CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 gennaio 2025
441.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 gennaio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 200/2024: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.
C. 2206 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, Pag. 20approvato dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2024, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.
  Fa presente che il testo del provvedimento, che non è stato modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è composto di due articoli ed è corredato di relazione tecnica. Segnala, inoltre, che nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio una nota contenente elementi informativi di risposta alle richieste formulate dalla relatrice.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione evidenzia che l'articolo 1 del decreto proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022, disponendo, altresì, che all'attuazione di tale misura si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Rileva che a tale disposizione e alle successive proroghe, da ultimo il decreto-legge n. 200 del 2023, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Segnala che la relazione tecnica ribadisce che dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In proposito, prende atto anche di quanto confermato dal Governo al Senato con specifico riguardo agli eventuali fabbisogni determinabili per effetto delle cessioni di mezzi e dotazioni militari e in merito ai costi per il trasporto e la consegna degli stessi al beneficiario della cessione. In particolare, fa presente che il Governo ha evidenziato che le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione con profondità pluriennale, che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei perimetri finanziari tracciati e, contestualmente, alla necessità di adeguare lo strumento militare alle necessità strategiche discendenti dall'analisi degli scenari geopolitici. Osserva come non sussista, pertanto, ad avviso del Governo, alcuna corrispondenza diretta tra il materiale ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle cessioni. Quanto alle spese di trasporto, fa presente che è stato rilevato che queste risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali e verranno sostenute nell'ambito di contratti già attivi e che, in ogni caso, è stato riferito che i suddetti decreti si inquadrano anche nel contesto dello strumento finanziario della European Peace Facility. Al riguardo, dunque, non ha osservazioni da formulare atteso quanto asseverato nella relazione tecnica e confermato dal Governo e tenuto, inoltre, conto del fatto che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sulla finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Al riguardo, fermo restando quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la clausola di invarianza in commento s'intenda comunque riferita all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Ciò posto, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) lamenta come dagli elementi informativi e dalle rassicurazioni forniti dal Governo non sia possibile, a suo avviso, trarre risposte esaustive e soddisfacenti in ordine ai profili di carattere finanziario del provvedimento.
  A tal riguardo, esprime, in primo luogo, perplessità in merito a quanto fatto presentePag. 21 dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, in relazione alla presunta non sussistenza di alcuna corrispondenza tra il materiale militare ceduto alle autorità governative dell'Ucraina e le esigenze di ripianamento delle scorte.
  Siffatta affermazione, infatti, implicherebbe, a suo avviso, che il complesso dei mezzi e materiali che l'Italia intende destinare a titolo gratuito all'Ucraina sono in realtà obsoleti, o, in alternativa, che, trattandosi di materiale ancora pienamente in grado di far fronte alle diverse esigenze operative che caratterizzano un teatro di guerra come quello ucraino, la loro cessione comporta necessariamente l'esigenza di procedere al ripianamento delle scorte, con una inevitabile insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Sottolinea, altresì, come i vincoli di segretezza che contraddistinguono il contenuto degli atti che dispongono le suddette cessioni di mezzi e materiali militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina precludano l'esercizio di qualsivoglia potere di controllo da parte della Commissione Bilancio in sede di valutazione dei profili finanziari di tali provvedimenti.
  Ritiene, inoltre, incongrua la risposta fornita dal Governo in relazione alle spese di trasporto dei suddetti mezzi e materiali, secondo la quale tale tipologia di spesa sarebbe sostenuta nell'ambito di contratti già attivi per le medesime esigenze, osservando come tale asserzione si giustifichi solo ove le suddette attività di trasporto siano previamente individuate nell'ambito di operazioni di trasferimento già previste in modo puntuale.
  Alla luce delle suesposte considerazioni, preannuncia il voto contrario del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle alla proposta di parere sul provvedimento in discussione.

