SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 8 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 11.40.
Pag. 22Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
C. 2031 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica in data 11 settembre 2024, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
Al riguardo, segnala preliminarmente che nella seduta dello scorso 23 ottobre la Commissione Bilancio ha espresso, sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea, un parere favorevole all'indirizzo della Commissione Affari esteri, che in pari data ne ha concluso l'iter in sede referente senza apportare modificazioni al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.
Ciò posto, con riferimento ai profili di competenza di questa Commissione, ricorda che l'articolo 3 del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione, valutati in 1.716.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Al riguardo, rileva che il predetto accantonamento presenta le necessarie disponibilità anche alla luce del nuovo quadro finanziario definito dalla legge n. 207 del 2024, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, osservando altresì che la relazione illustrativa allegata al medesimo disegno di legge di bilancio include il provvedimento in esame tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Fa presente, quindi, che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente 2024-2026, di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, debba intendersi riferito al bilancio relativo al triennio 2025-2027.
Ciò posto, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2031, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014;
ritenuto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2024-2026, di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, debba intendersi riferito al bilancio relativo al triennio 2025-2027,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere relativa al provvedimentoPag. 23 in esame, nonostante l'approvazione unanime dello stesso da parte del Senato. Evidenzia, al riguardo, come l'accordo oggetto di ratifica sia stato concluso con la Libia oltre quindici anni fa, allorquando le condizioni politiche di quel Paese erano profondamente diverse rispetto alla situazione attuale, che vede la Libia in uno stato di profonda crisi politico-istituzionale, nella quale il Governo riconosciuto dalla comunità internazionale, guidato dal Presidente Al-Sarraj, esercita la sua sovranità solo sul territorio della Tripolitania, laddove invece i territori della Cirenaica sono controllate dal governo guidato dal generale Haftar.
Sottolinea, conseguentemente, come, al momento, non risulti chiaro quali siano le autorità libiche cui sarebbe in concreto demandata, per la parte libica, l'attuazione dell'accordo in esame. Conclude ribadendo come, alla luce di quanto appena ricordato, sarebbe stato più opportuno considerare un rinvio della ratifica del Trattato.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
C. 1916-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, evidenzia che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
Al riguardo, segnala che la Commissione Bilancio, nel corso del suo esame in sede consultiva, in data 25 settembre 2024, ha espresso un parere favorevole sul provvedimento con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
In particolare, ricorda che la predetta condizione ha richiesto l'aggiornamento della decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e della corrispondente copertura finanziaria, in considerazione dei tempi necessari per l'entrata in vigore del provvedimento, ipotizzando che l'Accordo oggetto di ratifica entri in vigore nell'anno 2025.
Fa presente che la Commissione Affari esteri ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la suddetta condizione, senza introdurre ulteriori modifiche al testo.
Ciò posto, con riferimento ai profili di competenza di questa Commissione, ricorda che l'articolo 3 del disegno di legge prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede: quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativoPag. 24 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per quanto attiene alla prima modalità di copertura, fa presente che l'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021 reca una specifica autorizzazione di spesa finalizzata ad attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania, della quale il presente disegno di legge autorizza la ratifica, e a garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti. Chiarisce, in particolare, che con la predetta disposizione è stata autorizzata una spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
Al riguardo, ricorda che il Governo, nel corso della seduta del 25 settembre 2024, ha dato atto che le relative risorse sono allocate sul capitolo 4356, piano gestionale n. 25, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, confermando, altresì, la disponibilità sul predetto capitolo delle somme individuate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.
Ciò premesso, nel rilevare che, per le annualità dal 2026 al 2031, l'autorizzazione di spesa non è integralmente utilizzata sul pertinente capitolo di spesa, evidenzia che alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dalla legge n. 207 del 2024, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, la dotazione del citato capitolo è pari, in termini di competenza, a 2.641.822.634 euro per l'anno 2025, a 2.596.917.634 euro per l'anno 2026 e a 2.491.221.634 euro per l'anno 2027. Al riguardo, fa presente, pertanto, che non vi sono osservazioni da formulare.
Per quanto attiene alla seconda modalità di copertura, nel rilevare che l'accantonamento del fondo speciale individuato dal disegno di legge in esame reca le necessarie disponibilità, ritiene opportuno aggiornare il riferimento contenuto nella relativa disposizione normativa, facendo riferimento al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2025-2027.
Ciò posto, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1916-A, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024;
rilevata l'esigenza di aggiornare la disposizione di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame, al fine di prevedere la riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario in corso,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di Pag. 25previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore in ordine al provvedimento in discussione, sottolineando come, nonostante la stipula e il rinnovo di tali tipologie di accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale risponda a ragionevoli esigenze di tutela delle comunità italiane all'estero, la scelta di ratificare l'accordo in parola sia, in realtà, condizionata, a suo avviso, da ragioni contingenti di carattere politico, non strettamente riconducibili alla summenzionate istanze di tutela dei lavoratori residenti all'estero.
Ritiene, in particolare, che la volontà di procedere in tal senso, da parte del Governo e della maggioranza, costituisca una compensazione a fronte della disponibilità dell'Albania a cooperare con l'Italia nella gestione dei flussi migratori, evidenziando, al riguardo, come non sia possibile riscontrare il medesimo interesse rispetto alle tempistiche di ratifica di analoghi accordi conclusi con altri Paesi.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.
C. 1586 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica in data 29 novembre 2023, ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.
