SEDE REFERENTE
Lunedì 17 febbraio 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 10.40.
DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2245 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che le Commissioni avviano oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2245, di conversione in legge del decreto-legge n. 202 del 2024, approvato dal Senato, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.»
Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.
Luca SBARDELLA (FDI), relatore per la I Commissione, anche a nome dell'onorevole Giorgianni, relatrice per la V Commissione, ricorda che il 25 febbraio prossimo scadrà il termine per la conversione in legge del decreto-legge in esame e auspica l'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dal Senato. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, anche rispetto ai profili finanziari, fa presente che il decreto-legge, come modificato dal Senato, si compone di 32 articoli.
In particolare, segnala che l'articolo 1 reca proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni. In dettaglio, il comma 1 disciplina, in via transitoria e a regime, il periodo entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, da autorizzare, ai sensi della normativa vigente, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 1-bis – Pag. 4introdotto nel corso dell'esame in Senato – stabilisce che, a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. Reca altresì una disciplina transitoria. Il comma 2 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a)) e ai soggetti (lettera b)) titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria). I commi 2-bis e 2-ter – introdotti nel corso dell'esame in Senato – prorogano i termini concernenti la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l'Imu e stabiliscono la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l'Imu versata e quella effettivamente dovuta. Il comma 3 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 2, un differimento dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora. Il comma 4 consente fino al 31 dicembre 2025 all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento. I commi 5 e 6 dispongono ulteriori proroghe alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. Il comma 6-bis – introdotto nel corso dell'esame in Senato – differisce dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 il termine di affidamento delle opere che hanno usufruito dei contributi disposti per l'anno 2021, a favore dei comuni per la realizzazione delle cd. medie opere. I commi 7, 8 e 8-bis – quest'ultimo introdotto nel corso dell'esame in Senato – recano disposizioni volte al contrasto della crisi idrica: rinnovando, anche per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta per l'anno 2024 per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), recando la clausola di copertura finanziaria dei suddetti oneri e disponendo che il DIPE trasmetta alle Camere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e le spese sostenute dalla suddetta Cabina di regia nel corso dell'anno precedente. Il comma 9 proroga di quattro mesi, fino al 30 aprile 2025, la disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave. Il comma 10 provvede a prorogare fino al 30 giugno 2025 l'attività del Commissario straordinario per il G7. Il comma 10-bis – introdotto nel corso dell'esame in Senato – proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui è possibile bandire concorsi pubblici in deroga all'obbligo di previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria. Il comma 10-ter – introdotto nel corso dell'esame in Senato – dispone che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) mantiene l'attuale composizione per un anno e il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato, al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nelle more della revisione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento della stessa. Il comma 10-quater – introdotto nel corso dell'esame in Senato – proroga fino al 31 dicembre 2029 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi direttamente dell'assistenza e del supporto tecnico operativo di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per la realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell'ambitoPag. 5 di piani o strumenti di programmazione europea. Il comma 10-quinquies – introdotto nel corso dell'esame in Senato – consente, a determinate condizioni, di prorogare la durata degli incarichi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni. Il comma 10-sexies – introdotto nel corso dell'esame in Senato – modifica la disciplina normativa relativa all'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale, prevedendo che tale Osservatorio predisponga per l'Autorità politica delegata per la famiglia una relazione non più semestrale, ma annuale. Il comma 10-septies – introdotto nel corso dell'esame in Senato – modifica la disciplina restrittiva sulla possibilità di titolarità di incarichi pubblici per i soggetti già collocati in quiescenza, prevedendo l'elevamento da uno a due anni del limite massimo della durata degli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a titolo gratuito. Il comma 10-octies – introdotto nel corso dell'esame in Senato – stabilisce che fino al 31 dicembre 2025 non trovi applicazione l'inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali di livello regionale ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi i 15.000 abitanti. Il comma 10-novies – introdotto nel corso dell'esame in Senato – autorizza le regioni e gli enti locali, nonché gli enti ad essi strumentali, ad utilizzare, in sede di approvazione del rendiconto 2024, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2024 delle Aziende del servizio sanitario regionale anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023. Il comma 10-decies – introdotto nel corso dell'esame in Senato – consente una deroga analoga a quella prevista dal comma 10-bis, fino al 31 dicembre 2026, in riferimento ad alcune assunzioni da parte di enti territoriali finalizzate alla stabilizzazione di personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti. Il comma 10-undecies – introdotto nel corso dell'esame in Senato – estende all'anno 2024 l'applicazione delle norme concernenti l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione recate dalla legge di bilancio per il 2019 per le regioni a statuto ordinario e la possibilità dell'applicazione di tali disposizioni anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome.
L'articolo 2 reca proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, il comma 1 – di cui è stata soppressa la lettera a) nel corso dell'esame in Senato – proroga a tutto il 2026 la disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento civile come militare) e delle Forze armate (lettera b)). I commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, che possano essere rinnovati (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall'Ucraina e che in occasione di tale rinnovo questi possano essere convertiti in permessi per lavoro. Il comma 3-bis – introdotto nel corso dell'esame in Senato – dispone che, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si possano prevedere casi di esenzione dall'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici per il rilascio dei visti nazionali. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2025 la validità di graduatorie approvate nel corso del 2023, di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 5, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019. La lettera b) proroga al 30 aprile 2025 la possibilità di Pag. 6utilizzare le risorse inutilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Rilevo che nel corso dell'esame in Senato è stato soppresso il comma 6 ed è stato introdotto il comma 6-bis, che interviene sulla normativa vigente, estendendo i termini per il completamento delle procedure di adeguamento alla prevenzione degli incendi da parte di talune categorie di strutture ricettive.
L'articolo 2-bis – introdotto nel corso dell'esame in Senato – prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2025.
