CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 febbraio 2025
447.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Nuovo testo C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 70 per cento, hanno diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ha diritto alla retribuzione nella misura del 100 per cento e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa incompatibile con il proprio stato di salute. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, non è computato nel periodo di comporto ed è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.2. Mari.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che comportano un grado di invalidità con le seguenti: per le quali è stata riconosciuta un'invalidità;

   b) sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, con le seguenti: per le quali è stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 74 per cento.
1.9. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 74 per cento con le seguenti: 70 per cento.
1.1. Mari.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
1.10. Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: non ha diritto alla retribuzione.
1.4. Mari.

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  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: alcun tipo di attività lavorativa aggiungere le seguenti: che sia incompatibile con il proprio stato di salute.
*1.3. Mari.
*1.11. Barzotti, Carotenuto, Aiello, Tucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
1.5. Mari.

  Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Al congedo si applica la contribuzione figurativa.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.8. Mari.

  Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.
1.12. Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.
1.6. Mari.

  Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.
1.7. Mari.

  Al comma 4, dopo le parole: attività lavorativa, aggiungere le seguenti: fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4-bis,.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, per il periodo in cui si sottopongono alle cure e per il periodo dei controlli periodici successivi alla malattia (follow up), possono richiedere, ove compatibile e in accordo con il datore di lavoro, un cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la mansione lavorativa svolta prima della malattia.
1.13. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 4, sostituire le parole: ove possibile, con le seguenti: ove la prestazione lavorativa lo consenta,.
1.14. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
1.15. Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse e le Pag. 52parole: «lo svolgimento della» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di svolgere la»;

   b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».
1.16. Sportiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, come sopra specificate, è escluso dal periodo di comporto.
1.17. Sportiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 74 per cento con le seguenti: 70 per cento.
2.2. Mari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: possono con le seguenti: hanno diritto di.
2.4. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono fruire aggiungere le seguenti: , unitamente ai loro caregivers,.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 33 milioni con le seguenti: 66 milioni.
2.3. Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ulteriori dieci ore con le seguenti: ulteriori venti ore.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 33 milioni con le seguenti: 66 milioni.
2.1. Gatta, Tassinari, Tenerini.

ART. 3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero laureati in una delle professioni sanitarie.
3.1. Marianna Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

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  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3.01. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

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ALLEGATO 2

5-03468 Zurzolo: Iniziative volte a consentire anche ai dipendenti pubblici di accedere ad una anticipazione della liquidazione maturata.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito proposto su di un argomento già all'attenzione del Governo e in particolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Il trattamento di fine rapporto, disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile, è un importo corrisposto al lavoratore dipendente all'atto della cessazione dal servizio, qualsiasi sia la causa che abbia dato luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il comma sesto del citato articolo 2120 del codice civile prevede che il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Il successivo ottavo comma dispone che la richiesta di anticipo debba essere giustificata dalla necessità di sostenere eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per provvedere all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
  L'articolo 4, comma sesto, della legge 297 del 1982 dispone che le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile non si applichino al pubblico impiego, prevedendo che «Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici».
  La disciplina del trattamento di fine rapporto per i dipendenti pubblici è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, il quale non prevede forme di anticipo del trattamento.
  L'articolo 1, comma 6, del sopra citato decreto dispone, infatti, che il trattamento di fine rapporto è accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'INPDAP (ora INPS) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
  Proprio in ragione di tale accantonamento figurativo non è possibile procedere in via generalizzata alla liquidazione anticipata del TFR ai dipendenti pubblici così come avviene per i dipendenti privati, per i quali le risorse sono invece materialmente disponibili.
  In ogni caso, la questione merita attenzione, anche in un'ottica di armonizzazione della normativa che disciplina i rapporti di lavoro pubblici e privati, che tuttavia dovrà tenere conto degli impatti sulla finanza pubblica.
  Infatti, sul tema, data la necessità di un apposito intervento normativo che preveda la possibilità riconoscere l'anticipo del TFR anche ai dipendenti pubblici, al di fuori delle ipotesi già previste dalla normativa vigente, sono in corso interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare e individuare l'idonea copertura economica e finanziaria.
  Confermo, in ogni caso, la volontà del Governo e del Ministero di svolgere ogni opportuna interlocuzione al fine di individuare le più opportune strategie di intervento sulla questione.