Con riferimento ai profili di competenza di questa Commissione, segnala, in particolare, che l'articolo 3 del disegno di legge prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato oggetto di ratifica, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023 e riferiti alle spese di viaggio per il trasferimento di detenuti, alle spese di missione degli accompagnatori dei detenuti e alle spese di traduzione di atti e documenti, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Osserva, inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
In proposito, rammenta che sul testo ora all'esame dell'Assemblea la Commissione Bilancio, nella seduta del 15 maggio 2024, ha già espresso un parere favorevole all'indirizzo della Commissione Affari esteri, in considerazione del fatto che il provvedimento risultava incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali era previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché nel presupposto che il provvedimento sarebbe comunque entrato in vigore entro la fine dell'anno 2024.
Ciò posto, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dalla legge n. 207 del 2024, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.Pag. 26
A tale proposito, segnala, in particolare, che, con specifico riferimento al nuovo triennio 2025-2027, la relazione illustrativa al disegno di legge C. 2112, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ha indicato il provvedimento in esame tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Tanto premesso, tenuto conto del fatto che l'esercizio finanziario 2024 è oramai concluso, ritiene necessario acquisire dal Governo, per un verso, un chiarimento in ordine all'opportunità di aggiornare a far data dall'anno 2025 la decorrenza degli oneri derivanti dal Trattato e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria, tenendo conto della natura degli oneri oggetto di copertura e del fatto che la clausola di copertura prevede la riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, e, per l'altro, una conferma circa la perdurante validità della quantificazione degli oneri medesimi, in considerazione del tempo trascorso dalla predisposizione della relazione tecnica riferita al provvedimento.
Rileva, infine, che andrebbe valutata l'opportunità, sulla quale richiede comunque di acquisire l'avviso del Governo, di sopprimere il comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, posto che tale previsione sembrerebbe di fatto assorbita da quanto stabilito in via generale dall'articolo 20, comma 30, della citata legge n. 207 del 2024, che per l'appunto autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, evidenzia, in primo luogo, che occorre aggiornare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, al fine di prevedere che tanto gli oneri ivi indicati, quanto la relativa copertura finanziaria decorrano dall'anno 2025.
Chiarisce, altresì, che non si rende necessario aggiornare la quantificazione dei predetti oneri contenuta nella relazione tecnica riferita al medesimo provvedimento.
Ritiene, infine, opportuno sopprimere il comma 3 del medesimo articolo 3, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1586, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022;
rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato oggetto di ratifica, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Pag. 27preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
occorre aggiornare le disposizioni di cui al predetto articolo 3, comma 1, al fine di prevedere che tanto gli oneri ivi indicati quanto la relativa copertura finanziaria decorrano dall'anno 2025;
non si rende necessario aggiornare la quantificazione dei predetti oneri contenuta nella relazione tecnica riferita al provvedimento in esame;
è opportuno sopprimere il comma 3 del medesimo articolo 3, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
All'articolo 3, sopprimere il comma 3.».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 11.50.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 8 gennaio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.35.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.
Atto n. 234.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente, preliminarmente, che il provvedimento in esame reca disposizioni attuative della delega prevista dal comma 15 dell'articolo 9 della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Segnala, in particolare, che la delega prevede l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di Pag. 28unità navali ovvero distaccato individualmente, nel rispetto del principio e criterio direttivo volto a consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
Per quanto attiene al contenuto dell'articolato, osserva che l'articolo 1 integra il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserendo al libro quarto, titolo IX, il nuovo Capo III-bis recante particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale.
In merito all'articolo 2, che reca una clausola di invarianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare. Ricorda, infatti, che la legge n. 46 del 2022 è già provvista, all'articolo 20, di una clausola di invarianza finanziaria. Evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della predetta legge, con la contrattazione, e nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative e la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
Per quanto riguarda il diritto di assemblea, rileva che l'articolo 10 della legge citata n. 46 del 2022 prevede che i militari, fuori dal servizio, possano tenere riunioni anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso e in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. Rileva, infine, che sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali.
Tutto ciò considerato, stante l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise.
Atto n. 237.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che l'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito al Governo una delega legislativa per la revisione del sistema tributario, da esercitare nell'osservanza dei principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge e dei princìpi e criteri direttivi specifici indicati dalle singole disposizioni della delega stessa.
Fa presente, altresì, che con il presente schema di decreto legislativo viene esercitata, in relazione ai tributi erariali minori, la delega conferita ai sensi degli articoli 12 e 16 della citata legge n. 111 del 2023, recanti i principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accise, segnalando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, in conformità all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
Venendo al contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), disciplina un sistema per il riconoscimento della qualifica di «soggetto obbligato accreditato», destinato ai titolari di depositi fiscali e ai soggetti obbligati al versamento delle accise, integrando le disposizioni del testo unico delle accise.
In particolare, si dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa attribuire ai titolari dei depositi fiscali e ai soggetti obbligati al versamento dell'accisa la qualifica di soggetto obbligato accreditato, che ha validità quadriennale, salvo Pag. 29revoca, e che il soggetto obbligato accreditato possa avvalersi di talune semplificazioni amministrative e richiedere, in base al proprio livello di affidabilità, l'esonero, parziale o totale, dall'obbligo di prestare la cauzione e avvalersi di benefici in termini di semplificazione degli adempimenti contabili e amministrativi, la cui individuazione è rinviata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Fa presente che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, le norme in esame non comportano effetti finanziari in quanto, in base alle disposizioni vigenti del testo unico delle accise, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può esonerare dalla prestazione della cauzione i soggetti obbligati che siano affidabili e di notoria solvibilità, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a), all'articolo 21, comma 7, all'articolo 26 e all'articolo 53. Rileva che la relazione tecnica precisa, inoltre, che il nuovo sistema dei soggetti obbligati accreditati, introducendo un sistema molto più restrittivo rispetto al regime vigente, prevede che l'attribuzione della qualifica di soggetto obbligato accreditato sia subordinata al rispetto di determinati requisiti di ammissione e sia concessa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli solo qualora ravvisi il possesso di prestabiliti requisiti di affidabilità che riguarderanno, rispetto al passato, anche aspetti inerenti alla filiera di approvvigionamento e all'organizzazione aziendale.
