ALLEGATO 1
5-03532 Fenu: Criteri di invio delle comunicazioni di compliance da parte dell'Agenzia delle Entrate in relazione agli interventi edilizi ammessi al superbonus.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa quanto previsto dall'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in base al quale l'Agenzia provvede all'invio, ai contribuenti intestatari di immobili oggetto di interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, di apposita comunicazione nei casi di mancata presentazione, ove prevista, della dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.
Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere «quali siano i criteri utilizzati dall'Agenzia delle entrate per la predisposizione delle liste selettive di contribuenti cui inviare le comunicazione di compliance di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e in che modo si intenda evitare l'invio generalizzato ai contribuenti, in particolare verso chi non ha alcun obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione catastale».
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
Giova evidenziare che l'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), stabilisce che gli intestatari catastali «sono obbligati a denunciare [...] le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17».
Il citato articolo 17 dello stesso regio decreto-legge quanto alle mutazioni nello stato dei beni, precisa che esse si riferiscono alla «consistenza» e alla «attribuzione della categoria e della classe».
Ogni qualvolta vengano, dunque, eseguiti lavori sulle unità immobiliari, gli intestatari catastali hanno l'obbligo di verificare (anche con il supporto di un professionista tecnico abilitato ad operare in Catasto) se essi possano aver determinato modifiche alla consistenza o se abbiano avuto impatto, più in generale, sul classamento (e, dunque, sull'attribuzione della categoria e della classe) e di conseguenza sulla rendita catastale.
Nella predisposizione delle liste selettive di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'Agenzia delle entrate, al fine di garantire efficienza al processo di comunicazione di posizioni potenzialmente meritevoli di denuncia di variazione catastale, contenendo al massimo l'impatto sui contribuenti, ha previsto che l'invio delle lettere di compliance riguarderà, in una prima fase, gli intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che risultano all'attualità iscritti in Catasto privi di rendita catastale o con valori catastali di modesta entità rispetto ai costi sostenuti per effettuare gli interventi edilizi in argomento; in entrambi i casi, è ragionevole ipotizzare che l'esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio possa aver comportato una modifica nella consistenza o nell'attribuzione della categoria e della classe dell'immobile.
L'Agenzia ha, quindi, escluso un invio generalizzato di comunicazioni di compliance a tutti i contribuenti, ferma restando la valutazione della sussistenza dell'obbligo dichiarativo in capo ai soggetti di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge richiamato, ovvero ai titolari di diritti reali. Nel caso di ricezione di una comunicazione di compliance da parte dell'Agenzia, al contribuente è data comunque la possibilità di dimostrare che tale obbligo non sussiste.
ALLEGATO 2
5-03533 Gebhard: Criticità relative alla riorganizzazione di uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel rappresentare che la recente «riorganizzazione nazionale degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ha portato al declassamento della direzione territoriale regionale dell'Agenzia e degli uffici di Savona e La Spezia», chiedono di sapere «se si intenda revocare il declassamento... restituendo alla direzione territoriale ligure... nonché agli uffici di Savona e La Spezia il ruolo e le risorse che competono loro, in linea con l'importanza strategica dei porti liguri, ... ripristinando gli strumenti e i mezzi necessari per garantire il corretto funzionamento delle strutture doganali... al fine di tutelare leggi e regole attraverso controlli rapidi ed efficaci, supportare lo sviluppo economico della regione Liguria, mantenendo la competitività dei suoi porti a livello nazionale e internazionale, garantire un gettito erariale significativo che contribuisce in modo sostanziale alle entrate nazionali».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.
Giova premettere che il percorso di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli fonda i suoi princìpi sulla volontà del Legislatore che, nel dicembre 2012, ha sancito la fusione, ai sensi dell'articolo 23-quater, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, di due rilevanti Amministrazioni dello Stato, titolari della cura di interessi eterogenei e strategici per il Paese: l'ex Agenzia delle dogane, da un lato, e l'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli, dall'altro.
