SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.
La seduta comincia alle 8.45.
DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2245 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 27 Emanuele LOPERFIDO (FDI), relatore, in premessa, fa presente che la sua illustrazione si limiterà alle disposizioni di competenza della Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.
In primo luogo, richiama l'articolo 1, comma 10, che proroga fino al 30 giugno 2025 l'attività del Commissario straordinario per il G7, al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità; la disposizione precisa che la prosecuzione dell'attività avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: al riguardo, segnala che il decreto-legge n. 5 del 2024 ha autorizzato per l'anno 2024 la spesa di 18 milioni e 50 mila euro per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e per il compenso del Commissario straordinario, provvedendo alla copertura di tali oneri.
Pur non essendo materia di competenza della nostra Commissione, menziona brevemente anche l'articolo 2 prevede, comma 2, che dispone la possibilità di rinnovare (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall'Ucraina; al comma 3 si precisa che in occasione di tale rinnovo essi possano essere convertiti in permessi per lavoro, per l'attività effettivamente svolta.
Rileva che ulteriori disposizioni relative alle persone provenienti dall'Ucraina sono dettate dall'articolo 20 del decreto-legge in esame, che consente la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea, prorogato in sede di Unione europea fino al 4 marzo 2026, nonché a consolidare nelle forme ordinarie le relative misure, cessato lo stato di emergenza, riconducendole in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.
In particolare si prevede: la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione (SAI) in scadenza al 31 dicembre 2024; la corresponsione di un contributo una tantum – pari a 300 euro mensili pro capite – per chi dichiari di non aver bisogno della prosecuzione dell'assistenza pubblica; anticipazioni per gli enti titolari di convezioni per l'assistenza diffusa, disponibili alla proroga; la cessazione del contributo di sostentamento per i titolari di permessi per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio; la prosecuzione, in via transitoria ed eccezionale, a cura delle prefetture, delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate dalle strutture territoriali di protezione civile; il trasferimento delle risorse alle amministrazioni competenti per le misure di assistenza.
Restando in tema delle misure di sostegno ai rifugiati ucraini, segnala, infine, che il comma 2 dell'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità dell'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, derogando alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie.
Proseguendo nell'illustrazione, evidenzia che l'articolo 8 prevede, al comma 1, un finanziamento aggiuntivo, per il 2025, di 2,34 milioni di euro relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero.
Nello specifico, la disposizione in esame integra l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, che ha già stanziato 2 milioni di euro per il 2022, altrettanti per il 2023 e 2,2 milioni di euro per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici e del personale MAECI all'estero.
Ricorda che tali fondi hanno consentito l'istituzione di 24 posizioni aggiuntive – destinate alle sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina – nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.Pag. 28
Fa presente che alla copertura dei relativi oneri si provvede utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.
Osserva che il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, provvede, anche per il 2025, alla riassegnazione al bilancio del MAECI dei fondi destinati (fino al 2020) al sostegno delle forze armate e di sicurezza afghane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione. Sottolinea che la necessità della proroga è motivata dal fatto che il completo versamento dei fondi all'entrata non è stato ancora ultimato, da cui il posticipo dell'esercizio per consentire la totale restituzione degli importi non più utilizzati. Tali risorse sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria, nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi.
Infine, rileva che l'articolo 18, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
Fa presente che l'autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 8.55.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.
La seduta comincia alle 9.
Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.
(Deliberazione).
Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, essendo pervenuta l'intesa in tal senso da parte del Presidente della Camera, propone che la Commissione deliberi lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico, conformemente alla valutazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione, espressa nella riunione del 5 febbraio 2025.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, all'unanimità, lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 9.05.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari Pag. 29esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.
La seduta comincia alle 14.10.
Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026.
Atto n. 245.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di documento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 febbraio scorso.
