CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 febbraio 2025
453.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 17

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 12.35.

DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2245 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO presidente e relatore, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea figura a partire da oggi alle ore 15. Pertanto le Commissioni di merito hanno chiesto di rendere il parere entro la seduta odierna.
  In qualità di relatore, considerata la natura eterogenea degli interventi oggetto del decreto-legge in esame, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione del contenuto del provvedimento, soffermandosi, nella presente relazione sulle disposizioni di stretta attinenza della Commissione Giustizia.
  L'articolo 1, comma 3, proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2025 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di mancato versamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni inerenti ai dipendenti pubblici e ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la pubblica amministrazione.
  Il comma 4 proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2025 il termine della norma transitoria che consente all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'AmministrazionePag. 18 di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento.
  Il comma 9 proroga di quattro mesi – dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 – l'applicabilità della disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 che limita la responsabilità erariale di gestori di risorse pubbliche (amministratori, dipendenti pubblici e privati) per i danni cagionati alle sole condotte attive poste in essere con dolo. Ne consegue che, in questi casi, è esclusa la responsabilità per colpa grave, mentre per i danni cagionati da omissione o inerzia, il soggetto agente continua a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave. Si rammenta che è all'esame delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia l'esame delle proposte di legge C. 1621 Foti e dell'abbinata C. 340 Candiani, che recano rilevanti modifiche alle disposizioni vigenti in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, nonché in materia di responsabilità amministrativa.
  L'articolo 3, comma 4, lettera a), proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2025 il termine della norma transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.
  Il comma 9, proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2025 la disciplina che autorizza gli enti del servizio sanitario della regione Calabria a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, precisando che nell'esercizio delle predette attività – ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile – rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.
  Il comma 14-ter, recante norme in materia di rendicontazione di sostenibilità, stabilisce che per quanto attiene alle sanzioni, limitatamente alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2024, continua ad applicarsi l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, ancorché tale decreto sia stato abrogato con l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
  Il comma 14-sexies proroga di un ulteriore anno, quindi fino al 31 dicembre 2025, l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, che consentono un ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per il loro svolgimento, anche in deroga alle disposizioni statutarie.
  L'articolo 4, comma 7, lettera d), modificata al Senato, proroga di un anno, l'applicazione della disciplina transitoria che prevede che gli esercenti una professione sanitaria siano chiamati a rispondere solo per colpa grave dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi fino al 31 dicembre 2025, ove abbiano operato in una situazione di grave carenza di personale sanitario. La relazione illustrativa chiarisce che è in corso il lavoro per una modifica del codice penale avviato dalla Commissione per lo studio e l'approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica, istituita presso il Ministero della Giustizia (cosiddetta «Commissione d'Ippolito»).
  L'articolo 7, comma 4, proroga di un anno, al 1° dicembre 2025 il termine entro cui il Ministro della Giustizia, di concerto con il MEF e il MIT deve adottare il decreto ministeriale relativo all'aggiornamento biennale – in base all'andamento inflattivo del biennio 2024-2025 – degli importi delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, da applicare a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.
  L'articolo 9, comma 2, proroga di un ulteriore anno, al 31 dicembre 2025 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari.
  L'articolo 10 proroga alcuni termini in materie di competenza del Ministero della giustizia.
  Il comma 1 riduce la durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari da 18 a 12 mesi anche con riferimento a coloro che risultano idonei nei concorsi banditi Pag. 19fino al 31 dicembre 2024. Il comma 2 reca la relativa copertura finanziaria.
  Il comma 2-bis differisce di un ulteriore anno, fino al 2 febbraio 2026, la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori sulla base delle norme previgenti alla riforma forense (legge n. 247 del 2012).
  Il comma 2-ter differisce di un ulteriore anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove, stabilite dall'articolo 49 della citata riforma forense, entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2026 anziché dalla sessione 2025.
  Il comma 3 differisce ulteriormente fino al 31 dicembre 2025 l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia.
  Il comma 4 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025 il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli), Lipari (nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario del tribunale di Livorno). Al riguardo, in risposta ad un atto di sindacato ispettivo in Commissione, il rappresentante del Governo ha assicurato che «si procederà al consolidamento di alcune situazioni già note al Parlamento – i tribunali abruzzesi e le isole – in quanto oggetto di ripetute proroghe legislative, che saranno definitivamente ripristinate».
  Il comma 5, inoltre, reca una disposizione di coordinamento volta a prorogare di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025, limitatamente alle predette sezioni distaccate, il termine di entrata in vigore della Tabella A del regio decreto n. 12 del 1941 – sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del citato decreto legislativo n. 14/2014 – concernente l'organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale.
  Il comma 6 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri.
  Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2025 (la disposizione novellata prevedeva il termine, riferito all'iscrizione dei procedimenti penali, del 28 febbraio 2025) il termine a partire dal quale le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali dovranno essere effettuate mediante le cosiddette infrastrutture digitali interdistrettuali per le intercettazioni.
  Il comma 8 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa per il personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia.
  Il comma 8-bis, ricollegandosi al comma 2-ter, differendo di un ulteriore anno, fino al 2 febbraio 2026, l'entrata in vigore della disciplina transitoria per l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati, previsto dalla riforma forense del 2012. Inoltre elimina il requisito del conseguimento di un punteggio complessivo a 105 per il superamento della prova orale prevista per tale esame.
