SEDE REFERENTE
Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.
La seduta comincia alle 13.55.
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 75 Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che risultano assegnate alla Commissione la proposta di legge C. 699, d'iniziativa del deputato Girelli, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane nonché delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ambientali» nonché la proposta di legge C. 1059, d'iniziativa della deputata Tassinari, recante «Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane». Nel rilevare che le citate proposte di legge vertono su materia identica a quella del disegno di legge C. 2126 Governo, ne dispone l'abbinamento.
Fa presente, altresì, che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica (vedi allegato 1), che è acquisita agli atti della Commissione.
Dà quindi la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che la Commissione avvia in data odierna l'esame in sede referente del disegno di legge C. 2126, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica in data 31 ottobre 2024.
Rileva che, come evidenziato dalla relazione illustrativa riferita al disegno di legge presentato dal Governo, il provvedimento si propone di definire in modo organico e sistematico l'insieme delle politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure in favore delle zone montane, sulla base di criteri omogenei per la classificazione dei comuni montani, ai fini di una equa applicazione delle diverse misure di sostegno recate dal provvedimento. Su un piano più generale, l'iniziativa legislativa intende ridurre le condizioni di svantaggio, sostenere le attività produttive ubicate nelle zone montane, fronteggiare lo spopolamento di queste ultime e consentire alla popolazione residente in tali zone di poter fruire di tutti i servizi essenziali in condizioni di parità con chi risiede in altre aree del territorio nazionale. Ricorda, a tal riguardo, come lo sviluppo dei territori montani costituisca non soltanto un vincolo costituzionale ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, ma anche un obiettivo di interesse nazionale, che si declina nella rilevanza strategica che le zone montane e la loro crescita economica e sociale assumono ai fini della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, delle risorse naturali, del paesaggio e della salute.
Segnala che, sotto questo profilo, il disegno di legge, che prevede una nuova classificazione dei comuni montani basata sui parametri dell'altimetria e della pendenza, si prefigge l'obiettivo di operare una revisione della legge n. 97 del 1994, che pur essendosi dimostrata valida nel suo impianto generale, ha progressivamente mostrato i propri limiti rispetto all'obiettivo di innescare e promuovere lo sviluppo dei territori montani.
Rappresenta che, nel complesso, gli oneri derivanti dal provvedimento sono pari a 105 milioni di euro nell'anno 2025, a 123,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 119,6 milioni di euro nell'anno 2027, a 108 milioni di euro nell'anno 2028, a 110,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 104,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 101,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 101,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 101,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034 e trovano copertura nell'ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, che costituisce anche lo strumento che assicura il finanziamento degli ulteriori interventi in favore dei territori montani delineati dal provvedimento in esame, che saranno realizzati nel quadro della nuova Strategia per la montagna italiana.
Passando a illustrare i contenuti del disegno di legge in esame, nel rinviare per un esame più approfondito alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva preliminarmente che il provvedimento, a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si compone di 30 articoli, suddivisi in sei Capi.Pag. 76
Fa presente che il Capo I reca le norme generali del disegno di legge e include gli articoli 1 e 2.
L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, destinato a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Il comma 1 specifica che il provvedimento, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e, come precisato nel corso dell'esame al Senato, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure volte a riconoscere e promuovere le zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Il comma 2 stabilisce che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, mirando ad una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al successivo articolo 4.
Ai sensi del comma 3, spetta allo Stato, alle regioni e agli enti locali il compito di promuovere presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali il riconoscimento delle specificità delle zone montane e dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.
Osserva che l'articolo 2 reca le norme procedimentali volte a definire, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani.
In dettaglio, il comma 1 prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base a due parametri, riferiti rispettivamente all'altimetria e alla pendenza. Il decreto è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Il comma 2 dispone che nell'ambito degli elenchi dei comuni montani sono definiti, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge e contestualmente l'elenco dei comuni montani beneficiari. Tali criteri tengono conto dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1, cioè del fattore altimetrico e della pendenza, nonché di specifici parametri socioeconomici.
Il comma 3 precisa che le citate classificazioni non si applicano nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani.
Il comma 4, introdotto nell'ambito dell'esame parlamentare presso il Senato, delega il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge. Ferme restando le misure agevolative previste dal disegno di legge, si delega il Governo a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui oggi si avvia l'esame, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previstePag. 77 in favore dei comuni montani. Il criterio direttivo è volto a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi del disegno di legge in esame.
Il comma 5 stabilisce che lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega debba essere adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
Il comma 6 prevede che dal decreto legislativo di cui al comma 4 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salva la possibilità di fare ricorso al meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, ai sensi del quale, qualora emergessero nuovi o maggiori oneri, l'adozione del decreto sarebbe subordinata all'entrata in vigore di un provvedimento che stanzi le necessarie risorse finanziarie.
Rileva come il Capo II, composto dagli articoli 3, 4 e 5, rechi disposizioni in materia di programmazione strategica, risorse e monitoraggio.
In particolare, osserva che l'articolo 3, al comma 1, prevede l'adozione di una Strategia nazionale per la montagna italiana, che costituisce lo strumento per individuare le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane, al fine di attuare le specifiche politiche di sviluppo. Dal punto di vista finanziario, la Strategia è attuata nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, istituito dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, e disciplinato dal successivo articolo 4.
Il comma 2 dispone che la Strategia è stabilita per un orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ricordo che la disposizione prevede che lo schema di decreto di adozione della Strategia sia trasmesso alle Camere per acquisire il parere delle Commissioni competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni.
L'articolo 4 dispone in merito alle modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere dall'anno 2025, che sono ripartiti tra quelli di competenza delle regioni e degli enti locali e quelli di competenza statale.
In particolare, il comma 1 stabilisce che le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane istituito dalla legge di bilancio per il 2022 siano destinate, a decorrere dall'anno 2025, al finanziamento degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 593, della medesima legge e degli interventi di competenza statale di cui al medesimo comma 593 e al successivo comma 594, con particolare riferimento all'attuazione della Strategia per la montagna italiana.
I commi 2 e 3 definiscono la procedura per la ripartizione delle risorse del Fondo. Si prevede che un primo decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, indichi l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali e a quelli di competenza statale. Il riparto degli stanziamenti dovrà tener conto del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco o gli elenchi previsti dall'articolo 2, comma 2, Pag. 78terzo periodo, e dovrà essere coerente con la Strategia per la montagna italiana.
Il successivo comma 4 mantiene ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge di bilancio per il 2022, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la definizione della quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.
Il comma 5 stabilisce che una quota delle risorse del Fondo possa essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.
Infine, il comma 6 precisa che le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei, mentre il comma 7 stabilisce che le misure di cui al disegno di legge in esame che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che la Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile dei relativi adempimenti in materia per quanto concerne l'imprenditoria operante nelle zone montane.
