CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2025
433.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 183

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, comunica che, per il gruppo PD-IDP, il deputato Andrea ORLANDO ha cessato di far parte della Commissione, mentre, per il medesimo gruppo, è entrato a farne parte il deputato Alberto PANDOLFO.

DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura.
C. 2183 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), relatrice, ai fini dell'espressione del parere di Pag. 184competenza alla VII Commissione espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo recante misure urgenti in materia di cultura.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, passa ad illustrare il contenuto del decreto-legge soffermandosi sugli aspetti che rientrano nell'ambito di interesse della X Commissione, che ritiene peraltro assai limitati.
  Quanto all'articolato, che si compone di 13 articoli, fa innanzitutto presente che l'articolo 1 affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato «Piano Olivetti per la cultura», ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali.
  Segnala che l'articolo 2 dispone, ai commi da 1 a 5, che il Ministero della cultura istituisce una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri. Sottolinea che il comma 7, di interesse della Commissione, statuisce che l'ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale a cui è conferito l'incarico di cui al comma 6, operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei di cui fa parte anche il Viceministro delle imprese e del made in Italy, delegato in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 3 introduce tre distinte misure a sostegno dell'editoria e delle librerie. In particolare, evidenzia che al comma 1 è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024 per finanziare l'apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a trentacinque anni di età.
  Rileva poi che gli articoli 4 e 5 riguardano rispettivamente, disposizioni afferenti alla celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio e misure urgenti relative ad istituzioni culturali.
  Fa inoltre presente che l'articolo 6 statuisce che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito», ai fini del pagamento del rimborso loro spettante, sono tenuti alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. Ricorda che, per ciò che interessa la X Commissione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 225 del 29 dicembre 2023, le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, a cura del Ministero della cultura, per il tramite di SOGEI, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, di cui all'articolo 5, comma 1.
  Segnala che l'articolo 7, reca misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo.
  Evidenzia poi che l'articolo 8, recante misure urgenti in materia di formazione, prevede che la Scuola dei beni e delle attività culturali assume la nuova denominazione di «Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali», mentre l'articolo 9 reca disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.
  Sottolinea che l'articolo 10 reca misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, mentre l'articolo 11 ha ad oggetto misure urgenti concernenti il Ministero della cultura.
  Osserva, infine, che gli articoli 12 e 13 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Francesca GHIRRA (AVS) pur apprezzando lo spirito del provvedimento all'esame,Pag. 185 che intende la cultura come strumento di inclusione e bene comune, rileva che in esso sono presenti troppe gravi criticità. Condivide pertanto quanto espresso da Legacoop in un comunicato stampa ove si sottolinea che le misure previste sono ben al di sotto delle necessità di sviluppo equo e coesivo di una filiera strategica per il Paese, capace di generare crescita sostenibile dei territori e impatti positivi in termini economici e sociali. Evidenzia peraltro che le scelte della legge di bilancio contraddicono gli annunci del Governo recando ennesimi tagli per il settore con una spesa mai così bassa in Italia. Per tale motivo annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».
C. 1521 Mollicone.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, riferisce che la proposta di legge in titolo, composta di cinque articoli come modificata dalla Commissione competente per il merito, reca modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».
  Espone quindi brevemente i suoi contenuti facendo innanzitutto presente che l'articolo 1 enuncia i princìpi e le finalità della legge statuendo che, in particolare, l'obiettivo è favorire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale nonché della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 e in attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.
  Rimarca poi che l'articolo 2 introduce due nuovi articoli nel Capo II del Titolo II della parte seconda, del codice dei beni culturali e del paesaggio, recante i «Princìpi della valorizzazione dei beni culturali». Il nuovo articolo 121-bis è volto a istituire, presso il Ministero della cultura, una nuova «Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica» (comma 1), identificandone il compito nel censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale anche allo scopo di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale secondo il principio di sussidiarietà (comma 2). Il comma 3 elenca i dati minimi che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe. Il comma 4 identifica i soggetti obbligati alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di stabilire le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione. L'articolo 121-ter, composto da quattro commi, reca disposizioni in materia di «Albo digitale della sussidiarietà orizzontale». Il comma 1 dispone che il predetto albo è istituito, in un'apposita sezione dell'anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali Pag. 186di appartenenza pubblica. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire le massime accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici (comma 2). Osserva che il medesimo comma prevede che, ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica redatti in accordo tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Il comma 3 attribuisce a un decreto del Ministro della cultura, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione, il compito di stabilire i requisiti che i candidati all'iscrizione all'elenco devono possedere, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione a ciascuna di esse, nonché le forme di consultazione. L'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento (comma 4).
