CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 gennaio 2025
442.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
ALLEGATO
Pag. 15

ALLEGATO

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Bonelli, Grimaldi.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è istituito un programma straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, diretti al potenziamento dei servizi e delle prestazioni urbane che favoriscano l'inclusione giovanile, la solidarietà sociale e il contrasto alla povertà educativa, con priorità per gli interventi attuati mediante il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e del patrimonio edilizio esistente, secondo il principio di consumo di suolo zero o a saldo positivo, sulla base di criteri definiti dal medesimo decreto. Per la realizzazione del piano di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del programma di cui al presente comma, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede, altresì, a stabilire l'entità massima del contributo riconoscibile ai comuni e alle città metropolitane richiedenti e le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 7.
1.2. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. In sinergia con la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, e a integrazione delle misure di cui al presente articolo volte a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, entro il 30 giugno 2025 il Ministro dell'interno, unitamente agli altri Ministri competenti o interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presenta alle Camere, ai fini dell'acquisizione di un atto di indirizzo deliberato con le modalità di cui ai rispettivi regolamenti, un Piano per la riqualificazione delle periferie Pag. 16urbane e delle aree del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle medesime periferie e aree a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi e mobilità, con il coinvolgimento delle collettività interessate, a tal fine acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni e organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.
1.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, i sindaci di Rozzano (Milano), Roma Capitale, Napoli, Orta Nova (Foggia), Rosarno (Reggio Calabria), San Ferdinando (Reggio Calabria), Catania e Palermo sono nominati, fino al 31 dicembre 2027, Commissari straordinari con decreto del Presidente della Repubblica, con il compito di predisporre e attuare piani straordinari di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (Milano), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. I piani straordinari sono predisposti dai commissari, con il coinvolgimento dei presidenti delle circoscrizioni di decentramento comunale laddove istituite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono approvati con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione dei piani è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 194.390.048 euro, di cui 104.370.368 euro per l'anno 2025, 55.009.840 euro per l'anno 2026 e 35.009.840 euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020, come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e i giovani. Con la delibera di approvazione dei piani sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e i giovani e il MinistroPag. 17 per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020, dà evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo e destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani. Per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: il commissario straordinario può avvalersi con le seguenti: i commissari straordinari possono avvalersi;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i commissari straordinari possono avvalersi delle strutture degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato.;

   c) sopprimere il comma 4;

   d) al comma 5, sostituire le parole: Al commissario straordinario con le seguenti: A ciascun commissario straordinario;

   e) sopprimere il comma 6.
1.4. Di Biase, Ubaldo Pagano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, De Luca, De Maria, Morassut, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, è predisposto ed attuato un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (Milano), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Tale piano straordinario è predisposto, anche attraverso il coinvolgimento degli organismi sociali, delle organizzazioni di rappresentanza, degli enti del Terzo settore, delle associazioni, delle comunità educanti, delle fondazioni e dei comitati dei cittadini che operano nel territorio, da parte degli enti territoriali dei comuni e delle aree metropolitane di cui al periodo precedente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1:

    1) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse di cui al periodo precedente confluiscono in un apposito Fondo costituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono distribuite, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli enti territoriali di cui al secondo periodo.;

    2) sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Gli enti territoriali incaricati di predisporre il piano straordinario di cui al presente comma possono, al fine di realizzare gli interventi inseriti nel piano, utilizzare proprie risorse aggiuntive, ovvero ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, ivi incluse le strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato mediante apposite convenzioni, nell'ambito delle proprie competenzePag. 18 e nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.;

   b) sopprimere i commi 2, 3, 5 e 6;

   c) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, gli enti territoriali di cui al medesimo comma sono autorizzati, in deroga ai limiti ordinari di spesa per il personale, a effettuare le assunzioni necessarie per l'espletamento delle maggiori funzioni connesse all'attuazione del piano straordinario. Tali assunzioni avvengono entro un importo massimo pari al dieci per cento della spesa complessiva di cui al medesimo comma 1, terzo periodo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.5. Bonetti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo:

    1) sostituire le parole: è demandato il compito di predisporre ed attuare con le seguenti: è demandato il compito di predisporre;

    2) dopo le parole: un piano straordinario di interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: volti anche all'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, favorendo il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia secondo i principi di ecosostenibilità nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi,;

   b) al secondo periodo:

    1) sostituire le parole: d'intesa con i comuni interessati con le seguenti: d'intesa con le amministrazioni locali e regionali interessate;

    2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione di un atto di indirizzo delle Camere, deliberato con le modalità di cui ai rispettivi regolamenti.;

   c) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata.
1.7. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: un piano straordinario di interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: volti a favorire, nell'ambito della rigenerazione urbana, l'edilizia ecosostenibile secondo i principi della sostenibilità ambientale.
1.8. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: progetti di riqualificazione sociale aggiungere le seguenti: e ambientale.
1.9. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, aggiungere le seguenti: Pescara Quartiere Villa del fuoco,.
1.10. Testa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, aggiungere la seguente: Castel Volturno (Caserta),.
*1.11. Cangiano, Cerreto.
*1.12. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Orta Nova (Foggia), aggiungere le Pag. 19seguenti: Foggia-quartieri ferrovia, CEP e Candelaro, San Severo (Foggia)-quartiere San Bernardino,.

  Conseguentemente, al terzo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: di 240 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro per l'anno 2025, 70 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027.
1.13. Giuliano, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Orta Nova (Foggia), aggiungere le seguenti: Reggio Calabria-Quartiere Arghillà,.
1.14. Cannizzaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Palermo-Borgo Nuovo, aggiungere le seguenti: Brancaccio – San Giovanni Apostolo (ex Cep) – San Filippo Neri (ex Zen),

  Conseguentemente, al terzo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: di 240 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro per l'anno 2025, 70 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027.
1.15. D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Palermo-Borgo Nuovo, aggiungere le seguenti: Agrigento-Villaseta, Palma di Montechiaro (Agrigento)-Villaggio Giordano,.
1.16. Pisano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Palermo-Borgo Nuovo, aggiungere le seguenti: la cui definizione deve avvenire previo coinvolgimento dei sindaci e delle comunità locali interessate,.
1.17. Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in ambito artistico e culturale, aggiungere la seguente: ambientale,.
1.18. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: sportivo, aggiungere le seguenti: , a tal fine coinvolgendo anche le associazioni sportive dilettantistiche del territorio al fine di promuovere attività ludico-sportive di inclusione sociale,.
1.19. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di contrasto alla povertà educativa aggiungere le seguenti: e alla criminalità.
1.20. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa pubblicazione sul sito internet istituzionale del commissario straordinario di adeguata motivazione circa le ragioni di necessità e i criteri adottati.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: , in caso di motivata necessità, si può provvedere e dopo le parole: decreto legislativo 6 settembre 2071, n. 159, aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici Pag. 20di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,;

    2) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso il commissario straordinario si avvale di stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità delle aree metropolitane e dei comuni interessati, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il commissario straordinario di cui al comma 1 e la relativa struttura di supporto si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario.

   2-ter. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'ANAC, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il presidente dell'ANAC, il commissario straordinario e le centrali di committenza di cui al comma 2. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.6. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Di Biase, De Luca.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa pubblicazione sul sito internet istituzionale del commissario straordinario di adeguata motivazione circa le ragioni di necessità e i criteri adottati.
1.21. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di contrastare il degrado urbano e tutelare la sicurezza dei Pag. 21cittadini, nel Piano straordinario sono altresì previsti interventi infrastrutturali e progetti di riqualificazione sociale per Viterbo-San Faustino per un valore di 2 milioni annui per il triennio 2025-2027.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 186 milioni di euro, di cui 102 milioni di euro per l'anno 2025, 52 milioni di euro per l'anno 2026 e 32 milioni di euro per l'anno 2027.
1.22. Rotelli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano straordinario di cui al primo periodo è altresì finalizzato alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo, nello specifico, attraverso l'istituzione di scuole dell'infanzia a indirizzo musicale, attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.
1.23. Amato, Caso, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra nonché l'educazione alla cittadinanza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il commissario, nel limite di spesa di cui al comma 1, favorisce il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.
1.24. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano straordinario prevede per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni, il riutilizzo di edifici edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo.
1.25. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano straordinario di cui al primo periodo è altresì finalizzato a potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, teatri e sale cinematografiche in stato di abbandono e disuso, quali spazi di aggregazione sociale e presidi culturali per la legalità, da recuperare e rilanciare anche al fine di contrastare il disagio giovanile.
1.26. Orrico, Amato, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il piano straordinario è predisposto dal commissario straordinario, sulla base degli interventi indicati dai comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Pag. 22Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri.
1.27. Roggiani, Ubaldo Pagano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dal commissario straordinario aggiungere le seguenti: , assicurando il coinvolgimento attivo degli organismi sociali, delle organizzazioni di rappresentanza, delle associazioni, delle comunità educanti, delle fondazioni, dei comitati dei cittadini che operano nel territorio e degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,.
1.28. Bonetti, Ruffino, Grippo, D'Alessio.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dal commissario straordinario aggiungere le seguenti: , assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,.
*1.29. Manes.
*1.30. Braga, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.
*1.31. Gadda, Del Barba.
*1.32. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: sentiti, attraverso un processo partecipativo e inclusivo, gli organismi sociali, le organizzazioni di rappresentanza, gli enti del Terzo settore, le associazioni, delle comunità educanti, le fondazioni e i comitati dei cittadini che operano nel territorio interessato,.
**1.33. Calderone, Battilocchio, Pella, Cortelazzo, D'Attis.
**1.34. Bonetti, Ruffino, Grippo, D'Alessio.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con i comuni interessati aggiungere le seguenti: , favorendo la partecipazione e la consultazione delle collettività alla definizione degli interventi e dei progetti di cui al precedente periodo, a tal fine anche acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, di migranti, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive,.
1.35. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nella predisposizione e attuazione del piano di cui al precedente periodo, il commissario straordinario assicura il coinvolgimento attivo degli organismi sociali, delle organizzazioni di rappresentanza, delle associazioni, delle comunità educanti, delle fondazioni, dei comitati dei cittadini che operano nel territorio e degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1.36. Bonetti, Ruffino, Grippo, D'Alessio.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nella predisposizione e attuazione del piano di cui al precedente periodo, il commissario straordinario assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e Pag. 23co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
*1.37. Morgante.
*1.38. Morfino, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*1.39. Braga, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il piano straordinario di cui al comma 1 costituisce un primo progetto pilota finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2025, di un Piano nazionale straordinario per il contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile, di seguito denominato «Piano nazionale straordinario». Ai fini della predisposizione del Piano nazionale straordinario, i comuni elaborano progetti, anche attraverso il coinvolgimento degli organismi sociali, delle organizzazioni di rappresentanza, degli enti del Terzo settore, delle associazioni, delle comunità educanti, delle fondazioni e dei comitati dei cittadini che operano nel territorio, eventualmente in partenariato con altri comuni nell'ambito dei piani di zona se previsti, costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti al contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile. Entro il 31 luglio 2025, i comuni interessati trasmettono gli interventi di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-ter. Con il decreto di cui al comma 1-bis sono definite, in particolare:

   a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato per la valutazione degli interventi di cui al comma 1-bis, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cultura, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero per lo sport e i giovani, nonché da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Agenzia del demanio, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese e il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   b) la documentazione che i comuni interessati devono allegare ai progetti;

   c) la procedura per la presentazione dei progetti;

   d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato.

  1-quater. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Comitato seleziona i progetti in coerenza con i criteri di cui al comma 1-bis, con indicazione delle priorità. Con uno o più Pag. 24decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Piano nazionale straordinario ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 1-quinquies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano nazionale straordinario.
  1-quinquies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-quater, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino al 31 dicembre 2028, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale straordinario per la il contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile». A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.40. Bonetti, Ruffino, Grippo, D'Alessio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo e in conformità agli obiettivi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, è autorizzata la ristrutturazione e la messa in sicurezza del Palazzetto dello sport sito nel quartiere San Nicola, situato nel comune di Ozieri (Sassari). La struttura, ubicata in un'area caratterizzata da grave disagio sociale ed edilizia popolare, è destinata a divenire un luogo di aggregazione sociale, in conformità alla finalità originaria per la quale l'opera era stata concepita, ma mai completata. Per la realizzazione dell'intervento, è disposto uno stanziamento complessivo di euro 3.500.000, da imputare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, già programmate per la quota afferente alle amministrazioni centrali, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il commissario straordinario, d'intesa con il comune di Ozieri e sentito il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicura la pianificazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi.
1.41. Polo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo e in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture a scopo educativo, è autorizzata la ristrutturazione e il recupero funzionale dell'edificio storico Garibaldi, situato nel comune di Ozieri (Sassari), da destinare ad attività culturali e di istruzione, creando un centro polifunzionale contenente una biblioteca digitale, uno spazio dedicato all'informatica, spazi dedicati a corsi di formazione e laboratori didattici. Per la realizzazione di tale intervento, è disposto uno stanziamento complessivo di euro 5.000.000, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della quota programmata per il periodo 2025-2027. Il commissario straordinario, d'intesa con il comune di Ozieri e con il Ministero della cultura, è incaricato della pianificazione e dell'attuazione degli interventi, in conformità alla normativa vigente.
1.42. Polo.

Pag. 25

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per la ristrutturazione completa, la messa in sicurezza, la riqualificazione energetica e il miglioramento dell'impiantistica dell'ex caserma dei carabinieri nel comune di Ozieri (Sassari), con destinazione al comparto sicurezza o ad altri utilizzi di interesse pubblico, è autorizzato uno stanziamento complessivo di euro 4.000.000. Le risorse necessarie sono imputate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, nell'ambito delle programmazioni già previste per la quota afferente alle amministrazioni centrali, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il commissario straordinario, in collaborazione con il Ministero dell'interno e il comune di Ozieri, predispone il piano operativo per la realizzazione dell'intervento, garantendo il rispetto dei vincoli di efficienza e sostenibilità.
1.43. Polo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di fronteggiare la situazione emergenziale di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, creatasi nel comune di Ponsacco (Pisa), è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, per lo sgombero del fabbricato denominato «Palazzo Rosa» e la conseguente ricollocazione dei nuclei familiari occupanti, nell'ottica di promuovere politiche abitative di inclusione sociale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, è assegnato al medesimo comune il contributo straordinario di cui al presente comma.
1.44. Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo nelle aree ad alta vulnerabilità sociale come definite al comma 1, sia in forma singola che costituite in associazioni, comitati, organismi sociali e della cittadinanza attiva, comunità educanti ed enti del Terzo settore, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività di predisposizione e attuazione del piano straordinario degli interventi infrastrutturali e dei progetti di riqualificazione sociale. A tal fine, il commissario straordinario si dota dei necessari strumenti amministrativi che consentano e favoriscano processi partecipativi e inclusivi.
1.45. Bonelli, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
1.46. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: si provvede con le seguenti: , in caso di motivata necessità, si provvede;

   b) dopo le parole: decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1.47. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere le seguenti: delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
1.48. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 26

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il commissario straordinario si avvale di stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1.49. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il presidente dell'ANAC, il commissario straordinario e le centrali di committenza di cui al comma 2. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.50. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità delle aree metropolitane e dei comuni interessati, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il commissario straordinario di cui al comma 1 e la relativa struttura di supporto si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine, l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario.
1.51. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2027 con le seguenti: fino al 30 giugno 2026, senza ulteriore possibilità di proroga,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, sostituire le parole: , euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro Pag. 275.009.840 per l'anno 2027, con le seguenti: ed euro 2.504.920 per l'anno 2026;

   b) al comma 7, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2027 con le seguenti: fino al 30 giugno 2026, senza ulteriore possibilità di proroga,.
1.53. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Carmina, Morfino, Santillo, Torto, L'Abbate, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: ventisette unità a: ventidue unità con le seguenti: dieci unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e una di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e otto unità.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sei subcommissari con le seguenti: due subcommissari;

   b) al comma 6, sostituire le parole: euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027 con le seguenti: euro 2.069.795 per l'anno 2025, euro 2.709.265 per l'anno 2026 ed euro 2.709.265 per l'anno 2027.
1.52. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nei territori di cui al comma 1, ciascun comune di riferimento istituisce un'équipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del predetto territorio. A tal fine ciascun comune, a decorrere dall'anno 2025, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, nonché a qualsiasi limite vigente relativo all'assunzione di personale, 15 unità di personale non dirigenziale tra psicologi, assistenti sociali e educatori professionali.
1.54. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione e degrado sociale, nei territori di cui al comma 1 ciascun comune di riferimento, nell'ambito del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di cui al comma 1, realizza il potenziamento degli asili nido e dei servizi per l'infanzia, anche avvalendosi delle risorse del PNRR di cui alla misura M4C1-1.1, relativamente al «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», al fine di garantire alla popolazione residente il pieno soddisfacimento del fabbisogno di asili nido e servizi per l'infanzia con un rapporto, rispetto alla popolazione dei predetti territori, che non sia inferiore al 70 per cento.
1.55. Sportiello, Torto, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione e degrado sociale, nei territori di cui al comma 1 ciascun comune di riferimento è autorizzato a utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previstiPag. 28 dall'articolo 1, comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.56. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile, nei territori di cui al comma 1 ciascun comune di riferimento, nell'ambito del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di cui al medesimo comma, provvede a realizzare il potenziamento delle strutture consultoriali al fine di garantire alla popolazione residente tutti i servizi dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, con un rapporto, rispetto alla popolazione dei predetti territori, che non sia inferiore a un consultorio per 15.000 abitanti.
1.57. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e contrastare i processi di emarginazione e degrado sociale, nei territori di cui al comma 1 ciascun comune di riferimento, nell'ambito del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di cui al comma 1, in accordo con le aziende, gli enti del terzo settore e i servizi sociali del territorio, definisce percorsi di inserimento lavorativo e professionale per i nuclei familiari più vulnerabili e segnalati dai servizi sociali del territorio medesimo.
1.58. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027 con le seguenti: euro 3.574.167,62 per l'anno 2025, euro 4.213.639,81 per l'anno 2026 ed euro 4.213.639,81 per l'anno 2027.
1.59. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 4, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Per l'attuazione del piano straordinario, il sindaco di ciascuna delle aree di cui al comma 1 indica un subcommissario, scelto tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere, cui il commissario straordinario delega le attività e le funzioni proprie.
1.60. Ubaldo Pagano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024, in materia di gratuità dell'incarico in considerazione dell'onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.
1.61. Braga, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.