  Marco GRIMALDI (AVS) annuncia la volontà di rivolgersi al Presidente della Camera al fine di chiedere la definizione di un metodo di lavoro diverso da quello fin qui seguito e in grado di assicurare che la Commissione Bilancio possa operare nel pieno esercizio delle proprie prerogative parlamentari di controllo in ordine al contenuto dei provvedimenti governativi che individuano l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto di trasferimento alle autorità governative ucraine.
  Prospetta, a tal proposito, la possibilità che la Commissione Bilancio si riunisca in seduta segreta, al fine di garantire un equilibrato contemperamento tra le esigenze di segretezza sottese alle operazioni di cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina e l'esigenza, a suo avviso non meno rilevante, di avere piena contezza, all'interno della Commissione Bilancio, del novero dei beni oggetto di cessione, consentendo a tale organo di poter operare una effettiva valutazione dei profili di carattere finanziario sottesi ai previsti trasferimenti.
  Ricorda, a tal riguardo, come solo all'interno del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica si svolga, ad oggi, un'attività informativa da parte del Governo in merito al contenuto di tali atti, evidenziando come, tuttavia, all'interno di tale organo parlamentare non siano rappresentati tutti i gruppi.
  In ordine al contenuto delle delucidazioni fornite dal Governo, denuncia come la mera reiterazione delle spiegazioni già fornite nel corso dell'esame di analoghi provvedimenti adottati per le medesime finalità nel corso degli ultimi tre anni evidenzi la debolezza delle argomentazioni dell'Esecutivo a fronte delle diverse criticità sollevate in merito ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti che hanno autorizzato, nel predetto arco temporale, la cessione delle dotazioni militari all'Ucraina. Osserva, a tal riguardo, come, in primo luogo, a fronte dell'asserita obsolescenza dell'arsenale militare, più volte invocata a giustificazione del fatto che la cessione di dotazioni non determina un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti, il Governo abbia adottato numerosi programmi pluriennali di spesa volti all'ammodernamento e al rinnovamento dell'arsenale militare.Pag. 22
  Per quanto attiene, invece, alle spese di trasporto sottese ai previsti trasferimenti di beni, reputa infondate le valutazioni sviluppate dal Governo circa la possibilità che a tali costi si possa far fronte nell'ambito di contratti già attivi, ricordando come siano numerosi i voli dell'Aeronautica militare resisi necessari nel corso degli ultimi anni al fine di assicurare che mezzi ed equipaggiamenti potessero raggiungere i rispettivi territori di impiego.
  Ribadisce, a tal proposito, come l'assenza di trasparenza che contraddistingue tali operazioni non consenta di verificare in modo puntuale l'effettiva entità delle spese militari sostenute dal Paese in favore delle autorità governative dell'Ucraina, ricordando, peraltro, come da un'analisi effettuata dall'Osservatorio sulle spese militari italiane risulti un incremento di queste ultime pari al 60 per cento rispetto al 2016. Chiede, infine, che sia chiarito se gli atti concernenti la cessione di dotazioni militari alle autorità ucraine siano effettivamente coperti dal segreto di Stato.
  Conclude preannunciando il voto contrario del gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere formulata dal relatore sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle considerazioni espresse dall'onorevole Dell'Olio e dall'onorevole Grimaldi, fa presente che il decreto-legge in discussione non è stato oggetto di modificazioni nel corso dell'esame presso il Senato e pertanto non può che ribadire quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, che risulta pienamente utilizzabile e quanto chiarito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, evidenziando come in tale sede il Governo abbia già avuto modo di precisare che i materiali e i mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri a essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Marco GRIMALDI (AVS) esprime un giudizio critico in merito alle spiegazioni fornite dalla sottosegretaria Albano, che a suo avviso non consentono di chiarire nessuno degli aspetti segnalati. Sottolinea, pertanto, la necessità che sulle tematiche sottese al provvedimento in esame si addivenga a un confronto approfondito tra le forze politiche anche in altre sedi, al fine di comprendere l'effettiva portata del meccanismo di cessione previsto dalla normativa oggetto di proroga ai sensi del presente decreto-legge e, soprattutto, di individuare in modo puntuale le diverse voci di spesa connesse ai suddetti trasferimenti di mezzi e materiali.
  Con specifico riferimento alle spese di trasporto osserva che, quand'anche i summenzionati decreti che individuano i beni oggetti di cessione si inquadrino nel contesto dello strumento finanziario della European Peace Facility, non verrebbe comunque meno la necessità di evidenziare e quantificare con precisione i relativi costi a carico della finanza pubblica.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  In proposito, nel rilevare che le proposte emendative in esso contenute non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Pag. 23

