SEDE CONSULTIVA
Lunedì 17 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.
La seduta comincia alle 16.40.
Sulla pubblicità dei lavori.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.
DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di testi normativi.
C. 2245 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 85 Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio, sul testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, già approvato dal Senato.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione cultura, segnala anzitutto che l'articolo 1, comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027.
Rileva che l'articolo 1, comma 10-ter dispone che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) mantiene l'attuale composizione per un anno e il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato per la medesima durata, al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nelle more della revisione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento della stessa.
L'articolo 4, comma 12-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato con una integrazione al comma 377 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede un finanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, che si aggiunge ai finanziamenti già previsti fino al 2027 a normativa vigente.
Viene poi disposto che alla copertura del relativo onere si provvede a valere sulle risorse per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, comma 275 della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024).
Osserva che l'articolo 5, comma 1, interviene sull'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017, posticipando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine oltre il quale saranno richiesti i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici previsti dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
L'articolo 5, comma 2, nel novellare l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, relativo al reclutamento dei dirigenti con funzioni tecnico-ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, proroga al 31 dicembre 2025 la durata massima dei contratti a tempo determinato relativi agli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni tecnico-ispettive, di durata non superiore a tre anni, che il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a conferire, ai sensi della norma novellata, nelle more dell'espletamento del concorso per dirigenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019.
L'articolo 5, comma 3, strettamente collegato alla disposizione precedente, intervenendo sull'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, proroga anche in tale norma fino al 31 dicembre 2025 la durata massima degli incarichi di dirigente tecnico a tempo determinato di cui al precedente comma 2, che il Ministero è autorizzato a prorogare o conferire. È parimenti prorogata la relativa autorizzazione di spesa, prevedendo che agli oneri conseguentemente derivanti per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provveda a valere sulle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019.Pag. 86
L'articolo 5, comma 4, al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 «Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico» e investimento 3.2 «Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori», interviene sull'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018, prorogando anche per l'anno scolastico 2025/2026 la previsione che autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito ad individuare le équipe formative territoriali poste a supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione. Per l'attuazione delle disposizioni in esame, è autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l'anno 2025 e di euro 2.526.592 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2025.
L'articolo 5, comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga all'anno scolastico 2025-2026 la valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Per il perseguimento di tale finalità, è incrementato di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 2022. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024.
Rileva che l'articolo 5, comma 4-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la proroga anche per l'anno scolastico 2025/2026 delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2017, volte a consentire lo svolgimento con modalità telematiche (sincrone), fino al 50 per cento del loro totale, dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale del personale docente.
L'articolo 5, comma 4-septies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la proroga per l'anno scolastico 2025/2026 delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge n. 71 del 2024. Conseguentemente il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del medesimo decreto-legge è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza 1° settembre 2025. In questo modo si consente per l'anno scolastico 2025/2026, all'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito la possibilità di avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici.
L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato e composto da un unico comma, interviene sull'articolo 149 del regio decreto n. 1592 del 1933, inserendo il comma 2-bis, in base al quale la validità degli esami è prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti.
L'articolo 6, comma 1, novella l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito dalla legge n. 143 del 2024, estendendo dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate.
Osserva che l'articolo 6, comma 2, proroga da otto a nove anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso l'odierno Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 189 del 2016, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.Pag. 87
L'articolo 6, comma 3, modificando l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, dispone la proroga dal 2024 al 2025 dell'incremento di unità di personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
Segnala che l'articolo 6, comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica, alla lettera a), l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, stabilendo che il Ministero della cultura può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali fino al 15 per cento del totale della dotazione organica, non più nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico, bensì nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57 e prorogando altresì il termine di esercizio della predetta facoltà dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Osserva che l'articolo 6, comma 3-bis, lettera b), modifica la disciplina relativa al conferimento dei contratti relativi agli incarichi dirigenziali non generali limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In particolare, la disposizione conferma la deroga al quarto periodo dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 per cui i contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero della cultura, dei vincitori del corso concorso, di cui ai commi 5 e 9, per il reclutamento dei dirigenti della professionalità tecnica. Inoltre, la disposizione riduce da sette a sei il numero massimo dei contratti conferibili, differisce, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, il riferimento alla data in cui tali contratti sono già conferiti e sono ancora in essere e conseguentemente differisce, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine finale di detti contratti, introducendo espressamente la possibilità di un nuovo conferimento di tali incarichi. Infine, la disposizione prevede che i contratti in esame cessano comunque di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024.
