CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 febbraio 2025
456.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 25 febbraio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2025.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 19 febbraio sono state comunicate le valutazioni della Presidenza in ordine all'inammissibilità delle proposte emendative presentate, avverso le quali sono state formulate quattro richieste di riesame.
  Rileva che, a tal riguardo, la Presidenza, alla luce delle argomentazioni contenute nel ricorso presentato, nonché a seguito di un supplemento di istruttoria, ha ritenuto Pag. 71di riammettere l'articolo aggiuntivo Squeri 11.03, che, recando incentivi all'utilizzo di biomassa solida di origine forestale, introduce disposizioni riferibili alla disciplina delle foreste e delle filiere forestali, analogamente alle disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 del disegno di legge in esame.
  Fa presente che per le restanti proposte emendative in ordine alle quali sono state presentate richieste di riesame, la Presidenza conferma il giudizio di inammissibilità.
  Avverte, altresì, che sono stati presentati sei subemendamenti alle proposte emendative 7.01 e 12.23 della relatrice (vedi allegato).
  Al riguardo, comunica che risulta irricevibile il subemendamento Romano 0.12.23.1, in quanto privo del carattere accessorio tipico dei subemendamenti, che possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono.
  Fa presente, quindi, che, come convenuto nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 febbraio scorso, nell'odierna seduta si procederà alla discussione sul complesso delle proposte emendative presentate.

  Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo a nome del proprio gruppo sul complesso delle proposte emendative, rappresenta che le finalità che il provvedimento in esame si propone di perseguire, ossia, in primo luogo, il miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo nelle zone montane, è certamente apprezzabile e condivisibile, ricordando a tal proposito come alcune disposizioni del disegno di legge di iniziativa governativa fossero già presenti nel progetto di legge presentato dal collega Girelli, abbinato al medesimo disegno di legge.
  Stigmatizza, tuttavia, l'esiguità delle risorse finanziarie previste dal medesimo provvedimento, la cui entità complessiva è tale da rendere lo stesso, di fatto, scarsamente incisivo. Afferma, infatti, che il Governo, lungi dallo stanziare nuove e più consistenti risorse per le politiche di sviluppo economico e sociale delle zone montane, si limita a prevedere una riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, mediante un mero mutamento di allocazione di risorse già previste per il suddetto fondo. Si duole, dunque, del fatto che in tal modo, pur essendo le finalità perseguite dal provvedimento meritevoli di attenzione, in quanto finalizzate prioritariamente ad evitare lo spopolamento delle zone montane, in realtà l'unico effetto concretamente generato dal provvedimento sia quello di suscitare aspettative nelle comunità che abitano le zone montane, che rischiano di essere deluse in considerazione della mancanza di adeguati stanziamenti di risorse aggiuntive.
  Critica, altresì, che il procedimento disciplinato dal disegno di legge in esame per l'individuazione dei comuni montani non preveda un ruolo decisionale di primo piano del Parlamento, essendo invece tale individuazione demandata ad atti non legislativi.
  Auspica, pertanto, che nell'ambito dell'esame presso la Camera dei deputati sia possibile affrontare i temi posti dalle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, con particolare riferimento alle questioni relative allo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, dando atto che il Ministro Calderoli ha inteso assicurare una discussione sul merito del provvedimento anche presso questo ramo del Parlamento, aprendo a possibili modifiche del testo approvato dal Senato della Repubblica. Ribadisce, a tal riguardo, che le proposte emendative presentate dal proprio gruppo prevedono adeguate coperture finanziarie, in particolare mediante la riduzione di risorse destinate ad altre opere, quali il ponte sullo stretto di Messina, nonché attraverso una riduzione di altri fondi, come quelli utilizzati per la cosiddetta «legge mancia».
  Insistendo sulla necessità che siano reperite maggiori risorse, in particolare, per l'istruzione e la sanità, ritiene necessaria, infine, una rimodulazione dei criteri d'identificazione dei lavoratori che hanno diritto alle agevolazioni per il lavoro agile nei comuni montani, al fine di consentire l'accesso ai benefici anche ai soggetti che abbiano compiuto quarantuno anni di età.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI, valutando positivamente la circostanza che sul Pag. 72provvedimento in esame si registri un sensibile apprezzamento da parte delle diverse forze politiche, si dichiara disponibile a valutare eventuali modifiche migliorative del testo, ma, al contempo, respinge sin d'ora ogni possibilità di prevedere ulteriori risorse aggiuntive rispetto a quelle già indicate nel testo approvato dal Senato della Repubblica, segnalando come su questo provvedimento sia stato già stanziato il massimo delle risorse possibili. Rappresenta che, a differenza di quanto accaduto negli anni e nelle legislature precedenti, il provvedimento in esame stanzia importanti somme a favore delle zone montane, in relazione alle quali è già previsto un fondo di 200 milioni di euro annui e, a tal proposito, ricorda che le agevolazioni per il lavoro agile contenute nell'articolo 22, pur essendo limitate sulla base dell'età dei beneficiari, comportano, di per sé, un onere pari a oltre 18 milioni di euro per l'anno 2026.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative presentate. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 25 febbraio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 25 febbraio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.55.