  Segnala quindi che l'articolo 3 della proposta di legge, composto da due commi, individua la strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena»: il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali ispirata ai princìpi del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché a taluni criteri specifici. Tra di essi ricorda i seguenti: garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani, ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche; promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato, idonee ad assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione; definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari (comma 1). Il comma 2 autorizza la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  Fa anche presente che l'articolo 4 della proposta di legge, composto da quattro commi, reca ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale. Il comma 1 reca modifiche all'articolo 48 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione del prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni il cui testo vigente prevede che, qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta debba essere presentata al Ministero almeno quattro mesi prima: la proposta di legge all'esame dispone che il rilascio dell'autorizzazione avvenga entro novanta giorni (lettera a)). La lettera b) del comma inserisce un comma aggiuntivo, il 5-bis, al medesimo articolo 48, volto a prevedere che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscano la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi dell'articolo in commento. Viene inoltre modificato il comma 6 del predetto articolo 48 disponendo che il Ministero, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale, ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico anche di fiere e esposizioni temporanee di arte oltre che delle mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra Pag. 187iniziativa a carattere culturale. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 intervengono, nell'ambito del Capo V del codice, in materia di circolazione dei beni culturali in ambito internazionale. Il comma 2 è volto a chiarire che la validità temporale delle dichiarazioni con le quali gli interessati comprovano al competente ufficio di esportazione, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 65 del codice, che le cose da trasferire all'estero non richiedono la previa autorizzazione ministeriale, è determinata ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovverosia è la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Pertanto, se la dichiarazione si intende sostitutiva dell'attestato di libera circolazione, essa verrebbe ad avere durata quinquennale. Il comma 3 prevede invece che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia. Il comma 4 dell'articolo 4, infine, reca disposizioni in materia di competitività del sistema museale nazionale, demandando la normativa di attuazione a un decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Segnala, infine, che la Commissione di merito ha introdotto un quinto articolo concernente la circolazione delle opere statali non esposte al pubblico. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è istituito un elenco di opere, aggiornato ogni 24 mesi, appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea sul territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative (comma 1). I comuni italiani possono richiedere al Ministero lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nel predetto elenco e tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. La richiesta è subordinata ai seguenti criteri: presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato; redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici, sportivi già presenti sul territorio di riferimento; disponibilità di spazi e strutture in grado di garantire tutti i requisiti necessari alla conservazione e custodia dell'opera d'arte (comma 2).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2184 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Novo Umberto MAERNA (FDI), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo sul quale la X Commissione è chiamata ad esprimere parere alle Commissioni riunite V e VIII.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, passa ad illustrare il contenuto del decreto-legge oggi all'esame, soffermandomi sugli aspetti che rientrano nell'ambito di interesse della X Commissione.
  Sottolinea che il provvedimento si compone di 10 articoli.
  Osserva che l'articolo 1, commi da 1 a 7 disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, mentre il comma 8, interviene sulla disciplina della copertura dei posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti introducendo la possibilità di attribuire temporaneamente l'incarico nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante.
  Evidenzia che l'articolo 2 reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni finalizzate alla realizzazionePag. 188 di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, mentre i commi 5 e 6 recano invece proroghe di termini.
  Rileva che l'articolo 3, comma 1, inserisce nella legge di bilancio 2024 il nuovo comma 489-bis ai sensi del quale, in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo del 2025 aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle strutture operative di protezione civile può essere chiesto anche dal Commissario straordinario, mentre ai commi 2 e 3, detta disposizioni relative alla situazione di emergenza sull'isola di Ischia.
  Ricorda che l'articolo 4, commi 1-3, prevede la proroga dell'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari, mentre i commi da 4 a 7 recano disposizioni in relazione ai destinatari del Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori e allo stanziamento di risorse per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del PNRR.
  Evidenzia poi che l'articolo 5, commi 1 e 2 reca misure per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia. I commi da 3 a 5 dettano invece disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.
  Rammenta, inoltre, che l'articolo 6 modifica gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 in materia di destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF, mentre l'articolo 7 reca disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva.
  Fa presente che, per ciò che interessa la X Commissione, l'articolo 8 reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'articolo demanda a un decreto interministeriale la definizione: delle modalità e delle condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti fissati dalla norma, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione; delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa.
