SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.40.
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.
C. 1424, approvato dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che la Commissione Bilancio ha già avviato, nella seduta dello scorso 15 gennaio, l'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo, recante Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, già approvato dal Senato della Repubblica, senza tuttavia pervenire in tale circostanza all'espressione del parere all'indirizzo della Commissione Cultura, essendosi la rappresentante del Governo riservata di fornire i chiarimenti Pag. 72richiesti dal relatore in ordine ai profili di carattere finanziario di talune disposizioni del testo.
Rammenta, altresì, che, in pari data, la Commissione Cultura ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare alcuna modificazione al testo già approvato dal Senato della Repubblica.
Avverte che la Commissione Bilancio è oggi chiamata, pertanto, a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, sul quale restano ferme le richieste di chiarimento già formulate nella citata seduta dello scorso 15 gennaio, rispetto alle quali chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i necessari elementi di informazione.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel rilevare che risulta ancora in corso l'istruttoria dei competenti uffici ministeriali, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici».
C. 1979, approvato dalla 7a Commissione del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2025.
Il sottosegretario Federico FRENI annuncia preliminarmente il deposito agli atti della Commissione della relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009. In proposito, dà conto, altresì, di una nota del Ragioniere generale dello Stato che, comunica di non avere osservazioni da formulare rispetto alle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnalando tuttavia l'esigenza di introdurre una clausola di invarianza finanziaria nell'ambito dell'articolo 3, comma 3, al fine di precisare che al funzionamento del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nella medesima nota, con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri indicata all'articolo 8, comma 1, lettera a), si rappresenta che, alla luce di quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio e, pertanto, si concorda con l'esigenza di aggiornare la decorrenza contabile degli oneri e della relativa copertura finanziaria all'anno 2025, facendo presente che allo stato attuale sussistono le sufficienti disponibilità. Al contrario, con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), che prevede la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024, si conferma che tali risorse saranno iscritte nell'elenco degli slittati di cui al citato articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e saranno, pertanto, utilizzabili nell'esercizio finanziario 2025.
Con riguardo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente, inoltre, che le risorse iscritte sul capitolo 2027, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero del turismo, destinate alle spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale del turismo, risultano sufficienti ad assicurare il supporto Pag. 73tecnico e amministrativo al di cui all'articolo 3, anche considerando la riduzione degli stanziamenti disposta dalla legge n. 207 del 2024.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1979, approvata dalla 7a Commissione del Senato della Repubblica, recante disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della “Giornata nazionale degli abiti storici”;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le risorse iscritte sul capitolo 2027, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero del turismo, destinate alle spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale del turismo, risultano sufficienti ad assicurare il supporto tecnico e amministrativo al Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici di cui all'articolo 3, anche considerando la riduzione degli stanziamenti disposta dalla legge n. 207 del 2024;
appare necessario inserire all'articolo 3 una clausola di neutralità finanziaria riferita alla complessiva operatività del predetto Comitato scientifico, al fine di garantire che al suo funzionamento si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
con riguardo alla copertura finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), operata tramite riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2024-2026, di competenza del Ministero del turismo, il provvedimento in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le predette risorse saranno pertanto utilizzabili nell'esercizio finanziario 2025;
occorre aggiornare, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024, la decorrenza degli oneri individuati dall'articolo 5, comma 4, adeguando conseguentemente la copertura finanziaria effettuata mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del turismo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al funzionamento del Comitato scientifico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
All'articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Sostituire l'articolo 8 con il seguente: Art. 8. (Disposizioni finanziarie). – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a 300.000 euro per l'anno 2024, a 350.000 euro per Pag. 74l'anno 2025 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 350.000 per l'anno 2025 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel dichiararsi concorde con il Governo in ordine alla necessita di inserire all'articolo 3 una clausola di neutralità finanziaria riferita alla complessiva operatività del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, chiede al rappresentante del Governo un chiarimento in ordine agli oneri connessi all'istituzione e alla tenuta degli elenchi nazionali previsti dall'articolo 4. In proposito, segnala come non sia sempre previsto lo stanziamento di specifiche risorse per l'istituzione e la gestione di elenchi analoghi. Al riguardo, ritiene che la Commissione dovrebbe esercitare in modo più efficace le proprie competenze istituzionali in materia di programmazione economica, non limitandosi a verificare la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie, ma anche l'effettiva esigenza del loro stanziamento.