Sui lavori della Commissione.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine alle tempistiche di redazione e pubblicazione della relazione annuale sulla sperimentazione relativa al bilancio di genere, anche ai fini del successivo esame da parte della Commissione Bilancio.
  Nel ricordare come, per prassi, la suddetta documentazione sia, solitamente, pubblicata e trasmessa alle Camere in tempo utile per la sua diffusione in occasione della ricorrenza dell'8 marzo, si rivolge alla rappresentante del Governo, sollecitando la pubblicazione in tempi rapidi della documentazione medesima.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO assicura che è in via di ultimazione da parte gli uffici della Ragioneria generale dello Stato la predisposizione della suddetta documentazione che, pertanto, a breve la relazione dovrebbe essere resa disponibile.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di versamenti e di riscossione.
Atto n. 246.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2025.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto in esame.
  Fa presente che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, nel ricordare che nella seduta del 18 febbraio scorso aveva già evidenziato l'assenza di profili finanziari problematici nell'ambito Pag. 73del provvedimento in esame, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, nel recare una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione, recepisce modifiche introdotte alla disciplina in materia di riscossione in attuazione della delega di cui alla legge n. 111 del 2023 che, a suo avviso, rischiano di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Ciò premesso, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 febbraio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa.
C. 1573 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento avanzate dalla deputata Guerra nella seduta del 18 febbraio scorso, fa presente preliminarmente che l'articolo 14 della proposta di legge in esame prevede che le disposizioni della presente legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.
  Al riguardo, osserva che l'articolo 5, che reca disposizioni in materia di distribuzione degli utili, prevede, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, che le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa, non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, sono soggette, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, limitatamente all'anno 2025 ed entro un limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi.
  Evidenzia, pertanto, che sulla questione relativa alla possibilità di applicazione alle società cooperative del beneficio di cui al citato articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015 è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 nonché con la risposta ad interpello n. 284 del 5 aprile 2023.
  Sul punto, rileva che l'Agenzia ha osservato, innanzitutto, che l'articolo 3 del decreto emanato il 25 marzo 2016 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze specifica che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile. Ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. Fa presente, quindi, che, secondo quanto rilevato dall'Agenzia delle entrate, non si tratta dell'attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale bensì di una modalità di erogazione della retribuzione, prevista dal libro V del codice civile Pag. 74nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell'impresa, secondo la quale il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con la partecipazione agli utili.
  Aggiunge, altresì, che l'Agenzia delle entrate ha sottolineato che, in base alla formulazione della norma che riconosce l'agevolazione in esame e sulla base del relativo decreto interministeriale attuativo, la partecipazione agli utili dell'impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali elementi devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita.
  Ciò premesso, osserva, ancora, che nella richiamata circolare n. 28/E del 2016 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, per quanto riguarda il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge n. 208 del 2015, l'agevolazione risulta riservata al settore privato, mentre sono escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono quindi assoggettabili ad imposta sostitutiva i premi e gli utili erogati ai dipendenti di enti pubblici economici, in quanto tali enti, non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere compresi nel settore privato.
  Alla luce di tali chiarimenti, conclude affermando che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 182 e seguenti, della sopracitata legge n. 208 del 2015, e, conseguentemente, l'articolo 5 del disegno di legge in esame, sono applicabili anche alle società cooperative.
  Peraltro, ricorda come l'Agenzia delle entrate abbia precisato che possono essere ammessi al beneficio di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all'articolo 1 della legge n. 142 del 2001, nella misura in cui siano conformi alle previsioni della norma agevolativa e del relativo decreto interministeriale attuativo.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 6 del disegno di legge in esame, nella sostanza, intende disciplinare i piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori prevedendo che tale partecipazione possa avvenire, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, anche mediante l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato e, inoltre, che l'ultimo periodo dell'articolo 6 prevede, per il solo anno 2025, che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato sono esenti, entro certi limiti, dalle imposte sui redditi.
  Sottolinea come risulti notorio che i modi di rappresentare le partecipazioni di cooperazione sono diversi a seconda della diffusione tra il pubblico dei relativi strumenti finanziari e delle dimensioni della società cooperativa.
  Rammenta, infatti, che la disciplina propria delle società cooperative prevede che, per quanto non espressamente previsto dal titolo VI del codice civile, si applicano le disposizioni sulle società per azioni e che, nelle cooperative con un numero di soci inferiore a venti o con un attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro l'atto costitutivo può prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in particolare articolo 2519 del codice civile e, pertanto, le partecipazioni di cooperazione possono essere rappresentate da azioni o da quote a seconda che si applichi, rispettivamente, la disciplina in materia di società per azioni o società a responsabilità limitata.
  Ritiene, pertanto, che, a un primo esame del provvedimento, le previsioni dell'articolo 6, considerato il riferimento alle azioni, si applichino alle cooperative nelle quali le partecipazioni al capitale sono rappresentate da azioni, mentre non sembrano applicabili alle cooperative nelle quali le partecipazioni al capitale non sono rappresentate da azioni.Pag. 75
  Evidenzia, infine, che, relativamente all'ampiezza della platea ai fini della valutazione degli effetti finanziari dell'articolo 6 del provvedimento in oggetto, è stato preso in esame l'ammontare totale dei dipendenti coinvolti in piani di azionariato diffuso, in assenza di dati di dettaglio per le fattispecie interessate ed è stato ipotizzato quale ammontare medio dei dividendi il limite massimo previsto normativamente, pari a 1.500 euro per ciascun dipendente e conclude evidenziando come la stima riguardante l'articolo 6, effettuata sulla base di tali ipotesi, sia improntata al principio della prudenza richiesto in sede di predisposizione delle relazioni tecniche.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ringrazia la sottosegretaria per i chiarimenti forniti, sottolineando l'utilità di tali informazioni al fine di definire in modo chiaro la portata applicativa del provvedimento. Precisa, con riferimento all'individuazione della platea dei beneficiari della misura di cui all'articolo 6, che la valutazione operata dal Governo tiene conto dell'ammontare totale dei dipendenti coinvolti in piani di azionariato diffuso, mentre, l'articolo 6 della proposta di legge, si riferisce unicamente ai dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle titolari di azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato. Pertanto, prospetta che, alla luce della suddetta valutazione, si determineranno con ogni probabilità economie di bilancio anche in considerazione dei tempi necessari all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, confermando il parere già proposto nel corso della seduta del 18 febbraio 2025, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 1573 e abb.-A, recante la partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    si rende necessario riformulare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, al fine di chiarire in modo univoco che, per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, il limite di importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata dal predetto comma 182 sia innalzato a 5.000 euro lordi, mentre non sono modificate le ulteriori previsioni recate in materia dalla legge n. 208 del 2015;