Pag. 29

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di realizzare gli interventi previsti dal progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare al finanziamento degli interventi già individuati nella relativa graduatoria e non ancora finanziati. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al commissario straordinario di cui al comma 1, che provvede alla loro gestione e ripartizione, previo adeguamento dell'importo dei finanziamenti dei progetti individuati sulla base del prezzario regionale di riferimento per le opere pubbliche aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto «Bellezz@», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2016.
1.62. Baldelli.

(Inammissibile)

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla contabilità speciale di cui al periodo precedente sono altresì assegnate le risorse finanziarie non utilizzate della contabilità speciale di cui all'articolo 11-ter, comma 10, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, pari a 54 milioni di euro; a tal fine, il commissario straordinario di cui al comma 1 subentra, altresì, nel ruolo di commissario straordinario del Governo ai sensi del medesimo articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, inserendo nel piano di cui al comma 1 anche gli interventi infrastrutturali e i progetti di riqualificazione sociale funzionali alle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina. Il comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è conseguentemente abrogato.
1.63. Pella, Cortelazzo.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario gestisce la contabilità speciale appositamente aperta e ne dà tempestiva e adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
1.64. Grimaldi, Bonelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Tutti gli atti del commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, nonché di concessione di immobili pubblici per fini sociali, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice, sono pubblicati e aggiornati nel sito internet istituzionale del commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
1.65. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di sostenere le amministrazioni locali in condizione di difficoltà finanziaria nel garantire ai bambini della scuola dell'infanzia, agli alunni della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado con accertata condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, in adesione ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in relazione all'inclusione scolastica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.Pag. 30
  7-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro per le disabilità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle misure di assistenza eventualmente già attivate, nonché del numero di bambini e alunni con disabilità accertata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica.
  7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.66. Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di sostenere l'azione delle amministrazioni locali di contrasto alle condizioni di vulnerabilità sociale, al disagio e alla devianza dei minori e dei giovani, anche stranieri, nonché in favore delle politiche di inclusione, in considerazione dell'afflusso migratorio verso i comuni costieri e di frontiera, tra i quali sono da considerarsi inclusi Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli-Venezia Giulia, è concesso, ai medesimi, un contributo nel limite massimo di spesa di cui al successivo comma.
  7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, da ripartirsi secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7-bis e 7-ter, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.67. Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Ai fini del finanziamento delle proposte di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 ottobre 2021, n. 383, ritenute ammissibili per l'inserimento nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante lo scorrimento delle graduatorie, nonché per il finanziamento di ulteriori interventi, all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032» sono sostituite dalle seguenti: «580,04 milioni di euro per l'anno 2025, 1011,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 978,36 milioni di euro per l'anno 2028, 1453,04 milioni di euro per l'anno 2029, 956,6 milioni di euro per l'anno 2030, 1514,64 milioni di euro per l'anno 2031 e 314,64 milioni di euro per l'anno 2032».
  7-ter. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.
1.68. Simiani, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.

Pag. 31

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «1.185 milioni di euro per l'anno 2025, 1.618 milioni di euro per l'anno 2026, 700 milioni di euro per l'anno 2027, 1.630 milioni di euro per l'anno 2028, 2.100 milioni di euro per l'anno 2029, 1.602 milioni di euro 2030, 2.160 milioni di euro per l'anno 2031, 960 milioni di euro per l'anno 2032 e 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».
  7-ter. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.
1.69. Morassut, Braga, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Sarracino, De Luca.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di fronteggiare il disagio giovanile e contrastare la povertà educativa minorile, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato in misura pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.70. Manzi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Quartapelle Procopio, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai fini di cui al presente articolo, in attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla povertà educativa, onde promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile», al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle Forze dell'ordine, dell'Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del Terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.71. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati, rispettivamente, di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.
1.72. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al nucleo familiare che vive in territori ad alta vulnerabilità sociale e in Pag. 32situazioni di rilevante degrado e disagio giovanile, al quale è riconosciuto il diritto all'Assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, è affiancata un'équipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori.
1.73. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni, istituisce dei presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti e organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento.
1.74. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale.
1.75. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 3 è incrementata di 28,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro per l'anno 2026.
1.76. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di garantire il finanziamento di progetti nei comuni ad alta vulnerabilità sociale, individuati tra quelli con valore più elevato degli indici di deprivazione definiti dall'ISTAT, volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale e relativi all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, all'intervento agevolativo di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono assegnate, a integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, Pag. 33convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.77. Simiani, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
1.78. Guerra, Sarracino, Toni Ricciardi, Scotto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 50, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le limitazioni di cui al precedente periodo possono essere disposte, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, con ordinanza non contingibile e urgente, dal sindaco, su istanza del prefetto, al fine di salvaguardare la sicurezza e il decoro urbano nonché di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi, anche legati all'abuso di alcool e all'uso di sostanze stupefacenti. Le ordinanze di cui ai precedenti periodi possono, inoltre, prevedere specifiche limitazioni relative alla conservazione di bevande alcoliche e superalcoliche.».
1.79. Montaruli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Piano straordinario di interventi per il Comune di Caivano)

  1. Al fine di garantire la sicurezza urbana e la rigenerazione del tessuto sociale del comune di Caivano, con particolare riferimento alle aree a maggior rischio di degrado, è istituito un piano straordinario di interventi, coordinato dal Commissario straordinario, che prevede:

   a) la riqualificazione delle aree urbane degradate, mediante il recupero e la valorizzazione degli edifici pubblici abbandonati per destinarli a centri polifunzionali per attività sociali, culturali ed educative;

   b) l'implementazione di sistemi di videosorveglianza e il potenziamento della sicurezza territoriale, in sinergia con le forze dell'ordine locali;

   c) la riqualificazione della rete stradale e dei percorsi pedonali, con interventi di ripavimentazione, messa in sicurezza degli attraversamenti e miglioramento dell'illuminazione pubblica;

   d) la promozione di attività culturali e sportive come strumenti di inclusione sociale e prevenzione del disagio giovanile;

   e) il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore per l'attuazione e la gestione dei progetti sociali.

  2. Per l'attuazione del piano di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. Gli interventi saranno realizzati entro il 31 dicembre 2027, con l'assistenza tecnica dell'Agenzia per la coesione territoriale, secondo un piano operativo approvato dal commissario straordinario e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1.01. Schiano di Visconti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rifinanziamento del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivantiPag. 34 dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 278, le parole «annui a decorrere dall'anno 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

   b) dopo il comma 278, è aggiunto il seguente:

   «278-bis. Al fine di far fronte all'elevato numero di istanze ammissibili presentate nell'anno 2024 per l'accesso al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, una quota della dotazione prevista per l'anno 2025 del suddetto fondo, pari a 7,5 milioni di euro, è destinata ad integrare gli indennizzi riconosciuti per l'annualità 2024.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
1.02. Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi urgenti in materia di demolizione di opere abusive per fronteggiare situazioni di degrado urbano)

  1. Al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano, connesse alla presenza di opere abusive, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 31, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. La presentazione delle istanze di cui all'articolo 36 e 36-bis sospende temporaneamente gli effetti del provvedimento di cui all'articolo 31, comma 2, e i relativi procedimenti per l'esecuzione della demolizione e della rimessione in pristino fino alla definizione dei procedimenti di sanatoria. Nei casi di reiezione dell'istanza il provvedimento di cui al primo periodo riacquista efficacia.
   2-ter. Nel caso di ordinanze di ingiunzione alla demolizione e alla rimessione in pristino divenute inefficaci per la presentazione di domande di condono, il comune provvede alla tempestiva definizione del procedimento di condono e, in caso di reiezione dell'istanza, all'adozione di una nuova ordinanza. In caso di successiva presentazione di istanza di sanatoria si applica il comma 2-bis.
   2-quater. Entro trenta giorni dalla esecuzione della demolizione e della rimessione in pristino, il comune provvede alla riscossione delle spese sostenute, maggiorate di una percentuale pari al 2 per cento in ragione dei maggiori oneri amministrativi sostenuti, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 29 e con le procedure di cui all'articolo 43. Le maggiorazioni di cui al primo periodo sono riconosciute, anche in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, ai dirigenti, ai responsabili e ai funzionari che abbiano provveduto alle procedure di cui al presente articolo, nel rispetto delle previsioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.
   2-quinquies. Il mancato adempimento delle attività di demolizione e rimessione in pristino, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.»;

Pag. 35

   b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

   «Art. 41. – (Demolizione di opere abusive)1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto entro il 31 gennaio di ogni anno un elenco aggiornato delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31 non ottemperate, dei procedimenti di condono pendenti e delle attività svolte, redatto secondo criteri di priorità che tengano conto dei pericoli per la pubblica e privata incolumità, dell'utilizzo degli immobili per lo svolgimento di attività criminali, dell'esistenza di vincoli urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, della ricorrenza delle situazioni di cui al terzo periodo dell'articolo 31, comma 3, della risalenza dell'abuso, della sussistenza di procedimenti amministrativi e giudiziari, nonché delle disponibilità in bilancio delle necessarie risorse finanziarie.
   2. Fermo restando quando disposto dall'articolo 31, comma 5, decorsi centottanta giorni dall'accertamento in via definitiva della mancata esecuzione dell'ingiunzione di cui all'articolo 31, comma 2, da parte del responsabile dell'abuso senza che il comune abbia dato avvio alle opere di demolizione il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa il prefetto, fornendo tutte le informazioni utili e dando atto dei motivi che hanno comportato la mancata attivazione delle procedure, anche in relazione all'elenco di cui al comma 1. Il prefetto, qualora dalla relazione del comune non emergano motivi ostativi alla demolizione, nomina un commissario che si avvale per ogni esigenza amministrativa e tecnico-progettuale, ai fini dell'esecuzione del provvedimento demolitorio, degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso.
   3. Il commissario di cui al comma 2 è individuato, secondo criteri di rotazione, tra i dirigenti o funzionari delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in servizio o in quiescenza, con comprovata esperienza in materia urbanistico-edilizia e di lavori pubblici, ad esclusione di quelli in servizio presso il comune interessato. Al conferimento dell'incarico di commissario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il procedimento di nomina del commissario di cui al comma 1 non è attivabile ad istanza di parte.
   4. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il commissario di cui al comma 2 può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
   5. Il commissario di cui al comma 2 provvede alle procedure di demolizione e rimessione in pristino e all'attività di riscossione delle spese sostenute per le attività di cui ai commi 2 e 4, comprese le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento in discarica degli inerti, con le procedure di cui all'articolo 43.
   6. Al termine delle attività, al commissario di cui al comma 2, mediante istanza al prefetto territorialmente competente, è riconosciuto un compenso di importo non superiore alla maggiorazione di cui all'articolo 31, comma 2-quater, primo periodo, da corrispondere a cura del comune interessato a valere sulle risorse riscosse ai sensi del medesimo comma 2-quater.
   7. Il mancato adempimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, primo periodo, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
   8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'ordine di demolizione discenda da sentenza di condanna del giudice penale.».

  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, dopo le parole «presenti sul territorioPag. 36 comunale,» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento ai casi di cui all'articolo 41, comma 5, del medesimo testo unico».
1.03. Mattia.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria)

  1. Al fine di fronteggiare le particolari criticità in cui versa il sistema infrastrutturale ospedaliero pubblico della regione Calabria, nel rispetto delle tempistiche per il perseguimento degli obiettivi riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione della rete ospedaliera regionale.
  2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal commissario straordinario ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalla regione, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
  3. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario opera sino al 31 dicembre 2026 e, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, con particolare riguardo all'accelerazione e alle semplificazioni procedurali degli interventi infrastrutturali in atto o in corso di programmazione. Le amministrazioni di cui al periodo precedente si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1.04. Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Contratti istituzionali di sviluppo)

  1. In deroga al termine stabilito dall'articolo 44, comma 12, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le obbligazioni giuridicamente vincolanti afferenti ai Contratti istituzionali di sviluppo in essere e in scadenza nel corso dell'anno 2025, tra cui anche quelle del Contratto istituzionale di sviluppo «Da terra dei fuochi a giardino d'Europa», sono tutte prorogate al 31 dicembre 2025, in considerazione degli aggravi dei tempi di attuazione delle impostazioni progettuali e delle procedure di scelta del contraente, dovute alle intervenute modifiche ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, dell'appalto integrato e dell'equo compenso, introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1.05. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

(Inammissibile)

Pag. 37

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 485 a 491, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, trovano applicazione anche per le province di Frosinone, Latina e Rieti, quest'ultima con riguardo alle criticità connesse agli eventi sismici del 2016, in quanto aree già ammesse agli interventi agevolati dalla Cassa del Mezzogiorno, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e oggi rientranti nelle cosiddette «zone c non predefinite», come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022.
1.06. Ottaviani, Zinzi, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

  1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025, 2026 e 2027»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti «e a 45 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027».
1.07. Bonetti, Ruffino, Grippo.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. A seguito di una ricognizione del fabbisogno idrico della Regione Siciliana, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, provvede alla progettazione nella regione di impianti di dissalazione, anche mobili, opere di rifacimento ed efficientamento della rete infrastrutturale idrica, dighe e invasi necessari all'efficientamento della risorsa idrica, nelle more dell'avvio della realizzazione dei lavori nei termini di cui al successivo comma 2-bis.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:

   a) quanto a 180 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 20 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Siciliana nell'ambito del proprio bilancio.

  2-bis. Le risorse di cui al comma 2, volte alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono concesse annualmente a decorrere dall'approvazione da parte della Regione Siciliana:

   a) della riorganizzazione territoriale del servizio idrico integrato, volto alla delimitazione di un Ambito Territoriale Unico comprendente l'intero territorio regionale;

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   b) della concessione della gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto industriale, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

   c) dell'adozione di una tariffa regionale unica.
2.1. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche mobili, aggiungere le seguenti: a basso consumo energetico e alimentati prioritariamente da fonte eolica o solare, escludendo l'utilizzo di fonti energetiche climalteranti,.
2.2. Pavanelli, Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Trapani e Gela aggiungere le seguenti: , nel rispetto del principio «Do No Significant Harm» (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2.3. Barbagallo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Marino.

  Al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 101, comma 6, primo periodo, le parole: «o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione» sono soppresse;

   b) al numero 12) dell'Allegato II alla Parte seconda è aggiunta, in fine, la seguente voce: «impianti di desalinizzazione»;

   c) all'Allegato IV alla Parte seconda, al numero 8), la lettera s-bis) è soppressa;

   d) all'Allegato 5, alla Parte terza, alla voce 1.2.3-bis, «Specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione»:

    1) al numero (2), le parole: «a esclusione di cloruri e solfati,» sono soppresse;

    2) al numero (3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle aree sensibili di cui all'articolo 91 e le aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali»;

    3) il numero (3-bis) è soppresso.
2.4. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, nelle more della definizione dei criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati al processo di desalinizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 17 maggio 2022, n. 60, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il presente comma si applica anche ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 17 maggio 2022, n. 60.
2.5. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: opera con le seguenti: può operare,Pag. 39 in caso di motivata necessità, e dopo le parole: decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il Commissario straordinario e il soggetto attuatore di cui al comma 1 si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. A tale fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.
  1-ter. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario e il soggetto attuatore di cui al comma 1. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023 con le seguenti: del comma 1, secondo periodo, del presente articolo.
2.6. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: opera con le seguenti: può operare, in caso di motivata necessità, e dopo le parole: decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2.7. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: società Siciliacque Spa con le seguenti: Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico.
2.8. Pisano.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: della società Siciliacque Spa con le seguenti: dell'Agenzia Invitalia.
2.9. Pisano.