L'articolo 3 reca proroga di termini in materia economica e finanziaria. In particolare, il comma 1 dispone che la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato delle misure straordinarie adottate per il contrasto al COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU) sia effettuata entro il 30 novembre 2025. Il comma 2 – modificato nel corso dell'esame in Senato – proroga al 31 dicembre 2025 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2025 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, della proprietà di determinati beni immobili in gestione all'Agenzia del demanio. Il comma 4, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. La lettera b), al numero 1) stabilisce che le disposizioni di contenimento della spesa pubblica non si applichino alla società per azioni – operante nel mercato dei crediti deteriorati – AMCO (Asset Management Company) per l'anno 2025, oltre che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, come già prevedeva la normativa finora vigente; al numero 2) novella le disposizioni inerenti agli obblighi di comunicazione posti in capo alla medesima società. Il comma 5 dispone circa la copertura degli oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, di cui al comma 4. Il comma 5-bis – introdotto nel corso dell'esame in Senato – differisce al 1° gennaio 2026 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività. Il comma 6 – interamente sostituito nel corso dell'esame in Senato – estende anche all'anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il comma 7 estende al 31 dicembre 2025 la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione, realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC). Il comma 8 dispone la sospensione, per 24 mesi, del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB, conseguente al venir meno dei requisiti dimensionali (qualora il volume di attività finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro). Il comma 9 proroga al 31 marzo 2025 il termine per l'adozione e l'approvazione dei bilanci delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria relativi agli anni precedenti all'anno 2022. Prevede, altresì, che l'adozione e l'approvazione dei suddetti bilanci avvenga nel rispetto dei principi generali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei Pag. 7loro organismi, e che, nell'esercizio delle citate attività, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile, rilevano le sole condotte poste in essere con dolo. Il comma 10 posticipa al 1° gennaio 2026 l'operatività del nuovo regime di esenzione Iva per gli enti del Terzo settore. Il comma 10-bis – introdotto nel corso dell'esame in Senato – prevede che alla regione Molise, fino al 30 giugno 2025, non si applichino i vincoli in materia di assunzione di personale e di stipula di contratti di servizio previsti per gli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Il comma 11 incrementa di 100 milioni di euro il limite massimo complessivo di finanziamenti a titolo oneroso concedibili da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle società, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che gestiscono gli impianti siderurgici di ILVA, al fine di supportarne le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile per preservarne la funzionalità, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei relativi luoghi di lavoro. Il comma 12 prevede che ai maggiori oneri di cui al comma 11 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale del made in Italy. Ai sensi del comma 13, il finanziamento di cui al comma 11 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura. Il comma 14 estende da uno a due esercizi la possibilità per le imprese di assicurazione e riassicurazione cessionarie di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (lettera a)). Inoltre, estende al 31 dicembre 2025 (rispetto al 30 marzo 2025) il periodo entro il quale è consentita la medesima facoltà di cui alla lettera precedente alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie (lettera b)). I commi 14-bis e 14-ter – introdotti nel corso dell'esame in Senato – introducono delle proroghe in materia di rendicontazione di sostenibilità, ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Limitatamente alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il comma 14-quater – introdotto nel corso dell'esame in Senato – proroga fino al 31 dicembre 2025, la facoltà per i comuni rientranti nella c.d. zona rossa interessata dagli eventi sismici del 2016 e con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di applicare l'indennità di funzione prevista per la classe di comuni con una popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti. Il comma 14-quinquies – introdotto nel corso dell'esame in Senato – reca una proroga all'anno 2025 di alcune misure specifiche previste per gli anni 2023 e 2024 a favore degli enti locali correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici. Il comma 14-sexies – introdotto nel corso dell'esame in Senato – estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025. Il comma 14-septies – introdotto nel corso dell'esame in Senato – proroga al 30 settembre 2025 i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto n. 289 del 2000 e dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto n. 101 del 2022 e prevede la revisione dei citati decreti in modo da adeguare la disciplina normativa relativa all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali alla normativa dell'UE. Infine, interpreta gli articoli 52, comma 5, Pag. 8lettera b), n. 1 e 53, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – relativo al suddetto albo –, conformemente alla disciplina unionale. I commi da 14-octies a 14-decies – introdotti nel corso dell'esame in Senato – estendono il credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, disciplinandone, altresì, la modalità di accesso e la relativa misura. Il comma 14-undecies – introdotto nel corso dell'esame in Senato – proroga al 31 maggio 2026 la possibilità prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a determinate condizioni, per le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, di continuare a svolgere la propria attività, come intermediari finanziari non professionali esclusivamente nei confronti dei propri soci, senza chiedere la relativa autorizzazione alla Banca d'Italia.
L'articolo 3-bis – introdotto nel corso dell'esame in Senato – prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cosiddetta Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025. La norma dispone, altresì, ulteriori differimenti in materia di dichiarazioni fiscali.
L'articolo 4 reca disposizioni concernenti termini in materia di salute. In particolare, il comma 1 rimuove il termine massimo di durata in carica, previsto dalla normativa vigente, del Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, organi deputati alla liquidazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (Esacri). Il comma 2 – modificato nel corso dell'esame in Senato – proroga ulteriormente, al 31 dicembre 2027, la possibilità dell'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, derogando alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie. Reca poi ulteriori disposizioni in merito al reclutamento temporaneo di tali professionisti. Il comma 2-bis – introdotto nel corso dell'esame in Senato – modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina (lettera a)); inoltre estende al triennio 2020-2022 la disciplina sulla certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo che prevede la possibilità di acquisire tale certificazione attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua (lettera b)). Il comma 3 proroga la possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma 3-bis – introdotto nel corso dell'esame in Senato – reca disposizioni volte alla stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale. Il comma 4 proroga per l'anno 2025 la possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Il comma 5 incide sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2025, in base all'esperienza professionale acquisita, di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione. Il comma 6 modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina sulle procedure conseguenti all'eventuale superamento del limite annuo della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti. Il comma 7, lettera a), proroga i termini di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del SSN. La lettera b), interviene invece sulla disciplina relativa all'attività di raccolta sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. La lettera c) – modificata nel corso dell'esame al Senato – proroga il termine per l'adeguamento di regioni e province autonome alla riforma sanitaria del 1992 in Pag. 9materia di accreditamento istituzionale e stipula degli accordi con gli erogatori. La lettera d) proroga la disciplina transitoria in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria. Il comma 8 reca disposizioni per l'incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. Il comma 9 modifica la disciplina relativa alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali. Il comma 10 – modificato nel corso dell'esame al Senato – dispone in merito agli incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta. Il comma 11, per far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del SSN anche allo scopo di ridurre le liste d'attesa, prevede la possibilità per le regioni e le province autonome, relativamente all'anno 2025, di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende del Servizio sanitario. L'incremento di spesa è definito entro il tetto di spesa indicato per ciascuna regione e provincia autonoma alla Tab. 1 allegata al decreto in esame, che ammonta complessivamente a 143,5 milioni di euro. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di incremento delle tariffe orarie aggiuntive. Il comma 11-bis – introdotto nel corso dell'esame in Senato – autorizza la spesa di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 per favorire misure di prevenzione del tumore al seno. Agli oneri predetti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura. Il comma 12 reca proroghe di termini per consentire il conferimento di incarichi di lavoro a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza. Il comma 12-bis – introdotto nel corso dell'esame in Senato – proroga l'applicabilità di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, nonché delle modalità di utilizzo presso le farmacie dei medesimi strumenti alternativi. Il comma 12-ter – introdotto nel corso dell'esame in Senato – prevede un finanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, che si aggiunge ai finanziamenti già previsti fino al 2027 a normativa vigente. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sulle risorse per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale. Il comma 12-quater – introdotto nel corso dell'esame in Senato – reca una norma di coordinamento nella materia di cui al comma 6, mentre i successivi commi 12-quinquies e 12-sexies – anch'essi introdotti nel corso dell'esame in Senato – recano norme transitorie in relazione alle quote erogate in favore delle regioni e province autonome a titolo di ripiano del superamento dei limiti (di cui allo stesso comma 6) nell'anno 2023.