Quanto alle ulteriori previsioni introdotte nel testo unico delle accise relativamente alle procedure per il riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato e al monitoraggio da parte dell'Agenzia delle dogane e monopoli, rileva che, in base a quanto riportato nella relazione tecnica, le stesse non determinano effetti finanziari, in quanto contengono disposizioni di natura prettamente amministrativa di carattere ordinamentale. Con riferimento al procedimento di riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato, dell'attribuzione dell'indice di affidabilità e del relativo monitoraggio, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi fa presente che andrebbe viceversa fornita una conferma circa l'effettiva possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere le predette attività, che appaiono più strutturate rispetto al regime vigente, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), rileva preliminarmente che le norme in esame introducono un diverso criterio di calcolo dell'ammontare minimo della cauzione in base al quale l'importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti, nella norma vigente il parametro è riferito all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. Osserva che la relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alle norme, in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale. Ciò stante, non ha osservazioni da formulare.
Per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, lettera d), rileva preliminarmente che le norme modificano l'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, recante testo unico delle accise, in materia di prodotti sottoposti ad accisa disponendo tra l'altro, ai numeri 2 e 3 della lettera d), l'incremento dei consumi specifici convenzionali degli oli vegetali impiegati nella produzione di energia elettrica senza e con recupero di calore, cogenerazione. Osserva che la relazione tecnica precisa che tale modifica implica che un quantitativo addizionale di oli vegetali beneficerà dell'esenzione dall'accisa prevista per l'utilizzo di tali prodotti nella produzione di energia elettrica. La relazione tecnica stima effetti complessivi di minore gettito pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2025, 2,6 milioni per l'anno 2026, 2,2 milioni per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Ciò stante, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, rileva che la quantificazione appare verificabile. Non ha, altresì, Pag. 30osservazioni da formulare con riferimento alle altre disposizioni.
Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), e gli articoli 2 e 5, commi 1 e 2, rileva preliminarmente che le norme in esame sostituiscono il vigente articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995 recante disposizioni particolari per il gas naturale e introducono i nuovi articoli dal 26-bis al 26-quinquies. In particolare, segnala le seguenti innovazioni rispetto alla normativa vigente.
Da un lato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), si introduce la nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale, in luogo di quella vigente tra usi civili e usi industriali del medesimo gas. In tale contesto, sono specificati quali impieghi del gas naturale destinato alla combustione debbano essere considerati usi domestici e, per esclusione, quelli non domestici, elencando altresì la tipologia di immobili in relazione ai quali l'impiego del gas naturale destinato alla combustione viene fatto rientrare nell'«uso domestico».
Dall'altro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-bis, si ridetermina la cauzione dovuta dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta nella misura del 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia. In tale contesto, viene inoltre disciplinato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sui soggetti autorizzati o non autorizzati alla vendita del gas naturale, nonché di dati sui volumi aggregati mensili di gas naturale attribuiti a ciascun soggetto.
Infine, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-ter, sono introdotte disposizioni concernenti l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale, prevedendo che l'imposta sia accertata e liquidata sulla base di una dichiarazione semestrale, anziché annuale come avviene in base alla normativa vigente. Viene, altresì, stabilito che l'imposta sia versata in acconto con rate mensili entro la fine di ciascun mese sulla base dei dati di vendita o di consumo del mese precedente a quello in cui la rata è versata, in luogo dell'applicazione dei dati della vendita o del consumo realizzata nell'anno precedente.
Rileva che, a seguito delle novelle sopra descritte, viene sostituita la definizione di «usi civili» e «usi industriali» del gas naturale, di cui all'Allegato I del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, utilizzando la locuzione «usi domestici» e «usi non domestici», ai sensi di quanto previsto all'articolo 2.
Fa presente che la relazione tecnica, con riferimento alle modifiche sopra esposte, chiarisce i seguenti aspetti.
In primo luogo, con riferimento alla nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale, in luogo di quella vigente tra usi civili e usi industriali del medesimo gas, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), tenuto conto che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2025, la relazione tecnica quantifica effetti di minore gettito pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 21,9 milioni di euro per l'anno 2026, 21 milioni per l'anno 2027 e 21,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Ai fini della stima del minore gettito la relazione tecnica, non disponendo di dati puntuali sui consumi di gas naturale riconducibili agli usi interessati dalla modifica normativa, considera il rapporto, pari all'0,8 per cento, tra le rendite catastali dei predetti immobili e il totale delle rendite catastali degli immobili riconducibili ad usi civili, dati anno 2021, ultimo disponibile. Per stimare gli effetti di gettito in termini di accisa, la quota pari all'0,8 per cento è stata applicata ai consumi di ciascuno scaglione, come desunti dalle dichiarazioni di consumo del gas naturale, rese note dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relative all'anno d'imposta 2023, ultimo disponibile al momento in cui è stata predisposta la stima, determinando il volume di consumi interessato dalla modifica, al quale è stata poi applicata la differenza tra l'aliquota usi domestici specifica di ciascuno scaglione e l'aliquota usi non domestici, pari a 0,012498 euro per metro cubo.Pag. 31
In secondo luogo, in merito alle modifiche relative al calcolo della cauzione dovuta dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta nella misura del 15 per cento dell'accisa annua, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-bis, la relazione tecnica non ascrive invece effetti in quanto la variazione della modalità di calcolo della cauzione non determina effetti, dal momento che la stessa non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.
In terzo luogo, con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-ter, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari in relazione all'accisa, in quanto si limita a modificare i criteri di calcolo delle rate di acconto mensili, al fine di renderle maggiormente aderenti ai consumi fatturati dal soggetto obbligato, senza modificare né la base imponibile né la misura dell'accisa dovuta.
