CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 febbraio 2025
449.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.
C. 1296, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca l'istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.
  Nel rilevare che il testo e gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica, segnala che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione Bilancio, nella seduta del 23 maggio 2023, ha espresso, sul testo iniziale del provvedimento, parere non ostativo con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, recante una modifica dell'articolo 3, che è stata successivamente recepita nel testo.
  Rileva, inoltre, che nella successiva seduta dell'11 luglio 2023 la Commissione Bilancio del Senato, considerata anche l'approvazione di un ulteriore emendamento, ha espresso parere non ostativo sul testo finale poi approvato, senza ulteriori modificazioni, dall'Assemblea del Senato.Pag. 72
  Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, rileva preliminarmente che la proposta di legge, all'articolo 1, riconosce l'8 dicembre quale «Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza», cui non sono associati gli effetti delle festività civili.
  Lo stesso dispone, agli articoli 2 e 3, che in occasione della Giornata nazionale lo Stato e gli enti territoriali possono promuovere e sostenere, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative volte a commemorare le vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018, e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del divertimento in sicurezza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative, didattiche e di altro genere, per informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza, e la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Nel prendere atto che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario, propone, quindi, di esprimere su di esso parere favorevole.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel manifestare profondo sdegno in ordine all'ennesima proposta di legge che prevede l'istituzione di una giornata nazionale, esprime forti perplessità riguardo la scelta di far coincidere la stessa con un'importante festività religiosa, quale quella dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. Chiede, quindi, alla maggioranza e al Governo di valutare l'opportunità di non dare seguito alla proposta in esame.

  Elena BONETTI (AZ-PER-RE) si associa alle considerazioni espresse dal collega Grimaldi, ritenendo, in particolare, che la scelta di far coincidere la Giornata nazionale del divertimento in sicurezza con un'importante festività religiosa sia, peraltro, totalmente irrispettosa della comunità ecclesiastica. Chiede, pertanto, ai colleghi della maggioranza di fare una valutazione ulteriore e di sospendere il voto sul provvedimento in esame.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel condividere quanto già evidenziato dai colleghi, reputa che l'esame di proposte di legge volte a istituire giornate celebrative squalifichi il lavoro del Parlamento. Considerato il gran numero di giornate già istituite solo in questa legislatura, chiede, inoltre, chiarimenti riguardo le modalità con le quali viene data comunicazione alle scuole e agli enti territoriali delle iniziative che possono essere promosse per la celebrazione delle diverse giornate nazionali.
  Associandosi, inoltre, a quanto sottolineato dalla collega Bonetti, ritiene totalmente irrispettoso nei confronti della Chiesa cattolica la scelta di far coincidere questa giornata con la festa dell'Immacolata Concezione.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) sottolinea come la proposta in esame, già approvata dal Senato della Repubblica, sia di iniziativa parlamentare e, in particolare, veda quale primo firmatario un senatore del gruppo MoVimento 5 Stelle.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) preannunzia il voto contrario del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista sulla proposta di parere.

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  Marco GRIMALDI (AVS) preannunzia il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere.

  Elena BONETTI (AZ-PER-RE) preannunzia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), preso atto delle considerazioni e delle valutazioni espresse dai colleghi nel corso del dibattito svoltosi sul provvedimento in esame, chiede di non procedere all'espressione del parere nella seduta odierna, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti.

  Daniela TORTO (M5S) si associa alla richiesta formulata dalla collega Lucaselli.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.
C. 2101 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati – rimorchi e semirimorchi – con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto al Cairo il 22 gennaio 2024. Fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica, è costituito di quattro articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano le tipologie delle autorizzazioni richieste per il trasporto di merci sul territorio dell'altro Stato, nonché le relative modalità di rilascio e di scambio. Al riguardo, osserva che gli adempimenti previsti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate – per l'Italia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – parrebbero di carattere istituzionale e sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica. In proposito, ritiene che andrebbe comunque acquisita una conferma dal Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 9 dell'Accordo, rileva che le disposizioni in esame prevedono che le Parti istituiscano una Commissione mista composta da rappresentanti nominati dalle Autorità competenti – per l'Italia individuata, ai sensi dell'articolo 1, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – con riunioni da tenere mediante videoconferenza. Sottolinea che la relazione tecnica afferma che tali modalità di riunione della Commissione non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Fa presente che la Commissione può, tra l'altro, proporre adeguamenti alle agevolazioni fiscali disciplinate dalle legislazioni nazionali delle Parti sulla base del principio di reciprocità. Sottolinea che alla Commissione compete, inoltre, l'adozione di misure adeguate a facilitare e promuovere lo sviluppo del trasporto Ro-Ro tra i due Paesi e la vigilanza su tutta l'attività di trasporto, con particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza, anche adottando misure di emergenzaPag. 74 a seguito della presentazione di un reclamo da parte di una delle Parti.
