SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 9.
DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2245 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che il parere sul provvedimento dovrà essere espresso nella seduta odierna, essendo calendarizzato per la discussione in Assemblea alle ore 15 di oggi.
Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciancitto, per lo svolgimento della relazione e la formulazione della proposta di parere.
Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), relatore, per quanto concerne le competenze della Commissione Affari sociali, segnala in primo luogo che l'articolo 1, comma 10-bis, inserito al Senato, modifica l'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 230 del 2021 relativo all'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale, prevedendo che tale Osservatorio predisponga per l'Autorità politica delegata per la famiglia una relazione non più semestrale, ma annuale.
L'articolo 4 reca numerose disposizioni i concernenti termini in materia di salute. Il comma 1 modifica l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa, il quale, nella formulazione originaria, prevedeva che, a far data dal 1° gennaio 2018, gli organi liquidatori dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) – Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza – restassero in carica fino al completamento delle operazioni di liquidazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Con la soppressione del riferimento a tale data non viene più previsto un termine massimo per la loro permanenza in carica – a parte il riferimento al completamento delle operazioni di liquidazione.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre la possibilità dell'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, derogando alle previsioniPag. 155 della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie. Viene previsto, inoltre, che le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti non solo se muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, ma anche se in possesso della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari.
Il comma 2-bis, inserito al Senato, modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025; inoltre, estende al triennio 2020-2022 la disciplina, già prevista per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, sulla certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo, che prevede la possibilità di acquisire tale certificazione attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.
Il comma 3 consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, anche per l'anno 2025, alcuni strumenti straordinari – previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati – per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.
I commi 3-bis e 3-ter, introdotti al Senato, novellano una disciplina transitoria posta in origine dalla legge di bilancio 2022 e successivamente oggetto di diverse modifiche, volta alla stabilizzazione – mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato – del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del SSN, ivi compreso il personale non più in servizio. In particolare, il termine per il conseguimento dei requisiti per la predetta stabilizzazione, già fissato al 31 dicembre 2024, è posticipato al 31 dicembre 2025.
Fa presente che il comma 4 prevede la proroga, per l'anno 2025, della possibilità per le aziende e gli enti del SSN di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario. La relazione illustrativa chiarisce che la finalità della proroga è quella di consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare, anche per l'anno 2025, alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Conseguentemente, la misura è diretta a garantire i livelli essenziali assistenza.
Il comma 5 – con una modifica all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023 – incide sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2025, in base all'esperienza professionale acquisita, di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione. Esso in particolare è volto a estendere al 31 dicembre 2024 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine finale del periodo di maturazione, da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai concorsi sopracitati.
Il comma 6 modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina sulle procedure conseguenti all'eventuale superamento del limite annuo della spesa farmaceuticaPag. 156 ospedaliera per acquisti diretti, disciplina di cui all'articolo 1, commi da 574 a 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La novella differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine finale di applicazione del metodo transitorio di rilevazione, da parte dell'AIFA, del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), relativamente agli acquisti diretti ospedalieri dei farmaci di classe A ed H. Tale metodo transitorio si basa sui dati del Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche, mentre il metodo previsto a regime si basa sui dati presenti nelle fatture elettroniche. Il comma 12-quater – inserito al Senato – reca una norma di coordinamento in materia, mentre i successivi commi 12-quinquies e 12-sexies – anch'essi inseriti al Senato – recano norme transitorie in relazione alle quote erogate in favore delle regioni e province autonome a titolo di ripiano del superamento dei limiti in esame nell'anno 2023.
Il comma 7 interviene sull'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. La lettera a) dispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (in precedenza non oltre il 31 dicembre 2024).
La lettera b) sospende fino al 31 dicembre 2025 (invece che fino al 31 dicembre 2024, come previsto in precedenza) l'efficacia delle disposizioni del «Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati», al fine di armonizzare le vigenti disposizioni a quelle del comma 5-ter del già citato decreto-legge n. 215 del 2023. La lettera c), come modificata al Senato, proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in tema di accreditamento istituzionale degli erogatori e stipula degli accordi contrattuali. Si specifica che resta ferma la possibilità da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del citato decreto legislativo n. 502.
La lettera d) della medesima disposizione proroga di un anno l'applicazione di una disciplina transitoria che prevede la limitazione della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2025 gli esercenti una professione sanitaria potranno essere chiamati a rispondere per i fatti anzidetti, se commessi in una situazione di grave carenza di personale sanitario, solo in presenza di colpa grave. La relazione illustrativa chiarisce che la proroga in esame si è resa necessaria nelle more del completamento dell'iter di modifica del codice penale avviato dalla Commissione per lo studio e l'approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica, istituita presso il Ministero della giustizia.
Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2025 il termine – in precedenza fissato al 31 dicembre 2024 – entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l'adeguamento agli standard di utilizzo di metodiche automatizzate, al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione).