Tanto premesso, con riferimento alla nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), evidenzia che ai fini di una puntuale verifica della quantificazione degli effetti di minore gettito andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi quali ad esempio la distribuzione per scaglioni del volume dei consumi degli usi domestici per calcolare le differenze di gettito da accisa derivante dall'applicazione delle diverse aliquote. Fa presente che tale distribuzione sarebbe utile anche per la verifica della quantificazione degli effetti di segno opposto sul gettito IVA, maggiori entrate per il passaggio dell'aliquota IVA dal 10 per cento al 22 per cento per i primi due scaglioni di consumo e minori entrate per IVA non dovuta sulla minore accisa.
Con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-ter, ritiene che andrebbero invece forniti dati ed elementi informativi al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa derivanti dal differente computo delle rate di acconto dell'imposta. Infatti, nonostante tale meccanismo non incida sull'ammontare dell'imposta, in sede di accertamento e liquidazione, esso potrebbe comportare una riduzione delle entrate in termini cassa in relazione al versamento degli acconti mensili. Specifica che tale chiarimento si rende necessario anche con riferimento alla finalità della norma esposta nella relazione illustrativa, la quale precisa che il nuovo meccanismo consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli operatori del settore. Rileva come questi ultimi, infatti, eviteranno, chiarisce la medesima relazione illustrativa di dover versare importi, determinati sulla base di dati sulle vendite o sui consumi di gas non attuali in quanto riferiti all'annualità precedente.
Al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa per l'anno 2025, rileva che i medesimi dati ed elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento alle norme transitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame. Fa presente che tale norma disciplina espressamente il caso in cui le somme versate con la normativa vigente siano superiori rispetto agli acconti determinati con il nuovo criterio di calcolo delle rate mensili introdotto dalle disposizioni in esame. L'articolo 5, comma 2, ultimo periodo prevede infatti che «le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati» nei mesi del secondo semestre o richiesti a rimborso.
Non formula, invece, osservazioni in relazione alle altre modifiche recate dalle norme in esame.
Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera g), rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 29 del decreto legislativo n. 504 del 1992 recante la disciplina del deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, introducendo alcune semplificazioni degli adempimenti Pag. 32amministrativi previsti dalla normativa vigente. In particolare, rileva che le norme escludono dall'obbligo di ottenere il rilascio della licenza fiscale alcune categorie di operatori, gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercizi di vendita non tenuti all'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Fa presente che la relazione tecnica, con riferimento alle modifiche sopra esposte, stima minori entrate in termini di imposta di bollo pari ad euro 557.424 per l'anno 2025 e ad euro 1.114.848 a decorrere dall'anno 2026. Ciò stante, in primo luogo, rileva che sulla base dei dati forniti e delle ipotesi formulate dalla relazione tecnica la quantificazione appare verificabile. Tuttavia, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai dati delle licenze di vendita, utilizzati della relazione tecnica nella quantificazione delle minori entrate, che sembrerebbero riferirsi esclusivamente al numero delle licenze di minuta vendita rilasciate nel triennio 2021-2023.
In proposito, ritiene che andrebbe specificato se il predetto ammontare includa anche la seconda categoria di operatori ora esclusi dall'obbligo di licenza ovvero gli esercizi di vendita non tenuti all'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In merito a tale aspetto, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.
Per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, lettera h), rileva preliminarmente che le norme sostituiscono i vigenti articoli 52, 53 e 53-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, recante testo unico delle accise. In particolare, richiama l'attenzione sulle seguenti modifiche.
Da un lato, viene sostituito integralmente il testo del vigente dell'articolo 52 del testo unico delle accise relativamente all'oggetto dell'imposizione dell'accisa sull'energia elettrica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 52. In proposito, osserva che vengono riformulate le fattispecie di consumo dell'energia elettrica non sottoponibili ad accisa o esenti, introducendo alcune precisazioni con riferimento al perimetro di esenzione o non sottoponibilità al tributo.
Dall'altro, viene sostituito integralmente il testo del vigente dell'articolo 53 del testo unico delle accise contenente la disciplina dei soggetti obbligati applicazione dell'accisa sull'energia elettrica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 53. In tale contesto, osserva che il nuovo testo dell'articolo 53 individua la medesima platea di soggetti obbligati al pagamento dell'accisa già prevista dal testo vigente dell'articolo 53, rinviando le relative modalità di versamento dell'imposta al successivo articolo 55 del testo unico delle accise.
Infine, viene sostituito integralmente il testo del vigente articolo 53-bis del medesimo testo unico che disciplina il rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa nonché la procedura per la revoca delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 53-bis. Evidenzia che il nuovo testo dell'articolo 53-bis riproduce sostanzialmente quanto già previsto dalla normativa vigente con alcune differenze, tra cui il differente criterio di calcolo della cauzione da parte dei soggetti obbligati e lo scambio di dati tra diversi enti, quali Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ARERA e Guardia di finanza.
Tanto premesso, precisa che la relazione tecnica afferma che le norme non determinano effetti finanziari. Con riferimento alle riformulazioni delle fattispecie di consumo dell'energia elettrica non sottoponibili ad accisa o esenti, rileva che andrebbero acquisiti dal Governo dati ed elementi volti a suffragare l'assenza di effetti finanziari delle disposizioni in commento dal momento che esse sembrano intervenire nella definizione del perimetro di applicabilità dell'imposta. In merito alle restanti disposizioni, non ha invece osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera i), rileva preliminarmente che le norme in esame aggiornano la terminologia del vigente articolo 54 del testo unico delle Pag. 33accise relativamente alla definizione e alla disciplina delle «officine elettriche». Specifica che viene, inoltre, ricollocata in tale articolo la disposizione già vigente che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli autorizzare, nel periodo compreso tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa, finalizzati alla messa in prova e al collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche. Rileva che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle norme in esame. In proposito, non ha osservazioni da formulare, posto che le disposizioni di cui trattasi si limitano a riprodurre norme vigenti, aggiornando in taluni casi la terminologia utilizzata.
Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), e all'articolo 5, commi 3 e 4, rileva preliminarmente che le norme in esame sostituiscono i vigenti articoli 56 e 57 del decreto legislativo n. 504 del 1995, recante testo unico delle accise, in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica. In particolare, segnala le seguenti innovazioni rispetto alla normativa vigente.
Per un verso, sono introdotte disposizioni concernenti l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sull'energia elettrica, prevedendo che l'imposta sia accertata e liquidata sulla base di una dichiarazione semestrale, anziché annuale come avviene in base alla normativa vigente. In tale contesto, si prevede che l'imposta sia versata in acconto con rate mensili entro la fine di ciascun mese sulla base dei dati di vendita o di consumo del mese precedente a quello in cui la rata è versata, in luogo dell'applicazione della vendita o del consumo realizzata nell'anno precedente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 55.
Per altro verso, si prevede che i soggetti obbligati al versamento dell'accisa adeguino la cauzione, prestata inizialmente ai fini del rilascio dell'autorizzazione, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento, in modo che l'importo della cauzione stessa risulti sempre non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, fermo restando che l'Agenzia ha in ogni caso facoltà di rideterminare autonomamente tale importo qualora ritenga, in base ai dati di cui dispone, che l'importo della cauzione non sia adeguato.
Rileva che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle norme in esame. Ciò premesso, con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, alla liquidazione e al versamento dell'accisa sull'energia elettrica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 55, fa presente che andrebbero forniti dati ed elementi informativi al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa derivanti dal differente computo delle rate di acconto dell'imposta. Infatti, nonostante tale meccanismo non incide sull'ammontare dell'imposta, in sede di accertamento e liquidazione, esso tuttavia potrebbe comportare una riduzione delle entrate in termini cassa in relazione al versamento degli acconti mensili. Precisa che tale chiarimento si rende necessario anche con riferimento alla finalità della norma esposta nella relazione illustrativa, riferita all'analoga norma in materia di accisa sul gas, la quale precisa che il nuovo meccanismo consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli operatori del settore. Questi ultimi, infatti, eviteranno di dover versare importi, determinati sulla base di dati sulle vendite o sui consumi di gas non attuali in quanto riferiti all'annualità precedente.
Al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa per l'anno 2025, osserva che i medesimi dati ed elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento alle norme transitorie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame. Precisa che tale norma disciplina espressamente il caso in cui le somme versate con la normativa vigente siano superiori rispetto agli acconti determinati con il nuovo criterio di calcolo delle rate mensili introdotto dalle disposizioni in esame. L'articolo 5, comma 4, ultimo periodo prevede infatti che «le somme versate in eccedenza all'impostaPag. 34 dovuta per il primo semestre 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati» nei mesi del secondo semestre o richiesti a rimborso. Sul punto fa presente che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
Non ha, invece, osservazioni da formulare in relazione alle altre modifiche recate dalle norme in esame.
Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera m), rileva preliminarmente che le norme ivi previste apportano talune integrazioni al testo unico delle accise, disciplinando gli obblighi di comunicazione e dichiarativi in merito alla produzione, il trasporto, la consegna, il consumo, nonché variazioni nei fatti gestori e tecnici relativi ai soggetti eroganti l'energia elettrica, anche con riferimento ai soggetti, diversi dai quelli obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, che producono energia elettrica con modalità diverse da quelle previste per alcuni usi esclusi dal pagamento dell'accisa consegnando l'intera produzione alla rete di distribuzione, introduzione dell'articolo 56-bis al testo unico delle accise. Osserva che è, inoltre, affidata ad appositi provvedimenti ministeriali la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica, introduzione dell'articolo 56-ter al testo unico delle accise, con particolare riguardo all'oggetto dell'imposizione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52, ai soggetti obbligati al pagamento e agli obblighi a cui sono sottoposti ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio, ai sensi ai sensi di quanto previsto dagli articoli 53 e 53-bis, alla definizione di officina, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 54, all'accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55, nonché alle modalità particolari di pagamento dell'accisa e altre disposizioni in materia, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 56 e 56-bis.
In proposito, considerati anche gli argomenti forniti dalla relazione tecnica per suffragare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non formula osservazioni dal momento che le norme, da un lato, appaiono prescrittive di adempimenti di natura amministrativa, dall'altro, si limitano a rinviare a fonti di rango secondario la disciplina di dettaglio relativa a alcuni profili dell'imposizione in materia di accisa.
Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera n), rileva preliminarmente che la norma in esame provvede a rettificare il riferimento normativo interno indicato dall'articolo 61, comma 2, del testo unico delle accise, ai sensi di quanto previsto dal sesto periodo, invece che terzo periodo, del comma 4 dell'articolo 3, relativo alla previsione secondo la quale, decorsi cinque giorni dalla data di scadenza del pagamento dell'imposta, è preclusa l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Al riguardo, anche tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di effetti finanziari derivanti della norma, non formula osservazioni atteso il carattere di mero coordinamento normativo della stessa.