    in particolare, restano ferme le disposizioni del comma 186, che circoscrivono l'applicazione della disciplina agevolativa entro precisi limiti di settore e di reddito, nonché quella del comma 185, coincidente con il comma 2 dell'articolo 5, che rinvia alle ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette al fine di regolare le fasi dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso inerenti all'imposta sostitutiva;

    la quantificazione delle minori entrate derivanti, per gli anni 2025 e 2026, dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, nonché delle maggiori entrate derivanti dalla medesima disposizione per l'anno 2027, utilizzate con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 2, del provvedimento in esame, è stata effettuata a partire da elaborazioni sugli archivi delle certificazioni uniche e delle dichiarazioni contenute nel modello 770, relative all'anno d'imposta 2022, al fine di individuare le società che erogano premi di produttività e distribuiscono utili, considerando in particolare le imprese che si ritiene possano rispettare il limite del 10 per cento degli utili distribuiti ai lavoratori dipendenti, previsto dal medesimo comma 1 dell'articolo 5;

Pag. 76

    ai fini della valutazione dei predetti effetti finanziari, è stato considerato un maggiore importo imponibile rispetto a quello derivante dalle erogazioni effettuate, in base alla legislazione vigente, sotto forma di premi di risultato o forme di partecipazione agli utili, al fine di tener conto del nuovo limite massimo complessivo di 5.000 euro lordi introdotto dalla disposizione in esame per l'accesso alla misura agevolativa;

    a tale maggiore importo, quantificato, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione, nella metà di quanto erogato a legislazione vigente sotto forma di premi di risultato o forme di partecipazione agli utili, è stata applicata la differenza tra un'aliquota media IRPEF pari al 35 per cento e la tassazione sostitutiva del 5 per cento, stimando una perdita di gettito pari a 49 milioni di euro nell'anno 2025 relativa all'IRPEF e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 relativa alle addizionali regionali e comunali, nonché un recupero di gettito pari a 0,1 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di addizionali comunali;

    anche con riferimento all'articolo 6, comma 1, si rende necessario precisare che resta ferma la complessiva disciplina recata in materia dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare al fine di confermare l'applicazione dei limiti di settore e di reddito di cui al comma 186 del medesimo articolo 1;