Il comma 9 modifica il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazionePag. 157 specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. In particolare, con la modifica si intende: escludere la transitorietà della disciplina, espungendo il riferimento alla durata della deroga normativa fissata dal decreto-legge n. 215 del 2023 «fino al 31 dicembre 2024»; garantire il mantenimento degli incarichi già assegnati in virtù della deroga prevista dall'originaria formulazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018, come successivamente modificato dal decreto-legge n. 215 del 2023; assicurare la partecipazione all'assegnazione degli incarichi convenzionali, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione.
Il comma 10, modificato al Senato, consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN. Prima delle innovazioni introdotte dal comma in esame, tali possibilità di assunzione di incarichi erano previste solo transitoriamente. Secondo la relazione illustrativa la disposizione in esame «è giustificata principalmente dalla particolare situazione di carenza di medici di medicina generale e di medici specializzati in pediatria sul territorio e si rende necessaria in quanto consente ai corsisti di proseguire nell'assunzione dei predetti incarichi provvisori o sostituzioni».
Il comma 11 prevede, per far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del SSN anche allo scopo di ridurre le liste d'attesa, la possibilità per le regioni e le province autonome di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende del SSN, relativamente all'anno 2025. L'incremento di spesa – a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025 – è definito entro il tetto di spesa indicato per ciascuna regione e provincia autonoma alla Tabella 1 allegata al decreto in esame, che ammonta complessivamente a 143,5 milioni di euro. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di incremento delle tariffe orarie aggiuntive.
Il comma 11-bis, inserito al Senato, autorizza la spesa di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione alle misure di prevenzione per il tumore al seno, mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni.
Il comma 12 proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del SSN – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Il comma 12-bis – inserito al Senato – proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 l'applicabilità – secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile – di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, nonché delle modalità di utilizzo presso le farmacie dei medesimi strumenti alternativi.
Il comma 12-ter, inserito al Senato, con una integrazione al comma 377 della legge di stabilità 2014, prevede un finanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, che Pag. 158si aggiunge ai finanziamenti già previsti fino al 2027 a normativa vigente. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sulle risorse per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, comma 275 della legge di bilancio per il 2025.
Passando all'articolo 19-bis, inserito al Senato, recante disposizioni concernenti termini in materia di disabilità, le lettere a), e) ed f) del comma 2 differiscono dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 il termine di decorrenza dell'applicazione, nell'intero territorio nazionale, della disciplina relativa ai nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità – procedimento di valutazione di base e procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale (personalizzato e partecipato).
La lettera b) del medesimo comma differisce dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026 il termine per l'adozione del regolamento ministeriale (previsto dalla suddetta disciplina) inerente al suddetto procedimento valutativo di base. In relazione al suddetto differimento dell'applicazione della nuova disciplina: la lettera c) del comma 2 e il comma 1 del presente articolo prevedono, rispettivamente, il prolungamento, fino al 31 dicembre 2026, della sperimentazione della stessa nuova disciplina negli ambiti territoriali già individuati e l'ampliamento – con decorrenza dal 30 settembre 2025 (e fino al 31 dicembre 2026) – di questi ultimi; la lettera d) del comma 2 rimodula i termini temporali di alcune norme transitorie e finali.
Il comma 3 prevede che, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024, sull'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia adottato un regolamento contenente i criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, nei territori in cui è prevista la sperimentazione dei nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità.
Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2027 il termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità – struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri –, al contempo conferendo ad essa nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità, e stanziando a tal fine 900.000 euro per l'anno 2027, tramite una riduzione di pari importo del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.
L'articolo 20-bis, inserito al Senato, interviene sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2015), in particolare sul comma 394, relativo al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, prorogandolo fino al 2027 e fissando l'ammontare dei contributi, concessi sotto forma di credito di imposta, per i versamenti effettuati a suo sostegno da parte delle fondazioni bancarie. Tali contributi sono fissati a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Richiama, infine, alcune nome contenute nell'articolo 21, recante abrogazioni di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza. In particolare, i commi 4 e 5 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi (posti in via transitoria e già non più vigenti) di vaccinazione contro il COVID-19 e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate. L'intervento normativo in esame specifica che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2024). I successivi commi 5-octies, 5-novies e 5-decies, introdotti nel corso dell'esame al Senato, apportano modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo del 2020, n. 19, che disciplina controlli e sanzioni per la violazione delle Pag. 159misure urgenti adottate per evitare la diffusione da COVID-19, modificano l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in materia di sanzioni amministrative e controlli per violazioni delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e intervengono sui procedimenti amministrativi non ancora conclusi limitatamente ai profili inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, anche accessorie, dei decreti sopra citati.
Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).
Andrea QUARTINI (M5S) ritiene che in Parlamento si stia svolgendo quella che non esita a definire una farsa, in quanto il provvedimento in esame per l'ennesima volta proroga misure provvisorie senza che siano affrontati in modo strutturale i problemi del Paese in ambito sanitario, quali, ad esempio, le liste d'attesa insostenibili, il ricorso alla medicina difensiva e la carenza di personale sanitario.