Per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, lettera o), rileva preliminarmente che la norma in esame sostituisce l'articolo 62 del testo unico delle accise, provvedendo a riordinare le vigenti disposizioni contenute nel predetto articolo secondo il criterio dell'applicabilità dell'imposta di consumo. In particolare, fa presente che l'imposta si applica, ai sensi dei nuovi commi 1, 2, 3 dell'articolo 62, agli oli lubrificanti e ai polimeri poliolefinici sintetici destinati a specifici impieghi, ai bitumi di petrolio, agli oli minerali greggi, agli estratti aromatici, alle miscele di alchilbenzoli sintetici, nonché agli oli lubrificanti e ai bitumi contenuti in particolari preparazioni o provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea. La medesima imposta, ai sensi del nuovo comma 5, non si applica, invece, ai bitumi e agli oli lubrificanti destinati a specifici impieghi produttivi. Rileva che anche la disciplina relativa alle tipologie di prodotti energetici e oli lubrificanti enunciata dal nuovo comma 6, nonché quella concernente la circolazione e del deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta di cui al nuovo comma 7, primo periodo, risultano riproduttive del Pag. 35vigente articolo 62. Infine, osserva che il nuovo comma 8 affida a provvedimenti ministeriali la disciplina attuativa delle previsioni contenute nelle disposizioni precedenti.
Con riguardo, invece, agli aspetti innovativi rispetto alla disciplina vigente, segnala la definizione del regime di esenzione recato dal nuovo comma 4, previsto per i lubrificanti imbarcati su navi o aerei, e la possibilità, riconosciuta agli operatori dal nuovo comma 7, secondo periodo, di tenere le contabilità dei prodotti sottoposti al medesimo trattamento tributario, previa approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell'esecuzione degli inventari periodici dei prodotti sottoposti a imposta. Sul punto, fa presente che la relazione illustrativa precisa che l'intento novativo della norma è connesso a esigenze di riorganizzazione, aggiornamento e maggiore chiarezza, coerenti con il principio di semplificazione della normativa di settore sancito dall'articolo 12, comma 1, lettera f), della legge delega e, con particolare riguardo all'esenzione prevista dal nuovo comma 4 dell'articolo 62 del testo unico delle accise, la nuova disposizione riproduce sostanzialmente i contenuti degli articoli 253 e 254 dell'abrogato testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.
In proposito, alla luce di quanto sopra evidenziato, rileva che il regime di esenzione previsto dal citato comma 4 dell'articolo 62, come sostituito dalla norma in esame, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro osservato anche dalla relazione tecnica, nel presupposto che tale disciplina, già contenuta nell'abrogato testo unico delle leggi doganali, risulti assorbita e aggiornata dal testo unico delle accise per rispondere all'esigenza di assicurare una maggiore organicità alla normativa di settore. Per ragioni analoghe, non formula pertanto osservazioni nemmeno con riguardo alle rimanenti disposizioni.
Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere p) e q), rileva preliminarmente che le norme in esame prolungano, limitatamente a esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, da due a quattro anni la validità dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione, ai sensi della lettera p), e dei prodotti solidi contenenti nicotina, ai sensi della lettera q).
Rileva che alla lettera p) sono ascritte minori entrate tributarie, di carattere permanente, valutate in euro 13.472 per l'anno 2027, euro 48.864 per l'anno 2028, euro 16.288 per l'anno 2029, che ricorsivamente si ripetono di triennio in triennio, derivanti dalla riduzione dei versamenti dell'imposta di bollo dovuta in occasione dei rinnovi delle autorizzazioni. Precisa che la relazione tecnica, oltre ad esporre gli elementi che giustificano le predette stime, evidenzia altresì la riduzione dei costi amministrativi e organizzativi connessi alla gestione delle autorizzazioni in questione, prudenzialmente non quantificati.
Fa, invece, presente che alla lettera q) non sono ascritti effetti finanziari in quanto, secondo la relazione tecnica, la disposizione disciplina prodotti la cui commercializzazione è stata introdotta solo recentemente e inoltre trattasi di un fenomeno allo stato esiguo.
In proposito, al fine di escludere che si verifichino effetti finanziari già a partire dall'esercizio 2025, in coerenza con quanto previsto dalla relazione tecnica, fa presente che dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare nel testo che la validità di quattro anni delle autorizzazioni di vendita, non riguarda in ogni caso le autorizzazioni in corso di validità al 1° luglio 2025, giacché in mancanza di un'espressa previsione in tal senso potrebbe non essere esclusa un'interpretazione volta a ritenere che il termine di quattro anni si applichi anche alle autorizzazioni in corso, che pertanto dovrebbero essere rinnovate non alla scadenza dei due anni, ma alla scadenza dei quattro anni, con conseguenti minori entrate derivanti dal mancato versamento dell'imposta di bollo relativo al rinnovo biennale.
Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera r), rileva preliminarmente che le norme in esame sostituiscono l'articolo 64 del testo unico delle accise prevedendo che nei casi in cui è prescritta la prestazione di Pag. 36una cauzione, il rilascio dell'autorizzazione o il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento. Viene inoltre previsto anche l'intervento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ridetermina l'importo della cauzione, nel caso in cui il soggetto obbligato non provveda all'adeguamento della cauzione stessa. Ciò stante, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme in parte riproducono il contenuto delle norme vigenti e in parte sono volte a rafforzare il potere di intervento dell'Agenzia delle dogane e monopoli in materia di rideterminazione della cauzione.
Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera s), rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla tabella A del testo unico delle accise, che disciplina gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. In particolare, rileva che le norme aggiungono fra gli impieghi esenti da accise quelli come carburanti per la navigazione da pesca nelle acque interne, ai sensi di quanto previsto dal numero 1, chiariscono i presupposti per beneficiare della riduzione al 30 per cento dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice, allineando il dato normativo alla prassi amministrativa e confermando le attuali cause di esclusione dal beneficio, ai sensi di quanto previsto dal numero 2, nonché aggiornano i riferimenti normativi per tener conto delle modificazioni introdotte dal presente decreto, ai sensi di quanto previsto dal numero 3.
Rileva che alle norme non sono ascritti effetti finanziari, giacché la relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno solo scopo chiarificatorio e di coordinamento.