  Il comma 8-ter disciplina l'ambito di applicazione della disciplina sul ricollocamento dei magistrati collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale e incarichi di governo non elettivi, nonché per i magistrati che abbiano svolto incarichi di governo non elettivi. Mentre la norma attuale stabilisce per tutti che la suddetta disciplina non si applica agli incarichi assunti dopo il 21 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 71 del 2022), la novella in commento prevede invece – ma solo per chi assume incarichi politico-amministrativi apicali nelle amministrazioni titolari di interventi PNRR – che la medesima disciplina sul ricollocamento non si applichi agli incarichi assunti fino il 31 agosto 2026.
  Il comma 8-quater reca una norma di coordinamento.
  Il comma 8-quinquies stabilisce che il commissario incaricato di provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentatoPag. 20 domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 (e dunque non più entro 90 giorni dall'8 maggio 2024), indìce l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il comma 8-sexies prevede che, fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia chiamato a istituire l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla vigente legislazione.
  L'articolo 18 proroga alcuni termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza.
  In particolare, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Pertanto, fino a tale data il personale dei servizi può, previa autorizzazione, porre in essere condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo.
  Inoltre, fino alla medesima data al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita – con le modalità previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 124/2007 – la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione.
  Ancora, le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali previa comunicazione, con modalità riservate, all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione; l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) – autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.
  Si segnala che il disegno di legge, di iniziativa governativa, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario introduce a regime le disposizioni del presente articolo (articolo 31, comma 1, lettera b) e comma 2). Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera ed è attualmente in corso l'esame in sede referente presso il Senato (A.C. 1660 – A.S. 1236).
  Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Tale facoltà è stata introdotta, in via transitoria (inizialmente fino al 31 gennaio 2016), dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015.
  L'articolo 21 prevede l'abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza.
  In particolare, i commi 4 e 5 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 (posti in via transitoria e già non più vigenti) e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate. L'intervento normativo in esame specifica che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2024).
  Il comma 5-octies, interviene sull'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, Pag. 21recante il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, abrogando la previsione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni delle citate misure che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali, nonché la disposizione che prevedeva che, all'atto dell'accertamento di tali violazioni, l'organo accertatore potesse disporre subito – in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni – la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, ove fosse necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.
  Il comma 5-novies modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020, che contiene una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal medesimo decreto-legge, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati dalla sua attuazione, abrogando, in particolare, la previsione relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa.
  Il comma 5-decies incide sui procedimenti amministrativi non ancora conclusi limitatamente ai profili inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, anche accessorie, dei decreti richiamati dai due commi precedenti. Prevede, inoltre, che nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie e, se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, il giudizio è estinto e le spese sono compensate.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Andrea OSTELLARI dichiara di condividere la proposta di parere del presidente e relatore.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente e relatore.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Nuovo testo C. 153 e abb.-A.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice, ricorda che il testo in esame, trasmesso dalla Commissione XI, è stato esaminato da quest'ultima a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 febbraio 2024 del testo unificato C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.
  A seguito del rinvio, nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato nominato un Comitato ristretto, il quale il 22 gennaio 2025 ha presentato un nuovo testo, che è stato adottato come testo base. Successivamente, la Commissione ha approvato alcune proposte emendative, da ultimo, nella seduta del 13 febbraio scorso.
  In considerazione dei limitati profili di interesse per la Commissione, si procederà ad un'illustrazione succinta dei 4 articoli di cui è composto il testo.
  L'articolo 1 riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, non Pag. 22ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Al termine del periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile.
  L'articolo 2 stabilisce che i medesimi lavoratori di cui all'articolo 1, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna.
  Inoltre, il comma 3 dell'articolo in esame prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione di tale misura, pari a 33 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.
  L'articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
  Infine, l'articolo 3-bis, reca la clausola di salvaguardia relativa alla compatibilità della presente disciplina con gli Statuti e le rispettive norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2).

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, esprime apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dalla Commissione di merito, volto a colmare una lacuna normativa risalente nel tempo, evidenziata anche dalla cronaca. Si riferisca ai casi di lavoratori che, in spirito di solidarietà con un collega malato, donano le proprie ferie non godute al collega malato.
  Rileva, infatti, come la disciplina attualmente vigente attribuisca al datore di lavoro, una volta superato il periodo di comporto di 180 giorni, la facoltà di procedere al licenziamento – senza motivazioni ulteriori – del lavoratore che abbia necessità di prolungare la propria assenza oltre tale periodo per sottoporsi alle terapie oncologiche.
  Sottolinea come l'impegno profuso in maniera condivisa da tutti i gruppi in Commissione lavoro abbia consentito l'individuazione dei fondi necessari per garantire l'accesso a permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche, senza dover necessariamente ricorrere alle ferie e ai riposi «solidali», ceduti a titolo gratuito dai propri colleghi.

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 18 febbraio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.