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  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli scarichi degli impianti di dissalazione di cui al presente comma devono situarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa laddove sia la profondità del fondo marino non inferiore a 10 metri sia il ricambio di acqua consentano la dispersione dei reflui prodotti dal processo di dissalazione, al fine di evitare impatti negativi ambientali sugli ecosistemi marini e marino-costieri.
2.10. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo il soggetto attuatore provvede prioritariamente alla realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche in misura pari ad almeno il 60 per cento entro un termine fissato dal Commissario ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, comunque non superiore a un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.11. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Santillo, Torto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la revoca dell'incarico e l'obbligo per il soggetto attuatore di restituire le somme percepite in caso di inadempimento.
2.12. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario e il soggetto attuatore di cui al comma 1. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.13. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il Commissario straordinario e il soggetto attuatore di cui al comma 1 si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. A tale fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informaticoPag. 41 con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.
2.14. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la compatibilità ambientale, il Commissario straordinario sottopone gli interventi di cui al comma 1 alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), secondo le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2.15. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e gli ecosistemi, il Commissario straordinario provvede ad adottare tutte le soluzioni utili al riutilizzo della salamoia a fini produttivi.
2.16. Carmina, Ilaria Fontana, Morfino, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a 50 milioni di euro, finalizzati all'acquisto di una nave dissalatore funzionale anche alle necessità di approvvigionamento idrico delle piccole isole, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.17. Marino.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché degli impianti per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue per usi industriali e agricoli.
2.18. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica nella realizzazione degli impianti di dissalazione di cui al comma 1, il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica promuove l'impiego di tecnologie innovative e fonti di energia rinnovabile. Il soggetto attuatore, Siciliacque Spa, provvede alla predisposizione di un piano tecnico-operativo che assicuri la riduzione dell'impatto ambientale degli impianti e l'ottimizzazione del consumo energetico, da sottoporre al vaglio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.19. Longi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse previste dal comma 2 è riservata alle attività di monitoraggio dello stato dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici nelle aree interessate dai dissalatori.
2.20. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Santillo, Torto.

Pag. 42

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di garantire un'immediata risoluzione alla fase critica per l'idrologia lacustre e ripristinare la normale situazione di sostenibilità ambientale e sociale del lago Trasimeno, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, provvede, in via di somma urgenza, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino dell'officiosità idraulica e di altri interventi ritenuti necessari, individuati d'intesa con la regione Umbria e i comuni interessati. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.
  4-ter. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una Cabina di regia, composta dal Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, da rappresentanti della regione Umbria, dei comuni interessati, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute, e integrata, su richiesta dei componenti, da rappresentanti della comunità tecnico-scientifica, per l'individuazione e gestione di un piano di interventi volti a stabilizzare il livello del lago Trasimeno, ad approfondire lo studio dei comportamenti del materiale solido depositato sul fondo del lago medesimo, a definire modalità e tecniche di dragaggio e impatti ambientali del materiale dragato, nonché a definire progetti volti prevedere una gestione virtuosa dei sedimenti mediante la possibilità di riuso.
  4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Umbria, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, nelle acque del lago Trasimeno, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lacustre. Il decreto di cui al primo periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 39 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.
  4-sexies. Per la realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 4-ter è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 a favore della regione Umbria. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.21. Ascani, Simiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per ristorare le famiglie e le attività economiche commerciali residenti nell'ambito dei comuni serviti dal bacino idrico della Camastra e colpite dall'emergenza idrica, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Alla definizione delle modalità di erogazione delle risorse di cui al primo periodo si provvede mediante apposito decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore Pag. 43della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.22. Amendola, Sarracino, Simiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le misure di cui al comma 1 sono estese a tutte le regioni, laddove l'installazione e l'operatività di sistemi di dissalazione risultino realizzabili in base alle caratteristiche territoriali, tecniche e ambientali locali, al fine di prevenire l'insorgenza di crisi idriche e di assicurare un approvvigionamento idrico stabile e sostenibile a decorrere dalla stagione estiva 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e sono stanziate le opportune risorse finanziarie per la messa in opera di quanto previsto dal presente comma.
2.23. Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di potenziare la rete idrica lucana e di avviare improcrastinabili opere urgenti per ampliare la capacità di raccolta degli invasi presenti sul territorio della regione Basilicata, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della medesima regione Basilicata. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.24. Amendola, Sarracino, Simiani.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2025 con le seguenti: 30 giugno 2026.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 31 ottobre 2025 con le seguenti: 30 giugno 2026.
*2.25. Zinzi, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*2.26. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2025 con le seguenti: 30 giugno 2026.
**2.27. Caramiello, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.
**2.28. Gadda, Del Barba.
**2.29. Ruffino.
**2.30. Romano.
**2.31. Manes, Steger, Schullian.
**2.32. Nevi, Squeri, Battistoni, Mazzetti, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, della legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) opere infrastrutturali volte a garantire la sicurezza idrica».
*2.33. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*2.34. Castiglione, Mazzetti, D'Attis.

Pag. 44

*2.35. Gadda, Del Barba.
*2.36. Davide Bergamini, Carloni, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, le parole: «la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie» sono sostituite dalle seguenti: «la legittima disponibilità della superficie derivante dalla titolarità di un diritto di proprietà o di godimento o di altro diritto reale».
**2.37. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
**2.38. Castiglione, Mazzetti, D'Attis.
**2.39. Gadda, Del Barba.

(Inammissibile)

  Al comma 6, sostituire le parole: 31 ottobre 2025 con le seguenti: 30 giugno 2026.
2.40. Battistoni, Mazzetti, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di ridurre gli effetti della grave crisi idrica che ha colpito negli ultimi anni la Regione Siciliana e contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici, è istituito, nell'ambito del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNIISSI), un Programma straordinario di interventi dell'importo complessivo di 4.115 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027.
  6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate al finanziamento di interventi di manutenzione e ammodernamento della rete idrica siciliana, al consolidamento, sfangamento e messa in sicurezza delle dighe siciliane, nonché alla messa a norma dei depuratori delle acque reflue e al recupero delle acque depurate per usi agricoli, zootecnici e industriali.
  6-quater. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione Siciliana, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di intervenire nelle aree del territorio a maggiore vulnerabilità.
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui al Programma 1.1 della Missione 1 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.
2.41. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di crisi idrica, i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico.Pag. 45
  6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano ai concessionari di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2025, senza oneri aggiuntivi.
  6-quater. Al fine di garantire la continuità produttiva dei concessionari di cui al comma 1 è sospeso, per il periodo che intercorre fra il 31 maggio 2025 e il 31 ottobre 2025, il pagamento dei canoni concessori dovuti. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 dicembre 2025, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente.
2.42. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Siciliana, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 6 maggio 2024, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con riferimento al settore idrico integrato, può disporre la sospensione temporanea, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo interessato dall'emergenza per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.
  6-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce, altresì, agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al comma 6-bis, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al medesimo comma 6-bis e al presente comma attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole infrastrutture idriche aggiungere le seguenti: , nonché per la tutela tariffaria delle utenze nella Regione Siciliana.
2.43. Carmina, Morfino, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, della regione Sardegna e dell'Italia meridionale, è autorizzata la spesa complessiva di 1.700 milioni di di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2028, 2029, 2030 e 2031 e di 100 milioni di euro per l'anno 2032, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto delle autorità di bacino distrettuali della Sicilia, della Sardegna e dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.
  6-ter. Il comma 272, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

   «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno Pag. 462024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 5.262 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 385 milioni di euro per l'anno 2025, 618 milioni di euro per l'anno 2026, 630 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 602 milioni di euro per l'anno 2030, 1.160 milioni di euro per l'anno 2031 e 160 milioni di euro per l'anno 2032».
2.44. Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Marino.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, è autorizzata la spesa complessiva di 830 milioni di euro, di cui 30 milioni per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e 100 milioni di euro per l'anno 2031, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto dell'autorità di bacino distrettuale della Sicilia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.
  6-ter. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

   «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.132 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 455 milioni di euro per l'anno 2025, 818 milioni di euro per l'anno 2026, 730 milioni di euro per l'anno 2028, 1.200 milioni di euro per l'anno 2029, 702 milioni di euro per l'anno 2030, 1.360 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032».
2.45. Barbagallo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Marino, Iacono, Porta, Provenzano.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche dell'Italia Meridionale è autorizzata la spesa complessiva di 525 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2028, 2029, 2030 e 2031, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.
  6-ter. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

   «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Pag. 47Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.437 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 460 milioni di euro per l'anno 2025, 818 milioni di euro per l'anno 2026, 830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.300 milioni di euro per l'anno 2029, 802 milioni di euro per l'anno 2030, 1.360 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032».
2.46. Ubaldo Pagano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Sardegna è autorizzata la spesa complessiva di 310 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2028 e 2029, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto dell'autorità di bacino distrettuale della Sardegna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.
  6-ter. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

   «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.652 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 475 milioni di euro per l'anno 2025, 818 milioni di euro per l'anno 2026, 830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.300 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032».
2.47. Lai, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane effettua gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle condanne di cui alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10 e del 31 maggio 2018 nella causa C/251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli agglomerati oggetto delle procedure di infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181, i cui interventi sono individuati ai sensi del comma 4 dell'articolo 4-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e ad altri eventuali agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Effettuato il collaudo statico, tecnico ed amministrativo delle opere, il Commissario unico provvede, entro sessanta giorni, al trasferimento delle stesse agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni.
  6-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, le parole: «, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea o dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di Pag. 48Governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni» sono soppresse.
2.48. Varchi.

(Inammissibile limitatamente
al capoverso comma 6-
ter)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di consentire interventi urgenti, nel comune di Licata, di efficientamento delle infrastrutture urbane necessarie per la funzionalizzazione della rete fognaria volti a contrastare il rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.49. Pisano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 11-quater, è aggiunto il seguente:

   «11-quinquies. In caso di mancata conclusione, entro i termini previsti dal presente articolo, dei procedimenti per il rilascio dei pareri e degli atti di assenso in materia ambientale, ivi compresi quelli di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro della cultura per gli atti e i provvedimenti di competenza, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
2.50. Varchi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'Allegato 1 al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

   TOSCANA

    Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

   TOSCANA

    Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze);

   TOSCANA

    Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

   TOSCANA

    Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

Pag. 49

   TOSCANA

    Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia);

   TOSCANA

    Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto.
2.51. Fossi, Simiani, Furfaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonché le previsioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 7, con riferimento all'attribuzione di incarichi retribuiti a personale in quiescenza».
2.53. Varchi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di contrastare gli effetti dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il 30 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Toscana, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree marine ubicate all'interno della laguna di Orbetello, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.
2.54. Simiani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per limitare la scarsità di risorse idriche, nelle aree marine della laguna di Orbetello è consentita la movimentazione dei sedimenti conseguenti alle attività di dragaggio ed escavo dei fondali effettuati nel confinante bacino lagunare per il recupero delle volumetrie dell'invaso idrico. Le norme relative a autorizzazioni, procedimenti, termini e durata, necessarie per lo svolgimento dell'attività di movimentazione stessa, nonché all'attività di controllo e monitoraggio, sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la regione Toscana.
2.55. Fabrizio Rossi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le esigenze connesse alla realizzazione di tutti gli interventi necessari a garantire il riutilizzo delle acque derivanti dal ciclo di depurazione, il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, può utilizzare:

   a) le somme corrispondenti a eventuali ribassi d'asta derivanti dall'affidamento dei lavori, ferma restando l'esigenza che le medesime siano prioritariamente finalizzate al completamento degli interventi stessi;

   b) le eventuali economie, rispetto al quadro economico di spesa, risultanti a consuntivo dopo l'esecuzione delle opere;

   c) le eventuali economie, rispetto al quadro economico di spesa, derivanti da compartecipazioni ovvero cofinanziamenti.
2.56. Varchi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone Pag. 50montane della Sicilia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sentito il Presidente della Regione Siciliana.
2.57. Marino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa e la migliore efficienza della struttura commissariale, nelle more del perfezionamento di nuove convenzioni con le strutture di supporto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2023, gli impegni assunti dal Commissario unico, anche per la selezione del personale del quale si avvale, possono essere prorogati dall'eventuale Commissario subentrante.
2.58. Varchi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e una gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di revamping presenti nella Regione Siciliana che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento devono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per gli impianti industriali e per quelli oggetto di revamping.
2.59. Carmina, Morfino, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di assicurare l'esercizio delle attività di bonifica, di valorizzazione e tutela delle acque, per i consorzi di bonifica della Regione Siciliana non sono ammesse le procedure di esecuzione ed espropriazione forzata. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 159 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267.
2.60. Cannata.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione delle risorse idriche e per contenere gli sprechi, ogni immobile pubblico e privato presente nella Regione Siciliana oggetto di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria deve prevedere ogni best practice finalizzata a ridurre lo spreco idrico.
2.61. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «o in fognatura» sono aggiunte le seguenti: «, semmai non collegata,»;

   b) le parole: «e in esercizio in loco» sono soppresse.
2.62. Battistoni, Cortelazzo, Mazzetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 147, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2025»;

Pag. 51

   b) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2.63. Pisano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

   «3-ter. Al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio, nelle more del perfezionamento del subentro da parte del gestore unico di ambito, il gestore uscente, che ha operato conformemente alla regolazione in materia di subentro, ha diritto al riconoscimento, nella tariffa del servizio idrico, dei costi di gestione nonché di quelli sostenuti per realizzare gli interventi previsti dal programma degli interventi approvato dall'ente di governo dell'ambito. Le tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito sono predisposte ai sensi della vigente regolazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)».
*2.64. Mazzetti, D'Attis.
*2.65. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per il contrasto alle emergenze idriche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per il contrasto alla crisi idrica, con una dotazione iniziale pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Alle risorse del Fondo di cui al periodo precedente possono accedere le regioni che provvedono alla riorganizzazione territoriale del servizio idrico, delimitandolo a un ambito territoriale unico comprendente l'intera regione, alla concessione della gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto industriale, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché all'adozione di una tariffa regionale unica, al fine di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti idrici
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, ferma restando l'assegnazione prioritaria delle risorse sulla base delle condizioni delle infrastrutture e dell'approvvigionamento idrici di ciascuna regione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutate in 600 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
2.01. Faraone, Del Barba.

Pag. 52

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico nei settori produttivi attraverso l'istituzione di certificati blu)

  1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, i costi del servizio idrico sono commisurati alla reale misura dei prelievi idrici, nel rispetto dei principi europei del «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della citata direttiva 2000/60/CE, assicurando una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta norme in materia di promozione del risparmio idrico mediante l'adozione di un sistema denominato «Certificati Blu» per incentivare il risparmio idrico e il riuso dell'acqua in tutti gli ambiti produttivi. Il sistema è finalizzato a riconoscere e incentivare gli interventi di efficientamento idrico che portino a una riduzione dell'uso dell'acqua, tramite l'emissione di certificati in funzione della quantità di acqua risparmiata. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, stabiliti i parametri finalizzati al calcolo del risparmio idrico conseguito.
  3. Per il triennio 2026-2028, l'assegnazione dei certificati blu è effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l'adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori. Per il finanziamento dei certificati assegnati a titolo premiale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Gli incentivi sono assegnati sulla base della riduzione documentata dei consumi di acqua, calcolati rispetto ai valori medi di settore, con l'obiettivo di premiare le aziende che riducono significativamente l'utilizzo della risorsa idrica.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.02. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per la gestione sostenibile delle risorse Idriche e l'introduzione dell'etichettatura ambientale dell'impronta idrica water footprint)

  1. Al fine di promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche e sensibilizzare i consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti, è introdotto un sistema di etichettatura ambientale che prevede l'indicazione dell'impronta idrica «water footprint» per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Tale sistema è finalizzato ad identificare e a rendere noto ai consumatori il consumo di acqua legato alla produzione, distribuzione e smaltimento dei prodotti, favorendo una scelta informata e sostenibile.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aggiorna i criteri ambientali minimi (CAM) per gli acquisti pubblici di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, includendo l'impronta idrica al fine di contribuire a monitorare e ridurre gli impatti idrici legati alle forniture, in linea con gli obiettivi nazionali di sostenibilità ambientale. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono definiti i requisiti tecnici per la misurazione e la dichiarazione dell'impronta idrica e le modalità di accesso, per le impresePag. 53 interessate, alle risorse del Fondo di cui al comma 5.
  3. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, alle imprese è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, a partire dall'anno 2026, per le spese sostenute finalizzate a:

   a) realizzare studi sull'impronta idrica dei propri prodotti, anche mediante l'adozione di strumenti di misurazione standardizzati e riconosciuti a livello internazionale;

   b) sviluppare e implementare il sistema di etichettatura ambientale, compresa la creazione di piattaforme digitali per la raccolta e la verifica dei dati relativi all'impronta idrica dei prodotti;

   c) sensibilizzare e informare i consumatori sui temi della sostenibilità idrica e dell'impatto ambientale delle produzioni.

  4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, nonché le spese ammissibili, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dall'avvio del sistema di etichettatura di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua altresì, come requisiti necessari per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, il rispetto degli standard ISO 14046 in materia di impronta idrica (water footprint) e ISO 46001 in materia di efficienza idrica (water efficiency).
  5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.03. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione di un Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane)

  1. Al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane», con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a finanziare interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in particolare, alla realizzazione di:

   a) progetti di infrastrutture verdi, quali giardini rain-garden, tetti verdi e sistemi di drenaggio naturale, per la raccolta e la gestione delle acque piovane;

   b) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti;

   c) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.