  In proposito, non formula osservazioni in merito alla possibilità che la Commissione proponga adeguamenti alle agevolazioni fiscali disciplinate dalle legislazioni nazionali delle Parti sulla base del principio di reciprocità, atteso il carattere programmatico di tali proposte, mentre ritiene che andrebbero invece chiarite le modalità di attuazione dei compiti relativi alla vigilanza su tutta l'attività di trasporto, con particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza, al fine di escludere che da ciò possano derivarne nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente, anzitutto, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà provvedere alle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci di cui all'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili alle funzioni istituzionali del medesimo Dicastero.
  Segnala, inoltre, che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, in materia di vigilanza sull'attività di trasporto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la vigilanza su tutta l'attività di trasporto, anche avuto riguardo al rispetto delle norme di sicurezza, è già esercitata in via ordinaria dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Accordo oggetto di ratifica non introduce ulteriori aggravi in termini di controlli ai fini della verifica della normativa di sicurezza.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2101, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che:

    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà provvedere alle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci di cui all'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili alle funzioni istituzionali del medesimo Dicastero;

    dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, in materia di vigilanza sull'attività di trasporto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la vigilanza su tutta l'attività di trasporto, anche avuto riguardo al rispetto delle norme di sicurezza, è già esercitata in via ordinaria dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Accordo oggetto di ratifica non introduce ulteriori aggravi in termini di controlli ai fini della verifica della normativa di sicurezza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.
C. 1976.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, osserva che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.
  Rileva che né il testo originario del provvedimento, né le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente risultano corredati di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, sottolinea che resta sostanzialmente fermo quanto già previsto a legislazione vigente, circa gli enti competenti a rilasciare le autorizzazioni, prevedendosi la possibilità di indire una conferenza di servizi, qualora per il rilascio dell'autorizzazione sia necessario acquisire autorizzazioni da parte di più enti. Si prevede infine che, in caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, si applichino le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12, del Codice della strada, vale a dire il pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694, elevata da euro 430 ad euro 1.731 se commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose.
  Nel prendere atto che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.
C. 2067 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nel ricordare che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro, fa presente che lo stesso è stato esaminato, in sede referente, dalla Commissione Lavoro, che lo ha assunto come testo base nella seduta del 9 ottobre 2024. Rammenta altresì che, nella seduta del 23 ottobre 2024, il Presidente della medesima Commissione ha comunicato che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto all'unanimità che non sussistevano le condizioni per procedere alla votazione degli emendamenti presentati alla proposta di legge nel corso dell'esame in sede referente. Rileva che, in quella sede, la Commissione ha convenuto pertanto che la discussione in Assemblea, anche in assenza del conferimento del mandato al relatore, si sarebbe comunque svolta sulla predetta proposta di legge C. 2067, adottata quale testo base dalla Commissione.
  Nel segnalare che il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che il presente provvedimento favorisce la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali tra le imprese e le loro rappresentanze e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro, fissato in 40 ore settimanali dal decreto legislativo n. 66 del 2003, fino a 32 ore settimanali, a parità di salario, anche nella forma di turni distribuiti su quattro giorni settimanali. In proposito, considerato che le norme definiscono la finalità del provvedimento in esame, ritiene necessario, a suo avviso, acquisire chiarimenti dal Governo in merito all'applicabilità del provvedimento stesso anche a soggetti che rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione, posto che il termine «impresa» ricomprende sia imprese Pag. 76private che imprese pubbliche e che il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, a cui il testo fa esplicito riferimento, include nel suo ambito di applicazione tutti i settori di attività, sia pubblici che privati.
  Con riferimento agli articoli 2 e 3, rileva preliminarmente che le norme in esame concedono l'esonero dal versamento del 30 per cento dei contributi, esclusi premi e contributi INAIL, a carico dei datori di lavoro privati per i contratti collettivi di cui all'articolo 1, nei 3 anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata. Segnala che i lavoratori dipendenti del settore agricolo e del settore domestico sono esclusi dall'agevolazione.
