CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 gennaio 2025
432.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
COMUNICATO
Pag. 4

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 gennaio 2025. — Presidenza del presidente della V Commissione, Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 15.

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2184 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che le Commissioni avviano oggi l'esame del disegno di legge C. 2184, che dispone la conversione del decreto-legge n. 208 del 2024, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Invita, quindi, i relatori a svolgere i propri interventi introduttivi.

  Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore per la VIII Commissione, rappresenta che il decreto-legge, di cui le Commissioni avviano oggi l'esame, reca, al capo I, misure volte a fronteggiare situazioni urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, con particolare riguardo a situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, alla crisi idrica nella Regione Siciliana, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, in materia di protezione civile, lavoro e infrastrutture.
  Nel rinviare per una disamina più dettagliata del contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nei territori di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo.Pag. 5
  In particolare, il comma 1 prevede che il Commissario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 123 del 2023 predisponga, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tali risorse potranno aggiungersi eventuali risorse ulteriori messe a disposizione da amministrazioni centrali e territoriali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
  Il comma 2 stabilisce che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si prevede, inoltre, che il Commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA Spa ovvero della Società Sport e Salute Spa.
  Il comma 3 stabilisce che il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 avvalendosi della struttura di supporto già istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 123 del 2023 e dispone in ordine al personale assegnato alla struttura medesima. Si prevede, inoltre, che il Commissario possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato.
  Il comma 4 prevede che, per l'attuazione del piano straordinario, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari ai quali delega le attività e le funzioni proprie. Inoltre, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale.
  Al comma 5 si prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
  Il comma 6 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 3 e 4, mentre il comma 7 modifica il decreto-legge n. 123 del 2023 al fine di prevedere che il Commissario straordinario resti in carica fino al 31 dicembre 2027, in coerenza con quanto disposto dal comma 3 dell'articolo in esame.
  Il comma 8 reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2000, intervenendo sulla disciplina della copertura dei posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti al fine di introdurre la possibilità di attribuire temporaneamente l'incarico ai funzionari della carriera prefettizia nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante. L'incarico può essere attribuito per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio. La finalità dell'intervento normativo, come esplicitato dalla disposizione in esame, consiste nell'assicurare lo svolgimento delle attività di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto all'attuazione degli interventi del PNRR.
  Osserva che l'articolo 2 reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni finalizzate alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di tali impianti è attribuito al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che si avvale della società Siciliacque Spa quale soggetto attuatore. A tali oneri si provvede, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Siciliana nell'ambito del proprio bilancio, in misura pari a 10 milioni di euro, e su quelle del Pag. 6Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, in misura pari a 90 milioni di euro. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi in tempi compatibili con l'emergenza in atto, il Commissario è autorizzato a utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse già presenti sulla contabilità speciale a lui intestata, salvo reintegro a seguito del trasferimento dei fondi necessari.
  Il comma 4 reca disposizioni relative a Siciliacque Spa, finalizzate, per un verso, all'applicazione del regime di anticipazioni di cassa previsto, per gli interventi del PNRR, dall'articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, al fine di assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza, e per l'altro a disporre che il soggetto attuatore, in qualità di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, opera in qualità di stazione appaltante applicando la disciplina dell'appalto nei settori speciali contenuta nel codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario.
  I commi 5 e 6 recano, invece, proroghe di termini. In particolare, è prorogato al 30 giugno 2025 il termine fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio ed è prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico.
  Segnala che l'articolo 3, al comma 1, consente al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma di chiedere il supporto delle strutture operative di protezione civile in relazione ad eventi celebrativi aventi carattere di particolare rilevanza e impatto.
  I commi 2 e 3 recano disposizioni relative alla situazione di emergenza sull'isola di Ischia, considerato che il 31 dicembre scorso è scaduto lo stato di emergenza dichiarato in seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 26 novembre 2022. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, il soggetto subentrante al quale sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, è autorizzato, a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico previste dalle ordinanze di protezione civile adottate a seguito dei predetti eventi. Per tali finalità, il soggetto subentrante provvede, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40 per cento degli oneri pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure.
  L'articolo 5, ai commi 1 e 2, prevede il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'intervento in esame è volto a semplificare l'assetto amministrativo relativo al funzionamento, alla manutenzione e al completamento delle opere del Mo.S.E., nonché contenere i relativi costi complessivi. Infatti, a seguito dell'istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia, della nomina del Presidente e del suo insediamento, i soggetti istituzionali interessati dal funzionamento e dalla gestione dell'opera risultano molteplici con competenze sovrapponibili. Si prevede, inoltre, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione il Commissario straordinario trasmetta all'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Pag. 7Acque e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonché la ricognizione delle risorse previste. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, si autorizza il Presidente della suddetta Autorità a conferire incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa.
  Il comma 3 novella il decreto-legge n. 18 del 2020, estendendo da 24 a 48 mesi, ulteriormente prorogabili sino al 31 dicembre 2026, la gestione diretta da parte del Commissario straordinario della Funivia Savona San Giuseppe, affidata alla società Funivie Spa, al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e alla gestione diretta dell'impianto funiviario.
  Il comma 4 dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame i compiti e le funzioni del Commissario Straordinario siano trasferiti al Presidente della Regione Liguria. Conseguentemente, si dispone la cessazione dalle funzioni di Commissario straordinario del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Inoltre, si prevede che il Commissario straordinario possa nominare un sub-commissario, il cui compenso non può essere superiore a 75 mila euro annui.