L'articolo 5, al comma 1, attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni recate dagli articoli 3 e 4 in merito alla Strategia per la montagna italiana e al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, mentre il comma 2 prevede la presentazione alle Camere, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di una Relazione sullo stato della montagna e sull'attuazione della Strategia per la montagna italiana.
Segnala che il Capo III reca disposizioni in materia di servizi pubblici e include gli articoli dal 6 al 10.
In particolare, osserva che l'articolo 6, al comma 1, introduce due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame. In primo luogo, si prevede l'attribuzione di un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per ciascun anno di attività presso le predette strutture. Si prevede, inoltre, la valorizzazione di tale attività nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma 1 introduce, inoltre, una specifica forma di riconoscimento per i medici che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture, stabilendo che l'attività prestata costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.
Il comma 2 concede, a decorrere dal 2025, un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, in favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo.
Il comma 3 estende il predetto credito d'imposta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato. Per tali soggetti il credito di imposta spetta annualmente, a Pag. 79decorrere dal 2025, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.
Il comma 4, introdotto nel corso dell'esame parlamentare al Senato, riconosce una maggiorazione del predetto credito di imposta, pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nel caso di trasferimento in un comune con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti sito un territorio in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche, i cui appartenenti siano almeno pari al 15 per cento dei residenti.
Il comma 5 prevede l'erogazione di uno speciale emolumento di natura accessoria al personale medico e sanitario impegnato nei comuni montani, da riconoscere nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto. Tale emolumento è attribuito in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti e accordi collettivi nazionali, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che chiamati a individuare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, i comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V del medesimo provvedimento.
I commi 6 e 7 recano norme sulle modalità di utilizzazione del credito di imposta di cui ai commi 3 e 4, riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, e prevedono una disciplina delle relative modalità di concessione, anche al fine di stabilire le disposizioni sui controlli ed il recupero del beneficio indebitamente fruito.
Il comma 8, infine, stabilisce che ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 5 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato per un importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 30 per quanto riguarda la copertura finanziaria di tali oneri.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di scuole di montagna, come definite dal comma 1 della disposizione, prevedendo, al comma 2, l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 in attuazione della Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna, per la definizione del contingente organico dei Direttori scolastici e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici.
Il comma 3, introdotto dal Senato, elimina l'attuale limitazione territoriale in base alla quale la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe è ammessa nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti solo se queste sono situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, prevedendo altresì che la possibilità di deroga si applichi anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado.
Il comma 4 prevede, a determinate condizioni, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e di un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassiPag. 80 delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani.
I commi da 5 a 9 riconoscono un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore del personale scolastico che presta servizio in scuole di montagna e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in comune montano o in un comune limitrofo. Il beneficio è concesso, ai sensi di quanto previsto dal comma 6, anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano nel medesimo comune un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario. In tale ultimo caso, il credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.
Il comma 7, introdotto dal Senato, riconosce il predetto credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di 3.500 euro nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche, i cui appartenenti siano almeno pari al 15 per cento dei residenti.
I commi 8 e 9 recano norme sulle modalità di utilizzazione del credito di imposta, riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, e prevedono una disciplina delle relative modalità di concessione, anche al fine di stabilire le disposizioni sui controlli ed il recupero del beneficio indebitamente fruito, rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 30 del provvedimento in esame per quanto riguarda la copertura finanziaria dei predetti oneri.
Il comma 10, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 7.
L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consente al Ministero della giustizia di provvedere, anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni pubbliche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento.
L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede, al comma 1, che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni montani o che abbiano corsi di studio accreditati nei medesimi comuni possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane. Il comma 2 prevede una clausola di invarianza riferita all'attuazione del comma 1.
Il comma 3 prevede che con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 338 del 2000, volto a prevedere le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione di residenze e alloggi universitari, possa essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione dei medesimi interventi.
Il comma 4, poi, prevede che le università di cui al comma 1 possano attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 5, introdotto dal Senato, prevede che le medesime università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati, con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera.Pag. 81
Il comma 6, integrato nel corso dell'esame al Senato, prevede che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi.
In relazione ai servizi di comunicazione, rileva che l'articolo 10 stabilisce, al comma 1, che, al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, siano previsti, nei contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria, specifici interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza nei comuni montani, i cui oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.
Il comma 2 individua, quali priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultra-larga e il sostegno alla digitalizzazione della popolazione.
Il comma 3 è volto a favorire il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato per sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane, ai fini dell'incremento del trasferimento tecnologico verso il tessuto produttivo locale.
Il comma 4 prevede, infine, che la strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani possa includere il potenziamento dei servizi amministrativi resi da remoto dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina.
Passando a illustrare il Capo IV, ricorda che esso reca disposizioni in materia di Tutela del territorio e include gli articoli da 11 a 18.
In particolare, fa presente che l'articolo 11 prevede disposizioni in materia di adozione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di linee guida volte all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
L'articolo 12, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento Senato, è dedicato alla disciplina degli ecosistemi montani. In particolare, il comma 1 riconosce le zone montane come zone floro-faunistiche a sé stanti, caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali.
Il comma 2 interviene in materia di misure di valorizzazione degli ecosistemi, rinviando a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione annuale, su base regionale o delle province autonome, del tasso massimo di prelievi necessario al mantenimento della specie canis lupus in relazione alla conservazione degli habitat naturali della fauna selvatica.
L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge n. 39 del 2023, per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane. Si rinvia, inoltre, a un apposito decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la definizione dei criteri di riparto delle predette risorse, stabilendone anche le relative modalità di adozione.
L'articolo 14, inserito presso il Senato, apporta modifiche al Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, inserendovi, all'articolo 3, la definizione di «cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva» e prevedendone, al nuovo articolo 10-bis, la relativa disciplina.
L'articolo 15 reca disposizioni volte a riformare l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, definendo le nozioni di albero e bosco monumentale. Per entrambi, la norma dispone le modalità di tutela, prevedendo Pag. 82tra l'altro l'istituzione di apposite zone di protezione, nonché il loro censimento e inserimento in appositi elenchi, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si specifica, inoltre, che i comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione la proposta di riconoscimento della monumentalità, mentre lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi nelle aree demaniali a loro affidate, per inserirli negli elenchi menzionati. Sono previsti, altresì, obblighi di pubblicità in materia e specifici poteri sostitutivi della regione nei confronti del comune e del predetto Ministero rispetto alla regione inerte. È previsto anche un sistema sanzionatorio, fondato su illeciti di tipo amministrativo, con previsione di apposite sanzioni pecuniarie. La normativa fa salve le disposizioni in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
L'articolo 16, al comma 1, come modificato dal Senato, riconosce un credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano determinati investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima. Il credito d'imposta è concesso in misura pari al 10 per cento del valore dei predetti investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Tale credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, pur nel limite dei costi sostenuti.