Rileva, inoltre, che la compressione dei tempi d'esame del provvedimento ha compromesso la possibilità di svolgere un dibattito approfondito, ricordando in proposito che i colleghi delle Commissioni competenti in sede referente del Movimento 5 Stelle e di altri gruppi di opposizione si sono trovati costretti, nella giornata di ieri, ad abbandonare i lavori. Sottolinea quindi che, ancora una volta, attraverso la decretazione di urgenza e il cosiddetto bicameralismo alternato, si svilisce il ruolo di una Camera del Parlamento, che si trova nelle condizioni di non poter modificare un provvedimento già approvato dall'altro ramo. Esprime, invece, forte criticità rispetto alla scelta di rendere permanente il finanziamento destinato ai policlinici delle università non statali, il tutto in assenza di un reale confronto nel merito con le opposizioni.
In conclusione, rileva che nel parere è assente qualunque riferimento a quella che ritiene essere una vergogna e una mossa propagandistica, ovvero la sanatoria delle sanzioni per coloro che non si sono vaccinati contro il COVID-19. Si chiede con quale imbarazzo alcune forze politiche di maggioranza, a partire da Forza Italia, abbiano potuto accogliere tale contraddittoria previsione. Osserva che la cancellazione delle sanzioni, oltre a rappresentare una rinuncia a risorse per il bilancio dello Stato, costituisce un torto verso le persone perbene che, negli anni passati, hanno effettuato le loro scelte basandosi su un principio di solidarietà.
Per queste ragioni, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.
Nicola STUMPO (PD-IDP) rileva, con riferimento alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame di interesse della XII Commissione, che esse rappresentano l'ennesimo bluff, in quanto non contengono le risposte attese da tempo dai cittadini e le misure concretamente volte al rilancio della sanità pubblica. Con riguardo alla disposizione che annulla le sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19, rileva che in tal modo si adempie evidentemente a promesse fatte a coloro che, negli anni passati, non hanno avuto un atteggiamento rispettoso nei confronti della comunità e vengono ora in tal modo premiati.
Nel rilevare, inoltre, che il provvedimento in esame presenta anche altri aspetti critici su quali, per brevità, non intende soffermarsi, dichiara il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), relatore, ritiene utile precisare che il provvedimento in esame contiene numerose misure volute dal Governo e dall'attuale maggioranza in materie rientranti fra le competenze della Commissione, quali la tutela in ambito penale per i professionisti sanitari e le disposizioni volte ad affrontare la situazione emergenziale per quanto concerne la disponibilità di personale sanitario, situazione peraltro ereditata dall'attuale Esecutivo per scelte adottate in passato.
Per quanto riguarda gli interventi svolti dai colleghi sul tema delle sanzioni amministrative, segnala che è ormai scientificamentePag. 160 provato che il vaccino non ha consentito di bloccare la trasmissione del COVID-19 e osserva che, in molti casi, lo Stato si è già trovato costretto a risarcire, anche attraverso il pagamento delle spese processuali, coloro che avevano fatto ricorso in sede giudiziaria contro tali sanzioni.
Più in generale, ritiene che le misure introdotte siano utili come strumento di pacificazione a livello nazionale per poter meglio individuare le criticità da superare in una eventuale futura fase pandemica, tema oggetto anche del lavoro di analisi svolto dalla specifica Commissione parlamentare d'inchiesta, di cui fa parte. Evidenzia che il provvedimento in esame non reca una sanatoria basata su presupposti antiscientifici, ma ribadisce che con esso si intende voltare pagina rispetto ad alcune scelte effettuate nel recente passato.
Sulla base di tali considerazioni, dichiara che il proprio gruppo voterà convintamente a favore della proposta di parere da lui formulata.
Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) si dice stupito del fatto che il relatore possa affermare che, su basi scientifiche, è stata dimostrata l'inefficacia di vaccini.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, precisa che il relatore è intervenuto non sull'efficacia dei vaccini, ma esclusivamente sui loro limiti per quanto concerne il contrasto alla trasmissione del virus.
Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), prendendo atto del chiarimento fornito al presidente, si dichiara fortemente preoccupato dal fatto che un atteggiamento come quello assunto dall'attuale maggioranza possa lanciare messaggi errati alla popolazione e compromettere una risposta efficace nel caso di una futura nuova emergenza sanitaria.
Nicola STUMPO (PD-IDP), in relazione a quanto affermato dal relatore, ritiene doveroso precisare brevemente, nella Commissione parlamentare che si occupa proprio di tutela della salute, che la finalità primaria della campagna nazionale di vaccinazione contro il COVID-19, analogamente a quella antinfluenzale che si svolge ogni anno, non è stata quella di evitare la trasmissione del virus ma di ridurne l'impatto sulla popolazione e, di conseguenza, sulle strutture sanitarie.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 9.15.