L'interrogazione in argomento prende in considerazione solamente il contesto doganale, non tenendo conto del fatto che la riorganizzazione dell'Agenzia ha ad oggetto tutte e tre le materie di competenza dell'Amministrazione finanziaria ovvero Accise, Dogane e Giochi.
Ciò chiarito, è utile rappresentare che il nuovo assetto organizzativo previsto nel 2024 era rappresentato da un'unica Direzione territoriale competente per le regioni della Liguria, del Piemonte e della Valle d'Aosta; di converso, il nuovo assetto ha previsto, proprio per la valorizzazione del territorio, la costituzione della Direzione territoriale Liguria in separazione dalla Direzione territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, con conseguente ripartizione – tra le due Strutture – delle attività nei settori di competenza dell'Amministrazione. Già questo primo elemento informativo consente di chiarire il corretto inquadramento giuridico e fattuale della questione, oggetto dell'interrogazione. Infatti, la «pesatura» della Direzione territoriale – parametro che incide esclusivamente sulla retribuzione di parte variabile del Direttore – deriva da un processo articolato che tiene conto di diversi indicatori.
Nel 2024, tali parametri erano riferiti a una Direzione con competenza su tre regioni, mentre oggi hanno a riferimento una struttura autonoma dedicata esclusivamente alla Liguria. Si significa, altresì, che nell'ambito del nuovo assetto organizzativo, alla Direzione territoriale Liguria sarà attribuita la III fascia retributiva, e che la collocazione nella IV fascia, come rappresentato dagli interroganti, fa riferimento alla graduazione determinata a riorganizzazione non attuata. Andando poi a prendere a riferimento l'evoluzione storica delle pesature, si rappresenta che alla Direzione Liguria – all'atto della sola competenza regionale – nel 2011 era attribuita la III fascia retributiva e ciò dimostra che la graduazione riconosciuta dall'attuale modelloPag. 101 organizzativo è coerente con l'evoluzione storica della materia.
Inoltre, il nuovo assetto organizzativo ha previsto l'istituzione di Uffici locali ADM – Strutture dirigenziali di livello non generale – costituiti dall'Ufficio delle dogane di La Spezia, e dall'unificazione dell'Ufficio delle dogane di Imperia con l'Ufficio delle dogane di Savona. A entrambe le Strutture sono state attribuite quota parte delle competenze territoriali dell'Ufficio dei monopoli per la Liguria.
Nell'ambito del processo di riorganizzazione, a ciascuna articolazione è attribuita una «pesatura», risultato di un articolato processo di comparazione tra tutte le strutture omologhe istituite dall'Agenzia sul territorio. Questo metodo si avvale di un algoritmo di valutazione comparativa adottato dall'Agenzia sin dal 2002, basato sul metodo Hay, quale modello riconosciuto e validato a livello internazionale.
La metodologia di valutazione comparativa in uso all'Agenzia, come anticipato fondata sul metodo HAY fin dal 2002, determina il relativo «peso» di tutte le Strutture in argomento, costituite dagli Uffici locali ADM e dalle Direzioni territoriali e sulla base di tre driver e otto criteri in cui i medesimi si articolano.
Nello specifico:
1. competenza, riferita al livello di competenza specialistica necessaria per i compiti affidati alla Struttura;
2. problem solving, riferito alla complessità dei processi decisionali di competenza della Struttura;
3. finalità, valutata come combinazione del livello di responsabilità connessa alle attività di competenza e quello di discrezionalità conseguente alle stesse.
Come già premesso, la metodologia di valutazione è di tipo comparativo, e – ai fini dell'applicazione del modello di valutazione – è necessario poter disporre di elementi informativi che consentano di eseguire comparazioni tra gli Uffici locali ADM, in numero di 72, e tra le Direzioni territoriali, in numero di 13, nel modo più oggettivo possibile.