L'articolo 5 si occupa della proroga di termini in materia di istruzione e merito. In particolare, il comma 1 stabilisce che i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici introdotti nell'ambito della Riforma del reclutamento prevista dal PNRR saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025 (e non più dopo il 31 dicembre 2024). I commi 2 e 3 prorogano di un anno, al 31 dicembre 2025, il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Il comma 4 proroga anche per l'anno scolastico 2025/2026 la previsione secondo cui sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le Pag. 10équipe formative territoriali costituite da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e da 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR. Il comma 4-bis, introdotto durante l'esame in Senato, proroga all'anno scolastico 2025-2026 la valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, stanziando a tal fine 50 milioni di euro annui. I commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, introdotti in Senato così come i successivi, intervengono sulla disciplina per l'adeguamento alla normativa antincendio dell'edilizia scolastica. Il comma 4-sexies estende anche all'anno scolastico 2025/26 la possibilità di svolgere con modalità telematiche, fino al 50 per cento del loro totale, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale del personale docente. Il comma 4-septies proroga, per l'anno scolastico 2025/26, la possibilità per l'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici.
L'articolo 5-bis, introdotto in Senato, proroga a dieci anni la validità degli esami sostenuti, senza necessità quindi di rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate, per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti.
L'articolo 6 stabilisce la proroga di termini in materia di cultura. In particolare, il comma 1 estende dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Il comma 2 proroga da otto a nove anni la durata della segreteria tecnica di progettazione concernente gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il comma 3 provvede corrispondentemente a prorogare dal 2024 al 2025 l'incremento di unità di personale facente capo alla segreteria, disposto in origine fino al 2021. Il comma 4 dispone in materia di copertura finanziaria delle disposizioni dei commi 2 e 3. All'articolo 6, sono stati introdotti, nel corso dell'esame in Senato, i seguenti nuovi commi: comma 3-bis, che modifica alcuni aspetti della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura; comma 4-bis, che differisce al 27 agosto 2026 il termine per la revisione del regolamento che ha individuato gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata; comma 4-ter, che proroga per ciascuno degli anni 2028 e 2029 lo stanziamento di 2,7 milioni di euro, attualmente previsto fino al 2027, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.
L'articolo 7 si occupa delle misure di proroga in materia di politiche abitative. In particolare, il comma 1 proroga i termini temporali contenuti nelle disposizioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 – convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023 – in materia di politiche abitative a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Il comma 2 proroga di ulteriori sei mesi alcuni termini in materia di edilizia privata introdotti nel 2022, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi. Il comma 3 differisce dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005, relativo alla sicurezza delle gallerie ferroviarie. Il comma 4 proroga al 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada. Conseguentemente, proroga al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli Pag. 11importi delle citate sanzioni. Il comma 4-bis proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 i termini previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 relativo alla revisione periodica dei veicoli. Il comma 4-ter proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 i termini previsti all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada. Il comma 4-quater, introdotto nel corso dell'esame in Senato, è volto ad estendere e a disciplinare, fino al 31 agosto 2026, l'attività del Commissario straordinario per la ricostruzione del c.d. ponte Morandi relativamente al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Il comma 4-quinquies, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria relativa alle disposizioni recate dal comma precedente. Il comma 4-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la facoltà, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, che tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo siano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore. Il comma 4-septies interviene in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità prevedendo che il termine originariamente fissato al 30 marzo 2025 per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, venga posticipato al 30 marzo 2026. Il comma 4-octies, introdotto al Senato, reca l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 relativa al compenso spettante al Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino e all'eventuale supporto tecnico. Il comma 4-novies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui devono essere eseguite o contabilizzate le lavorazioni, da parte delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, affinché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa riconoscere alla società maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi. A tal fine, si autorizza una spesa di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il comma 4-decies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, al fine di garantire continuità al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025, proroga la validità fino al 30 settembre 2025 dei brevetti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85. Il comma 4-undecies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede la sospensione del termine di efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante fino al 30 settembre 2025. Il comma 4-duodecies individua la procedura in base alla quale è definito l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
L'articolo 8 si occupa della proroga dei termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 1 prevede per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame nel corso dell'esame in Senato, provvede, anche per il 2025, alla riassegnazione al bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei fondi destinati al sostegno delle forze armate e di sicurezza afghane.
L'articolo 9 si occupa della proroga dei termini in materie di competenza del Ministero della difesa. In particolare, il comma 1, alla lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1 del Codice dell'ordinamento militare. La lettera b) apporta modifiche all'articolo 2230 del Codice dell'ordinamento militare, relativo alla definizionePag. 12 delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2229. Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2025 la previsione che consente il deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari. I commi 3 e 4 recano disposizioni transitorie riguardanti la rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM). Il comma 5 riporta la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.
L'articolo 10 si occupa della proroga dei termini in materie di competenza del Ministero della giustizia. Il comma 1 riduce la durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari da 18 a 12 mesi anche con riferimento a coloro che risultano idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Il comma 2 reca la relativa copertura finanziaria. Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012. Il comma 2-ter, introdotto nel corso dell'esame in Senato, differisce di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Il comma 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, oltre a prorogare l'applicazione della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense già prevista per le sessioni 2023 e 2024, anche per la sessione 2025, elimina il requisito del conseguimento di un punteggio complessivo a 105 per il superamento della prova orale. Il comma 3 differisce ulteriormente fino al 1° gennaio 2026 l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. I commi da 4 a 6, prorogano l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio sino al 31 dicembre 2025. Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cosiddette infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. Il comma 8-ter prevede l'applicazione della riforma in materia di ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali, presso amministrazioni pubbliche titolari di interventi PNRR, solo agli incarichi assunti dopo il 31 agosto 2026. Il comma 8-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che il commissario incaricato di provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 (e dunque non più entro 90 giorni dall'8 maggio 2024), indìce l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 8-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede che, fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia chiamato a istituire l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla vigente legislazione.
L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004 in tema di termini di presentazione della domanda e di ripristino del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento o con un decreto di archiviazione.