Ricorda che l'articolo 6, comma 4, autorizza la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il 2025 per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
L'articolo 6, comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone il differimento da ventiquattro a quarantotto mesi del termine – previsto dall'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, e scaduto il 27 agosto 2024 – per l'adozione di disposizioni modificative e integrative del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, rubrica «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata».
Rileva che l'articolo 6, comma 4-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga per ciascuno degli anni 2028 e 2029 l'incremento – attualmente previsto fino al 2027 – di 2,7 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali disposta in via generale dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2011 (legge n. 75 del 2011), al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicalePag. 88 Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021). La disposizione in esame demanda quindi a un decreto del Ministro della cultura, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la ripartizione, in parti eguali, del suddetto importo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole. Infine, segnala che ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022).
L'articolo 10, comma 8-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che il commissario incaricato di provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025, indìce l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 10, comma 8-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia chiamato a istituire l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla vigente legislazione.
L'articolo 15, comma 1, come modificato al Senato, novellando l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021, rinvia dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027, il termine a decorrere dal quale si applica la disposizione che prevede l'istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie.
Riferisce che l'articolo 15, comma 2, mediante l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'articolo 31 del decreto-legge n. 13 del 2023 (legge n. 41 del 2023), proroga fino al 31 dicembre 2027 la facoltà per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell'area destinata alla «Città dello sport». In particolare, la disposizione in esame prevede che, in ragione della necessità di garantire il completamento delle progettualità relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato «Città dello Sport», le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 13 del 2023 (legge n. 41 del 2023), sono applicabili fino al 31 dicembre 2027.
L'articolo 15, comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, per il 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate del gettito destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale sono destinate ad alimentate il Fondo per il professionismo negli sport femminili. Le predette risorse sono destinate: alle Federazioni Sportive Nazionali, che hanno già deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili; alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di accesso alle risorse attribuite ai sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
L'articolo 15, comma 2-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 31 ottobre 2024 al 30 giugno 2025 il termine entro il quale i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita devono adeguare gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.Pag. 89
L'articolo 17 dispone la proroga delle misure agevolative di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 96 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, agli anni di contribuzione 2025 e 2026. L'applicazione della misura di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 è estesa con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. Analogamente alle più recenti tra le precedenti proroghe sopra citate, la disposizione precisa che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta fermo che agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.
Segnala che l'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che anche per l'anno 2025 sia erogato il contributo, pari a 2 milioni, volto a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che svolgano attività di informazione di interesse generale. Per quanto concerne gli oneri finanziari, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016), nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Infine, osserva che l'articolo 20-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, al comma 1, lettera a), punto 1) modifica l'articolo 1, comma 394 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo al Fondo per il contrasto alla povertà minorile, prorogando dal 2024 al 2027 il contributo sotto forma di credito di imposta, a favore delle fondazioni bancarie che effettuano versamenti al Fondo. Tale contributo ammonta al 75 per cento dei versamenti. Il contributo assegnato per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 è fissato a 3 milioni di euro. Inoltre, l'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), punto 2) elimina la possibilità prevista per le fondazioni bancarie, di cedere i crediti di imposta ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed elimina altresì l'esenzione per i crediti di imposta dall'imposta di registro.
L'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 1, comma 395 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 circa la procedura da seguire ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per l'anno 2025, stabilendo che le fondazioni bancarie dovranno trasmettere entro il 30 aprile all'ACRI (Associazione di Fondazioni e di casse di risparmio S.p.a.) le delibere di impegno irrevocabile per il versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate. Entro i successivi 20 giorni l'ACRI trasmetterà all'Agenzia delle entrate l'elenco delle Fondazioni finanziatrici. Sarà quindi cura del Direttore dell'Agenzia dell'entrate, entro i successivi 30 giorni, comunicare alle Fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito.
