ALLEGATO 1
5-03382 Barzotti: Iniziative volte a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori presso il centro Solvay di Bollate.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dagli Onorevoli interroganti, con il quale viene chiesto quali iniziative si intenda adottare per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori presso il centro Solvay Italia di Bollate (Mi) in relazione all'uso e alla produzione del composto chimico Pfas, acquisite le informazioni dalla competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dagli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente mi preme evidenziare che il tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro riveste particolare rilevanza per il Governo, come testimoniano i numerosi interventi normativi in materia.
Rappresento, a tal proposito, che in data 11 ottobre 2024 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 135 del 2024 che attua la Direttiva UE 2022/4391, con l'obiettivo di aggiornare e rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Le nuove norme aggiornano la disciplina dettata dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, introducendo importanti novità che riguardano la gestione delle sostanze tossiche per la riproduzione umana negli ambienti di lavoro.
Giova, inoltre, segnalare che, accanto alle tutele previste nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, vi è il decreto legislativo n. 105 del 2015 che recepisce la Direttiva UE 2012/18 relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, con il precipuo fine di dettare disposizioni finalizzate a prevenire danni rilevanti collegati alla produzione e all'uso determinate sostanze rischiose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
Con riferimento alla società Solvay, evidenzio che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha riferito che, con riguardo alla situazione dello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo, l'area è sottoposta ad un monitoraggio rigoroso, infatti, sono state effettuate diverse campagne di monitoraggio, a partire dal 2021, in varie matrici ambientali.
Per quanto riguarda il sito di Bollate, nel prendere atto di quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti, assicuro che verranno fornite le richieste informazioni, all'esito di ulteriori risultanze pervenute sulla questione.
Per completezza, in merito al controllo dei Pfas nelle acque per il consumo umano si segnala, che la regione Lombardia ha riferito che Bollate è stato soggetto alla Campagna di prelievi attivata da regione Lombardia nel 2021, 5 anni in anticipo rispetto all'obbligo di campionamento previsto per il 2026. Gli esiti dei campionamenti nel comune di Bollate sono risultati conformi alla normativa italiana. Pertanto, secondo quanto riferito dalla regione Lombardia la società è soggetta ad un numero di controlli importanti in merito alla tutela della salute dei lavoratori e non si sono registrati esiti sfavorevoli nei controlli dal 2021. Anche i dati sulle acque per il consumo umano non hanno fornito esiti sfavorevoli.
Sul punto posso assicurare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle proprie competenze, manterrà alta l'attenzione sugli esiti dei controlli anche ispettivi e le verifiche biosanitarie che verranno svolte da parte delle strutture competenti e ribadisco l'impegno costante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'attuazione di politiche strategiche finalizzate a garantire il maggior livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti nella lavorazione di agenti chimici.
ALLEGATO 2
5-03383 Scotto: Peggioramento della situazione previdenziale dei lavoratori soprattutto per quanto riguarda la condizione dei giovani lavoratori.
TESTO DELLA RISPOSTA
Grazie Presidente. Ringrazio l'Onorevole interrogante per aver posto un quesito particolarmente rilevante che riguarda le misure di flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro previste dal Governo e pone l'attenzione, in particolare, sull'applicazione degli incrementi anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, soprattutto con riferimento alla condizione dei giovani lavoratori.
Voglio rassicurare che nessun aumento è previsto, come reso noto anche dall'Inps che con comunicato stampa del 9 gennaio scorso ha smentito l'applicazione di nuovi requisiti pensionistici. L'Istituto garantisce che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate. È noto che la speranza di vita può variare e crescere anno dopo anno, ma non è nostra intenzione far crescere l'età pensionabile oltre i 67 anni. La ratio della norma di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, ossia il meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, non può prescindere, infatti, da una valutazione politica circa l'età minima per accedere alla pensione. Tanto è vero che, come ricordato anche dall'interrogante, con decreto-legge n. 4 del 2019 tale meccanismo fu congelato fino al 31 dicembre 2026. Ribadisco, pertanto, che questo Governo non ha alcuna intenzione di aumentare quella soglia e, quindi, adotterà nei tempi opportuni e in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie iniziative per agire in tal senso.
Per quanto riguarda le politiche previdenziali adottate, voglio sottolineare che con la legge di bilancio per il 2025 il Governo ha confermato i canali di uscita anticipata (Quota 103, Ape sociale e Opzione donna) e ha introdotto la possibilità di anticipare la pensione a 64 anni attraverso il cumulo della previdenza obbligatoria con quella complementare. Questa opzione ha innovato profondamente il sistema, perché attribuisce rilievo ad una ulteriore forma di copertura pensionistica rispetto a quelle tradizionalmente accreditate a tal fine, consentendo il collegamento tra prestazioni del primo e del secondo pilastro per raggiungere le soglie di trattamento pensionistico che consentono l'uscita anticipata a 64 anni.
Con riferimento alle giovani generazioni, certamente particolare attenzione merita il tema dell'equità intergenerazionale, specie con riferimento ai profili di adeguatezza del trattamento pensionistico, poiché il sistema di calcolo interamente contributivo del trattamento pensionistico ha una correlazione effettiva con i versamenti contributivi effettuati durante la carriera lavorativa.
Al fine di garantire opportune forme di tutela per le ipotesi di alternanza tra periodi non lavorati e periodi lavorati è stata introdotta, inoltre, con la legge di bilancio 2024 la cosiddetta «pace contributiva», una misura che consente, per il biennio 2024-2025, ai lavoratori privi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996, di riscattare periodi non coperti da contribuzione per un periodo massimo di 5 anni.
