SEDE CONSULTIVA
Giovedì 16 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.40.
DL 178/2024: Misure urgenti in materia di giustizia.
C. 2196 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Silvio GIOVINE (FDI), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione il parere di competenza sul disegno di legge C. 2196 Governo, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, approvato dal Senato. Avverte che la relazione si soffermerà sulle disposizioni afferenti alle materie di competenza della XI Commissione.
In particolare, osserva che l'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, estendendo, fra le altre, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico. Al comma 7 dell'articolo 4-bis – come modificato dal decreto-legge in esame – si prevede l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario, che opera alle sue dirette dipendenze. Tale struttura è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il CommissarioPag. 71 straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti competono compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore ad euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 400.000 annui.
Rileva che il decreto-legge in esame, inoltre, ha aggiunto un nuovo periodo secondo cui, nell'ambito della predetta struttura, il Commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità.
Infine, segnala che l'articolo 9 estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, posta a carico di un apposito Fondo previsto dalla normativa vigente.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2184 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VIII).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea VOLPI (FDI), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2184 Governo, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Avverte che la relazione si soffermerà sulle disposizioni di diretto interesse per le competenze della XI Commissione.
In particolare, sottolinea che l'articolo 1, disciplina, ai commi da 1 a 7, interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In tale ambito, al comma 3 si prevede che il Commissario straordinario a cui è demandato il compito di predisporre un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, opera fino al 31 dicembre 2027 avvalendosi della struttura di supporto istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e posta alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico. Si dispone, inoltre, che il contingente massimo di personale della sopracitata struttura di supporto è incrementato di ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Rileva altresì che il personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, è riconosciuto il trattamento economicoPag. 72 accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si prevede, altresì, che, all'atto del collocamento fuori ruolo delle unità assegnate alla struttura di supporto del Commissario straordinario, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.
Osserva che l'articolo 1, comma 8, interviene sulla disciplina della copertura dei posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti introducendo la possibilità di attribuire temporaneamente l'incarico nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante. L'incarico può essere attribuito per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio. L'istituto della temporanea attribuzione di incarico si affianca dunque alla sostituzione provvisoria del viceprefetto e del viceprefetto aggiunto da parte di altro funzionario della carriera prefettizia in caso di assenza o di impedimento del titolare dell'incarico come previsto dal medesimo articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 129 del 2000, oggetto di modifica del presente comma.
La finalità dell'intervento normativo, come esplicitato dalla disposizione in esame, consiste nell'assicurare lo svolgimento delle attività di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto all'attuazione degli interventi del PNRR.
L'articolo 4, comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017, al fine di estendere per ulteriori 24 mesi l'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto. Di conseguenza, si modifica il comma 7 del citato articolo, al fine di stanziare ulteriori risorse per le giornate di mancato avviamento al lavoro, pari a 7.276.00 euro per il 2025 e 7.417.100 euro per il 2026.
Il comma 2 modifica i commi 997 e 998 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) al fine di disporre la proroga di ulteriori 22 mesi dell'agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di Cagliari istituita, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2022, per la durata massima di trentasei mesi dall'Autorità di sistema portuale del Mare dì Sardegna, prevedendo altresì uno stanziamento di risorse, pari a 2.664.300 di euro per l'anno 2025 e di 2.715.400 euro per l'anno 2026, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi della medesima agenzia, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.
L'articolo 4, comma 4, prevede che i lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di integrazioni salariali straordinarie – come nelle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, accordo di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, nonché in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali – accedono al Programma «Garanzia di occupabilitàPag. 73 dei lavoratori» (GOL). A tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate.
Il comma 5 dell'articolo 4, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione – di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 – costituita per assicurare il coordinamento della fase attuativa del PNRR, proroga, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le risorse già stanziate per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, autorizzando una spesa di euro 562.277 per ciascuno di tali anni.
Il comma 6 dell'articolo 4, al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all'interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell'aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero medesimo in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, autorizza la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
L'articolo 5, comma 1, prevede il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni. Il comma 2, al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, autorizza il Presidente della suddetta Autorità a conferire, a tempo determinato, gli incarichi di livello dirigenziale non generale – pari a sei unità – previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, con una percentuale del 50 per cento, in deroga alle percentuali previste all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura.
C. 2183 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Virginio CAPARVI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2183 Governo, di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura. Rileva che il provvedimento si compone di 13 articoli, che disciplinano vari settori del mondo della cultura, con misure eterogenee, ed avverte che la relazione si soffermerà sulle disposizioni afferenti alle materie di competenza della XI Commissione.
In particolare, l'articolo 2, in materia di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, dispone, ai commi da 1 a 5, che il Ministero della cultura istituisca una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri. Nello specifico, l'unità di missione, che opera fino al 31 dicembre 2028 alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura, è composta da un dirigente di livello generale, da due dirigenti di livello non generale, e da cinque unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.Pag. 74
Il comma 6 istituisce presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze una posizione dirigenziale di livello generale avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano.
Il comma 7 statuisce che l'unità di missione e il dirigente generale sopra citati operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei.
L'articolo 8 reca misure urgenti in materia di formazione, prevedendo che la Scuola dei beni e delle attività culturali, che coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti, assuma la nuova denominazione di «Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali». Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola.
L'articolo 11 reca misure urgenti concernenti il Ministero della cultura. Il comma 1 modifica la vigente disposizione che, a decorrere dal 2020, impone al Ministero della cultura di destinare una quota dei proventi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento e derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno ed entro determinati limiti, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del proprio personale. In particolare, la disposizione in esame espunge il riferimento ai proventi prodotti nell'anno precedente, differisce dal 31 luglio al 15 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale la quota in questione deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e stabilisce infine che tale destinazione costituisce ora una facoltà e non più un obbligo per l'amministrazione.
Il comma 2 dell'articolo 11 estende anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa. Il medesimo comma 2 stabilisce, inoltre, che sono soggetti alla destinazione sopra richiamata, in aggiunta alle finalità già previste a legislazione vigente, anche gli introiti derivanti dai trasferimenti di risorse tra le disponibilità delle Soprintendenze speciali ed autonome o i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., poi riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.45.
COMITATO RISTRETTO
Giovedì 16 gennaio 2025.
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.05.