L'articolo 20-bis, comma 2, reca la clausola di copertura finanziaria stimando gli oneri derivanti dall'intervento in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ad essi si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Nuovo testo C. 153 e abb.-A.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Simona LOIZZO (LEGA), relatrice, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla XI Commissione, sul nuovo testo unificato recante disposizioniPag. 90 concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Preliminarmente, ricorda che l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento in esame nella seduta del 7 febbraio 2024; la XI Commissione ha quindi disposto la costituzione di un Comitato ristretto, composto da rappresentanti di tutti i gruppi, che ha raggiunto un accordo sulla proposta di nuovo testo da sottoporre alla Commissione. La XI Commissione ha quindi adottato il testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame del provvedimento nella seduta del 22 gennaio 2025, il quale è stato modificato dagli emendamenti approvati nella seduta del 13 febbraio 2025.
Il nuovo testo unificato si compone di 4 articoli.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Cultura, segnala, in particolare, che l'articolo 2, comma 2, inerente al diritto dei lavoratori dipendenti di fruire di ulteriori dieci ore annue, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti, stabilisce che nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Il comma 3 dell'articolo 2, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, valutati in 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Segnala, inoltre, che risulta confermata all'articolo 3, comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, di un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
Rileva che il comma 2 ha accolto l'osservazione formulata dalla Commissione Cultura col parere favorevole espresso nella seduta del 24 gennaio 2024, attribuendo a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i requisiti necessari per il conferimento dei premi di cui al comma 1, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Istituzione della giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming).
C. 1049.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Federico MOLLICONE, presidente, in sostituzione della relatrice onorevole Di Maggio, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla Commissione Affari sociali, sul testo della proposta di legge C. 1049 recante Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone, come modificato dall'esame in sede referente.Pag. 91
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, segnala che il provvedimento si compone di 6 articoli.
Osserva che l'articolo 1, comma 1 prevede che la Repubblica riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro il body shaming, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.
Il comma 2 precisa che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 mentre il comma 3 stabilisce che il colore simbolo della Giornata nazionale è il fucsia, scelto per rappresentare l'ottimismo dinamico e l'evoluzione personale che porta all'affermazione di sé stessi.
Evidenzia che l'articolo 2 disciplina le iniziative promosse dalle istituzioni pubbliche, dalle organizzazioni della società civile e dalle associazioni e dagli enti del Terzo settore finalizzate alla sensibilizzazione ed alla prevenzione del body shaming.
Sottolinea che l'articolo 3 attribuisce alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, nell'ambito della loro autonomia, la facoltà di promuovere e organizzare, nel corso della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo.
Rileva che l'articolo 4 disciplina le campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del body shaming promosse dalle istituzioni pubbliche, dalle organizzazioni della società civile e dalle associazioni e dagli enti del Terzo settore attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici.
Segnala che l'articolo 5 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale di cui all'articolo 1 nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
Infine, osserva che l'articolo 6 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
Non essendoci richieste d'intervento, formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 16.50.
SEDE REFERENTE
Lunedì 17 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.
La seduta comincia alle 20.30.
Sulla pubblicità dei lavori.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.
Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.
C. 2149 approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 160 Toccalini, C. 683 CNEL, C. 1403 Consiglio regionale della Campania, C. 1497 Vietri, C. 1511 Assemblea regionale siciliana, C. 1575 Marianna Ricciardi, C. 1646 De Luca e C. 1802 Malavasi.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 febbraio scorso.
Federico MOLLICONE, presidente, ricorda che giovedì 13 febbraio scorso è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e sono stati presentati circa 100 emendamenti, su nessuno dei quali sono stati ravvisati profili di inammissibilità (vedi allegato 4).
Non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti, invita il relatore ed il Governo a esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.
Fabio ROSCANI (FDI), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1, all'articolo 2 e all'articolo 3.
Il Sottosegretario Matilde SIRACUSANO nell'esprimere parere conforme a quello del relatore, ricorda che il provvedimento è stato lungamente dibattuto al Senato, dove – nonostante siano emerse alcune tematiche anche molto complesse e controverse – si è tuttavia giunti all'approvazione di un testo condiviso dalle forze sia di maggioranza sia di opposizione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Faraone 1.1. e 1.2.
Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Marianna Ricciardi 2.1. di cui è cofirmatario, ne illustra la chiara finalità politica, dal momento che esso è volto a sopprimere la delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria, protesi dentaria e in medicina veterinaria.