Infatti, con il preciso obiettivo di garantire un processo decisionale quanto più equilibrato possibile – e non basato su elementi discrezionali realmente non misurabili – è stata effettuata un'analisi di diversi indicatori per misurare la complessità e la dimensione organizzativa della realtà operativa dell'Agenzia.
Per gli Uffici locali ADM e per le Direzioni territoriali, il valore attribuito tra quelli possibili per il sotto criterio «competenza manageriale», in funzione dell'ampiezza della managerialità necessaria per integrare e coordinare funzioni e attività diversificate per natura e obiettivi, è «managerialità eterogenea».
Per quanto attiene alla capacità nelle relazioni umane, poiché gli Uffici locali ADM operano in un contesto sociale e organizzativo diversificato, il valore attribuito tra quelli possibili – previsti dalla metodologia per il sotto criterio «capacità nelle relazioni umane» – è «clima difficile».
Infine, per quanto attiene al livello di specializzazione necessario per assolvere alle funzioni assegnate, il valore attribuito tra quelli possibili previsti dalla metodologia per il sotto criterio «livello di specializzazione» è «competenza specializzata comprovata dall'esperienza».
Pertanto, fissati i valori di tutte le dimensioni dello spazio tridimensionale associato al driver «competenza», questo può assumere i valori presenti nella matrice di riferimento HAY, quale modello internazionale di valutazione.
Per determinare il valore da attribuire a ciascuna Struttura, all'interno dello stesso livello di specializzazione, sono utilizzati – per descrivere la realtà operativa delle articolazioni nei settori dogane, accise e giochi – i valori che di seguito vengono riportati. Si rappresenta, infatti, che il driver di competenza è funzione del volume di attività, in quanto sono richieste doti manageriali più marcate in relazione alla numerosità delle attività; inoltre, un elevato volume di attività è connesso alla presenza sul territorio di un'ampia platea di operatori e ciò comporta un più alto grado di difficoltà nella gestione delle relazioni.Pag. 102
In particolare, gli indicatori individuati sono:
numero codici EORI;
numero operatori economici aventi status di Operatore Economico Autorizzato;
numero punti vendita nell'ambito della propria competenza territoriale per il settore giochi e tabacchi;
numero codici ditta per il settore accise;
numero luoghi approvati;
numero interporti;
numero dichiarazioni doganali di esportazione, di importazione e di transito;
numero dettagli degli elenchi Intra (Sezione 1 – Acquisti e Cessioni di Beni e Sezione 3 – Acquisiti e Cessione di Servizi);
numero di dichiarazioni doganali rettificate;
numero di dichiarazioni doganali annullate;
numero di rimborsi e di riaccrediti;
numero controlli per il settore dogane, accise e giochi;
numero delle autorizzazioni rilasciate per il settore dogane, accise e giochi;
movimentazione prodotti energetici ed alcolici per il settore accise;
numero dichiarazioni in ambito energia elettrica e gas naturale e per la fruizione dell'agevolazione per l'autotrasporto merci in compensazione;
numero depositi per il settore dogane e accise.
Inoltre, per le Direzioni territoriali, è utilizzato l'indicatore del numero istanze di rimborso/sgravio previsto dall'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Per ciascun indicatore è stabilita una graduatoria delle Strutture attribuendo un rango.
Per gli Uffici locali ADM, il valore 72 rappresenta la posizione di maggiore rilevanza e il valore «1» rappresenta la posizione di minor rilevanza.
Per le Direzioni territoriali, il valore 13 rappresenta la posizione di maggiore rilevanza e il valore «1» rappresenta la posizione di minor rilevanza.
A ciascuna Struttura è attribuito un punteggio unico determinato da una combinazione lineare pesata di ciascun valore.
Il punteggio oggettivo così ottenuto viene suddiviso in tre gruppi, usando l'algoritmo k-means, così da poter associare i valori ottenuti ai tre parametri della matrice del modello in argomento.