  Il comma 5 reca, infine, la copertura di spesa degli oneri derivanti dal compenso del sub-commissario di cui al comma 4.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice per la V Commissione, fa presente che, nell'ambito della propria relazione, si focalizzerà sulla illustrazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7, contenute nel Capo I del decreto-legge in esame, recante misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, contenute nel Capo II, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  In particolare, segnala che l'articolo 4, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, prevede, ai commi da 1 a 2, la proroga, rispettivamente, di ulteriori ventiquattro e ventidue mesi dell'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari. Il comma 3 reca le disposizioni di copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dalle predette disposizioni, pari complessivamente a circa 9,9 milioni di euro per l'anno 2025 e a circa 10,1 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  Il successivo comma 4, modificando l'articolo 25-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede che anche i lavoratori beneficiari di contratti di solidarietà, al pari dei beneficiari di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione e crisi aziendale, possano accedere al Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finanziato a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li mette a disposizione delle regioni interessate.
  Il comma 5, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, costituita per assicurare il coordinamento della fase attuativa del PNRR, proroga, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le risorse già stanziate per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, autorizzando una spesa di euro 562.277 per ciascuno di tali anni.
  Il comma 6 autorizza la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazionePag. 8 in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all'interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell'aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero medesimo in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
  Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 1.023.524 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali e alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie.
  Fa presente, poi, che l'articolo 6 reca disposizioni relative alla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale.
  In particolare, fa presente che il citato articolo, nel modificare gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985, adegua la disposizione sul numero delle categorie di intervento agli aggiornamenti normativi sopravvenuti in materia di destinazione della predetta quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Viene, pertanto, soppresso il riferimento, contenuto nell'articolo 47, al numero delle tipologie di intervento alle quali i contribuenti possono destinare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di uniformare la disciplina alle disposizioni del successivo articolo 48 della medesima legge, che prevede sei categorie di intervento, in luogo delle cinque indicata dalla disposizione soppressa.
  Con riferimento al predetto articolo 48, l'articolo in esame stabilisce che gli interventi relativi alla categoria «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» possono essere anche di carattere preventivo.
  Rileva, altresì, che l'articolo 7 reca disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva. La relazione illustrativa indica che la norma troverebbe applicazione, in particolare, con riferimento all'Aero club d'Italia, all'Automobile club d'Italia e all'Unione italiana tiro a segno.
  In particolare, la disposizione, nel recare norme interpretative delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 e all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 43 del 2017, esclude l'applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali regionali, e che hanno previsto una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti.
  Agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continua ad applicarsi, pertanto, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge n. 14 del 1978, ai sensi della quale la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte.
  Si prevede, inoltre, che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame tali enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate. Decorso tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro i quindici giorni successivi, si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella attualmente stabilita nei confronti dei commissari o subcommissari nominati Pag. 9dal Governo per diverse finalità di rilievo pubblico, con oneri a carico degli enti pubblici commissariati.
  L'articolo reca, infine, una clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Passando all'esame dell'articolo 8, recante misure urgenti per l'attuazione della Riforma 4 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al capitolo REPowerEU, fa presente che esso, integrando l'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, relativo agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità e delle condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti fissati dal medesimo articolo 8, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione, nonché delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa, fissato in misura pari a 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. A tali oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si prevede, a tal fine, che il GSE trattenga tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Dipartimento del Tesoro e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da adottarsi, rispettivamente, entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  Si prevede, inoltre, che i requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento siano definiti con il decreto che disciplina la piattaforma di mercato organizzato dei Power Purchase Agreement, che è conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. A tale Agenzia è demandato, poi, il compito di definire il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza.
  Si specifica, infine, che le attività di cui alle predette disposizioni sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il GSE e l'ARERA vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 9 reca disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, denominata «Riforma degli istituti tecnici e professionali», di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.
  In particolare, fa presente che l'articolo, nell'aggiungere un comma 4-bis all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, demanda, in sede di prima applicazione per l'anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito – anziché, come previsto a regime, a regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – l'individuazione delle misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2 del predetto articolo 26 per la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici.
  Osserva, altresì, che la norma in esame specifiche che le misure in questione saranno adottate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilitàPag. 10 nell'adeguamento dell'offerta formativa.
  Ricorda, a tal riguardo, che il cronoprogramma del PNRR prevede che la Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1 debba essere attuata, con l'entrata in vigore di disposizioni attuative di rango non legislativo, ossia, per quanto riguarda l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, con il regolamento di delegificazione ivi previsto, entro il 31 dicembre 2024. Pur essendo stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2024, dalla relazione illustrativa al provvedimento in esame si evince come non sia possibile completare il complesso iter di emanazione del regolamento entro il termine previsto del 31 dicembre 2024. Evidenzia, pertanto come la disposizione di cui all'articolo 9 risulti essenziale al raggiungimento del target nei tempi previsti, consentendo l'adozione di un decreto ministeriale che contenga gli elementi qualificanti della riforma, residuando al futuro regolamento la regolazione definitiva della stessa.
  Segnala, infine, che l'articolo 10 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il 31 dicembre 2024, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel prendere atto che la rappresentante del Governo si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame preliminare, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 14 gennaio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.