Il sottosegretario Federico FRENI rileva come il testo del provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, sia stato elaborato dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente e, in tal senso, risponda a un indirizzo politico espresso dal medesimo organo parlamentare. Segnala al riguardo, per quanto di competenza, che gli accantonamenti dei fondi speciali oggetto di riduzione con finalità di copertura finanziaria recano le occorrenti disponibilità e che non si rilevano profili problematici rispetto alla quantificazione degli oneri previsti dal provvedimento.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura.
C. 2183 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura. Rileva che il testo del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
Per quanto concerne l'articolo 1, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'adozione del Piano Olivetti per la cultura. Il Piano è adottato, con uno o più decreti del Ministro della cultura nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e tenuto conto delle previsioni del Piano d'azione del Programma nazionale cultura. In proposito, ritiene opportuno che il Governo Pag. 75fornisca elementi di informazione in merito all'ammontare e all'allocazione contabile delle risorse destinabili all'attuazione del Piano di cui trattasi.
Con riferimento all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce presso il Ministero della cultura un'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato che opera fino al 31 dicembre 2028, come disposto ai commi 1 e 3. Rileva che l'Unità di missione è composta da un dirigente generale e da due dirigenti non generali – i cui incarichi sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 a dirigenti dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di altre amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, nonché a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni in possesso di specifici requisiti – e da cinque unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Fa presente che, secondo quanto disposto al comma 4, tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo provvedimento previsto dai rispettivi ordinamenti e all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di questo, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Rileva che, gli oneri derivanti dalle suddette disposizioni sono pari a 866.069 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, secondo quanto disposto al comma 5. Fa presente, inoltre, che presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni ispettive, consulenza o studio, per il supporto alle attività di collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale generale della dotazione organica del predetto Ministero. Evidenzia che i relativi oneri sono indicati pari a euro 245.526 annui a decorrere dal 2025 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come disposto al comma 6. Sottolinea che l'Unità di missione e il dirigente generale di cui al comma 6 operano in raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei ed i dirigenti generali di cui ai commi 4 e 6 partecipano, altresì, alle sedute della medesima Cabina di regia, come previsto al comma 7. Evidenzia che la relazione tecnica fornisce i dati e i parametri sottostanti la quantificazione dei suddetti importi, alla luce dei quali, i relativi oneri di personale appaiono sostanzialmente verificabili e confermabili. Sottolinea che la relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 7 ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, rileva l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali profili di onerosità connessi all'operatività dell'istituenda Unità di missione, non valutati dalla relazione tecnica, con particolare riferimento ai fabbisogni di funzionamento della Struttura, con specifico riguardo alle dotazioni strumentali e alle esigenze di supporto linguistico e di interpretariato che la stessa potrebbe manifestare, nonché alle attività di missione all'estero che verranno presumibilmente svolte dal personale dell'Unità in relazione alle funzioni di cooperazione internazionale che questa sarà chiamata istituzionalmente a svolgere.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del medesimo articolo, pari a 866.069 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Al riguardo, fermo quanto rilevato in ordine ai profili di quantificazione non formula osservazioni dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti Pag. 76disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2025, nonché considerando le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte, con finalità di copertura, dagli articoli 3, comma 7, 4, comma 1, e 5, comma 3, del provvedimento in esame.
Rileva, inoltre, che il successivo comma 6 dello stesso articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 245.526 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. In proposito, segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 335.744.739 euro per l'anno 2025, a 623.540.637 euro per l'anno 2026 e a 710.060.326 euro per l'anno 2027. Al riguardo, pur tenendo conto dell'esiguità degli oneri rispetto all'entità degli stanziamenti incisi, ritiene nondimeno opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo oggetto di riduzione, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.
In relazione all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero della Cultura un fondo di 4 milioni di euro per l'anno 2024 per favorire l'apertura di librerie da parte di giovani fino a 35 anni, come disposto al comma 1, e un fondo di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche statali aperte al pubblico. Rileva che le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 sono definite con decreto ministeriale, come previsto al comma 4. Sottolinea che le norme istituiscono, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani, come disposto al comma 5. Sottolinea che il comma 6 prevede che le modalità di riparto del predetto fondo sono definite con uno o più decreti ministeriali.