Ciò premesso, si rappresenta che è stato adottato un elemento integrativo per tener conto del clima relazionale connesso all'ambiente operativo gestito, sulla base del dato quantitativo delle pratiche di contenzioso. Tale valutazione si è fondata sul valore medio di pratiche nel triennio di riferimento, normalizzato all'unità.
L'insieme dei valori così ottenuti è stato nuovamente suddiviso in due gruppi tramite l'algoritmo k-means, identificando così le Strutture con il maggior numero di pratiche di contenzioso rispetto alle altre. A tali Strutture è stato attribuito un punteggio correlato al clima ostile, in conformità ad un preciso schema numerico.
Inoltre, è stato considerato un ulteriore elemento integrativo per tener conto del clima relazionale connesso all'ambiente operativo gestito costituito da un indicatore composito rappresentativo delle complessità correlate alla gestione di strutture portuali ed aeroportuali. Per tali Strutture è stata esaminata la specifica movimentazione merce.
Si identificano così le Strutture con una maggiore complessità relazionale rispetto alle altre.
In ragione di quanto già illustrato in merito all'applicazione della metodologia, per le Strutture in argomento il valore attribuito tra quelli possibili è «definito chiaramente», poiché operano in un contesto caratterizzato da politiche e metodi di lavoro definiti e diretti, la cui attuazione richiede la capacità di adattare e ottimizzarePag. 103 le procedure, i metodi e i programmi di lavoro per una migliore distribuzione e allocazione delle risorse.
Per quanto attiene al grado di difficoltà del processo mentale, il valore attribuito tra quelli possibili è «adattivo», connesso a situazioni variabili che richiedono un pensiero analitico interpretativo, valutativo e costruttivo.
Il valore del driver «problem solving», quindi, è determinato come una percentuale del punteggio attribuito al driver della «competenza».
Agli Uffici locali dell'ADM che gestiscono contesti operativi di particolare complessità, quali porti, aeroporti, valichi di frontiera e presidi territoriali, viene attribuita una percentuale più alta.
Avuto riguardo, poi, all'applicazione della metodologia, per le Strutture in argomento il valore attribuito tra quelli possibili per il sotto criterio «livello di responsabilità/influenza sui risultati», in funzione della responsabilità con ricadute verso l'esterno e con diretta incidenza sui risultati dell'Agenzia, è «elevata/primaria».
Per quanto attiene al «livello di discrezionalità», è stato considerato omogeneo per tutte le Strutture di tipo «Regolamentata in generale» per la presenza di norme, pratiche e procedure previste da precedenti che le definiscono.
Per stabilire la complessità organizzativa sono utilizzati i seguenti indicatori:
strutture gestite in termini di numero di Uffici dirigenziali di livello non generale sul territorio per le Direzioni territoriali e in numero di unità organizzative sul territorio per gli Uffici locali ADM;
numero degli Strutture di livello dirigenziale non generale di confine;
complessità connessa alla presenza porti e aeroporti, espressa in termini di movimentazione merci nel triennio 2021-2023.
Inoltre, per gli Uffici locali ADM, è utilizzato l'indicatore del numero istanze di rimborso/sgravio previsto dall'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Infine, per la dimensione economica è utilizzato l'indicatore gettito erariale annuale totale del triennio 2021-2023, riconducibile a ciascuna Struttura.
L'applicazione della metodologia, sulla base della combinazione dei valori per ciascun driver e sotto criteri, determina, così, un punteggio complessivo che individua la fascia di posizione nelle 7 fasce di retribuzione per ogni Direzione territoriale e nelle 5 fasce di retribuzione per ogni Ufficio locale ADM.