  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, nonché le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.04. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

Pag. 54

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Fondo «Blue Deal Italiano»)

  1. Al fine di incentivare gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano nazionale per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche, nonché per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Blue Deal Italiano», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare a progetti di adattamento climatico, sviluppo di infrastrutture idriche e promozione di tecnologie innovative.
  2. Le risorse del «Blue Deal Italiano» sono destinate, in particolare, a finanziare:

   a) interventi di manutenzione, ammodernamento e rifacimento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre le perdite e garantire una distribuzione efficiente della risorsa idrica;

   b) progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;

   c) attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l'innovazione e l'efficienza nella gestione della risorsa idrica;

   d) interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane volti a promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane;

   e) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti;

   f) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale;

  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al Fondo, i criteri di priorità per la selezione dei progetti e le modalità di rendicontazione delle risorse utilizzate.
2.05. Morfino, L'Abbate, Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per il potenziamento e il monitoraggio delle infrastrutture idriche)

  1. Al fine di ridurre le perdite idriche e in coerenza con le direttive (UE) 2020/2184, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, e 2000/60/CE, recante istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, i metodi più efficaci per la valutazione e la riduzione delle perdite di acqua, al fine di migliorare l'infrastruttura di distribuzione idrica e minimizzare gli sprechi.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con lo scopo di supportare investimenti in infrastrutture idriche e in tecnologie avanzate di monitoraggio, con l'obiettivo di garantire un'efficiente gestione e distribuzione dell'acqua potabile.
  3. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a monitorare il valore attuale delle perdite idriche per chilometro di rete e la percentuale di perdita complessiva fornendo indicazioni alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Il sistema di monitoraggio delle perdite idriche, gestito dall'ARERA, è finalizzatoPag. 55 a prevedere le perdite future fino al 2030 attraverso l'uso di simulazioni avanzate e tecnologie innovative, al fine di pianificare gli interventi in modo tempestivo ed efficace. A tale scopo, l'ARERA, con cadenza annuale, elabora una proiezione a cinque anni del valore delle perdite idriche a livello nazionale, basata su serie storiche degli indicatori e sugli interventi previsti nei Piani d'ambito. I dati forniti dall'ARERA sono resi pubblici.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce linee guida nazionali per la riduzione delle perdite idriche e per la gestione ottimale delle reti idriche, stabilendo criteri operativi e standard tecnici per gli interventi sul territorio con l'obiettivo di garantire la riduzione media delle perdite del 12 per cento per l'indicatore delle perdite lineari e del 4,4 per cento per la percentuale complessiva rispetto al livello registrato nel 2016.
  6. L'ARERA trasmette annualmente alle Camere una relazione specifica sulla situazione delle perdite idriche in Italia, comprensiva di analisi, proposte di intervento e valutazione dell'efficacia delle misure implementate nel corso dell'anno.
2.06. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di garantire la sicurezza e la resilienza della filiera acquedottistica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) promuove un'azione coordinata tra i diversi livelli di pianificazione, volta alla definizione di output che riflettano l'effettiva disponibilità delle fonti di approvvigionamento per ciascun utilizzo cui sono destinate, con l'obiettivo di evidenziare i contesti maggiormente vulnerabili e di intervenire tempestivamente per assicurare la sicurezza dell'intero sistema acquedottistico.
  2. In particolare, l'Autorità prevede l'introduzione di un macro-indicatore, denominato M0 – Resilienza idrica, finalizzato a misurare la capacità di resilienza del sistema di approvvigionamento idrico. Questo indicatore, aggiornato con cadenza semestrale, dovrà rappresentare uno strumento di monitoraggio continuo per identificare criticità strutturali e operativi, in modo da intervenire per migliorare la gestione e l'affidabilità delle risorse idriche.
  3. Nello sviluppo delle attività di gestione e potenziamento degli impianti acquedottistici, si tiene conto della configurazione della filiera di approvvigionamento, del livello di infrastrutturazione dei singoli ambiti territoriali e della situazione di governance regionale, con particolare attenzione alle aree che beneficiano della disponibilità idrica proveniente dai dissalatori.
2.07. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico)

  1. Al comma 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente agli immobili oggetto di alienazione ai sensi del comma 436, è altresì fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei soggetti che, sugli immobili medesimi, abbiano realizzato, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico, stimolando lo sviluppo e la valorizzazione del territorio».
2.08. Zinzi, Bruzzone, Comaroli, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione di lavori idraulici)

  1. Per la realizzazione dei lavori idraulici nei laghi naturali di origine glaciale di Pag. 56Santa Maria e San Giorgio, nel bacino imbrifero del Piave, con lo scopo di effettuare operazioni di svaso, sfangamento, sghiaiamento e di ricalibratura spondale, dirette a garantire la messa in sicurezza del bacino, il miglioramento della capacità idraulica e la prevenzione di situazioni di pericolo, nonché per evitare il proseguimento dell'otturazione delle risorgive nei fondali, ai comuni di Revine Lago e Tarzo sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.09. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Censimento regionale degli impianti idrici)

  1. Al fine di favorire la celere realizzazione degli investimenti necessari ad assicurare la resilienza idrica e a minimizzare i futuri impatti delle frequenti crisi idriche su cittadini e imprese, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avviano un censimento degli impianti idrici esistenti comprendendo le reti di approvvigionamento e distribuzione idrica, le infrastrutture di stoccaggio, i sistemi di trattamento e depurazione delle acque reflue, i sistemi di dissalazione e gli eventuali impianti dismessi o in stato di abbandono. I dati raccolti dalle operazioni di censimento sono trasmessi, entro il termine di ulteriori sessanta giorni, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, con proprio provvedimento, apposite linee guida riferite alle modalità tecniche e operative di svolgimento delle operazioni di censimento di cui al comma 1.
2.010. Ruffino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

  1. Alla legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.
(Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione)

   1. Al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica tutelando gli ecosistemi e di garantire una maggiore organicità nella costruzione e gestione degli invasi e degli impianti di desalinizzazione, è istituito il Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione, di seguito “Piano”. Il Piano è definito dall'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici e disciplina:

   a) il censimento degli impianti di desalinizzazione di rilievo nazionale e regionale, completo di tutte le informazioni in merito alle condizioni strutturali degli impianti di desalinizzazione esistenti, in termini di sicurezza, stato di vetustà delle strutture;

   b) le migliori pratiche per la costruzione e la gestione degli impianti, aggiornate con cadenza quinquennale»;

   b) all'articolo 12, comma 3:

  1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «e comunque solo in seguito agli interventi sulla rete idrica che dimostrino una riduzione delle perdite per almeno il 40 per cento»;Pag. 57
  2) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:

   «a-bis) tutti gli impianti di desalinizzazione devono avere, già in sede progettuale, caratteristiche tecniche tali da conseguire la neutralità energetica;

   a-ter) gli impianti di desalinizzazione in esercizio che vanno adeguati, entro il 2040, mediante processi di ristrutturazione e modernizzazione al fine di ottimizzare la produzione e l'efficienza energetica».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.011. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per interventi strutturali di contrasto alla siccità «Nature based»)

  1. Al fine di contrastare la siccità attraverso l'aumento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione delle dispersioni di risorse idriche mediante l'implementazione di interventi strutturali di ingegneria naturalistica di soluzioni basate sulla natura (nature based solutions) quali, ad esempio, interventi di riforestazione, per una naturale conservazione idrica, e il ripristino dei bacini idrografici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite l'ISPRA e le Autorità di bacino interessate, si provvede ad individuare i criteri di accesso al Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.012. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)

  1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle regioni che si trovano in emergenza idrica.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.013. Carmina, Morfino, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

Pag. 58

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a sostegno delle imprese del settore primario della regione Puglia in conseguenza degli eventi siccitosi verificati nei mesi gennaio – agosto 2024)

  1. Le imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ubicate nei territori della regione Puglia, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi nei mesi da gennaio ad agosto dell'anno 2024 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello stesso decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale per l'annualità 2025.
  2. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.014. La Salandra.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti per il rilancio delle imprese olivicole – Istituzione della Zona agricola speciale – ZAS)

  1. Al fine di contribuire al risanamento del tessuto economico delle aree interessate, nonché di rilanciare la produttività agricola e la competitività territoriale, è istituita la Zona agricola speciale (ZAS) nelle aree colpite da Xylella fastidiosa, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Le imprese olivicole situate nella Zona agricola speciale (ZAS) di cui al comma 1 godono di uno o più dei seguenti benefìci:

   a) l'accesso, in deroga alla legislazione vigente, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 5;

   b) la concessione di un contributo a fondo perduto commisurato al valore di produzione registrato nell'anno precedente;

   c) la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali da destinare a progetti di ammodernamento tecnologico;

   d) la concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2025 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2024;

   e) la sospensione, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

  3. I benefici di cui al comma 2 sono determinati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentarePag. 59 e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione della Zona agricola speciale (ZAS) e per l'erogazione dei benefici di cui al comma 2.
  5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.015. Donno, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti per il settore olivicolo – Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella fastidiosa.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.017. Donno, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti per i concessionari di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al completamento delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, non è dovuto l'importo annuo del canone quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura.
  2. Per garantire un parziale ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'ordinanza del presidente della giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016, recante «Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto», è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 3 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, incluse quelle Pag. 60per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo.
  4. Fino al completamento delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, ai titolari delle concessioni di uno specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto – località Mar Piccolo Primo Seno, destinato all'attività di produzione di molluschi bivalvi, con provvedimento dell'Autorità competente, è riconosciuto nella località Mar Piccolo Secondo Seno uno specchio acqueo pari ad 80.000 metri quadri. Ai titolari delle concessioni non è richiesto il versamento di alcun ulteriore canone rispetto a quanto già versato.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.018. Donno, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti nel settore della pesca)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo le parole: «imprese di acquacoltura» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento ai consorzi ed alle imprese di mitilicoltura,».
2.019. Donno, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi sottoposti a commissariamento governativo inseriti nell'Accordo per la coesione della Regione Siciliana)

  1. Con riferimento alla realizzazione degli interventi sottoposti a commissariamento governativo, inseriti nell'Accordo per la coesione della Regione Siciliana di cui alla delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Siciliana, è autorizzato a trasferire le risorse di competenza sulle relative contabilità speciali intestate alle strutture commissariali in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e secondo le modalità di cui al comma 3.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti ai seguenti Commissari governativi:

   a) Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana di cui all'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;

   b) Commissario straordinario unico per la depurazione ed il riuso delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

   c) Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui al l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

  3. Al fine di assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza delle strutture commissariali di cui al comma 2, fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 Pag. 61novembre 2023, n. 162, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento delle delibere CIPESS di assegnazione delle risorse, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al fine di dare autonoma evidenza delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e delle relative modalità di trasferimento delle stesse.
*2.020. Varchi.
*2.021. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a sostegno dei servizi antincendio e di soccorso tecnico nei comuni delle isole minori della Regione Siciliana)

  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata ai comuni delle isole minori della Regione Siciliana, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate agli enti delle predette isole minori è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.022. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, L'Abbate, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Tra le attribuzioni del Commissario straordinario è ricompresa l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, inclusi quelli inerenti ai procedimenti relativi alle funzioni di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, limitatamente agli interventi di cui al presente articolo.
   1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse di cui al comma 3, nonché le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.»;

   b) al comma 2:

    1) al secondo periodo, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sette»;

    2) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «Le maggiori attività del personale non dirigenziale sono retribuite mediantePag. 62 ricorso al Fondo risorse decentrate, cui sono assegnate, in via esclusiva per tale finalità, risorse pari a euro 62.166,82 per l'anno 2024 e a euro 74.600,18 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2), pari a euro 62.166,82 per l'anno 2024 e a euro 74.600,18 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede mediante i risparmi derivanti dal comma 1, lettera b), numero 1).
2.023. Mattia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter, è aggiunto il seguente:

   «6-quater. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono sottoposti a parere della sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici».
2.024. Trancassini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in materia di infrastrutture energetiche)

  1. Al fine di promuovere la metanizzazione dei comuni non ancora serviti dalla rete di distribuzione di gas naturale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un «Fondo per la metanizzazione dei comuni», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali interessati, in collaborazione con gli operatori del settore, per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla distribuzione del gas naturale.
2.025. Ruffino.

(Inammissibile)

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse all'imminente svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2025, a valere sulle facoltà assunzionali a legislazione vigente nonché, per i posti residui, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità.
  1-ter. Le assunzioni autorizzate, per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente ai ruoli iniziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.1. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

Pag. 63

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I poteri del Commissario straordinario di cui al comma 1 sono revocati per l'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, il cui completamento dei lavori e delle opere relativi agli interventi sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio svolto ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Commissario straordinario verifica il grado di attuazione degli interventi e del relativo cronoprogramma procedurale, anche ai fini della verifica della cessazione dei poteri commissariali per effetto della presente disposizione.
  1-ter. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al Commissario straordinario di cui al comma 1 sono altresì revocati i poteri commissariali per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data di cui al comma 1-bis.
3.2. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 677, primo periodo, dopo le parole: «avviare i processi di ricostruzione» è aggiunta la seguente: «pubblica»;

   b) al comma 678, primo periodo, dopo la parola: «ricostruzione» sono aggiunte le seguenti: «pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tali fini, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, 3, 4, dal 5 al 18, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

   c) dopo il comma 678 è aggiunto il seguente:

   «678-bis. Allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione pubblica e privata nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni per l'anno 2028.
   678-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 644.».
3.3. Giorgianni.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli enti ammessi al finanziamento in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, lettera b), n. 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, a decorrere dall'anno 2018, hanno sottoscritto convenzioni di finanziamento con il Dipartimento Casa ItaliaPag. 64 della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendicontano le relative attività ai fini dell'erogazione del finanziamento chiesto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mancato rispetto del termine perentorio di cui al precedente periodo comporta la revoca del finanziamento. I termini per la rendicontazione delle attività indicati nelle convenzioni di finanziamento sottoscritte sono, conseguentemente, sostituiti dal termine di cui al primo periodo del presente comma. La revoca di cui al presente comma non comporta la restituzione delle somme già corrisposte relative ad attività di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici già realizzate.
3.4. Trancassini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi e delle opere funzionali alla mobilità ferroviaria all'interno della città di Roma, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro per la chiusura dell'anello ferroviario di Roma, tratta Vigna Clara – Tor di Quinto. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con la società Rete ferroviaria Italiana – RFI S.p.a.
3.5. Francesco Silvestri, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.6. Ilaria Fontana, Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 2, sostituire le parole: le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico con seguenti: le misure di supporto operativo, ivi comprese quelle di pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico,.
*3.7. Sarracino, De Luca, Graziano.
*3.8. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «il quadro finanziario» sono inserite le seguenti: «, recante altresì gli elenchi delle risorse disponibili a legislazione vigente per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e degli interventi finanziati con le medesime risorse»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali fini, le amministrazioni componenti la Cabina di coordinamento di cui al presente comma comunicano alla Cabina di coordinamento medesima, secondo le modalità e nei termini definiti con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro il 31 marzo 2025 su proposta congiunta del Capo del Dipartimento Casa Italia e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'elenco delle risorse disponibili a legislazione vigente per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e l'elenco degli interventi finanziati con le Pag. 65medesime risorse relativi ad edifici pubblici nella propria disponibilità.».
3.9. Trancassini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, la spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.
  3-ter. Per gli interventi previsti dall'articolo 5-ter, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, si provvede, quanto a 133 milioni di euro per l'anno 2025 e a 133 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
3.10. Graziano, De Luca, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  3-ter. Per gli interventi previsti dall'articolo 5-ter, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter, per l'anno 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro il limite di 200 milioni di euro.
*3.11. Graziano, De Luca, Sarracino.
*3.12. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano a tutti gli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico previsto dall'articolo 5-quater del citato decreto-legge n. 186 del 2022.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, relativi agli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi catastrofici del 2017 e del 2022, da delocalizzare obbligatoriamente, pari a 50 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-Pag. 66legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.13. De Luca, Graziano, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano a tutti gli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico previsto dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Agli oneri aggiuntivi relativi agli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi catastrofici del 2017 e del 2022, da delocalizzare obbligatoriamente, si provvede mediante lo stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
*3.14. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.
*3.15. De Luca, Graziano, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di supportare il sistema di protezione civile della regione Sardegna, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287 è aggiunto il seguente:

   «287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna, sono autorizzati, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, all'interno dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO), a derogare ai limiti alla capacità assunzionale previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai limiti alla spesa per il personale previsti dall'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ai limiti alle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle risorse del bilancio della regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».
3.16. Lai.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 694, primo periodo, le parole: «20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029» e, al secondo periodo, le parole: «di maggiore vulnerabilità sismica» sono sostituite dalle seguenti: «sismicamente vulnerabile»;

   b) al comma 695, ultimo periodo, la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «100»;

   c) al comma 700, le parole: «al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e degli eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono» sono sostituite dalla seguente: «e»;

   d) al comma 701, alinea, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

Pag. 67

   e) al comma 702, le parole: «pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 40 milioni di euro dal 2027 al 2029» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la quota parte di risorse eventualmente non disponibile nello stato di previsione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ogni caso nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
3.17. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento sismico del 20 maggio 2024 che ha colpito i Campi Flegrei, costituendo causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata con inagibilità parziale o sgomberata per inagibilità hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, le predette rate sono sospese fino al 31 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
3.18. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, ai datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, nella misura del 100 per cento fino al 30 giugno 2025, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.19. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel territorio dei comuni della provincia di Chieti, dichiarate inagibili a seguito degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel mese di maggio 2023, ai medesimi proprietari è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione all'acquisto, nel medesimo comune, di una nuova unità immobiliare. La detrazione è riconosciuta nella misura del 50 per cento del prezzo di acquisto, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo Pag. 68di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riconoscimento e di fruizione del contributo di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.20. Torto, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Donno.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di difesa del territorio dei comuni della provincia di Chieti interessati dagli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel mese di maggio 2023, è concesso in favore dei medesimi comuni un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare alla realizzazione di interventi urgenti volti a prevenire e mitigare il rischio idrogeologico del territorio e fronteggiare l'aggravarsi di fenomeni di dissesto idrogeologico, ripartito con decreto del Ministro dell'ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.21. Torto, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Donno.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel territorio dei comuni della provincia di Chieti, dichiarate inagibili a seguito degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatosi nel mese di maggio 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.23. Torto, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Donno.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nell'ambito delle finalità e delle risorse stanziate di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di difesa del territorio del comune di Chieti interessato dagli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel mese di maggio 2023, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo di 7,5 milioni di euro in favore del comune di Chieti per il sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere «Santa MariaPag. 69» di Chieti e la messa in sicurezza del territorio.
3.24. Torto, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Donno.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 2, lettera a), numero 2), dell'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo le parole: «finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto» sono aggiunte le seguenti: «, compresa quella portuale,».
3.25. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo, Amato, Cherchi, Orrico, L'Abbate.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.
   2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
   2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.26. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
   2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.27. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

