COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 12.25.
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Nuovo testo C. 153 e abb.-A.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione si è già espresso – approvando, nella seduta del 24 gennaio 2024, un parere favorevole – sul testo precedentemente licenziato dalla Commissione di merito e successivamente rinviato in Commissione, segnala che il nuovo testo, elaborato da un Comitato ristretto e adottato dalla Commissione di merito a seguito del rinvio in Commissione, si compone, all'esito dell'esame in sede referente, di quattro articoli.
L'articolo 1, comma 1, riconosce ai lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. La disposizione specifica che durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri benefici, economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il congedo in esame non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può comunque riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria a normativa vigente. Sono fatte salve le norme di maggiore favore eventualmente previste dalla Pag. 13contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Ai sensi del comma 2, le suddette malattie sono certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore attraverso le procedure del Sistema Tessera Sanitaria relative al certificato elettronico di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010.
Secondo quanto previsto dal comma 3, con riferimento al lavoro autonomo, il medesimo articolo 1 prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dalla normativa vigente.
Il comma 4 – modificato nel corso dell'esame in sede referente – dispone poi che, decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di (priorità nel lavoro agile) lavoro agile.
L'articolo 2, al comma 1 – modificato nel corso dell'esame in sede referente –, prevede per i medesimi soggetti, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, il diritto di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il comma 2 dispone che, per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chiede il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti attuativi, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in 33 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
L'articolo 3, al comma 1, istituisce un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche.
Ai sensi del comma 2, la definizione dei requisiti necessari per il conferimento dei suddetti premi, nonché dei parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università, è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge de qua.
Il comma 3 reca infine la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.
L'articolo 3-bis – introdotto nel corso dell'esame in sede referente – reca la clausola di salvaguardia, per cui le disposizioni del provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Passando ai profili di competenza della I Commissione, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni recate dal nuovo testo sono essenzialmente riconducibili alla materia dell'«ordinamento civile», oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto Pag. 14giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro.
Osserva come la riconducibilità delle norme che intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro alla materia di competenza esclusiva statale sia acclarata anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia (si vedano, a tal proposito, le sentenze n. 359 del 2003 e n. 50 del 2005). In particolare, rileva che secondo la Corte costituzionale, rientrano nell'ambito della materia «ordinamento civile», le norme che «attengono alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro» (sentenza n. 50 del 2005). Sempre secondo il giudice delle leggi, «la posizione sociale del lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e previdenziali, riferibile agli articoli 4, 36, 37 e 38 della Costituzione, dovrebbe ritenersi rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'ordinamento civile (lettera l)), della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m)), o della previdenza sociale (lettera o))».
Osserva infine come, premessa la prevalente riconducibilità delle disposizioni del provvedimento alla materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva statale, possano dirsi investite altresì le materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» e «previdenza sociale», anch'esse oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 12.30.