commento.
  Tanto premesso, propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel concordare con la proposta di parere formulata dalla relatrice, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica riferita al testo del provvedimento (vedi allegato 2), che conferma l'assenza di profili finanziari problematici.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sull'ordine dei lavori.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come non vi sia stato un tempo adeguato per valutare la relazione tecnica poc'anzi depositata dalla sottosegretaria Albano e stigmatizza le modalità eccessivamente accelerate con cui spesso vengono svolti i lavori della Commissione.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nel prendere atto dei rilievi sollevati dal deputato Dell'Olio, rammenta come sul provvedimento in esame la relatrice non abbia formulato richieste di chiarimento in ordine ai profili di carattere finanziario e nessun componente della Commissione abbia chiesto di intervenire.
  Assicura comunque che, qualora prima della seduta siano depositate relazione tecniche da parte del Governo sui provvedimenti all'esame della Commissione, la presidenza si impegna a metterle tempestivamente a disposizione, al fine da consentirne una migliore valutazione ai fini dell'espressione dei pareri di competenza.

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.
C. 2142 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

Pag. 67

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato dal Senato della Repubblica, reca misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Fa presente che il provvedimento si compone di un solo articolo che deriva dallo stralcio da parte del Presidente del Senato dell'articolo 23 del disegno di legge S. 1184, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Segnala che la relazione tecnica e gli effetti sui tre saldi di finanza pubblica relativi all'articolo unico del presente provvedimento sono pertanto quelli risultanti dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti al disegno di legge S. 1184.
  Evidenzia che, nel corso dell'esame presso il Senato, il relatore della Commissione Bilancio, nella seduta, in sede consultiva, del 1° ottobre 2024, ha chiesto alcuni chiarimenti relativi alle quantificazioni contenute nella relazione tecnica. Fa presente che, in risposta a tali richieste, il Governo ha successivamente presentato una nota, predisposta dall'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, in cui si indicavano alcune modificazioni da introdurre al testo del provvedimento su richiesta del Ministero della salute, che sono state recepite come condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 9 ottobre 2024. Rileva che tali modificazioni sono state quindi successivamente introdotte nel corso dell'esame, in sede redigente, dalla Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.
  Fa presente che il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Affari sociali che, nel corso dell'esame, ha introdotto alcune modificazioni al testo volte a sopprimere gli oneri riferiti all'esercizio 2024, ormai trascorso, e a modificare conseguentemente la relativa copertura finanziaria.
  Con riferimento alle norme del provvedimento in esame, quali risultanti dalle modifiche approvate dalla Commissione Affari sociali, che presentano profili di carattere finanziario, fa presente che l'articolo 1, comma 1 autorizza il Ministero della salute ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, 3 unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e 15 unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che rispettano alcuni requisiti di servizio pregresso presso il Ministero medesimo. Evidenzia che a tali fini è autorizzata una spesa, per l'anno 2025, pari a euro 1.055.035 per il personale, a euro 33.264 per l'erogazione dei buoni pasto, a euro 69.103 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario. Segnala che ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 1.157.402 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del comma 2.
  In proposito, rileva che le ipotesi alla base della quantificazione degli oneri appaiono prudenziali, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato. Ciò posto, si potrebbe comunque valutare l'opportunità, a suo avviso, analogamente a quanto avvenuto al Senato con riferimento agli oneri relativi all'anno 2024, di ridurre la spesa per l'anno 2025, in considerazione del tempo trascorso dall'inizio dell'anno in corso e dei tempi presumibilmente ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e per l'attuazione del provvedimento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari complessivamente a 1.157.402 euro per Pag. 68l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007. Al riguardo, rammenta che la citata autorizzazione di spesa attiene alle somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento del danno tuttora pendenti.
  Segnala che l'importo della predetta autorizzazione di spesa, inizialmente pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è stato rideterminato per effetto di successivi provvedimenti legislativi e che le relative risorse, iscritte sul capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito del vigente bilancio pluriennale dello Stato ammontano a 101.049.245 euro per l'anno 2025 e a 99.149.245 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  In proposito, fa presente che il Governo, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, ha confermato la sussistenza delle risorse finanziarie utilizzate a copertura e che da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul menzionato capitolo di bilancio è stato accantonato, per l'anno 2025, l'importo equivalente alla voce di copertura in esame, pari a 1.157.402 euro.
  Al riguardo, segnala altresì, per completezza, che dai rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato riferiti agli esercizi finanziari 2023, 2022 e 2021, risulta che sul predetto capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute sono state registrate significative economie di spesa.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste formulate dalla relatrice, evidenzia l'esigenza di rideterminare l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, finalizzata all'assunzione presso il Ministero della salute, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, di tre dirigenti sanitari medici e di quindici funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, al fine di tenere conto dei tempi occorrenti per l'approvazione definitiva del provvedimento in esame, nonché della necessità di aggiornare i parametri a suo tempo utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalle predette assunzioni.
  Segnala, in particolare, che, quanto al profilo temporale degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, deve ipotizzarsi che le assunzioni ivi previste abbiano luogo a decorrere dal 1° aprile 2025.
  Ai fini della stima degli oneri derivanti dall'assunzione di tre dirigenti sanitari medici, occorre considerare, inoltre, che gli oneri riflessi sull'indennità di esclusività riconosciuta ai dirigenti sanitari del Ministero della salute devono essere calcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura del 38,38 per cento, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 157, della legge n. 207 del 2024.
  Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione di quindici funzionari, occorre invece tenere conto, da un lato, dell'aggiornamento della retribuzione tabellare del personale non dirigenziale e, dall'altro, dell'incremento del compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto funzioni centrali per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, nonché dell'aggiornamento degli importi dell'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale, disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024.
  Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione del personale tanto dirigenziale quanto non dirigenziale prevista dal provvedimento in esame, occorre tenere conto, infine, dell'applicazione di un incremento del 5,4 per cento sulla retribuzione complessiva in attesa del rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, che assorbe l'indennità di vacanza contrattuale relativa al medesimo triennio.
  Rileva, infine, l'esigenza di adeguare la disposizione di copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, alla luce della rideterminazione dell'autorizzazione di spesa Pag. 69di cui al precedente comma 1, sulla base dei parametri sopra richiamati.
  Deposita, quindi, agli atti della Commissione, a integrazione dei chiarimenti forniti, le tabelle recanti il dettaglio delle voci che compongono il costo del personale da assumere (vedi allegato 3).