L'articolo 11 reca disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Pag. 13Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 1 proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui. Il comma 2 elimina il termine ordinatorio previsto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. La disciplina in questione prevedeva un termine acceleratorio per l'effettuazione della ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale. Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, differisce al 14 aprile 2025 il termine per l'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) Il comma 2-ter, introdotto nel corso dell'esame in Senato, differisce dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine oltre il quale non è più ammessa la contabilizzazione, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di consumo di energia da fonti rinnovabili, della quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che essi siano certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Il comma 2-quater, introdotto nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che gli obblighi di immissione in consumo di energia da fonti rinnovabili previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026 con esclusivo riguardo: ai fornitori di metano, immesso in consumo per il trasporto stradale e ferroviario; ai fornitori di biometano o di biogas per trasporti, immesso in consumo per il trasporto stradale e ferroviario. Il comma 2-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene sull'articolo 40-ter del decreto-legge n. 73 del 2022 in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione con capacità superiore ai 13 metri cubi. Il comma 2-sexies dispone una proroga dell'attuale disciplina in materia di attestazione dei criteri di sostenibilità della produzione di energia elettrica e calore da biomasse (escluso il biometano). Il comma 2-septies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, differisce di un anno, la norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «R1» si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Il comma 2-octies si occupa del gas naturale che i titolari di concessioni cedono al Gestore dei Servizi Energetici. Novellando la normativa vigente, si stabilisce che a partire dal 2025 il punto di cessione del gas sia il MGAS (Mercato del Gas Naturale).
L'articolo 12 estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuano, fino al 31 dicembre 2025, ad essere destinatarie della quota del cinque per mille. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga a decorrere dall'anno 2025 la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, definendo la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 13 dispone una proroga al 31 marzo 2025 del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, entro il quale le imprese con sede legale in Italia – e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia – sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali. Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame in Senato all'articolo 13, proroga per altri due mandati la disciplina transitoria relativa alle giunte delle Camere di commercio che sono state interessate da processi di accorpamento tra Camere di commercio stesse. Il comma 1-ter interviene sull'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), sostituendo le parole «entro novanta giorni» ovunque ricorrano, con le parole «entro centoventi giorni». Il Pag. 14comma 1-quater interviene sull'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, sostituisce le parole «per gli undici anni», con le parole «per i dodici anni e sei mesi». Il comma 1-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, chiarisce che il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 1-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga dal 1° aprile 2025 al 1° ottobre 2025 il termine di decorrenza per applicare la misura – introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 – che impone al produttore di informare, mediante specifica etichetta, dell'avvenuta riduzione di quantità di un prodotto preconfezionato. Il comma 1-septies introdotto nel corso dell'esame in Senato, pospone all'adozione di un decreto interministeriale il versamento del premio aggiuntivo – previsto dalla legge di bilancio 2025 – che dovrebbe versare chi eroga i finanziamenti bancari garantiti dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
L'articolo 14 proroga al 31 dicembre 2025 alcuni termini in materia di competenza del Ministero del turismo. Tali proroghe riguardano: il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa (comma 1); il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA) (comma 2); l'applicazione di una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, concernente uno dei presupposti di ammissibilità di una durata dei contratti superiore a dodici mesi, e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi (comma 3).
Nel corso dell'esame da parte del Senato, all'articolo 14 è stato aggiunto il comma 3-bis che destina per l'anno 2025 risorse in favore del comune di Pietrelcina (Benevento) e del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo), al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025.
L'articolo 15 reca proroga di termini in materia di sport. In particolare il comma 1 rinvia dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche. Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2027 la facoltà per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione del compendio sito in Roma, denominato «Città dello sport». Per tali finalità, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare forme di partenariato pubblico privato, d'intesa con la regione Lazio e il comune di Roma Capitale nonché ad utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero a ricorrere alla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Nel corso dell'esame da parte del Senato, sono stati altresì introdotti i seguenti tre commi: il comma 2-bis, che prevede che, per il 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate del gettito finalizzato al finanziamento del movimento sportivo nazionale è destinata ad alimentare il Fondo per il professionismo negli sport femminili; il comma 2-ter, che differisce al 30 giugno 2025 il termine entro il quale le regioni, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al decreto Pag. 15legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve; il comma 2-quater che differisce dal 31 ottobre 2024 al 30 giugno 2025 il termine, previsto dal richiamato decreto legislativo n. 40 del 2021, entro il quale i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita devono adeguare gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Il comma 1 dell'articolo 16 prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 precisa che per tali attività il citato Dipartimento si avvale del personale e delle risorse destinate alla segreteria tecnica istituita dalla legge di bilancio del 2023 nell'ambito della Cabina di regia per la determinazione dei LEP.
L'articolo 17 dispone la proroga per un ulteriore biennio (2025 e 2026) di misure agevolative in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, in materia di quota di copie vendute necessaria per accedere ai contributi diretti, in materia di parificazione dell'ammontare del contributo minimo a quello percepito nel 2019 e in materia di posticipazione del pagamento dei costi certificati fino a sessanta giorni dopo l'incasso del saldo del contributo.
L'articolo 17-bis – introdotto dal Senato – prevede l'erogazione anche per l'anno 2025 del contributo – pari a due milioni – per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private.
L'articolo 18 reca proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza. In particolare, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste, in via transitoria, dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
L'articolo 19 – che reca disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura – al comma 1, estende, a regime, l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa (contenute nell'articolo 8-ter, commi 1 e 2-bis, decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44),
Nel corso dell'esame da parte del Senato, sono stati introdotti i seguenti nuovi commi: comma 1-bis che posticipa dal 1° marzo 2025 al 31 luglio 2025 l'entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) da parte di aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri; comma 1-ter che fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate fino al 31 dicembre 2019; comma 1-quater che mira a prorogare il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell'acquacoltura.
Segnala che nel corso dell'esame da parte del Senato sono stati introdotti gli articoli 19-bis, 19-ter e 19-quater. In particolare, l'articolo 19-bis proroga al 31 dicembre 2025 alcuni interventi connessi alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.Pag. 16 L'articolo 19-ter amplia le competenze del tavolo tecnico in tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) e fissa un termine per la conclusione dei lavori. L'articolo 19-quater, ai commi 1 e 2, reca il differimento di termini della nuova disciplina in tema di riconoscimento, valutazione e assistenza delle persone con disabilità e l'ampliamento della fase temporale e dell'ambito territoriale di sperimentazione della medesima disciplina. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro della salute sia adottato un regolamento contenente i criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, nei territori in cui è prevista la sperimentazione della nuova disciplina in materia. Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2027 il termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità – struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri –, al contempo conferendo ad essa nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità.
L'articolo 20 prevede disposizioni finalizzate a garantire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea, prorogato in sede di Unione europea fino al 4 marzo 2026, nonché a consolidare nelle forme ordinarie le relative misure, cessato lo stato di emergenza, riconducendole in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.