    la quantificazione delle minori entrate derivanti dalla disciplina dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti al capitale della società, recata dall'articolo 6, comma 1, è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite presso gli operatori di settore, dalle quali risulta un numero di dipendenti coinvolti in piani di azionariato diffuso pari a 108.000 unità, nonché ipotizzando, in assenza di dati puntuali circa l'ammontare dei dividendi agevolati, un ammontare medio pari al limite di 1.500 euro previsto dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 6, comma 1;

    applicando l'aliquota fiscale vigente, pari al 26 per cento, al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi agevolati risultante dalla predetta stima, pari a 162 milioni di euro, si stima, pertanto, che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 determini una perdita di gettito per l'anno 2025, in termini di competenza, pari a circa 21 milioni di euro;

    occorre inserire una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 17-bis della legge n. 936 del 1986, introdotto dall'articolo 13 del progetto di legge in esame, al fine di assicurare che dal funzionamento della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, istituita presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché di escludere la corresponsione ai componenti della medesima Commissione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati,

   esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 5, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite di importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata nello stesso comma 182 è innalzato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 183 a 189 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: comma 184-bis con le seguenti: commi da 184-bis a 189.

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  All'articolo 13, comma 1, capoverso Art. 17-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti.
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Faraone 4.1005, che prevede, tra l'altro, che le società che adottano la partecipazione nel consiglio di amministrazione o nel comitato per il controllo sulla gestione di amministratori designati in rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti delle medesime società abbiano diritto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, all'applicazione di un'aliquota agevolata dell'imposta sui redditi delle società pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria. Rileva che la proposta emendativa non provvede tuttavia alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della predetta aliquota agevolata e alla relativa copertura finanziaria;

   Guerra 5.101 e Fenu 5.1000, che rendono permanente – e non più riferibile al solo anno 2025, come attualmente previsto – l'applicazione alle somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa, non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, senza tuttavia provvedere all'adeguamento della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

   Fenu 5.1001, che eleva da 5.000 a 10.000 euro il limite di importo complessivo in relazione al quale è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento per le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa, non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei maggiori oneri che conseguono da tale incremento e al reperimento della relativa copertura finanziaria;

   Fenu 5.1002, che prevede, in primo luogo, che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, né siano soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in esame, i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 5. Rappresenta che tali contributi, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle Pag. 78disposizioni dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, nonché ai fini dell'applicazione delle disposizioni per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, per le quali si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette nazionali di attuazione del citato regolamento (UE) 2019/1238. Rileva, inoltre, che la proposta emendativa prevede, altresì, che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, né siano soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata al comma 1 dell'articolo 5 del presente provvedimento, i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa erogate ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 5, anche se eccedenti i limiti indicati nel citato articolo 51, comma 2, lettera a). Evidenzia, altresì, che la proposta emendativa non provvede tuttavia alla quantificazione delle minori entrate derivanti da tali previsioni e al reperimento della relativa copertura finanziaria;

   Scotto 5.5, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 5, incluse quelle relative alla sottoposizione delle somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa, non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, si applichino anche alle somme erogate, nel limite di 10.000 euro lordi, dalle società cooperative quali trattamenti economici ulteriori in favore del socio lavoratore, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142. Rileva, altresì, che la proposta emendativa non provvede tuttavia alla quantificazione delle minori entrate derivanti da tale previsione e al reperimento della relativa copertura finanziaria;

   Fenu 6.1003, che rende permanente la previsione di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, con cui si stabilisce che, per l'anno 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare. Rileva che, ciò considerato, la proposta emendativa appare suscettibile di determinare minori entrate erariali rispetto a quelle già valutate dal provvedimento, prive di quantificazione e copertura finanziaria;