Pag. 70

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
   1-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per il 2025 e 150 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
3.28. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
   1-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2025 e 150 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
3.29. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, che, a valle dell'analisi dell'ediliziaPag. 71 privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, dovessero risultare a media e alta vulnerabilità sismica, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
   1-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per il 2025 e 100 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
3.30. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

   b) al comma 4, lettera c), le parole: «il nesso di causalità» sono sostituite dalle seguenti: «la compatibilità»;

   c) al comma 9, lettera b), le parole: «quanto a 15.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 40.000.000».
3.31. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-novies, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma spetta anche ai nuclei familiari individuati ai sensi del primo e del secondo periodo che abbiano già effettuato, ricevendo la relativa revoca dell'ordinanza di sgombero, o stiano effettuando, con spese a proprio carico, interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2.».
3.32. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente

  3-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza dovuta all'erosione della costa jonica nel tratto lucano compreso tra Metaponto e Scanzano Jonico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della regione Basilicata. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.33. Amendola, Sarracino, Simiani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. I canoni dovuti per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciatePag. 72 dalle Autorità di sistema portuale, a partire dall'anno di competenza 2022, sono aggiornati annualmente in misura pari al 70 per cento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'eventuale credito eventualmente accertato dall'Autorità di sistema portuale a favore di un concessionario, in conseguenza dell'applicazione del precedente comma 1, può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2024 per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.
3.01. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Aggiornamento dei canoni demaniali portuali)

  1. I canoni dovuti per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, a partire dall'anno di competenza 2022, sono aggiornati annualmente in misura pari al 70 per cento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  2. L'eventuale credito eventualmente accertato dall'Autorità di sistema portuale a favore di un concessionario in conseguenza dell'applicazione del precedente comma 1 può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2024 per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.
3.02. D'Attis, Mazzetti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di aggiornamento dei canoni demaniali portuali)

  1. I canoni dovuti per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, a partire dall'anno di competenza 2023, sono aggiornati annualmente in misura pari al 70 per cento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  2. Il credito eventualmente accertato dall'Autorità di sistema portuale a favore di un concessionario in conseguenza dell'applicazione del comma 1 può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2024 per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.
3.04. Frijia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Pag. 73Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 20 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni per l'anno 2026 destinati ad opere e di 1 milione di euro per l'anno 2025 destinato all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo.
  3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), numero 38), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per il 2026.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.05. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La proroga di cui al comma 1, lettera a), non costituisce causa ostativa al percorso di formale autorizzazione a costituire, anche in via anticipata rispetto alla scadenza, l'impresa portuale.
4.1. Grimaldi, Bonelli, Mari.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di incrementare l'attività del Fondo nazionale marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195, con particolare riguardo a quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, sono destinati al medesimo Fondo 1 milione di euro per il triennio 2025-2027. Quota parte delle risorse di cui al periodo precedente, pari a 400.000 euro, è destinata a incrementare le prestazioni, ovvero le indennità previste a favore dei lavoratori marittimi non impiegati a bordo delle navi in base alle condizioni previste dal contratto collettivo di settore che individua nel suddetto Fondo lo strumento di attuazione della Convenzione ILO n. 145 del 29 ottobre 1976, sulla continuità di lavoro della gente di mare.
  3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4.2. Frijia.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

Pag. 74

   b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.3. Ghio, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:

   «3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre quarantacinque giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.
   3-octies. A decorrere dall'anno 2024, le risorse, pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al Fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
   3-novies. Il Fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono determinati, altresì, i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo.».
4.4. Ghio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal Pag. 752023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026,» con le seguenti: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinati alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027,»;

   b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;»;

   c) alla lettera b), le parole: «di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa» sono sostituite dalle seguenti: «di importo massimo pari a 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa»;

   d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».
4.5. Frijia.

  Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
*4.6. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
*4.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Sopprimere il comma 6.
4.8. Faraone, Del Barba.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto a erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
  7-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 7-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
  7-quater. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.9. Bonafè.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007.Pag. 76
  7-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità di cui al comma 7-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
  7-quater. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.10. Bonafè.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nell'ultimo semestre intercorrente tra il 1° giugno 2024 e il 31 dicembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   a) alle imposte dirette;

   b) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   c) all'imposta sul valore aggiunto.

  7-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 7-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4.11. Bonafè.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «pari a trentaquattro settimane fino al 30 giugno 2025».
  7-ter. Le integrazioni al reddito di cui al comma 7-bis, relative al periodo dal mese di febbraio 2025 al mese di giugno 2025, sono concesse nel limite di spesa di 184 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 184 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.12. Bonafè, Fossi, Simiani, Gianassi, Furfaro, Scotto, Boldrini, Di Sanzo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di consentire il proseguimento dell'attività di definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo Pag. 771, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativa all'anno 2025, è incrementata di ulteriori 10.600.000 euro, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, al fine di estendere di ulteriori nove mesi, nelle more del relativo processo di stabilizzazione, la validità dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10.600.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.14. Grimaldi, Mari, Bonelli, Zaratti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Il Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
4.18. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per favorire i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, all'articolo 1, comma 419, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».
  7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.19. Fossi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, in ogni caso, validi ed efficaci gli accordi transattivi sottoscritti in sede di conciliazione tra pubblica amministrazione e dipendenti in virtù di norme previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.».
4.20. Rampelli.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
*4.21. Gadda, Del Barba.
*4.22. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*4.23. Castiglione, Mazzetti, D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: Pag. 78«per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2025-2026».
**4.24. Manes, Steger, Schullian.
**4.25. Nevi, Mazzetti, D'Attis.
**4.26. Caramiello, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.
**4.27. Davide Bergamini, Carloni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
**4.28. Gadda, Del Barba.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2023-2025».
*4.29. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*4.30. Castiglione, Mazzetti, D'Attis.
*4.31. Gadda, Del Barba.
*4.32. La Salandra.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 202» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento a decorrere dall'anno 2025, garantendo la copertura del fabbisogno di personale necessario per il pieno e adeguato funzionamento dell'amministrazione e la qualità dei servizi erogati».
4.33. Ruffino, Bonetti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Decontribuzione zone alluvionate)

  1. Al fine di ottenere l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le modalità operative per l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024 n. 101, sono differite all'annualità 2025 per le cooperative agricole di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ubicate nelle zone di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
  2. Il pagamento dei premi e dei contributi dovuti per il proprio personale dipendente, ivi compreso quello impiegatizio, e non ancora effettuati alla data del 30 novembre 2024, dalle cooperative di cui al comma precedente, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, sono sospesi sino al 16 dicembre 2025. Tale sospensione non comporta l'applicazione di sanzioni civili o amministrative.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2024, n. 101.
4.02. Vaccari, Bakkali, Merola, Gnassi, De Maria, Malavasi, Andrea Rossi, Guerra, De Micheli, Simiani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disciplina dell'attività di Consulente chimico di porto)

  1. Al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, Pag. 79n. 327, dopo l'articolo 116 è aggiunto il seguente:

«Art. 116-bis.
(Consulente Chimico di porto)

   1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
   2. L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

   a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

   b) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A settore industriale;

   c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici ed al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.

   3. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto.
   4. Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista Chimico, iscritto all'Albo dei chimici e dei fisici.
   5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce con uno o più decreti le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto di cui al comma 1, ivi incluse quelle già previste dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), le caratteristiche dei registri di cui al comma 3 e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
   6. I professionisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti in qualità di “consulente chimico di porto” nei registri di cui all'articolo 68 del presente regio decreto, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 3. Con le modalità di cui al comma 5 sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 3 e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione.
   7. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5 e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al comma 3.
   8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al comma 5 può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.».
4.03. Ghio, Simiani, Bakkali.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Rifinanziamento del Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

  1. Il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato in Pag. 80misura pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.04. Ghio, Pandolfo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure straordinarie di sostegno al reddito per i settori TAC e conciario per l'anno 2025)

  1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con rilevanza contributiva e correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.
  2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.
  3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 1 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. A eccezione di quanto previsto dal comma 4, L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4.05. Boschi, Del Barba.

(Inammissibile)

Pag. 81

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esonero contributivo giovani agricoltori)

  1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
*4.06. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*4.07. Gadda, Del Barba.
*4.08. Castiglione, Mazzetti, D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta Zone Logistiche Semplificate)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025».

  2. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.
  3. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
  4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare Pag. 82complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.
  5. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.
4.09. Cavo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia economica e finanziaria)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, le parole da: «un compendio aziendale» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, attivi finanziari riferiti alle, o provenienti dalle, gestioni separate del compendio aziendale di cui al comma 1, possono registrare in sede di rilevazione iniziale tali attivi finanziari in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al valore di mercato, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini Ires quanto ai fini Irap in capo ai soggetti fra cui interviene l'operazione. Le imprese aventi causa, sino al termine dell'esercizio in corso alla data del trasferimento, possono valutare gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.».
*4.010. Mazzetti, D'Attis.
*4.011. Zinzi, Barabotti, Benvenuto, Bof, Cattoi, Comaroli, Montemagni, Ottaviani, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti per il sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.a. in A.S.)

  1. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.012. Donno, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche in materia di imballaggi e unità di movimentazione)

  1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 novembre 2005, n. 286, Pag. 83le parole: «, il vettore» sono sostituite dalle seguenti: «per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni a favore del vettore, quest'ultimo».
4.013. Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Norme in materia di previdenza integrativa)

  1. L'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si interpreta nel senso che, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, continuano a non essere soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la Gestione separata dell'INPS lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
*4.014. Cavandoli, Montemagni, Cattoi.
*4.015. Guerra, Scotto.

(Inammissibile)

ART. 5.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,.
5.2. Zanella, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con riferimento all'anno 2025. A decorrere dall'anno 2026, l'assegnazione di risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato è stabilita in occasione dei provvedimenti di rifinanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sulla base del fabbisogno risultante dai programmi approvati dall'Autorità stessa ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
5.3. Bonetti, Ruffino, Grippo, Pastorella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle acque si attiene ai seguenti principi generali:

   a) rafforzare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema lagunare nonché la valorizzazione del paesaggio lagunare, degli abitanti e delle attività economiche tradizionali attualmente presenti;

   b) promuovere, ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno sviluppo sostenibile che tenga conto della specificità dei luoghi e delle interazioni tra attività umane e ambiente naturale, prevedendo anche idonee misure di salvaguardia socio-culturale;

   c) adottare misure volte alla salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia e delle città lagunari, prevedendo idonee misure per contrastare e prevenire l'inquinamento;

   d) adottare misure volte alla riqualificazione ambientale del sito di Porto Marghera, attraverso il completamento delle attività di bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate e la qualificazione del medesimo quale zona ad economia speciale, nel rispetto del principio di precauzione al fine di garantire la compatibilità con l'ecosistema lagunare e con la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;

Pag. 84

   e) promuovere elevati livelli di tutela delle città storiche della laguna di Venezia a salvaguardia dell'integrità storico-culturale e delle popolazioni ivi residenti, attraverso l'adozione di una disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato che preveda i divieti di demolizione e ricostruzione, nonché di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, il divieto di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi e il divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi.
5.4. Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo le parole: previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020 aggiungere le seguenti: a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche.
5.5. Zanella, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: opera con le seguenti: può operare, in caso di motivata necessità,.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,;

   b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, primo periodo, allo scopo di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché al fine di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il presidente della regione Liguria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). A tale fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.
  4-ter. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo Pag. 85tra il presidente dell'ANAC e il presidente della regione Liguria. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4-quater. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
5.6. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: opera con le seguenti: può operare, in caso di motivata necessità,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
5.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il presidente dell'ANAC e il presidente della regione Liguria. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, primo periodo, allo scopo di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il presidente della regione Liguria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). A tal fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario.
5.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 86

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di potenziare il fondo per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica destinati alla copertura delle aree montane del Paese, comprese le infrastrutture per la telefonia 5G, il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  5-ter. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è consentita la realizzazione dei tralicci in aree montane, con priorità per i crinali e le aree sommitali che garantiscono un'ampia visibilità di irradiazione del segnale, allo scopo di assicurare la copertura di aree geografiche attualmente prive di servizio di telefonia mobile.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.11. Curti, Sarracino, Toni Ricciardi, Scotto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Trieste,» è inserita la seguente: «Grottaglie,».
  5-ter. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Grottaglie, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, assegnati ai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Grottaglie, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.12. Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di sostenere interventi di esecuzione di opere per la riqualificazione, il rinnovo e il potenziamento degli impianti sciistici a fune adibiti al trasporto di persone ubicati nella regione Toscana, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo sperimentale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.
  5-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al comma 5-bis.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.13. Simiani, Furfaro.

(Inammissibile)

Pag. 87

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di rilanciare la competitività dei porti italiani e la sostenibilità degli impianti portuali, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 69,5 milioni di euro per l'anno 2026, destinata alle opere di accesso agli impianti portuali di cui all'articolo 1, comma 153 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2025, destinata alla competitività dei porti e all'efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 74,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 69,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.14. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026 in favore del comune di Bergamo, da destinare al completamento dell'intervento di realizzazione della nuova linea tranviaria Bergamo-Villa d'Almè.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*5.15. Dori, Bonelli, Grimaldi.
*5.16. Sorte, Mazzetti, D'Attis.
*5.17. Comaroli, Tremaglia, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*5.18. Roggiani, Peluffo, Casu, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1, comma 732, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, le parole: «pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027».
  5-ter. Il contributo a favore del comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5, di cui all'allegato V dell'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.
5.19. Ruffino, Bonetti, Benzoni, Pastorella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Allo scopo di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 27 milioni di euro per l'anno 2026, destinata al Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 27 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.20. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

Pag. 88

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di Rete Ferroviaria Italiana Spa, da destinare alla progettazione dell'Alta capacità ferroviaria nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.21. Simiani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della provincia di Grosseto, da destinare alla progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.22. Simiani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2025, destinata al rinnovo del materiale rotabile e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.23. Ghio, Barbagallo, Casu, Bakkali, Morassut, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis.1. L'assegnazione delle concessioni di cui al comma 1-bis, nonché di quelle di cui ai commi da 1-bis.2 a 1-bis.6, a decorrere dal 1° marzo 2025 sono subordinate all'accettazione da parte del concessionario di un prezzo equo di fornitura dell'energia elettrica pari alla media del prezzo di mercato del periodo 2011-2020, indicizzato per l'inflazione.
   1-bis.2. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando le condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario Pag. 89scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.3. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.4. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l), o) e q) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.5. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui Pag. 90al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.7. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5 e 1-bis.6, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter.».

  2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater del medesimo articolo 12 è posticipato al 31 dicembre 2025.
5.24. Bonetti, Benzoni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, Pag. 91mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di Pag. 92soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5.
   1-ter. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 24 mesi.».
5.25. Peluffo, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Roggiani, Girelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.Pag. 93
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scadutoPag. 94 o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter.
   2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater del medesimo articolo 12 è posticipato al 31 dicembre 2025.».
*5.26. Maerna.
*5.34. Del Barba.
*5.35. Squeri, Mazzetti, D'Attis.
*5.36. Cattoi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'Allegato I.7 – Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'articolo 4-bis è sostituito con il seguente:

«Art. 4-bis.
(Progettazione di servizi e forniture)

  1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.
  2. La progettazione di servizi e forniture nei casi riguardanti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione descritte dalle destinazioni funzionali T.01, T.02 e T.03 del DM 17 giugno 2016, essendo ad elevato contenuto tecnologico, elevata complessità e innovazione, richiedente competenze specifiche e altamente specializzate, È articolata in un unico livello ed è di norma predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. Nei casi in cui all'interno della stazione appaltante non vi siano dipendenti con competenze del settore, la progettazione è affidata a tecnici abilitati, esterni all'ente, aventi competenze specifiche nel settore. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da: una relazione generale illustrativa, una relazione tecnica, schemi logico funzionali, un capitolato tecnico prestazionale, un elenco prezzi unitari, da un computo metrico estimativo e da uno schema di contratto, secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.».
5.37. Curti.