Giulio TREMONTI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Ricorda che il termine per l'espressione del parere era fissato a lunedì 17 gennaio 2025. Avverte, altresì, che il Gruppo PD-IDP ha presentato di una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3). Invita, quindi, la relatrice, deputata Deborah Bergamini, presentare ed illustrare la proposta di parere.
Deborah BERGAMINI (FI-PPE), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4), precisando di aver recepito alcune osservazioni avanzate dalla collega Onori.
Laura BOLDRINI (PD-IDP), in premessa, prende atto che la proposta di parere della relatrice recepisce, nelle osservazioni, alcuni rilievi critici sollevati dal proprio Gruppo nel corso dell'esame del provvedimento; a suo avviso, tali osservazioni dovrebbero costituire un monito per il Governo sulle lacune presenti nel documento di programmazione.
Passa poi ad illustrare la proposta alternativa di parere depositata dal proprio Gruppo, ricordando che il documento triennale rappresenta il testo di riferimento fondamentale di tutto il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo. Pertanto, stigmatizza il ritardo di oltre quattordici mesi con il quale l'atto è stato sottoposto al Parlamento ed evidenzia che, come emerso dalle audizioni svolte, i ritardi nella stesura del testo sono dovuti, in parte, alla struttura di governance del Piano Mattei, che ha creato sovrapposizioni inutili e controproducenti. Inoltre, stigmatizza l'assenza di tabelle riepilogative che diano conto delle risorse stanziate ed effettivamente erogate: peraltro, dalle audizioni del Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delegato alla cooperazione allo sviluppo, del Direttore Generale del MAECI per la cooperazione allo sviluppo e del Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) è emerso che il 24 per cento delle risorse disponibili non è stato neanche impegnato.
Evidenzia, altresì, che, come riportato dall'AIDOS – Associazione italiana donne per lo sviluppo – l'Italia per il 2023 e 2024 ha speso 18 milioni di euro in meno rispetto al 2022 per i finanziamenti a sostegno della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi a livello globale, inficiando il rispetto degli impegni assunti nell'ambito dell'Agenda 2030. Inoltre, i progetti a Gaza e in Cisgiordania dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e delle ong italiane che operano in Palestina e in Israele risultano tuttora congelati e non ci sono risposte concrete sulla loro riattivazione.
Ricorda, quindi, che la legge di bilancio 2025 prevede una decurtazione per la cooperazione allo sviluppo, nell'ordine di 32,2 milioni per l'anno 2025 e di 34,6 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027: si tratta di una scelta incompatibile con la strategia del Governo in carica, che ha sempre sostenuto la necessità di combattere le cause profonde dei flussi migratori promuovendo lo sviluppo nei Paesi di origine. Analogamente, la stessa legge di bilancio prevede una riduzione di circa 15,8 milioni per il 2025 degli stanziamenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy.
Ribadendo che la propria parte politica condivide la priorità annessa allo sviluppo dei Paesi dell'Africa, denuncia la mancanza di concretezza dell'Esecutivo, confermata dalle persistenti carenze nell'organico delle Ambasciate italiane e degli uffici AICS presenti nel continente africano. Peraltro, giudicaPag. 30 incomprensibile la scelta di incrementare il numero dei Paesi prioritari – da ventuno a trentotto – riducendo, contestualmente, le risorse stanziate.
Preannuncia, infine, il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.
Federica ONORI (AZ-PER-RE) ringrazia la collega Deborah Bergamini per aver recepito alcuni rilievi, a suo avviso assai rilevanti, relativi a: il monitoraggio dell'implementazione del triplo nesso «sviluppo, aiuto umanitario e pace»; un chiaro riferimento all'Agenda «Donne, Pace e Sicurezza» quale strumento essenziale per una pace duratura e inclusiva; la promozione dei princìpi di do-no-harm e di conflict-sensitive approach, garantendo il coinvolgimento delle popolazioni locali nella ricerca di soluzioni sostenibili; la valorizzazione del ruolo del settore privato; il riconoscimento del potenziale dell'Italia come interlocutore privilegiato nei processi di pacificazione nel Sahel, nei Balcani occidentali e nel Caucaso.