Nel ribadire la contrarietà del MoVimento cinque stelle al conferimento della delega al Governo in tale materia, evidenzia l'esistenza di alcune incognite non definite nonché di vere e proprie contraddizioni nel testo del provvedimento, la prima delle quali riguarda la previsione dell'accesso libero ai corsi di laurea indicati che, in realtà, è libera soltanto per il primo semestre dunque, a suo avviso, siamo di fronte a una mancata abolizione del numero chiuso. Stigmatizza poi l'indeterminatezza circa la possibilità per gli studenti che non superino il test nazionale di iscriversi nuovamente, nell'anno accademico successivo, al primo semestre, nonché la mancata garanzia di omogeneità nella valutazione dei singoli atenei. Rileva infine la necessità di chiarire se tra i criteri di accesso alla graduatoria sarà considerata anche la media conseguita negli esami sostenuti.
La Commissione respinge l'emendamento Marianna Ricciardi 2.1.
Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.2., ne illustra la finalità, volta a estendere il termine entro il quale il Governo potrebbe esercitare la delega che eventualmente gli fosse conferita dalle Camere.
Pur essendo consapevole che nel corso dell'esame al Senato vi sono state delle convergenze tra la maggioranza e l'opposizione su taluni aspetti del provvedimento, sottolinea come il testo della delega rimanga fortemente generico soprattutto riguardo ad alcuni aspetti e modalità di attuazione della medesima, residuando quindi criticità che auspica possano essere affrontate. Ricorda che è anche per questa ragione che nella riunione dello scorso ufficio di presidenza aveva auspicato che il Ministro dell'università e della ricerca, Annamaria Bernini, potesse essere audita dalla Commissione, avendo essa, peraltro, più volte dichiarato la propria disponibilità ad interloquire con la Commissione stessa, riguardo i provvedimenti di propria competenza.
Sottolinea, quindi, come l'emendamento sia volto a garantire al Governo tutto il tempo necessario per chiarire le incognite non affrontate dalla legge delega e fare in modo che la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in ambito sanitario possa intervenire senza pregiudizio della loro adeguata organizzazione da parte delle università.Pag. 93
Auspica, in conclusione, una revisione del parere contrario da parte del Governo sull'emendamento in esame e che si possa riaprire un confronto nel merito del provvedimento.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Manzi 2.2, nonché gli emendamenti Malavasi 2.3, Marianna Ricciardi 2.4, Faraone 2.5 e Manzi 2.6.
Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.7, manifesta le proprie perplessità sul provvedimento in esame. Invero, oltre a non realizzare – come dichiarato – l'abolizione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in ambito sanitario, sottolinea il mancato stanziamento di risorse adeguate da parte del Governo per garantire la sostenibilità della misura del libero accesso per il primo semestre.
Osserva quindi come l'emendamento in esame sia volto a individuare le risorse alle quali attingere per finanziare le misure contenute nella legge di delegazione, ricordando che lo stanziamento di risorse adeguate è stato richiesto anche nel corso delle audizioni dalla rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane e come non siano credibili riforme a «costo zero», soprattutto considerando che la formazione del personale medico ha un'ovvia ricaduta sul funzionamento del sistema sanitario nazionale.
La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 2.7.
Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.8, ne illustra le finalità. In particolare, rileva come la proposta emendativa sia volta ad estendere dal primo semestre al primo anno il termine d'iscrizione ai corsi di laurea magistrale, entro il quale saranno individuati coloro che potranno proseguire gli studi. Invero, ritiene che un solo semestre non sia sufficiente per stabilire quali siano gli studenti che possono essere ritenuti meritevoli di continuare gli studi.
In merito, ricorda come le audizioni abbiano evidenziato le criticità insite nel consentire l'accesso libero ai corsi di laurea magistrale in ambito sanitario per un solo semestre anche con riferimento alle modalità di partecipazione alle lezioni e alla conseguente organizzazione che dovrebbe essere realizzata dalle università, comprese quelle telematiche.