Il comma 2, introdotto dal Senato, riconosce il suddetto credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
Il comma 3 demanda l'individuazione dell'elenco dei servizi ecosistemici al cui perseguimento è subordinata la concessione del credito d'imposta a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi, il comma 4 rinvia, inoltre, ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.
Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta.
Il comma 6, inserito dal Senato, specifica che il medesimo Ministero è tenuto a provvedere agli adempimenti di registrazione del credito d'imposta in esame, previsti dall'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 7 consente ai comuni montani e alle loro forme associative l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi.
Il comma 8, inserito nel corso dell'esame in Senato, vieta il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di affitto o di concessione a privati.
Il comma 9, anch'esso inserito dal Senato, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un tavolo tecnico per l'attuazione della disciplina in esame.
L'articolo 17 introduce una definizione dei rifugi di montagna, facendo in ogni caso salve le definizioni previste dalla legislazione regionale. In particolare, ai sensi del Pag. 83comma 1, sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
Il comma 2 stabilisce che le disposizioni concernenti le caratteristiche funzionali dei rifugi sono stabilite sia dalla normativa dello Stato che da quella delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle rispettive competenze.
Il comma 3 precisa, infine, che i rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
L'articolo 18, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni in materia di attività escursionistica.
In particolare, il comma 1 riconosce il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile. Conseguentemente, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.
Il comma 2 provvede alla definizione di percorso escursionistico, che consiste in un tracciato prevalentemente a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.
Il comma 3 rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione dei criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché delle modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.
Il comma 4 interviene in merito alla responsabilità dell'escursionista per danni cagionati a sé stesso nel corso dell'attività escursionistica, precisando che in questi casi il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito e disponendo l'applicazione dell'articolo 1227 del codice civile.
Il comma 5 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali site nei comuni montani.
Ricorda che gli articoli da 19 a 26 fanno parte del Capo V, che reca disposizioni in materia di sviluppo economico.
In particolare, osserva che l'articolo 19 individua le finalità del Capo V, stabilendo, al comma 1, che le disposizioni in esso contenute hanno il fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, mentre il comma 2 specifica che le misure di sostegno recate dal medesimo Capo sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato.
L'articolo 20 reca, al comma 1, una norma di principio finalizzata a riconoscere le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Il comma 2 stabilisce che la Strategia per la montagna italiana di cui all'articolo 3 può individuare ulteriori professioni di montagna, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, ai fini della previsione di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela di tali professioni.
L'articolo 21, al comma 1, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui Pag. 84titolari non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50 per cento, non abbiano compiuto la medesima età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto la predetta età. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei comuni montani, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota per 15 per cento.
Ai sensi del comma 2, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, nei casi in cui nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1.
Il comma 3 precisa che l'agevolazione si applica nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis».
Il comma 4, infine, demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, nonché delle disposizioni in materia di controlli e di recupero del beneficio indebitamente fruito.
L'articolo 22, modificato dal Senato, al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani e il ripopolamento degli stessi, riconosce, entro determinati limiti di spesa, uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca in tale comune, anche a seguito di trasferimento, l'abitazione principale e il domicilio stabile.
Il comma 1 stabilisce la misura dell'esonero contributivo, che si riduce progressivamente nel periodo di applicazione della disposizione, mentre il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'agevolazione. Il medesimo decreto definisce, altresì, i meccanismi di monitoraggio del beneficio, da realizzarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 4, l'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e 0,7 milioni di euro nell'anno 2031. A tali oneri si provvede, in parte, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo 22 e, per la restante parte, rinviando alle coperture finanziarie previste all'articolo 30. La norma specifica, inoltre, che l'agevolazione non è cumulabile con quelle a regime di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, consistenti nella riduzione nella misura del 75 per cento dei contributi a carico dei datori di lavoro, prevista dall'articolo 1, comma 45, della legge n. 220 del 2010.
L'articolo 23, al comma 1, introduce una specifica agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione Pag. 85principale situata in uno dei comuni montani.
Il comma 2 delimita il perimetro dell'agevolazione, prevedendo, oltre al citato limite massimo di età per il contribuente che intenda avvalersi della misura, l'esclusione degli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il comma 3 prevede che la detrazione introdotta dall'articolo in esame non sia cumulabile con i benefici fiscali di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge nonché con la detrazione riferita alle spese per interessi sui mutui per l'acquisto della prima casa prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi.
Il comma 4 prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 5 specifica che il credito d'imposta è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.
Il comma 6 affida a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di definire i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta.
Il comma 7 dispone, infine, che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 30.
L'articolo 24, introdotto dal Senato, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e soggetti ad un costante decremento demografico, istituisce un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua. Si precisa che al tavolo parteciperanno i rappresentanti dei Comuni e i rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua. Le tariffe sono commisurate al nucleo familiare trasferito ed al reddito familiare. Si precisa, altresì, che per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
L'articolo 25 prevede un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe nei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, al fine di contrastarne lo spopolamento. In particolare, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2025, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i criteri, i parametri e le modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai relativi si provvede ai sensi dell'articolo 30 del presente disegno di legge. Nel valore del contributo una tantum non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.
L'articolo 26 istituisce il Registro nazionale dei terreni silenti nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale.
Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione statuisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti allo scopo di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire il rischio di incendi, nonché di fenomeni di pericolosità e di crolli ed il degrado ambientale, mentre il successivo comma 2 disciplina l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Registro nazionale dei terreni silenti.Pag. 86
Il comma 3 precisa che, ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, si fa riferimento alle definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018.
Rammenta, da ultimo, che il Capo VI, costituito dagli articoli da 27 a 30, contiene le disposizioni finali del disegno di legge in esame.
In particolare, segnala che l'articolo 27 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 28 stabilisce la possibilità, per regioni e comuni, di definire ulteriori agevolazioni, riduzione o esenzione di tasse, tributi e imposte che siano di loro competenza, nelle aree montane.
L'articolo 29 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni legislative in materia di sviluppo delle zone montane, contenute, tra l'altro, nella legge n. 991 del 1952, nella legge n. 1102 del 1971 e nella legge n. 97 del 1994, in quanto assorbite dalle previsioni contenute nel disegno di legge in esame. Si prevede altresì, che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani prevista dall'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.
Evidenzia, infine, che l'articolo 30 reca le disposizioni sulla copertura finanziaria degli oneri recati dal disegno di legge in esame.
In particolare, fa presente che, ai sensi dei commi 1 e 2, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 16, 21, 23 e 25, nonché a parte degli oneri derivanti dall'articolo 22, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, nonché, limitatamente a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 8, del disegno di legge in esame.
Il comma 3 stabilisce che, ad esclusione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le restanti disposizioni contenute nel testo in esame non devono recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Inoltre, il comma 4 dispone che le risorse destinate a ciascuna delle misure indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame sono soggette a un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Infine, il comma 5 dispone che, sulla base del predetto monitoraggio, sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta previsti dal disegno di legge, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti dalle disposizioni che hanno previsto i suddetti crediti d'imposta.