In proposito, in merito agli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'istituzione del fondo di 4 milioni di euro per favorire l'apertura di librerie da parte di giovani fino a 35 anni, indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, e per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ritiene opportuno che vengano esplicitate le ragioni per quali, in tal caso, a differenza di quanto previsto per l'istituzione degli altri fondi di cui all'articolo in esame la registrazione della competenza economica in termini di indebitamento netto, conformemente a quella del fabbisogno, sia stata differita di un anno rispetto alla registrazione della competenza finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante le seguenti modalità: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024, derivanti dall'istituzione di un Fondo volto a favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni d'età, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 3, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge n. 234 del 2021; quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, derivanti dall'istituzione di un Fondo a sostegno della filiera dell'editoria libraria, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura.
Al riguardo, segnala preliminarmente l'esigenza di precisare nel testo che la coperturaPag. 77 finanziaria prevista dal comma 3 deve intendersi riferita ai soli commi 1 e 2 dell'articolo in esame e non all'intero articolo, in quanto agli oneri derivanti dal successivo comma 5 si provvede ai sensi del comma 7.
Ciò posto, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria, rammenta che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge di bilancio per il 2022, oggetto di riduzione, ha previsto uno stanziamento di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la concessione della Carta elettronica a favore dei diciottenni residenti nel territorio nazionale per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali e l'acquisto di strumenti musicali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. In proposito, segnala che le citate risorse sono iscritte sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura e che sullo stesso, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, è stato accantonato, in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge, un importo equivalente alla voce di copertura in commento con disponibilità residue, alla data del 31 dicembre 2024, pari a 56.251.377 euro. In tale quadro non formula pertanto osservazioni, atteso l'utilizzo solo parziale delle risorse autorizzate per la concessione della Carta elettronica in favore dei diciottenni registrato nel corso dell'annualità 2024.
Osserva, altresì, che, come evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, l'istituzione del citato Fondo per l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni d'età con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024 determina invece, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, un effetto di maggiore spesa pari a 4 milioni di euro nell'anno 2025, ciò in ragione della presumibile erogazione in tale anno delle risorse iscritte sul Fondo medesimo, stante l'esiguo intervallo di tempo intercorrente tra l'istituzione del Fondo medesimo e la conclusione dell'esercizio finanziario 2024.
Ferma restando la necessità di acquisire una conferma dal Governo circa la correttezza di tale ricostruzione, segnala che alla compensazione dei predetti effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo in esame, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al riguardo, nel rammentare che tale Fondo, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale – nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato – pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, pur considerando il limitato ammontare della riduzione prevista, ritiene nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a compensazione, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.
In proposito, segnala che l'articolo 1, comma 885, della legge di bilancio per il 2025 ha mutato la denominazione del predetto Fondo prevedendo che esso sia destinato alla compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, con ciò consentendo la compensazione di effetti finanziari imprevisti non conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Rileva che potrebbe, pertanto, valutarsi l'opportunità di aggiornarePag. 78 la denominazione del Fondo anche nell'ambito della disposizione in esame.
Per quanto concerne, invece, la seconda modalità di copertura finanziaria, non formula osservazioni, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per l'anno 2025. Rileva, infine, che il comma 7 del medesimo articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Al riguardo, non formula osservazioni dal momento che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per l'anno 2025, nonché considerando le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte, con finalità di copertura, dagli articoli 2, comma 5, 4, comma 1, e 5, comma 3, del provvedimento in esame.
Per quanto concerne l'articolo 4, rileva preliminarmente che la norma in esame, al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, autorizza una spesa pari a 800 mila euro per l'anno 2025. Al riguardo, pur essendo l'onere configurato come limite di spesa, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione in merito alle esigenze finanziarie derivanti dalle celebrazioni di cui trattasi, al fine di valutare la congruità dello stanziamento previsto. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 800.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Al riguardo, non formula osservazioni dal momento che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per l'anno 2025, nonché considerando le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte, con finalità di copertura, dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 7, e 5, comma 3, del provvedimento in esame.
Per quanto riguarda l'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono, a decorrere dal 2025 i seguenti contributi annui: alla Giunta storica nazionale, 900 mila euro, di cui 200 mila per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e XX secolo; all'Istituto italiano per la storia antica, 300 mila euro; all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 400 mila euro; all'Istituto italiano di numismatica, 200 mila euro.
Rileva che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme, mentre la relazione illustrativa informa che le norme in esame sono volte a equiparare tutti gli istituti storici di interesse nazionale, perseguendo la finalità di garantire a essi lo svolgimento delle attività istituzionali e il regolare funzionamento della struttura amministrativa, ivi compresa la determinazione delle dotazioni organiche.