   Fenu 6.1004, che eleva da 1.500 a 5.000 euro l'importo massimo relativo ai dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato per i quali è prevista, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, terzo periodo, l'esenzione dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei corrispondenti oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Fenu 6.1005, che prevede che i contratti collettivi possano destinare una quota parte della retribuzione aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, in misura non superiore al 15 per cento della retribuzione globale di fatto, per il finanziamento della partecipazione ai piani per la partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, disciplinati dall'articolo 6, stabilendo che, in tal caso, si applichi l'articolo 51, comma 2, lettera g), e comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esclude che il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti concorra alla formazione del reddito da lavoro dipendente, e incrementando, altresì, l'importo massimo entro il quale è stabilita la suddetta esclusione fino a 40.000 euro, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei corrispondenti oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Faraone 6.01000, che prevede che le imprese che adottano un piano per la partecipazionePag. 79 alla ripartizione degli utili possano dedurre a fini fiscali le somme erogate ai lavoratori in forza del medesimo piano, in misura comunque non superiore al 20 per cento del reddito d'impresa imponibile originario, stabilendo, altresì, che le somme erogate al lavoratore in applicazione del suddetto piano concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei corrispondenti oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Faraone 6.01001, che prevede che le medie e grandi imprese che stabiliscono un rapporto non superiore a venticinque tra la remunerazione complessiva degli amministratori e il salario aziendale minimo hanno diritto all'applicazione di un'aliquota agevolata dell'IRES pari al 95 per cento dell'aliquota ordinaria, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione di tale aliquota agevolata e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Barzotti 8.1000, che stabilisce che i contratti collettivi devono prevedere referenti per l'attuazione dei piani di miglioramento e innovazione organizzativa, prevedendo, altresì, con riferimento a tali soggetti, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di deposito del contratto, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri derivanti da tali previsioni e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Carotenuto 10.1002, Faraone 13.1000, Guerra 13.102, Tucci 13.01002 e 13.01001, Scotto 13.01000, Faraone 13.1005 e 13.01003, che prevedono l'istituzione del Garante della sostenibilità sociale delle imprese, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei corrispondenti oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Appendino 14.01000, che introduce un'aliquota IRES agevolata per le grandi imprese che stabiliscono specifici limiti alla remunerazione dei propri dirigenti, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei corrispondenti oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Mari 15.1, che sopprime la disposizione che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 6 del provvedimento in esame.

  Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Scotto 2.01, che, nel dettare disposizioni in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati e dei datori di lavoro, prevede, tra l'altro, che, ai fini della misurazione del dato associativo delle associazioni sindacali dei lavoratori privati, l'INPS, da un lato, rilevi il numero delle deleghe per il versamento dei contributi associativi dei lavoratori iscritti a organizzazioni sindacali attraverso un'apposita sezione della denuncia aziendale nel sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, cosiddetto «flusso UNIEMENS» e, dall'altro, calcoli il dato associativo riferito a ciascuna organizzazione sindacale, con riferimento a ciascun anno civile, dividendo per dodici il numero complessivo delle rilevazioni mensili delle deleghe relative ai contributi associativi, comunicandone il risultato al CNEL. Evidenzia che la proposta emendativa, inoltre, assegna allo stesso CNEL il compito di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di pubblicare nel proprio sito internetPag. 80 istituzionale, con cadenza annuale, i dati relativi alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali suddivisi per categoria e area contrattuale e quelli relativi alla rappresentatività delle confederazioni sindacali, ottenuti sommando i dati concernenti le organizzazioni sindacali ad esse aderenti, nonché i dati associativi ed elettorali suddivisi anche su base territoriale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla possibilità per l'INPS e il CNEL di svolgere le attività loro affidate dalla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Fenu 3.1009, che introduce specifici meccanismi premiali in favore delle società che incentivano la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza. Rappresenta, in particolare, la circostanza che si prevede la deducibilità delle spese sostenute in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6, nonché delle disposizioni per l'acquisto o per la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori dipendenti della società emittente il titolo o delle società controllanti, o da essa controllate o a essa collegate, per un importo annuo non superiore a 10.000 euro. Evidenzia che la proposta prevede, altresì, la deducibilità dei premi eventualmente previsti dai piani per l'innovazione e l'efficienza di cui all'articolo 7. Sottolinea, infine, che viene, stabilito che ai relativi oneri, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, nonché in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul medesimo Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Fenu 4.1003, che introduce specifici meccanismi premiali in favore delle società che adottano le disposizioni relative alla partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di amministrazione e, ove costituito, al comitato per il controllo sulla gestione. In particolare, rileva che con riferimento alle predette società viene prevista la deducibilità delle spese sostenute in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6, nonché delle disposizioni per l'acquisto o per la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori dipendenti della società emittente il titolo o delle società controllanti, o da essa controllate o a essa collegate, per un importo annuo non superiore a 10.000 euro. La proposta emendativa prevede, altresì, che siano deducibili i premi eventualmente previsti dai piani per l'innovazione e l'efficienza di cui all'articolo 7. Evidenzia, infine, che viene stabilito che ai relativi oneri, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, nonché in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul medesimo Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Faraone 5.1003, che prevede che gli utili d'impresa distribuiti ai lavoratori dipendenti costituiscano voci di costo nei bilanci delle imprese medesime. Al riguardo, rappresenta la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, con particolare riguardo al regime fiscale applicabile alle predette voci di costo;

Pag. 81

   Guerra 5.1004, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 5, incluse quelle relative alla sottoposizione delle somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa, non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, si applichino anche alle somme erogate dalle società cooperative quali trattamenti economici ulteriori in favore del socio lavoratore, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche considerando che l'articolo 14 del provvedimento in esame prevede che le disposizioni contenute nella presente proposta di legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili. Sul punto, anche alla luce dei chiarimenti testé resi dalla rappresentante del Governo, ritiene che possa esprimersi una valutazione non ostativa. Ritiene, tuttavia, necessario acquisire al riguardo l'avviso del Governo;