Il Ministro Roberto CALDEROLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame preliminare del disegno di legge, anche alla luce di quanto emergerà dal dibattito parlamentare.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.
La seduta comincia alle 14.05.
Pag. 87Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma.
C. 2034 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge reca modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma e che il testo iniziale, composto da sette articoli, è corredato di relazione tecnica. Rammenta, inoltre, che nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un solo emendamento, non corredato di relazione tecnica, privo di rilievo finanziario.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, osserva che il provvedimento in esame, nell'introdurre una disciplina dell'ordinamento della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, prevede che la Fondazione abbia durata illimitata, operi senza fini di lucro e non effettui distribuzioni o assegnazioni di utili o utilità, neppure in forma indiretta. Sono, altresì, disciplinati gli organi della Fondazione, costituiti dal presidente, dal consiglio generale e dal collegio dei revisori dei conti.
Rileva che il consiglio generale, organo di indirizzo, è composto dal presidente, da quattro membri di diritto, ossia il vescovo della diocesi di Parma, il sindaco di Parma, il presidente della provincia di Parma e il rettore dell'università degli studi di Parma, e da ulteriori quattro membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. Fa quindi presente che il presidente del collegio è designato dal Ministro dell'interno, mentre gli altri due revisori sono designati, rispettivamente, dal vescovo della diocesi di Parma e dal sindaco di Parma. Il collegio dei revisori è invece composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Specifica che ai citati organi possono essere riconosciuti, dal medesimo consiglio generale, emolumenti eventuali, con oneri a carico della Fondazione.
Si prevede, inoltre, che la Fondazione, nel perseguire i propri scopi, agisca nel rispetto dei vincoli religiosi e rispetti le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. Fa infine presente che il provvedimento in esame è assistito da una clausola generale di invarianza finanziaria. Al riguardo non formula osservazioni, atteso che la Fondazione è soggetto di diritto privato, esterno al conto consolidato della pubblica amministrazione, al quale non sono pertanto attribuite ulteriori risorse pubbliche, che gli eventuali compensi previsti per gli organi della Fondazione sono posti a carico della stessa e che, comunque, il provvedimento è provvisto di una clausola generale di invarianza finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che i commi 1 e 2 dell'articolo 7 recano una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità competenti provvedono alle attività previste dalla legge medesima nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, osserva che la norma in esame fa riferimento alle «amministrazioni» e alle «autorità» competenti, con una formulazione che si discosta da quella comunemente utilizzata, che richiama le sole «amministrazioni». In proposito ritiene che si potrebbe, quindi, valutare l'opportunità di fare riferimento, nella clausola di invarianza in esame, alle sole «amministrazioni», ritenendosi tale espressione esaustiva dell'intero perimetro delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Sul punto, reputa comunque opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo.
La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel rilevare preliminarmente che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, dichiara Pag. 88di non avere osservazioni rispetto alla modifica prospettata dalla relatrice rispetto alla formulazione dell'articolo 7, comma 2, del disegno di legge in esame.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2034, recante modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;
rilevata l'opportunità di fare riferimento, nella clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, alle sole amministrazioni, dovendosi ritenere tale espressione esaustiva dell'intero perimetro delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
All'articolo 7, comma 2, sopprimere le parole: e le autorità».
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.
C. 1424, approvato dal Senato, abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l'istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.
Rileva che il provvedimento si compone di 6 articoli e non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, la 5ª Commissione, nella seduta del 24 gennaio 2023, ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul testo originario del provvedimento e che il Governo, in luogo della predetta relazione tecnica, ha invece presentato, nella seduta del 26 luglio 2023, una nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, rammenta che tale nota, prendendo atto del fatto che, allo stato, non era ancora pervenuta la relazione tecnica, ha ritenuto necessario superare le criticità sotto il profilo finanziario che presentava il testo originario, mediante l'introduzione di specifiche modificazioni agli articoli 2, 3, 4 e 5 – quest'ultimo ora divenuto articolo 6 del provvedimento in esame – del testo medesimo, condizionando il parere di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla approvazione di tali modificazioni. Fa presente che tali ultime modificazioni sono state quindi assunte come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla 5ª Commissione e successivamente introdotte in sede redigente dalla 7ª Commissione permanente del Senato.
In merito all'articolo 1, rileva preliminarmente che le norme in esame individuano le finalità del provvedimento, tra cui quella di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico a partire dalla scuola primaria, nonché quella di promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. In particolare, viene previsto che l'attuazione di tali finalità si realizzi attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazionePag. 89 di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù». In proposito, rileva che le disposizioni in esame non appaiono presentare profili di carattere finanziario, dal momento che esse si limitano a enunciare le finalità del provvedimento. Ciò posto, considera tuttavia opportuno che il Governo chiarisca quali siano i soggetti compresi nella nozione di «organismi sportivi», al fine di poter verificare se la collaborazione con le istituzioni scolastiche a cui essi sono tenuti, anche alla luce degli articoli successivi, riguardi anche soggetti ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.
Per quanto concerne l'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione dei nuovi Giochi della gioventù, promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, che ha facoltà di avvalersi della società Sport e salute Spa, cui possono partecipare gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. Viene, altresì, stabilito che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano definiti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal predetto decreto, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive finalizzate all'avviamento alle discipline sportive di cui al successivo articolo 4.
Segnala, quindi, che la Commissione organizzatrice nazionale dei Giochi di cui al successivo articolo 3 sovrintenderà alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina e che, al termine della fase nazionale dei Giochi, vi sarà una cerimonia di consegna dei diplomi d'onore ai predetti studenti.
Tutto ciò premesso, rileva che l'istituzione dei nuovi Giochi della gioventù appare comportare attività di carattere organizzativo e operativo, facenti capo al Ministero dell'istruzione e del merito, alle istituzioni scolastiche e alla Commissione organizzatrice nazionale, con possibili oneri a carico della finanza pubblica. Tali attività, infatti, da un lato, non appaiono modulabili sulla base delle effettive disponibilità finanziarie, posto che il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito deputato a disciplinarne le concrete modalità attuative non soggiace, nel testo del provvedimento, ad alcun vincolo di carattere finanziario, dall'altro, le risorse stanziate ai sensi del successivo articolo 6 attengono alla copertura dei soli oneri relativi alla fase sperimentale di un anno, senza che per altro, nel corso dell'esame presso il Senato, siano stati esplicitati in un'apposita relazione tecnica gli elementi alla base della quantificazione degli oneri stessi.