In favore della costruzione di un trattamento pensionistico più adeguato per i giovani, va comunque segnalato che l'articolo 1, commi 169 e 170, della legge di bilancio 2025 prevede che chi si iscriverà per la prima volta all'Inps da quest'anno, come dipendente o autonomo o parasubordinato,Pag. 194 potrà decidere di versare fino al 2 per cento in più dei propri contributi.
Concludo assicurando la massima attenzione al tema segnalato determinante per il futuro del sistema previdenziale italiano e sin d'ora assicuro il mio impegno volto a fare il possibile affinché non si verifichi nessun aumento dei requisiti pensionistici.
ALLEGATO 3
5-03384 Soumahoro: Iniziative volte a salvaguardare gli stabilimenti produttivi e l'occupazione relativi alle industrie del «bianco».
TESTO DELLA RISPOSTA
Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito proposto, in merito al quale, acquisiti elementi informativi dalla competente direzione generale, dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalla regione Lombardia, si rappresenta quanto segue.
Relativamente alla Candy Hoover Group, sito presso il comune di Brugherio in provincia di Monza Brianza, risulta che in favore dei lavoratori ivi dipendenti sono stati riconosciuti ammortizzatori sociali quasi ininterrottamente dal 2013. È stata, infatti, autorizzata, a seguito della stipula di diversi contratti di solidarietà, la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo dal 1° novembre 2021 al 31 novembre 2023 poi da ultimo, con decreto direttoriale n. 1828 del 6 dicembre 2023 è stato concesso, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2024, interrotto poi anticipatamente al 1° maggio, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 251 lavoratori, a fronte della stipula di un contratto di solidarietà sottoscritto in data 29 novembre 2023.
Secondo quanto riferito dalla regione Lombardia, la fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società si è conclusa il 20 gennaio 2025 con la sottoscrizione di un accordo basato sul criterio della volontarietà, a fronte della corresponsione di un incentivo economico ai lavoratori.
Con riferimento alla Beko di Cassinetta di Biandronno (VA) secondo quanto comunicato dalla competente direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla regione Lombardia, invece, allo stato attuale, non risultano avviate procedure di licenziamento collettivo o di cassa integrazione guadagni straordinaria.
In ordine alla Electrolux di Solaro (MI), dagli applicativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risulta che l'ultimo trattamento di integrazione salariale straordinaria riconosciuto ai lavoratori ivi dipendenti risulta essere stato concesso per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 23 settembre 2020 e non vi sono state altre informazioni relative a trattamenti di integrazione salariale in epoca più recente.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nella consapevolezza della rilevanza strategica del sito industriale, così come della necessità di garantire la sua continuità produttiva e occupazionale, ha chiesto alla Beko di presentare un piano industriale che preveda maggiori investimenti in Italia, rispettando le condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023, al fine di salvaguardare l'occupazione e la produzione.
Assicuro, in conclusione, la massima attenzione sulle situazioni aziendali in esame, nell'ottica di sostenere le iniziative e le richieste finalizzate alla salvaguardia occupazionale dei lavoratori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segue, assieme alla regione Lombardia, con grande attenzione la crisi strutturale del settore del bianco e dei grandi elettrodomestici, che rischia di impattare pesantemente sul tessuto economico e sull'occupazione della Lombardia, monitorando costantemente le vicende analoghe anche in raccordo con le strutture competenti del Ministero delle imprese e del made in Italy.
ALLEGATO 4
DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2184 Governo, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
preso atto che all'articolo 1, comma 3, si prevede che il Commissario straordinario a cui è demandato il compito di predisporre un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, opera fino al 31 dicembre 2027 avvalendosi della struttura di supporto istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e posta alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico, e che si provvede ad incrementare il contingente massimo di personale della sopracitata struttura di supporto di ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e quattro di personale dirigenziale di livello non generale, e ventidue unità di personale non dirigenziale dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali;
rilevato al riguardo che al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, mentre al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
considerato che l'articolo 1, comma 8, interviene sulla disciplina della copertura dei posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti introducendo la possibilità di attribuire temporaneamente l'incarico nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante;
preso atto inoltre che l'articolo 4, commi 1 e 2, estende per ulteriori 24 mesi l'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e dispone la proroga di ulteriori 22 mesi dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di Cagliari, stanziando, in favore dei lavoratori interessati, ulteriori risorse per le giornate di mancato avviamento al lavoro;
rilevato che l'articolo 4, comma 4, prevede che i lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di integrazioni salariali straordinarie – come nelle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, accordo di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, nonché in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali – accedono al Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL);
Pag. 197preso atto che il comma 5 dell'articolo 4, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione – di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 – costituita per assicurare il coordinamento della fase attuativa del PNRR, proroga, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le risorse già stanziate per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, autorizzando una spesa di euro 562.277 per ciascuno di tali anni;
preso atto altresì che il comma 6 dell'articolo 4, al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all'interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell'aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero medesimo in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, autorizza la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2183 Governo, di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura;
preso atto che l'articolo 2, in materia di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, dispone, ai commi da 1 a 5, che il Ministero della cultura istituisca una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri, mentre al comma 6 istituisce presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze una posizione dirigenziale di livello generale avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano;
rilevato che l'articolo 11, comma 2, estende anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 6
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.
NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Conservazione del posto di lavoro)
1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefìci, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria a normativa vigente. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore, attraverso le procedure del Sistema Tessera Sanitaria relative al certificato elettronico di malattia di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010.
3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Art. 2.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)
1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, possono fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna.Pag. 200
2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:
a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;
b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
(Istituzione di un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti necessari per il conferimento dei premi di cui al comma 1, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.