In proposito, osserva che il numero 1 introduce testualmente l'esenzione dall'accisa per i carburanti impiegati per la pesca nelle acque interne. In mancanza di elementi forniti dalla relazione tecnica o desumibili dalla relazione illustrativa e stante la differenza testuale rispetto alla legislazione vigente, ritiene comunque necessario che il Governo fornisca elementi idonei a dimostrare l'invarianza finanziaria della presente disposizione. In merito invece, alle restanti disposizioni del numero 1 e dei numeri 2 e 3 non formula osservazioni, considerato che le stesse confermano e chiariscono quanto previsto a legislazione vigente oppure hanno natura di mero coordinamento testuale con le disposizioni introdotte dal presente schema di decreto.
Per quanto concerne l'articolo 3, evidenzia preliminarmente che le norme in esame intervengono sui principi che regolano la disciplina delle modalità per l'istituzione e il trasferimento di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio e per il rilascio dei patentini, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Rileva che la disciplina ora introdotta detta le seguenti innovazioni, che costituiscono principi i quali dovranno trovare poi attuazione nell'apposito regolamento governativo: per i trasferimenti di rivendite ordinarie si deve considerare anche il criterio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita; per l'istituzione di rivendite speciali i vigenti requisiti di distanza e di popolazione sono considerati, ove applicabili, in ragione tra l'altro del contesto urbano o extraurbano di riferimento; per il rilascio dei patentini si devono prevedere modalità e criteri di semplificazione delle procedure amministrative anche in relazione alla durata del titolo autorizzatorio.
Fa presente che alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la relazione tecnica evidenzia che la nuova disciplina non incide sul trattamento fiscale dei generi di monopolio. In proposito, non formula dunque osservazioni, considerato che i principi ora introdotti riguardano la distribuzione della rete di vendita, per quanto riguarda le rivendite ordinarie e speciali, o la semplificazione procedurale, per quanto riguarda i patentini. Rammenta quindi che, come evidenziato presso la Commissione Bilancio del Senato in occasione della riforma dei medesimi principi, introdotta dall'articolo 4 della legge n. 37 del 2019, come emendato nel corso dell'iter parlamentare, il consumo dei tabacchi, da cui dipende il gettito di accisa, non appare Pag. 37dipendere direttamente dal numero delle rivendite bensì da altri fattori quali, ad esempio, l'andamento dei prezzi, l'immissione sul mercato di nuove tipologie di prodotti succedanei, le campagne antifumo, il contrabbando o la contraffazione. Ricorda che al predetto articolo 4, infatti, furono ascritti effetti onerosi solamente in relazione alla prevista riduzione del numero delle rivendite ordinarie, con conseguente riduzione del valore dei corrispettivi di aggiudicazione delle rivendite, e non in relazione a ipotizzate riduzioni dei consumi dei tabacchi. Peraltro, sottolinea che, nel caso ora in esame, i principi introdotti dalla presente disposizione non hanno neppure un effetto di riduzione diretta del numero delle rivendite bensì, più in generale, di redistribuzione della rete di vendita.
Con riferimento all'articolo 4, evidenzia preliminarmente che le norme in esame prolungano da due a quattro anni la validità dei patentini per la vendita dei tabacchi, salvo rinnovo. In via di prima applicazione, le norme prorogano altresì di due anni la validità dei patentini in essere. Osserva che alla norma sono ascritte minori entrate tributarie, di carattere permanente, valutate in euro 43.264 per l'anno 2025, 103.008 per l'anno 2026, 43.232 per l'anno 2027, che ricorsivamente si ripetono di triennio in triennio, derivanti dalla riduzione dei versamenti dell'imposta di bollo dovuta in occasione dei rinnovi del patentino.
Rileva che la relazione tecnica, oltre ad esporre gli elementi che giustificano le predette stime, evidenzia altresì la riduzione dei costi amministrativi e organizzativi connessi alla gestione delle autorizzazioni in questione, prudenzialmente non quantificati. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che la disposizione in esame incide sulla titolarità di taluni permessi di vendita dei tabacchi e non sui consumi dei tabacchi stessi, dai quali dipende il gettito delle rispettive accise, e che la relazione tecnica esplicita gli elementi e le ipotesi posti a base delle stime, che risultano riscontrabili.
Per quanto concerne gli articoli 6 e 8, evidenzia preliminarmente che le norme in esame introducono disposizioni di coordinamento e abrogative, decorrenti dal 1° luglio 2025. Nel fare presente che alle norme non sono ascritti effetti sui saldi, non formula osservazioni, considerato che la nuova disciplina delle comunicazioni per la vendita al minuto degli alcolici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, resta invariata limitandosi a sopprimere un passaggio amministrativo propedeutico e che le restanti disposizioni non hanno portata innovativa ma funzione di mero coordinamento e aggiornamento normativo.
Per quanto concerne l'articolo 7, evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che le modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise recate dall'articolo 1 del presente schema di decreto hanno effetto dal 1° luglio 2025, fatto salvo quanto previsto da alcune specifiche disposizioni. Rileva che la relazione tecnica afferma che dalle norme in esame non derivano effetti finanziari dal momento che si tratta di interventi di natura amministrativa. Ciò stante, non ha osservazioni da formulare.
Con riferimento all'articolo 9, fa presente che il comma 1 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4, valutati in 11.300.688 euro per l'anno 2025, 27.017.856 euro per l'anno 2026, 26.971.552 euro per l'anno 2027, euro 26.963.712 per l'anno 2028, 26.974.400 euro per l'anno 2029, 27.017.856 euro per l'anno 2030, 26.971.552 euro per l'anno 2031, 26.963.712 euro per l'anno 2032, 26.974.400 euro per l'anno 2033, 27.017.856 euro per l'anno 2034 e 27.066.720 euro annui a decorrere dall'anno 2035, tramite le seguenti modalità: quanto a 11.300.688 euro per l'anno 2025, 25.717.856 euro per l'anno 2026, 24.371.552 euro per l'anno 2027, euro 25.263.712 per l'anno 2028, 25.274.400 euro per l'anno 2029, 25.317.856 euro per l'anno 2030, 25.271.552 euro per l'anno 2031, 25.263.712 euro per l'anno 2032, 25.274.400 euro per l'anno 2033, 25.317.856 euro per l'anno 2034 e 25.366.720 euro annui a decorrere dall'anno 2035 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Pag. 38delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023; quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2026, 2.600.000 euro per l'anno 2027 e 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.