Nel corso dell'esame da parte del Senato, è stato introdotto l'articolo 20-bis che proroga fino al 2027 il Fondo per il contrasto alla povertà minorile, fissa l'ammontare dei contributi, concessi sottoforma di credito di imposta, per i versamenti effettuati a suo sostegno da parte delle fondazioni bancarie e dispone in materia di copertura degli oneri finanziari.
L'articolo 21, ai commi 1 e 2, abroga talune disposizioni relative all'autocertificazione degli stranieri non cittadini dell'Unione europea, contenute nel decreto-legge n. 5 del 2012, ripristinando al contempo previsioni che allora furono espunte. Il comma 3 interviene sull'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disponendo – in ragione della giurisprudenza costituzionale intervenuta e delle competenze regionali in materia – l'abrogazione dei commi 31-ter e 31-quater, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. I commi 4 e 5 dell'articolo 21 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi (posti in via transitoria e già non più vigenti) di vaccinazione contro il COVID-19 e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate. All'articolo 21 sono stati aggiunti dal Senato i seguenti nuovi commi: 5-bis e 5-ter che dispongono l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 2000, disciplinante il percorso di carriera per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato, e conseguentemente, stabiliscono modifiche ad alcune specifiche disposizioni ad esso collegate; 5-quater che prevede che anche i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono avviare la sperimentazione semestrale dell'uso di armi ad impulsi elettrici (c.d. taser) da parte delle polizie municipali; 5-quinquies che consente di conferire incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali nelle province e nei comuni agli amministratori locali che hanno svolto il mandato nel medesimo comune o nella medesima regione dell'ente locale che conferisce l'incarico; 5-sexies e 5-septies che recano l'abrogazione di una serie di norme; 5-octies, 5-novies e 5-decies che introducono modifiche in materia di controlli e sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del COVID-19.
L'articolo 21-bis – introdotto dal Senato – prevede che non si applica per gli anni 2025 e 2026 il termine di cui al comma 60 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, Pag. 17n. 56. È esteso in tal modo, limitatamente al periodo indicato, l'elettorato passivo anche ai sindaci il cui mandato scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni provinciali.
L'articolo 22 infine dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 28 dicembre 2024.
Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 14 della giornata odierna. Rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata al termine delle votazioni p.m. dell'Assemblea.
La seduta termina alle 10.45.
SEDE REFERENTE
Lunedì 17 febbraio 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.
La seduta comincia alle 20.15.
DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2245 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che sono state presentate 250 proposte emendative al provvedimento in esame (vedi allegato).
In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Con riferimento al provvedimento in esame, le Presidenze si sono attenute ai criteri di valutazione di ammissibilità adottati in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative, nonché ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i cosiddetti decreti «milleproroghe», «sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento o di incidere su situazioni esistenti che richiedono interventi regolatori di natura temporale». In tale contesto ricordo che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto – legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.», oggetto che, nel caso di decreti-legge a contenuto plurimo, deve essere individuato facendo riferimento «alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso».
Pertanto, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroghe di termini, anche riferiti a termini già scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, previsti da disposizioni di Pag. 18rango legislativo, anche laddove tali proposte emendative rechino norme volte a introdurre disposizioni ulteriori rispetto a quelle di proroga, purché connesse o consequenziali alle medesime disposizioni, nonché proposte emendative strettamente connesse e consequenziali a disposizioni, diverse da quelle recanti proroghe, previste nel testo del decreto-legge.
Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:
gli identici Grimaldi 1.10 e Faraone 1.11, che abrogano la norma volta ad includere, ai fini del rispetto del limite massimo di erogazione del trattamento stipendiale accessorio, anche i benefici di natura assistenziale in materia di welfare integrativo;
Bonafè 1.33, che modifica i requisiti richiesti dal decreto-legge n. 44 del 2023 per la stabilizzazione del personale non dirigenziale con riferimento alla durata del periodo di servizio;
Morfino 1.35, che consente al Dipartimento per la protezione civile, alle regioni e alle province autonome la stipula, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, di contratti a tempo determinato per il contrasto del dissesto idrogeologico;
Faraone 1.36, che prevede l'esonero dalle tasse universitarie e delle istituzioni AFAM per i dirigenti pubblici che intendano conseguire una nuova laurea o un diploma accademico;
Carmina 2.3, che consente la stabilizzazione, entro il 31 dicembre 2025, di personale assunto con contratti a tempo determinato da parte degli enti locali che non abbiano rispettato i termini di approvazione dei documenti di bilancio;
Bonafè 2.5, limitatamente al comma 4-ter, che introduce una nuova disciplina a regime in materia di presentazione telematica delle domande per tutti i tipi di permesso di soggiorno;
Carmina 2.7, che interviene in materia di assegnazione del personale dei servizi antincendio delle isole minori della Sicilia;
Faraone 2.10, che prevede che, a decorrere dal 30 giugno 2025, per i richiedenti un visto per motivi di studio, la sottoscrizione dell'accordo di integrazione avvenga al momento dell'ingresso nel territorio nazionale;
Bonafè 2.12, che apporta una modifica frammentaria a una fonte non legislativa;
Carmina 3.5, che consente la stabilizzazione di personale assunto con contratti a tempo determinato da parte degli enti locali che non abbiano rispettato i termini di approvazione dei documenti di bilancio;
gli identici Ubaldo Pagano 3.20 e Faraone 3.21, limitatamente alle lettere b), c) e d), che prevedono un'analisi dei costi e una sperimentazione per l'attuazione della riforma del PNRR relativa all'adozione dei bilanci in termini di competenza da parte degli enti locali;
Zaratti 3.34, che consente per il triennio 2025-2027 l'applicazione ai bilanci di previsione degli enti locali degli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi in determinati settori;
Ubaldo Pagano 3.01, limitatamente al comma 2, che estende la possibilità di svincolo dell'avanzo di amministrazione;
Quartini 4.5, che incrementa, fino al 31 dicembre 2025, i limiti di spesa in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;
Quartini 4.7, che modifica la disciplina inerente al conferimento degli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale
Pag. 19Marianna Ricciardi 4.10, che modifica l'articolo 590-sexies del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario
Fenu 4.11, che estende, a decorrere dal 1° luglio 2025, ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici e privati, che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinodipendente da almeno 20 anni, l'anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi;
Sportiello 4.13, che stabilisce che, entro il termine del 31 dicembre 2025, ciascuna regione e provincia autonoma individui i servizi autonomi con responsabilità dirigenziale e provveda all'istituzione della dirigenza delle professioni sanitarie per ciascuna delle aree disciplinari individuate dalla legge n. 251 del 2000;
Girelli 4.20, che deroga all'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico per professionisti sanitari collocati in quiescenza;