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2142, approvato dal Senato della Repubblica, recante misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, come risultante dalla proposta emendativa approvata in sede referente;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    appare necessario rideterminare l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, finalizzata all'assunzione presso il Ministero della salute, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, di tre dirigenti sanitari medici e di quindici funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, al fine di tenere conto dei tempi occorrenti per l'approvazione definitiva del provvedimento in esame, nonché della necessità di aggiornare i parametri a suo tempo utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalle predette assunzioni;

    in particolare, quanto al profilo temporale degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, deve ipotizzarsi che le assunzioni ivi previste abbiano luogo a decorrere dal 1° aprile 2025;

    ai fini della stima degli oneri derivanti dall'assunzione di tre dirigenti sanitari medici, occorre considerare, inoltre, che gli oneri riflessi sull'indennità di esclusività riconosciuta ai dirigenti sanitari del Ministero della salute devono essere calcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura del 38,38 per cento, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 157, della legge n. 207 del 2024;

    ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione di quindici funzionari, occorre invece tenere conto, da un lato, dell'aggiornamento della retribuzione tabellare del personale non dirigenziale e, dall'altro, dell'incremento del compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto funzioni centrali per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, nonché dell'aggiornamento degli importi dell'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale, disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024;

    ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione del personale tanto dirigenziale quanto non dirigenziale prevista dal provvedimento in esame, occorre tenere conto, infine, dell'applicazione di un incremento del 5,4 per cento sulla retribuzione complessiva in attesa del rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, che assorbe l'indennità di vacanza contrattuale relativa al medesimo triennio;

    occorre adeguare la disposizione di copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, alla luce della rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1, sulla base dei parametri sopra richiamati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: euro 1.055.035 con le seguenti: euro 848.623;

Pag. 70

    sostituire le parole: euro 33.264 con le seguenti: euro 24.948;

    sostituire le parole: euro 69.103 con le seguenti: euro 60.946.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 1.157.402 con le seguenti: euro 934.517».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 febbraio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.