  Tale limite di spesa è fissato in 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni delle quote di emissione di anidride carbonica, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  Specifica che, in particolare, l'articolo 8 integra l'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, relativo agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, inserendovi due nuovi commi, 2-bis e 2-ter. Rammenta che l'articolo 28 del predetto decreto legislativo n. 199 del 2021, al comma 1, ha demandato al Gestore dei mercati energetici-GME la realizzazione di una bacheca informatica per promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula dei contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili (Power purchase agreement – PPA). Il medesimo articolo, al comma 2, permette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di fornire indirizzi al GME per lo sviluppo una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato è demandata a un decreto del MASE, sentita l'ARERA. Il decreto non risulta, allo stato, ancora adottato.
  Evidenzia, come di interesse per la X Commissione, che l'articolo 9 interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, inserendovi il comma 4-bis, ai sensi del quale l'adozione delle norme in materia di istituti tecnici, attuative della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR, è demandata, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e non Pag. 189invece, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione. Si ricorda che il decreto-legge 144 del 2022 (c.d. decreto aiuti-ter) ha avviato la riforma degli istituti tecnici e professionali. In particolare, le disposizioni in parola sono costituite dagli articoli 26-28 cui è stato aggiunto, con la legge n. 121 del 2024, l'articolo 25-bis, che ha istituito la filiera formativa tecnologico-professionale.
  Osserva, con specifico interesse per la Commissione, che la Riforma 1.1 mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta dal Piano Nazionale «Industria 4.0.», incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale.
  Riferisce, infine, che l'articolo 10 reca disposizioni sull'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Francesca GHIRRA (AVS) dopo aver ricordato quanto già ha avuto modo di stigmatizzare in Assemblea, nel corso del dibattito sulla questione pregiudiziale riferita al disegno di legge in titolo, con riferimento: all'eccessivo e, a suo avviso, incostituzionale ricorso a strumenti legislativi d'urgenza da parte del Governo, che dovrebbero essere utilizzati in occasioni del tutto straordinarie; all'articolato che disciplina settori tematici tra loro eterogenei; alla volontà del Governo Meloni di esportare il cosiddetto modello Caivano in sette aree urbane definite a forte vulnerabilità sociale e all'inopportunità di derogare alle procedure ordinarie, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.
C. 2026 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2024.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, ricorda innanzitutto che il disegno di legge in titolo è collegato alla manovra di finanza pubblica.
  A questo riguardo rammenta che il regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai disegni di legge collegati è disciplinato dall'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, ai sensi del quale sono dichiarate inammissibili non solo le proposte emendative che risultino estranee al loro oggetto, ma anche quelle che contrastino con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato ossia non corredate da idonea copertura finanziaria.
  Avverte che alla scadenza del termine per la loro presentazione sono pervenute 211 proposte emendative (vedi allegato 4) le quali risultano tutte ammissibili ad eccezione delle seguenti, che devono ritenersi inammissibili per carenza di quantificazione o di copertura finanziaria: gli identici articoli aggiuntivi Centemero 21.01 e Coppo 21.02 che, introducendo deduzioni fiscali sui premi assicurativi, appaiono suscettibili di determinare minori entrate fiscali prive di quantificazione e copertura finanziaria; l'emendamento Di Sanzo 21.6 che, prevedendo, tra l'altro, la deducibilità integrale del premio dovuto dalle imprese interessate per la stipula del contratto di assicurazione a copertura dei danni derivanti Pag. 190dall'attività spaziale, appare suscettibile di determinare una riduzione della base imponibile delle imprese medesime e una conseguente minore entrata fiscale priva di quantificazione e copertura finanziaria; l'emendamento Andreuzza 23.2 che, incrementando di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo per l'economia dello spazio, mantenendo invariata la relativa compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, interviene sull'esercizio finanziario 2024, ormai concluso, e non aumenta la compensazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto in funzione dell'incremento degli oneri previsto; l'emendamento Sergio Costa 24.8, che prevede l'istituzione di un Fondo per la Piattaforma nazionale integrata dei dati satellitari per la gestione e la tutela del territorio con una dotazione di 2 milioni di euro nel 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti.
C. 855 Gusmeroli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 novembre 2023.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, desidera far presente che, a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa a sua prima firma alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, il contenuto della proposta di legge in esame risulterebbe sostanzialmente ricompreso nell'articolo 1, commi da 107 a 111 della predetta legge di bilancio.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 gennaio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.