Faraone 4.01, che reca una modifica frammentaria a una fonte non legislativa (decreto del Ministero della salute del 30 settembre 2022);
Morfino 5.4, che incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 in materia di fornitura gratuita dei libri di testo;
Manzi 5.7, che consente ai Comuni di derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dagli stessi;
Morfino 5.10, che autorizza la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in materia di fornitura gratuita dei libri di testo;
Grimaldi 5.13, limitatamente al comma 4-novies, in cui, per il triennio 2025/2027, si prevede che la quota per i trasferimenti sia stabilita sul 100 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, in deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico;
Caso 5.01, che, fino al 31 dicembre 2027, estende ai soggetti che sono o sono stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato la possibilità di concorrere alle selezioni per il conferimento dei contratti di ricerca;
Torto 5.02, limitatamente ai commi da 2 a 6, che apportano modifiche alla disciplina relativa alla statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali;
gli identici Faraone 7.7 e Sergio Costa 7.8, che modificano le modalità di individuazione della clausola di revisione prezzi per gli appalti di fornitura e di servizi;
Faraone 7.16, che prevede che i cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare, coincidano con il cronoprogramma finanziario e siano riferiti alla fine dell'anno solare del relativo stanziamento finanziario;
Santillo 7.19, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e f), del decreto legislativo n. 209 del 2024, recante correttivo al codice dei contratti pubblici, si applicano limitatamente agli appalti di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro;
Faraone 7.27, che abroga l'articolo 25 della legge per la concorrenza del 2023 Pag. 20(legge n. 193 del 2024) in materia di trasporto pubblico non di linea;
Sportiello 7.02, che prevede la riduzione dell'aliquota Iva dal 10 al 5 per cento per prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile, coppette mestruali e pannolini per bambini;
Fenu 7.03, che esclude dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
Sportiello 9.03, che abroga l'articolo 44-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 in materia di servizi consultoriali;
gli identici Gianassi 10.6 e Faraone 10.7, che recano l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 812, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
Barzotti 12.4, che modifica la disciplina in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari;
Ghirra 12.5, che prevede il riconoscimento da parte dell'INPS di un'integrazione al reddito, per al massimo dodici settimane, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario e che prevede che tale integrazione al reddito sia concessa nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025;
Faraone 12.6, che prevede il riconoscimento da parte dell'Inps di un'integrazione al reddito, per al massimo dodici settimane, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario e che prevede che tale integrazione al reddito sia concessa nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025;
Ascari 12.7, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 per l'ulteriore riconoscimento di ammortizzatori sociali, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, per i lavoratori impiegati nel comparto delle filiere del tessile-abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori con particolare riferimento a quelli operanti in imprese situate nel territorio dell'Emilia-Romagna;
Sportiello 12.9, che equipara fino al 31 dicembre 2025 il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale attestante una condizione di rischio, al ricovero ospedaliero;
Ascari 13.8, che autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2025 in favore delle imprese del comparto del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori al fine di sostenere il rilancio produttivo e occupazionale dei distretti della moda;
Faraone 17.1, che prevede che una quota pari al cinque per mille dell'Irpef sia destinata in base alla scelta del contribuente anche alla finalità di finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di 5 giornalisti e 2 poligrafici;
Faraone 19.2, limitatamente al capoverso 1-quinquies, lettera a), che specifica che la comunicazione effettuata dalle aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione ed imprese di prima trasformazione sia dovuta in caso di «acquisizione da terzi»;
Faraone 19.5, che abroga il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, Pag. 21n. 475 in materia di abbattimento di alberi di olivo a decorrere dal 31 dicembre 2025;
Faraone 19.6, che esclude le imprese di pesca e di acquacoltura dall'obbligo di stipulare assicurazioni dei danni cagionati in caso di calamità di cui all'articolo 1, comma 101 e seguenti della legge n. 213 del 2023;
Sportiello 21.6, limitatamente alla lettera a), che equipara fino al 31 dicembre 2025 il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale attestante una condizione di rischio, al ricovero ospedaliero.
Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame della pronuncia di inammissibilità delle proposte emendative è fissato alle ore 21.25 della giornata odierna.
Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come il presidente abbia sottolineato nella declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative che le proposte presentate, per essere considerate ammissibili, debbono rispondere alla ratio unitaria del provvedimento, vale a dire la proroga di termini normativi. Chiede quindi, alla luce di ciò, come possano considerarsi rispondenti a tale ratio talune disposizioni contenute nel provvedimento. Si riferisce, in primo luogo, all'articolo 21, comma 4, che abroga le sanzioni ed estingue i procedimenti sanzionatori a carico degli inadempienti agli obblighi vaccinali per il COVID-19. Richiama altresì il comma 5-quinquies del richiamato articolo 21, che consente di conferire incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali negli enti locali a chi ha svolto un mandato politico presso gli stessi enti. Chiede, al riguardo, chiarimenti alla Presidenza.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) si associa alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Alfonso Colucci e preannuncia che, sulla base della risposta della Presidenza a tale richiesta, potrà essere presa in considerazione la rinuncia al termine per la presentazione delle richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità.
Nazario PAGANO, presidente, osserva come le disposizioni alle quali ha fatto riferimento il deputato Alfonso Colucci siano contenute nel testo trasmesso dal Senato e in quanto tali non possano essere sindacate in questa sede. Rileva come la pronuncia delle Presidenze sia riferita alle proposte emendative presentate alla Camera, come tale pronuncia sia basata su motivazioni ampie ed esaustive e come le Presidenze non possano in alcun modo sindacare le determinazioni assunte nell'altro ramo del Parlamento.
Daniela TORTO (M5S) ritiene la risposta fornita dal presidente insoddisfacente e sottolinea come sia stata compiuta una scelta ben precisa, nel senso dell'inammissibilità di talune proposte emendative invece che di altre. Alla luce di ciò, dichiara di rinunciare al termine per la presentazione delle richieste di riesame, al fine di non partecipare alla farsa portata avanti dalla maggioranza.
Marco GRIMALDI (AVS) dichiara anch'egli di rinunciare al termine per la presentazione di richieste di riesame, associandosi alle considerazioni della deputata Torto, e preannuncia la sottoscrizione di tutte le proposte emendative da parte dei gruppi di opposizione.
Nazario PAGANO, presidente, prende atto della rinuncia da parte di tutti i gruppi interessati al termine per la presentazione delle richieste di riesame.
Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, rileva come sia del tutto evidente che i tempi di esame del provvedimento non consentano lo svolgimento di un lavoro Pag. 22serio. Osserva come il Senato abbia avuto a disposizione 52 giorni, a fronte delle poche ore a disposizione della Camera.
Ritiene che, a seguito della decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo di fissare la discussione generale in Assemblea per la giornata di domani, i presidenti delle Commissioni avrebbero dovuto porre la questione della scarsità dei tempi e della lesione delle prerogative parlamentari che tale modo di procedere comporta. Osserva come non sia la prima volta che un provvedimento di notevole rilievo giunga alla Camera «blindato», senza alcuna possibilità di introdurre modifiche, e come ormai si vada delineando un monocameralismo di fatto. Sottolinea come da parte della Camera, in un'ottica di leale cooperazione nei confronti del Senato, non siano stati inviati all'altro ramo provvedimenti d'urgenza in tempi così ravvicinati rispetto alla scadenza.
Ricorda, inoltre, come nella settimana in corso l'Assemblea sia chiamata a votare ben due questioni di fiducia e come dall'inizio della legislatura il Governo abbia fatto ricorso alla questione di fiducia per ben 80 volte, nonostante la Presidente del Consiglio avesse in passato ripetutamente stigmatizzato il ricorso a tale strumento.
Rileva come in queste condizioni il lavoro parlamentare risulti estremamente difficile.
Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, rileva come il suo gruppo non ne abbia presentate, osservando come i tempi di calendarizzazione del provvedimento non ne consentano evidentemente l'effettivo esame.
Osserva come si sia addirittura arrivati a calendarizzare il provvedimento mentre esso era ancora all'esame della Commissione del Senato e come ormai tutto ciò sia diventato un automatismo. Sottolinea come l'unico modo per evitare la mortificazione delle istituzioni che deriva da ciò, sia quello di sottrarsi a tale automatismo, e in tale ottica dichiara che il suo gruppo, oltre a non aver presentato proposte emendative, non parteciperà ai lavori delle Commissioni.
Chiede al presidente di non lasciar cadere il suo intervento come un appello retorico e astratto, in quanto sono in gioco le prerogative del Parlamento. Ritiene che le modalità di lavoro prospettate non siano più neppure simboliche. Cita Luigi Einaudi, il quale affermava che l'opposizione svolge bene il suo lavoro quando contribuisce a migliorare i provvedimenti, e osserva come lo svolgimento di tale ruolo sia impedito.
(I deputati del gruppo Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe abbandonano i lavori delle Commissioni)
Nazario PAGANO, presidente, dichiara la propria disponibilità ad affrontare il tema posto dall'onorevole Richetti. Fa presente, al riguardo, come nella precedente legislatura al Senato abbia posto il tema della decretazione d'urgenza e come in sede di revisione costituzionale possa essere anche affrontato il tema del monocameralismo.
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, dopo aver ricordato come il corpo elettorale si sia pronunciato a favore del mantenimento del sistema bicamerale, esprime rammarico per il fatto che non sia stata presa in considerazione alcuna proposta emendativa, richiamando, in particolare, la vicenda dei 1200 lavoratori con contratti di somministrazione impiegati presso le prefetture e presso le questure per gestire le pratiche relative ai permessi di soggiorno. Rileva come si tratti di lavoratori che hanno maturato professionalità ed esperienza e i cui contratti scadranno nei prossimi mesi e come ciò, da un lato, lascerà i lavoratori stessi e le loro famiglie senza un futuro, e, dall'altro, comporterà notevoli difficoltà amministrative, favorirà l'immigrazione illegale e sottrarrà il personale di polizia ad altri compiti.
Rileva, inoltre, come il provvedimento in esame avrebbe potuto costituire l'occasione per porre rimedio alle voragini lasciate dalla legge di bilancio, ad esempio per quanto riguarda la sanità e gli ammortizzatori sociali.Pag. 23
Stigmatizza, infine, la cosiddetta «rottamazione quater», alla quale farà seguito, a quanto si apprende, addirittura una «rottamazione quinquies», proseguendo in una politica volta a disincentivare l'adempimento, da parte dei cittadini, degli obblighi fiscali, ai quali finiranno per fare fronte solo i pensionati e i lavoratori dipendenti.
Osserva come, in tal modo, la maggioranza abbia fatto quel che fece la Lega nella vicenda dei 49 milioni (Commenti dei deputati della Lega). Rileva come i colleghi della Lega possano replicare prendendo successivamente la parola anziché interrompendolo e chiede al presidente di intervenire per consentirgli di proseguire.
Rileva, altresì, come si sia intervenuti in tema di contratti dei lavoratori precari in maniera casuale.
Preannuncia che le opposizioni non parteciperanno a quello che considera un teatrino e stigmatizza come non vi sia la consapevolezza delle reali priorità del Paese.
Leonardo DONNO (M5S), nel preannunciare la sottoscrizione di tutti gli emendamenti dei gruppi di opposizione da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle, stigmatizza il comportamento del presidente Nazario Pagano, denunciando il suo mancato intervento nei confronti dei membri di maggioranza intervenuti in modo offensivo durante l'intervento del collega Grimaldi. Osserva come, a suo avviso, il comportamento tenuto dalla maggioranza e dal Governo renda il Parlamento sempre più simile a un circo, anche a causa dell'atteggiamento inerte della presidenza delle Commissioni, la quale non svolge alcun ruolo effettivo di tutela delle prerogative parlamentari.
Denuncia, altresì, il totale disinteresse del Governo e della maggioranza rispetto ai problemi reali del Paese, ritenendo, piuttosto, che essi rispondano esclusivamente a interessi propagandistici.
Rileva con rammarico come queste modalità di conduzione dei lavori parlamentari sviliscano del tutto il ruolo del Parlamento, rendendolo inutile rispetto alla elaborazione di soluzioni alle diverse esigenze del Paese.
Preannuncia, quindi, l'abbandono dei lavori delle Commissioni da parte dei membri del proprio gruppo parlamentare e la non partecipazione al voto delle proposte emendative.
(I deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle abbandonano i lavori delle Commissioni)
Mauro DEL BARBA (IV-C-RE), rivolgendosi alla presidenza nel suo ruolo istituzionale volto a tutelare le prerogative di tutti i gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, osserva come il lavoro dei parlamentari sia ormai svolto solo a metà, dal momento che ciascun ramo del Parlamento è chiamato, di fatto, ad esaminare nel merito solo la metà dei provvedimenti assegnati. Ritiene che tale prassi, ormai consolidata, mini nelle fondamenta il ruolo istituzionale del Parlamento, rendendo del tutto inutile il rispetto delle regole formali e delle liturgie relative allo svolgimento dei lavori parlamentari.
In tal senso, nell'invitare la presidenza a riflettere sui temi testé posti, preannuncia l'abbandono dei lavori delle Commissioni da parte dei membri del proprio gruppo parlamentare e la non partecipazione al voto delle proposte emendative.