(Inammissibile)

Pag. 95

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «delle zone di montagna» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle imprese di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le imprese di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250».
5.38. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «o in diminuzione» sono soppresse;

   b) il quarto periodo è soppresso.
*5.39. Milani.
*5.40. Mazzetti, D'Attis.
*5.41. Steger, Manes.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando in aumento, ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «I maggiori» sono aggiunte le seguenti: «o minori».
**5.42. Milani.
**5.43. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.
**5.44. Santillo, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
**5.45. Mazzetti, D'Attis.
**5.46. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma e secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento, al finanziamento dei seguenti contratti:

   a) lotto 1B Nuova linea Vigna Clara-Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma);

   b) raddoppio della linea Roma-Viterbo – tratto Cesano-Vigna di Valle;

   c) raddoppio Lunghezza-Guidonia 2^ fase (Bagni di Tivoli-Guidonia).
5.47. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, Pag. 96n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento della Roma-Pescara, Raddoppio tratte Sulmona-Pratola Peligna e Tagliacozzo Avezzano e Raddoppio tratte Interporto d'Abruzzo- Chieti-Pescara per un importo pari a 845 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.48. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Nuovo collegamento PM228 – Castelplanio Lotto 3 (Serra San Quirico – Castelplanio) per un importo pari a 326 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.49. Curti, Manzi, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce (By-pass di Pisa) per un importo pari a 299 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.50. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto 1a fase per un importo pari a 250 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.51. Fassino, Scarpa, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Lotto 1B Nuova linea Vigna Clara-Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma) per un importo pari a 175 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 95 milioni di euro per l'anno 2028.
5.54. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambitoPag. 97 dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del raddoppio della linea Roma-Viterbo – tratto Cesano-Vigna di Valle per un importo pari a 234 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.56. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Raddoppio Lunghezza-Guidonia 2a fase (Bagni di Tivoli – Guidonia) per un importo pari a 76 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.57. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Nodo di Novara 1a fase per un importo pari a 77 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.60. Roggiani, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del completamento dell'elettrificazione jonica tratta Catanzaro Lido-Reggio Calabria per un importo pari a 40 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.61. Stumpo, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme» sono sostituite dalle seguenti: «Le somme» e le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025». Agli oneri derivanti dal periodo precedente per l'anno 2025 si provvede a valere sulle somme, anche in conto residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 18, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
5.62. Mazzetti, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di intervenire con urgenza sui frequenti disagi nel settore delle manutenzioni ferroviarie causati dalla mancanza di personale nei ruoli di capi tecnici in Rete ferroviaria italiana – RFI Spa, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di Pag. 98735 unità di personale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.63. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali del concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia nazionale della sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali, prot. n. 29146 del 5 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 53 del 5 luglio 2022, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.
5.64. Zinzi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per gli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento della SS 407 Basentana, nonché per le opere complementari che interessano il tratto compreso tra Pisticci e Bernalda, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a favore di ANAS spa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.65. Amendola, Sarracino, Simiani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po, e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo, all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.66. Romeo, Simiani, Vaccari, Forattini, Filippin.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi di restauro e valorizzazione del ponte storico di Maria Luigia sul fiume Taro, sulla SS 9 – via Emilia, anche ai fini del collegamento ad una rete di mobilità dolce tra la via Francigena e il Santuario di Fontanellato, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dei comuni di Parma, Noceto e Fontevivo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate ai comuni ai Pag. 99sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le annualità 2025 e 2026.
5.67. Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice (TP) e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il presidente della Regione Siciliana, istituisce entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico di monitoraggio, la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento.
5.69. Marino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle imprese tenuto dall'ANAC e garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, è differita al 31 dicembre 2025.
5.71. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 41, comma 1, la lettera f) è soppressa;

   b) all'articolo 91, comma 1, la lettera d) è soppressa.
*5.72. Steger, Manes.
*5.73. Del Barba, Faraone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'efficacia dell'articolo 41, comma 1, lettera f), e, conseguentemente, dell'articolo 91, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, è differita al 31 dicembre 2025.
**5.74. Mazzetti, D'Attis.
**5.75. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
**5.76. Milani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
*5.77. Roggiani.
*5.78. Barzotti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*5.79. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*5.80. Ruffino, Bonetti.
*5.81. Steger, Manes.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Piano straordinario di interventi infrastrutturali e sanitari nei comuni di Castiglione d'Orcia e Montepulciano)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di un programma di investimenti pubblici, Pag. 100orientati alla valorizzazione e promozione del potenziale turistico e delle eccellenze enogastronomiche made in Italy dei comuni di Castiglione d'Orcia e Montepulciano (Siena), è disposto un piano straordinario di interventi infrastrutturali e sanitari, che prevede:

   a) la riqualificazione e l'ammodernamento di infrastrutture e reti stradali locali per migliorare l'accessibilità ai principali luoghi di interesse turistico, culturale e alle aree produttive agricole e vinicole;

   b) il potenziamento delle strutture sanitarie locali per i servizi di emergenza e di diagnostica, al fine di assicurare un'assistenza adeguata sia alla popolazione residente sia ai flussi turistici stagionali;

  2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, così ripartita:

   a) 25 milioni di euro per l'anno 2025;

   b) 15 milioni di euro per l'anno 2026;

   c) 10 milioni di euro per l'anno 2027.

  3. Eventuali risorse residue non utilizzate entro il termine del programma saranno destinate a ulteriori interventi per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico dei medesimi comuni.
5.01. Giorgianni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia valorizzazione turistica e infrastrutturale della Valle dei Templi)

  1. Al fine di sostenere il completamento delle infrastrutture utili allo sviluppo dell'offerta turistica della Valle dei Templi nell'area della città di Agrigento, anche in previsione di eventi e flussi turistici legati agli eventi di «Agrigento Capitale della Cultura 2025», sono autorizzate le seguenti spese:

   a) 4 milioni di euro, finalizzati ai lavori di completamento di tutela costiera e fruibilità turistica dell'area della città di Agrigento;

   b) 9 milioni di euro, finalizzati allo studio di fattibilità di infrastrutture di trasporto e per il completamento del polo intermodale e la mobilità locale.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.
5.02. Pisano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi straordinari per la riqualificazione turistica e sportiva del Comune di Sestriere)

  1. In considerazione della straordinaria importanza turistica e sportiva del comune di Sestriere (Torino), nonché del forte incremento della domanda e delle necessità connesse, il comune di Sestriere è autorizzato a beneficiare di un trasferimento intermedio pari a euro 823.197,11, ovvero a quanto effettivamente speso dal comune di Sestriere sulla base dell'avanzamento dei lavori alla data del 20 gennaio 2025, al fine di garantire la riqualificazione, il potenziamento e il completamento delle infrastrutture sportive e turistiche previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Sport.Pag. 101
  2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente ai seguenti interventi:

   a) potenziamento e riqualificazione energetica e strutturale del Palazzetto dello Sport di Sestriere, con particolare attenzione all'ampliamento delle capacità di accoglienza e alle strutture accessibili per atleti disabili;

   b) realizzazione di nuovi impianti sportivi accessibile a disabili, aree fitness all'aperto, nonché l'ampliamento delle strutture per gli sport invernali;

   c) creazione di nuovi percorsi accessibili e inclusivi attorno al lago Losetta, una nuova arena multifunzionale destinata a sport ed eventi, e l'adeguamento delle strutture di sosta per camper, in ottica di sostenibilità e accoglienza turistica;

   d) miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità delle infrastrutture esistenti, con interventi mirati a sostenere l'alta stagione turistica e sportiva.

  3. Il comune di Sestriere si impegna ad effettuare una richiesta apposita di trasferimento intermedio del contributo, con le modalità indicate nel decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, per la velocizzazione dei pagamenti, contenente la dichiarazione a firma del RUP dell'opera delle spese effettivamente sostenute e oggetto della richiesta di rimborso.
  4. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate a sostenere lo sviluppo sostenibile e il rilancio turistico e sportivo del comune di Sestriere, con particolare attenzione alla crescita del turismo inclusivo, alla sicurezza e alla qualità dei servizi offerti, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
5.03. Comba.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di migliorare l'accessibilità e la sostenibilità del sistema dei trasporti nella regione Marche, è istituito un programma straordinario avente la finalità di:

   a) semplificare le procedure di rilascio e rinnovo della patente di guida per persone con disabilità, attraverso il potenziamento degli sportelli decentrati della Motorizzazione Civile nelle province di Pesaro e Urbino, Ancona e Ascoli Piceno;

   b) implementare le tecnologie intelligenti per la sicurezza stradale, con l'installazione di sistemi di monitoraggio digitale e segnaletica smart lungo le principali arterie regionali;

   c) migliorare l'accesso al trasporto pubblico per persone con disabilità, mediante l'acquisto di mezzi pubblici dotati di tecnologie avanzate per la mobilità inclusiva;

   d) incentivare la mobilità sostenibile, con lo sviluppo di piste ciclabili e infrastrutture verdi in aree ad alta densità turistica e culturale.

  2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per il biennio 2025-2026.
  3. Gli interventi di cui al presente articolo sono definiti, d'intesa con la regione Marche e con i comuni interessati, secondo un piano approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a 12 milioni di euro per il biennio 2025-2026, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5.04. Baldelli.

(Inammissibile)

Pag. 102

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di promuovere la rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio immobiliare nel comune di Asti, è istituito un programma straordinario per:

   a) la mappatura e il censimento degli immobili in stato di abbandono o sottoutilizzo nel centro storico, in collaborazione con le autorità locali e le associazioni di quartiere;

   b) la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione architettonica, urbanistica e tecnologica degli edifici individuati, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all'efficienza energetica; in particolare, l'ex ospedale, in pieno centro per modernizzarlo o destinarlo ad un polo universitario e un parcheggio sotterraneo a Piazza Alfieri al fine di utilizzare diversamente l'enorme spazio sovrastante;

   c) la destinazione degli spazi riqualificati a centri polifunzionali per attività sociali, culturali ed educative, quali biblioteche, spazi espositivi, laboratori artistici e sale per eventi comunitari;

   d) il coinvolgimento della comunità locale nel processo decisionale, attraverso consultazioni pubbliche e partnership con organizzazioni del terzo settore, per garantire che gli spazi rispondano alle reali esigenze dei cittadini.

  2. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per il biennio 2025-2026.
  3. Gli interventi di cui al presente articolo sono definiti, d'intesa con la regione Piemonte e con il comune di Asti, secondo un piano approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per il biennio 2025-2026, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5.05. Coppo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Programma straordinario di riqualificazione urbana, stradale e del verde pubblico della municipalità di Mirafiori)

  1. Al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la riqualificazione della rete stradale e il miglioramento del verde urbano nel comune di Torino, circoscrizione 2, Mirafiori, è istituito un programma straordinario volto a:

   a) la riqualificazione delle strade principali e secondarie, con interventi di ripavimentazione, messa in sicurezza pedonale e creazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, quali piste ciclabili e percorsi pedonali;

   b) la riqualificazione degli edifici e degli spazi pubblici in stato di abbandono, con il recupero di strutture da destinare a fini sociali, culturali e ricreativi;

   c) il miglioramento e l'ampliamento delle aree verdi, con la piantumazione di nuove essenze arboree, la creazione di parchi attrezzati e l'installazione di arredi urbani per favorire la fruizione da parte dei cittadini.

  2. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per il triennio 2025-2027.
  3. Gli interventi sono realizzati in coordinamento con la municipalità di Mirafiori e il comune di Torino, secondo un piano approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.Pag. 103
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 15 milioni di euro per il triennio 2025-2027, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5.06. Comba.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori misure necessarie per una più efficace attuazione del PNRR)

  1. Al fine di garantire l'efficace attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di valorizzare le professionalità già operanti a supporto delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche che dispongono di capacità assunzionali previste nel proprio Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e di risorse finanziarie proprie possono procedere, prioritariamente e in deroga alle procedure ordinarie, alla stabilizzazione del personale che abbia già collaborato, con contratti a tempo determinato o altre forme contrattuali flessibili, nello svolgimento di attività strettamente connesse all'attuazione del PNRR.
  2. La stabilizzazione di cui al comma 1 si applica al personale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presti servizio da almeno 6 mesi, nell'ambito di attività previste dal PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. Le amministrazioni interessate possono procedere alla stabilizzazione mediante procedure selettive semplificate, da concludersi entro il termine del 31 dicembre 2025, garantendo in ogni caso la verifica del possesso dei requisiti di idoneità previsti per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione.
  4. Le assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo sono subordinate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti di spesa previsti per il personale dalla normativa vigente.
5.07. Lampis.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori forme di coordinamento e responsabilità della gestione amministrativa per la migliore attuazione del PNRR)

  1. Al fine di valorizzare le funzioni di coordinamento e responsabilità nell'ambito della gestione amministrativa dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, i capi settore che svolgono funzioni assimilabili a quelle dei dirigenti di seconda fascia della pubblica amministrazione statale sono equiparati a tali figure dirigenziali per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
  2. L'equiparazione di cui al comma 1 si applica ai capi settore che:

   a) siano in possesso di un titolo di studio corrispondente a quello richiesto per l'accesso alla dirigenza pubblica;

   b) abbiano maturato almeno tre anni di servizio continuativo nello svolgimento di funzioni di vertice o di coordinamento amministrativo nella pubblica amministrazione;

   c) siano stati valutati positivamente, secondo i criteri previsti dal sistema di valutazione delle performance adottato dall'ente di appartenenza.

  3. Le amministrazioni interessate dovranno adeguare i propri ordinamenti e le proprie piante organiche, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legge.
  4. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta UfficialePag. 104 della legge di conversione del presente decreto.
5.09. Lampis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di semplificazione degli appalti pubblici relativi a alla realizzazione dei progetti previsti dal PNRR)

  1. Al fine di garantire un'efficace attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di agevolare le azioni delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sostituto dal seguente:

   «6. Contestualmente all'avvio delle verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere ad aggiudicare provvisoriamente l'appalto e all'esecuzione anticipata del contratto; in questo caso l'aggiudicazione diviene efficace alla verifica dei requisiti prescritti. Si applica l'articolo 52, comma 2, qualora non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati. Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.».
5.010. Lampis.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Destinazione delle risorse annuali non completamente utilizzate del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le richieste annuali non soddisfatte, in quanto di ammontare complessivo non superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, trovano copertura a valere sulle risorse assegnate nelle annualità precedenti e non completamente utilizzate.».
5.011. Mattia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di uniformare il meccanismo revisionale dei prezzi per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, all'articolo 60, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione».
  2. Al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 23, comma 1, la lettera b) è soppressa;

   b) all'articolo 86, Allegato II.2-bis, articolo 3, comma 2, le parole: «rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia del 2 per cento»;

   c) all'articolo 86, Allegato II.2-bis, articolo 3, comma 3, le parole: «del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire» sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento Pag. 105dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione»;

   d) all'articolo 86, Allegato II.2-bis, articolo 12, comma 1, secondo periodo, le parole: «e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e il corrispondente valore alla data di sottoscrizione del contratto ovvero al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se il contratto è sottoscritto dopo tale termine»;

   e) all'articolo 86, Allegato II.2-bis, articolo 13, comma 1, lettere d) e e), ovunque ricorrano, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
5.013. Santillo, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture)

  1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 60, comma 2:

    1) alla lettera a), dopo le parole: «del costo dell'opera» sono aggiunte le seguenti: «, della fornitura o del servizio»;

    2) la lettera b) è soppressa;

   b) all'Allegato II.2-bis:

    1) all'articolo 3, comma 2, le parole: «rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia del 3 per cento»;

    2) all'articolo 3, comma 3, le parole: «per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e le forniture» sono soppresse;

    3) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»;

    4) all'articolo 13, comma 1, lettera e), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».
5.014. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di trasporti)

  1. Il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiornato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operatività del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Nelle more della revisione del decreto di cui al primo periodo, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in un numero non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestati da idonea documentazione, e di apposita delega. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al primo periodo consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti Pag. 106titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.
5.015. Barabotti, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti)

  1. All'articolo 13, comma 17-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50» sono aggiunte le seguenti: «e di quelle stradali e autostradali».
5.017. Romano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia d'infrastrutture ferroviarie)

  1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità attuative, al fine di considerare tra gli interventi infrastrutturali prioritari relativi alle reti trans-europee di trasporto (TEN-T) che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, la stazione ferroviaria di Domegliara-Sant'Ambrogio, situata sulla linea Bolzano-Verona che congiunge la ferrovia del Brennero, il cui efficientamento della mobilità intermodale necessita di ulteriore implementazione tra le diverse modalità di trasporto combinato.
5.018. Ambrosi.

(Inammissibile)

ART. 6.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prevenzione e con le seguenti: prevenzione primaria delle malattie rare, prevenzione e.
6.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate, anche nell'ottica di facilitare l'intercettazione precoce e l'accesso al trattamento, nell'anno 2025, nell'ambito del sistema integrato di servizi delle Aziende Sanitarie Locali con i Servizi Ambulatoriali per le Dipendenze (SerD), sono attivati ovvero potenziati in tutto il territorio nazionale:

   a) servizi dedicati ai giovanissimi che si caratterizzino per l'utilizzo di un approccio informale, accogliente e non stigmatizzante e per una presa in carico all'interno di strutture de-istituzionalizzate;

   b) servizi finalizzati ad incrementare le attività di testing e vaccinazione, con unità mobili e operazioni di drug-checking;

   c) i servizi di counselling online e telemedicina;

   d) flussi informativi per ottimizzare e favorire la valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione, collegando le informazioni amministrative con le cartelle cliniche delle persone in cura presso i servizi per i disturbi da uso di sostanze e le cartelle degli istituti penali;

Pag. 107

   e) campagne di sensibilizzazione rivolte a escludere e contrastare il consumo di droghe, di bevande alcoliche e di tabacco tra i minori di 18 anni;

   f) percorsi formativi per gli addetti alla comunicazione, anche delle istituzioni pubbliche, sulle strategie comunicative evidence based riguardanti la prevenzione.