   Faraone 5.01000, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa, stabilendo che le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro o dai datori di lavoro a tal fine convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi e di ludoteche destinati prioritariamente ai figli dei lavoratori. Sottolinea, altresì, che la proposta emendativa provvede ai predetti oneri attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, prevedendo, a tal fine, che entro il 30 luglio 2025 siano approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e che, qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli in precedenza indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, siano disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari ai suddetti importi, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione dei contribuenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa in esame, con particolare riferimento al rispetto dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, che prescrive la necessaria contestualità, in sede legislativa, tra i nuovi o maggiori oneri e il reperimento delle risorse finanziarie attraverso cui farvi fronte;

   Faraone 6.1008, che prevede, tra l'altro, che i piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori di cui all'articolo 6 stabiliscano la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti, stabilendo, altresì, che il totale degli utili di impresa che può essere oggetto di distribuzione ai lavoratori dipendenti non possa superare il 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi. Rappresenta che la proposta stabilisce, inoltre, che i contratti collettivi possano prevedere che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, previo suo consenso, nella misura massima del 20 per cento, sia costituita da partecipazioni azionarie o da quote di capitale, ovvero da diritti di opzione sulle stesse. La proposta emendativa prevede, tra l'altro, che i piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori di cui all'articolo 6 stabiliscano la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti, stabilendo, altresì, che il totale degli utili di impresa che può essere Pag. 82oggetto di distribuzione ai lavoratori dipendenti non possa superare il 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi. La proposta stabilisce, inoltre, che i contratti collettivi possano prevedere che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, previo suo consenso, nella misura massima del 20 per cento, sia costituita da partecipazioni azionarie o da quote di capitale, ovvero da diritti di opzione sulle stesse. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, ove si considerino, in particolare, le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 della presente proposta di legge in relazione alla quota degli utili di impresa da attribuire ai lavoratori dipendenti nonché le disposizioni di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente;

   Faraone 6.1010, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2, lettera g) e 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle azioni e degli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa in termini di minori entrate tenuto conto del fatto che la stessa sembra ampliare l'ambito applicativo delle esclusioni dal reddito di lavoro dipendente a fini fiscali rispetto alla legislazione vigente;

