ALLEGATO 1
DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2245 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;
premesso che:
l'articolo 1, comma 3, proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2025 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di mancato versamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni;
l'articolo 1, comma 4 proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2025 il termine della norma transitoria che consente all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta;
l'articolo 1 comma 9 proroga di quattro mesi – dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 – l'applicabilità della disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 che limita la responsabilità erariale di gestori di risorse pubbliche per i danni cagionati alle sole condotte attive poste in essere con dolo;
l'articolo 3, comma 4, lettera a), proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2025 il termine della norma transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche;
l'articolo 3, comma 9, proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2025 la disciplina che autorizza gli enti del servizio sanitario della regione Calabria a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, precisando che nell'esercizio delle predette attività – ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile – rilevano le sole condotte poste in essere con dolo;
l'articolo 3, comma 14-ter, proroga l'applicabilità dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 alle ipotesi di sanzioni in materia di rendicontazione di sostenibilità riguardanti le dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2024;
l'articolo 3, comma 14-sexies proroga di un ulteriore anno, quindi fino al 31 dicembre 2025, l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, che consentono un ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per il loro svolgimento, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
l'articolo 4, comma 7, lettera d), modificata al Senato, proroga di un anno, l'applicazione della disciplina transitoria che prevede che gli esercenti una professione sanitaria siano chiamati a rispondere solo per colpa grave dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi fino al 31 dicembre 2025, ove abbiano operato in una situazione di grave carenza di personale sanitario;
l'articolo 7, comma 4, proroga di un anno, al 1° dicembre 2025 il termine di adozione del decreto ministeriale relativo all'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada;
l'articolo 9, comma 2, proroga di un ulteriore anno, al 31 dicembre 2025 le Pag. 24disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari;
l'articolo 10 proroga alcuni termini in materie di competenza del Ministero della giustizia con riguardo:
a) alla durata del tirocinio per i magistrati ordinari;
b) alla disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
c) alla proroga della disciplina in materia di mobilità volontaria;
d) al temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio;
e) alla data a partire dalla quale le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali dovranno essere effettuate mediante le cosiddette infrastrutture digitali interdistrettuali per le intercettazioni;
f) al divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni per il personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia;
g) al requisito del punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova orale dell'esame di stato per avvocato;
h) al ricollocamento dei magistrati collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali;
i) alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;
l'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2025 alcuni termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Pertanto, fino a tale data il personale dei servizi può, previa autorizzazione:
a) porre in essere condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;
b) ricevere – con le modalità previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 124/2007 – la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;
c) utilizzare negli atti dei procedimenti penali previa comunicazione, con modalità riservate, all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione le identità di copertura;
d) svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale;
l'articolo 21 prevede l'abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza con riguardo alle sanzioni erogate per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 e alle violazioni delle misure di contenimento del contagio,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Nuovo testo C. 153 e abb.-A.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 153 e abb. recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, come risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito;
condivisa la finalità del provvedimento di favorire e tutelare la conservazione del posto di lavoro, nonché il riconoscimento di un periodo di congedo e di permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche;
preso atto che non vi sono disposizioni di specifico interesse in relazione ai profili di competenza della Commissione,
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PARERE FAVOREVOLE.