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ALLEGATO 3

5-03469 Barzotti: Iniziative volte a tutelare i lavoratori del settore CRM/BPO in termini di giusta retribuzione e condizioni lavorative.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo riguardante la circostanza che alcune aziende del settore hanno disdetto il CCNL delle telecomunicazioni per adottare il CCNL Assocontact/Cisal, firmato nel dicembre 2024.
  Secondo le organizzazioni sindacali più rappresentative, tale nuovo Contratto collettivo comporterebbe una regressione nei diritti dei lavoratori del settore, attraverso la previsione della riduzione dei permessi retribuiti e delle tutele per malattia, l'eliminazione della clausola sociale e degli scatti di anzianità e la previsione di aumenti salariali irrisori, insufficienti a compensare l'inflazione.
  Voglio evidenziare che la questione sollevata è già all'attenzione del Ministero del lavoro, che lo scorso 3 febbraio, in esito ad una manifestazione indetta dalla OOSS, ha ricevuto i rappresentanti sindacali, manifestando la volontà di avviare un tavolo di approfondimento sui temi segnalati.
  Assicuro, pertanto, che nei prossimi giorni il suddetto tavolo si costituirà presso il Ministero del lavoro, al fine di individuare possibili interventi a favore dei lavoratori interessati.
  Segnalo, infine, che è stato convocato per il prossimo 12 febbraio presso la sede del Ministero delle imprese e del made in Italy il tavolo nazionale sul settore delle telecomunicazioni al quale partecipa anche il Ministero del lavoro.
  Anche in tale sede, pertanto, si potranno affrontare con le rappresentanze sindacali di settore e le associazioni di categoria le problematiche occupazionali e gli aspetti legati alla tutela del comparto.

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ALLEGATO 4

5-03470 Tenerini: Iniziative volte a rendere effettivo l'obbligo di denuncia dell'infortunio mortale avvenuto all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Gli onorevoli interroganti hanno riportato all'attenzione il caso del sig. Angioi deceduto sul lavoro in Kazakistan, evidenziando che sussisterebbero ancora molti interrogativi, legati principalmente all'incertezza sul giorno e sulle cause del decesso, anche in virtù del rientro della salma oltre dieci giorni dopo il decesso e in assenza di un esame autoptico.
  Al riguardo, interpellato Inail, l'istituto ha precisato che la comunicazione da parte del datore di lavoro del sig. Angioi relativo al decesso, avvenuto in data 14 marzo 2010, è stata effettuata con telegramma datato 15 marzo 2010, mentre in data 19 marzo 2010 è stata consegnata pro manibus alla Sede Inail di Nuoro la denuncia di infortunio in cui si chiariva che il dipendente si stava recando presso il luogo di lavoro in autobus quando è stato colpito da probabile infarto.
  Nel corso dell'istruttoria, la competente Sede Inail di Nuoro ha acquisito dal datore di lavoro tutte le informazioni necessarie e i documenti utili, sia relativamente alle mansioni che alle circostanze dell'evento oltre che la documentazione prodotta dalle autorità medico legali del Kazakistan.
  È stata, altresì, acquisita la perizia medico legale effettuata in data 15 marzo 2010 da cui risulta che la causa della morte sia da ascrivere a cardiopatia ischemica, cardiosclerosi aterosclerotica, insufficienza cardiovascolare congestizia. Con la stessa perizia è stato autorizzato il trasporto della salma.
  Al termine dell'istruttoria amministrativa e medico legale, la Sede di Nuoro dell'Inail ha riconosciuto l'evento lesivo come infortunio sul lavoro e ha costituito la rendita a favore dei superstiti aventi diritto – moglie e tre figli – con provvedimento del 21 maggio 2010 e decorrenza dal 15 marzo 2010, giorno successivo alla morte del lavoratore, e ha provveduto all'erogazione dell'assegno una tantum in caso di morte. Non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la rivalsa. Relativamente alla questione posta dagli interroganti, ricordo che l'articolo 54 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilisce al comma 1 che «Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni» e, al comma 2, che nel caso l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.
  La disciplina vigente prevede, inoltre, che gli obblighi informativi si intendano assolti tramite l'invio all'Istituto assicuratore, con modalità telematiche, della denuncia di infortunio.
  Ciò detto, l'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 28 dicembre 1993, n. 561 ha disposto la depenalizzazione delle violazioni di cui all'articolo 54, unitamente a quella dell'articolo 53.
  La questione sollevata dagli interroganti può rappresentare uno stimolo per una riflessione più ampia in materia.