   Faraone 13.1001 e 13.1004, che prevedono che la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori sia istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anziché presso il CNEL. Al riguardo, manifesta la necessità di acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad esclusione della proposta emendativa Guerra 5.1004, sulla quale esprime nulla osta. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4 trasmesso dall'Assemblea.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo in merito agli emendamenti Fenu 3.1009 e 4.1003, fa presente che le predette proposte emendative provvedono sia alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette proposte sia alla corrispondente copertura finanziaria, lamentando come non emergano in modo chiaro le ragioni sottese al parere contrario espresso dal Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che il parere contrario espresso dal Governo in ordine alle proposte emendative cui ha fatto riferimento l'onorevole Dell'Olio si giustifica in ragione dell'inidoneità della copertura finanziaria prevista dalle suddette proposte.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) fa presente che le valutazioni espresse in ordine ai profili finanziari degli emendamenti in discussione non consentono di avere piena cognizione circa le effettive ragioni della contrarietà prospettata. Ritiene, in particolare, che andrebbe chiarito da parte del Governo se i profili di criticità evidenziati afferiscano all'incapienza del Fondo per interventi strutturali di politica economica, individuato ai fini della copertura, o se la contrarietà si spieghi in ragione del fatto che il Governo intende destinare le risorse disponibili sul predetto Fondo ad altre finalità. A tale proposito, evidenzia come, in Pag. 83questo secondo caso, la Commissione Bilancio non potrebbe esprimersi in senso contrario sulle proposte emendative, in quanto non sussisterebbe alcun profilo di incompatibilità rispetto all'articolo 81 della Costituzione, laddove l'intervento normativo, pur comportando maggiori oneri, provvede ai mezzi per farvi fronte.
  Sottolinea, al riguardo, come rappresenti, invece, prerogativa esclusiva dell'Assemblea compiere le scelte in ordine al merito degli interventi recati dalle suddette proposte emendative.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che la contrarietà espressa in merito alle proposte emendative in discussione è motivata da una molteplicità di ragioni che investono tanto i profili attinenti alla quantificazione degli oneri da esse recate quanto quelli relativi alle coperture finanziarie individuate.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede che sia fornita una puntuale valutazione tecnica a suffragio della contrarietà espressa dal Governo, anche al fine di consentire a tutte le forze politiche di poter formulare le proposte emendative tenendo conto delle quantificazioni degli oneri ritenute corrette da parte del Governo. A suo avviso, infatti, le quantificazioni indicate dagli emendamenti Fenu 3.1009 e 4.1003 sono estremamente prudenziali. Su un piano più generale, segnala l'esigenza che l'Esecutivo fornisca dati più puntuali in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari dei provvedimenti, anche con riferimento ai provvedimenti di iniziativa governativa. A titolo di esempio, ricorda come in occasione dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane, di cui all'Atto n. 136, fossero stati richiesti opportuni elementi informativi al fine di avere un quadro completo delle valutazioni sottese alla suddetta operazione e lamenta come, a fronte di tali richieste, non sia stato fornito alcun effettivo riscontro.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) stigmatizza l'atteggiamento del Governo che, anche in passato, ha reiteratamente espresso pareri contrari in ordine a emendamenti presentati dai parlamentari dell'opposizione, ritenendo inadeguate le relative fonti di copertura, senza, tuttavia, fornire elementi chiari che consentano alle forze parlamentari di comprendere se la contrarietà espressa sia motivata in ragione dell'incapienza dei fondi individuati a copertura o se la dotazione finanziaria sia in realtà preordinata alla realizzazione di interventi ritenuti politicamente prioritari dalla maggioranza e dal Governo. Evidenzia come l'assenza di chiarezza su tale punto determini un profondo squilibrio nella dinamica del confronto democratico tra organi parlamentari e Governo, atteso che il Parlamento si trova, in sostanza, nella condizione di doversi affidare a valutazioni che non possono essere adeguatamente verificate.
  Si associa, pertanto, alle richieste avanzate dal collega Dell'Olio chiedendo che siano forniti elementi chiari e circostanziati in merito alle effettive disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) lamenta la valutazione espressa dal Governo con riferimento all'articolo aggiuntivo Scotto 2.01, ritenendo, in particolare, che gli adempimenti che la proposta emendativa individua in capo all'INPS e al CNEL in materia di accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali sarebbero pienamente ricompresi nell'ambito delle funzioni attribuite a tali enti dalla normativa vigente, in particolare ove si considerino le attribuzioni che il presente disegno di legge intende individuare in capo al CNEL. Ritiene, pertanto, che le asserite criticità relative ai profili finanziari dell'articolo aggiuntivo Scotto 2.01 celino in realtà una contrarietà sul piano politico rispetto alla predetta proposta emendativa.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce come, in ordine agli emendamenti Fenu 3.1009 e 4.1003 non sia possibile Pag. 84asseverare la congruità della quantificazione indicata nell'ambito delle predette proposte emendative.
  Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Guerra in merito all'articolo aggiuntivo Scotto 2.01, prende atto dei rilievi espressi confermando, tuttavia, il parere contrario già espresso.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel rilevare come l'idoneità della quantificazione degli oneri recati da una proposta emendativa possa essere stabilita solo sulla base di una valutazione tecnica effettuata da parte dei competenti uffici ministeriali, ribadisce la necessità che ogniqualvolta il Governo in Commissione Bilancio intenda esprimere un parere di contrarietà su una proposta emendativa motivato dall'inidoneità della quantificazione degli oneri da essa recati, sia tenuto a depositare agli atti della Commissione stessa una nota tecnica idonea a chiarire i dati e gli elementi posti alla base di tale valutazione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto delle valutazioni espresse dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 2.01, 3.1009, 4.1003, 4.1005, 5.5, 5.101, 5.1000, 5.1001, 5.1002, 5.1003, 5.01000, 6.1003, 6.1004, 6.1005, 6.1008, 6.1010, 6.01000, 6.01001, 8.1000, 10.1002, 13.102, 13.1000, 13.1001, 13.1004, 13.1005, 13.01000, 13.01001, 13.01002, 13.01003, 14.01000 e 15.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4 degli emendamenti.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4 degli emendamenti.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
  Ricorda, altresì, che la Commissione Lavoro, nell'ambito del proprio esame in sede referente, aveva adottato un primo testo base in data 19 dicembre 2023 e che su tale testo, come emendato durante il predetto esame, la Commissione medesima aveva conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea in data 24 gennaio 2024.