Osserva, inoltre, che i predetti profili di onerosità non appaiono superabili o attenuabili con la facoltà riconosciuta al Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi della società Sport e salute Spa, posto che tale società rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT e, pertanto, eventuali effetti finanziari negativi a carico della stessa derivanti dalla menzionata collaborazione si ripercuoterebbero sull'intero aggregato della pubblica amministrazione. In merito a tali aspetti, ritiene dunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
Relativamente all'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che lo svolgimento dei Giochi sia coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale e che i Giochi si articolino in due sezioni: la prima sezione riservata agli studenti iscritti alla scuola primaria; la seconda sezione riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria.Pag. 90 Osserva che la Commissione, nel rispetto del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono, inoltre, definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome.
Fa, quindi, presente che la partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Inoltre, è previsto che la società Sport e salute Spa provveda a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
Rileva, inoltre, che le predette Commissioni organizzatrici organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.
Ciò posto, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione organizzatrice nazionale e dalle sue articolazioni nelle regioni e nelle province autonome, posto che la clausola di esclusione della corresponsione di compensi o rimborsi spese per la partecipazione ai lavori della Commissione non appare di per sé sufficiente ad escludere che si verifichino nuovi o maggiori oneri di funzionamento a carico dell'organismo di cui trattasi, considerati i compiti ad esso affidati e la sua articolazione territoriale, nonché dall'istituzione presso le sedi provinciali e regionali della società Sport e salute Spa di appositi annuari dei Giochi, dalla previsione dello svolgimento dei Giochi negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione e dallo svolgimento annuale presso la Presidenza delle regioni interessate di una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.
Relativamente all'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono, collegandosi in rete, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, stipulare protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
In proposito, considerato che i predetti protocolli riguardano attività suscettibili di determinare oneri, sia in capo agli organismi sportivi, come ad esempio per la fornitura di materiale sportivo e per lo svolgimento della formazione sportiva da parte del personale tecnico delle Federazioni, sia in capo agli istituti scolastici, come ad esempio nel caso del coordinamento delle attività di formazione svolto dal personale docente in possesso di laurea specialistica, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli organismi sportivi che potrebbero essere coinvolti nelle attività di formazione, al fine di poter verificare se essi siano o meno ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, nonché in merito alla presenza di risorse disponibili cui le istituzioni scolastiche possono attingere per provvedere a tali attività, posto che le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 6 si riferiscono, come detto in precedenza, a un solo anno di sperimentazione.Pag. 91
Evidenzia, peraltro, che la previsione introdotta dal Senato, a seguito di una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio di quel ramo del Parlamento su richiesta del Governo, secondo la quale la partecipazione degli studenti alle predette attività avviene esclusivamente su base volontaria, sebbene possa contribuire a limitare la platea dei soggetti destinatari delle citate attività, non appare tuttavia sufficiente ad assicurare la piena coerenza tra la platea medesima e le risorse disponibili, posto che, in mancanza di un espresso vincolo finanziario in tal senso, qualunque interessato può essere destinatario delle attività di cui trattasi. Né possono escludersi profili di onerosità a carico delle istituzioni scolastiche per il fatto che i protocolli in esame appaiono di carattere facoltativo, giacché, in caso di mancata stipula degli stessi, le attività formative e i possibili oneri da esse derivanti sembrerebbero dover gravare integralmente sulle istituzioni scolastiche. In ordine a tali aspetti, ritiene pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo.
In merito all'articolo 5, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di un tavolo di lavoro per la prevenzione sanitaria al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione dei giovani che partecipano alle iniziative sportive per prevenire talune infezioni e patologie.
In proposito, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che dall'attività del tavolo di lavoro possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che, da un lato, le disposizioni in esame, pur essendo state introdotte a seguito di una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio di quel ramo del Parlamento su richiesta del Governo, non sono state corredate di un'apposita relazione tecnica e, dall'altro, la clausola che esclude il riconoscimento di compensi e rimborsi di spese ai partecipanti al tavolo non appare di per sé sufficiente ad escludere il verificarsi di ulteriori oneri di funzionamento.
Relativamente all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono l'avvio in forma sperimentale dei Giochi per l'anno scolastico 2024/2025, quantificano il relativo onere in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e in 6,03 milioni di euro per l'anno 2025 e prevedono che, all'esito della sperimentazione, sia adottato un decreto che provveda ad adeguare le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della proposta di legge in esame, che individua i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti, e proceda altresì alla quantificazione delle necessarie risorse finanziarie, da autorizzare con successivo provvedimento di legge, occorrenti allo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione.
Segnala che il provvedimento è inoltre assistito da una clausola di invarianza finanziaria che stabilisce che, fatte salve le risorse destinate alla sperimentazione, alle attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1 si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito, per quanto riguarda la sperimentazione ritiene necessario che il Governo fornisca i criteri e i parametri impiegati per la quantificazione dell'onere da essa derivante, posto che, nel corso dell'esame presso il Senato, non sono state fornite né la relazione tecnica né informazioni riguardo ai criteri utilizzati per la quantificazione dell'onere indicato, ferma restando comunque l'esigenza di prevederne la decorrenza dal 2025, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024.
Per quanto riguarda la clausola di neutralità finanziaria, ritiene necessario che il Governo chiarisca se essa si riferisca allo svolgimento dei Giochi in relazione alla sola fase sperimentale o allo svolgimento degli stessi negli anni successivi. Nel primo caso, peraltro, la clausola di neutralità risulterebbe ultronea, in quanto gli oneri Pag. 92indicati per l'attuazione della fase sperimentale sono già configurati come limite massimo di spesa e, quindi, la presenza di ulteriori oneri non sarebbe consentita, mentre nel secondo caso, invece, tale clausola sembrerebbe in contrasto con il comma 3 dell'articolo 6, che appare viceversa prevedere, all'esito della sperimentazione, la necessità dello stanziamento di ulteriori risorse – da quantificare con decreto ministeriale e da autorizzare con successivo provvedimento legislativo – per far fronte allo svolgimento dei Giochi dopo il periodo di sperimentazione.
Trattandosi, peraltro, di oneri derivanti dal presente provvedimento, in quanto ascrivibili all'istituzione dei Giochi ivi contemplata, che sembrerebbero incerti solo nel quantum, ma non nel loro effettivo verificarsi, il rinvio dell'autorizzazione delle risorse – e quindi, del relativo reperimento – ad un successivo provvedimento legislativo per far fronte a tali oneri non appare coerente con quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, che, invece, stabilisce che le leggi che importino nuovi o maggiori oneri provvedono esse stesse ai mezzi per farvi fronte, senza quindi la possibilità di rinviare tale incombenza a successivi provvedimenti legislativi.
Osserva che diversa sarebbe, invece, l'ipotesi in cui la presenza di tali oneri fosse del tutto eventuale, in quanto verificabile solo all'esito della sperimentazione. In tal caso, infatti, il rinvio dell'eventuale reperimento delle risorse a un successivo provvedimento legislativo potrebbe considerarsi ammissibile ove l'attuazione del provvedimento istitutivo del Giochi fosse comunque espressamente subordinata a tale reperimento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per l'attuazione delle deleghe legislative, per le quali in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi della lettera a) del medesimo comma 2, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 e, quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi della lettera b) dello stesso comma 2, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.