In proposito, evidenzia che le norme in esame riconoscono un contributo configurato come limite di spesa e, limitatamente a questo profilo, non ha osservazioni da formulare considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Tuttavia ritiene comunque opportuno acquisire chiarimenti dal Governo riguardo al fatto che la relazione illustrativa include la Domus mazziniana fra gli enti che già ricevono finanziamenti per legge – e per tale ragione non beneficiari dei contributi previsti dal presente provvedimento – menzionando come norma di finanziamento statale l'articolo 10-bis della legge 14 agosto 1952, n. 1230 – inserito dall'articolo 4 della legge n. 213 del 2017 – che, in realtà, non prevede alcun contributo a beneficio della Domus mazziniana, ma si limita a consentire la stipula di convenzioni fra quest'ultimaPag. 79 e gli enti in essa rappresentati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo medesimo, pari a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Al riguardo, non formula osservazioni, dal momento che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2025, nonché considerando le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte, con finalità di copertura, dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 7, e 4, comma 1, del provvedimento in esame. Sotto il profilo della formulazione della disposizione, segnala tuttavia l'esigenza di puntualizzare, al comma 2 del medesimo articolo 5, che l'ulteriore contributo annuo riconosciuto alla Giunta storica nazionale, pari a 200.000 euro, decorre anch'esso dall'anno 2025, in conformità a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica e a quanto indicato dalla citata clausola di copertura finanziaria di cui al comma 3, nonché di precisare, nell'ambito della medesima clausola, il carattere annuo degli oneri complessivamente decorrenti dallo stesso anno 2025.
Per quanto concerne l'articolo 9, rileva preliminarmente che le norme in esame, disciplinano, al comma 1, l'impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, stabilendo, al comma 2, le condizioni per l'individuazione delle somme destinate alle predette finalità, definendo, al comma 3, il regime delle somme interessate da procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione dell'impignorabilità e individuando, al comma 4, le modalità applicative della predetta prescrizione. Fa presente che la relazione tecnica non ascrive oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalle norme e la relazione illustrativa individua la ratio della sottrazione all'esecuzione forzata nella salvaguardia del vincolo teleologico delle risorse cui la stessa si riferisce, trattandosi di fondi destinati ad assicurare funzioni pubbliche particolarmente meritevoli, quale la tutela del patrimonio culturale, che frequentemente costituiscono oggetto di pignoramenti, pregiudizievoli del buon andamento dell'Amministrazione interessata.
Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito all'entità delle procedure esecutive in corso e alle ragioni che le hanno determinate, considerato, da un lato, che gli stanziamenti sottratti all'esecuzione forzata dovrebbero risultare di ammontare non trascurabile, alla luce del rilievo che assume la tutela del patrimonio culturale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della cultura, dall'altro, che tali stanziamenti, secondo quanto attestato dalla relazione illustrativa, frequentemente costituiscono oggetto di pignoramenti.
In relazione all'articolo 10, comma 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione museo di fotografia contemporanea, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Sottolinea che ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022. Al riguardo, non formula osservazioni, considerato che l'onere risulta limitato allo stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022. Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione ha istituito un fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo. Rileva che tale fondo, iscritto sul capitolo 1923 dello stato di previsione Pag. 80del Ministero della cultura, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di bilancio pari a 2.459.300 euro per l'anno 2025. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e, dall'altro, fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.
Con riferimento all'articolo 10, comma 4, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la contabilità ordinaria, intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, continui a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue. In proposito, pur prendendo atto di quanto risulta dalla relazione tecnica, secondo cui la proroga in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene comunque opportuno che il Governo assicuri che la proroga dell'utilizzo delle risorse disponibili a valere sulla predetta contabilità non determini incrementi di spesa non previsti nei tendenziali di finanza pubblica.
Per quanto riguarda l'articolo 12, fa presente che il comma 1 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente decreto – ad esclusione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 10, contenenti disposizioni onerose corredate da apposita copertura finanziaria – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, nel rilevare preliminarmente l'assenza di osservazioni in merito alla formulazione delle disposizioni in commento, segnala come, alla luce del tenore generale della predetta clausola di invarianza finanziaria, potrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8, riferita all'attuazione del medesimo comma. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio 2025.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel fare presente che risulta ancora in corso l'istruttoria dei competenti uffici ministeriali, si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.50.
Pag. 81Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2024, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo», costituito dal «segmento volo» Light Utility Helicopter (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte legacy e la realizzazione del «segmento di terra» denominato Ground Based Training System (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato.
