AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 11 febbraio 2025.
Audizione informale di Roberta Calvano, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza, di Andrea Longo, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma «Sapienza», e di Federica Fabrizzi, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma «Sapienza», nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionali C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti, recanti «Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica».
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 15.15.
Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.
Esame emendamenti C. 2067 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, dopo aver dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2067 e abb., recante «Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro».
In qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere su di esse nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.
DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2184 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Urzì, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva preliminarmente che il provvedimento, secondo quanto precisato nel preambolo, risponde all'esigenza di adottare misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, in materia di degrado, vulnerabilità sociale, disagio giovanile, prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, crisi idrica nella Regione siciliana, protezione civile, lavoro e infrastrutture, nonché di introdurre disposizioni urgenti per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per eventuali approfondimenti, fa presente che il decreto-legge si compone di 10 articoli.
Venendo sinteticamente all'esame dell'articolato, rileva che l'articolo 1, ai commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare viene prevista la predisposizione di un piano straordinario di interventi infrastrutturaliPag. 36 e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno- San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 123 del 2023, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione di tale piano, che dovrà essere approvato con delibera del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027.
Il comma 8 del medesimo articolo interviene sulla disciplina della copertura dei posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti introducendo la possibilità di attribuire temporaneamente l'incarico nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante. L'incarico può essere attribuito per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio.
L'articolo 2 reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni finalizzate alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di tali impianti è attribuito al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che si avvale della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore (comma 1). Sono inoltre disciplinati la copertura finanziaria degli oneri, nel limite di spesa di 100 milioni di euro (comma 2), l'utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario (comma 3) e l'attività del soggetto attuatore (comma 4).
I commi 5 e 6 recano invece proroghe di termini: viene prorogato al 30 giugno 2025 il termine ultimo fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio (comma 5) ed è prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico (comma 6).
L'articolo 3, comma 1, inserisce nella legge di bilancio 2024 il nuovo comma 489-bis ai sensi del quale, in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle strutture operative di protezione civile può essere chiesto anche dal Commissario straordinario.
I commi 2 e 3 dettano disposizioni relative alla situazione di emergenza sull'isola di Ischia.
L'articolo 4, ai commi da 1 a 3, prevede la proroga rispettivamente di ulteriori 24 e 22 mesi dell'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari, dettando altresì le relative disposizioni di copertura finanziaria.
Il comma 4 prevede che i lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di integrazioni salariali straordinarie – come nelle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, accordo di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, nonché in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali – accedano al Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL).
Il comma 5, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione – di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 – costituita per assicurare il coordinamento della fase attuativa del PNRR, proroga, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le risorse già stanziate per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazionePag. 37 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, autorizzando una spesa di euro 562.277 per ciascuno di tali anni.
Il comma 6, al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all'interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell'aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero medesimo in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, autorizza la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Il comma 7 reca disposizioni di copertura finanziaria.
L'articolo 5, commi 1 e 2, prevede il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni.
I commi da 3 a 5 prorogano di quarantotto mesi la gestione diretta da parte del Commissario straordinario della Funivia Savona San Giuseppe, prevedendo che tale termine possa essere prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non oltre il 31 dicembre 2026. Inoltre, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i compiti, le funzioni e le risorse del Commissario straordinario siano trasferiti al Presidente della Regione Liguria. A quest'ultimo, in qualità di Commissario straordinario, è inoltre attribuita la facoltà di nominare un sub-commissario, retribuito con le modalità attualmente previste. Conseguentemente il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario.
L'articolo 6 modifica gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 in materia di destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF, adeguando la disposizione sul numero delle categorie di intervento a quanto previsto dalla disciplina previgente e stabilendo che gli interventi relativi al «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» possono essere finalizzati anche alla prevenzione.
L'articolo 7 reca disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva. In particolare, tale articolo esclude, in via interpretativa, l'applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali regionali, e previsto una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti. Infatti si prescrive espressamente che agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continua ad applicarsi la disposizione per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame tali enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate. Decorso tale termine viene prevista la nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni.
L'articolo 8 reca misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR. In particolare, tale articolo reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'articolo demanda a un decreto interministeriale la definizione: delle modalità e delle condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti fissati dalla norma, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione; delle modalità di funzionamento del meccanismo,Pag. 38 incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa. Tale limite di spesa è fissato in 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni delle quote di emissione di anidride carbonica, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
L'articolo 9 interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, inserendovi il comma 4-bis, ai sensi del quale l'adozione delle norme in materia di istituti tecnici, attuative della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR, è demandata, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e non invece, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione.
L'articolo 10 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della pubblicazione (il decreto è pertanto in vigore dal 31 dicembre 2024, data della sua pubblicazione).
Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione), ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), e norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione), nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di governo del territorio, protezione civile, ordinamento sportivo ed energia (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023.
C. 2188 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA (FDI), presidente e relatore, rileva che l'Accordo – composto da un preambolo, quattordici articoli ed un allegato – costituisce la base giuridica per la regolamentazione della cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'obiettivo dell'Accordo è di promuovere e sviluppare meccanismi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, gravi ed emergenti, e il terrorismo (articolo 1), individuando quali Autorità competenti per la sua attuazione (articolo 2) per la parte italiana il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza e per la controparte ivoriana il Ministero dell'interno e della sicurezza.
L'Accordo statuisce, inoltre, i principali settori di cooperazione, tra cui la criminalità organizzata transnazionale, i reati contro la persona e il patrimonio, la tutela della salute, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, la criminalità informatica, i reati finanziari, i reati contro il patrimonio culturale e l'ambiente, la corruzione, la pirateria, la contraffazione alimentare e la prevenzione e repressione del terrorismo (articolo 3).
Le forme di collaborazione tra le Parti vertono sullo scambio di informazioni (sui reati, sui gruppi criminali e terroristici), sull'analisi delle fenomenologie delittuose Pag. 39di comune interesse e sulla condivisione di strumenti operativi e buone prassi, sull'adozione di speciali tecniche investigative, sull'esecuzione delle richieste di assistenza e della cooperazione strategica (articolo 4).
Ulteriori articoli disciplinano le modalità di attuazione della collaborazione (articolo 5) e le circostanze per opporvi un rifiuto (articolo 6), le misure per l'esecuzione delle richieste di collaborazione (articolo 7) e la tutela dei dati personali delle persone coinvolte (articolo 8). È prevista inoltre l'istituzione di un comitato congiunto di cooperazione strategica, dedicato alla concertazione di azioni comuni nella lotta contro la criminalità, nonché la costituzione di gruppi di lavoro operativi per periodi di tempo determinati, con compiti di consulenza, assistenza e analisi (articolo 9).
Il testo definisce infine gli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale (articolo 11), le lingue di lavoro (articolo 12), le modalità di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 13) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che le modalità per emendarne i contenuti (articolo 14).L'accordo è integrato da un allegato recante clausole di garanzia vincolanti per il trasferimento di dati personali tra le autorità competenti delle due Parti, nel rispetto della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali utilizzati a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, segnala che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.
C. 1976.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA (FDI), presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento. In particolare, segnala che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla IX Commissione, la proposta di legge di iniziativa del deputato Pella e altri C. 1976, recante Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.
Fa presente che la proposta di legge intende dare seguito a quanto stabilito nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 16 luglio 2024, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (A.C. 1902), laddove è stato accolto l'ordine del giorno n. 9/1902-A/93 che impegnava il Governo a valutare l'opportunità di individuare forme di semplificazione rispetto all'attuale procedimento autorizzativo previsto per le gare sportive su strada, fermo Pag. 40restando il pieno rispetto della sicurezza stradale.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che la proposta di legge è composta di un unico articolo.
Rileva che con la lettera a) del comma 1, si sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 9, per introdurre il principio che sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Viene pertanto ribaltato il vigente principio per cui tali competizioni siano vietate salvo autorizzazione. Nella nuova formulazione viene pertanto mantenuto l'obbligo di chiedere l'autorizzazione agli enti competenti, al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico e del traffico ordinario.
Per quanto riguarda gli enti competenti a rilasciare l'autorizzazione, relativamente alle gare atletiche e ciclistiche e a quelle con animali o con veicoli a trazione animale, il nuovo comma 1 dell'articolo 9 ribadisce quanto previsto dalla formulazione vigente e pertanto tali enti rimangono i seguenti, a seconda dell'ambito di svolgimento della competizione: il comune, qualora la competizione si svolga nel solo territorio comunale; la regione o le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora la competizione interessi più comuni; la regione o la provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, qualora la competizione interessi il territorio di più regioni. In questo caso la disposizione prevede che le suddette regioni debbano rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.
Per quanto concerne le gare con veicoli a motore, la proposta di legge, a seguito di una modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente, inserisce le città metropolitane tra gli enti competenti a rilasciare le autorizzazioni. In particolare, tali autorizzazioni sono rilasciate, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, dai seguenti Enti: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali.
Nelle autorizzazioni vengono indicate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
La proposta in esame novella, inoltre, il comma 1 dell'articolo 9, prevedendo la possibilità di indire una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora per i diversi interessi pubblici coinvolti sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti.