  Fa presente che la misura dell'esonero è incrementata fino al 50 per cento ai datori di lavoro privati delle piccole e medie imprese e fino al 60 per cento per le prestazioni lavorative particolarmente faticose e pesanti e per le attività classificate come gravose, come previsto dall'articolo 2, comma 1. Evidenzia che le norme demandano l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'agevolazione, di utilizzo delle risorse e del rispetto del relativo limite di spesa a un decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2.
  Segnala come venga conseguentemente incrementato il Fondo nuove competenze, istituito dall'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di sostenere la sottoscrizione dei contratti di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 3.
  Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di informazione circa la quantificazione degli oneri, in termini di minori entrate contributive, nonché degli effetti riflessi, in termini di maggiori entrate fiscali, attesi dall'attuazione delle presenti norme.
  Inoltre, poiché la norma, da un lato, fa rinvio a un decreto ministeriale per l'osservanza del limite di spesa, rappresentato dalle risorse aggiuntive iscritte nel Fondo nuove competenze, dall'altro, qualifica la relativa misura incentivante come dovuta automaticamente al sussistere dei requisiti e la determina in misura rigida, ossia in misura almeno pari al 30 per cento, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se sia concretamente possibile definire criteri e meccanismi volti ad assicurare l'osservanza del limite di spesa previsto.
  Reputa necessario, altresì, acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito al fatto che, nonostante le risorse stanziate si riferiscano agli anni 2024, 2025 e 2026, la durata delle agevolazioni potrebbe anche superare l'arco triennale, giacché si prevede non solo che tali agevolazioni siano concesse nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ma anche che le stesse si applichino per la durata prevista dai medesimi contratti.
  Infine, ritiene comunque necessario far decorrere l'incremento del finanziamento del Fondo nuove competenze a partire dall'esercizio 2025, posto che l'esercizio 2024 è ormai trascorso.
  Per quanto concerne l'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), soggetto ricompreso nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Rileva che l'Osservatorio ha il compito di monitorare le caratteristiche e gli effetti economici dei contratti collettivi di lavoro che prevedono riduzioni di orario di lavoro, valutare l'efficacia dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, monitorare e valutare gli investimenti in nuove tecnologie messe in atto dalle imprese. Fa presente che l'Osservatorio si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Pag. 77
  Ciò stante, appare necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che alle spese di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dalle norme in esame.
  Con riferimento all'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che le rappresentanze sindacali, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possano presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, recante la determinazione delle relative modalità di applicazione, sottoposta all'approvazione mediante referendum. Per quanto riguarda l'esito del referendum, evidenzia come la norma sembrerebbe prevedere che la proposta di contratto si intende approvata, a prescindere quindi dall'assenso del datore, qualora si esprima favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva. Viceversa rileva che, ai fini dell'approvazione della proposta, si richiede l'assenso del datore di lavoro solo nel caso in cui la proposta medesima sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, pari al 20 per cento dei lavoratori dipendenti, e tale assenso sia manifestato dal datore di lavoro entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum.
  Fa presente che, nel caso di esito negativo del referendum, la proposta può essere ripresentata non prima di centottanta giorni.
  Qualora l'interpretazione della norma fosse quella testé evidenziata, evidenzia che si determinerebbero effetti vincolanti sulle imprese riguardo alla riduzione dell'orario di lavoro – a prescindere, quindi, dall'assenso delle imprese medesime – in presenza di una volontà espressa in tal senso dalla maggioranza dei lavoratori dipendenti. In tal caso, fa presente che dovrebbe essere quindi chiarito, come già evidenziato in merito all'articolo 1, se tra le imprese a cui fa riferimento il testo del provvedimento vi siano anche quelle rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione, posto che, in questa ipotesi, come avrà modo di sottolineare anche in relazione al successivo articolo 6, andrebbero valutati gli effetti derivanti dall'esigenza di procedere a un eventuale riassetto dell'organizzazione del lavoro connessa alla riduzione dell'orario.
  In merito ai predetti profili, ritiene pertanto necessario acquisire una valutazione da parte del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno, l'orario di lavoro normale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, sia rideterminato in riduzione. In particolare, fa presente che in tutti i settori in cui i contratti di cui all'articolo 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori, la rideterminazione dell'orario di lavoro normale è in ogni caso applicata in misura non inferiore al 10 per cento.
  Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca la portata normativa delle disposizioni in esame, dal momento che la formulazione del testo non sembra escludere l'applicazione delle disposizioni stesse anche al comparto pubblico. Ricorda, infatti, che il richiamato decreto legislativo n. 66 del 2003, all'articolo 2, specifica che le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati. Pertanto, l'eventuale estensione della riduzione dell'orario di lavoro anche al settore pubblico potrebbe determinare l'esigenza di procedere a un riassetto dell'organizzazione del lavoro, con possibili effetti onerosi per la finanza pubblica. Sul punto ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 7, fa presente che il comma 1 provvede agli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.Pag. 78
  Al riguardo, nel rinviare a quanto in precedenza evidenziato in merito ai profili di quantificazione, segnala, preliminarmente l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e la corrispondente copertura finanziaria, alla luce dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024.
  Ciò posto, fa presente che il Fondo per le esigenze indifferibili oggetto di riduzione, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, in base al decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale di 77.362.905 euro per l'anno 2025, di 273.918.243 euro per l'anno 2026 e di 386.091.404 euro per l'anno 2027. In tale quadro, segnala pertanto che il Fondo utilizzato con finalità di copertura finanziaria non presenta le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri indicati dalla disposizione in esame con riferimento agli anni 2025 e 2026.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel sottolineare preliminarmente come la proposta presenti evidenti criticità sotto il profilo finanziario, segnala anzitutto che dal tenore letterale del testo del provvedimento non risulta univoco l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute, finalizzate, in particolare, a favorire la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1. In tale quadro, ritiene che non possa escludersi che le medesime disposizioni trovino applicazione anche con riferimento a soggetti rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, con possibili effetti onerosi a carico della finanza pubblica derivanti dalla necessità di procedere ad un riassetto organizzativo.
  Al riguardo sottolinea, peraltro, come, anche ipotizzando che l'ambito di applicazione delle suddette disposizioni sia limitato al settore privato, a una prima valutazione, sulla base dei dati rilevati dagli archivi dell'INPS, comunicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la stima delle minori entrate contributive, al lordo degli effetti fiscali, derivanti dall'esonero contributivo riconosciuto in favore dei datori di lavoro che sottoscrivano i predetti contratti di lavoro, appare quantificabile nell'ordine di oltre 8 miliardi di euro in ragione d'anno.
  Ritiene, quindi, che allo stato attuale non ci sia la possibilità di reperire una copertura finanziaria adeguata a far fronte agli oneri recati dal provvedimento. Invita, pertanto, i componenti della Commissione a valutare la possibilità che la Commissione di merito, alla luce delle criticità evidenziate, possa effettuare una valutazione più approfondita del testo e rimodulare le misure in esso previste.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, concorda sull'opportunità di evitare l'espressione di un parere contrario che, sulla base delle questioni emerse in ordine ai profili di copertura finanziaria e delle valutazioni espresse dalla rappresentante del Governo, sarebbe inevitabile, ritenendo auspicabile che la Commissione di merito possa riconsiderare il testo al fine di affrontare le questioni emerse nel corso del dibattito.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) segnala, preliminarmente, come una proposta di rinvio in Commissione dovrebbe essere valutata e, nel caso, richiesta dalla Commissione di merito, mentre la Commissione Bilancio può decidere soltanto di rinviare l'espressione del proprio parere sulla proposta in esame.
  Evidenzia, quindi, come sotto il profilo temporale la proposta di legge in esame fosse stata calendarizzata in Assemblea già nello scorso mese di ottobre e il Governo avesse chiesto più tempo proprio per poter meglio approfondire alcune questioni e formulare anche una proposta di modifica. Lamenta come, invece, tale proposta non sia mai pervenuta presso la Commissione di merito, ma in quella sede sia solo stato proposto, da parte della maggioranza, un emendamento soppressivo di gran parte del provvedimento, a suo avviso chiaramente irricevibile, dal punto di vista politico, per i proponenti.Pag. 79
  Nel rilevare, altresì, come la richiesta di rinvio possa essere interpretata come un tentativo del Governo e della maggioranza di non dare ulteriore corso al provvedimento, reputa poco convincenti i rilievi formulati dalla relatrice e le valutazioni espresse dalla sottosegretaria. In proposito, fa presente come il provvedimento preveda esclusivamente una sperimentazione attuabile entro un limite massimo di spesa, il cui rispetto sarà garantito, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 2, dall'emanazione di un decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Si dichiara comunque disponibile a rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in esame, al fine di permettere ulteriori approfondimenti e valutazioni da parte del Governo.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nel concordare con quanto segnalato dalla collega Guerra circa il fatto che l'eventuale rinvio in Commissione del provvedimento potrà essere richiesto esclusivamente dalla Commissione di merito, ritiene oltremodo necessario rinviare l'espressione del parere sul provvedimento al fine di risolvere le diverse criticità emerse, sia con riferimento all'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute, sia con riferimento alla possibilità di definire concretamente i criteri e i meccanismi volti ad assicurare l'osservanza del limite di spesa previsto.