  La Commissione Bilancio, in data 6 febbraio 2024, esaminando il provvedimento in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, aveva deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento. Tuttavia, l'Assemblea, il 7 febbraio 2024, ha deliberato il rinvio del provvedimento in Commissione.
  A seguito del predetto rinvio, la Commissione Lavoro, in data 22 gennaio 2025, ha adottato un nuovo testo base, successivamente emendato, conferendo quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, nella seduta del 18 febbraio 2025.
  Fa presente che il testo all'esame dell'Assemblea si compone di quattro articoli e né il testo né le proposte emendative approvate sono corredati di relazione tecnica.Pag. 85
  Con riferimento all'articolo 1, rileva preliminarmente che le norme in esame introducono nuovi istituti o estendono istituti vigenti in favore dei lavoratori pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. In particolare, per i citati lavoratori il comma 1 introduce un congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, mentre il comma 3 incrementa da 150 a 300 giorni la sospensione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo.
  Tutto ciò premesso, ai fini di una puntuale individuazione della platea dei soggetti potenzialmente interessati al presente provvedimento, rileva l'esigenza di chiarire preliminarmente se il grado di invalidità del 74 per cento si riferisca ai soli lavoratori affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, o anche ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, e con quali modalità si dovrà procedere a identificare la ricorrenza dei presupposti necessari all'applicazione delle misure contenute nel provvedimento medesimo, ossia la presenza delle malattie di cui trattasi e del relativo grado di invalidità richiesto.
  Ciò posto, evidenzia che il nuovo istituto del congedo non retribuito di ventiquattro mesi non è computato né nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali e pertanto lo stesso, in analogia con il congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari già disciplinato dalla normativa vigente, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, non appare suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. In proposito, rileva che appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo. Non formula invece osservazioni con riferimento all'incremento da 150 a 300 giorni della sospensione della prestazione dell'attività svolta da parte di un lavoratore autonomo, in quanto alla norma che ha introdotto la disciplina originaria ora oggetto di modifiche, articolo 14, comma 1, della legge n. 81 del 2017, non erano ascritti effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che i dipendenti di datori di lavoro, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, abbiano diritto di fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti.
  Specifica che per la fruizione di tali ore il datore di lavoro privato richiede il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre le amministrazioni pubbliche provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Rileva che il beneficio introdotto comporta una maggiore spesa per effetto sia dei rimborsi chiesti nel settore privato dai datori di lavoro all'ente previdenziale sia per le sostituzioni effettuate dalla pubblica amministrazione. Gli oneri che ne derivano sono valutati in 33 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
  In proposito, al fine di poter verificare la quantificazione degli oneri valutati dal provvedimento in esame, fa presente la necessità di acquisire chiarimenti dal Governo in merito alla platea dei soggetti a cui è potenzialmente applicabile la norma in esame, come già in precedenza evidenziato in merito all'articolo 1. Rileva, inoltre, che andrebbero acquisite informazioni di dettaglio sulle amministrazioni che sono tenute alla sostituzione del personale, nonché dati circa le retribuzioni di riferimento Pag. 86delle diverse tipologie di lavoratori potenzialmente interessati dalla norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo, valutati in 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, fa presente che, nell'ambito del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027, il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento di competenza pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027.
  Ciò premesso, nel segnalare che, in base a un'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2025 risultano allo stato disponibili, nell'ambito del predetto capitolo, circa 45,4 milioni di euro, rileva che appare necessario acquisire una conferma dal Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione del medesimo Fondo disposta dal successivo articolo 3, comma 3.
  Con riferimento all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche. Con decreto interministeriale sono stabiliti i requisiti per il conferimento dei premi, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La disposizione autorizza, quindi, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, ricorda che, come già evidenziato con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 3, nell'ambito del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027, il citato Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili reca uno stanziamento di competenza pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027. Nel rammentare che per l'anno 2025 risultano allo stato disponibili nell'ambito del predetto Fondo circa 45,4 milioni di euro, fa presente che appare necessario acquisire una conferma dal Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta dall'articolo 2, comma 3.
  Segnala, infine, l'opportunità di sopprimere il secondo periodo del comma 3, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, posto che tale previsione sembrerebbe di fatto assorbita da quanto stabilito in via generale dall'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024, recante il Pag. 87bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, che autorizza, in via generale, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno.
  Per quanto concerne l'articolo 4, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che disposizioni del provvedimento in oggetto siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento in una prossima seduta, essendo ancora in corso di svolgimento la necessaria istruttoria da parte delle amministrazioni competenti.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel segnalare come il provvedimento sia da tempo all'attenzione della Camera, ritiene che sia doveroso acquisire un'indicazione più precisa in ordine ai presumibili tempi di conclusione dell'esame del provvedimento da parte della Commissione Bilancio.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) fa presente che, dal momento che la Commissione Lavoro, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea, ha adottato un nuovo testo, risulta necessario acquisire una quantificazione puntuale dei relativi oneri da parte dei competenti uffici ministeriali. Fa presente, tuttavia, che, sulla base delle informazioni assunte, tale istruttoria si trova già in una fase avanzata e che, pertanto, l'esame del provvedimento potrebbe concludersi già nel corso della prossima settimana.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.
C. 2084, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Nel rilevare che le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.30.