Il Sottosegretario Matilde SIRACUSANO ricorda che nella proposta di legge delega non vi è alcuna previsione volta a conferire uno specifico ruolo alle università telematiche e ritiene, pertanto, le dichiarazioni dell'onorevole Manzi una sorta di «processo alle intenzioni». Con riferimento al merito dell'emendamento in esame rileva come la previsione di un intero anno di frequenza sia stato, da più parti, valutato un tempo eccessivo. Ribadisce, infine, che il Governo lavorerà per fare in modo che gli studenti che non potranno proseguire gli studi nel corso di laurea prescelto possano utilizzare i CFU conseguiti in altro corso di laurea.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Manzi 2.8 e l'emendamento Faraone 2.9.
Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.10, rileva che la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 2, lettera b) del testo della legge di delegazione si pone in palese contraddizione con l'iscrizione libera al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in ambito sanitario di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del medesimo provvedimento. Al riguardo, ritiene che i posti disponibili andrebbero parametrati al fabbisogno calcolato di professionisti del servizio sanitario nazionale.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caso 2.10 e l'emendamento Manzi 2.11.
Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.12, non concorda con le considerazioni del Pag. 94sottosegretario Siracusano, rilevando come le università telematiche abbiano già dichiarato apertamente la propria disponibilità a ospitare corsi di laurea magistrale in ambito sanitario. Ritiene quindi che le opposizioni non stiano compiendo alcun processo alle intenzioni, ma solo chiedendo al Governo di fare chiarezza sull'esclusione delle università telematiche da tale ambito d'istruzione.
Richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sulla possibilità che le università telematiche possano delineare percorsi facilitati per l'accesso al secondo semestre, riservati, di fatto, a studenti facoltosi, come già avviene per altri corsi di laurea, escludendo, in tal modo gli studenti economicamente svantaggiati a scapito del merito.
Ribadisce, in conclusione, che il Governo avrebbe dovuto escludere la possibilità per le università telematiche di istituire corsi di laurea magistrale in ambito sanitario e prende atto della mancata volontà di agire in tal senso, nonostante le università telematiche si atteggino in realtà quali attività economiche che nulla hanno a che vedere con l'istruzione, le quali si pongono in una concorrenza sleale e dannosa con gli atenei pubblici, dando vita a un vero e proprio sistema «affaristico».
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 2.12., Faraone 2.13 e 2.14, Piccolotti 2.15.
Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.16, ne illustra la finalità analoga a quella dell'emendamento Piccolotti 2.12. sull'esclusione delle università telematiche dallo svolgimento o somministrazione dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria oggetto di insegnamento nel primo semestre.
Reputa necessaria l'approvazione di tale emendamento anche alla luce delle modalità con le quali il Governo Meloni sta operando nell'ambito dell'istruzione universitaria telematica.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 2.16., Marianna Ricciardi 2.17, Manzi 2.18, Faraone 2.20, Manzi 2.21, Malavasi 2.22, Faraone 2.23, Manzi 2.24 e Faraone 2.25.
Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.26, volto ad escludere che le università telematiche possano svolgere online gli esami di profitto del primo semestre necessari per l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale. Al riguardo, osserva che la proposta emendativa mira a evitare che gli studenti possano avvalersi di suggeritori ovvero possano consultare direttamente libri di testo nel corso degli esami, come indagini della Guardia di Finanza hanno già dimostrato essere avvenuto in passato durante lo svolgimento di esami di altri corsi di laurea.
Ritiene che il Governo avrebbe dovuto esprimere un parere favorevole sull'emendamento in discussione in quanto manifestamente ragionevole. Afferma, quindi, che la contrarietà del Governo possa spiegarsi se si considerano le somme di denaro che le università telematiche elargiscono ai partiti politici di maggioranza o ai posti di lavoro prestigiosi offerti ad esponenti dei medesimi presso le proprie strutture.
In conclusione, richiama l'attenzione sul rischio che, in prospettiva, l'espansione del ruolo delle università telematiche nel sistema della formazione universitaria, possa arrivare a mettere in discussione il valore legale dei titoli di studio, essendo noto a tutti come un diploma di laurea conseguito presso un'università telematica abbia un valore molto diverso rispetto a quello dei diplomi di laurea conseguiti presso atenei pubblici.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 2.26. e 2.27.