La seconda modifica, apportata dalla lettera b) del comma 1, interviene sopprimendo, nel comma 2 dell'articolo 9, la disposizione che prevede che le autorizzazioni possano essere concesse previo nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada. Il richiamato comma 2 prevede che le autorizzazioni debbano essere richieste dai promotori almeno 15 giorni prima della manifestazione di competenza comunale e 30 giorni prima negli altri casi.
La terza modifica, apportata dalla lettera c) del comma 1, interviene sul comma 7-bis dell'articolo 9, che subordina, ove necessario, la validità dell'autorizzazione all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, che, nella formulazione vigente può essere disposta dal prefetto o dal sindaco, a seconda dell'ambito di svolgimento della competizione, al fine di soddisfare specifiche esigenze.
Con la modifica della lettera c), n. 2) si aggiunge al comma 7-bis un periodo, modificato nel corso dell'esame in sede referente, nel quale si stabilisce che la sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e negli altri casi dal prefetto.
L'ultima modifica all'articolo 9 del Codice, disposta con la lettera d) del comma 1, interviene in materia di sanzioni, aggiungendo,Pag. 41 infine, un periodo al comma 9: nel caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione di cui al comma 7-bis si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12, del Codice della strada, cioè le sanzioni da euro 173 ad euro 694 previste per chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati dal prefetto. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è maggiore, da euro 430 a euro 1.731, e dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.
C. 2142 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA (FDI), presidente e relatore, segnala che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, il disegno di legge C. 2142, recante «Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», approvato dal Senato in data 19 novembre 2024.
Fa preliminarmente presente che il contenuto del provvedimento deriva dallo stralcio da parte del Presidente del Senato, dell'articolo 23 del disegno di legge A.S. 1184, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, per estraneità delle disposizioni ivi contenute all'oggetto del citato disegno di legge.
Segnalando come nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento abbia subito alcune modifiche – e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti – rileva che esso si compone del solo articolo 1.
In particolare, il comma 1 – modificato nel corso dell'esame in sede referente – prevede che al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi, svolte presso i principali porti e aeroporti, e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il Ministero della salute sia autorizzato ad effettuare assunzioni, con contratto a tempo determinato, avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2025, di alcuni soggetti che abbiano già prestato servizio a tempo determinato presso il medesimo Ministero. Più nello specifico, le assunzioni autorizzate dal disegno di legge concernono tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Le assunzioni in oggetto devono riguardare soggetti che abbiano già prestato servizio presso lo stesso Ministero, sino al 31 dicembre 2023 e per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni,Pag. 42 dalla legge n. 27 del 2020. Le autorizzazioni di spesa – oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente – sono distinte con riferimento agli emolumenti per il personale (ad esclusione delle voci di seguito indicate), all'erogazione dei buoni pasto e ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
Il comma 2 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a euro 1.157.402 per l'anno 2025. In particolare, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle «transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti» (autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).
Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni recate dal disegno di legge, pur intervenendo in ambito sanitario, sono riconducibili alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in quanto specificamente finalizzate ad autorizzare il Ministero della salute ad effettuare assunzioni di personale.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia.
C. 813.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA (FDI), presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento. In particolare, rileva che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, la proposta di legge C. 813, d'iniziativa dei deputati Ciocchetti e altri, recante «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia».
La proposta di legge, modificata nel corso dell'esame in sede referente, si compone di 4 articoli.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede che la Repubblica riconosca il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. Il comma 2 dispone poi che in occasione di tale Giornata, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma cutaneo. Il comma 3 precisa infine che la Giornata non determina effetti civili ai sensi della legge n. 260 del 1949.
L'articolo 2, comma 1, attribuisce al Ministero della salute il compito di realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte alla sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma de quo. Il comma 2 riconosce invece al Ministero dell'istruzione e del merito la facoltà di promuovere, di concerto con il Ministero della salute, la diffusione di buone norme di prevenzione primaria nelle scuole primaria e secondaria.Pag. 43
L'articolo 3, unico comma, stabilisce che le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere e realizzare campagne di screening per la prevenzione del melanoma cutaneo destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio.
L'articolo 4 – modificato nel corso dell'esame in sede referente – reca la clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che l'articolo 1, istitutivo della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, è riconducibile alla materia di competenza statale esclusiva «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.
Con riguardo alla organizzazione di attività di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma cutaneo (articolo 1, comma 2), alla realizzazione di campagne di informazione e divulgazione scientifica di sensibilizzazione sul tema e alla promozione nelle scuole della diffusione di buone norme di prevenzione primaria (articolo 2), nonché alla realizzazione di campagne di screening per la prevenzione del melanoma cutaneo destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio (articolo 3), assume rilievo la competenza concorrente in materia di «tutela della salute», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Segnala che le iniziative previste agli articoli 1, 2 e 3 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.20.