Al riguardo, in via preliminare, evidenzia la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e le relative coperture finanziarie, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024.
Ciò posto, quanto alla prima modalità di copertura, ricorda che l'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, le risorse destinate al CONI e alla società Sport e salute Spa siano complessivamente stabilite nella misura annua, comunque non inferiore a 410 milioni di euro, del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori delle attività sportive. Rileva che le risorse complessive sono destinate, per una quota non inferiore a euro 363 milioni annui, alla società Sport e salute Spa, di cui inizialmente non meno di euro 280 milioni annui da destinare al finanziamento di alcuni soggetti già finanziati, a legislazione previgente, dal CONI.
Fermo quanto evidenziato con riferimento alla decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, segnala che le risorse oggetto di utilizzo sono allocate sul capitolo 1897 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione per gli anni 2025-2027, reca uno stanziamento di 377,9 milioni di euro per l'anno 2025. Osserva in Pag. 93proposito che, qualora si intenda applicare la riduzione nell'esercizio 2025, il Governo dovrebbe peraltro confermare che l'utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse sono preordinate a legislazione vigente.
Con riferimento alla seconda modalità di copertura, fermo quanto rilevato in ordine alla decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, segnala in ogni caso l'esigenza di aggiornare la formulazione della disposizione di copertura, che fa riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.
Fa presente, altresì, che il comma 4 dell'articolo 6 prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello della loro istituzione, il comma 3 prevede che, all'esito della sperimentazione, sia adottato un decreto che provveda ad adeguare le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della proposta in esame, che individua i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti, e provveda alla quantificazione delle necessarie risorse finanziarie, da autorizzare con successivo provvedimento di legge.
Ciò posto, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria e all'autorizzazione con successivo provvedimento di legge delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di sperimentazione, rinvia alle considerazioni svolte in relazione ai profili di quantificazione.
La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici».
C. 1979, approvato dalla 7a Commissione del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il progetto di legge, già approvato dal Senato, reca disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche nonché istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. Specifica che il testo iniziale non era corredato di relazione tecnica, ma nel corso dell'esame presso il Senato, la Commissione Bilancio di quel ramo del Parlamento ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, che è stata depositata nella seduta del 16 aprile 2024.
Osserva che tale relazione tecnica, riferita al testo iniziale della proposta di legge, risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
Con riferimento all'articolo 1, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dettano i principi generali cui è ispirato il presente provvedimento e recano la definizione di «abiti storici». In proposito non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni.
Per quanto concerne l'articolo 2, rileva preliminarmente che la norma stabilisce che, nell'ambito dei princìpi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici, salvaguarda le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione, promuove e assicura la diffusione a livello nazionale e internazionale delle stesse nonché il sostegno agli enti Pag. 94locali e alle associazioni senza fini di lucro che si occupano della loro realizzazione. Viene stabilito, infine, che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito non ha osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica volti ad assicurare la neutralità finanziaria delle citate attività di promozione e di sostegno, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria, che correda le disposizioni in esame e che è stata inserita dalla 7a Commissione del Senato, in ossequio a un'apposita condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del medesimo ramo del Parlamento, in sede di espressione del parere non ostativo sul testo del provvedimento.
Con riferimento all'articolo 3, rileva preliminarmente che il suddetto articolo istituisce, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici e ne definisce i compiti, stabilendo che ai suoi componenti non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Rileva che la relazione tecnica afferma che l'articolo 3 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto che il Ministero del turismo assicura il supporto tecnico e amministrativo al medesimo Comitato scientifico con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, disponibili nel capitolo di spesa 2027, piano gestionale 1, denominato «Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale del turismo», dello stato di previsione del medesimo Ministero.
In proposito, considerato che, successivamente alla presentazione della relazione tecnica, lo stanziamento relativo al citato capitolo per il triennio 2025-2027 ha subito una riduzione annua di 41.425 euro annui, equivalente a circa il 5 per cento, rispetto al triennio precedente, passando dunque da 828.500 euro a 787.075 euro, e che, al momento, non risulta ancora disponibile il dato relativo alla ripartizione dello stanziamento per piani di gestione, fa presente come appaia necessario, da un lato, che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la capienza del citato stanziamento, anche alla luce delle riduzioni intervenute nel triennio 2025-2027, e, dall'altro, valutare l'opportunità di inserire un'ulteriore clausola di neutralità finanziaria, oltre a quella già prevista con riguardo ai componenti del Comitato in esame, in relazione al funzionamento di quest'ultimo, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri.
Per quanto concerne l'articolo 4, rileva preliminarmente che esso istituisce, presso il Ministero del turismo, l'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché l'elenco nazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, prevedendo che la tenuta e l'aggiornamento annuale degli elenchi stessi sia di competenza del Comitato scientifico.
Rileva che, a tal fine, viene prevista un'autorizzazione di spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, per l'istituzione degli elenchi, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per la loro tenuta, al cui onere si provvede ai sensi del successivo articolo 8.
In proposito, ferme restando le considerazioni svolte in relazione all'articolo 3, con riferimento alle attività affidate al Comitato scientifico, a cui fa capo anche la tenuta degli elenchi in esame, rileva che, secondo le informazioni fornite dalla relazione tecnica, la spesa autorizzata per l'istituzione degli elenchi in questione e per la loro tenuta presuppone la realizzazione di una piattaforma informatica nel corso dell'anno 2024 e il suo utilizzo a far data dall'anno 2025. Ciò stante, considerato che l'esercizio 2024 è ormai trascorso, osserva che appare necessario rimodulare l'onere e Pag. 95la relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno 2025.
Con riferimento agli articoli da 5 a 7, rileva preliminarmente che gli articoli in esame: istituiscono la Giornata nazionale degli abiti storici, cui non sono associati gli effetti delle festività civili, e consentono alle amministrazioni pubbliche di promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2. Dispongono, inoltre, che il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione di attività di promozione, comunicazione e sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e su altri temi connessi, quantificando il relativo onere in misura pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4. Consentono, altresì, allo Stato e agli enti territoriali di promuovere apposite iniziative ed attività, ai sensi di quanto previsto articolo 6, comma 1, e agli istituti scolastici di promuovere iniziative didattiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. Infine, dispongono che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dedichi adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale, prevedendo comunque che da ciò non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7. In proposito, non ha osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda l'articolo 8, fa presente che il comma 1 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi della lettera a) del comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero del turismo e, quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, ai sensi della lettera b) del comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero del turismo.
Nel rilevare che tanto l'articolo 4 quanto l'articolo 5 recano autorizzazioni di spesa riferite anche all'anno 2024, ricorda che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, primo periodo, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio.