  Segnala, infine, la necessità di valutare eventuali costi indiretti che dalla proposta di legge in esame potrebbero derivare in relazione ad alcune tipologie di lavoro, quali, a titolo di esempio, quelle afferenti al settore sociosanitario, rispetto alle quali la riduzione dell'orario di lavoro non comporterebbe un aumento della produttività, così come prefigurato dai proponenti, e al contempo non farebbe venir meno gli obblighi di garantire l'erogazione di determinati servizi incombenti sulle imprese operanti nei predetti settori. In tal senso, rappresenta, quindi, come, rispetto a questi ultimi, la riduzione dell'orario di lavoro prevista dal provvedimento in esame produrrebbe esclusivamente un aumento dei costi senza alcun vantaggio.

  Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia che le tematiche emerse all'attenzione di questa Commissione e sottese alla richiesta di rinvio dell'esame della proposta di legge, prospettata dalla maggioranza e dal Governo, assumono una portata tale da incidere sul merito delle questioni affrontate dalla medesima proposta di legge.
  Nel fare presente che la proposta di legge in esame intende incentivare la conclusione di contratti di lavoro volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro, mediante il ricorso a strumenti di sostegno, analogamente ad altri istituti già vigenti nel nostro ordinamento o comunque contenuti in diverse proposte di legge all'esame del Parlamento, prevedendo, in ogni caso, il ricorso a meccanismi che garantiscono l'osservanza del limite di spesa previsto, osserva che, ai fini di una corretta impostazione dell'esame del provvedimento in questa sede, è necessario scindere le considerazioni sugli aspetti di carattere finanziario del provvedimento dal piano del merito. In ordine a tale ultimo profilo, sottolinea come, ove davvero sussista la volontà politica di svolgere un esame serio ed effettivo della presente proposta, non si possa sottacere il fatto che la stessa è ormai da molto tempo all'esame della Camera dei deputati.
  Ricorda, altresì, che, per quanto attiene alle fonti di copertura necessarie al finanziamento delle misure agevolative che la proposta di legge intende introdurre, le forze di opposizione si sono adoperate per addivenire ad una modifica che consenta di superare le attuali previsioni, che fanno riferimento al Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, anche alla luce di recenti divergenze con la maggioranza e il Governo, in occasione dell'esame di altri provvedimenti, proprio sul tema della capienza di alcune fonti di copertura finanziaria più frequentemente utilizzate.
  Conclude auspicando che si chiarisca l'effettiva volontà della Commissione in merito alle future prospettive circa l'iter di Pag. 80approvazione del provvedimento in esame, augurandosi che, a fronte della proposta di rinviarne il seguito dell'esame a un momento successivo all'eventuale rinvio dello stesso nella Commissione di merito, sussista un'effettiva volontà di esaminare e migliorare il provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, sottolinea come la proposta di disporre un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento rappresenti un'alternativa valida rispetto alla adozione di un parere contrario che, allo stato attuale, sarebbe una scelta inevitabile da parte di questa Commissione, alla luce alle criticità emerse e dei conseguenti rilievi formulati dal Governo in ordine ai profili di carattere finanziario.
  Ciò premesso, rammenta che sarà cura della Commissione competente per l'esame in sede referente del provvedimento svolgere un più approfondito confronto in ordine ai profili di merito dello stesso.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel rispondere alle osservazioni formulate dell'onorevole Grimaldi, ribadisce che le questioni che attengono al merito della proposta in discussione esorbitano dal novero delle competenze della Commissione Bilancio.