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ALLEGATO 5

5-03471 Mari: Iniziative volte a promuovere idonee agevolazioni previdenziali per i praticanti avvocati che scelgono di iscriversi alla cassa forense.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare vengono segnalate alcune criticità a seguito delle modifiche apportate al Regolamento unico della previdenza forense con riferimento alla categoria dei giovani avvocati.
  Al riguardo è stata svolta apposita istruttoria interpellando sia la Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia il Ministero della giustizia.
  Innanzitutto, si rappresenta che con delibera n. 13 adottata dal Comitato dei Delegati della Cassa Forense in data 23 maggio 2024 sono state apportate modifiche al Regolamento unico della previdenza forense a far data dal 1 gennaio 2025.
  Trattasi della delibera che ha disposto, tra le altre cose, il passaggio al sistema contributivo per la categoria professionale forense.
  Tale regolamento è stato approvato con apposita nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 settembre 2024, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia.
  Ciò premesso, giova preliminarmente rappresentare che gli enti previdenziali di diritto privato di cui decreto legislativo n. 509 del 1994, tra cui rientra la Cassa Forense, sono tenuti al rispetto dell'equilibrio di bilancio per un periodo non inferiore a trent'anni, da perseguire tramite l'adozione di provvedimenti normativi di modifica del proprio assetto ordinamentale – assunti nell'ambito dell'autonomia gestionale, amministrativa e contabile riconosciuta loro dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo – in coerenza con le risultanze del bilancio tecnico attuariale, da redigersi con cadenza almeno triennale.
  In particolare, nell'ambito di tale autonomia, la Cassa ha ritenuto necessario procedere ad individuare gli interventi correttivi al proprio sistema previdenziale reputati più opportuni per ristabilire la sostenibilità di lungo periodo, compromessa già dalle proiezioni tecniche riferite al 31 dicembre 2020, agendo in maniera organica, sia dal lato delle entrate, con l'aumento dei contributi e l'eliminazione delle agevolazioni concesse fino al 2024, sia da quello delle uscite, ridefinendo le prestazioni previdenziali con il sistema di calcolo contributivo pro-rata temporis. L'iter amministrativo del progetto di riforma, iniziato già nel 2022, ha richiesto varie interlocuzioni tra la Cassa e le Amministrazioni vigilanti che hanno reputato necessario che si apportassero correzioni sostanziali alla proposta inizialmente presentata, anche a maggior tutela delle diverse categorie di iscritti.
  Più nello specifico, la Cassa Forense ha individuato la misura dell'innalzamento dell'aliquota del contributo soggettivo di un punto percentuale all'anno nel triennio 2025-2027, quale intervento a tutela della sostenibilità finanziaria ma anche ai fini del miglioramento del livello di adeguatezza delle prestazioni erogate che, con l'introduzione del metodo contributivo, risultano a garanzia di equità per le nuove generazioni grazie a una più stretta correlazione tra contributi e prestazioni.
  In merito ai contributi minimi per l'anno 2025, i valori del contributo minimo soggettivo, pari a 2.750,00 euro, e il contributo minimo integrativo pari a 350,00 euro, sono stati fissati in misura inferiore rispetto ai valori previsti nel progetto iniziale proprio per tenere conto, come specificato dalla Cassa, delle esigenze di tutela delle fasce più deboli di professionisti.
  Relativamente alla disciplina dell'iscrizione dei praticanti avvocati alla Cassa Forense,Pag. 58 si sottolinea che tale iscrizione è comunque facoltativa e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale fino a un massimo di sei anni complessivi.
  Le Amministrazioni vigilanti chiamate ad esercitare il loro potere devono verificare che il soggetto vigilato non assuma iniziative tali da compromettere il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente.
  In altre parole, la vigilanza ministeriale e l'intero sistema dei controlli amministrativi non possono essere concepiti come mezzi per comprimere o, comunque, per condizionare l'autonomia dell'Ente, ma devono perseguire il solo fine tipico di assicurare la migliore gestione dell'Ente e la migliore erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti.
  Pertanto, preso atto della complessiva riforma del sistema previdenziale forense attuato con il nuovo Regolamento, i Ministeri vigilanti hanno disposto raccomandazioni per un attento futuro monitoraggio delle nuove misure in ordine all'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche e dei saldi del bilancio.
  Concludo rassicurando l'attenta attività di vigilanza da parte del Ministero del lavoro in merito alla questione sollevata e all'incisività delle modifiche apportate nonché alle future scelte da parte degli organi competenti dell'Ente.