Atto n. 244.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 9 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 24/2024, denominato «Nuova Scuola Elicotteri Viterbo – Segmento operativo», costituito dal «segmento volo» Light Utility Helicopter (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte legacy e la realizzazione del «segmento di terra» denominato Ground Based Training System (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato.
Segnala che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui suoi profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa allegata al presente schema di decreto precisa che il programma in esame è volto al completamento dell'impresa relativa alla citata «Nuova Scuola Elicotteri Viterbo» e in tale ottica costituisce, pertanto, la naturale prosecuzione dei programmi di A/R n. SMD 10/2022 e n. SMD 31/2023, dei quali condivide finalità operative e denominazione. In proposito, ricorda che i predetti programmi sono stati precedentemente esaminati dalle Camere e approvati con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati, rispettivamente, in data 20 giugno 2023 e 17 maggio 2024.
In particolare, i due citati programmi n. SMD 10/2022 e n. SMD 31/2023 hanno individuato le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione, rispettivamente, della prima e della seconda fase del programma «Nuova Scuola Elicotteri Viterbo – Segmento operativo», specificando al contempo che il completamento del programma medesimo sarebbe stato rimesso all'adozione di successivi provvedimenti destinati a reperire gli occorrenti mezzi di copertura finanziaria, da sottoporre parimenti all'esame delle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte dei competenti organi parlamentari.
Per quanto attiene alla durata del programma, la scheda tecnica informa che esso, già avviato nel 2022 a valle dell'approvazione dei predetti decreti interministeriali del 20 giugno 2023 e del 17 maggio 2024, è concepito secondo un piano di sviluppo della durata complessiva di 10 anni, con avvio nell'anno 2024 e conclusione nell'anno 2033.
A tale specifico riguardo, segnala l'esigenza di acquisire dal Governo elementi in ordine all'andamento delle prime due fasi del programma, per il quale, sulla base di quanto indicato nei programmi di A/R n. SMD 10/2022 e n. SMD 31/2023, era ipotizzata una durata decennale, dall'anno 2022 all'anno 2031.
Ciò posto, rileva preliminarmente che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato Pag. 82nelle premesse del provvedimento e ribadito nella scheda tecnica ad esso allegata, alla realizzazione della prima tranche della terza fase del citato programma, la quale consentirà, unitamente alle risorse già stanziate in relazione alla prima e alla seconda fase del programma con i citati decreti interministeriali del 20 giugno 2023 e del 17 maggio 2024, di progettare e realizzare il Ground Based Training System (GBTS), di acquisire i primi due elicotteri LUH (AW-169) e di addestrare una iniziale aliquota di equipaggi di volo e di personale tecnico-manutentore.
Come emerge dalle premesse dello schema di decreto e dalla predetta scheda tecnica, il costo complessivo di questa prima tranche ammonta a 38 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri associati all'attuazione di questa prima tranche della terza fase del programma sono pari a 9 milioni di euro per l'anno 2025, a 19 milioni di euro per l'anno 2026, a 4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.
Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, la dotazione del citato piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 2.114.446.543 euro per l'anno 2025, a 2.378.061.074 euro per l'anno 2026 e a 2.141.741.515 euro per l'anno 2027.
Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti in essa contenuto è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Come evidenziato nella stessa scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.
Ciò posto, segnala che lo schema di decreto in esame provvede, altresì, a rideterminare in 670 milioni di euro il costo complessivo dell'impresa, inizialmente stimato, nell'ambito dei citati programmi di A/R n. SMD 10/2022 e n. SMD 31/2023, in 653 milioni di euro, al fine di tenere conto dell'incremento dei costi di produzione attualizzati al 2024, circostanza da cui deriva un maggior fabbisogno finanziario quantificato in complessivi 17 milioni di euro.
Con riferimento all'adeguamento del costo complessivo del programma, ricorda che già nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto recante l'approvazione del programma n. SMD 10/2022 si rappresentava che, per quel che attiene al costo complessivo del programma, l'Amministrazione si riteneva vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari, precisandosi tuttavia che, laddove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo avesse evidenziato la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si sarebbe dato corso ad un decreto integrativo, di iter paritetico, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.
Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.
Segnala che, come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito Pag. 83nella scheda tecnica allegata, il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 547 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie.