Pertanto, con specifico riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024, ritiene necessario aggiornare la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria conformemente alle indicazioni risultanti dalla relazione tecnica. Per quanto attiene, invece, alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che le risorse stanziate per il 2024 saranno iscritte nell'elenco degli slittamenti di cui al citato articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e saranno pertanto utilizzabili nell'esercizio finanziario 2025.
Non ha, infine, osservazioni da formulare in ordine alla capienza delle risorse utilizzate a copertura, giacché entrambi gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità.
La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai Pag. 96pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
C. 805.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dall'esame in sede referente della proposta di legge reca modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
Nel rilevare che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica, in merito agli articoli 1 e 2, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina della rottamazione dei veicoli fuori uso abbandonati. In proposito, sottolinea che a legislazione vigente, in sintesi, limitatamente ai profili di interesse per l'analisi degli effetti finanziari del provvedimento in esame, gli organi di polizia stradale, allorché rinvengono un veicolo a motore o un rimorchio presumibilmente abbandonato, ne dispongono il conferimento provvisorio a un centro di raccolta autorizzato e che, decorsi sessanta giorni, o altro termine in casi particolari, senza che l'avente diritto ne abbia reclamato la proprietà, il veicolo si considera cosa abbandonata e il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali. Rileva che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 460 del 1999, la provincia fissa le tariffe dovute ai centri di raccolta per le operazioni di prelievo, custodia, cancellazione dal PRA e demolizione e l'onere finanziario è posto a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto. Fa quindi presente che, nel predetto quadro, che resta invariato, le norme in esame intervengono per chiarire un dubbio applicativo, specificando che nel caso di demolizione dei veicoli fuori uso abbandonati rinvenuti e conferiti ai centri di raccolta non può essere opposta l'iscrizione del «fermo amministrativo». Al riguardo, osserva che l'innovazione normativa proposta ha l'effetto di ampliare la possibilità di demolizione dei veicoli fuori uso abbandonati, estendendola ai veicoli su cui sia iscritto il «fermo amministrativo». Considerato che gli oneri per le procedure rimangono, come già accade a legislazione vigente, a carico degli enti proprietari o concessionari delle strade, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo, che il potenziale ampliamento del numero dei veicoli da demolire, essendo correlato al numero dei veicoli accidentalmente gravati da fermo amministrativo, non comporti sostanziali variazioni rispetto agli oneri stimati nei rispettivi bilanci dagli enti interessati. Non formula, invece, osservazioni riguardo alle restanti previsioni.
In merito all'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme in esame includono il servizio del rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione fra quelli per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, individuandone i costi e le tariffe nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario. In proposito, non ha osservazioni da formulare.
Fa presente, infine, che il comma 1 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla legge medesima nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in merito alla formulazione della disposizione in commento.
La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO chiarisce che le disposizioni di cui al comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 e al comma 5-ter dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotte dagli articoli 1 e 2 del progetto di legge in esame, le quali prevedonoPag. 97 che, nel caso di demolizione di veicoli fuori uso abbandonati, rinvenuti e conferiti ai centri di raccolta, non possa essere opposta dal relativo proprietario l'iscrizione sui medesimi veicoli del fermo amministrativo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle demolizioni potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti interessati.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo della proposta legge C. 805, recante modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le disposizioni di cui al comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 e al comma 5-ter dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotte dagli articoli 1 e 2 del progetto di legge in esame, le quali prevedono che, nel caso di demolizione di veicoli fuori uso abbandonati, rinvenuti e conferiti ai centri di raccolta, non possa essere opposta dal relativo proprietario l'iscrizione sui medesimi veicoli del fermo amministrativo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle demolizioni potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti interessati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2024.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è ancora in attesa di acquisire dal Governo i chiarimenti sui profili di ordine finanziario del provvedimento in esame richiesti nella seduta dello scorso 12 giugno 2024.
La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel riservarsi di fornire in una prossima seduta i predetti chiarimenti, all'esito del completamento dell'istruttoria in corso sui profili finanziari del provvedimento, rammenta che l'articolo 1, comma 377, della legge n. 207 del 2024, recentemente approvata dal Parlamento, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito Fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato al finanziamento di futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretariaPag. 98 di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.
La seduta comincia alle 14.15.
Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise.
Atto n. 237.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2025.
La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2), contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate nella seduta dello scorso 8 gennaio, ricordando che essa è stata, peraltro, già anticipata per le vie brevi ai componenti della Commissione medesima.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, anche alla luce della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (Atto n. 237);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà provvedere allo svolgimento delle attività relative al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato (SOAC), nonché alla verifica dei requisiti di affidabilità richiesti ai fini dell'attribuzione di tale qualifica e al relativo monitoraggio, ai sensi delle novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale, introdotta, in luogo di quella vigente tra usi civili e usi industriali del medesimo gas, dall'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto in esame, è stata effettuata sulla base di una ripartizione in quattro scaglioni del volume dei consumi riclassificati da civili a non domestici, distintamente per le regioni del Nord e del Centro, da un lato, e per quelle del Sud, dall'altro, al fine di stimare, per ciascuno scaglione, la variazione del gettito dell'accisa sul gas naturale derivante dalla modifica delle aliquote per l'anno 2025, tenendo conto dell'applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2025;
in particolare, la distribuzione per scaglioni del volume dei consumi interessati dalla riclassificazione è stata effettuata sulla base di una stima dei consumi medi di gas naturale riconducibili al codice ATECO coerente con gli usi interessati dalle novelle di cui alla richiamata lettera e), desumibili da dati amministrativi;
sulla base della predetta ripartizione in scaglioni, la riduzione del gettito dell'accisa sarebbe imputabile solo al terzo e al quarto scaglione e sarebbe pari, per le regioni del Nord e del Centro, a 0,1 milioni di euro per il terzo scaglione e a 4,3 milioni di euro per il quarto scaglione, mentre per le regioni del Sud la riduzione sarebbe pari a 0,1 milioni di euro per il terzo scaglione e a 3,4 milioni di euro per il quarto scaglione;
per quanto riguarda gli effetti sul gettito IVA, per le regioni del Nord e del Centro, la riduzione sarebbe imputabile per 0,0001 milioni di euro al primo scaglione, per 0,0019 milioni di euro al secondo scaglione, per 0,0132 milioni di euro Pag. 99al terzo scaglione e per 0,669 milioni di euro al quarto scaglione, mentre per le regioni del Sud tale riduzione sarebbe imputabile per 0,0014 milioni di euro al secondo scaglione, per 0,090 milioni di euro al terzo scaglione e per 0,5285 milioni di euro al quarto scaglione;
le disposizioni in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sul gas naturale previste dall'articolo 26-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame, nonché quelle in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica previste dall'articolo 55 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), dello schema di decreto in esame, ai sensi delle quali l'importo degli acconti mensili da versare sono determinati sulla base dei dati di vendita o di consumo del mese precedente, anziché sulla base dei medesimi dati riferiti all'anno precedente, prevedono nuove modalità di versamento dell'imposta maggiormente in linea con gli effettivi consumi, evitando il verificarsi di conguagli, tanto positivi quanto negativi, e non sono suscettibili di determinare, di per sé, effetti negativi in termini di cassa in conseguenza del differente computo delle rate di acconto dell'imposta;