Pur concordando con talune criticità evidenziate dalla collega Boldrini, sulle quali si riserva di presentare un apposito atto di indirizzo, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere della relatrice, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito Democratico.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.40.
SEDE REFERENTE
Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.
La seduta comincia alle 14.40.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.
C. 2101 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2024.
Giulio TREMONTI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Avverte che sul provvedimento si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Trasporti, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.
La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Giulio TREMONTI, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.
La seduta termina alle 14.45.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.
Pag. 31La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni in materia di economia dello spazio.
C. 2026 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Dimitri COIN (LEGA), relatore, in premessa, rileva che la normativa proposta muove dalla presa d'atto del nuovo contesto che, a livello globale, caratterizza lo svolgimento delle attività spaziali: si tratta di un contesto in cui, da un lato, le autorità governative operano sempre più di frequente attraverso la creazione e lo sviluppo di forme di collaborazione e interazione con attori privati e, dall'altro, i privati investono allo scopo di condurre attività spaziali indipendentemente dai Governi.
Obiettivo del provvedimento, dunque, è colmare il vuoto normativo nazionale in materia di attività spaziali, promuovendo la crescita dell'industria spaziale italiana e l'innovazione tecnologica, oltre a rafforzare la cooperazione internazionale.
Rileva che il disegno di legge si compone di 31 articoli, divisi in 5 Titoli: il Titolo I (articoli 1-2) detta le disposizioni generali; il Titolo II (articoli 3-14) detta le disposizioni in materia di esercizio delle attività spaziali da parte di operatori spaziali; il Titolo III (articoli 15-17) è dedicato all'immatricolazione degli oggetti spaziali; il Titolo IV (articoli 18-21) è dedicato alla disciplina della responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato; il Titolo V (articoli 22-31), infine, disciplina le misure per l'economia dello spazio.
Precisa che nella sua esposizione si limiterà ad illustrare le disposizioni di competenza della III Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni approfondimento.
In primo luogo, richiama l'articolo 4, che reca le disposizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alle attività spaziali. L'autorizzazione è subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, calcolato tenendo conto anche della natura dei richiedenti, della finalità della missione, della dimensione dell'operazione e del livello di rischio associato. Tuttavia, tali disposizioni non si applicano se l'attività spaziale è stata già autorizzata da un altro Stato estero, purché tale autorizzazione sia stata riconosciuta dall'Italia tramite un trattato internazionale. In assenza di un trattato, l'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta qualora rilasciata secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal disegno di legge in esame.
Menziona brevemente l'articolo 13, il quale indica le modalità attuative delle disposizioni contenute nel disegno di legge, demandando la definizione delle norme tecniche e il procedimento per l'accertamento dei requisiti oggettivi necessari a successivi decreti del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. È inoltre necessaria l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e la consultazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca Aerospaziale (COMINT), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), dell'Autorità nazionale per la cyber-sicurezza, in coerenza con le attività condotte a livello internazionali.
Segnala anche l'articolo 15, che reca le disposizioni relative all'immatricolazione degli oggetti spaziali per i quali l'Italia è lo Stato di lancio. Il comma 1 prevede che tali oggetti vengano registrati nell'apposito registro nazionale sulla base della Convenzione internazionale sull'immatricolazione degli oggetti spaziali o in base ad altre norme internazionali. Ogni oggetto viene identificato da un codice alfanumerico (comma 2), e non può essere registrato in Italia qualora sia già iscritto in un altro registro statale (comma 3). Il registro è pubblico ed è curato e aggiornato dall'ASI Pag. 32(comma 4), la quale comunica le annotazioni effettuate nel registro nazionale al COMINT e alla Farnesina per i correlati adempimenti internazionali (comma 5).