  1-ter. Per l'attivazione e il potenziamento dei servizi di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sul Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, opportunamente incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.2. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.3. Gadda, Del Barba.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per contrastare le dipendenze patologiche e tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.
6.4. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per contrastare le dipendenze correlate al gioco d'azzardo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è ricostituito il Fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, Pag. 108n. 208, abrogato dall'articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con un finanziamento di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.5. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di personale dei Centri per l'impiego)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché al fine di garantire l'effettivo potenziamento dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 12, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell'articolo 1, commi 793 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.01. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Iniziative di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori)

  1. All'articolo 1, comma 197, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;

   b) le parole: «le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori».
*6.02. Cattoi, Comaroli, Barabotti, Ottaviani.
*6.03. Ruffino, Bonetti.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Rosato, Bonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni in materia di elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva)

  1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il presidente o il vicepresidente di enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva non possono svolgere più di tre mandati. I presidenti o vicepresidenti degli enti di cui al presente articolo che abbiano già raggiunto il limite massimo dei mandati previsti rimangono in carica Pag. 109fino al primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7.2. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con il coinvolgimento di tutte le parti interessate per garantire efficacia e rappresentatività delle elezioni stesse.
7.3. Amato, Caso, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle rispettive basi associative, il comma 4, dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si applica alle Camere di commercio istituite a seguito di accorpamento di quattro o più circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, che quindi mantengono, anche per i mandati successivi al primo, il numero di componenti pari a 30 membri per il Consiglio e pari a 9 membri per la Giunta. Gli organi degli enti di cui all'articolo 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, restano esclusi dall'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle camere di commercio, le organizzazioni di cui all'articolo 12, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle costituite a livello provinciale o sovraprovinciale, ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.
7.4. Pella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per la gestione delle emergenze nella Regione Siciliana mediante modifiche organizzative e di funzionamento degli enti di area vasta)

  1. Al fine di assicurare, mediante un efficace coordinamento tra i diversi livelli di governo, una migliore gestione delle emergenze presenti nella Regione Siciliana, con particolare riguardo al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 2 del presente decreto, all'articolo 1, comma 145, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Regione Siciliana può, secondo quanto previsto dal proprio statuto di autonomia, con propria legge regionale, dettare disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento e sistema elettorale degli enti di area vasta, anche prevedendo l'elezione diretta degli organi di vertice dei suddetti enti, senza oneri per il bilancio dello Stato».
  2. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «, dalla Regione Siciliana» sono soppresse;

   b) al comma 145, primo periodo, le parole: «e la Regione Siciliana» sono soppresse;

   c) al comma 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al comma 145».
*7.01. Carrà, Sudano, Minardo, Cesa.
*7.02. Calderone, Pella, Castiglione.
*7.03. Gallo.
*7.04. Romano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di IVA)

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, Pag. 110n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-quater) sono aggiunti i seguenti:

    «1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

    1-sexies) pannolini per bambini;»;

   b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante i risparmi di spesa o le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione o dall'eliminazione dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, specificamente individuati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
7.05. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori misure in materia di riforma ACCRUAL)

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché gli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103».
7.06. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per favorire la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di cui al comma 1 oggetto di interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione».
7.07. Mattia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Ai fini del completamento del Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse del Fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementatePag. 111 di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036, mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 1, comma 876, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
7.08. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per favorire la transizione energetica nel settore industriale)

  1. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste ETS destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per le finalità di cui al comma 2, dell'articolo 29 del medesimo decreto, è pari, a decorrere dall'anno 2023, al 25 per cento dei proventi d'asta ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023.
7.09. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

ART. 8.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «entro il 1° giugno 2025».
8.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.3. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.2. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

  2-bis.1. Al medesimo fine di cui al comma 2-bis, nelle more dello sviluppo di un'adeguata liquidità dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine registrati sulla piattaforma gestita dal GME, il decreto di cui al comma 2-bis definisce anche i criteri e le modalità attraverso cui il GSE partecipa attivamente su tale piattaforma, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis.2 e 2-bis.3.
  2-bis.2. Ai fini della partecipazione attiva del GSE sulla piattaforma ai sensi del comma 2-bis.1, il decreto di cui al comma 2-bis disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis.3, i criteri e le modalità con cui il GSE offre una quota fino Pag. 112al 100 per cento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative garanzie di origine oggetto dei regimi di cui all'articolo 6, attraverso l'allocazione di prodotti pluriennali alle imprese quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, aderenti al meccanismo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.
  2-bis.3. Il decreto di cui al comma 2-bis disciplina la partecipazione attiva del GSE sulla piattaforma ai sensi del comma 2-bis.1 e 2-bis.2, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

   a) l'energia elettrica rinnovabile, incluse le relative garanzie di origine, è assegnata dal GSE alle imprese aderenti alla piattaforma attraverso procedure competitive. Per ogni impresa partecipante alla piattaforma, la quantità di energia richiesta non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevati nelle tre annualità precedenti, opportunamente normalizzati per tenere conto della variabilità della produzione e degli obiettivi di decarbonizzazione settoriali previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità di cui al medesimo comma 2, il GSE provvede a riproporzionare le quantità dell'ultima richiesta accettata;

   b) per la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui alla lettera a), il GSE stipula contratti per differenza a due vie fra il prezzo medio dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e il prezzo di vendita sulla piattaforma di cui alla successiva lettera d). L'impresa aderente al meccanismo ha diritto di ricevere dal GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima gestito dal GME e il prezzo di vendita di cui alla lettera d), entro il limite dato dal differenziale, se positivo, fra il prezzo di riferimento di cui alla lettera c) e il prezzo di vendita di cui alla lettera d). L'impresa aderente al meccanismo ha l'obbligo di versare al GSE, il differenziale, se negativo, tra il prezzo dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima gestito dal GME e il prezzo di vendita di cui alla lettera d), entro il limite dato dal differenziale, se positivo, fra il prezzo di riferimento di cui alla lettera c) e il prezzo di vendita di cui alla lettera d);

   c) il prezzo di riferimento dell'energia è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nelle procedure competitive di cui all'articolo 6 del presente provvedimento;

   d) il prezzo di vendita dell'energia è ottenuto nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera a) entro un limite minimo definito dal GSE entro trenta giorni della pubblicazione del decreto di cui al primo comma, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive, nonché dei prezzi dei Contratti di lungo termine, cosiddetti corporate Power Purchase Agreement, negoziati nei principali Paesi Europei, adeguati in base alle specificità nazionali;

   al capoverso comma 2-ter, dopo le parole: dal 2025 al 2027, aggiungere le seguenti: nonché agli oneri derivanti dai commi 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3 entro un limite massimo di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025,.
*8.4. Squeri, Mazzetti, D'Attis.
*8.5. Zucconi, Milani, Mattia.
*8.6. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Al fine di garantire la stabilità dei prezzi per i consumatori, il GSE è altresì autorizzato a stipulare contratti di lungo periodo per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili.
8.7. Bonetti.

Pag. 113

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori del mercato al nuovo sistema di garanzie di cui al comma 2-bis, il GSE e il GSM forniscono opportuna assistenza e formazione, anche tramite la realizzazione di linee guida operative per l'accesso al sistema di garanzie, attraverso modelli standardizzati sui requisiti documentali e contrattuali per l'accesso alla piattaforma di cui al comma 2.
8.8. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, in particolare per quanto attiene alla povertà energetica ed ai clienti vulnerabili del mercato elettrico, e per lo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione del quadro normativo europeo sui PPA, che prevede l'individuazione di un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore ovvero di acquirente di ultima istanza, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, svolge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA).
  1-ter. Sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:

   a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

   b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

   c) che sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

   e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

   f) hanno un'età superiore ai 75 anni.

  1-quater. I soggetti di cui al comma 1-ter, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico SpA e, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.
  1-quinquies. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 1-ter, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al comma 1-quater, del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico SpA.
  1-sexies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità» fino alla fine del comma, sono soppresse.
  1-septies. Ai fini del comma 1-bis, nonché di conseguire una migliore efficienza Pag. 114gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'ARERA, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.
  1-octies. Ai fini di cui ai commi da 1-bis a 1-decies, la società Acquirente Unico Spa è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.
  1-novies. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement).
  1-decies. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
  1-undecies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1-bis a 1-decies, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine, il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati a partire dal 2025, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni a partire dal 2026, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
8.9. Peluffo, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le finalità del comma 1, il GME provvede a monitorare e pubblicare periodicamente rapporti sull'andamento del mercato dei contratti di lungo termine di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, evidenziando le tendenze del settore e l'andamento dei rischi di inadempimento, integrando detti rapporti con indicatori di performance e valutazioni periodiche dell'adeguatezza delle garanzie.
  1-ter. Per le finalità del comma 1 e allo scopo di consentire anche agli operatori minori l'accesso ai contratti a lungo termine, il GME e il GSE elaborano linee guida operative per l'accesso al sistema di garanzie, con modelli standardizzati per i requisiti documentali e contrattuali, fornendo strumenti di calcolo online per stimare i requisiti di garanzia e i costi associati. Provvedono altresì a gestire una rete di consulenza a costi contenuti, con esperti del settore che assistano gli operatori nella preparazione dei contratti e nella gestione delle garanzie.
8.10. Squeri, Mazzetti, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

   «16-bis. Nel caso di impianti di produzione elettrica alimentati da biogas, che Pag. 115accedono ai meccanismi di incentivazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, le disposizioni dell'articolo 21, commi 4 e 11, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, sono prorogate al 1 giugno 2026.
   16-ter. I produttori di biocombustibili solidi sono esonerati, fino al 1° giugno 2026, dall'adesione al sistema nazionale di certificazione della sostenibilità disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024 e/o alternativi sistemi di certificazione volontaria.».
*8.11. Davide Bergamini, Carloni, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*8.12. Castiglione, Squeri, Mazzetti, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.
**8.13. Davide Bergamini, Carloni, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
**8.14. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
**8.15. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto al GSE. Tale disposizione si applica per l'intera durata di apertura del bando.
8.16. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e), del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto al GSE. Tale disposizione si applica per l'intera durata di apertura del bando.
*8.17. Gadda, Del Barba.
*8.18. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.20. Squeri, Mazzetti, D'Attis.

Pag. 116

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 2 – M1C2-6 PNRR: leggi annuali sulla concorrenza)

  1. All'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «10-ter. Le concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico previste con potenza nominale media annua inferiore o uguale al limite previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere riassegnate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano al medesimo concessionario uscente a seguito dell'accertamento:

   a) dell'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico;

   b) della prevalenza dell'autoconsumo dell'energia prodotta ai sensi del successivo comma 10-quater.

   10-quater. Sono considerate concessioni idroelettriche per autoconsumo quelle che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

   a) concessione relativa ad un impianto non connesso alla rete di distribuzione o trasporto dell'energia elettrica (cosiddetta “in isola”), pertanto tecnicamente impossibilitato a cedere in rete l'energia prodotta;

   b) concessione relativa ad un impianto per forza motrice nel quale l'energia elettrica generata è interamente destinata a consentire azionamenti meccanici del medesimo impianto;

   c) concessione relativa ad un impianto la cui energia prodotta totale annua è per il 70 per cento consumata da impianti industriali o comunque da utenze di energia elettrica intestate allo stesso concessionario e sottese alla stessa porzione di rete;

   d) concessione il cui concessionario è costituito da una comunità di energia rinnovabile, da una società cooperativa di produzione e distribuzione dell'energia elettrica appartenente ai registri dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente o da un gruppo di soggetti che agiscono collettivamente, purché l'energia prodotta totale annua sia interamente consumata nell'ambito della stessa porzione di rete, rispettivamente, dai soggetti appartenenti al gruppo o dai soggetti membri, azionisti o clienti finali facenti parte della comunità o dai soci della cooperativa;

   e) concessione il cui concessionario è un autoconsumatore individuale di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dall'impianto idroelettrico e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore, come previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

   10-quinquies. Le concessioni di derivazione d'acqua per autoconsumo possono essere rinnovate in favore del concessionario uscente a seguito delle verifiche e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 10-quater.».
8.01. Zucconi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione del rendiconto 2024)

  1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, al primo periodo, le parole: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022, 2023 e 2024»;
  2. All'articolo 1, comma 822-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «del rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2023 e 2024»;

Pag. 117

   b) le parole: «disavanzo della gestione 2023» sono sostituite dalle seguenti: «disavanzo della gestione 2023 e 2024»;

   c) dopo le parole: «servizio sanitario regionale» sono aggiunte le seguenti: «per contributi alle piccole e medie imprese finalizzati a far fronte all'incremento dei prezzi».
8.02. Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi della Missione 2 – Componente 2 del PNRR, relativamente all'Investimento 1.4: «Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare – Produzione biometano», all'articolo 52, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti» sono aggiunte le seguenti: «o come prodotti di origine agroindustriale».
  2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad aggiornare l'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, ai fini dell'inserimento dei prodotti di origine agroindustriale tra i materiali che alimentano gli impianti aziendali o interaziendali di produzione del digestato ad utilizzazione agronomica.
  3. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 2, i prodotti di origine agroindustriale possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano, nel limite del 60 per cento in termini di peso complessivo e nel rispetto sia delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sia delle disposizioni previste dal Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016.
8.03. Squeri, Mazzetti, D'Attis.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Norma di interpretazione autentica crediti di imposta energia e gas)

  1. Gli articoli 15 e 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, l'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, l'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, l'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, l'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si interpretano nel senso che non rilevano, ai fini del calcolo della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, la produzione di energia elettrica autoconsumata e l'acquisto di gas naturale, nonché i flussi generati da strumenti derivati di copertura collegati al costo della materia prima.
  2. I crediti spettanti sulla base dell'interpretazione autentica di cui al comma 1 sono utilizzabili esclusivamente in compensazionePag. 118 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2025. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'applicazione della presente norma interpretativa ai crediti di imposta già fruiti dalle imprese.
*8.04. Squeri, Mazzetti, D'Attis.
*8.06. Centemero, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.3. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 2), primo periodo, dopo le parole: «Profilo educativo, culturale e professionale dello studente» sono aggiunte le seguenti: «, assegnando particolare rilevanza alla dimensione orientativa dell'attività didattica» e dopo la parola: «incrementare» è aggiunta la seguente: «inoltre»;

   b) alla lettera c), le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso adeguate risorse finalizzate alla realizzazione della misura in oggetto».
9.4. Bonetti.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: per l'anno scolastico 2025/2026 con le seguenti: per l'anno scolastico 2026/2027.
9.5. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.6. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, sopprimere le parole: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

  1-bis. A sostegno dell'istruzione tecnica e professionale, in attuazione delle disposizioniPag. 119 di cui al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.7. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo sono definiti il quadro orario e il profilo in uscita della specializzazione di enotecnico, quale ulteriore annualità di sviluppo dei percorsi degli istituti tecnici agrari, successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica dell'indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, afferente all'area della viticoltura ed enologia, i requisiti per l'attivazione dei percorsi, le modalità di accesso per gli studenti, la valutazione periodica e finale e il rilascio del Diploma di specializzazione di Enotecnico referenziato al V livello del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ-EQF).
9.8. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e PNRR e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, avvia una ricognizione sullo stato di realizzazione della misura del M4C1-1.1, relativamente al «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», al fine di realizzare entro il 2030, anche rivedendo i criteri allocativi delle risorse, la piena copertura al fabbisogno di asili nido per una percentuale che non sia inferiore al 45 per cento in ciascuna regione e nell'intero territorio nazionale.
9.9. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, avvia una ricognizione sullo stato di realizzazione della misura del M4C1-1.1, relativamente al «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», anche rivedendo i criteri allocativi delle risorse, al fine di dare piena realizzazione al predetto Piano, accelerare lo stato di avanzamento dei progetti e dare piena copertura al fabbisogno di asili nido in quei territori in cui il servizio è assente o molto limitato, riducendo il divario tra le regioni e all'interno delle regioni stesse, per una percentuale che non sia inferiore al 33 per cento in ciascuna regione.
9.10. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo, comma 1, sostituire le parole: dopo il comma 83-quater, sono inseriti i seguenti: con le seguenti:

   a) al comma 83-ter:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «5 gennaio 2024,» sono inserite le seguenti: «e, per l'anno 2025/2026, entro dieci giorni Pag. 120dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

    2) al secondo periodo, le parole: «per il solo anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «per il medesimo anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026»;

    3) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026»;

    4) al sesto periodo, le parole: «e di 7,2 milioni di euro per il 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «,di 11 milioni di euro per il 2025 e di 7,2 milioni di euro per il 2026.»;

   b) dopo il comma 83-quater, sono inseriti i seguenti:.
0.9.01.1. Cannizzaro.

  All'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso comma 83-quinquies:

    1) al primo periodo, sopprimere le parole: a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la delibera di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,;

    2) al terzo periodo, sopprimere le parole: , nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica,;

   b) al capoverso comma 83-sexies:

    1) sopprimere il primo periodo;

    2) al secondo periodo, sopprimere le parole: di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,e le parole: ,senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze.;

    3) sopprimere il terzo periodo.
0.9.01.2. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo, al comma 1, capoverso comma 83-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole da: delle regioni fino a: legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il capoverso comma 83-sexies;

   b) al capoverso comma 83-septies, sostituire le parole: dei commi 83-quinquies e 83-sexies con le seguenti: del comma 83-quinquies;

   c) sostituire il comma 2 con i seguenti:

   2. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione dei dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e dei direttori dei servizi generali e amministrativi alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 400 unità ovvero fino a 200 unità per le istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

   b) al comma 5-quinquies:

    1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1000,» e le parole: «e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   c) al comma 5-sexies, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

Pag. 121

   2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2025, in 24 milioni di euro per l'anno 2026, in 36 milioni di euro per l'anno 2027, in 49 milioni di euro per l'anno 2028, in 57 milioni di euro per l'anno 2029, in 67 milioni di euro per l'anno 2030, in 76 milioni di euro per l'anno 2031 e in 92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.9.01.3. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.