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ALLEGATO 6

5-03472 Sarracino: Iniziative volte ad assicurare la salvaguardia occupazionale nei siti produttivi della società Dema di Somma Vesuviana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente la crisi occupazionale della società DEMA, un'azienda del settore aeronautico specializzata nella progettazione, costruzione e assemblaggio di componenti del segmento aerostrutture.
  La direzione competente del Ministero rappresentato che la società Dema spa ha già usufruito nel corso degli ultimi anni di diversi interventi di integrazione salariale per le diverse causali previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015 (crisi aziendale, ristrutturazione aziendale e contratto di solidarietà) e degli interventi straordinari di cui all'articolo 40 del decreto-legge n. 73 del 2021. In particolare, l'ultimo trattamento per la sede di Somma Vesuviana è stato autorizzato dal Ministero del lavoro per la stipula di ulteriore contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, che ha visto coinvolti n. 273 lavoratori su un organico totale di 332 dipendenti.
  Con istanza del 15 gennaio 2025, la società Dema ha richiesto una convocazione per espletare l'esame congiunto della situazione aziendale per accedere alla CIGS per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.
  In tale istanza la società ha richiesto il trattamento di integrazione salariale in favore di tutta la forza lavoro dell'unità produttiva di Somma Vesuviana (NA), costituita da 260 unità – di cui 174 operai, 83 impiegati e 3 dirigenti – per il periodo decorrente dal 7 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
  La relativa riunione è stata convocata dal Ministero del lavoro per il prossimo 13 febbraio.
  Per completezza, si segnala che il 24 gennaio scorso, la società Dar (Dema Apulia Region S.r.l.) ha richiesto una convocazione per espletare l'esame congiunto della situazione aziendale, al fine di accedere alla proroga della CIGS per contratto di solidarietà.
  La riunione è stata convocata dal Ministero del lavoro per il prossimo 7 febbraio.
  Infine, risulta che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha convocato per oggi, 6 febbraio, una riunione per discutere della situazione del Gruppo Dema.
  Pertanto, il Ministero del lavoro seguirà con attenzione gli sviluppi della vicenda al fine di individuare tutte le possibili soluzioni per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti e delle loro famiglie.

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ALLEGATO 7

5-03473 Soumahoro: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali presso lo stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto viene chiesto l'intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito alla crisi aziendale di Acciaierie d'Italia S.p.A.
  Al riguardo, acquisiti gli elementi informativi dagli uffici tecnici competenti si rappresenta quanto segue.
  Nel corso del 2024, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 20 febbraio, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. è stata ammessa alla procedura di Amministrazione straordinaria.
  Conseguentemente, a seguito del verbale d'esame congiunto sottoscritto in sede ministeriale in data 25 luglio 2024, con il quale le parti interessate hanno convenuto di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per le aziende in Amministrazione straordinaria è stata autorizzata dal Ministero del lavoro la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società con il decreto direttoriale n. 1929 del 9 agosto 2024, per il periodo dal 29 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.
  Come dichiarato dagli interroganti, con istanza del 3 febbraio 2025 Acciaierie d'Italia S.p.A. ha richiesto una convocazione per espletare l'esame congiunto della situazione aziendale per accedere ad un periodo di Cassa integrazione straordinaria ulteriore rispetto a quello in scadenza il prossimo 28 febbraio.
  Il trattamento di integrazione salariale è stato richiesto in favore di n. 3.420 dipendenti e la direzione competente del Ministero ha comunicato che la riunione verrà convocata a breve.
  Concludo assicurando la massima attenzione del Ministero del lavoro sulla vicenda.