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.
C. 1424, approvato dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore nel corso della seduta del 22 gennaio 2025, fa presente che la collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome e organismi sportivi prevista dall'articolo 1, comma 2, per l'attuazione delle finalità del progetto di legge in esame, sarà realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la puntuale individuazione dei soggetti che saranno coinvolti nei Nuovi giochi della gioventù è rimessa al decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 2, comma 5.
  Osserva, altresì, che le disposizioni di cui al provvedimento in esame si riferiscono esclusivamente alla fase di avvio in forma sperimentale dei Nuovi giochi della gioventù e, pertanto, alla loro attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse espressamente destinate a tale sperimentazione e che, conseguentemente, si rende necessario sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, le quali prevedono che, all'esito della sperimentazione, sia adottato un decreto che adegui le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e provveda altresì alla quantificazione delle risorse necessarie ad assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi alla sperimentazione, rinviandone la copertura finanziaria a un successivo provvedimento legislativo.
  Evidenzia che, in relazione al profilo temporale della fase di sperimentazione dei Giochi, si rende necessario riformulare le disposizioni transitorie e finanziarie di cui all'articolo 6, al fine di aggiornare la quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame e di prevederne la decorrenza dall'anno 2025.
  Fa presente, inoltre, che appare necessario articolare la fase di avvio in forma sperimentale dei Nuovi giochi della gioventù in un biennio, costituito dagli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, anche tenuto conto dell'andamento dell'iter di esame del provvedimento.
  Rileva che dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione organizzatrice nazionale e delle sue articolazioni territoriali, previste dall'articolo 3, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'operatività dei predetti organismi le amministrazioni competenti potranno provvedere nell'ambito degli esistenti stanziamenti di bilancio.
  Chiarisce che allo svolgimento dei Nuovi giochi della gioventù negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione, nonché allo svolgimento, con cadenza annuale, di una celebrazione, presso la Presidenza delle regioni interessate, volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi medesimi, previsti rispettivamente dai commi 3 e 5 dell'articolo 3, si provvederà nell'ambito delle risorse complessivamente destinate all'attuazione del provvedimento, alla luce di quanto previsto dall'articolo 6.
  Fa presente, ancora, che dall'istituzione e dalla tenuta, presso le sedi provinciali e regionali della società Sport e salute Spa, di appositi annuari dei Nuovi giochi della gioventù, prevista dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le relative attività sono pienamente realizzabili nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali nella disponibilità della medesima società, destinate alla promozione dello sport nelle scuole.
  Evidenzia, inoltre, che dalla stipulazione di protocolli annuali o pluriennali tra gli istitutiPag. 24 scolastici e gli organismi sportivi per la realizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive, per le quali è prevista la partecipazione su base volontaria degli studenti, ai sensi dell'articolo 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli istituti scolastici potranno sostenere i costi relativi allo svolgimento dei corsi di avviamento e perfezionamento solo in presenza delle necessarie risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente provvedimento.
  Per quanto attiene all'istituzione del tavolo di lavoro per la prevenzione sanitaria di cui all'articolo 5, osserva che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto agli eventuali costi riconducibili al funzionamento e alle attività svolte dal suddetto tavolo si farà fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ferma restando l'esclusione della corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti, già prevista dall'articolo 5 del provvedimento in esame.
  Con riferimento all'ammontare delle risorse da destinare all'attuazione della sperimentazione dei Giochi, per quanto attiene all'anno scolastico 2024/2025, evidenzia che, sulla base del Protocollo d'intesa relativo alla realizzazione dei Giochi della gioventù, sottoscritto in data 31 maggio 2023 dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro per la disabilità, sono state già programmate iniziative finanziate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In particolare, fa presente che è previsto l'utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 2331, piano gestionale n. 5, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, pari a circa 3,9 milioni di euro, che sono finalizzate in gran parte all'organizzazione delle competizioni sportive scolastiche che da tempo si svolgono nella scuola secondaria di I e di II grado.
  Ricorda, in secondo luogo, che un ammontare di risorse pari a circa 5 milioni di euro è stato trasferito dal Ministro per lo sport e i giovani alla società Sport e salute Spa per la promozione e la realizzazione di competizioni sportive a livello scolastico.
  Chiarisce, inoltre, che per il finanziamento dell'estensione e del potenziamento delle attività previste nell'ambito dei Nuovi giochi della gioventù nell'anno scolastico 2024/2025 si prevede uno stanziamento aggiuntivo di risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, mentre per l'anno scolastico 2025/2026, anche in considerazione dell'ammontare di risorse complessivamente destinate allo svolgimento dei Giochi nell'anno scolastico 2024/2025, si prevede uno stanziamento complessivo di 10,03 milioni di euro per l'anno 2026.
  Per quanto attiene, infine, alla copertura finanziaria degli oneri autorizzati per l'anno 2026, rileva che questa potrà essere imputata, nella misura di 5 milioni di euro, al fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, nonché, nella misura di 5,03 milioni di euro, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del progetto di legge C. 1424, approvato dal Senato, e abb., recante disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome e organismi sportivi prevista dall'articolo 1, comma 2, per l'attuazione delle finalità del progetto di legge in esame, sarà realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la puntuale individuazione dei Pag. 25soggetti che saranno coinvolti nei Nuovi giochi della gioventù è rimessa al decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 2, comma 5;

    le disposizioni di cui al provvedimento in esame si riferiscono esclusivamente alla fase di avvio in forma sperimentale dei Nuovi giochi della gioventù e, pertanto, alla loro attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse espressamente destinate a tale sperimentazione;

    conseguentemente, si rende necessario sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, le quali prevedono che, all'esito della sperimentazione, sia adottato un decreto che adegui le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e provveda altresì alla quantificazione delle risorse necessarie ad assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi alla sperimentazione, rinviandone la copertura finanziaria a un successivo provvedimento legislativo;

    in relazione al profilo temporale della fase di sperimentazione dei Giochi, si rende necessario riformulare le disposizioni transitorie e finanziarie di cui all'articolo 6, al fine di aggiornare la quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame e di prevederne la decorrenza dall'anno 2025;

    appare, inoltre, necessario articolare la fase di avvio in forma sperimentale dei Nuovi giochi della gioventù in un biennio, costituito dagli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, anche tenuto conto dell'andamento dell'iter di esame del provvedimento;

    dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione organizzatrice nazionale e delle sue articolazioni territoriali, previste dall'articolo 3, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'operatività dei predetti organismi le amministrazioni competenti potranno provvedere nell'ambito degli esistenti stanziamenti di bilancio;

    allo svolgimento dei Nuovi giochi della gioventù negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione, nonché allo svolgimento, con cadenza annuale, di una celebrazione, presso la Presidenza delle regioni interessate, volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi medesimi, previsti rispettivamente dai commi 3 e 5 dell'articolo 3, si provvederà nell'ambito delle risorse complessivamente destinate all'attuazione del provvedimento, alla luce di quanto previsto dall'articolo 6;

    dall'istituzione e dalla tenuta, presso le sedi provinciali e regionali della società Sport e salute Spa, di appositi annuari dei Nuovi giochi della gioventù, prevista dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le relative attività sono pienamente realizzabili nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali nella disponibilità della medesima società, destinate alla promozione dello sport nelle scuole;

    dalla stipulazione di protocolli annuali o pluriennali tra gli istituti scolastici e gli organismi sportivi per la realizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive, per le quali è prevista la partecipazione su base volontaria degli studenti, ai sensi dell'articolo 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli istituti scolastici potranno sostenere i costi relativi allo svolgimento dei corsi di avviamento e perfezionamento solo in presenza delle necessarie risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente provvedimento;

    l'istituzione del tavolo di lavoro per la prevenzione sanitaria di cui all'articolo 5 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto agli eventuali costi riconducibili al funzionamento e alle attività svolte dal suddetto tavolo si farà fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ferma restando l'esclusione della corresponsionePag. 26 di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti, già prevista dall'articolo 5 del provvedimento in esame;

    con riferimento all'ammontare delle risorse da destinare all'attuazione della sperimentazione dei Giochi, per quanto attiene all'anno scolastico 2024/2025, occorre considerare che, sulla base del Protocollo d'intesa relativo alla realizzazione dei Giochi della gioventù, sottoscritto in data 31 maggio 2023 dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro per la disabilità, sono state già programmate iniziative finanziate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;

    in particolare, è previsto l'utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 2331, piano gestionale n. 5, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, pari a circa 3,9 milioni di euro, che sono finalizzate in gran parte all'organizzazione delle competizioni sportive scolastiche che da tempo si svolgono nella scuola secondaria di I e di II grado;

    in secondo luogo, un ammontare di risorse pari a circa 5 milioni di euro è stato trasferito dal Ministro per lo sport e i giovani a Sport e salute Spa per la promozione e la realizzazione di competizioni sportive a livello scolastico;

    per il finanziamento dell'estensione e del potenziamento delle attività previste nell'ambito dei Nuovi giochi della gioventù nell'anno scolastico 2024/2025 si prevede uno stanziamento aggiuntivo di risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, mentre per l'anno scolastico 2025/2026, anche in considerazione dell'ammontare di risorse complessivamente destinate allo svolgimento dei Giochi nell'anno scolastico 2024/2025, si prevede uno stanziamento complessivo di 10,03 milioni di euro per l'anno 2026;

    la copertura finanziaria degli oneri autorizzati per l'anno 2026 potrà essere imputata, nella misura di 5 milioni di euro, al fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, nonché, nella misura di 5,03 milioni di euro, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: Sono istituiti con le seguenti: Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono istituiti, in forma sperimentale,

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

  Art. 6. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 10,03 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede:

   a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 5,03 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambitoPag. 27 delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia, in primo luogo, come l'istituzione, in via sperimentale, dei Nuovi giochi della gioventù, allo stato riferita agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, appaia mal conciliarsi con le tempistiche di approvazione del presente provvedimento, ove si consideri, in particolare, che, presumibilmente, l'approvazione della presente proposta di legge interverrà quando l'anno scolastico 2024/2025 sarà oramai giunto in prossimità della sua conclusione. Chiede, pertanto, chiarimenti circa le effettive prospettive di avvio della fase sperimentale di svolgimento dei suddetti Giochi per l'anno scolastico in corso.
  Evidenzia, inoltre, che le spiegazioni fornite dal Governo, sulla cui base è stata formulata la proposta di parere del relatore, appaiono in vari punti apodittiche e prive, pertanto, della capacità di fornire risposte esaustive ai dubbi sottesi alle richieste di chiarimento che erano state avanzate nel corso della seduta del 22 gennaio 2025. Sottolinea, a tal riguardo, come il Governo si sia infatti limitato a ribadire, in particolare laddove erano stati richiesti chiarimenti in ordine ai diversi adempimenti che dovrebbero essere svolti dagli enti della pubblica amministrazione a vario titolo coinvolti nell'organizzazione dei Giochi, che le suddette ulteriori attività saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza peraltro aggiungere alcun elemento ulteriore in grado di suffragare in concreto tale asserzione.
  Fa presente, peraltro, come in tal modo si rischi di favorire il consolidamento di prassi cui potranno fare ricorso i diversi Governi che in futuro si avvicenderanno allorquando si dovrà dare riscontro ai rilievi posti dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario dei provvedimenti sottoposti al suo esame, e che determineranno un presumibile ulteriore indebolimento dei poteri di controllo della medesima Commissione.
  Ricorda, infine, come tale prassi rischi, peraltro, di porsi in contrasto non soltanto con la vigente formulazione dell'articolo 81 della Costituzione, ma anche con le più stringenti regole di bilancio adottate dall'Unione europea a seguito della conclusione dell'emergenza pandemica da COVID-19.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel fornire riscontro ai rilievi formulati dall'onorevole Pagano, evidenzia che le risorse stanziate dal provvedimento in esame per l'anno 2025 consentiranno lo svolgimento dei Nuovi giochi della gioventù nella fase finale dell'anno scolastico 2024/2025, aggiungendosi alle risorse già disponibili a legislazione vigente.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma.
C. 2034-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta dello scorso 15 gennaio, ha esaminato il testo del provvedimento in titolo, quale risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative presentate in sede referente, approvando un parere favorevole con una condizione.
  Rammenta, altresì, che, in pari data, la Commissione Affari costituzionali ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente recependo la predetta condizione senza apportare ulteriori modificazioni al testo.
  Tutto ciò considerato, propone di esprimere un parere favorevole sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

Pag. 28

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  In proposito, nel rilevare che le proposte emendative in esso contenute non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori.
C. 1573 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che il progetto di legge reca disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. Ricorda, altresì, che il provvedimento, di iniziativa popolare, è stato modificato, nel corso dell'esame in sede referente, dalle Commissioni riunite VI e XI.
  Per quanto concerne l'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame definiscono le finalità del provvedimento, volto a disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende. In proposito, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale e programmatico delle norme in esame.
  Con riferimento agli articoli 3 e 4, rileva che le disposizioni in esame prevedono che, nelle imprese in cui l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in base al sistema dualistico, gli statuti possano prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza. Rileva che, nelle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti. Al riguardo, non formula osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Per quanto concerne l'articolo 5, rileva preliminarmente che la norma in esame, sembra prevedere, per altro con una formulazione non sufficientemente chiara, che, per l'anno 2025, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, il limite di importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 182 sia innalzato a 5.000 euro lordi, rispetto ai 3.000 euro lordi previsti dalla legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ai sensi di quanto previsto dal comma 3.
  Ciò premesso, fa presente come appaia necessario che il Governo, da un lato, chiarisca se il significato della disposizione sia quello testé evidenziato, valutando l'opportunitàPag. 29 di prevedere una riformulazione della disposizione stessa, anche al fine di renderla coerente con gli effetti finanziari quantificati, dall'altro, fornisca dati ed elementi volti a consentire una verifica degli effetti medesimi a partire dalla base imponibile considerata ai fini della stima, ivi comprese le maggiori entrate valutate in 100.000 euro per l'anno 2027 utilizzate a copertura di quota parte degli oneri ai sensi dell'articolo 15.
  In merito all'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame recano la disciplina dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori, prevedendo la possibilità che tali piani individuino gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società e attribuiscano azioni in sostituzione di premi di risultato, che, qualunque ne sia il valore e indipendentemente dalle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggette all'imposta sostitutiva del 10 per cento per i premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Rileva che viene, altresì, precisato che, per l'anno 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Specifica che alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Al riguardo, rileva che appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi volti a consentire una verifica delle minori entrate derivanti dalla norma in esame, a partire dalla base imponibile considerata ai fini della stima.
  Per quanto concerne gli articoli 7 e 8, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le aziende possano promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche finalizzate a proporre piani di miglioramento e di innovazione dei processi produttivi e dei servizi e dell'organizzazione del lavoro e possano prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, figure di referenti in ambiti legati al welfare. Osserva che le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse. Al riguardo, non formula osservazioni, posto che le disposizioni in esame appaiono di carattere discrezionale e di contenuto ordinamentale.
  Con riferimento agli articoli da 9 a 11, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano la partecipazione dei lavoratori alle procedure di consultazione. Rileva che, a tal fine, si prevede che nelle imprese, nell'ambito di apposite commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possano essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. Rileva che, nell'ambito delle procedure di consultazione, si prevede che in caso di controversie interpretative in ordine alle modalità di esecuzione delle procedure, ovvero di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente per ottenere un suo pronunciamento. In proposito, non formula osservazioni, atteso che le disposizioni appaiono di carattere discrezionale e di contenuto ordinamentale. Con riferimento ai compiti assegnati dalle disposizioni in esame alla Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, di cui al successivo articolo 13, rinvia alle considerazioni svolte relativamente alla suddetta disposizione.
  Per quanto riguarda l'articolo 12, rileva che le disposizioni in esame prevedono una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue per i rappresentanti facenti parte delle commissioni di cui all'articolo 7 nonché per coloro che partecipano agli organi societari di cui agli articoli 3 e 4. Rileva che i corsi di formazione possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-Pag. 30legge n. 34 del 2020 e i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. In proposito, non formula osservazioni, atteso che le disposizioni in esame coinvolgono solo le imprese che discrezionalmente prevedono la partecipazione dei lavoratori agli organismi di cui agli articoli 3 e 4 e che attivano le commissioni paritetiche di cui all'articolo 7, potendosi in tale prospettiva avvalere dei fondi sopramenzionati in presenza delle occorrenti disponibilità.
  Per quanto concerne l'articolo 13, evidenzia preliminarmente che le norme in esame istituiscono la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori presso il CNEL. In particolare, sono disciplinate la composizione, consistente in diciassette componenti dei quali uno in rappresentanza del CNEL e uno in rappresentanza del Ministero del lavoro, la nomina e le funzioni della Commissione. Rileva che le norme, prive di autorizzazioni di spesa, non sono assistite dalla consueta clausola di esclusione degli emolumenti comunque denominati né da una clausola di invarianza finanziaria. In proposito, rileva che andrebbe chiarito se dal funzionamento della Commissione derivino nuovi o maggiori oneri, sia in relazione ad emolumenti e rimborsi spese per i componenti sia in relazione alle spese di funzionamento per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti in materia di partecipazione dei lavoratori, ad esempio riferite a locali, attrezzature, personale di segreteria ecc. Specifica che, in caso affermativo, tenuto conto che la Commissione è istituita presso il CNEL, che è organo di rilievo costituzionale dotato di autonomia finanziaria, ma comunque incluso nel perimetro del conto consolidato della pubblica amministrazione, andrebbe chiarito se il CNEL stesso possa sostenere detti oneri nell'ambito delle risorse proprie senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 14, rileva che le disposizioni in esame includono le società cooperative tra i soggetti cui si applica la legge in esame. In proposito, non formula osservazioni, ferme restando le osservazioni già formulate in merito agli articoli 5 e 6.
  Per quanto riguarda l'articolo 15, in merito ai profili di quantificazione, rinvia a quanto osservato in ordine all'articolo 5 per quanto riguarda le maggiori entrate di 100.000 euro per l'anno 2027 utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dal rifinanziamento, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 800.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge di bilancio per il 2025, legge n. 207 del 2024.
  In proposito, rileva che il citato comma 457 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'attuazione di disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Al riguardo, ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3092 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari alla dotazione prevista dalla legge di bilancio per il 2025. In proposito, nel prendere atto che l'utilizzo del Fondo è conforme alle finalità per le quali esso è stato istituito, non ha osservazioni da formulare.
  Segnala, infine, che il comma 2 dell'articolo 15 incrementa il medesimo Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 207 del 2024 di 100.000 euro per l'anno 2027, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5. Al riguardo, fermo quanto rilevato in ordine ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in altra seduta.

  Giovanni Luca CANNATA (FDI), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi Pag. 31il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi.
C. 792, approvato dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato della Repubblica in data 18 gennaio 2023, ha ad oggetto la modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito di un fondo per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'organizzazione di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.
  Al riguardo, segnala preliminarmente che, nella seduta del 23 novembre 2023, la Commissione Bilancio aveva espresso, all'indirizzo della Commissione Cultura, un parere favorevole sul provvedimento nel presupposto che l'iter del provvedimento si concludesse entro l'esercizio finanziario 2023. Segnala, altresì, che la VII Commissione ha concluso l'iter in sede referente, in data 5 dicembre 2023, senza apportare modificazioni al testo trasmesso dal Senato.
  Ciò posto, con riferimento ai profili di competenza di questa Commissione, ricorda che l'articolo 1 del disegno di legge in esame, nell'introdurre l'articolo 2-bis nella menzionata legge n. 211 del 2020, provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
  In proposito, ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, il Governo aveva confermato la sussistenza delle risorse poste a copertura per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  Al riguardo, tenuto conto del tempo trascorso dall'espressione del parere della Commissione Bilancio all'indirizzo della Commissione Cultura e, nello specifico, del fatto che gli esercizi finanziari 2023 e 2024 si sono nel frattempo conclusi, rileva l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria. Al fine di mantenere fermo il profilo triennale del finanziamento, osserva come si renda peraltro necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse dei due fondi utilizzati con finalità di copertura anche per gli anni 2026 e 2027 e alla circostanza che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse per le predette annualità.
  Segnala, inoltre, l'opportunità di sopprimere, nell'ambito del nuovo articolo 2-bis aggiunto alla legge n. 211 del 2000, il comma 4, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, posto che tale previsione sembrerebbe di fatto assorbita da quanto stabilito in via generale dall'articolo 20, comma 30, Pag. 32della legge n. 207 del 2024, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, che per l'appunto autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. A tale riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, fa presente che tanto il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto il Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, oggetto di riduzione con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal progetto di legge in esame, recano le necessarie disponibilità anche per gli anni 2026 e 2027 e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse per le predette annualità.
  Evidenzia, inoltre, che è opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 2-bis della legge n. 211 del 2000, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 792, approvata dal Senato della Repubblica, e abb., recante modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di “viaggi nella memoria” nei campi medesimi;

   rilevato che l'articolo 2-bis, comma 2, della legge n. 211 del 2000, introdotto dall'articolo 1 del progetto di legge in esame, provvede all'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo 2-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

   rilevato che, in considerazione della conclusione degli esercizi finanziari 2023 e 2024, si rende necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e adeguare, conseguentemente, la relativa copertura finanziaria;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    tanto il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto il Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, oggetto di riduzione con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal progetto di legge in esame, recano le necessarie disponibilità anche per gli anni 2026 e 2027 e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse per le predette annualità;

    è opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 2-bis della legge n. 211 del 2000, Pag. 33introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 1, sostituire le parole: 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: 2025, 2026 e 2027.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al comma 2, sostituire le parole: 2023, 2024 e 2025, ovunque ricorrono, con le seguenti: 2025, 2026 e 2027;

   sopprimere il comma 4.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate nel corso della seduta del 23 ottobre 2024, fa presente che gli interventi previsti dal provvedimento in esame non possono essere ricondotti, nel loro complesso, ad attività che possono essere svolte dalle amministrazioni pubbliche competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Evidenzia che, in tale contesto, le misure previste dal provvedimento potranno trovare copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità, che reca una dotazione pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  Rileva che si rende necessario, pertanto, sopprimere le disposizioni del provvedimento che prefigurano la costituzione di strutture o la realizzazione di attività non compatibili con il finanziamento previsto dalla legge di bilancio per l'anno 2025, con particolare riferimento alla tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da obesità da parte di équipe multidisciplinari, prevista dall'articolo 1, comma 1, alla qualificazione dell'obesità come malattia cronica, prevista dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 3, comma 1, nonché alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, lettere l) e m), che prevedono la realizzazione di reti regionali per l'assistenza alla persona con obesità, attraverso l'integrazione dei centri di riferimento regionali per la cura dell'obesità con la chirurgia bariatrica e la medicina territoriale, nonché la realizzazione di iniziative rivolte alla garanzia del pieno accesso alle cure e ai trattamenti nutrizionali, farmaceutici e chirurgici.
  Sottolinea che, allo stesso fine, occorre precisare che le iniziative volte a rendere consapevoli le studentesse e gli studenti sull'importanza di un corretto stile di vita, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), hanno carattere extracurriculare, nonché escludere il carattere permanente delle campagne di informazionePag. 34 di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g).
  Rappresenta che si rende, inoltre, necessario prevedere una specifica autorizzazione di spesa finalizzata alla promozione della formazione e dell'aggiornamento, in materia di obesità e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i).
  Con riferimento all'Osservatorio per lo studio dell'obesità, istituito dall'articolo 4, chiarisce che questo opererà con le strutture, i mezzi e il personale in dotazione al Ministero della salute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Evidenzia, altresì, che, al fine di assicurare che dal funzionamento del predetto Osservatorio per lo studio dell'obesità non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre prevedere espressamente che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Fa presente, infine, che occorre, altresì, prevedere una specifica autorizzazione di spesa riferita all'attuazione delle azioni, individuate dal Ministero della salute, in materia di informazione, sensibilizzazione ed educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione, nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, di cui all'articolo 5.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 741 e abb., recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli interventi previsti dal provvedimento in esame non possono essere ricondotti, nel loro complesso, ad attività che possono essere svolte dalle amministrazioni pubbliche competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    in tale contesto, le misure previste dal provvedimento potranno trovare copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per l'anno 2025), al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità, che reca una dotazione pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

    si rende necessario, pertanto, sopprimere le disposizioni del provvedimento che prefigurano la costituzione di strutture o la realizzazione di attività non compatibili con il finanziamento previsto dalla legge di bilancio per l'anno 2025, con particolare riferimento alla tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da obesità da parte di équipe multidisciplinari, prevista dall'articolo 1, comma 1, alla qualificazione dell'obesità come malattia cronica, prevista dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 3, comma 1, nonché alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, lettere l) e m), che prevedono la realizzazione di reti regionali per l'assistenza alla persona con obesità, attraverso l'integrazione dei centri di riferimento regionali per la cura dell'obesità con la chirurgia bariatrica e la medicina territoriale, nonché la realizzazione di iniziative rivolte alla garanzia del pieno accesso alle cure e ai trattamenti nutrizionali, farmaceutici e chirurgici;

    allo stesso fine, occorre precisare che le iniziative volte a rendere consapevoli le studentesse e gli studenti sull'importanza di Pag. 35un corretto stile di vita, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), hanno carattere extracurriculare, nonché escludere il carattere permanente delle campagne di informazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g);

    si rende, inoltre, necessario prevedere una specifica autorizzazione di spesa finalizzata alla promozione della formazione e dell'aggiornamento, in materia di obesità e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i);

    l'Osservatorio per lo studio dell'obesità, istituito dall'articolo 4, opererà con le strutture, i mezzi e il personale in dotazione al Ministero della salute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    al fine di assicurare che dal funzionamento del predetto Osservatorio per lo studio dell'obesità non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre prevedere espressamente che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

    occorre, altresì, prevedere una specifica autorizzazione di spesa riferita all'attuazione delle azioni, individuate dal Ministero della salute, in materia di informazione, sensibilizzazione ed educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione, nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, di cui all'articolo 5,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sopprimere le parole: mediante la tempestiva presa in carico da parte di équipe multidisciplinari;

   al comma 2, sopprimere la parola: cronica,.

  All'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: 1. Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   all'articolo 3:

    a) al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione di iniziative rivolte:

    b) al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: , e favorendo la formazione dei professionisti sanitari nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

    c) al comma 3, lettera f), sostituire le parole: , ed iniziative volte con le seguenti: e volte;

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    d) al comma 3, lettera g), sopprimere la parola: permanenti;

    e) al comma 3, sostituire le lettere i), l), m) con la seguente: i) a promuovere la più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesità esistenti in modo da favorire l'accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesità;

    f) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento, in materia di obesità e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.;

    g) sostituire la rubrica con la seguente: Interventi per la prevenzione e la cura dell'obesità.

  All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.;

   sostituire l'articolo 6 con il seguente:

  Art. 6. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 3-bis, e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti dell'OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.