In proposito, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, prende preliminarmente atto della congruità, per ciascuna delle annualità interessate, della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dal comma 1.
Ciò posto, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
Al riguardo, ricorda che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse potrà essere assicurata, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.
In proposito, ricorda che, successivamente alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale, nonché di altri provvedimenti legislativi.
Nel prendere pertanto atto che la destinazione delle risorse del Fondo per l'attuazione della delega fiscale è congrua rispetto alle finalità previste dalla relativa norma istitutiva, ritiene tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo utilizzato a copertura, tenuto conto della riduzione delle medesime risorse prevista dalla seconda sezione della legge di bilancio per l'anno 2025.
Per quanto concerne, invece, la seconda modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, prende atto del fatto che gli importi ivi indicati corrispondono a quelli associati, nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento, alle maggiori entrate e alle minori spese derivanti dall'articolo 1 del provvedimento in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo per una delucidazione di ordine procedurale, intende comprendere se, nel caso in cui la Commissione Finanze, anch'essa assegnataria del provvedimento ai fini dell'espressione del parere al Governo per i profili di propria competenza, ne svolgerà il relativo esame parallelamente alla Commissione Bilancio e se, nel caso in cui la VI Commissione dovesse deliberare una proposta di parere contenente condizioni o osservazioni volte a richiedere modifiche sostanziali al testo suscettibili di produrre Pag. 39effetti di carattere finanziario o, in ogni caso, incidenti sulle attuali disposizioni di copertura finanziaria, la Commissione Bilancio avrà comunque modo di valutare, nell'esercizio della propria funzione consultiva, anche le suddette modifiche.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) si associa alla richiesta di chiarimento formulata dal deputato Grimaldi.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nel rispondere alla richiesta di chiarimento formulata dal deputato Grimaldi in ordine alla procedura di esame del provvedimento in discussione, fa presente che le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, assegnatarie dello schema di decreto ciascuna per i profili di rispettiva competenza, esprimeranno in modo distinto e autonomo i propri pareri sul testo dello schema trasmesso dal Governo.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, a integrazione delle considerazioni svolte dall'onorevole Comaroli, ricorda che il provvedimento in esame risulta assegnato ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, per le parti di rispettiva competenza, tanto alla Commissione Bilancio quanto alla Commissione Finanze e che ciascuna di esse, nell'esercizio autonomo della propria funzione consultiva, sarà pertanto tenuta ad esprimere il parere esclusivamente sul testo trasmesso dal Governo alle Camere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 8 gennaio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.50.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2024, denominato «INFRA/ infostrutture di rete (TLC e T-B-T)», relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica militare.
Atto n. 239.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 16 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 21/2024 denominato «INFRA/infostrutture di rete (TLC E T-B-T), relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica militare».
Ricorda che la Commissione Bilancio è dunque ora chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria dello schema di decreto in esame alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato, tra l'altro, all'ammodernamento dei sistemi Terra/Bordo/Terra ubicati sul territorio nazionale, nonché delle dotazioni relative ai suddetti sistemi impiegati fuori dai confini Pag. 40nazionali presso le unità operative ove è presente l'Aeronautica militare, a consentire ai diversi operatori delle agenzie della difesa aerea, nazionali e della NATO, di accedere alle risorse radio più idonee in maniera più flessibile e funzionale, superando le criticità connesse ai sistemi attualmente in uso alle nonché alla migrazione a nuove tecnologie dei terminali e all'integrazione delle piattaforme di sistemi ausiliari alle attività di volo e di manutenzione tecnica.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2038, comporta un costo complessivo stimato in 197,75 milioni di euro.
In tale quadro, specifica in primo luogo che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, da attuare in autonomia e indipendentemente dalle altre, secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nell'anno 2025 e conclusione nell'anno 2038. Segnala, altresì, che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 97 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 4 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, rileva che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro ciascuno degli anni 2027 e 2028, 9 milioni di euro per l'anno 2029, 12 milioni di euro per l'anno 2030, 10 milioni di euro per l'anno 2031, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2038.
Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, la dotazione del citato piano gestionale n. 4 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 438.073.164 euro per l'anno 2025, a 346.687.371 euro per l'anno 2026 e a 217.842.368 euro per l'anno 2027.
Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, fa presente che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 100,75 milioni di euro, sarà invece realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari. Sul punto, segnala che la scheda tecnica specifica, altresì, laddove si fa riferimento all'adeguamento della capacità radio T/B/T dell'aeronautica militare alla spaziatura 8,33 KHz, che tali interventi, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio di autoconsistenza, potranno pertanto essere contrattualizzati solo previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. In coerenza con quanto rappresentato, rileva che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
Precisa, inoltre, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto Pag. 41dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva presente che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.
Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità delle stesse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente e che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Conferma, inoltre, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Assicura, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2024, denominato “INFRA/ infostrutture di rete (TLC e T-B-T)”, relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di Pag. 42radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica militare (Atto n. 239);
premesso che:
il programma oggetto del presente provvedimento, del quale si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2038, comporterà un onere complessivo stimato in 197,75 milioni di euro;
il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2038, determinerà un costo complessivo di 97 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 100,75 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura, limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma, per il restante valore di 100,75 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.
La Commissione approva la proposta di deliberazione.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 8 gennaio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.