È utile significare che la distribuzione nelle cinque fasce di retribuzione dei n. 72 Uffici locali ADM deve tener conto, per evidenti ragioni di continuità organizzativa e di vincoli finanziari e di contabilità pubblica, dell'attuale ripartizione nelle medesime fasce dei n. 106 Uffici delle dogane e dei monopoli. Ciò evidentemente, anche, per il rispetto delle risorse finanziarie attribuite a tale finalità che obbliga l'Amministrazione al rispetto dei vincoli di contabilità.
L'applicazione del metodo HAY, con il criterio di assegnazione descritto, restituisce, quindi, i valori congruenti al modello.
È di tutta evidenza che i dati relativi alle attività e ai contesti operativi di riferimento possono essere soggetti a variazioni nel tempo, rendendo indispensabile un processo di revisione e aggiornamento delle valutazioni. Tale attività è fondamentale per assicurare che la complessità e le responsabilità attribuite – anche in termini di unità organizzative dipendenti e incarichi conferiti – siano sempre adeguate alle reali esigenze operative.
Considerando la durata triennale degli incarichi assegnati per la gestione delle Strutture in argomento, l'Amministrazione avrà cura di verificare a regime – attraverso un processo di revisione periodica delle valutazioni, basato sui medesimi parametri qui dedotti – con cadenza triennale, il corretto allineamento di tutte le Strutture organizzative di riferimento.
In conclusione, da quanto fin qui illustrato, il percorso amministrativo condotto dall'Agenzia è, quindi, coerente sia con il nuovo Regolamento di Amministrazione, recentemente approvato dal Ministero dell'economiaPag. 104 e delle finanze, sia con un modello di «pesatura» e di «graduazione» che basa il suo iter istruttorio su una metodologia quanto più oggettiva possibile.
In particolare, i suoi princìpi si radicano:
1. sulla calibrazione di modelli e algoritmi quantitativi riscontrabili in atti e in valori numerici desumibili dal data warehouse dell'Agenzia e da basi dati certificate rappresentative di tutto il contesto di lavoro dell'Amministrazione;
2. sui valori economici/finanziari disponibili, secondo i vincoli di contabilità pubblica, per la retribuzione di parte variabile;
3. nell'aumento del presidio antifrode sul territorio.
La Direzione territoriale Liguria e gli Uffici locali ADM di Savona e La Spezia risultano, quindi, «pesati» e «graduati» – rispetto a tutte le altre articolazioni omologhe italiane – in modo coerente, oggettivo ed equilibrato in relazione ai modelli impiegati in ambito internazionale.
ALLEGATO 3
5-03534 De Palma: Iniziative volte a chiarire le procedure per il riconoscimento della detrazione «sismabonus acquisti».
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano come pervengano segnalazioni da parte di notai e imprese sulla difficoltà ad attuare le procedure per garantire l'accesso all'agevolazione del cosiddetto «sismabonus acquisti».
Ciò con riguardo sia alle modalità vigenti fino a dicembre 2024, sia a quelle previste dal 2025, secondo le nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025.
A parere degli Interroganti, dalla verifica delle procedure e documenti emessi dall'Agenzia delle entrate emergerebbe che è possibile adottare due diversi percorsi per l'accesso al «sismabonus acquisti»:
a. con il rispetto dei requisiti sin dalla stipula del rogito/fatturazione, entro il 31 dicembre 2024, come richiesti nella risoluzione 14/E/2024, con accesso immediato alle agevolazioni «sismabonus acquisti» 85 per cento dall'anno 2024;
b. con il rispetto dei requisiti successivi alla stipula del rogito/fatturazione, redatto entro il 31/12/2024, ma con accesso posticipato alle agevolazioni 85 per cento negli anni successivi al 2024 a seguito dell'ottenimento dell'accatastamento F3/F4, del collaudo e del deposito delle asseverazioni «allegati B1 e B2» al momento dell'esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione (conformemente alla risposta dell'Agenzia delle entrate n. 565/2022) ovvero a collaudo o allo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 11 del 2023.
Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere «al fine di chiarire quali siano le procedure da seguire, se non ritenga opportuno adottare iniziative volte a chiarire ulteriormente quanto esposto in premessa, anche intervenendo su ADE per l'emanazione di una circolare esplicativa sulla correttezza delle due procedure di accesso al “sismabonus acquisti” descritte, chiarendo altresì che il rogito deve considerarsi quale atto definitivo di compravendita, anche se il trasferimento del bene avviene a fine lavori».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, giova far presente che la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 - cosiddetto «sismabonus acquisti»), spetta a condizione che le imprese di costruzione o di ristrutturazione «provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile» e che la detrazione stessa compete, esclusivamente, «all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare».
Ai sensi del successivo comma 1-septies.1 (inserito dall'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - legge di bilancio per il 2025), «Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura, fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è Pag. 106elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale».
Con la risoluzione 8 marzo 2024, n. 14/E, citata dagli Onorevoli interroganti, è stato chiarito che, ai fini della fruizione del cosiddetto «sismabonus acquisti», è necessario che l'atto di acquisto relativo all'immobile, oggetto dei lavori di riduzione del rischio sismico, sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione, con il conseguente trasferimento della proprietà del bene in capo all'acquirente entro i predetti termini.
Pertanto, nel rispetto di tutti i requisiti e le condizioni stabiliti normativamente, non costituisce motivo ostativo alla possibilità di fruire del cosiddetto «sismabonus acquisti», la circostanza per cui, entro il termine di vigenza dell'agevolazione, siano terminati i lavori strutturali riguardanti l'intero fabbricato, ma non siano anche completate le finiture delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione, ragion per cui l'immobile, non essendo ancora stato «ultimato», risulta classificato in una categoria catastale «provvisoria» (ad esempio F/3 - «unità in corso di costruzione»).
In sostanza, ai fini della fruizione del cosiddetto «sismabonus acquisti», è necessario che, al momento della stipula dell'atto di compravendita, siano stati ultimati i lavori riguardanti le parti strutturali e che assicurino il passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiore, così come appositamente certificati ed asseverati dal direttore dei lavori o dal collaudatore statico, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, i quali dovranno attestare, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, così come asseverato dal progettista dei lavori.
ALLEGATO 4
5-03535 Centemero: Chiarimenti circa l'ambito applicativo dell'articolo 54 del TUIR ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa l'articolo 54 del TUIR che introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, similmente a quanto avviene nella determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Sulla disposizione in argomento sussisterebbero dubbi interpretativi circa l'eventuale inclusione degli interessi maturati su un deposito bancario connesso all'attività professionale e, di conseguenza, la loro rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa.
A parere degli Interroganti, tenuto conto che tale incertezza interpretativa potrebbe avere un impatto significativo sulla determinazione delle basi imponibili per le imprese con conseguenze rilevanti in termini di compliance fiscale e pianificazione finanziaria, gli stessi chiedono di sapere «quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine di chiarire l'ambito applicativo dell'articolo 54 del TUIR, in particolare con riferimento alla rilevanza, (ai fini, ndr) della determinazione del reddito d'impresa, degli interessi maturati su un deposito bancario connesso all'attività professionale».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
Giova ricordare che, nell'ambito di una più ampia revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, con l'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, è stato interamente sostituito l'articolo 54 del TUIR, il quale, al comma 1, primo periodo, ora prevede che «Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V».
Con tale disposizione è stato, pertanto, introdotto, nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, in virtù del quale qualunque somma percepita nello svolgimento dell'attività professionale e/o artistica nel periodo d'imposta è ricondotta alla categoria reddituale del lavoro autonomo.
Tanto premesso, la questione interpretativa prospettata riguarda il più generale tema del coordinamento tra il principio di onnicomprensività – sulla base del quale sono tassate, come reddito di lavoro autonomo, «tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica professionale (...)» – e le altre disposizioni tributarie che si rendono, comunque, applicabili al momento della percezione dei proventi riconducibili all'attività professionale (come nel caso degli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente dedicato all'attività professionale).