(I deputati del gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe abbandonano i lavori delle Commissioni)
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel preannunciare la sottoscrizione di tutti gli emendamenti dei gruppi di opposizione da parte del gruppo Partito Democratico, dichiara che non abbandonerà i lavori delle Commissioni, al fine di impedire la decadenza delle proposte emendative presentate e di garantire, in tal modo, che le Commissioni procedano alla distinta votazione di ciascuna di esse.
Nazario PAGANO, presidente, dichiarata conclusa la discussione sul complesso degli emendamenti, dà la parola ai relatori per l'espressione del proprio parere sulle proposte emendative.
Pag. 24Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice per la V Commissione, anche a nome dell'onorevole Sbardella, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.
La Sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Nazario PAGANO, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che la sua intenzione sarebbe stata quella di porre comunque in votazioni tutte le proposte emendative prescindendo dall'assenza del presentatore.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Mari 1.2, gli identici emendamenti Bonafè 1.3 e Mari 1.4, gli emendamenti Penza 1.5, Auriemma 1.6, Ubaldo Pagano 1.7, Zaratti 1.9 e 1.12, Grimaldi 1.13, Fenu 1.14, Bonafè 1.15, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 1.16 e Sportiello 1.17, l'emendamento Bonafè 1.18, gli identici emendamenti Bonafè 1.19 e Grimaldi 1.20, gli emendamenti Bonafè 1.21, Ubaldo Pagano 1.22, Bonafè 1.24, Grimaldi 1.26, gli identici emendamenti Bonafè 1.27 e Faraone 1.28, gli emendamenti Alifano 1.29, Auriemma 1.30, Alfonso Colucci 1.31 e 1.32, Faraone 1.34, Grimaldi 1.37 e 1.38, Bonafè 2.1, Ascari 2.2, Faraone 2.4, Bonafè 2.5 limitatamente ai commi 4-bis e 4-quater, Alifano 2.6, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 2.8 e Faraone 2.9, gli emendamenti Ubaldo Pagano 2.11, Grimaldi 2.13 e Faraone 2.14, gli emendamenti Francesco Silvestri 3.1, Bonafè 3.2, gli identici emendamenti Zaratti 3.3 e Ubaldo Pagano 3.4, gli emendamenti Ubaldo Pagano 3.7, Quartini 3.8 e 3.9, Donno 3.10, L'Abbate 3.11, Barzotti 3.12, Ascari 3.13 e 3.14, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 3.15 e Zanella 3.16, gli emendamenti Faraone 3.17 e 3.18 e Ubaldo Pagano 3.19, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 3.20 e Faraone 3.21 limitatamente alla lettera a), gli identici emendamenti Bonafè 3.22 e Zaratti 3.23, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 3.24 e Grimaldi 3.25, l'emendamento Fenu 3.26, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 3.27 e Faraone 3.28, gli emendamenti Ubaldo Pagano 3.29, Faraone 3.30 e 3.31, Quartini 3.33, l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 3.01 limitatamente al comma 1, gli emendamenti Guerra 3-bis.1 e Quartini 3-bis.2, gli emendamenti Malavasi 4.1, Zanella 4.2, Quartini 4.4 e 4.6, gli identici emendamenti Quartini 4.8 e Girelli 4.9, gli emendamenti Quartini 4.12 e 4.14, Di Lauro 4.15, Quartini 4.16, Malavasi 4.17, 4.18 e 4.19, Quartini 4.21, Malavasi 4.22, Faraone 4.23 e Quartini 4.24, l'articolo aggiuntivo Pavanelli 4.02, gli emendamenti Manzi 5.1, Caso 5.2, Manzi 5.3, Caso 5.5 e 5.6, Manzi 5.8, Caso 5.9, Zaratti 5.11, Manzi 5.12, Grimaldi 5.13 limitatamente al comma 4-octies, Faraone 5.14, Grimaldi 5.15, Faraone 5.16, l'articolo aggiuntivo Torto 5.02 limitatamente al comma 1, gli emendamenti Orrico 6.1 e Faraone 6.2, gli emendamenti Francesco Silvestri 7.1, Quartini 7.2, Iaria 7.3 e 7.4, Bonafè 7.5 e 7.6, gli identici emendamenti Sergio Costa 7.9 e Faraone 7.10, gli emendamenti Faraone 7.11, Traversi 7.12, Iaria 7.13 e 7.14, Faraone 7.15, 7.17 e 7.18, Santillo 7.20, Faraone 7.21, Iaria 7.22, Faraone 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.28 e 7.29, Cantone 7.30, l'articolo aggiuntivo Pellegrini 7.01, l'emendamento Pellegrini 9.1, gli articoli aggiuntivi Gianassi 9.01 e Dell'Olio 9.02, gli emendamenti Faraone 10.1, Gianassi 10.2, D'Orso 10.3, Dori 10.4, Torto 10.5, Faraone 10.8, gli identici emendamenti Dori 10.9 e D'Orso 10.10, l'emendamento D'Orso 10.11, l'articolo aggiuntivo Gianassi 10.01, gli identici emendamenti Bonafè 11.1, Faraone 11.2 e Zaratti 11.3, gli emendamenti Ilaria Fontana 11.4, Peluffo 11.5, Faraone 11.6, Cappelletti 11.7, Pavanelli 11.8, Ferrara 11.9, Marino 11.10, Ilaria Fontana 11.11, Faraone 11.12, Appendino 11.13, Faraone 11.14 e 11.15, gli identici emendamenti Zanella 12.1 e Faraone 12.2, gli emendamenti Merola 12.3, Bonafè 12.8, Faraone 12.10, gli identici emendamenti Simiani 13.1 e Faraone 13.2, gli identici emendamenti Faraone 13.3, Pavanelli 13.4 e Peluffo 13.5, gli emendamenti Pavanelli 13.6, Faraone 13.7 e 13.9, gli articoli aggiuntivi Faraone 13.01 e 13.02, gli identici emendamenti Faraone 14.1, GrimaldiPag. 25 14.2 e Guerra 14.3, l'articolo aggiuntivo Scerra 14.01, l'emendamento Faraone 15.1, gli identici emendamenti Bonafè 16.1 e Alfonso Colucci 16.2, Alfonso Colucci 16.3, Bonafè 16.4 e 16.5, Faraone 19.1, 19.2 limitatamente al capoverso 1-quinquies, lettera b), 19.3, 19.4, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12 e 19.13, gli articoli aggiuntivi Zaratti 19.01, Faraone 19-quater.01 e 19-quater.02, l'emendamento Bonafè 21.1, gli identici emendamenti Quartini 21.2 e Grimaldi 21.3, gli emendamenti Sportiello 21.4, 21.5 e 21.6 limitatamente alla lettera b), gli emendamenti Alfonso Colucci 21.7 e 21.8 e Quartini 21.10.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che il testo del provvedimento sarà inviato per l'espressione del prescritto parere alle Commissioni competenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 14.30.
La seduta termina alle 21.35.