Antonio CASO (M5S) illustra l'emendamento Marianna Ricciardi 2.28 di cui è cofirmatario, affermando che esso prova a specificare un aspetto poco chiaro della legge di delegazione. Rileva, infatti, che il provvedimento non chiarisce come avverrà la selezione tra gli studenti per l'ammissionePag. 95 al secondo semestre. Al riguardo, reputa molto pericoloso prevedere che il proseguimento degli studi dipenda esclusivamente dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto del primo semestre, visto, peraltro, che la disposizione precisa che l'ammissione dipende anche dalla collocazione in posizione utile in una graduatoria di merito nazionale.
Osserva in proposito che le diverse università ed i singoli professori possono avere metodi di valutazione molto diversi tra loro, tali da condurre ad una disparità nei voti conseguiti dagli studenti a seconda dell'ateneo o del corso di laurea al quale sono iscritti.
Essendo necessario rispettare l'autonomia delle università, afferma di non comprendere in base a quali criteri si stabilirà quali studenti potranno proseguire gli studi e quali no.
Chiede pertanto al Governo di tenere bene a mente il problema sollevato al fine di individuare una soluzione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marianna Ricciardi 2.28, Malavasi 2.29 e 2.30, Faraone 2.32 e 2.31.
Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Marianna Ricciardi 2.33. di cui è cofirmatario, dichiarando di non intravedere la necessità di penalizzare eccessivamente gli studenti prevedendo l'obbligo per i medesimi di conseguire tutti i crediti formativi stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre. Al riguardo, ritiene che si debba consentire anche agli studenti che superino solo alcuni degli esami oggetto d'insegnamento nel primo semestre di poter essere ammessi al secondo semestre.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marianna Ricciardi 2.33, Faraone 2.34, Manzi 2.36, Marianna Ricciardi 2.35 e Malavasi 2.37.
Antonio CASO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.38 inerente la graduatoria unica nazionale. In merito si domanda quale sia la sorte degli studenti che non siano ammessi al secondo semestre e, in particolare, se essi possano avere una seconda occasione o debbano necessariamente rinunciare agli studi per iscriversi all'anno accademico successivo.
Osserva quindi come la proposta emendativa intenda consentire agli studenti che abbiano conseguito tutti i crediti formativi stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ma che non risultino collocati in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale per l'ammissione al secondo semestre, di poter riprovare l'ammissione al secondo semestre nell'anno accademico successivo.
Il Sottosegretario Matilde SIRACUSANO precisa che riguardo alla questione toccata dall'emendamento in discussione, nel corso dell'esame in Commissione al Senato, è stato accolto un ordine del giorno.
Antonio CASO (M5S), non essendo a conoscenza del contenuto dell'ordine del giorno invita il relatore e il Governo a valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento a sua prima firma 2.38, al fine di rivalutare il parere contrario espresso.
La Commissione respinge l'emendamento Caso 2.38.
Irene MANZI (PD-IDP) illustra in qualità di cofirmataria le finalità dell'emendamento Malavasi 2.39 volto a prevedere che la programmazione del numero degli accessi ai corsi di laurea dell'area sanitaria avvenga sulla base della determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario anche al fine di garantire, entro l'anno 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari.
Al riguardo evidenzia come anche quello della determinazione del fabbisogno del personale medico-sanitario rappresenti una criticità del disegno di legge delega in esame Pag. 96come oltretutto emerso nel corso delle audizioni svolte.
La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO nel riconoscere la rilevanza del tema posto dall'emendamento in esame richiama l'attenzione sui contenuti di un ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame in Commissione al Senato nel quale è espressamente previsto che la programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria sia fatta al fine di assicurare il raggiungimento, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, del fabbisogno di personale medico sanitario. Invita quindi i presentatori dell'emendamento Malavasi 2.39 in esame a valutare la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto, ritenendo che trattandosi di un disegno di legge delega tali strumenti possano avere una maggiore incidenza.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 2.39 e Manzi 2.40.
Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.41 sottolinea l'importanza che la riforma in esame preveda lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie al fine di garantire a tutti gli studenti che accedono al primo semestre una formazione di qualità evitando il ricorso a corsi svolti in modalità telematica a causa della mancanza di adeguati spazi ricettivi.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 2.41, Marianna Ricciardi 2.42, Piccolotti 2.43 e Marianna Ricciardi 2.44.