  Osserva, per quanto concerne i profili di carattere finanziario del provvedimento, che l'introduzione di una disciplina che fonda diritti soggettivi quali quelli concernenti la regolamentazione delle misure volte a incentivare la riduzione dell'orario di lavoro rischia di entrare in contrasto con la contestuale previsione, nel medesimo provvedimento, di meccanismi di limitazione della spesa complessiva volta a finanziare tali misure. Ricorda, altresì, che, alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo, le risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria delle misure che il provvedimento intende istituire sono nettamente superiori agli oneri stimati dalla proposta medesima. Ribadisce, pertanto, la necessità che vengano approfonditi ulteriormente i profili attinenti al merito della proposta, rilevando come l'ordinamento già preveda la possibilità di ricorrere, in sede di contrattazione collettiva, a strumenti di riduzione dell'orario di lavoro, mentre, nel caso di specie, verrebbero istituiti meccanismi incentivanti che rappresenterebbero veri e propri diritti soggettivi. Evidenzia, pertanto, come tale configurazione delle situazioni giuridiche soggettive sottese alla fruizione di tali agevolazioni renderebbe le stesse non suscettibili di subire limitazioni dipendenti dalla disponibilità di risorse nel bilancio dello Stato.
  Sottolinea, infine, come, in tale contesto, assuma particolare rilevanza il tema dell'applicazione delle disposizioni in esame anche al comparto pubblico.
  Ritiene, pertanto, che sia evidente la necessità di effettuare un approfondimento da parte della Commissione competente per i profili attinenti al merito, onde addivenire alla individuazione di soluzioni che permettano la sostenibilità finanziaria del provvedimento.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel prendere atto della volontà emersa di rinviare la discussione del provvedimento, contesta la ricostruzione operata dalla collega Lucaselli per quanto attiene al presunto contrasto tra la previsione di diritti soggettivi, ad opera delle disposizioni normative della proposta in discussione, e l'individuazione, da parte della medesima di meccanismi di limitazione della spesa destinata a tali fini. Ritiene, a tal riguardo, che la scelta di demandare a un apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'agevolazione e di utilizzo delle risorse sia idonea ad assicurare il rispetto del relativo limite di spesa. Ricorda, sul punto, come diversi istituti, quali il reddito di inclusione, operino con meccanismi che garantiscono che l'erogazione di prestazioni nel rispetto delle relative autorizzazioni di spesa.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel rispondere ai rilievi della collega Guerra, osserva che la disciplina concernente il reddito di inclusione prevede un sistema di criteri e limiti che consente di assicurare il rispetto dei limiti di spesa, fondandosi comunque su meccanismi che consentono di individuarePag. 81 la platea dei beneficiari. Nel ribadire come già sussista la possibilità, nell'ambito della contrattazione collettiva, di ricorrere a una rimodulazione in diminuzione dell'orario di lavoro, fa presente che, nel caso di specie, la previsione di appositi meccanismi agevolativi volti a incentivare modelli contrattuali che si muovano in tale direzione impone che gli strumenti di sostegno previsti siano poi effettivamente garantiti a tutti i datori di lavoro che optino per tali schemi contrattuali.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel replicare a quanto testé affermato dall'onorevole Lucaselli, ricorda come anche nell'ambito della disciplina concernente la Zona economica speciale per il Mezzogiorno siano previsti, nel novero degli istituti volti a sostenere gli investimenti nelle aree che beneficiano di tale regime speciale, strumenti di rimodulazione del quantum delle agevolazioni volti proprio ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. Evidenzia, a tal riguardo, come, anche nell'ambito della presente proposta di legge, tale rimodulazione sarebbe garantita per il tramite delle disposizioni che verrebbero introdotte dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 2.

  Daniela TORTO (M5S) nell'associarsi alle considerazioni svolte collega Guerra, paventa il rischio che il rinvio della discussione del provvedimento, prospettato dalla maggioranza e dal Governo, celi, in realtà, la volontà di eluderne e bloccarne l'esame, analogamente a quanto già accaduto nel corso della corrente legislatura con riferimento ad altre proposte di legge iscritte nel calendario dei lavori nella quota riservata all'opposizione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nel contestare la ricostruzione testé operata dall'onorevole Torto, stigmatizza quanto affermato in ordine all'asserita volontà di agire con l'intento di perseguire, attraverso la proposta di rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, obiettivi diversi rispetto a quelli dichiarati. Al riguardo, nel ribadire come, alla luce degli elementi informativi attualmente a disposizione della Commissione Bilancio, si sarebbe dovuto necessariamente deliberare in senso contrario al provvedimento, la soluzione di rinviarne l'esame appare come l'unica alternativa possibile proprio al fine di trovare, anzitutto nella Commissione di merito, spazi adeguati per un supplemento di riflessione.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto degli esiti del dibattito svolto, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.