Al riguardo, ricorda che la citata Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio, cui l'Italia ha aderito con la legge n. 153 del 2005, ha l'obiettivo di agevolare l'identificazione degli oggetti spaziali, con lo scopo di semplificare le richieste di risarcimento per danni causati da oggetti spaziali e la rivendicazione di quelli in orbita.
Proseguendo nell'illustrazione, osserva che l'articolo 19 prevede che ove in virtù di norme internazionali sia chiamato, da uno Stato straniero, a rispondere dei danni causati a persone o cose, lo Stato italiano eserciti azione di rivalsa nei confronti dell'operatore dell'attività spaziale. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, la previsione ha lo scopo di «tenere indenne lo Stato dal pregiudizio arrecato dall'attività spaziale privata».
Rileva che il successivo articolo 20, al comma 1, prevede che le persone danneggiate sul territorio italiano da attività spaziali di cui è responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, ratificata dall'Italia con la legge n. 426 del 1976, o di altre norme internazionali, entro sei mesi dal verificarsi del danno o dall'emersione dei suoi effetti possono presentare allo Stato italiano denuncia di sinistro e istanza di risarcimento, allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e il nesso di causalità con l'attività spaziale. Precisa che, come sottolineato anche nella relazione illustrativa, lo Stato italiano ha facoltà di chiedere il risarcimento dei danni alla controparte straniera, ma, ai sensi del comma 2, qualora lo ottenga, ha il dovere di corrispondere le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denuncia.
Evidenzia che il comma 3 riporta i casi in cui le persone fisiche e giuridiche italiane danneggiate possono agire per il risarcimento direttamente nei confronti dello Stato italiano: in caso di inerzia di quest'ultimo – se, tempestivamente attivato, non abbia trasmesso la richiesta allo Stato di lancio – oppure a fronte di domande di risarcimento rimaste totalmente o parzialmente insoddisfatte.
Sottolinea che il comma 4, lettera a), specifica che le persone fisiche e giuridiche italiane possono chiedere, per il tramite dallo Stato italiano, il risarcimento dei danni subiti a causa di operazioni spaziali di responsabilità di uno Stato straniero anche al di fuori del territorio italiano. Come si evince dalla relazione illustrativa, la disposizione va letta come norma necessaria per non lasciare priva di disciplina la fattispecie dei danni subiti da soggetti italiani all'estero (specialmente le imprese) ed è coerente con la Convenzione del 1972, che già assegnava in prima battuta allo Stato di nazionalità la facoltà di agire al di fuori dei confini nazionali in protezione diplomatica delle proprie persone fisiche e giuridiche. Fa presente che anche la previsione di cui alla lettera b) – per cui le persone fisiche e giuridiche straniere possono ottenere il risarcimento per i danni sofferti sul territorio italiano e derivanti da operazioni spaziali di uno Stato straniero – è coerente con la Convenzione del 1972, la quale, in via sussidiaria rispetto allo Stato di cittadinanza, già consentiva allo Stato del territorio dove si era verificato il danno o allo Stato di residenza del danneggiato di agire per la riparazione. Ad ogni modo, il comma 5 esclude l'applicabilità della procedura per la richiesta di risarcimento sopra descritta qualora il danneggiato si sia autonomamente attivato per chiederlo adendo i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato straniero. Infine, il comma 6 esclude la responsabilità dello Stato italiano per danni subiti sul territorio nazionale quando si dimostri che questi siano stati causati esclusivamente da colpa del danneggiato.
Da ultimo, menziona l'articolo 29, che abroga la legge n. 23 del 1983 – la quale disciplina i danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero – nonché alcune disposizioni della citata legge n. 153 del 2005 in materia di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio.Pag. 33
Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.
Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), ringraziando il collega Coin per l'esauriente relazione, in considerazione della rilevanza della materia, chiede di valutare l'opportunità di approfondirne taluni profili critici attraverso un breve ciclo di audizioni, che sia compatibile con l'esame del provvedimento in sede referente.
Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 18 febbraio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.