In coerenza con quanto rappresentato, nelle premesse dello schema di decreto in esame viene dunque assicurato che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
Evidenzia, altresì, che, stante il rinvio operato dal punto 9 della scheda tecnica allegata al presente schema di decreto a quanto indicato nel decreto ministeriale del 20 giugno 2023, che ha approvato il programma di A/R n. SMD 10/2022, avente ad oggetto la prima fase di attuazione del programma in esame, al provvedimento in esame dovrebbero comunque applicarsi le previsioni finanziarie di carattere generale riferite alla realizzazione complessiva del programma, in forza delle quali, tenuto conto della priorità ad esso ascritta, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Tanto considerato, segnala la necessità che il Governo fornisca una conferma in merito alla correttezza di tale ricostruzione, nonché circa il fatto che l'eventuale ricorso all'ulteriore modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nella predetta missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa.
Nel prendere conclusivamente atto che le risorse previste a copertura della prima tranche della terza fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
Il sottosegretario Federico FRENI fa presente, preliminarmente, che, con specifico riguardo all'attuazione delle prime due fasi del programma, già approvate e finanziate con i suddetti decreti interministeriali 20 giugno 2023 e 17 maggio 2024, si è registrato, rispetto a quanto inizialmente preventivato, un rallentamento dovuto a problemi di natura contrattuale, che hanno determinato lo slittamento all'anno 2025 dell'effettiva attuazione del programma stesso, del quale resta comunque confermata la durata decennale, riferita al completamento dell'intera progettualità, per la cui ultimazione si renderanno necessari uno o più decreti approvativi, in ragione delle risorse finanziarie che saranno destinate al medesimo programma con i futuri cicli di programmazione.
Rileva che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
In tale contesto, evidenzia che il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenzePag. 84 di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Afferma, inoltre, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima tranche della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Fa presente che, in virtù del rinvio operato dal punto 9 della scheda tecnica allegata al presente schema di decreto a quanto indicato nel decreto ministeriale del 20 giugno 2023, che ha approvato il programma di A/R n. SMD 10/2022, avente ad oggetto la prima fase di attuazione del programma in esame, a quest'ultimo si applicano le previsioni finanziarie di carattere generale riferite alla realizzazione complessiva del programma stesso, che, tenuto conto della priorità ad esso ascritta, consentono in particolare che la relativa copertura finanziaria possa ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Chiarisce, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2024, denominato “Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo”, costituito dal “segmento volo” Light Utility Helicopter (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte legacy e la realizzazione del “segmento di terra” denominato Ground Based Training System (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato (Atto n. 244);
premesso che:
il programma del quale si prevede l'approvazione ha ad oggetto la terza fase del programma avviato ai sensi dei decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 giugno 2023, recante approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, e 17 maggio 2024, recante approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, le cui prime due fasi sono già state finanziate per un ammontare pari, rispettivamente, a complessivi 45 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 e a complessivi 40 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027;
lo schema di decreto in esame prevede, altresì, l'adeguamento dell'onere complessivo del programma, inizialmente stimato in 653 milioni di euro, in relazione all'incremento dei costi di produzione attualizzati al 2024, aggiornando la stima degli oneri complessivi a 670 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame si riferisce, in particolare, alla prima tranche della terza fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2029 e viene quantificato un costo complessivo di 38 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 547 milioni di euro e sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti,Pag. 85 subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima tranche della terza fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
al riguardo, nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima tranche della terza fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
con specifico riguardo all'attuazione delle prime due fasi del programma, già approvate e finanziate con i suddetti decreti interministeriali 20 giugno 2023 e 17 maggio 2024, si è registrato, rispetto a quanto inizialmente preventivato, un rallentamento dovuto a problemi di natura contrattuale, che hanno determinato lo slittamento all'anno 2025 dell'effettiva attuazione del programma stesso, del quale resta comunque confermata la durata decennale, riferita al completamento dell'intera progettualità, per la cui ultimazione si renderanno necessari uno o più decreti approvativi, in ragione delle risorse finanziarie che saranno destinate al medesimo programma con i futuri cicli di programmazione;
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima tranche della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
in virtù del rinvio operato dal punto 9 della scheda tecnica allegata al presente schema di decreto a quanto indicato nel decreto ministeriale del 20 giugno 2023, che ha approvato il programma di A/R n. SMD 10/2022, avente ad oggetto la prima fase di attuazione del programma in esame, a quest'ultimo si applicano le previsioni finanziarie di carattere generale riferite alla realizzazione complessiva del programma stesso, che, tenuto conto della priorità ad esso ascritta, consentono in particolare che la relativa copertura finanziaria possa ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari” dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze;
all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque,Pag. 86 nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 22 gennaio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.