Antonio CASO (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità dell'emendamento Marianna Ricciardi 2.45 volto a garantire il potenziamento delle capacità ricettive delle università.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marianna Ricciardi 2.45 e 2.46, Piccolotti 2.47, Marianna Ricciardi 2.48 e 2.49 nonché l'emendamento Manzi 2.50.
Irene MANZI (PD-IDP) nell'illustrare in qualità di cofirmataria le finalità dell'emendamento Malavasi 2.51 segnala l'importanza del tema della formazione specialistica dei medici di cui deve essere garantita anche l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 2.51, Marianna Ricciardi 2.52 e 2.53, nonché l'emendamento Manzi 2.54
Irene MANZI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.56 ribadisce l'importanza che nel disegno di legge sia espressamente previsto che l'allineamento del contingente dei posti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo in esame, non possa essere realizzato anche dalle università telematiche. Al riguardo ritiene infatti che, tenendo conto di alcuni elementi di incertezza del disegno di legge delega, già più volte evidenziati, non sia sufficiente una generica rassicurazione del Governo su tale delicato profilo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Piccolotti 2.55 e Manzi 2.56, Malavasi 2.57, Marianna Ricciardi 2.58, 2.59, 2.60.e 2.61.
Antonio CASO (M5S), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'emendamento Marianna Ricciardi 2.62 sottolinea la necessità che siano stanziate le risorse finanziarie necessarie a garantire che il primo semestre del corso di laurea non si trasformi in un salto nel vuoto. A tale fine ritiene quindi necessario che i princìpi e criteri direttivi di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 2 in esame siano soppressi.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marianna Ricciardi 2.62, Caso 2.63, Faraone 2.64, Manzi Pag. 972.65, 2.66 e 2.67, Marianna Ricciardi 2.68 e 2.69, Manzi 2.70 e Faraone 2.71.
Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma Caso 2.73 volto a sopprimere la previsione di percorsi di orientamento già a partire dagli ultimi tre anni di scuola secondaria, scelta che a suo giudizio impatterebbe negativamente sul percorso di formazione di base degli studenti rendendolo inutilmente competitivo, così come emerso nel corso delle audizioni svolte.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 2.72, Caso 2.73 e Faraone 2.74.
Irene MANZI (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.75 volto a prevedere che i corsi di orientamento e i relativi tirocini siano previsti solo a partire dall'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, assicurandone altresì la piena accessibilità su tutto il territorio nazionale.
La Commissione respinge l'emendamento Manzi 2.75.
Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.77 volto a prevedere che i percorsi di orientamento previsti negli ultimi tre anni di scuola secondaria siano attuati mediante lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, eliminando, pertanto la consueta clausola di invarianza finanziaria, e dichiara che la previsione di corsi di orientamento così precoci possano essere anche controproducenti, in quanto distraggono gli studenti dal normale percorso di formazione di base.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 2.76, Piccolotti 2.77 e Marianna Ricciardi 2.78 nonché, con distinte votazioni, gli emendamenti Caso 2.79, Marianna Ricciardi 2.80, Manzi 2.81,Faraone 2.82, Manzi 2.83 e 2.84, Marianna Ricciardi 2.85, Manzi 2.86, gli identici emendamenti Manzi 2.87, Piccolotti 2.90 e Marianna Ricciardi 2.91, nonché gli emendamenti Marianna Ricciardi 2.92, Manzi 2.93, gli identici emendamenti Manzi 2.94 e Piccolotti 2.95, Caso 2.96, gli identici emendamenti Piccolotti 2.97 e Manzi 2.98, l'emendamento Manzi 2.99 nonché l'emendamento Marianna Ricciardi 3.1.
La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO nel ringraziare i deputati intervenuti ribadisce come sulle questioni relative alla possibilità per gli studenti che non siano stati ammessi al secondo semestre o che abbiano conseguito i CFU richiesti in altri corsi di laurea di poter ripetere, anche negli anni successivi, gli esami di profitto, nonché quella relativa alla programmazione del fabbisogno del personale medico-sanitario siano state lungamente dibattute e – come ricordato – sono contenute nei due ordini del giorno già citati, accolti dal Governo nel corso dell'esame in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte che essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il testo sarà trasmesso alle commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 21.20.