Ciò posto, l'Agenzia delle entrate fa presente che, trattandosi di una modifica normativa di recente introduzione, cui si riconnettono delicate attività esegetiche che implicano l'armonico coordinamento con altre disposizioni aventi dignità giuridica di norme speciali, il relativo nodo interpretativo è attualmente oggetto di mirati approfondimenti e sarà sciolto in maniera sistematica nell'ambito di un prossimo documento di prassi.
ALLEGATO 5
5-03536 Merola: Dati relativi all'attività di controllo sul gioco pubblico svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a partire dal 2020.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel rappresentare come il comparto del gioco pubblico si confermi uno dei settori di maggiore interesse per la criminalità economica, chiedono di sapere «quale sia il numero dei controlli effettuati dal 2020 a oggi dall'Agenzia (delle dogane e dei monopoli) a tutela della legalità nel comparto dei giochi e delle scommesse unitamente al numero delle violazioni riscontrate suddivise per tipologia».
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Comando Generale della Guardia di Finanza, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento all'attività ispettiva nello specifico settore operativo relativo alla «tutela della legalità nel comparto dei giochi e delle scommesse», l'apporto trasversale e multidisciplinare della Guardia di finanza – oltre alla verifica del corretto adempimento delle prescrizioni sancite dalle vigenti disposizioni fiscali, antiriciclaggio e di pubblica sicurezza – trova concreta attuazione mediante un capillare controllo economico del territorio, sia fisico che «virtuale».
Unitamente al costante monitoraggio del web, funzionale all'individuazione delle condotte illecite e al riscontro dell'avvenuta inibizione dei siti di gioco non autorizzati, i Reparti del Corpo operano sia in autonomia, attraverso l'esecuzione di campagne ispettive periodiche, sia in sinergia con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le altre Forze di polizia all'interno della cornice del «Comitato di Alta Vigilanza per la Prevenzione e Repressione del Gioco Illegale, la Sicurezza del gioco e la Tutela dei Minori» (cosiddetto COPREGI);
In particolare, nel corso del periodo 2020-2024, l'azione della Guardia di finanza nello specifico settore ha permesso di:
effettuare più di 12.700 interventi;
riscontrare oltre 5.000 violazioni, con l'irrogazione di sanzioni per importi superiori a 39,8 milioni di euro;
denunciare 1,880 soggetti;
scoprire 1.400 punti di raccolta scommesse clandestini;
constatare basi imponibili evase, rispettivamente, ai fini dell'imposta unica per oltre 1,95 miliardi di euro e del prelievo erariale unico per oltre 183,8 milioni di euro.
Quanto all'attività dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si indicano di seguito i valori per il tasso di positività dei controlli:
Enalotto: tasso di positività medio nel corso degli anni in oggetto non superiore allo 0.17 per cento;
Apparecchi: tasso di positività medio dal 2020 al 2024 di circa il 15 per cento;
Scommesse: tasso di positività medio dal 2020 al 2024 di circa il 13 per cento;
Lotto: tasso di positività medio dal 2020 al 2024 di circa il 14 per cento;
Bingo: tasso di positività medio dal 2020 al 2024 di circa il 4 per cento.
Per quanto concerne, infine, in dettaglio il numero dei controlli effettuati e il numero delle violazioni riscontrate suddivise per tipologia, dall'anno 2020 al dicembre 2024, si allegano le due tabelle esplicative.
ALLEGATO 6
Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
1. Nel libro IV, titolo III, capo XVII, sezione V, del Codice civile, dopo l'articolo 1857 è aggiunto il seguente:
«Art. 1857-bis. – (Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente) – Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda. La banca comunica l'eventuale diniego di stipula, derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.
La banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al comma precedente.».
2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogata.