CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 gennaio 2025
439.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise. Atto n. 237.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione (Finanze),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise;

   considerato che lo schema di decreto intende attuare la legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), con particolare riferimento agli articoli 12, 16 e 18, recanti principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

   ricordato che l'articolo 1 del provvedimento definisce e disciplina la figura del soggetto obbligato accreditato – SOAC, ovvero il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, con sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del possesso di una particolare affidabilità nell'ambito del regime fiscale dell'accisa;

   preso atto che nell'ambito di specifiche filiere – quali i depositi di tabacchi lavorati e il vettoriamento o la distribuzione di gas naturale mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti – sembrano sussistere minori rischi di comportamenti illeciti, anche in considerazione della natura dell'attività svolta e dell'attuale regime di esonero dagli obblighi di cauzione;

   considerato che la legge di bilancio per l'anno 2025, ai commi 434 e 435 dell'articolo 1, oltre a prevedere la facoltà dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e di prodotti contenenti o meno nicotina, tra cui i prodotti liquidi da inalazione, dispone la facoltà di esonero dalla prestazione di cauzione per tali ultimi prodotti in giacenza nei depositi;

   considerato altresì che l'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, non ripropone la facoltà dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – prevista invece dal vigente articolo 5, comma 3, del Testo unico delle accise – di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione le ditte affidabili e di notoria solvibilità con riferimento ai tabacchi lavorati in giacenza nei depositi;

   viste le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9-octies, comma 2, del provvedimento in esame, che elenca le semplificazioni e facilitazioni applicabili ai SOAC, consentendo – alla lettera d) – la dilazione fino a un massimo di 24 mesi del termine per l'applicazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche;

   considerato che l'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame estende la durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti del tabacco a mezzo di patentino da 2 a 4 anni e il successivo comma 2, coerentemente, prevede che tale estensione si applichi anche alle autorizzazioniPag. 35 in corso di validità alla data di efficacia delle disposizioni del provvedimento in esame, e che per i prodotti da inalazione senza combustione (articolo 62-quater, comma 1-bis, del Testo unico delle accise) e per i prodotti contenenti nicotina (articolo 62-quater.1, comma 1, del medesimo Testo unico), l'articolo 1, comma 1, lettere p) e q) del provvedimento in esame prevede esclusivamente l'estensione a 4 anni della durata delle relative autorizzazioni alla vendita, senza nulla disporre in merito alle autorizzazioni in corso di validità;

   richiamati i contenuti dell'articolo 3, concernente il rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi;

   considerata infine l'opportunità di aggiornare i riferimenti normativi contenuti nel Testo unico delle accise,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un eventuale regime agevolativo e semplificato per i soggetti che, pur affidabili e di notoria solvibilità, non possiedono i requisiti per essere considerati SOAC, con particolare riferimento ai titolari di depositi di tabacchi lavorati e ai soggetti che effettuano il vettoriamento o la distribuzione di gas naturale mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti;

   b) valuti il Governo l'opportunità di introdurre, all'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione le ditte affidabili e di notoria solvibilità con riferimento ai tabacchi lavorati in giacenza nei depositi;

   c) valuti il Governo l'opportunità – all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9-octies, comma 2, lettera d) – di estendere ad almeno 36 mesi il termine entro cui applicare i contrassegni di Stato per i prodotti alcolici;

   d) valuti il Governo l'opportunità di allineare la durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione, nonché dei prodotti contenenti nicotina, in corso di validità, alle analoghe previsioni di cui al richiamato articolo 4;

   e) valuti il Governo l'opportunità – con riferimento ai criteri da seguire per il trasferimento delle rivendite ordinarie di tabacchi – di specificare all'articolo 3, comma 1, lettera a), che la distanza minima dalla rivendita più vicina alla sede proposta per il trasferimento sia pari a 600 metri;

   f) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 1, lettera b), allo scopo di specificare che tale disposizione si applica alle sole rivendite speciali site in impianti di distribuzione di carburante, in coerenza con quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento;

   g) valuti il Governo l'opportunità, ai fini di un coerente, compiuto e sistematico inquadramento normativo, di riportare nell'ambito del Testo unico delle accise la disposizione di cui all'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) che affida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà di esonerare i soggetti richiedenti, alle condizioni ivi previste, dalla prestazione della garanzia nei casi e per i prodotti previsti dall'articolo 6, comma 4, del suindicato Testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 434, della citata legge n. 207 del 2024;

   h) valuti il Governo l'opportunità di aggiornare il riferimento normativo al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale – TULD (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973), contenuto nel vigente articolo 3, comma 2, del Testo unico delle accise, in ragione dell'avvenuta abrogazione del TULD da parte del decreto legislativo n. 141 del 2024;

   i) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel testo del decreto la previsione di un tendenziale riavvicinamento, in un Pag. 36congruo arco di tempo e nella misura compresa tra 1 e 2 centesimi di euro, delle aliquote dell'accisa applicate al gasolio e alla benzina, in modo da tener conto dell'impatto ambientale ed economico di ciascun prodotto, destinando le risorse al trasporto pubblico locale. Alle anzidette misure dovrà essere data attuazione, valutato il contesto di riferimento, con apposito decreto interministeriale;

   j) valuti il Governo l'opportunità di differire al 1° gennaio 2026 l'efficacia della nuova disciplina, per dare modo a tutti i soggetti coinvolti di riorganizzare i processi e adeguare i relativi sistemi informativi;

   k) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, a favore delle regioni, modalità di compensazione delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto in esame, mediante l'inserimento nell'articolato di una specifica disposizione del seguente tenore: «In sede di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2023, n. 111, è valutata l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6 e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.»;

   l) valuti il Governo l'opportunità di assicurare il coordinamento normativo con la nuova disciplina in tema di dilazione dei pagamenti, contenuta nell'articolo 46 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi», attraverso una modifica all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del Testo unico delle accise, volta a sostituire la vigente espressione «pagamento differito» con la seguente: «pagamento dilazionato»;

   m) valuti il Governo l'opportunità di definire il regime fiscale applicabile ai sottoprodotti derivanti dai processi di dealcolazione del vino.