CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 gennaio 2025
439.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 23 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 12.30.

DL 200/2024: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.
C. 2206 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, rileva che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite III e IV, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (C. 2206), già approvato dal Senato.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali approfondimenti fa presente che il decreto-legge si compone di due articoli.
  In particolare, l'articolo 1, al comma 1, dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-bis del decreto-leggePag. 21 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.
  L'autorizzazione è concessa «nei termini e con le modalità» stabilite nella normativa richiamata. In questo senso ricordo che il suddetto articolo 2-bis ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare – di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento. Evidenziando come l'autorizzazione alla cessione sia stata già prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024, dal decreto-legge n. 200 del 2023 (convertito dalla legge n. 12 del 13 febbraio 2024), di contenuto identico al presente decreto-legge, ricorda che, ai sensi del citato articolo 2-bis, l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. In relazione alle cessioni de quibus, rileva che sono stati finora emanati dieci decreti ministeriali dal medesimo contenuto, il primo dei quali in data 2 marzo 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo) e l'ultimo dei quali in data 12 dicembre 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre). Ricorda che i mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui si autorizza la cessione sono elencati in un allegato, «elaborato dallo Stato maggiore della difesa», che è classificato, e quindi non disponibile. Segnala inoltre che lo Stato maggiore della difesa viene autorizzato ad adottare «le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti» e fa presente che, in relazione a ciascuno di questi decreti ministeriali, il Ministro della difesa pro tempore è audito presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).
  Il comma 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria. Come si legge nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, dall'attuazione dell'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa. Eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Precisa che le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per la parte ricevente (cioè il governo ucraino) ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello Strumento europeo per la pace (European Peace Facility). Rilevando che per tali cessioni il Consiglio dell'Unione ha finora disposto lo stanziamento di 6,1 miliardi di euro, fa presente che nel marzo 2024 è stato anche istituito, all'interno dello strumento, un fondo speciale per il sostegno all'Ucraina, con ulteriori 5 miliardi di euro.
  L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 28 dicembre 2024.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili sia alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che alla materia «difesa e Forze armate», entrambe demandate alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a) e lettera d) della Costituzione).
  Il provvedimento infatti è connesso con la necessità di ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali.Pag. 22
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori.
C. 1573 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VI e XI, la proposta di legge d'iniziativa popolare C. 1573, recante «La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori», e le abbinate proposte di legge.
  Segnala che il provvedimento, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente è passato da 22 a 15 articoli, suddivisi in otto Capi.
  Rinviando per eventuali approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che l'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge, che è quella di disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende, individuando le forme di promozione e incentivazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale. Il provvedimento inoltre mira a introdurre norme finalizzate a rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, preservando e incrementando i livelli occupazionali e valorizzando il lavoro sul piano economico e sociale.
  L'articolo 2 reca le definizioni utili ai fini della medesima proposta.
  L'articolo 3 disciplina la partecipazione gestionale dei lavoratori – ovvero quella che si traduce nella collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa – prevedendo, per le imprese che adottano il sistema dualistico, di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del Codice civile – ovvero con un «consiglio di gestione», a cui spetta la gestione dell'impresa, e con un «consiglio di sorveglianza», a cui spettano compiti diversi, tra cui quelli di sorveglianza – che gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, individuati sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle cause di esclusione della relativa nomina (di cui all'articolo 2409-duodecies del Codice civile).
  L'articolo 4 disciplina invece la partecipazione gestionale dei lavoratori nelle società che non adottano il sistema dualistico, stabilendo che gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, ove costituito, al comitato per il controllo sulla gestione, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuati, dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi. Gli amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza (di cui all'articolo 2409-septiesdecies del Codice civile) e di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.
  L'articolo 5, intervenendo in tema di distribuzione degli utili, riduce, per il 2025, dal 10 al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi (in luogo dei 3.000 previsti a regime), l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) concernente le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una Pag. 23quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali.
  L'articolo 6 prevede che nelle aziende possano essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società tra quelli di cui agli articoli 2349 (azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro), 2357 (acquisto delle proprie azioni), 2358 (altre operazioni sulle proprie azioni) e 2441, comma 8, (diritto di opzione per le azioni di nuova emissione) del Codice civile, nonché l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina, di cui all'articolo 1, comma 184-bis, della legge n. 208 del 2015, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e dall'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10 per cento, taluni contributi e i valori delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti. La disposizione prevede, altresì, per il solo anno 2025, l'esenzione dalle imposte sui redditi dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro, nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare.
  L'articolo 7 prevede la possibilità per le aziende di promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche con la finalità di predisporre proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.
  L'articolo 8 riconosce altresì alle aziende la possibilità di prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, diverse figure di referenti, tra cui quelli della formazione e dei piani di welfare. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione organizzativa dei lavoratori.
  L'articolo 9 prevede la possibilità che le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.
  L'articolo 10 definisce la procedura di consultazione, che deve svolgersi secondo determinate modalità ed entro specifici termini.
  L'articolo 11 fa salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.
  L'articolo 12 prevede, per i rappresentanti delle commissioni paritetiche e i partecipanti al consiglio di sorveglianza e al consiglio di amministrazione delle aziende, una formazione (anche in forma congiunta) non inferiore a 10 ore annue, finalizzata a sviluppare conoscenze e competenze tecniche e specialistiche, nonché trasversali. Tali corsi possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il fondo nuove competenze e i fondi interprofessionali per la formazione continua.
  L'articolo 13 dispone l'istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, con funzioni interpretative e di indirizzo sull'attuazione della partecipazione dei lavoratori alle aziende, proponendo altresì agli organismi paritetici eventuali misure correttive in caso di violazione di norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori.
  L'articolo 14 prevede l'applicazione delle disposizioni del provvedimento de quo alle società cooperative in quanto compatibili.
  L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, faccio presente che le disposizioni del provvedimento sono essenzialmente riconducibili alla materia dell'«ordinamento civile», oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono Pag. 24tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro. Le disposizioni che prevedono incentivi di carattere fiscale sono inoltre riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», parimenti oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Per quanto poi concerne il rispetto degli altri princìpi costituzionali, segnalo che l'articolo 1, concernente le finalità e l'oggetto della proposta di legge, prevede un espresso riferimento all'articolo 46 della Costituzione. In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che il provvedimento disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende, e individua le forme di promozione e incentivazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 23 gennaio 2025.

Audizione informale di rappresentanti dei sindacati sindacato unitario lavoratori polizia locale (SULPL) e del sindacato DiCCAP (Dipartimento autonomie locali – polizie locali), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1716 Governo e C. 1727 Paolo Emilio Russo, recanti «Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.