i flussi di cassa riferibili ai predetti acconti sono, infatti, determinati da una molteplicità di fattori, non stimabili ex ante nei loro effetti, idonei a incidere sulla differenza tra i consumi dell'anno precedente e quelli dell'anno in corso, quali l'andamento dei prezzi delle materie prime, fattori geopolitici, l'andamento del ciclo economico, modifiche nei comportamenti di consumo, l'ingresso e l'uscita di operatori dal mercato e l'andamento dei volumi da essi fatturati;
i dati sulle licenze di vendita dei prodotti alcolici utilizzati dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera g), si riferiscono esclusivamente al numero di licenze rilasciate nel triennio 2021-2023;
in particolare, tale disposizione sottopone gli esercenti la vendita di prodotti alcolici attualmente assoggettati al contrassegno fiscale e la vendita di birra alla sola comunicazione allo Sportello unico attività produttive (SUAP), con efficacia esaustiva anche ai fini degli adempimenti fiscali, superando pertanto il vigente obbligo di denuncia di inizio attività ai fini del rilascio della licenza;
tale obbligo permane, invece, esclusivamente per gli esercenti la vendita dei suddetti prodotti che, dovendo movimentare prodotti verso o da altri Stati membri, sono tenuti ad acquisire le qualifiche di destinatario certificato e di speditore certificato di cui agli articoli 8-bis e 9-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, per le quali risultano attualmente attive nel settore dei prodotti alcolici, rispettivamente, 94 e 462 autorizzazioni, delle quali solo una parte è riferibile a esercenti la vendita di bevande alcoliche ad accisa assolta;
dalle disposizioni volte a determinare l'oggetto dell'imposizione dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), dello schema di decreto in esame, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le riformulazioni delle fattispecie di consumo dell'energia elettrica non sottoponibili ad accisa o esenti, di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 52, non incidono in senso ampliativo sul perimetro soggettivo e oggettivo di applicabilità dell'imposta;
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere p) e q), relative al prolungamento da due a quattro anni della validità dell'autorizzazione alla vendita, da parte degli esercizi di vicinato, delle farmacie e delle parafarmacie, dei prodotti da inalazione senza combustione e dei prodottiPag. 100 solidi contenenti nicotina, non si applicano alle autorizzazioni attualmente in corso, bensì alle sole fattispecie sorte successivamente alla loro entrata in vigore e, pertanto, le autorizzazioni alla vendita dei suddetti prodotti in corso di validità al 1° luglio 2025 giungeranno a scadenza al termine dei due anni di durata previsti dal regime normativo vigente al momento della loro attivazione;
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), numero 1, relative all'esenzione dall'accisa per i carburanti impiegati per la pesca nelle acque interne, non hanno carattere innovativo rispetto alla legislazione vigente e non sono suscettibili, pertanto, di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'articolo 34-bis del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, stabilisce che l'esenzione dalla predetta accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 si applica nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari;
il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 reca le risorse necessarie alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 4 dello schema di decreto in esame,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
a) prevedere espressamente, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 9-octies, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvederà allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9-ter, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotti dal medesimo comma 1, lettera c), nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
b) precisare, nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 5 dello schema di decreto in esame, che il prolungamento da due a quattro anni della validità dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione e dei prodotti solidi contenenti nicotina, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere p) e q), non si applica alle autorizzazioni in corso di validità alla data del 1° luglio 2025».
La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.20.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.
La seduta comincia alle 14.20.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti la riqualificazione della strada statale 106 Jonica e la realizzazione del corridoio tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano.
Atto n. 240.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti la riqualificazione della strada statale 106 Jonica e la realizzazione del corridoio Tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano.
In particolare, fa presente che lo schema di decreto all'esame della Commissione provvede alla nomina di due distinti Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi relativi, rispettivamente, alla riqualificazione della strada statale 106 Jonica e alla realizzazione del corridoio tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano, in sostituzione dell'unico Commissario straordinario in precedenza nominato, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, per la realizzazione di entrambi i predetti interventi. Come evidenziato nelle premesse del provvedimento, rammenta come tale scelta sia motivata dalla necessità di assicurare un maggiore coordinamento delle attività che saranno svolte dai singoli Commissari nelle porzioni di territorio interessate dalle opere, nonché una più diretta interlocuzione con le autonomie locali coinvolte.
Ricorda, in via preliminare, che il provvedimento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che, con riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Commissari straordinari, dotati di poteri derogatori al codice dei contratti pubblici, ovvero di procedere, con le medesime modalità, alla sostituzione degli stessi, in presenza di sopravvenute ragioni soggettive od oggettive.
Tanto premesso, rappresenta che l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame reca la nomina del responsabile pro tempore della struttura territoriale Calabria di ANAS Spa quale Commissario straordinario per il programma di lavori denominato «Riqualificazione della strada statale 106 Jonica», i cui interventi sono dettagliati nell'allegato 1 allo schema medesimo e ricomprendono anche, per effetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 ottobre 2023, la realizzazione dei lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della citata strada statale Jonica, allo scopo utilizzando le risorse proprio a tal fine stanziate dall'articolo 1, comma 511, della legge n. 197 del 2022.
Segnala che il comma 3 dell'articolo 1 prevede, inoltre, che al nuovo Commissario straordinario siano applicate, in particolare, le disposizioni del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, che, all'articolo 4, reca una clausola di invarianza finanziaria a norma della quale, da un lato, al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica e, dall'altro, gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera sono imputati al quadro economico dell'opera stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Rileva che il comma 4 dell'articolo 1 del presente schema di decreto, infine, prevede che per l'espletamento del suo incarico il Commissario straordinario si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di ANAS Spa, in conformità a quanto già stabilito dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.
Osserva come analoghe considerazioni possano essere svolte con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema di decretoPag. 102 in esame, che dispone la nomina del responsabile pro tempore della struttura territoriale Umbria di ANAS Spa quale Commissario straordinario per il programma di lavori denominato «Realizzazione del corridoio Tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano», i cui interventi sono dettagliati, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, nell'allegato 2 al provvedimento in esame.
Segnala che, anche in questo caso, il comma 2 dell'articolo 2 prevede che al Commissario straordinario si applichino le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, dovendosi quindi ritenere applicabile la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, precedentemente illustrata. Fa presente, allo stesso modo, che, in linea con quanto già stabilito dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, il comma 4 dell'articolo 2 prevede che il Commissario, per l'espletamento del suo incarico, si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di ANAS Spa.
Tutto ciò considerato, preso atto della neutralità del provvedimento sotto il profilo finanziario, propone di esprimere su di esso una valutazione favorevole.
La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO dichiara di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento.
La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 15 gennaio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.