  All'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo, comma 1, capoverso comma 83-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole da: delle regioni fino a: legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il capoverso comma 83-sexies;

   b) al capoverso comma 83-septies, sostituire le parole: dei commi 83-quinquies e 83-sexies con le seguenti: del comma 83-quinquies;
0.9.01.4. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.

  All'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo, comma 1, capoverso comma 83-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, con le seguenti: delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che nelle aree interne e in quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti,.
0.9.01.5. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono, Amendola.

  All'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo, comma 1, capoverso comma 83-quinquies, sopprimere l'ultimo periodo.
0.9.01.6. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono, Amendola.

  All'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo, comma 1, dopo il capoverso comma 83-sexies, aggiungere il seguente:

  83-sexies.1. Per l'attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies, la determinazione del contingente delle autonomie scolastiche per l'anno scolastico 2025/2026 e per gli anni scolastici successivi è determinata in funzione del numero reale degli studenti per ciascun anno scolastico e non in funzione della stima, come previsto per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, in attuazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
0.9.01.7. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.

  All'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo, comma 1, capoverso comma 83-septies, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.9.01.8. Bonetti, Grippo.

  All'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il 31 ottobre» con le seguenti: «entro il 20 novembre».
0.9.01.9. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono, Bonafè.

  All'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo, comma 2, sopprimere la lettera b).
0.9.01.11. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono, Bonafè.

Pag. 122

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-quater, sono inseriti i seguenti:

   «83-quinquies. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma R. 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la delibera di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per l'anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l'anno scolastico 2024/2025. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater è aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l'anno scolastico 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la delibera di dimensionamento, entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto, e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/25, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente Pag. 123dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-quinquies e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-quinquies. In ogni regione, il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.
   83-septies. Per l'attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l'anno 2025 e di 8.798.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   83-octies. La regione Friuli-Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. Per l'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 43.121 euro per l'anno 2025, di 150.923 euro per l'anno 2026 e di 129.363 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

  2. All'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;

   b) al quarto periodo, le parole: «Con deliberazione motivata della regione» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito».

  3. Al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrative e gestionali di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2024, n. 185.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, recante «Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza», è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1.
9.01. Il Governo.

Pag. 124

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche)

  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-ter è sostituito dal seguente:

   «83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127, le Regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2025/2026 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».

  2. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

   «5-quinquies. Dall'anno scolastico 2026/2027, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del Pag. 125numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.».
9.02. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono, Amendola.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di efficientare i risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «sono»;

   b) la parola: «anche» è soppressa;

   c) dopo le parole: «indennità destinate» sono inserite le seguenti: «ai dirigenti scolastici e».

  2. Al fine di remunerare l'attività dei dirigenti scolastici in ragione del maggior impegno connesso alla realizzazione del processo di dimensionamento scolastico, il Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010, è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49-bis, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente l'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
9.03. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche)

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.2, è inserito il seguente: «4-bis.3. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono riattivati fino al 30 giugno 2026.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.04. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti connesse alla riforma del reclutamento del personale docente)

  1. Ai vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, che vi hanno partecipato durante Pag. 126la fase transitoria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 31 dicembre 2024, si applica l'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
9.05. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti in materia di Riforma 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento del target finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti – Riforma 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, a decorrere dal 1° gennaio 2025 si attinge dalle graduatorie dei vincitori risultanti dalle procedure concorsuali afferenti al PNRR e dalle graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali bandite con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020. Il Ministro dell'istruzione e del merito apporta, con proprio provvedimento, le opportune modifiche regolamentari.
9.06. Ruffino, Grippo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Patti territoriali degli istituti tecnici)

  1. Al fine di rafforzare il legame tra il sistema educativo e il tessuto produttivo locale e di favorire l'aggiornamento delle competenze, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la stipula di Patti territoriali tra gli istituti tecnici, gli enti locali, le imprese del territorio e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati a:

   a) sviluppare percorsi formativi che rispondano alle esigenze del mercato locale, anche attraverso l'organizzazione di tirocini e stage presso le imprese del territorio;

   b) promuovere l'apprendimento attraverso l'offerta di corsi di formazione settoriali destinati agli adulti, in collaborazione con i CPIA.

  2. I Patti di cui al comma 1 sono stipulati nel rispetto delle linee guida definite con apposito decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cui sono stabiliti criteri e modalità per l'individuazione dei soggetti interessati a partecipare ai Patti territoriali nonché delle forme di collaborazione più idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
9.07. Ruffino, Bonetti, Grippo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di garantire il corretto proseguimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «per la durata massima di 36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
9.08. Marino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti in materia di PNRR)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,Pag. 127 dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR sono tenute al monitoraggio dei dati relativi allo stato di realizzazione degli interventi di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento degli obiettivi previsti. Le amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi.».
9.09. Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per la semplificazione della milestone M1C1-72-bis del PNRR)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano unicamente ai comuni che non rispettano i termini di pagamento stabiliti dalla Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, o che sono in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
9.010. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per la semplificazione della milestone M1C1-72-bis del PNRR)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti».
9.011. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per varianti e utilizzo delle economie negli interventi PNRR)

  1. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e per gli interventi rientranti in investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e di cui siano soggetti attuatori gli enti locali, le varianti progettuali e l'utilizzo delle economie di gara di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono comunicate dai soggetti attuatori alle amministrazioni titolari e non sono soggette ad autorizzazione da parte di queste ultime.
*9.012. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*9.013. Roggiani.
*9.014. Steger, Manes.
*9.015. Ruffino, Bonetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo per la qualificazione della domanda pubblica)

  1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale Pag. 128degli interventi complementari al PNRR, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, denominato Fondo per la qualificazione della domanda pubblica, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da ripartire a favore delle regioni per l'avvio di un piano straordinario di assunzioni di personale delle stazioni appaltanti, per fare fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi risultanti dagli indici ufficiali di riferimento e mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in corso aventi carattere periodico e continuativo, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.
  2. Con decreto della Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni e di accesso all'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e il rifinanziamento del medesimo attraverso una quota parte del contributo di ogni singolo bando delle stazioni appaltanti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «del costo dell'opera,» sono aggiunte le seguenti: «della fornitura o del servizio,»;

   b) la lettera b) è soppressa.
9.016. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti in materia di attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al fine di garantire la completa attuazione della Missione 2 – Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato al completamento degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 le amministrazioni dei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti, che hanno registrato ritardi e conseguentemente perso la possibilità di utilizzare i finanziamenti europei, a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante.
  3. Con apposito regolamento ministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta e di erogazione dei contributi da parte delle amministrazioni comunali interessate.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.017. Bonafè.

Pag. 129

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rafforzamento degli interventi in materia di housing universitario – M4C1-30 PNRR)

  1. Il comma 3 dell'articolo 1-quater della legge 14 novembre 2000, n. 338 è sostituito dal seguente:

   «3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento. I titoli edilizi rilasciati ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis restano validi ed efficaci anche nei casi in cui l'intervento non sia realizzato entro la scadenza della rendicontazione del target M4C1-30, ovvero nel caso in cui venga in tutto o in parte revocato il provvedimento di concessione del finanziamento per mancato completamento entro i termini stabiliti, restando ferme le previsioni dei commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, nonché quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo e per la durata di dodici anni decorrenti dalla data di avvio dell'attività, non può essere autorizzato il mutamento della destinazione d'uso da parte dell'amministrazione competente e permane l'obbligo dell'applicazione della tariffa media ridotta di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 febbraio 2024, n. 481.».
9.018. Pella, Cortelazzo, Tassinari.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR)

  1. Al fine di accelerare e semplificare il raggiungimento dei target previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito delle misure dirette all'attuazione del PNRR di cui al presente decreto, nonché di rafforzare gli strumenti di prevenzione alla corruzione e promuovere la trasparenza e la verifica dell'aderenza dei progetti, delle misure e delle riforme previste per l'attuazione del PNRR agli obiettivi europei, a garanzia della massimizzazione dei benefici del suddetto Piano, è istituita, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementare al PNRR (PNC), di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dello stato di attuazione del PNRR e del PNC, in coerenza con le priorità e le strategie dell'Unione europea nonché nel rispetto della legislazione vigente.
  3. Gli atti del Governo connessi ai progetti, alle misure e alle riforme previsti nelle aree di intervento per l'attuazione degli interventi del PNRR e del PNC nonché la necessaria documentazione relativa al conseguimento dei degli obiettivi intermedi e finali contenuti nei Piani sono trasmessi alla Commissione.
  4. La Commissione:

   a) può svolgere audizioni di rappresentanti di organi istituzionali e di categorie professionali e produttive interessati dalle riforme e dai progetti di investimento connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR e del PNC, nonché di esperti delle pertinenti materie;

   b) può svolgere audizioni di ogni altro soggetto in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare sul PNRR e sul PNC;

   c) può compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite ritenuti utili per lo Pag. 130svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo;

   d) verifica il rispetto sia degli obiettivi stabiliti sia dei tempi di realizzazione della strategia complessiva di riforma e di politica economica del PNRR e del PNC;

   e) monitora l'attuazione del PNRR e del PNC, con riguardo all'accesso e all'utilizzo delle risorse, ai singoli progetti di investimento e di riforma nonché all'effetto degli interventi adottati, tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti della Commissione europea;

   f) può chiedere al Governo, alle regioni e agli enti locali e ai soggetti attuatori la trasmissione di informazioni, atti e documenti attinenti agli oggetti attribuiti alla sua competenza;

   g) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento del PNRR e del PNC, tenendo conto del cronoprogramma.

  5. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, ha facoltà di avvalersi della collaborazione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per le valutazioni sugli aspetti di legittimità e di regolarità contabile riguardanti gli oggetti attribuiti alla sua competenza.
  6. La Commissione riferisce semestralmente, con singole relazioni o con relazioni generali, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. Sono ammesse relazioni di minoranza.
  7. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
  8. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 7 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
  9. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  10. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione.
  11. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 10.
  12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche per le elezioni suppletive.
  13. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
  14. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  15. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  16. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore entro sessanta Pag. 131giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.019. Appendino, Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti in materia di rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR)

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.
(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)

   1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.».
9.020. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di conferenza di servizi)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
*9.021. Steger, Manes.
*9.022. Mazzetti, D'Attis.
*9.023. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*9.024. Milani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di conferenza di servizi)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
**9.025. Pastorino.
**9.026. Del Barba, Faraone.
**9.027. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione delle misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b del PNRR)

  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «all'articolo 22, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e comma 1-ter».
9.028. Lai.

Pag. 132

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 4.2 – Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati – Missione 2 – Componente 4 del PNRR)

  1. Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data.
9.029. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per l'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani – Missione 2 – Componente 4 del PNRR)

  1. Al fine di provvedere all'avvio degli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito orfano denominato «Santa Apollonia», sito nel territorio del comune di Aprilia (LT) e ricompreso nell'elenco dei siti orfani e dei relativi interventi finanziati nell'ambito della misura M2C4, investimento 3.4 del PNRR, di cui al Piano d'azione adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, stante la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei relativi progetti secondo il cronoprogramma procedurale previsto dall'accordo del 25 gennaio 2024 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Lazio, il comune di Aprilia, il comune di Graffignano e il comune di Arpino, il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, un commissario ad acta al quale attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli interventi ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi di bonifica del sito orfano di «Santa Apollonia», del comune di Aprilia (LT).
  2. Il Commissario ad acta di cui al comma 1 assicura il coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni, enti e soggetti privati diversamente coinvolti nell'attuazione degli interventi di bonifica.
9.030. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto ai sensi del comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere, non prima del 1° luglio 2025, nei limiti dei posti disponibili nella vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del predetto personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
   2-ter. Le assunzioni di personale di cui al comma 2-bis sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente.».
9.031. Mattia.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «ConnessioniPag. 133 internet veloci – banda ultra-larga e 5G» – Missione 1, Componente 2 del PNRR)

  1. In deroga all'articolo 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di regolamentazione della circolazione stradale e all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino uno scavo di lunghezza massima di 40 metri:

   a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere rilasciati dagli enti preposti entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione;

   b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

  2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ente gestore o titolare della strada, può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.
  3. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
  4. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, dopo le parole: «ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle» è inserita la seguente: «sole»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».

  5. All'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Pag. 134Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A.8, dopo le parole: «di altezza non superiori a centimetri 50» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e gli armadi stradali delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità».
  6. Fino al 31 dicembre 2026, per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra-larga, delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni di larghezza pari a 2 metri, purché le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.
*9.032. Lai.
*9.033. Mazzetti, D'Attis, Pella.

(Inammissibile
limitatamente al comma 5)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci – banda ultra-larga e 5G» – M1C2 PNRR)

  1. In deroga all'articolo 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di regolamentazione della circolazione stradale e all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino uno scavo di lunghezza massima di 40 metri:

   a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere rilasciati dagli enti preposti entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione;

   b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

  2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ente gestore o titolare della strada può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche Pag. 135di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.
**9.034. Mazzetti, D'Attis, Pella.
**9.035. Pastorella, Bonetti.
**9.036. Lai.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci – banda ultra-larga e 5G» – M1C2 PNRR)

  1. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, dopo le parole: «ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle» è aggiunta la seguente: «sole»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».
*9.037. Mazzetti, D'Attis, Pella.
*9.038. Lai.
*9.039. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci – banda ultra-larga e 5G» – M1C2 PNRR)

  1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
**9.040. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
**9.041. Lai.
**9.042. Mazzetti, D'Attis, Pella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci – banda ultra-larga e 5G» – M1C2 PNRR)

  1. All'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A.8, dopo le parole: «di altezza non superiori a centimetri 50» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e gli armadi stradali delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità».
  2. Fino al 31 dicembre 2026, per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra-larga, delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni di larghezza pari a 2 metri purché Pag. 136le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.
*9.043. Mazzetti, D'Attis, Pella.
*9.044. Lai.

(Inammissibile
limitatamente al comma 1)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia edilizia e urbanistica)

  1. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui al primo periodo, l'autorizzazione paesaggistica ha la medesima efficacia del titolo edilizio come prorogato,»;

   b) alla lettera b), dopo le parole: «i relativi piani attuativi,» sono inserite le seguenti: «gli accordi di programma»;

   c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti, comprese le loro relative ed eventuali rate.».
**9.045. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto.
**9.046. Del Barba, Faraone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.
*9.047. Steger, Manes.
*9.048. Ruffino, Bonetti, Grippo.
*9.049. Roggiani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per l'attuazione della Missione Salute-M6C1)

  1. L'articolo 44-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.
9.050. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 1.2.b9 M3C1-I – PNRR – nodo di Genova e terzo valico dei Giovi)

  1. Al fine di consentire l'esecuzione delle opere complementari alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del «Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana» delle aree del comune di Genova interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova-Campasso», ricompreso nel Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova.Pag. 137
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.051. Ghio, Pandolfo, Simiani, Peluffo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 1.4 M3C1 – PNRR – Sviluppo del Sistema Europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS)

  1. Al fine di ottimizzare e rendere più sicuro l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per lo sviluppo del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERMTS) di cui alla Missione 3 – Componente 1, investimento 1.4 del PNRR, è autorizzata la spesa di 504 milioni di euro, di cui 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 252 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 252 milioni di euro per l'anno 2025 e a 252 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.052. Casu, Barbagallo, Simiani, Ubaldo Pagano, Morassut.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 1.4 M3C1 – PNRR – Sviluppo del Sistema Europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS)

  1. Al fine di ottimizzare e rendere più sicuro l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per lo sviluppo del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERMTS), di cui alla Missione 3 – Componente 1, investimento 1.4 del PNRR, è autorizzata la spesa di 504 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 204 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e a 204 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.053. Casu, Barbagallo, Simiani, Ubaldo Pagano, Morassut.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 4.2: Sviluppo del trasporto rapido di massa (M2C2-I.4.2-25-26) - PNRR )

  1. Per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati per la realizzazione dei sistemi di trasporto Rapido di Massa (TRM) di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e a valere sulle risorse assegnate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 448 del 16 novembre 2021 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 345 del 22 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Con propri decreti, il Ministro Pag. 138delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla attribuzione dei suddetti finanziamenti alle amministrazioni locali titolari di progetti di interventi di sistemi di Trasporto Rapido di Massa in corso di realizzazione di cui al primo periodo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.056. Roggiani, Peluffo, Casu, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Misura M1C3-Cultura 4.0 – Investimento 2.3 del PNRR)

  1. Il termine del 31 dicembre 2024, previsto per la conclusione di parte dell'investimento del PNRR Missione 1, Componente 3 – Cultura 4.0, Misura 2 «Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale» – Investimento 2.3: «Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici», è prorogato al 31 marzo 2025, fermo restando il termine già previsto per la conclusione dell'investimento.
9.057. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di cultura per l'attuazione degli interventi previsti M1C3 – Investimento 2.4 del PNRR)

  1. Nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR per il recupero e il restauro di monumenti particolarmente rappresentativi dell'identità locale, al fine di sostenere la valorizzazione turistico-culturale del rifugio antiatomico denominato West Star di Affi, in provincia di Verona, in attuazione di quanto previsto dalla Missione 1 – Componente 3, investimento 2.4, «Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)», con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, da adottarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le risorse ai fini dell'attuazione del presente articolo.
9.058. Ambrosi.