CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 febbraio 2025
453.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 15

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Nuovo testo C. 153 e abb.-A.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 153-202-844-1104-1128-1395-A, adottato come testo base dalla Commissione di merito, recante «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche»;

   rilevato che:

    il Comitato si è già espresso, con un parere favorevole, reso nella seduta del 24 gennaio 2024, su un testo precedentemente licenziato dalla Commissione di merito e successivamente rinviato in Commissione;

    il nuovo testo del provvedimento, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di quattro articoli;

    l'articolo 1 riconosce e disciplina il diritto dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da particolari gravi malattie, di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi (comma 1); prevede che la certificazione medica di tali malattie avvenga attraverso le procedure del Sistema Tessera Sanitaria relative al certificato elettronico di malattia (comma 2); estende il periodo di sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa dal lavoratore autonomo, al ricorrere di tali malattie (comma 3); riconosce il diritto all'accesso prioritario alle modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che versino nelle situazioni di cui al comma 1 (comma 4);

    l'articolo 2 riconosce ai medesimi lavoratori il diritto di fruire, previa prescrizione medica, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche, recando altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo;

    l'articolo 3 istituisce un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche, demandando ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri per il suddetto conferimento e recando la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo;

    l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca la clausola di salvaguardia, ai sensi della quale le disposizioni del provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del nuovo testo sono prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla Pag. 16regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro;

     premessa la prevalente riconducibilità delle disposizioni del provvedimento alla materia di competenza esclusiva statale dell'«ordinamento civile», possono dirsi investite altresì le materie inerenti la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» e la «previdenza sociale», anch'esse oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.